Sentenza 2 luglio 2012
Massime • 1
In sede di incidente di esecuzione, soltanto il terzo e non il condannato può rivendicare la legittima appartenenza del bene sottoposto a confisca. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui il condannato per corruzione, destinatario di un provvedimento di confisca ex art. 322 ter cod. pen., aveva eccepito l'illegittimità della misura ablativa per asserita lesione del diritto di proprietà di un terzo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2012, n. 29124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29124 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 02/07/2012
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1154
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 5309/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR LA N. IL 17/06/1952;
2) GN IC N. IL 14/06/1954;
3) PO IN N. IL 13/10/1945;
avverso la sentenza n. 6416/2010 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del 05/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette le conclusioni del PG Dott. Russo Rosario Giovanni, per l'inammissibilità del ricorso proposto da AD NO, l'accoglimento del terzo motivo del ricorso proposto da NO NI, con il rigetto degli altri motivi anche del ricorso presentato da ON AU.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 luglio 2011, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a seguito dell'emissione di un decreto di giudizio immediato in data 26 aprile 2011, il Gip del Tribunale di Venezia ha applicato la pena di anni tre e mesi sei di reclusione a ON AU e NO NI, con la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, oltre al pagamento pro quota delle spese processuali e delle spese di custodia cautelare in carcere, ed al pagamento in solido delle spese sostenute dalla costituita parte civile Provincia di Venezia, per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 319, 319 bis e 321 c.p. (capo A e capo E); artt.110, 476 e 479 c.p. (capo D); art. 314 c.p. (capo B, in relazione al solo ON); artt. 81 cpv., 476 e 314 c.p. (capo C, in relazione al solo NO), commessi in Venezia e provincia, ed in Portogruaro, entro un arco temporale compreso fra il 2004 ed il 2010. Veniva altresì disposta, ai sensi dell'art. 322 ter c.p., la confisca di beni immobili sottoposti a sequestro preventivo, l'uno sito in Budoia (PN), ed intestato al ON, l'altro, invece, sito in Trieste, e cointestato al NO ed alla coniuge, in regime di comunione legale.
2. Con la medesima pronuncia sopra indicata, inoltre, il Gip del Tribunale di Venezia ha applicato la pena di anni tre e mesi due di reclusione a AD NO, con le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e dell'incapacità di contrattare con la P.A. per la durata di un anno, oltre al pagamento pro quota delle spese processuali e delle spese di custodia cautelare in carcere, per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 319, 319 bis e 321 c.p. (capo A), commessi nella provincia di Venezia dal 2005 al 2010, in concorso con i predetti imputati ed altre persone.
3. Avverso la predetta pronuncia hanno proposto separati ricorsi per cassazione i difensori di fiducia dei suddetti imputati, deducendo rispettivamente i seguenti motivi di impugnazione:
3.1. in relazione a AD NO, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa pronuncia ex art. 129 c.p.p., nonché in ordine alla valutazione della congruità della pena applicata, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e);
3.2. in relazione a ON AU:
- la violazione dell'art. 129 c.p.p. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ex art.606 c.p.p., lett. b) ed e), risultando l'impugnata sentenza carente sia sotto il profilo della valutazione della sussistenza di eventuali cause di proscioglimento, sia sotto il profilo, al primo collegato, della valutazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti;
- la violazione degli artt. 79 e 448 c.p.p., in relazione all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), per l'illegittimità dell'ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile della Provincia di Venezia in data 13 giugno 2011, nonché dell'ordinanza reiettiva della richiesta di esclusione della predetta parte civile in data 5 luglio 2011, sul presupposto che l'inammissibilità della costituzione di parte civile nella peculiare fase processuale rappresentata dal patteggiamento richiesto a seguito di giudizio immediato è stata espressamente statuita dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 47803 del 27 novembre 2008: nella fase ricompresa fra l'emissione del decreto di giudizio immediato e la celebrazione dell'udienza di patteggiamento non sarebbe infatti consentita, in assenza di norme derogatorie al disposto dell'art. 79 c.p.p., alcuna costituzione di parte civile;
- la violazione dell'art. 322 ter c.p. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al capo della pronuncia riguardante la confisca dell'immobile sito in Budoia (PN), non avendo il negozio processuale intervenuto tra il P.M. e l'imputato in alcun modo contemplato la confisca, la cui applicazione, rientrante fra i poteri esercitati d'ufficio dal G.i.p., è stata contestata riguardo alla correttezza delle stime in via approssimativa effettuate dalla Guardia di Finanza sia in ordine al valore complessivo delle utilità illecite percepite dal ON, sia in ordine al valore attribuibile all'immobile in sequestro, risultato inferiore del 25% rispetto al valore di mercato rilevato dai consulenti di parte;
3.3. in relazione a NO NI:
- la violazione dell'art. 129 c.p.p. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ex art.606 c.p.p., lett. b) ed e), risultando l'impugnata sentenza carente sia sotto il profilo della valutazione della sussistenza di eventuali cause di proscioglimento, sia sotto il profilo, al primo collegato, della valutazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti;
- la violazione degli artt. 79 e 448 c.p.p., in relazione all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), per l'illegittimità dell'ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile della Provincia di Venezia in data 13 giugno 2011, nonché dell'ordinanza reiettiva della richiesta di esclusione della predetta parte civile in data 5 luglio 2011, sul presupposto che l'inammissibilità della costituzione di parte civile nella peculiare fase processuale rappresentata dal patteggiamento richiesto a seguito di giudizio immediato è stata espressamente statuita dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 47803 del 27 novembre 2008: nella fase ricompresa fra l'emissione del decreto di giudizio immediato e la celebrazione dell'udienza di patteggiamento non sarebbe infatti consentita, in assenza di norme derogatorie al disposto dell'art. 79 c.p.p., alcuna costituzione di parte civile;
- la violazione dell'art. 322 ter c.p. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al capo della sentenza riguardante la confisca dell'immobile sito in Trieste, via Madonnina n. 11, non avendo il negozio processuale intervenuto tra il P.M. e l'imputato in alcun modo contemplato la confisca, la cui applicazione, rientrante fra i poteri esercitati d'ufficio dal G.i.p., è stata contestata riguardo alla correttezza della stima in via approssimativa effettuata dalla Guardia di Finanza in ordine al valore (quantificato in Euro 200.000) attribuibile ai lavori individuati quale prezzo della contestata corruzione ed eseguiti da taluni imprenditori - anch'essi imputati nell'ambito dello stesso procedimento - presso due appartamenti di Trieste (uno dei quali fatto oggetto di sequestro preventivo, e di proprietà del ricorrente e della moglie): sulle deduzioni al riguardo svolte dalla difesa l'impugnata pronuncia non avrebbe motivato, omettendo di individuare le utilità effettivamente imputabili all'immobile del NO, ed altresì disponendo la confisca dell'intero immobile, ivi compresa la quota di proprietà della moglie del ricorrente, da ritenere, a sua volta, certamente estranea ai reati dallo stesso commessi.
4. Con nota pervenuta presso la Cancelleria di questa Suprema Corte il 14 giugno 2012, l'Avvocatura provinciale di Venezia, rappresentata dal procuratore speciale e difensore della parte civile Provincia di Venezia, ha comunicato la revoca della costituzione di parte civile nei confronti dei ricorrenti, avendo raggiunto con essi un accordo risarcitone
5. Con atto depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011 il difensore di fiducia di AD NO ha dichiarato di rinunciare, quale procuratore speciale e nell'interesse del suo assistito, all'impugnazione proposta con il ricorso per cassazione del 20 luglio 2011. 6. Analogamente, con atto depositato in Cancelleria il 15 giugno 2012 i difensori di fiducia di ON AU hanno dichiarato anch'essi di rinunciare, in nome e per conto del loro assistito, air impugnazione proposta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
7. I ricorsi sono inammissibili, per le diverse ragioni qui di seguito esposte.
8. Preliminarmente, deve rilevarsi come alle dichiarazioni di rinuncia alle impugnazioni proposte dai ricorrenti ON AU e AD NO - presentate nei tempi e con le modalità sopra indicati - consegue l'effetto dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del Giudice ad quem (Sez. 1, n. 37727 del 28/09/2011, dep. 18/10/2011, Rv. 250787).
9. Per quel che attiene, inoltre, alla posizione del ricorrente NO NI, il primo motivo di doglianza deve ritenersi inammissibile per manifesta infondatezza, ove si considerino, per un verso, il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, dep. 04/06/2010, Rv. 247539)/ secondo cui non possono farsi valere in questa Sede, peraltro in forma del tutto generica, vizi afferenti alla qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poiché il tema d'accusa, sì come tecnicamente formulato, non può essere rimesso in discussione, presupponendo l'applicazione concordata della pena la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato;
per altro verso, il pacifico orientamento secondo cui, ove il giudice ritenga di accogliere la richiesta di applicazione della pena, è sufficiente, ai fini della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., che mostri di aver valutato le risultanze acquisite e di avere riscontrato l'insussistenza di elementi idonei a pervenire ad un proscioglimento con formula ampiamente liberatoria, ciò che nel caso di specie può dirsi senz'altro avvenuto attraverso il ragionato ed esaustivo richiamo operato nell'impugnata pronuncia alle numerose fonti di prova oggetto di valutazione (ex multis, v. Sez. 1, n. 4691 del 08/11/1993, dep. 07/01/1994, Rv. 196080). Nè, peraltro, può trascurarsi di rilevare, al riguardo, che la sentenza di patteggiamento può essere oggetto del controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p., ciò che, nel caso di specie, non può dirsi in alcun modo dimostrato (Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, dep. 03/08/2011, Rv. 250902).
9.1. Parimenti inammissibili devono ritenersi il secondo ed il terzo motivo di doglianza, in considerazione, da un lato, della sopravvenuta carenza d'interesse dell'imputato ad eccepire i relativi profili di illegittimità delle su menzionate ordinanze (v., supra, i parr.
3.3. e 4.) a seguito dell'intervenuta revoca della costituzione di parte civile nei confronti dei ricorrenti (e della correlativa estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale), e, dall'altro lato, della radicale mancanza d'interesse ad eccepire l'illegittimità della confisca sotto il profilo dell'asserita lesione del diritto di proprietà di un soggetto terzo:
spetta solo al terzo estraneo, infatti, la legittimazione a rivendicare la legittima appartenenza del bene sottoposto a confisca mediante lo strumento dell'incidente di esecuzione, dimostrando in tal guisa la eventuale sussistenza della lesione di cui il ricorrente si è fatto portavoce senza averne concreto interesse (Sez. 1, n. 47312 del 11/11/2011, dep. 20/12/2011, Rv. 251415). Sotto altro profilo, poi, deve rilevarsi come l'impugnata pronuncia abbia offerto una congrua e ragionevole giustificazione del provvedimento di confisca ex art. 322 ter c.p., esplicitando i criteri seguiti per quantificare il valore delle utilità ricevute quale prezzo della contestata corruzione, ed in tal modo sottraendosi al sindacato di legittimità, il cui esercizio non può evidentemente essere sollecitato sulla base di deduzioni, peraltro solo genericamente esposte, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di valutazione rispetto ai criteri adottati dal Giudice del merito, e ad essi ritenuti preferibili perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa.
Occorre precisare, infine, che nel caso di specie, l'inammissibilità del ricorso preclude a questa Corte la possibilità di pronunziare, in merito alle statuizioni civili contenute nell'impugnata sentenza, quelle determinazioni ad effetto caducatorio (Sez. 6, n. 12447 del 15/05/1990, dep. 17/09/1990, Rv. 185345), la cui adozione sarebbe consentita solo nell'ipotesi in cui fosse ritualmente investita del ricorso.
10. Alle su esposte considerazioni segue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa dette ammende, che si stima equo fissare nella misura in dispositivo indicata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2012