Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2011, n. 47405
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Sentenza 30 novembre 2011

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Nel reato di scambio elettorale politico - mafioso, il corrispettivo della promessa di voti può essere rappresentato da qualsiasi bene che rappresenti un "valore" in termini di immediata commisurazione economica, restando escluse dalla portata precettiva altre "utilità", che solo in via mediata, possono essere trasformate in "utili" monetizzabili e, dunque, economicamente quantificabili. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la decisione del Tribunale che aveva individuato nel solo denaro, e non anche nella promessa di indebiti favori, ritenuta riferibile al diverso reato di corruzione elettorale ex art. 96 del d.P.R. n. 361 del 1957, il corrispettivo suddetto). (Conf. sez.II, n. 47406/12, non massimata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2011, n. 47405
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47405
    Data del deposito : 30 novembre 2011

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