Sentenza 30 novembre 2011
Massime • 1
Nel reato di scambio elettorale politico - mafioso, il corrispettivo della promessa di voti può essere rappresentato da qualsiasi bene che rappresenti un "valore" in termini di immediata commisurazione economica, restando escluse dalla portata precettiva altre "utilità", che solo in via mediata, possono essere trasformate in "utili" monetizzabili e, dunque, economicamente quantificabili. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la decisione del Tribunale che aveva individuato nel solo denaro, e non anche nella promessa di indebiti favori, ritenuta riferibile al diverso reato di corruzione elettorale ex art. 96 del d.P.R. n. 361 del 1957, il corrispettivo suddetto). (Conf. sez.II, n. 47406/12, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2011, n. 47405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47405 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 30/11/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - N. 2067
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 38944/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, Direzione Distrettuale Antimafia, e da D'RI ET LE, nato a [...] il [...], IL EP, nato a [...] il [...], NI AF, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno, in data 6 agosto 2011, di parziale accoglimento dell'istanza di riesame dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Salerno, in data 4 luglio 2011, e, per il solo NI, anche dell'ordinanza del 26 luglio 2011, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Sentito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. VOLPE EP, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi del p.m. e di D'RI ET LE e IL EP;
per l'annullamento con rinvio nei confronti di NI AF;
Sentito il difensore di NI, avv. De Caro Agostino, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso del p.m. e l'accoglimento dei motivi di ricorso del NI. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il Tribunale di Salerno, con ordinanza in data 6 agosto 2011, accoglieva parzialmente l'istanza di riesame proposta da D'RI ET LE, IL EP e NI AF avverso l'ordinanza del 14 luglio 2011 del G.I.P. dello stesso Tribunale, e per il solo NI, anche dell'ordinanza del 26 luglio 2011, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, escludendo l'aggravante di cui alla L. n. 152 del 1991, art. 7, riqualificando il reato di cui all'art. 416 ter c.p., attribuito al solo D'RI, in quello di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 96, e sostituendo la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
La richiesta cautelare era stata proposta dal P.M. in relazione al delitto di estorsione, riqualificato in concussione dal G.I.P.. Secondo la contestazione, i suddetti indagati, in concorso con altri, sono accusati:
a) del delitto di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., artt. 317 e 416 ter c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7 perché nella rivestita qualità di sindaco pro tempore del comune di Pagani, mediante reiterate minacce, di estrema gravità ed allarme sociale, consistite nel rappresentare a PA RI ed agli ulteriori rappresentanti della sua famiglia, in quanto proprietari del centro commerciale "Pegaso" di Pagani, la concreta possibilità della mancata e/o ritardata concessione di autorizzazioni comunali ed ancora la chiusura domenicale del predetto esercizio commerciale (volontà resa esplicita da mirati controlli "punitivi" da parte della locale Polizia Municipale), indicando espressamente il NO di avvalersi della forza intimidatrice derivante dalla pubblica correità con esponenti del clan camorristico dei ZZ-D'RI ET, con i quali spesso si accompagnava ed ai quali faceva sempre espresso riferimento all'atto delle richieste illecite alle predette persone offese, contestualmente strumentalizzando, a mezzo dell'intervento operativo del D'RI ET LE, la mancata raccolta dei rifiuti presso il sopramenzionato centro commerciale, cosi accreditandosi (esso NO ed i predetti fratelli D'RI ET) quali unici soggetti in grado di assicurare il "buon ordine amministrativo" nella città di Pagani, pretendevano in loro favore l'assunzione di circa 30 soggetti quali dipendenti dei singoli esercizi commerciali, l'assunzione del direttore della galleria commerciale del centro nella persona di IO AR (ciò al fine di imporre il contestuale controllo della gestione delle attività economiche della medesima galleria), l'assunzione dei pregiudicati ZZ IA ed OS RO ET, l'assunzione del pregiudicato FI AN (nei cui confronti il PA RI, su espressa richiesta del NO, era comunque indotto a corrispondere a titolo estorsivo la somma di Euro 3.000,00 in attesa di una sistemazione dello stesso in mansioni di dipendente) ed ancora, dopo aver artatamente predisposto illegittimi atti amministrativi che comportavano l'aumento a dismisura della Tarsu in danno della predetta attività economica, imponevano il ritiro, dietro minaccia reiterata della chiusura domenicale del centro commerciale, di un ricorso regolarmente presentato nelle competenti sedi giudiziarie, così peraltro imponendo ed ottenendo, altresì, l'ingiusto pagamento delle spese legali della predetta procedura ammontanti ad Euro 9.000,00; in esecuzione di un medesimo comune disegno criminoso, con reiterazione e continuità, ancora, pretendevano in loro favore, anche in questa ipotesi minacciando la chiusura del Centro Commerciale e/o la mancata apertura della parte ampliata dello stesso (con procedura amministrativa effettivamente pendente presso i competenti uffici comunali nei medesimi periodi temporali, che peraltro aveva comportato l'imposizione del doppio pagamento dell'area di parcheggio per una somma pari a circa Euro ottocentomila), l'affidamento della gestione dei parcheggi antistanti il centro commerciale a società cooperativa controllata dai Fratelli D'RI ET AN e LE nonché pagamento, quale presunto contributo, di Euro tremila quale sostegno alla campagna elettorale per le elezioni amministrative regionali in favore del sopramenzionato NO, in tal modo costringendo il PA RI, che versava in stato di coartazione psicologica anche in ragione degli espressi riferimenti degli indagati a "contesti di camorra" in cui agivano, a subire un consequenziale ingiusto danno di natura economica: fatti commessi dagli indagati avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare le relative attività criminali dell'organizzazione camorristica "ZZ - D'RI ET", che da tali attività conseguiva illeciti vantaggi aventi rilevanza economica quale prezzo di scambio per le precipue attività di propaganda elettorale e consenso elettorale in favore del NO in occasione delle competizioni elettorali in cui lo stesso risultava candidato (In Pagani negli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 con condotta tuttora perdurante).
b) del delitto di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., artt. 317 e 416 ter c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7 (con esclusione del IL), per avere, nella rivestita qualità di sindaco pro tempore del Comune di Pagani e mediante le minacce descritte nel capo a) della rubrica, preteso per sè od altri l'affidamento di lavori edili inerenti la fissazione di pali in cemento presso il centro commerciale "Pegaso" alla impresa "Torretta Cave di ZZ RA & C." nonché imposto alla società PACK 2000 A del gruppo Conad ed alla società facente capo alla famiglia PA il versamento, in favore della "Paganese Calcio SRL", della somma di Euro ventimila annui a titolo di sponsorizzazione, l'acquisto di cartelloni pubblicitari per un importo di Euro cinquemila annui ed a PA CA, RA di RI, di acquistare quote societarie della predetta società sportiva, in tal modo costringendo il PA RI, che versava in stato di coartazione psicologica anche in ragione degli espressi riferimenti degli indagati a "contesti di camorra" in cui agivano, a subire un consequenziale ingiusto danno di natura economica. Anche questi fatti sono stati contestati come commessi dagli indagati avvalendosi delle condizioni di cui all'art.416 bis c.p. ed al fine di agevolare le relative attività criminali dell'organizzazione camorristica "ZZ - D'RI ET", che da tali attività conseguiva illeciti vantaggi aventi rilevanza economica (In Pagani negli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 con condotta tuttora perdurante). D'RI ET LE è coinvolto in tutte le sette vicende di cui ai capi di imputazione;
IL EP è coinvolto 1) nella vicenda relativa alle minacce nei confronti del PA circa il mancato rilascio di autorizzazioni o la prospettazione della chiusura domenicale del Centro commerciale, al fine di ottenere l'assunzione di trenta dipendenti, l'assunzione del direttore della galleria commerciale nella persona di IO AR, l'assunzione di OS RO ET e di ZZ IA, il ritiro di un ricorso presentato avverso un ingiustificato aumento della TARSU;
2) nella vicenda relativa all'affidamento della gestione dei parcheggi a servizio del Centro e del doppio pagamento dell'area di parcheggio;
3) nella vicenda relativa all'assunzione di FI AN;
NI AF è coinvolto nella vicenda dell'assunzione di FI e in quella relativa ai versamenti effettuati dalla famiglia PA a favore della società "Paganese calcio". Il Tribunale, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta intrinsecamente ed estrinsecamente attendibile, anche tenuto conto dei riscontri provenienti dalle numerose sommarie informazioni testimoniali assunte, dalle intercettazioni ambientali, dalla documentazione in atti e dalle indagini della polizia giudiziaria, confermava la sussistenza della contestata fattispecie concussiva, sotto il duplice profilo dell'abuso della qualità e dei poteri da parte del NO. Annullava l'ordinanza cautelare nei confronti del NI con riferimento alla vicenda relativa all'assunzione di FI, ed escludeva la gravità indiziaria con riferimento alla monetizzazione dell'area di parcheggio a servizio del Centro commerciale, sulla cui valutazione, a parte la destinazione esclusivamente pubblica della somma richiesta che esclude la configurabilità della concussione, sarebbe comunque necessario un accertamento peritale.
Lo stesso Tribunale riteneva, inoltre, che le dichiarazioni di PA RI fossero parzialmente sprovviste, allo stato degli atti, di attendibilità con riferimento alla costrizione mafiosa e precisava che è del tutto insussistente la prova di un'associazione camorristica beneficiaria della finalità agevolatrice, mentre i necessari richiami all'evocazione specifica del metodo mafioso sono risultati completamente assenti, facendo la loro comparsa in termini peraltro aspecifici con le dichiarazioni del 17 giugno 2011 di PA RI, che in precedenza non si era mai espresso in tal senso, e con quelle di PA CA del 16 luglio 2011; altre dichiarazioni richiamano, più che il fatto notorio, voci correnti, inutilizzabili ex art. 194 c.p.p., comma 3. Neppure è configurabile, secondo il Tribunale, il delitto di cui all'art. 416 ter c.p., il quale limita la punibilità esclusivamente al sinallagma erogazione di denaro contro la promessa di voti, escludendo la punibilità di ogni altro tipo di accordo elettorale, mentre la condotta del candidato che prometta indebiti favori, può essere sussunta nella fattispecie incriminatrice del delitto di corruzione elettorale di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art.96, configurabile a carico del NO e di D'RI ET
LE, in considerazione degli atti di favoritismo analiticamente esaminati nell'ordinanza. Una volta escluso il ricorso alla presunzione ex art. 275 cpv. c.p.p. per l'elisione dell'aggravante della L. n. 152 del 1991, art. 7, il Tribunale, pur ritenendo sussistente l'esigenza cautelare del pericolo della reiterazione criminosa, considera idonei gli arresti domiciliari per la salvaguardia della ritenuta esigenza cautelare.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, Direzione Distrettuale Antimafia, deducendo i seguenti motivi:
1) erronea esclusione della circostanza aggravante di cui alla L. n.203 del 1991, art.
7. Il ricorrente lamenta un grave travisamento e un'omessa valutazione dei fatti posti a fondamento della misura cautelare;
in particolare, sottolinea di avere allegato all'incarto procedimentale provvedimenti, alcuni dei quali muniti dell'efficacia del giudicato, che attestano la giuridica riconosciuta esistenza di un'organizzazione criminale di stampo camorristico operante in Pagani e riconducibile alle famiglie ZZ e D'RI ET per episodi estorsivi aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7 e, comunque, per fatti connessi a dinamiche delittuose proprie delle associazioni criminali di stampo mafioso. Pertanto, nel territorio di svolgimento dei fatti di cui al presente procedimento è dimostrata la esistenza di una forte consapevolezza sociale dell'egemonia mafiosa delle famiglie ZZ - D'RI ET, con la conseguente eccezionale carica intimidatoria di cui i componenti di quel gruppo criminale disponevano nell'agro di Pagani.
Il ricorrente rileva che la citata aggravante punisce più severamente non solo coloro che commettono reati con il fine di agevolare organizzazioni mafiose, ma anche coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè ostentino una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata;
pertanto, nel caso di specie non era necessaria la dimostrazione dell'esistenza di un'associazione di tipo mafioso, essendo sufficiente la prova della consapevolezza, indotta nella persona offesa, che l'autore del reato potesse appartenere o comunque essere spalleggiato da un'organizzazione criminale.
L'ordinanza impugnata sarebbe mancante di logica e corretta motivazione, in quanto non da conto di tutte le fonti di prova, limitandosi ad analizzarne alcune, senza giungere ad una visione sistematica di tutto il materiale acquisito nella fase delle indagini e alla necessaria, unitaria e complessiva, valutazione di esso. Al fine di dare contenuto alle proprie censure il P.M. ricorrente riporta integralmente molte dichiarazioni rese in sede di s.i.t., tutte connotate da precisione, coerenza, dettaglio, spontaneità e reiterazione e riscontrate da intercettazioni tra presenti e da intercettazioni ambientali, dalle quali emergerebbe che la forza intimidatrice si è esplicata sia sfruttando a proprio vantaggio l'aura di intimidazione già conseguita dal sodalizio (bastava chiedere un favore per far intendere che era espressione del gruppo) sia ponendo in essere nuovi atti di violenza e di minaccia, anche in quanto espressione rafforzativa della precedente capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio e puntualmente rinnovata in caso di necessità.
2) erronea riqualificazione dell'ipotesi delittuosa di cui all'art.416 ter c.p.. Il ricorrente afferma che ciò che rileva ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 416 ter c.p. è il contenuto dello scambio politico mafioso e in tal senso andrebbe inteso il termine "denaro". Inoltre, la stessa ordinanza impugnata ha rilevato la presenza in atti di vicende relative ad "intimidazioni con proiettili fatti recapitare in busta", "attentati a beni del PA dopo la denuncia e dopo l'esecuzione delle prime ordinanze", "auto incendiate durante la campagna elettorale", ossia le classiche manifestazioni della mafiosità delle condotte attribuite al cartello criminale operante in Pagani. Propone ricorso per cassazione il difensore di IL EP, deducendo carenza o manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente, premesso che la concussione presuppone la idoneità della condotta, afferma che l'ordinanza impugnata è immotivata laddove ritiene che il PA sia stato indotto alle assunzioni di cui all'imputazione avendogli prospettato gli indagati il danno derivante da un ipotetico mancato rilascio di autorizzazioni comunali ovvero quello derivante dalla revoca dell'apertura del Centro commerciale, tralasciando, però, di considerare che l'apertura del suddetto Centro era stata già assentita con autorizzazione regionale e non necessitava di autorizzazioni comunali;
parimenti la chiusura domenicale del Centro non era un'iniziativa che poteva essere adottata dal sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio comunale, in quanto era conseguenza di una delibera del Consiglio regionale che aveva incluso Pagani tra le città di interesse turistico. La mancanza di una competenza funzionale specifica in capo al pubblico ufficiale determina una condotta che non è idonea a costituire un'efficace costrizione tale da indurre il soggetto passivo in uno stato di soggezione ed accondiscendenza.
L'ordinanza impugnata sarebbe immotivata anche per quanto concerne la natura indebita della dazione ovvero la illiceità della pretesa, posto che, secondo il ricorrente, le assunzioni richieste non rispondevano ad uno scopo illecito di carattere personale, ma erano al contrario ispirate dal perseguimento di un interesse della collettività. Il ricorrente censura anche la ritenuta affidabilità del dichiarante PA RI, poiché l'ordinanza impugnata ometterebbe ogni vaglio sui motivi di rancore che animerebbero la persona offesa e sul suo reiterato mendacio;
d'altro canto, la ritenuta convergenza delle dichiarazione del PA con quelle dei testi AN e OP sarebbe priva della verifica della esistenza di un condizionamento dovuto a interessi comuni. Propone ricorso per cassazione il difensore di NI AF, deducendo i seguenti motivi:
1) violazione della legge processuale prevista a pena di nullità e mancanza assoluta di motivazione, in quanto l'ordinanza impugnata avrebbe omesso la valutazione della memoria difensiva depositata. 2) violazione ed erronea applicazione dell'art. 213 c.p.p., nonché insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Il ricorrente afferma che la richiesta di finanziamento della Paganese calcio è sempre provenuta esclusivamente dal NO e che il quadro indiziario non evidenzia alcun apporto causale del NI, il quale è stato coinvolto unicamente perché presidente della società calcistica, beneficiaria della presunta attività estorsiva ai danni dei PA, e se pressioni vi sono state non vi è la prova che l'indagato ne fosse a conoscenza.
4) violazione ed erronea applicazione dell'art. 274 c.p.p., nonché insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Il ricorrente rileva che venuta meno la presunzione di cui all'art.275 c.p.p., comma 3, e riconosciuto dal Tribunale l'errore in cui era incorso il G.I.P. nel ritenere che il NI avesse precedenti penali, mancherebbe qualsiasi elemento per ritenere l'indagato proclive al delitto, posto che tale valutazione non potrebbe basarsi solo sulla gravità del fatto, ma dovrebbe prendere in considerazione comportamenti o atti concreti.
Propone ricorso per cassazione il difensore di D'RI ET LE, deducendo i seguenti motivi:
1) inutilizzabilità delle sommarie informazioni di TT LE, SS IO e IO SO, in quanto contengono la notizia di voci correnti nel pubblico e congetture personali che, per il divieto di cui all'art. 194 c.p.p., comma 3, non possono essere utilizzate in dibattimento, neanche ai fini dell'emissione di una misura cautelare.
2) carenza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza dei reati di concussione e corruzione elettorale. Il ricorrente, dopo avere sviluppato argomentazioni identiche a quelle del ricorso presentato dal IL in ordine alla configurabilità del delitto di concussione, afferma che il Tribunale avrebbe tralasciato ogni valutazione specifica in ordine alla riferibilità dei fatti ad una responsabilità dell'indagato ed in ordine al fatto che questi condividesse il disegno asseritamente criminoso del NO e partecipasse alle sue iniziative. Non esisterebbe alcun elemento indiziario che possa far ritenere la conoscenza e la condivisione da parte del D'RI delle condotte supposte prevaricatrici del NO o la sussistenza di un interesse di costui alle varie vicende di cui al procedimento. In particolare, per quanto riguarda la minaccia della mancata raccolta di rifiuti presso il Centro commerciale, il ricorrente osserva che si trattava di un periodo in cui vi era un'emergenza nella mancata raccolta dei rifiuti che non era circoscritta al Centro commerciale Pegaso. Per quanto concerne la questione relativa alla pretesa imposizione da parte del NO di dare in gestione il parcheggio del Centro commerciale Pegaso al D'RI, le dichiarazioni di PA sarebbero inverosimili e mendaci, poiché quando era in corso la trattativa la cooperativa New Service, facente capo alla moglie del D'RI ET LE non era stata ancora costituita. Inoltre, le dichiarazioni sul punto del PA sarebbero state fatte dopo un mese dalle prime dichiarazioni e non sarebbero riscontrate, essendo generiche o inutilizzabili le altre informazioni testimoniali assunte, mentre sarebbero state travisate le affermazioni di LE PA intercettata in ambientale. Con riferimento alla contestata corruzione elettorale, il ricorrente lamenta una modifica dei termini fattuali della contestazione e rileva, comunque, che le informazioni testimoniali assunte sull'appoggio elettorale che il D'RI avrebbe offerto al PA sono suggestive e inutilizzabili, neppure esisterebbe una prova convincente della corresponsione di qualsivoglia utilità da parte del NO al D'RI.
Ha depositato memoria il difensore di D'RI ET e di IL, con la quale contesta tutti i punti del ricorso del P.M., chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso di tutti gli indagati sono manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità e devono essere dichiarati inammissibili.
Occorre ribadire, con riferimento ai motivi di ricorso dei diversi ricorrenti, che secondo il costante insegnamento di questa Corte in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie;
inoltre, la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di "rilettura" degli elementi probatori (per tutte, Sez. Un. 22/3/2000, n. 11, Audino, Rv. 215828). L'ordinanza impugnata ha fatto corretto uso di tali principi, mentre i motivi proposti tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici.
In particolare, con riferimento al ricorso di IL, deve osservarsi che il Tribunale con ampia e dettagliata motivazione, che prende in esame puntualmente i singoli elementi probatori, giunge alla conclusione della esistenza di "una costante e progressiva prevaricazione esercitata per quasi un decennio nei confronti di privati imprenditori da parte di singole componenti dell'apparato pubblico locale, che, sfruttando la posizione pubblica rivestita ed i poteri inerenti alle loro funzioni, hanno, per varie ragioni (...) vessato in modo particolare la famiglia PA costringendola, con il ricorso a minacce esplicite o implicite, ad assecondare le richieste dell'apparato amministrativo di riferimento". Il Tribunale ha cura di precisare che l'attività costrittiva è stata denunciata sotto il duplice profilo dell'abuso della qualità e dei poteri e che "non rileva ciò che le difese hanno eccepito circa le competenze o meno del Comune in relazione ai mali minacciati ed a quelli inflitti per vincere continuamente la resistenza del soggetto passivo sia perché in taluni casi era integra la competenza funzionale, anche con riferimento a poteri propulsivi propri dell'ente locale e delle sue specifiche articolazioni, sia perché le condotte restrittive sono state in massima parte eseguite anche attraverso l'abuso della qualità", come viene evidenziato mediante l'utilizzo di un ponderoso compendio indiziario. Ampiamente sviluppata è anche la motivazione sulla affidabilità delle dichiarazioni del PA, che trova conforto in molteplici altre dichiarazioni e in diverse acquisizioni probatorie.
A fronte di tali puntuali e logicamente ineccepibili argomentazioni, il ricorrente si limita ad una denuncia che, da un lato, cade nel vizio di aspecificità, mancando ogni correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, dall'altro lato, chiede a questa Corte di legittimità un'inammissibile "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione degli elementi indiziari. Anche per quanto concerne il ricorso del NI, deve osservarsi che tutte le deduzioni difensive, comprese quelle che il ricorrente afferma avere sviluppato in apposita memoria, che non sarebbe stata esaminata dal Tribunale, trovano risposta nella motivazione dell'ordinanza impugnata (pagg. 36 ss e 55 ss), la quale evidenzia lo specifico ruolo nella vicenda de qua del NI, il quale riceveva nelle sue mani le somme di denaro che i PA erano costretti a pagare. Le censure difensive, pertanto, prospettano a questo giudice di legittimità una inammissibile diversa lettura del materiale indiziario.
Per quanto concerne le esigenze cautelari, esse dovranno essere riconsiderate alla luce del nuovo giudizio in merito alla sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, in esito ad accoglimento del ricorso del P.M. come più avanti specificato. Il motivo di ricorso di D'RI ET con il quale si deduce la inutilizzabilità delle testimonianze di TT LE, SS IO e IO SO, è privo di specificità, poiché non indica in modo analitico ne' allega le dichiarazioni o le parti di esse che sarebbero sanzionabili con la dedotta inutilizzabilità. Il motivo di ricorso concernente il delitto di concussione non è consentito nel giudizio di legittimità per la ragione, sopra ampiamente esposta, della inammissibilità della prospettazione di una lettura del materiale indiziario diversa rispetto a quella offerta, con argomentazioni ampie e corrette dal punto di vista logico e giuridico, dal giudice di merito. Per quanto concerne il delitto di corruzione elettorale, esso dovrà essere nuovamente esaminato dal Tribunale in sede di rinvio in accoglimento del ricorso del P.M.. Alla inammissibilità dei ricorsi degli indagati consegue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi, ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
Il ricorso del pubblico ministero, il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla esclusione della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, è fondato. Occorre infatti prendere le mosse da un aspetto che i giudici a quibus hanno ritenuto pacificamente acquisito agli atti, ma che, agli effetti dello scrutinio dai medesimi condotto in punto di sussistenza della richiamata aggravante, è stato totalmente svilito sulla base di un assunto del tutto apodittico: vale a dire la sostanziale inconferenza che l'esistenza, in loco, di un sodalizio camorristico può presentare rispetto al concreto impiego di metodologie di tipo mafioso che devono caratterizzare le condotte di coartazione, per poter legittimare la sussistenza della aggravante in questione. L'assunto, diffusamente sviluppato dai giudici del riesame, con un impegno argomentativo a tratti esuberante rispetto ai confini tipici del sindacato incidentale allo stato degli atti, si rivela, però, logicamente ribaltabile, giacché è di tutta evidenza che, ove i "fruitori" della attività di coartazione siano gli stessi soggetti che dirigano come nella specie - o comunque ruotino nell'orbita del sodalizio camorristico, che, alla "luce del sole," persegua obiettivi di penetrazione nei gangli della amministrazione locale, sfruttandone economicamente le connivenze, la metodologia mafiosa nell'uso del metus può dirsi in larga misura "indiziariamente" sussistente, a meno che non ricorrano positivi elementi che depongano per uno "iato", in concreto e per ogni singola vicenda, tra sodalì zio criminoso di stampo camorristico ed episodi riconducibili ad un alveo "intimidatorio" di tutt'altra natura (quale potrebbe essere, per stare alle vicende in esame, un impianto concussivo isolato da qualsiasi contesto camorristico o di malavita organizzata). Ebbene, sul punto, il pubblico ministero rammenta come dalla stessa ordinanza impugnata si diano per "provate", alla stregua delle produzioni documentali offerte dalla stessa pubblica accusa, alcune circostanze di fatto di ineludibile risalto, proprio agli effetti che qui interessano, ma lamenta come, poi, i giudici del riesame ne abbiano immotivatamente svilito la portata. Prospetta, infatti, il pubblico ministero come alla stregua delle produzioni documentali, alcune delle quali relative a procedimenti passati in giudicato, sia emersa la sussistenza di "una organizzazione criminale di stampo camorristico operante in Pagani e riconducibile alle famiglie ZZ e D'RI ET per episodi estorsivi aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7 e, comunque, per fatti connessi a dinamiche delittuose proprie delle associazioni criminali di stampo mafioso". Ma si duole del fatto che l'ordinanza impugnata, oltre ad evidenziare una differenziazione di metodi e settori di riferimento tra la famiglia ZZ e quella D'RI ET, che non sarebbe dato riscontrare dagli atti prodotti, assertivamente fa riferimento ad una non meglio precisata "prospettazione accusatoria, sfornita però di elementi concreti che possano consentire una verifica della fondatezza dell'assunto".
La critica del pubblico ministero è, sul punto, corretta. Spettava, infatti, al giudice del riesame procedere ad una disamina critica delle acquisizioni documentali, se del caso apprezzandone la inconcludenza ai fini della prospettazione accusatoria tendente a dimostrare la operatività, sul territorio, di cosche camorristiche;
ma non liquidarne la portata dimostrativa in termini del tutto apodittici, che per di più hanno finito per "non contestare" la esistenza di quella organizzazione. Se, dunque, i D'RI ET erano stati inquisiti per fatti di camorra, e se, ancora, la operatività della relativa "famiglia" si era sviluppata e manifestata proprio sul territorio di Pagani - riscuotendo in loco la "notorietà" tipica dei clan - il dato non poteva e non può apparire neutro agli effetti dello scrutinio sulla aggravante di cui qui si tratta, posto che, per integrarne la struttura, l'impiego della metodologia mafiosa risulta ontologicamente coeso con quell'"assoggettamento omertoso" che una organizzazione camorristica ben può aver generato e sviluppato.
Liquidare, dunque, sbrigativamente, ed in termini per la verità neppure perspicui, il valore ed il significato delle produzioni documentali della accusa, senza trarre da esse persuasive conclusioni su quale fosse la "realtà locale" in cui si sono iscritte le vicende oggetto di imputazione, equivale ad enucleare dal contesto - senza alcuna base logica e motivazionale - un importante tassello, necessario per la ricomposizione del mosaico accusatorio. Ma v'è di più. Nel misurarsi con le numerose prove dichiarative, i giudici del riesame, meticolosi nell'isolarne i singoli apporti, ma non altrettanto attenti a ricomporne, poi, la lettura in un contesto unitario, hanno totalmente evaporato il valore probatorio delle dichiarazioni rese da PA RI - assunto dagli stessi giudici come principale fonte di accusa - procedendo ad una atomizzazione delle dichiarazioni stesse in ragione di un apprezzamento frazionato della relativa attendibilità. In sostanza, le dichiarazioni rese da tale fonte, parte offesa degli episodi contestati, non sarebbero attendibili, con specifico riferimento all'uso del metodo mafioso, essenzialmente sia perche "tardive"; sia per "la natura debole del riscontro"; sia, infine, per "ragioni di ordine logico e giuridico". Si tratta, però, di profili tutti da reputare inconferenti sul piano dell'apprezzamento della credibilità del testimone e per di più fortemente compromessi, sul piano della relativa consistenza, dalle emergenze di opposto segno che traspaiono, oltre che dalla impugnazione del pubblico ministero, anche da quanto è possibile desumere dalla stessa ordinanza impugnata (o da altre, pronunciate in occasione della stessa vicenda cautelare). Il giudice del riesame, infatti, nell'evocare il requisito della "tempestività" come parametro di apprezzamento della credibilità generica del testimone, opera, anzitutto, una indebita trasposizione tra i criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e quelli del "normale" testimone, senza additare alcuna reale massima di esperienza che valga ad accreditare una siffatta presupposizione, la quale, fra l'altro, finisce, in modo del tutto arbitrario, per far corrispondere ad una diluizione temporale nelle dichiarazioni testimoniali un tasso di affievolimento della relativa attendibilità. In alcune ordinanze, d'altra parte, lo stesso Tribunale si è affrettato a precisare come il ritardo delle dichiarazioni del PA sul punto non possa ritenersi "giustificato" "dalla paura derivante dalla forza di intimidazione delle organizzazioni criminali, avendo il PA RI accusato sin dal primo momento il D'RI ET LE". Ma l'argomento, oltre che essere smentito da tutte le dichiarazioni che, al contrario, hanno fatto espresso riferimento ad uno stato di intimidazione, è logicamente flebile e facilmente ribaltabile, posto che altro è indicare elementi di accusa a carico di personaggi notoriamente coinvolti in fatti di camorra, facendo riferimento ad episodi di "semplice" concussione, altro evidentemente - è rievocarne la capacità intimidatoria per gli stessi fatti quale camorrista (accreditando, dunque, l'esistenza dell'aggravante speciale). D'altra parte, è lo stesso giudice del riesame ad aver riconosciuto come "tracce" del metodo mafioso fossero desumibili, ancor prima delle dichiarazioni rese al riguardo dal PA RI, dalle conversazioni registrate, nelle quali si sottolineava come D'RI ET LE fosse "tranquillo", o si faceva riferimento al "bandito che sta in galera", riferito all'incontro avuto da PA LE con il NO ed i D'RI ET. "Tracce", quelle indicate dai giudici del riesame, che avrebbero dovuto, ancora una volta, essere apprezzate in un contesto unitario con le dichiarazioni rese da PA LE e PA CA, i quali - come puntualizzano gli stessi giudici a quibus - non avevano "condiviso la scelta collaborativa" di PA RI, proprio per il timore che incutevano loro i "camorristi". È la stessa ordinanza del Tribunale del riesame a riprodurre le dichiarazioni rese da PA CA ed è proprio quest'ultimo, significativamente, a riferire che il padre, al ritorno dell'incontro avuto con il NO e D'RI ET LE ed AN, "era molto impaurito da quello che gli avevano detto, al punto "che impose a me e mio RA di accettare qualunque prezzo fosse stato richiesto per i parcheggi e quant'altro i D'RI avessero voluto". Il tutto non senza sottolineare le restanti dichiarazioni che hanno corroborato la versione offerta dai denuncianti e le ulteriori emergenze che lo stesso Tribunale asserisce di non aver "affatto ignorato (v. vicenda Damiano, intimidazioni con proiettili fatti recapitare in busta, attentati a beni del PA dopo la denuncia e dopo l'esecuzione delle prime ordinanze)".
Ebbene, l'intera gamma di tali acquisizioni, tutte oltremodo significative e probatoriamente convergenti, non soltanto non sono state in alcun modo apprezzate quali circostanze singolarmente idonee a costituire altrettanti indizi, ma sono state totalmente neglette proprio sul piano della relativa "sovrapponibilità" alla narrazione offerta circa il "metodo mafioso" dal PA RI: la quale, pertanto, non solo risulta indiscutibilmente - e poderosamente - avallata nella sua credibilità, ma anche riscontrata - e non ve ne sarebbe stato bisogno - alla luce delle evocate acquisizioni, già in sè valutabili alla stregua di altrettante "prove autonome". Per altro verso, e proprio a quest'ultimo riguardo, i giudici del riesame non contestano la circostanza che quelle acquisizioni rappresentino altrettanti "indizi di esistenza di un'associazione camorristica, ma non implicano che i singoli episodi criminosi accertati (nel presente procedimento) siano aggravati dal metodo mafioso secondo le note descrittive proprie dell'aggravante". Si tratta, però, di un assunto frutto di una erronea trasposizione concettuale, posto che i fatti denotativi del metodo mafioso (danneggiamenti, minacce simboliche e simili) in tanto potrebbero ritenersi "neutri" agli effetti dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, in quanto totalmente scollegati rispetto agli episodi in contestazione ed al relativo contesto ambientale:
estraneità, peraltro, della quale il Tribunale del riesame non offre elemento alcuno, salvo, poi - contraddittoriamente - ad evocare quei fatti proprio come "corollari" anodini delle dichiarazioni o delle posizioni assunte dai soggetti a vario titolo coinvolti nella indagine dalla quale sono scaturiti i vari provvedimenti de libertate ora sottoposti a scrutinio. L'ultimo elemento dal quale, ad avviso dei giudici del riesame, viene dedotta la inattendibilità del PA RI, sarebbe rappresentato dalla "prova logica":
risulterebbe infatti difficile sostengono le varie ordinanze del Tribunale di Salerno, pronunciatesi sulle varie posizioni cautelari - "accreditare l'utilizzo del metodo mafioso in relazione alla vicenda di maggior interesse per D'RI ET LE, ossia la diretta gestione dei parcheggi del Pegaso, con una retrocessione dall'affare, o dall'infiltrazione, compensata dalla assunzione al lavoro del ZZ o del FI, assunzione, anche questa, respinta".
Ma anche tale assunto è palesemente inconsistente e del tutto inidoneo a fungere - come si pretenderebbe - da parametro atto a misurare, per di più sul piano "logico", la attendibilità delle dichiarazioni rese dal testimone. La illogicità che può infatti compromettere la affidabilità di una dichiarazione testimoniale, deve trarre alimento da circostanze di fatto che inequivocamente contrastino col tessuto narrativo, incrinandone la coerenza intrinseca, sullo specifico versante della relativa "verosimiglianza": deve trattarsi, in altri termini, di circostanze che rendano obbiettivamente "incredibile" il fatto narrato, perché tali da porsi al di fuori dal paradigma ordinario dell' id quod plerumque accidit. Orbene, la circostanza che gli obiettivi perseguiti attraverso il metodo mafioso non siano stati realizzati, non può affatto evocarsi quale elemento di "rottura" della credibilità delle dichiarazioni che quei metodi abbiano indicato, posto che la asserita "retrocessione" dall'affare coltivato attraverso quegli stessi metodi (la gestione del parcheggio del centro commerciale) o la mancata assunzione di personaggi di malavita, verso la quale erano state esercitate vivaci "pressioni", sono evenienze in sè prive di qualsiasi significato, essendo del tutto evidente che la mancata realizzazione dei programmi delittuosi ben può essere dipesa dalle circostanze più varie;
circostanze, peraltro, che i giudici a quibus neppure hanno tentato di ipotizzare sull'unico versante che avrebbe potuto avere un qualche significato:
vale a dire quello della totale inidoneità delle condotte di "coartazione" a soggiogare la volontà delle persone offese. D'altra parte, è fin troppo evidente che, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante che viene qui in discorso, è necessario soltanto l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al metodo mafioso, il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7, e non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente (Sez. 6, 26 maggio 2011, n. 28017, Mitidieri, Rv. 250541). Ma è altrettanto vero che, una volta dispiegato quel metodo, la "resistenza" che le vittime del reato abbiano esercitato - fino a frustrare, in ipotesi, gli intendimenti perseguiti da chi si sia avvalso della metodologia mafiosa - non vale, in sè, ne' a neutralizzare l'efficacia intimidatrice, che deve essere misurata ed apprezzata ex ante, ne', ancor meno, ad asseverare la insussistenza del metodo mafioso in quanto tale, essendosi in varie circostanze affermato che la sussistenza della aggravante in esame non è esclusa, ad esempio, dal fatto che la vittima delle minacce estorsive riesca ad assumere un atteggiamento di contrapposizione "dialettica" alle ingiuste richieste (Sez. 1, 6 marzo 2009, n. 14951, Izzo, Rv. 243731). Gli argomenti spesi dai giudici del riesame per contestare l'attendibilità, in parte qua, delle dichiarazioni rese da PA RI, risultano, dunque, giuridicamente inconsistenti e tali da comportare la necessità di una integrale rivalutazione di tale essenziale punto della decisione impugnata. Al riguardo, non può, infatti, non rammentarsi come la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni avuto modo di ribadire che la deposizione della parte offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, e senza la necessità di applicare le regole probatorie inerenti all'apprezzamento della prova indiziaria ovvero di procedere alla cosiddetta corroboration, a norma dell'art. 192 c.p.p., commi 2 e 3, imponendosi un controllo più rigoroso, in punto di attendibilità, solo laddove la persona offesa si sia costituita parte civile, ed abbia in tal modo assunto la qualità di parte processuale, portatrice di pretese economiche antagoniste alla posizione dell'imputato (cfr. ex plurimis, Sez. 1, 24 giugno 2010, n. 29372, Stefanini, Rv. 248016). Il tutto, ovviamente, a fortiori, ove si tratti di dichiarazioni accusatorie della persona offesa da valutare in sede di misure cautelari (cfr. Sez. 5, 26 aprile 2010, n. 27774, M., Rv. 247883). Ma tale controllo, per quanto rigoroso, non può fuoriuscire dall'alveo dei paradigmi legali, e, dunque, consentire la sostituzione del prudente apprezzamento dei dati di fatto portati ad emersione dalla indagine probatoria, con soggettive valutazioni, che, per di più - come è avvenuto nella specie - risultino avulse dalle risultanze processuali, e prive di una coerente base di tipo logico. Risulta del pari illegittima l'operazione di "sterilizzazione" del valore delle altre fonti dichiarative che hanno fatto riferimento alla caratura delinquenziale dei fratelli D'RI ET e della correlativa metodologia mafiosa, facendo leva sul rilievo che tali dichiarazioni si sarebbero fondate su "voci correnti", e come tali inutilizzabili a norma dell'art. 194 c.p.p., comma 3. Si tratta, infatti, di una affermazione che non tiene conto del fatto che la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni avuto modo di puntualizzare che il divieto di deporre sulle voci correnti nel pubblico, sancito dall'art. 194 c.p.p., comma 3, non trova applicazione qualora il testimone riferisca di circostanze apprese da persone determinate, ancorché non identificate, trattandosi in questo caso di "confidenze" sulle quali è consentita la testimonianza, proprio perché non si tratta di un generico ed indistinto "si dice" (cfr., ad es. Sez. 6, 10 giugno 2008, n. 31721, Cornetto, Rv. 240985). La "voce corrente" è, infatti, fonte anonima e contenutisticamente indeterminata e tale, dunque, da essere incompatibile con la specificità che deve connotare il narrato testimoniale, altrimenti non verificabile ne' contrastabile (v. sul tema, Sez. U, 21 ottobre 1992, n. 1653, Marino ed altri). Si tratta, dunque, di una fenomenologia ben diversa dalla "notorietà" del fatto - obiettivamente verificabile ed ambientalmente conosciuto, come quello dei "trascorsi," anche giudiziari, dei D'RI ET - che in sè ben può assumere i connotati di un patrimonio conoscitivo, rappresentato da un flusso circolare di informazioni relative a fatti di interesse comune, legittimamente ostensibile in forma testimoniale, proprio perché acquisito all'interno di una realtà ambientale e di interessi, come nella specie, ben determinata, e dunque circoscritta nelle fonti e nei contenuti (cfr. al riguardo Sez. 5, 8 ottobre 2009, n. 4977, Finocchiaro). D'altro canto, non può non rilevarsi come dal compendio testimoniale, riportato integralmente dal P.M. a corredo dei motivi di ricorso, ma in gran parte risultante anche dal testo della stessa ordinanza impugnata, emerga chiaramente che è esperienza diretta di molti testi sia il fatto pubblicamente esibito dell'esistenza di stretti rapporti intercorrenti tra il NO e i fratelli D'RI sia l'intimidazione personalmente subita in dipendenza della conoscenza della caratura criminale dei fratelli D'RI. Palesemente erroneo si rivela, poi, l'ulteriore assunto secondo il quale alcune di tali dichiarazioni vengono ad essere reputate, nella sostanza, inutilizzabili - perché tale è l'epilogo che di fatto ad esse viene riservato - soltanto perché reputate "del tutto sprovviste dei minimi elementi idonei a consentire una verifica di attendibilità anche in considerazione di una loro pura e semplice discovery (cioè senza riscontri esterni)". Al di là dell'enunciato davvero oscuro sul piano lessicale, resta il fatto che, ancora una volta, evocando l'esigenza di riscontri alle dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini dalle persone informate sui fatti, i giudici del riesame mostrano di dover ricorrere, per la valutazione della prova testimoniale, a criteri che il codice riserva ad altre figure soggettive di dichiaranti, a norma dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, per di più facendo derivare dalla (asserita) mancanza di elementi sulla cui base scrutinare la relativa attendibilità, una sorta di "presunzione di inattendibilità", al di fuori di qualsiasi base, tanto normativa che logica. Da ciò deriva, dunque, che l'ordinanza impugnata dovrà essere annullata anche su tale punto, restando compito dei giudici del rinvio procedere ad un nuovo esame della intera gamma delle dichiarazioni indebitamente neglette, da valutare tanto isolatamente, nei relativi profili di attendibilità e valore indiziante, quanto, e soprattutto, nel quadro di un unitario e coordinato apprezzamento rispetto al corredo delle restanti acquisizioni, tutte assoggettate ad una indebita opera di frantumazione, palesemente contrastante con i principi più volte affermati in materia da questa Corte. Da un lato, infatti, va qui ribadito, in linea generale, che ai fini dell'adozione di una misura coercitiva, la sussistenza di una prova diretta - quale la dichiarazione resa dalla persona offesa - esclude la necessità di fare ricorso al concetto di "gravità" inerente alla prova logica costituente l'indizio, ne' occorrono la verifica di attendibilità intrinseca o il riscontro esterno, stante il diverso e più soddisfacente grado di prova acquisita (Sez. 3, 14 aprile 2010, n. 17205, B., Rv. 246995). Dall'altro, va ugualmente rammentato che ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima la valutazione frazionata e atomistica della pluralità di elementi indiziari acquisiti, dovendosi non solo accertare, in un primo momento, il maggiore o minore livello di gravità e precisione dei singoli indizi, ciascuno isolatamente considerato, ma anche, in un secondo momento, procedere al loro esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità e ad inserirli in una lettura complessiva che di essi chiarisca l'effettiva portata dimostrativa e la congruenza rispetto al tema d'indagine prospettato dall'accusa nel capo di imputazione (cfr., ex plurimis, Sez. 1, 14 marzo 2010, n. 16548, Bellocco, Rv. 246935; Sez. U, 12 luglio 2005, n. 33748, Mannino, Rv. 231678). Alla luce dei suddetti principi il giudice del rinvio dovrà riesaminare la sussistenza, nel caso di specie, dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. L'ordinanza impugnata ha radicalmente escluso la configurabilità dell'art. 416-ter cod. pen., oggetto di contestazione, sul rilievo che tale norma espressamente circoscrive l'ambito del precetto "al sinallagma erogazione di denaro contro promessa di voti, escludendo categoricamente, in ossequio al principio di tassatività della norma penale, la punibilità ai sensi dell'art. 416-ter c.p. di ogni altro tipo di accordo elettorale". Ciò non esclude, peraltro - hanno soggiunto i giudici a quibus - che la condotta del candidato alle elezioni che prometta indebiti favori possa essere sussunta nell'ambito della fattispecie della corruzione elettorale prevista dal D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 96, la quale punisce, appunto, il candidato che, per ottenere il voto, "offre, promette o somministri denaro, valori o qualsiasi altra utilità". L'assunto secondo il quale soltanto la effettiva dazione di denaro - e di null'altro - può integrare l'elemento materiale che rappresenta l'oggetto del patto di scambio elettorale, operando altrimenti la previsione "generale" dettata dall'art. 96 del testo unico delle leggi per le elezioni alla Camera dei deputati, non può essere condivisa. A proposito del rapporto tra le due fattispecie poste a raffronto, va, infatti, innanzi tutto rammentato che questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che la promessa di voti elettorali fatta, in cambio di somme di denaro, a un candidato da un personaggio di spicco di un'associazione mafiosa mediante l'assicurazione dell'intervento di membri dell'associazione stessa, integra il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. e non quello previsto dal D.P.R. n.361 del 1957, art. 96, dovendosi ravvisare nell'apporto attivo degli aderenti al sodalizio criminoso il ricorso alla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo. Nel frangente, si è pure puntualizzato che il reato di scambio elettorale politico- mafioso rientra nell'area dei delitti contro l'ordine pubblico, in quanto mira a salvaguardare in via principale l'interesse alla tutela dell'ordine pubblico, leso dall'inquietante connubio tra mafia e politica, e solo strumentalmente l'interesse elettorale, protetto in via immediata e diretta dal citato D.P.R. n. 361 del 1957, artt. 96 e 97 (Sez. 6, 19 febbraio 2004, n. 10785, Falco, Rv. 230397). Si è pure affermato che per la sussistenza del reato previsto dall'art.416-ter cod. pen., non è necessario che, nello svolgimento della campagna elettorale, vengano posti in essere singoli e individuabili atti di sopraffazione o di minaccia, essendo sufficiente che l'indicazione di voto sia percepita all'esterno come proveniente dal clan e come tale sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo (Sez. 1, 14 gennaio 2004, n. 3859, Milella, Rv. 227476). Ma se questo è il contesto nell'ambito del quale apprezzare, da un lato, i valori (plurimi) protetti dalla norma e, dunque, la relativa ratio essendi, e, dall'altro, perimetrare le diverse condotte che devono essere attratte nell'ambito della relativa portata precettiva, ne deriva che, ove l'oggetto dello scambio vietato fosse soltanto il denaro, inteso quale strumento di pagamento rappresentato dalla valuta avente corso legale, si perverrebbe a risultati non soltanto aberranti sul piano logico (quali la esclusione, ad esempio, di mezzi di pagamento diversi dalla moneta, o di preziosi, titoli, valori mobiliari e simili), ma, soprattutto in insanabile e palese contrasto con la scelta legislativa, chiaramente volta a perseguire qualsiasi turbativa "mafiosa" nel libero e democratico confronto elettorale. Non a caso, infatti, l'art. 416-ter cod. pen. è stato introdotto nel codice penale in sede di conversione del D.L. n. 306 del 1992 - varato a ridosso dei tragici fatti di Capaci e dichiaratamente volto, come univocamente emerge dalla stessa relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, a fare "terra bruciata" attorno alle organizzazioni mafiose - e dunque nel medesimo contesto normativo nel quale il legislatore ha (corrispondentemente) modificato pure l'art.416-bis, cod. pen., comma 3, introducendovi, appunto, tra le finalità tipiche della associazione mafiosa, quella di "impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali". È ben vero, peraltro, che il travagliato iter parlamentare che ha contrassegnato la definitiva stesura della norma, denota sicuramente una volontà tesa a circoscriverne la portata, posto che, nel testo originario, la disposizione in esame incriminava anche la condotta di chi otteneva la promessa di agevolare l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, appalti, contributi, finanziamenti pubblici o comunque della realizzazione di profitti illeciti;
ma è altrettanto vero che ad una logica di riduzione della platea delle varie "utilità" che lo scambio può presentare per la organizzazione mafiosa, non può corrispondere una sostanziale "sterilizzazione" del precetto, quale certamente si realizzerebbe ove si dovesse ritenere che la condotta punibile resti integrata solo in presenza della datio di una somma di "moneta". Deve dunque concludersi che l'oggetto immateriale della previsione normativa, sub specie di ciò che viene ad essere offerto in cambio della promessa di voti, può essere rappresentato da qualsiasi bene che rappresenti un "valore" appunto di scambio - in termini di immediata commisurazione economica, restando invece escluse dalla portata precettiva altre "utilità", che solo in via mediata possono essere trasformate in "utili" monetizzabilì e, dunque, economicamente quantificabili. Sarà, quindi, compito del giudice del rinvio verificare se, nella vicenda in esame, ricorrano o meno i presupposti, al lume dei richiamati principi, per ritenere integrato il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen..
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del pubblico ministero, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame;
dichiara inammissibili i ricorsi di D'RI ET LE, IL EP e NI AF che condanna al pagamento della spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011