Sentenza 9 gennaio 2013
Massime • 1
Integra la fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa la promessa di un esponente politico di favorire, in cambio del sostegno elettorale, il sodalizio nei futuri rapporti con la pubblica amministrazione.
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Leggi di più… - 2. Concorso esterno in associazione mafiosa: la declinazione praticaVincenzo Giuseppe Giglio · https://www.filodiritto.com/ · 10 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2013, n. 8531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8531 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 09/01/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 57
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 31715/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RR AN N. IL 07/08/1967;
avverso l'ordinanza n. 3653/2012 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 07/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente al capo F, ed il rigetto del ricorso nel resto;
udito il difensore avv. Tragino Paolo e Krogh Massimo, i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 7 giugno 2012 il Tribunale di Napoli, costituito ex art. 310 c.p.p., ha parzialmente accolto l'appello proposto da RO EB classe 1967 avverso l'ordinanza del Gip dello stesso tribunale emessa in data 3 maggio 2012 e modificata in data 11 giugno 2012, confermando, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, l'applicazione nei confronti dell'appellante della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai soli reati di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso (artt. 110 e 416 bis c.p., capo A della rubrica provvisoria); promozione e direzione di un'associazione per delinquere finalizzata ad alterare il risultato elettorale (art. 416 c.p., commi 1 e 2, L. n. 203 del 1991, art. 7, capo B); concorso in peculato aggravato e continuato (artt. 81, 110 e 314 c.p., art. 61 c.p., n. 2, L. n. 203 del 1991, art. 7, capo F).
1.1 Il tribunale operato un preliminare rinvio nella sua interezza all'ordinanza che aveva disposto nei confronti del RA la misura della custodia cautelare in carcere - ritenuto imprescindibile in considerazione della sua ampiezza e sistematicità - ha precisato, anzitutto, con riferimento all'imputazione sub A (concorso esterno nell'associazione camorristica denominata Clan dei casalesi) che il cospicuo ed eterogeneo compendio indiziario raccolto (costituito da:
intercettazioni telefoniche ed ambientali;
indagini bancarie;
servizi di pedinamento ed osservazione;
perquisizioni, sequestri, acquisizioni documentali, consulenze tecniche nonché da plurime convergenti ed attendibili dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, quali LO LE, GR LE, TE OR, RO GI, IA GI), confermava senz'altro la fondatezza dell'Ipotesi accusatoria secondo cui l'indagato, quale esponente politico locale (già consigliere comunale di Casal di Principe e divenuto in seguito consigliere provinciale di Caserta) avrebbe fornito uno stabile contributo all'associazione camorristica, assecondandone le richieste di assunzione, sostenendone gli interessi economici anche nel settore degli appalti, delle forniture e dell'edilizia, procacciando, altresì, voti per se stesso e per altri politici graditi all'organizzazione.
1.1.1 In particolare nessuna valenza difensiva poteva attribuirsi, secondo i giudici dell'appello, alla circostanza, segnalata dalla difesa dell'indagato, che alcuni dei collaboratori sentiti nel corso dell'indagine (in particolare il RO ed il IA) avessero riferito che il clan aveva appoggiato elettoralmente, indifferentemente, candidati appartenenti a liste contrapposte, e ciò in quanto, come chiarito in particolare dal IA, tale scelta non era dettata da alcuna motivazione ideologica, nel senso che l'organizzazione sceglieva di volta in volta i candidati funzionali ai propri interessi, specie in materia di appalti. Secondo i giudici dell'appello, del resto, l'ipotesi accusatoria relativa al ruolo di concorrente esterno del clan ricoperto dal RO - e segnatamente di referente politico dei sodalizio a livello locale e come tale a disposizione del clan, interessato ad esercitare un controllo sull'amministrazione comunale - trovava conforto non solo nell'appoggio elettorale riservato nel tempo all'indagato quanto meno da una parte dell'organizzazione (quella che faceva capo alla famiglia IZ ed alla famiglia GA, a BI TO e BI AR ed a LO DR, anche se l'appoggio di quest'ultimo era stato più sfumato ed ambiguo) quale diffusamente narrato dai diversi attendibili collaboratori di giustizia e riscontrato dal contenuto delle intercettazioni e dall'attività investigativa, ma anche in alcune notazioni relative al profilo biografico dell'indagato (il vincolo familiare che lo legava ai fratelli IC e EB RO, suoi cugini di primo grado, soggetti, specie il secondo, strettamente collegati al clan, come reso evidente dai precedenti penali e giudiziari dello stesso e dai molti controlli di polizia subiti, in cui veniva accertata la sua assidua frequentazioni con esponenti di spicco del clan (VO IC, figlio di KA e reggente del sodalizio;
VO RM, figlio di VO CE).
1.2 Quanto poi al reato sub B, i giudici di appello hanno precisato che l'accusa mossa all'Indagato - secondo cui RO EB, avvalendosi dell'opera di BI RC dei suoi fratelli RO NG e RO GE, di CH GI e PE CE, ed utilizzando stabilmente le strutture dei partiti politici a cui di volta in volta aderiva, avrebbe posto in essere un organizzazione dedita alla sistematica alterazione del risultato delle elezioni di organismi amministrativi locali, aveva trovato adeguato e significativo conforto nelle convergenti dichiarazioni di attendibili collaboratori di giustizia (IA GI, TE OR e AR GI, nonché in quelle rese da LO ER) riscontrate, sul punto, dal contenuto di varia documentazione sequestrata e di molte intercettazioni (di cui nell'ordinanza si riportano ampi stralci), dalle quali emergeva come sia l'indagato che il fratello NG, avevano acquistato, anche per il tramite di esponenti del sodalizio camorristico, il voto di molti elettori (da cui si facevano consegnare temporaneamente il certificato elettorale), versando agli stessi somme di denaro (anche Euro 100,00) ovvero buoni pasto, in cambio di un impegno al voto in favore direttamente del RO ovvero di altri candidati appartenenti alla sua lista (quella dell'UDEUR).
1.3 Quanto poi all'imputazione di cui al capo F (concorso in peculato), i giudici di appello valorizzavano sotto il profilo della gravità indiziaria, il contenuto di alcune conversazioni intercettate (la n. 148, la n. 355, la n. 1175 e la n. 5011 di cui si riportano i passaggi più significativi) da cui emergeva non solo l'avvenuto acquisto di voti da parte del RO o di persone a lui collegate, ma anche la circostanza che nello specifico il corrispettivo riservato all'elettore era rappresentato da blocchetti contenenti buoni pasto relativi alla refezione scolastica, che la famiglia RA si procurava con la complicità di personale scolastico che se ne appropriava indebitamente (la maestra Beatrice), identificata dagli Inquirenti in RV IC, insegnante presso il primo circolo didattico di Casal di Principe.
Tale quadro indiziario, in particolare, trovava conferma nella documentazione acquisita a seguito delle perquisizioni effettuate presso l'abitazione dell'indagato e degli altri concorrenti nel reato e presso il comitato elettorale della lista patrocinata dal RA, nonché dall'esame del registro in cui venivano annotate le consegne dei buoni, che presentava una significativa lacunosità. Con riferimento a tale specifica imputazione i giudici di appello osservavano, in particolare, la irrllevanza della deduzione difensiva secondo cui alcuni familiari dell'indagato erano nel possesso legittimo di buoni pasto, e ciò in quanto, trattandosi di buoni comunque utilizzabili esclusivamente dagli interessati, la circostanza, ove pure in ipotesi veritiera, non valeva ad escludere il carattere antigiuridico della loro arbitraria distribuzione.
1.4 Quanto poi alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante ex D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, nella forma della finalità di agevolazione, i giudici di appello, muovendo dall'accertato ruolo di concorrente esterno del clan ricoperto dal RA, hanno ritenuto che, sia pure nel quadro di un reciproco sostegno e vantaggio, la condotta dell'indagato, ed in particolare il massiccio investimento di denaro ed altre utilità per il corrompimento dell'attività elettiva, aveva prodotto l'Indubbio vantaggio per il clan, di ridurre la competizione elettorale ad una falsa alternativa tra due candidati intercambiabili, perché l'uno e l'altro "a disposizione" del clan.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, il RA EB, per il tramite del suo difensore, avvocato Trofino Paolo.
2.1 Nel ricorso si contesta, In primo luogo, la tecnica espositiva adottata dai giudici dell'appello, i quali, ignorando totalmente il contenuto delle investigazioni difensive ex art. 391 bis c.p.p., versate in atti e le deduzioni difensive che segnalavano l'inverosimiglianza del costrutto accusatorio, si sono limitati a riproporre, sostanzialmente, le argomentazioni svolte nell'ordinanza cautelare genetica con riferimento ai singoli reati contestati, indicando per ognuno di essi gli elementi indizianti valorizzati dal giudice della cautela.
2.2 In particolare, con riferimento all'imputazione di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso, si contesta, sotto il profilo della violazione di legge (sostanziale e processuale) e del vizio motivazionale, la sussistenza di gravi indizi, evidenziandosi, anche attraverso il richiamo all'elaborazione giurisprudenziale in argomento (in particolare alle la sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte Demitry e Mannino), la mancanza di una chiara indicazione del verificabile "apporto causale" fornito al sodalizio, la reale efficienza causale della condotta dell'indagato alla realizzazione del fatto criminoso collettivo ed alla produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto, rimarcandosi, in proposito, come da nessun atto d'Indagine emerga un ruolo attivo dell'indagato quanto alla concessione di appalti, a forniture per l'edilizia ad assunzioni di personale, risultando irrilevante sotto tale profilo la contestata attività il procacciamento di voti per sè, specie ove si consideri la dichiarata indifferenza del clan camorristico al risultato elettorale, riferita da molti collaboratori di giustizia.
2.3 Quanto al reato associativo contestato al capo B, nel ricorso si contesta, sotto il profilo della violazione di legge (sostanziale e processuale) e del vizio motivazionale, la sussistenza di gravi indizi, evidenziandosi In primo luogo, anche con riferimento a tale imputazione, il già denunciato vizio metodologico, (riproposizione delle argomentazioni svolte nell'ordinanza genetica) segnalando, in particolare il ricorrente, una evidente carenza motivazionale, relativamente al possibile assorbimento dell'ipotesi contestata nel reato sub A.
In particolare, richiamate dal ricorrente le deduzioni svolte in sede di atto di appello relativamente alla distinzione sul piano concettuale tra condotta associativa e concorso di persone nel reato e sulla obiettiva diversità esistente tra accordo tra compartecipi nel reato e partecipi di un'associazione per delinquere, da parte del ricorrente si ribadisce la insussistenza di gravi indizi relativamente a tale specifica ipotesi delittuosa, si segnala la totale assenza di elementi dimostrativi di un contatto dell'indagato con il CH, con il PE e con BI RC e si ripropongono, in particolare, i rilievi difensivi, rimasti senza risposta, secondo cui l'indagato ed i suoi familiari, non sostenevano alcun candidato, ma la lista;
che ogni candidato forniva un nominativo di almeno un rappresentante di lista;
che il fratello NG era stato uno degli organizzatori e presentatori della lista.
2.4 Con riferimento, infine, all'ultima imputazione (peculato) nel ricorso si contesta, sotto il profilo della violazione di legge (sostanziale e processuale) e del vizio motivazionale, la sussistenza di gravi indizi, evidenziandosi al riguardo, in primo luogo, anche con riferimento a tale imputazione, il carattere meramente dell'apparato motivazionale, segnalando, in particolare, per un verso, l'assoluta sottovalutazione della documentazione prodotta dalla difesa, da cui emergeva come la disponibilità da parte dell'indagato di buoni pasto, fosse assolutamente legittima, in quanto molti componenti del suo nucleo familiare, in quanto insegnanti presso vari circoli didattici, fruivano di detti buoni. In particolare da parte del ricorrente si sottolinea che l'imputazione si basa su dati meramente congetturali, tenuto conto, quanto alle annotazioni del registro, che nello stesso, che pure presentava delle obiettiva lacune, venivano annotati solo i buoni pasti consegnati ai genitori degli alunni e non anche agli insegnanti, che in base al contratto di lavoro, avevano diritto a riceverli.
Sempre con riferimento a tale imputazione, poi, si contesta l'assunto secondo cui i predetti buoni sarebbero incedibili e che pertanto la loro elargizione a terzi integrava senz'altro un illecito penale.
2.5 Con l'ultimo motivo di impugnazione, infine, nel ricorso si contesta, sotto il profilo della violazione di legge (sostanziale e processuale) e del vizio motivazionale, la sussistenza di gravi indizi, relativamente alla contestata aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7, sostenendo il ricorrente l'assenza di un dolo specifico, di una effettiva volontà agevolatrice, non desumibile in via automatica dal solo dato della ritenuta appartenenza dei RO all'associazione camorristica, sia pure in veste di concorrente esterno, evidenziando al riguardo che l'indagato aveva agito per fini politici personali e non già per agevolare al clan, e che ove mai altri candidati da lui sostenuti, avessero effettivamente l'intenzione di favorire il clan, ciò non poteva configurare la contestata aggravante, in quanto ai sensi dell'art. 118 c.p. non comunicabile ad altri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione proposta nell'interesse di RO EB è fondata, limitatamente alla contestata applicazione nei confronti dell'indagato della misura cautelare per il reato di cui al capo F (peculato).
1.1 Con riferimento alla prima censura mossa in ricorso all'ordinanza impugnata, di carattere generale e di natura essenzialmente metodologica, secondo cui i giudici di appello, sebbene chiamati a verificare autonomamente la effettiva sussistenza a carico del RA di gravi indizi di colpevolezza con riferimento a tutte le imputazioni mosse all'indagato, non avrebbero assolto a tale compito, limitandosi a riproporre, del tutto acriticamente, gli elementi indizianti valorizzati dal giudice della cautela, è sufficiente evidenziare, in questa sede, per rimarcarne l'infondatezza, che la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000 - dep. 21/09/2000, Primavera e altri, Rv. 216664).
Orbene, appare indubbio che il rinvio alla motivazione dell'ordinanza cautelare operato dai giudici di appello si riveli pienamente legittimo: vuoi perché esso non esaurisce l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato;
vuoi perché lo stesso risultava conferente rispetto all'intrinseco contenuto argomentativo dell'appello proposto dall'indagato, nel quale, si contestava, per la prima volta, l'esistenza di gravi indizi a carico (il RO, infatti, solo all'esito dell'interrogatorio di garanzia, ha proposto istanza di revoca della misura cautelare applicatagli, non avendo presentato richiesta di riesame); sia anche perché i giudici dell'appello, non si sono limitati ad accogliere acriticamente le valutazioni ivi contenute, senza alcun apporto rielaborativo, ma hanno proceduto, invece, ad una valutazione autonoma della piattaforma indiziaria con specifico riferimento alla fondatezza delle censure mosse, tant'è che hanno accolto l'appello, sia pure relativamente soltanto ad alcune delle ulteriori imputazioni mosse al RO (concorso nel furto di una scheda elettorale e nella conseguente attività di falsificazione del voto elettorale, di cui al capo E;
concorso nel reato di scambio elettorale politico - mafioso, specificamente contestato ai capi G, H ed M).
1.2 Prive di fondamento risultano, poi, anche le censure di violazione di legge e carenza motivazionale mosse in ricorso all'ordinanza impugnata, relativamente alla conferma della misura cautelare con riferimento ad entrambe le imputazioni associative ed alla sussistenza dell'aggravante speciale.
1.2.1 Quanto al primo profilo (violazione di legge) con riferimento all'ipotesi accusatoria di un concorso esterno del RO nell'associazione di tipo mafioso "clan dei casalesi", si sostiene, da parte del ricorrente, che la stessa sia in contrasto, in primo luogo, con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità relativamente a tale fattispecie, nel senso che, dalle risultanze investigative, non emergerebbe alcun concreto apporto fornito dal RO a quel sodalizio, dovendo escludersi, in particolare, che una semplice promessa di favori, ove pure In tesi accertata, sia sufficiente ad integrare il reato.
La censura è priva di fondamento posto che questa Corte, nel ribadire la possibilità di configurare la condotta di concorso esterno nel delitto di associazione di stampo mafioso le volte in cui il contributo dell'extraneus sia concreto, specifico, consapevole e volontario, ha anche precisato che siffatto contributo può ben connettersi ad un accordo di scambio con il quale un esponente politico si impegni - verso la promessa di voti in sede di elezioni amministrative - a favorire il sodalizio nei futuri rapporti con la Amministrazione (Cfr. Sez. 1, n. 4043 del 25/11/2003 - dep. 03/02/2004, Cito, Rv. 229991).
E questa Corte ha anche avuto cura di rammentare che la condotta offensiva del bene giuridico tutelato viene integrata dallo scambio sinaliagmatico tra le due promesse (l'appoggio elettorale e la agevolazione dell'Ente), restando pertanto irrilevante la mancata esecuzione delle promesse in discorso (cfr. Sez. 5, n. 4893 del 16/03/2000 - dep. 20/04/2000, Pg in proc. Frasca, Rv. 215964 e Sez. 6, n. 2285 del 15/05/2000 - dep. 04/09/2000, PM in proc. Pangallo, Rv. 216815 n. 2285/00).
1.2.2 Infondate risultano anche le deduzioni difensive che, nelle loro poliformi articolazioni, affrontano in ricorso il tema della valutazione del "fatto", rilevandosi esse insufficienti, così come formulate, a configurare l'ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), venendo contestata solo genericamente l'assenza di elementi persuasivi dell'apporto che il AR avrebbe dato al sodalizio mafioso, dato questo, come già precisato, di per sè non decisivo, specie allorquando il materiale indiziario evidenzi, così come apprezzato dal giudice di merito nel caso di specie, sulla base di plurime dichiarazioni di attendibili collaboratori di giustizia, ed in particolare di quelle rese da IA GI e da LO LE, che hanno riferito in merito al sostegno elettorale riservato al RO dall'organizzazione criminosa, e la conclusione tra il politico e l'organizzazione, di un accordo, desumibile anche dalla candidatura nella lista patrocinata dell'indagato, per le elezioni del 2007, di TI GI, cognato del boss NC IZ.
1.3 Prive di fondamento si rivelano anche le censure mosse all'ordinanza impugnata con riferimento alla conferma dell'applicazione della misura cautelare nei confronti del RA anche con riferimento all'ipotesi delittuosa di cui al capo B (associazione per delinquere finalizzata ad alterare il risultato delle elezioni di organismi amministrativi locali). Ed invero, premesso che è consolidato orientamento di questa Corte ritenere che per l'applicazione di una misura cautelare In questa fase del procedimento è richiesto solo il requisito della gravità degli indizi nel senso che questi devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all'Indagato del reato per cui si procede, il Collegio deve rilevare come i giudici di appello hanno adeguatamente illustrato gli elementi indizianti (dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia;
intercettazioni) da cui emergeva che il AR, unitamente agli altri soggetti come lui inquisiti per tale reato, aveva posto in essere una collaudata macchina organizzativa volta ad acquisire, con tutti i mezzi possibili (pagamenti in danaro, promesse di assunzioni, consegne di buoni pasto) consensi elettorali non solo personali ma per l'intera lista da lui patrocinata, predisponendo finanche un rudimentale ma efficace strumento di ratifica della cessione del voto, consistito nell'affidamento in custodia all'acquirente del voto dei documenti per votare.
Nè, per altro, in presenza di un apparato motivazionale, in cui si da conto, con plausibili e diffuse argomentazioni, della predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, sistematicamente dedita all'alterazione del risultato elettorale, in almeno due tornate elettorali (quella comunale e quella provinciale) e della consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole, in quanto cementato da vincoli di natura anche familiare, possono fondatamente ravvisarsi profili di illegittimità a ragione di un possibile assorbimento della condotta contestata al capo B, nell'ipotesi delittuosa di cui al capo A, sol che si consideri che la struttura dell'associazione per delinquere, come già ripetutamente chiarito da questa Corte (In termini, ex multis, Sez. 6, n. 1793 del 03/06/1993 - dep. 11/02/1994, De Tommasi ed altri, Rv. 198578), non è, di per sè, incompatibile con la contemporanea adesione di uno stesso soggetto a più sodalizi criminosi, in special modo qualora la compagine delle due realtà associative sia composta da soggetti diversi e persegua programmi delittuosi tra loro obiettivamente eterogenei sia pure non incompatibili.
1.4 Una rilevante insufficienza motivazionale si riscontra invece relativamente al rigetto dell'appello, con riferimento all'Ipotesi delittuosa contestata al capo F.
Ed invero, premesso che l'imputazione mossa al RO, così come formulata, muove dal presupposto che l'indagato avrebbe istigato la coimputata RV IC ad appropriarsi di un numero considerevole di blocchetti di buoni pasto di pertinenza del primo Circolo Didattico di Casal di Principe, deve riconoscersi, come rilevato anche dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria orale, che nella ordinanza impugnata manca una adeguata e convincente risposta alle deduzioni difensive dell'appellante, volte a confutare la configurabilità del reato contestato, a ragione del rilievo, essenzialmente, che i blocchetti riferibili all'indagato rinvenuti in sede di perquisizione, non sarebbero di pertinenza dell'Amministrazione scolastica, ma nella legittima disponibilità dello stesso, che li aveva ricevuti non già a seguito di una materiale appropriazione riferibile alla coimputata IC, ma a seguito della consegna da parte di alcuni familiari dell'indagato, In servizio presso quella stessa amministrazione scolastica. In particolare, posto che gli stessi giudici di appello danno conto che effettivamente alcuni familiari del RA prestavano servizio a vario titolo presso l'amministrazione scolastica casalese, l'ordinanza impugnata si rivela in effetti carente quanto all'indicazione degli elementi indiziari da cui desumere, non solo e non tanto l'esercizio da parte dall'indagato di un'effettiva attività d'istigazione nei confronti dell'IC, quanto la stessa effettiva indebita sottrazione dei blocchetti rinvenuti nella disponibilità del RA ad opera di quest'ultima. Non confutate da adeguate argomentazioni risultano quindi le deduzioni della difesa volte a contestare la effettiva configurabilità di un peculato, ove si consideri che tale reato presuppone, com'è noto, l'accertata appartenenza alla pubblica amministrazione dell'oggetto materiale del reato, laddove le carenze di carattere probatorio esistenti almeno allo stato in ordine alla appartenenza dei buoni scolasti all'amministrazione scolastica, riconosciute dagli stessi giudici di appello che hanno riferito in merito alla lacunosità delle registrazioni dell'amministrazione, non possono ritenersi superati, a ragione dell'assunto che i buoni di cui trattasi, ove pure, In tesi, acquisiti legittimamente dall'indagato, non potevano venire ceduti a terzi dall'indagato e ciò sia perché nell'ordinanza manca una chiara indicazione delle fonti normative su cui riposa la tesi della inutilizzabilità dei buoni da parte di terzi, vuoi perché, in ogni caso, la condotta asseritamente ascrivibile all'indagato sarebbe significativamente diversa da quella contestata all'indagato.
In presenza di tale rilevante insufficienza motivazione, s'impone, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al capo F, ed il rinvio per nuovo esame dell'appello sul punto al Tribunale di Napoli.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al capo F, e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013