Sentenza 22 novembre 2000
Massime • 1
L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso).
- Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Ci sono sentenze della Corte di cassazione apparentemente di routine che scivolano senza particolari echi (perché si occupano di vizi di motivazione, perché ripetono orientamenti pacifici, perché riguardano questioni ictu oculi inammissibili, etc.): tra queste, a una prima lettura, parrebbe doversi annoverare anche la presente. Ma tra le pieghe della pronuncia si possono rinvenire elementi di rilievo per qualche interessante ricaduta su temi di attualità. Un Procuratore generale ricorre per cassazione contro un provvedimento del giudice dell'esecuzione in tema di indulto, deducendo incompetenza funzionale del g.i.p. presso il tribunale che l'ha deliberato. La Corte dichiara …
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Sul provvedimento
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
La sentenza richiesta è in fase di oscuramento