Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2015, n. 10795
CASS
Sentenza 16 dicembre 2015

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Commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, a norma dell'art. 132 D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte previste dall'art. 106 del medesimo D.Lgs. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato.(Fattispecie relativa a prestiti di somme a tassi di usura da parte di partecipe ad una associazione per delinquere dotata di rudimentale organizzazione).

In tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario. (Fattispecie in cui lo stato di bisogno era dovuto a problemi di salute di una figlia, a difficoltà economiche connesse alla attività professionale o imprenditoriale, alla necessità di far fronte alle spese derivanti da danni causati da una alluvione).

La circostanza aggravante speciale di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen. è configurabile in tutti i casi in cui la somma presa in prestito ad usura sia destinata ad essere impiegata in un'attività imprenditoriale, anche se non direttamente svolta dal soggetto cui il prestito viene materialmente erogato, senza che possa rilevare il dato meramente formale del riconoscimento dello "status" di imprenditore.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2015, n. 10795
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10795
Data del deposito : 16 dicembre 2015

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