Articolo 203 del Codice penale
Articolo 202Articolo 204
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1 luglio 1931
Art. 203.

(Pericolosita' sociale)

Agli effetti della legge penale, e' socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando e' probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

La qualita' di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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