2. Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto e' persona socialmente pericolosa.
31 ottobre 1986
2. Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto e' persona socialmente pericolosa.
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- 1. Il Magistrato di Sorveglianza non può provvedere alla dichiarazioneMartina Cagossi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
[…] il Magistrato di Sorveglianza non può pronunciare la dichiarazione di abitualità nel reato in quanto, in caso contrario, si andrebbe ad imporre una misura di sicurezza - effetto fisiologico conseguente alla dichiarazione di abitualità ai sensi dell'art. 109 c.p. - senza poter accedere ad una concreta ed attuale indagine sulla pericolosità sociale del condannato; indagine che è oggi invece espressamente prescritta a seguito delle modifiche apportate alla disciplina in esame dall'art. 31 della legge n. 663 del 1986 (c.d. legge Gozzini), il quale ha abrogato l'art. 204 c.p. eliminando dal Codice penale le vecchie presunzioni di pericolosità sociale. […]
Leggi di più… - 2. Rivista italiana di diritto e procedura penale n. 2/2022 - Abstracthttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
[…] Il saggio ricostruisce l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale della liberazione condizionale e illustra i motivi costituzionali che giustificano, come richiesto dal giudice a quo, la conversione della libertà vigilata, ex art. 230 comma 1, n. 2 c.p., da obbligatoria a facoltativa e la conseguente attribuzione al giudice del potere di valutare discrezionalmente la sussistenza o il protrarsi della pericolosità sociale del detenuto, conformemente alla regola generale dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663. […]
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[…] Il saggio ricostruisce l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale della liberazione condizionale e illustra i motivi costituzionali che giustificano, come richiesto dal giudice a quo, la conversione della libertà vigilata, ex art. 230 comma 1, n. 2 c.p., da obbligatoria a facoltativa e la conseguente attribuzione al giudice del potere di valutare discrezionalmente la sussistenza o il protrarsi della pericolosità sociale del detenuto, conformemente alla regola generale dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663. […]
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[…] Il saggio ricostruisce l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale della liberazione condizionale e illustra i motivi costituzionali che giustificano, come richiesto dal giudice a quo, la conversione della libertà vigilata, ex art. 230 comma 1, n. 2 c.p., da obbligatoria a facoltativa e la conseguente attribuzione al giudice del potere di valutare discrezionalmente la sussistenza o il protrarsi della pericolosità sociale del detenuto, conformemente alla regola generale dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663. […]
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[…] Il saggio ricostruisce l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale della liberazione condizionale e illustra i motivi costituzionali che giustificano, come richiesto dal giudice a quo, la conversione della libertà vigilata, ex art. 230 comma 1, n. 2 c.p., da obbligatoria a facoltativa e la conseguente attribuzione al giudice del potere di valutare discrezionalmente la sussistenza o il protrarsi della pericolosità sociale del detenuto, conformemente alla regola generale dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663. […]
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Giurisprudenza • 99
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2020, n. 21000Provvedimento: […] Tale disciplina è stata progressivamente superata, dapprima attraverso i ripetuti pronunciamenti della Corte costituzionale (ci si riferisce alle sentenze n. 139/1982, n. 249/1983 e n. 58/1995), e quindi con l'entrata in vigore dell'art. 31 della citata legge n. 663/1986, secondo il quale "tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa". […] resosi sodale di una consorteria incentrata sull'utilizzo di un metodo basato sulla prevaricazione La presunzione così configurata, peraltro, non svilisce né l'art. 203 cod. pen. né il secondo comma dell'art. 31 legge 663 del 1986. […]Leggi di più...
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- 2. Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2024, n. 2875Provvedimento: […] inoltre, ha avvertito l'esigenza di eliminare le presunzioni di pericolosità e di fondare l'applicazione di una misura di sicurezza su una concreta valutazione di pericolosità attuale del condannato, avendo disposto, con l'art. 31 della legge n. 663/1986, sia l'abrogazione dell'art. 204 cod.pen., sia l'obbligo di ordinare le misure di sicurezza personali solo «previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa». […]Leggi di più...
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- 3. Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2023, n. 2875Provvedimento: […] inoltre, ha avvertito l'esigenza di eliminare le presunzioni di pericolosità e di fondare l'applicazione di una misura di sicurezza su una concreta valutazione di pericolosità attuale del condannato, avendo disposto, con l'art. 31 della legge n. 663/1986, sia l'abrogazione dell'art. 204 cod.pen., sia l'obbligo di ordinare le misure di sicurezza personali solo previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa». […]Leggi di più...
- indicazione·
- criteri·
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- reati contro l'ordine pubblico·
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- 4. Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2020, n. 9914Provvedimento: […] La giurisprudenza di legittimità, menzionata nel precedente paragrafo, ha infatti precisato che l'applicazione delle misure di sicurezza personali non costituisce un effetto automatico della sentenza di patteggiamento, ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, il quale deve accertare, secondo i principi generali (art. 31 legge n. 663 del 1986), la sussistenza in concreto della pericolosità sociale dell'imputato, dando adeguato conto in motivazione dell'apprezzamento operato. […]Leggi di più...
- art. 444 cod. proc. pen.·
- pericolosità sociale·
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- art. 448 cod. proc. pen.
- 5. Cass. pen., sez. I, sentenza 05/09/2018, n. 39941Provvedimento: […] 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore avv. Monica Marciano, l'interessato LE, denunciando, con unico motivo, la incorsa violazione dell'art. 680, comma 1, cod. proc. pen., dell'art. 31 legge n. 663 del 1986 e degli artt. 216 e 218 cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione con riguardo alla sua ritenuta maggiore pericolosità in ragione della sua sottoposizione alla custodia cautelare in carcere, che avrebbe dovuto imporre solo la sospensione della misura di sicurezza, peraltro neppure in concreta esecuzione.Leggi di più...
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- art. 31 legge n. 663/1986·
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- art. 680 cod. proc. pen.·
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