Articolo 31 della Legge 10 ottobre 1986, n. 663
Articolo 30Articolo 32
Versione
31 ottobre 1986
Art. 31. 1. L' articolo 204 del codice penale e' abrogato.
2. Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto e' persona socialmente pericolosa.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1986
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