Sentenza 17 luglio 2012
Massime • 1
Integra la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'esponente politico che stringa un accordo per cui, in cambio del sostegno elettorale, egli prometta, una volta eletto, di porre in essere specifiche iniziative amministrative tese a soddisfare gli interessi della consorteria criminale, non rilevando peraltro che l'impegno assunto sia stato successivamente rispettato o gli obiettivi del sodalizio effettivamente raggiunti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/07/2012, n. 44466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44466 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 17/07/2012
Dott. BEVERE A. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 882
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 19519/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI US N. IL 05/08/1964;
avverso l'ordinanza n. 153/2012 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 23/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
sentite le conclusioni del PG Dott. Cesqui Elisabetta di rigetto;
Udito il difensore avv. D'ascola Vincenzo Nico.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 23.2.2012, il tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame e ha confermato l'ordinanza 16.12.2011 del Gip del tribunale di Reggio Calabria, con la quale è stata applicata a UT EP la misura della custodia in carcere, in ordine ai seguenti reati: capo A bis ex art. 416 bis c.p., comma 1, 2, 3, 4, 5, perché, quale concorrente esterno all'associazione denominata Cosca Caridi, articolazione della più ampia Cosca Libri, operante sul territorio di San Giorgio extra di Reggio Calabria, forniva un concreto, specifico, consapevole volontario contributo alla stessa, come referente politico del sodalizio, essendo destinatario delle preferenze elettorali degli affiliati e delle preferenze di altri cittadini, fatte confluire da esponenti della cosca, nel corso di varie consultazioni elettorali;
con particolare riferimento all'elezione del consiglio comunale di Reggio Calabria, avvenuta nel mese di maggio del 2011, anche mediante sistemi di alterazione della libera competizione elettorale e di controllo della libertà del voto. Ne conseguiva che, una volta eletto, nella prospettiva del conseguimento e/o del mantenimento dell'incarico all'interno dell'assemblea elettiva dell'ente territoriale, aveva ritenuto di doversi adoperare, mediante la strumentalizzazione del proprio ruolo istituzionale, per conseguire i seguenti obiettivi:
- l'assunzione su richiesta di ON NI componente dell'associazione mafiosa di cui al capo A della rubrica) di UZ RI, nipote de GH IO (componente dell'associazione medesima), mediante la stipula di contratto di collaborazione a progetto, della durata di 4 mesi (settembre-dicembre 2010), nella struttura del gruppo consiliare del PDL, presso il consiglio regionale;
- l'assunzione di TA NI, figlio di TA EN, su richiesta di questi, presso il C.A.R.A. di Rogliano, non avvenuta per il rifiuto dell'interessato;
- la soluzione di varie questioni (rimozione di rifiuti, pagamenti di mensilità arretrate) sollecitate da appartenenti all'associazione. Capo B ex art. 81, art. 61 n. 10, art. 629 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7 perché in concorso con ON NI, mediante la minaccia derivante dalla partecipazione di quest'ultimo dell'associazione mafiosa di cui al capo precedente, costringeva NU OV, consigliere della regione Calabria, ad assumere, a titolo di collaborazione temporanea, ZZ RI, nipote di GH IO, con contratto temporaneo nella struttura del gruppo consiliare PDL presso il consiglio regionale con le aggravanti del fatto commesso da soggetto appartenente alla cosca mafiosa GH-Caridi-Zindato, avvalendosi della capacità di intimidazione della stessa, al fine di favorire la cosca d'appartenenza; ai danni di un pubblico ufficiale.
Capo B bis, ex artt. 81, 110, art. 61, n. 10, artt. 56, 629 c.p., L. n. 203 del 1991, art. 7 perché, in concorso con ON NI,
mediante la minaccia implicita derivante dalla appartenenza all'associazione di cui al capo precedente, nonché mediante atti intimidatori e minacce esplicite, collocando una tanica di plastica contenente liquido infiammabile, su cui era stato applicato un panno, come miccia, sul cofano dell'auto tg DM714VD, del NU, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere quest'ultimo alla scadenza del primo contratto di collaborazione temporanea della ZZ, a stipularne un altro più remunerativo e a tempo indeterminato, nella struttura del gruppo consiliare PDL, presso il consiglio regionale, non riuscendo nell'intento per il rifiuto della p.o. (è il gruppo consiliare PDL); con le medesime aggravanti di cui al capo che precede.
Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi;
1. violazione di legge in riferimento agli artt. 273, 274, 275, 416 bis c.p.; illogicità della motivazione: secondo il tribunale del riesame, il rafforzamento della cosca mafiosa si identifica - senza che sia indicato alcun elemento storico dimostrativo in tal senso- nella maggiore fiducia degli associati nei propri mezzi, derivante dalla consapevolezza di avere un referente politico, e nel maggiore credito sociale dell'associazione nel territorio di influenza, cioè in fenomeni di natura psicologica, impalpabili e insondabili. Quanto ai singoli episodi, l'assunzione della ZZ è avvenuta nel settembre del 2010, precedentemente alle elezioni amministrative del maggio 2011 e quindi è esterna a un patto collegato a tali elezioni.
L'assunzione di OT NI, la rimozione dei rifiuti, la sollecitazione di pagamenti arretrati rientrano nella tutela di interessi pubblici e quindi nei compiti di un consigliere comunale. Il primo episodio è stato giustificato dallo stesso OT con i vincoli di amicizia con il UT;
sull'episodio dell'intervento del ricorrente per il pagamento degli stipendi arretrati, gli elementi probatori derivano da una telefonata del 10.5.2011 tra il UT e il ON, ma non risulta che la richiesta di intervento fatta dal secondo al primo sia stata dettata dall'intento di agevolare un appartenente all'associazione. Quanto all'intervento per la rimozione dei rifiuti dinanzi all'abitazione del Brico, richiesto dal ON in una telefonata del 22.4.2011, risulta che il UT- che era assessore alle politiche ambientali- aveva fatto richieste di questo tipo in epoca precedente, ma mai in epoca successiva a quella data.
È poi infondata la valenza indiziaria attribuita alla circostanza che il circolo "Caccia sviluppo territorio", luogo in cui, in base alle intercettazioni telefoniche, è pianificata l'attività criminale della Cosca Caridi, coincida con la segreteria politica del consigliere comunale. Infatti la sede della segreteria politica è in una via principale (corso Garibaldi).
2. violazione di legge in riferimento all'art. 273 c.p.p. e art. 629 c.p.: il UT ha sollecitato il NU a prendere provvedimenti di assunzione lavorativa in favore dei ON, non in quanto mafiosi, ma in quanto suoi parenti e comunque il NU ha provveduto all'assunzione temporanea di una terza persona, ZZ RI (figlia di ZZ TA, dimostrando così di agire in piena libertà, senza alcuna coazione psicologica. Il comportamento del ricorrente non è sicuramente estorsivo, in quanto egli si dichiara disponibile -al fine di far assumere uno dei ON nella struttura del gruppo consiliare- a rinunciare al posto a lui assegnato.
In ogni caso, nell'ipotesi di imposizione al NU di compiere un'assunzione presso un ufficio pubblico, mancano gli elementi costitutivi dell'estorsione, l'atto di disposizione patrimoniale della vittima e il correlativo danno il costo dell'assunzione grava sul bilancio del consiglio regionale e non sulla situazione patrimoniale del singolo consigliere. In ogni caso, le indagini difensive hanno dimostrato i cordiali e fraterni rapporti tra il NU, ON e UT, che sono assolutamente incompatibili con il quadro storico delineato dall'accusa, in cui al NU è assegnato il ruolo di vittima degli altri due protagonisti della vicenda.
Non appare configurabile l'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 in quanto ON non è stato condannato per associazione mafiosa e inoltre non sussiste la finalità di agevolare la cosca Caridi, in quanto il UT ha agito per favorire i singoli parenti in virtù del legame familiare.
3. violazione di legge in riferimento all'art. 273 c.p.p., artt. 56, 629 c.p., L. n. 203 del 1991, art. 7: le insistenze per ottenere l'assunzione di taluno non sono idonee a configurare l'elemento materiale dell'estorsione, in quanto il NU ha liberamente rifiutato di assumere la ZZ, che comunque è una singola persona non legata all'associazione. Non risulta poi dimostrato che la collocazione della tanica sull'auto del NU sia avvenuta su determinazione del ricorrente.
Il ricorso non merita accoglimento .
In sede di giudizio di legittimità, la Corte - quale giudice della logica delle decisioni dei giudici di merito che hanno ricostruito un fatto, concludendo sul punto della rispondenza della previsione normativa al dato storico accertato - deve soffermarsi, nel caso di specie, relativo all'ipotesi della ritenuta partecipazione esterna ad associazione mafiosa e alla contestuale ipotesi di commissione di fatti estorsivi con metodo mafioso e con finalità di rafforzamento dell'associazione, su un duplice aspetto fattuale:
1. i rapporti tra imputato e persona offesa dei reati sub capi B e B bis, nel contesto della vita politica della Calabria;
2. i rapporti tra l'associazione e il UT, che è indicato come concorrente esterno.
Tale analisi è di estrema rilevanza, tenendo conto che in entrambi i reati estorsivi, a titolo di concorso, compare ON NI, associato al clan Mafioso GH-Caridi-Zindato, che risulta operante nella più ampia cosca Libri, organizzata per commettere, tra gli altri, delitti di estorsione, danneggiamento, detenzione e porto illegali di armi ed esplosivi;
per impedire o ostacolare il libero esercizio del voto e/o procurare voti a sè o ad altri, in occasione di consultazioni elettorali.
Va ribadito che, quanto al capo A bis, al UT è stato contestato di aver fornito un concreto, specifico, consapevole volontario contributo al clan Caridi, svolgendo il ruolo di referente politico del sodalizio, essendo destinatario delle preferenze elettorali degli affiliati e delle preferenze di altri cittadini, fatte confluire da esponenti della cosca, nel corso di varie consultazioni elettorali;
con particolare riferimento all'elezione del consiglio comunale di Reggio Calabria, avvenuta nel mese di maggio del 2011, anche mediante sistemi di alterazione della libera competizione elettorale e di controllo della libertà del voto. La presenza dell'indagato nel mondo della politica, si articola - secondo le dichiarazioni del NU, - nella carica di assessore del comune di Reggio Calabria, dopo la mancata elezione a consigliere comunale, nel 2002, per una causa di ineleggibilità;
- nell'elezione, nel 2007, come consigliere comunale nel medesimo capoluogo calabrese;
- nel conseguimento di identico risultato nelle successive elezioni del 2011, con ulteriore incarico di assessore. Queste dichiarazioni hanno meritato credibilità sia perché non sono state smentite da altre risultanze, sia perché provengono da persona (il NU) che ha sempre appoggiato questo ingresso e questa ascesa dell'indagato nella politica locale.
Entra in politica anche il NU e, grazie all'appoggio del UT, ottiene l'elezione a consigliere regionale, nell'anno 2010.
La natura e le radici di questi rapporti di gestione dei pubblici poteri prendono una connotazione non conforme alla legalità, alla luce dei risultati delle indagini della polizia giudiziaria di Reggio Calabria, svolte sotto le direttive della D.D.A. nei confronti dei sodalizi Caridi-GH-Zindano. Particolare rilievo hanno le conversazioni intercettate all'interno del circolo "Caccia, Sviluppo e Territorio", che risulta essere, al tempo stesso, costante luogo di incontro di appartenenti alla cosca Caridi, nonché sede della segreteria politica del consigliere comunale UT. Questa seconda funzione dei locali -solo apparentemente lecita- viene confermata dalle conversazioni intercettate il 23.11.2011, i cui protagonisti sono, tra gli altri ON NI e ON EP. Il contenuto di queste conversazioni è razionalmente e incontestabilmente interpretato come dimostrativo del ruolo deviante e trasgressivo del protagonista di questa vicenda politico-criminale:
gli interlocutori parlano dell'imminente assegnazione al UT di deleghe amministrative, valutandole come foriere di ulteriore consolidamento del potere dell'associazione, all'interno dell'amministrazione comunale.
Da questi e da altri elementi di fatto, i giudici hanno tratto la convinzione che, all'origine della forza politica del UT - acquisita nell'ambito del legittimo potere amministrativo del consiglio comunale - va posta la forza acquisita nella circoscrizione elettorale dal clan mafioso, di cui fanno parte i ON, nell'ambito del potere criminale radicatosi in alcuni dei quartieri di Reggio Calabria.
A monte del successo del UT - come protagonista della democrazia rappresentativa e come componente dell'assemblea elettiva- non vi è stato, secondo i giudici di merito, uno spontaneo ed autonomo consenso da parte dei cittadini, ma un accordo tra la consorteria e l'aspirante consigliere comunale: questi, da rappresentante, all'interno delle istituzioni, di legittimi interessi della base elettorale, si è trasformato in rappresentante di illegittimi interessi dei manovratori di titolari del diritto al voto, snaturati a meri utenti di scheda elettorale, da inserire nel circuito commerciale, gestito dall'organizzazione criminale. Si assiste così -in alcune parti del Paese- al paradosso della democrazia rappresentativa: questa diventa strumento di rafforzamento della sopraffazione e della tirannia dei poteri mafiosi, i quali grazie alle azioni di determinati eletti, si espandono dal territorio, in un circuito vizioso, all'interno delle istituzioni e, da queste, si ripresentano con maggiore autorevolezza e maggiore forza di attrazione tra i consociati.
Oggetto dell'accordo sono i voti fatti confluire dalla mafia verso l'eletto e l'impegno di questi di sdebitarsi, assumendo specifiche iniziative amministrative e favorendo specifici personaggi, in violazione delle regole giuridiche e in conformità alle regole del più forte. Da questo incontro di regole - all'interno del quale principi della Costituzione e norme di legge risultano esautorati di efficacia ed abrogati di fatto - sono nati, secondo gli inquirenti e i giudici del riesame, l'ingresso dell'indagato nell'organo assembleare, l'incarico esecutivo in giunta, il correlato debito verso chi politicamente e giuridicamente ne ha fatto il proprio rappresentante.
Nel ruolo di esattore e controllore del pagamento del debito contratto dal UT gli inquirenti hanno individuato il ON NI, autore di numerose e continue pressioni, dirette a ottenere dal NU - ritenuto non estraneo a questa filiera di debiti e crediti elettorali - l'ingresso -in conformità all'interesse di aderenti all'associazione- di alcuni giovani nel novero dei collaboratori a titolo oneroso, con indeterminate mansioni nella gestione dei compiti dell'ente regionale.
Chi si presta a costituire materialmente -per gli impegni assunti con l'associazione - la funzione di ponte, manovrato dalla mafia, tra società e istituzioni, tra disoccupazione e lavoro integra la figura di concorrente esterno, di propulsore di adesioni, di promotore di consensi, con una alternativa coscienza giuridica, in favore di una gestione del potere politico. Tale potere, nel programmato vuoto di diritto, nel programmato vuoto dello Stato, tende a fondare un primitivo, sanguinoso ordinamento, fatto di brutale violenza punitiva per chi non ne accetti le regole.
L'associazione si presenta quindi non solo come titolare del tradizionale potere mafioso, esercitato con l'intimidazione e il terrore, con la violenza fisica e morale, ma anche come collegamento tra società ed istituzioni, come strumento per l'ingresso nel mondo del lavoro, notoriamente povero in quella e nelle contigue aree del territorio nazionale.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale(da ultimo, sez. 5^, n. 15727/12), il concorso esterno ad associazione mafiosa è ravvisabile nella condotta di chi partecipa ad un accordo, di cui sa e vuole gli effetti di conservazione e/o di rafforzamento per la controparte dell'accordo medesimo, accordo che assurge a momento consumativo del reato, se dotato dei requisiti idonei a generare negli appartenenti al sodalizio gli effetti positivi anzidetti. Può costituire il reato ex art. 416 bis c.p. un accordo, avente come protagonisti i soggetti indicati nei capi di imputazione e come oggetto la promessa dell'aiuto elettorale, da parte di esponenti di consorteria criminale, e la promessa dell'impegno, da parte del candidato UT, di sdebitarsi con specifiche iniziative amministrative di propria competenza. Secondo una razionale visione di una realtà in continua espansioni nel nostro costume della gestione della Polis, si configura l'elemento materiale del concorso esterno, addebitato all'indagato, senza che sia decisiva la verifica dell'effettivo rispetto dell'impegno o la concreta realizzazione dei suoi obiettivi remunerativi.
Queste conclusioni- razionalmente e insindacabilmente raggiunte dalle ordinanze dei giudici di merito- danno una inequivocabile qualificazione estorsiva della condotta del UT, esercitata nei confronti del recalcitrante e dissidente consigliere regionale. Le argomentazioni giustificative prospettate dal ricorrente ( spinta di solidarietà familiare, insoddisfacente collocamento della ZZ, rifiuto del OT di usufruire del privilegiato status di lavoratore presso l'organismo pubblico, la coincidenza tra impegni amministrativi, in favore di aderenti alla consorteria, e proprie funzioni istituzionali) costituiscono valutazioni soggettive, che sono contrastanti con quelle della tesi accusatoria, senza avere una forza di convincimento razionalmente prevalente.
Quanto alla censura sulla mancanza degli elementi costitutivi dell'estorsione (l'atto di disposizione patrimoniale della vittima e il correlativo danno), va rilevato che l'oggetto della tutela giuridica, ex art. 629 c.p.p., è costituito dalla inviolabilità del patrimonio e delle libertà personale, mentre è del tutto irrilevante che i beni giuridici lesi siano riferibili a un medesimo soggetto (nella norma la riferibilità del danno al soggetto passivo della violenza o ad altro soggetto è marcata dall'espressa indicazione che all'ingiusto profitto deve essere correlato un "altrui danno". Correttamente, la sentenza sez. 1, n. 679 del 7.1.1989, rileva che, trattandosi di un delitto contro il patrimonio, deve essere di natura necessariamente patrimoniale "il danno che il soggetto passivo della violenza o altri deve subire in seguito all'imposizione". Nel caso in esame, in seguito all'imposizione subita dal consigliere regionale OV NU, il danno, derivante dal dovuto pagamento di compensi a persone illecitamente assunte, grava sul patrimonio del gruppo consiliare del PDL, sul medesimo componente NU e, in definitiva sul patrimonio dell'ente pubblico, che deve inserire i corrispondenti importi nel bilancio e deve versare ai "raccomandati"le corrispondenti somme di pubblico denaro. Il ricorso va quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 17 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2012