Sentenza 22 dicembre 2015
Massime • 2
Le dichiarazioni accusatorie rese nel corso delle indagini preliminari alla polizia giudiziaria dall'indagato che abbia ricevuto solo gli avvisi previsti dall'art. 64, comma terzo, lett. b) e c) cod. proc. pen. e non anche quello di cui alla lettera a) della stessa disposizione, sono utilizzabili nei confronti dei soggetti indagati di reato connesso ma non anche nei riguardi del dichiarante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione del Tribunale del riesame che aveva considerato utilizzabili le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria di alcuni cittadini extracomunitari, sbarcati clandestinamente sul territorio dello Stato e, quindi, ritenuti raggiunti da elementi indizianti per il reato di cui all'art. 10-bis T.U. Imm., nei confronti dei soggetti facenti parte dell'equipaggio della imbarcazione).
In tema di immigrazione clandestina, la giurisdizione nazionale è configurabile anche nel caso in cui il trasporto dei migranti - avvenuto in violazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 286 del 1998 a bordo di una imbarcazione priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato, secondo la previsione dell'art. 110 della Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare - sia stato accertato in acque extraterritoriali, ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati, quale evento del reato, l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito causalmente collegato all'azione e previsto in considerazione delle condizioni del natante. (Fattispecie in cui si era verificata in acque extraterritoriali una avaria al motore del natante che aveva iniziato ad imbarcare acqua e, al sopraggiungere della nave irlandese, si era ribaltato a causa degli spostamenti dei passeggeri).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/2015, n. 11165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11165 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2015 |
Testo completo
1 1 1 65 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA ARTURO CORTESE Dott. - Consigliere - N. 3614/2015- Dott. ALDO CAVALLO REGISTRO GENERALE- Consigliere - MARGHERITA CASSANO Dott. N. 40676/2015 Consigliere - ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Dott. - Rel. Consigliere - Dott. PALMA TALERICO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALMAGASBI SAUD ALIAS... N. IL 31/10/1994 avverso l'ordinanza n. 1085/2015 TRIB. LIBERTA' di PALERMO, del 26/08/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Felicette Marinelli che ha chiesto il rigetts del ricorso;
Udit if(difensor Avv. Forsto Moria Amato RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 agosto 2015, il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di MA UD, alias MU SU, avverso il provvedimento del GIP presso il medesimo Tribunale del 10 agosto 2015, con il quale al predetto indagato era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per il reato, in concorso con altri soggetti in corso di identificazione, di cui all'art. 12, comma 3 lett. a), b), c) d) ed e), comma 3 bis, comma 3 ter lett. b), del decreto legislativo n. 268/1998. -A giudizio del citato Tribunale che aveva preliminarmente affermato la giurisdizione italiana e la competenza del GIP di Palermo, ai sensi dell'art. 6 del codice penale sussisteva la gravità indiziaria a carico dell'indagato sulla base dei risultati della complessiva attività svolta dalla polizia giudiziaria e delle concordi dichiarazioni rese da numerosi migranti - ritenute utilizzabili perché provenienti da soggetti che non erano, "quantomeno allo stato degli atti, indagabili fin dall'inizio per il reato di cui all'art. 10 bis decreto legislativo 286/98", sia perché non avevano fatto ingresso clandestino in Italia essendo stati scortati, su delega della Marina Militare Irlandese, fino al porto di Palermo, dopo essere stati soccorsi nell'ambito di un'operazione umanitaria, sia perché "non era ab initio certamente e univocamente delineabile la loro posizione nel procedimento de quo, ben potendo i predetti godere dello status di rifugiati, del diritto di asilo politico e versare [...] in una situazione scriminante tale da dovere essere valutata prima della formale iscrizione al registro degli indagati". Sempre secondo il provvedimento impugnato, era emerso che il 5 agosto 2015 la nave "L. E. Niamh" della Marina Militare Irlandese aveva soccorso in acque internazionali un natante traendo in salvo 376 migranti che erano stati fatti sbarcare il giorno successivo nel porto di Palermo;
che, dietro compenso di una somma di denaro, i migranti avrebbero dovuto essere trasportati dalla Libia in Italia a bordo di una piccola imbarcazione dove avevano preso posto 600/650 persone;
che durante il tragitto si era verificata una avaria al motore e la barca aveva iniziato a imbarcare acqua e al sopraggiungere della nave irlandese, perso l'assetto a causa degli spostamenti dei passeggeri, si era ribaltata;
che l'indagato era uno dei componenti dell'equipaggio, essendo stato così indicato da numerosi extracomunitari (le cui dichiarazioni venivano dettagliatamente riportate), i quali avevano, altresì, descritto il ruolo svolto da costui nel corso della traversata e molti lo avevano anche riconosciuto fotograficamente. Il Tribunale, inoltre, riteneva sussistere concrete e attuali esigenze cautelari - sia di carattere social preventivo (desunte dalle caratteristiche della condotta delittuosa: era verosimile che l'indagato, avendo agito nell'ambito di un'organizzazione criminale dedita al trasporto clandestino di extracomunitari, avesse collegamenti con soggetti attivi in detto settore delinquenziale;
egli aveva, inoltre, manifestato assoluta 1 professionalità e spregiudicatezza, nonché alcun rispetto per i valori della persona umana), sia connesse al pericolo di fuga (desunte dall'elevata pena che gli potrà essere inflitta, dai collegamenti dell'indagato con organizzazioni criminali dedite all'immigrazione clandestina, dalla circostanza che lo stesso, vivendo in Libia, non risultava avere nessun radicamento in Italia) - idonee a confermare il provvedimento di adozione della misura della custodia cautelare in carcere, l'unica a essere, oltre che proporzionata, anche adeguata alla gravità delle condotte e alla personalità dell'indagato.
2. Avverso la suddetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di MA UD, alias MU SU, denunciando i seguenti vizi: 2.1. "art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 6 cod. pen e 97 della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare, ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1999, n. 68": l'eventuale azione criminosa si era svolta interamente in acque internazionali dove il natante era affondato;
il naufragio si era verificato a causa della destabilizzazione dell'imbarcazione per lo spostamento dei passeggeri alla vista dei soccorsi (circostanza questa imprevista e non voluta dall'equipaggio); aveva errato il Tribunale del riesame allorché aveva ritenuto che, per radicare la giurisdizione italiana, fosse sufficiente "la prova che l'ingresso [illegale dei clandestini] sia stato semplicemente programmato attraverso precedenti intese intervenute sul territorio nazionale", perché, nel caso di specie, non sussisteva alcun dato fattuale al quale ancorare simile affermazione. 2.2. "Art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 350 e 64 lett. a) cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità": le dichiarazioni rese dagli extracomunitari sarebbero inutilizzabili, in quanto, come risulterebbe dai verbali del 6 e 7 agosto 2015, ai predetti, pur qualificati espressamente come soggetti sottoposti a indagini per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, e sentiti con l'assistenza di un difensore, non sarebbe stato dato l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. a) del codice di rito (analogamente, dette persone erano state escusse alla presenza del difensore e nell'indicata qualità durante il successivo incidente probatorio); tale omissione determinerebbe l'inutilizzabilità tout court di tutte le dichiarazioni rese dinnanzi alla polizia giudiziaria dagli indagati EK Md AR, LA AR, Al NI NE, TA OU, UN AF, LO AD, LA El IN HY, AL ME, MA AD, SA IL AM, OU OL. 2.3. "Art. 606 lett. c) in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 109, 137 e 143 cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in ordine all'eccezione di nullità sollevata nella richiesta di riesame": le dichiarazioni rese dagli indagati in procedimento connesso sarebbero state sottoscritte in lingua italiana senza che si 2 fosse proceduto, in forma orale o scritta, ad alcuna traduzione prima della sottoscrizione;
il che avrebbe comportato la nullità dell'atto. 2.4. "Art. 606 lett. c) per contraddittorietà della motivazione con riferimento alla valutazione dei verbali s.i.t. del 7 e 8 agosto 2015 in relazione ai gravi indizi di colpevolezza": il Tribunale del riesame, pur riconoscendo l'incongruenza delle dichiarazioni rese dagli extracomunitari alla polizia giudiziaria, connesse a incomprensioni linguistiche dei soggetti escussi, avrebbe incoerentemente posto a fondamento del quadro indiziario a carico dell'indagato proprio dette dichiarazioni. 2.5. "Art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per carenza di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza in relazione agli atti dell'incidente probatorio specificatamente indicati nei motivi di gravame e alle produzioni audio e documentali della difesa": il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto conto delle risultanze dell'incidente probatorio;
in particolare, quanto alle dichiarazioni di EK Md AR, non avrebbe valutato che costui nel corso dell'incidente probatorio avrebbe dedotto il ruolo dell'indagato quale collaboratore dell'equipaggio dall'unica riferita circostanza di averlo visto parlare una sola volta con il capitano dell'imbarcazione; quanto alle dichiarazioni di Al NI NE, non avrebbe valutato le dichiarazioni rese da costui nel corso dell'incidente probatorio secondo cui l'indagato avrebbe unicamente incitato la gente a bordo a non muoversi, talvolta anche con irruenza, arrivando a colpire quelli che stavano vicino a lui per impedire loro di spostarsi;
quanto alle dichiarazioni rese da LO AD, non avrebbe valutato l'inconciliabilità delle stesse con il racconto di altri due passeggeri;
quanto alle dichiarazioni di UN SA, non avrebbe colto l'inverosimiglianza delle stesse nella parte in cui il citato soggetto avrebbe riferito che l'indagato camminava sui migranti;
quanto alle dichiarazioni di LA El IN HY e di SA IL AM non avrebbe rilevato la loro genericità in relazione al concreto ruolo svolto dall'indagato nel corso della traghettata;
quanto alle dichiarazioni di AL AM, non avrebbe considerato che il predetto avrebbe riferito che l'indagato era uno dei passeggeri;
quanto alle dichiarazioni di OU OL e del marito SA IL AM, non avrebbe valutato che solamente la prima avrebbe riferito in ordine alla condotta violenta dell'indagato e non anche il proprio coniuge, sebbene gli stessi fossero situati l'una vicino all'altro.
3. In prossimità dell'udienza, è stata depositata memoria difensiva nella quale è stato evidenziato che il ricorrente è stato sottoposto a interrogatorio, nel corso del quale ha fornito una dettagliata e del tutto plausibile ricostruzione delle traversie vissute per raggiungere le coste italiane, confermata da riscontri esterni, che andrebbe a inficiare il quadro indiziario posto a fondamento dell'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 4. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso relativo al difetto di giurisdizione italiana. Risulta, in punto di fatto, che l'imbarcazione con a bordo i migranti era priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato e che i predetti vennero soccorsi dalla nave della Marina Militare Irlandese in acque internazionali e trasportati presso il porto di Palermo. Ciò posto, va rilevato che secondo la giurisprudenza di questa sezione della Suprema Corte, applicabile alla fattispecie, "in tema di immigrazione clandestina, la giurisdizione nazionale è configurabile anche nel caso in cui il trasporto dei migranti, avvenuto in violazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 286 del 1998 a bordo di una imbarcazione (nella specie, un gommone con oltre cento persone a bordo) priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato, secondo la previsione dell'art. 110 della Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sia stato accertato in acque extraterritoriali ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati, quale evento del reato, l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito previsto e voluto a causa delle condizioni del natante, dell'eccessivo carico e delle condizioni del mare" (Cass. Sez. I, 11.3.2014, n. 18354, RV 262542). La fattispecie esaminata dalla Corte con la sentenza citata concerneva "controlli effettuati su un gommone privo di bandiera, ovverosia privo di nazionalità, nei termini indicati dall'art. 110 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982, in breve, Montago Bay, che conferisce immunità solo alle navi battenti bandiera di uno Stato" e "il punto della giurisdizione" era stato "risolto sulla base di parametri diversi dal "principio della bandiera" di cui all'art. 97 dell'indicata Convenzione Montago Bay. In particolare, era stato osservato: "la materia della immigrazione clandestina pone problemi (di ordine politico, sociale, economico e giuridico) di rilevante entità, di carattere anche internazionale. Il controllo delle frontiere, la salvaguardia della vita umana, la lotta alla criminalità organizzata sono aspetti dello stesso fenomeno con cui anche la riflessione giudiziaria deve confrontarsi. Costituisce ormai un dato acquisito come la richiesta di soccorso in mare, in ragione dello stato del natante o delle condizioni del mare, sia uno strumento previsto e voluto per conseguire il risultato prefisso dello sbarco sulle coste italiane. Attività di soccorso cui ogni Stato è tenuto in forza di convenzioni internazionali (convenzione di Londra del 1 novembre 1974, ratificata con legge 313 del 1980; convenzione di Amburgo del 27 aprile 1979, ratificata con legge 3 aprile 89 numero 147; convenzione di Montego Bay). Lo sbarco dei migranti, apparentemente conseguenza dello stato di necessità che ha determinato l'intervento dei soccorritori, non è altro che l'ultimo segmento di una attività ab initio pianificata, costituente il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dall'associazione e l'adempimento dell'obbligo assunto verso i migranti. La condotta dei trafficanti non può essere frazionata, ma deve essere valutata unitariamente e, come è stato affermato da questa Corte con la recente decisione di questa sezione del 28/2/2014, Haji Hassan, "si deve considerare mirata ad un risultato che viene raggiunto con la provocazione e lo sfruttamento di uno stato di necessità. La volontà di operare in tale senso anima i trafficanti fin dal momento in cui vengono abbandonate le coste africane in vista dell'approdo in terra siciliana, senza soluzione di continuità, ancorché l'ultimo tratto del viaggio sia apparentemente riportabile all'operazione di soccorso, di fatto artatamente stimolato a seguito della messa in condizione di grave pericolo dei soggetti, strumentalmente sfruttata. La condotta posta in essere in acque extraterritoriali si lega idealmente a quella da consumarsi in acque territoriali, dove l'azione dei soccorritori nella parte finale della concatenazione causale può definirsi l'azione di un autore mediato, costretto ad intervenire per scongiurare un male più grave (morte dei clandestini), che così operando di fatto viene a realizzare quel risultato (ingresso di clandestini nel nostro paese) che la previsione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12 intende scongiurare. nesso di causalità non può dirsi interrotto dal . fattore sopravvenuto (intervento dei soccorritori) inseritosi nel processo causale produttivo dell'evento poiché non si ha riguardo ad evento anomalo, imprevedibile o eccezionale, ma fattore messo in conto dai trafficanti per sfruttarlo a proprio favore e provocato". Orbene, nel caso oggetto dell'odierno scrutinio, è possibile affermare, con le medesime parole della citata pronuncia che l'essersi messi in viaggio su una imbarcazione con quasi 400 persone a bordo (367 erano stati i migranti posti in salvo e 26 i corpi raccolti senza vita), "sconta fin dalla partenza l'eventualità che per le condizioni del mare e il carico eccessivo il natante possa essere soggetto ad avaria e determinare la necessità di richiedere soccorso. Quando questa situazione si verifica, l'evento che ne consegue introduzione dei migranti nello Stato è legato - causalmente all'azione dei trafficanti. La competenza del giudice italiano per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12 si determina prima facie in base all'art. 6 c.p., essendosi nelle acque territoriali e sul territorio nazionale verificato l'ingresso e lo sbarco dei migranti, cioè l'evento del reato".
5. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso per le ragioni di seguito esplicitate. Va innanzitutto, premesso che, come sostenuto dalla difesa, i migranti, sentiti dalla polizia giudiziaria, al momento in cui resero dichiarazioni, erano raggiunti da elementi indizianti per il reato di ingresso clandestino nei territorio dello Stato, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis;
ciò emerge dal preambolo dei verbali delle suddette dichiarazioni, allegati al ricorso, in cui si premette che erano "soggetti nei cui confronti erano svolte indagini". 5 Del resto, la polizia giudiziaria che provvide ad assumere tali atti assicurò la presenza di un difensore d'ufficio, e ciò a ulteriore conferma della consapevolezza che le informazioni raccolte provenivano non già da soggetti meramente informati dei fatti, ma da soggetti coinvolti nell'indagine come indagati, sia pure di un reato diverso ma certo in collegamento (così detta connessione debole ex articolo 12 lett. c] cod. proc. pen.) con quello posto a carico dell'odierno ricorrente. La polizia giudiziaria, inoltre, provvide a dare loro gli avvisi di cui all'art. 64, comma 3°, lett. b) e c), del codice di rito (come si desume dalla lettura della parte iniziale degli allegati verbali), ma non anche quello di cui alla lett. a) della citata norma. Tuttavia, la tesi difensiva, secondo cui l'omessa formulazione ai migranti dei quest'ultimo avvertimento comporterebbe l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dalla persona interrogata anche nei confronti dei terzi, non è fondata. Nella sua originaria formulazione, infatti, l'art. 64 comma 3° cod. proc. pen. stabiliva che, "prima dell'inizio dell'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che, salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso". Tale disposizione è stata modificata dall'articolo 2, comma 1, della legge 1° marzo 2001, n. 63, attuativa della riforma costituzionale sul "giusto processo", che l'ha così riformulata: "prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che: a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;
c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197 bis." Il suddetto articolo 2 della citata legge n. 63 del 2011 ha, inoltre, inserito nell'articolo 64 il comma 3 bis, con cui sono state stabilite le conseguenze processuali connesse all'omessa formulazione degli avvisi su indicati;
detta disposizione stabilisce, infatti, che "l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata" e che "in mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3 lett. c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non possono essere utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone". Orbene, la suddetta legge n. 63 del 2001, come è stato efficacemente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, ha "rappresentato il punto di convergenza e il tentativo di mediazione tra una serie di contrapposte visioni che avevano, da un lato, 6 alimentato la nota giurisprudenza costituzionale degli anni '90, attenta a rimarcare il valore essenziale delle acquisizioni processuali e a circoscrivere il pericolo della dispersione dei mezzi di prova, e, dall'altro, indotto reazioni uguali e contrarie, scaturite dall'altrettanto nota riforma dell'articolo 111 Cost., ove i valori dell'oralità e del contraddittorio avevano ricevuto le 'stimmate' di rango costituzionale. In tale cornice, permeata, come è altrettanto noto, di significativi richiami ai principi dettati al riguardo dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, il legislatore si è inserito dettando una complessa disciplina, attenta a ricomporre o a cercare di ricomporre - le linee attraverso le quali pervenire a una adeguata ponderazione di valori antagonisti, ridisciplinando, ab imis, i contorni delle varie figure dei dichiaranti". Perciò, sempre secondo le Sezioni unite, "l'attenzione ha finito così per concentrarsi su due importanti versanti. Per un verso, infatti, si è inteso garantire al massimo il diritto al silenzio, in tutte quelle ipotesi in cui il dichiarante si sarebbe potuto trovare esposto al rischio di vedere compromessa la garanzia del nemo tenetur se detegere: principio di antica e consolidata tradizione che rinviene nello stesso diritto di difesa il proprio naturale fondamento. Sotto altro e contrapposto versante, si sono : invece circoscritte le ipotesi di incompatibilità a testimoniare, allargando notevolmente la platea dei dichiaranti, variamente assistiti sul piano defensionale e dei diritti". Dunque, hanno continuato le Sezioni unite, "imputato e testimone non figurano più come soggetti alternativi sul piano processuale, essendosi coniate in un ordito - davvero complesso - figure "intermedie", fino a pervenire alla "confusione" soggettiva, nei casi in cui l'imputato, previamente avvisato a norma dell'art. 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen., è chiamato ad assumere la figura e il ruolo del testimone su fatti che concernono la responsabilità di altri". Conseguentemente, il legislatore ha finito con il creare "la inedita figura del teste assistito, cioè del teste che è anche imputato (o imputabile) di reato connesso o collegato, la cui dichiarazione, per assumere la forma e il valore giuridico della testimonianza (sia pure con i limiti ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., richiamato dagli artt. 197-bis, comma 6, e 210, comma 6) non può che essere ancorata al presupposto della scelta dello stesso dichiarante di riferire circostanze relative alla responsabilità altrui, resa consapevole ed efficace dal sistema di avvisi previsti dall'articolo 64, comma 3, cod. proc. pen., e in particolare da quello ex lettera c), con le conseguenze stabilite dal comma 3". (Cass., Sez. un., n. 33583 del 2015). Ebbene, alla stregua di quanto su riferito, il Collegio osserva che per una conclusione sistematicamente coerente e costituzionalmente orientata della disposizione in esame e rispettosa anche dei principi stabiliti dalle Sezioni unite nella decisione da ultimo citata, vanno distinte varie ipotesi. 7 Ovviamente la principale è quella ben ovvia che se sono stati dati tutti gli avvisi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 64, comma 3, cod. proc. pen., (come sarebbe logico aspettarsi da un apparato efficiente) le dichiarazioni rese dal dichiarante sono utilizzabili sia contro lui che contro i terzi;
mentre nel caso in cui non sia dato l'avviso di cui alla lettera b) dell'articolo 64, comma 3, cod. proc. pen., le dichiarazioni sono totalmente inutilizzabili, ancorché siano stati dati gli avvisi di cui alla lettera a) e alla lettera c); in tale ipotesi, infatti, la mancanza dell'avvertimento che l'indagato o l'imputato "ha facoltà di non rispondere" 1. vitiatur e vitiat, per ragioni fin troppo ovvie, l'intero interrogatorio;
se invece sono dati gli avvisi di cui alle lettere a) e b), ma non quello di cui alla lettera c), le dichiarazioni sono utilizzabili solo contro il dichiarante, ma non nei confronti dei terzi, come si desume dall'espressa previsione in tal senso dell'articolo 64, comma 3-bis, cod. proc. pen.; se infine come nel caso concreto sono stati dati solo gli avvisi di cui alle lettere b) e c), le dichiarazioni possono essere utilizzate solo nei confronti dei terzi, ma non del dichiarante: e tale possibilità discende dal fatto che le accuse mosse dall'indagato o dall'imputato nei confronti di altre persone sono "rese consapevoli ed efficaci" dal combinato disposto degli avvertimenti previsti dall'articolo 64, comma 3, lettere b) e c), cod. proc. pen." " い E poiché, come si è prima cennato, è proprio quest'ultima l'ipotesi che in concreto si è verificata, ne discende che le dichiarazioni rese da EK Md AR, LA AR, Al NI NE, TA OU, UN AF, LO AD, LA El IN HY, AL ME, MA AD, SA IL AM, OU OL sono utilizzabili nei confronti del ricorrente Almagasby, con la conseguente infondatezza della censura difensiva sul punto.
6. Quanto al terzo motivo di ricorso, va, innanzitutto, premesso che qualora venga censurata l'applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito;
in tale ipotesi, infatti, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla. Ciò posto, ritiene il Collegio che la censura sia manifestamente infondata. I casi di nullità del verbale sono, infatti, riconducibili, ai sensi dell'art. 142 del codice di rito, all'assoluta incertezza in ordine alle persone intervenute e alla mancata sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale redigente;
e, nel caso di specie, nessuna delle due ipotesi si è verificata. Ai migranti che non conoscevano la lingua italiana, venne assicurata, al fine di seguire il compimento degli atti, la presenza di un interprete, il quale, provvide anche 8 a sottoscrivere i relativi verbali;
ciò ha garantito pienamente la genuinità delle dichiarazioni verbalizzate. senting Infondati sono anche i motivi indicati nella prima parte della presente jordinanza sub 2.4. e 2.5. Giova, in proposito, osservare che "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto". (Cass. Sez. 1 sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566; Cass. Sez. 2 sent. n. 56 del 7.12.2011 dep. 4.1.2012, rv 251761; Cass. Sez. 4 sent. n. 26992 del 29.5.2013 dep. 20.6.2013, rv 255460, secondo cui, "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"; Cass. Sez. Fer. n. 47748 dell'11.8.2014, rv 261400). Ciò posto, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dal Tribunale per il riesame non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa;
nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell'accertamento del quadro indiziario, considerazioni in fatto, relative all'interpretazione delle dichiarazioni rese dai clandestini che sono sopravvissuti alla tragica traversata, insuscettibili di valutazione 9 Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 16 MAR. 2016 Roma, lì : in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito. Il giudice di merito ha, inoltre, specificato, con motivazione nn manifestamente illogica, che "le incongruenze rilevate dal difensore nelle dichiarazioni rese dai soggetti sopra indicati [...] sono state colmate dall'incidente probatorio [...]" che ha chiarito alcuni aspetti della condotta dell'indagato; e che "è indubitabilmente emerso che il ruolo dell'odierno ricorrente è stato quello di coadiuvare il comandante e i suoi stretti collaboratori addetti alla materiale conduzione del natante, nel mantenere l'ordine tra i migranti impedendo loro di muoversi onde evitare la perdita di assetto dello scafo, ricorrendo anche alla violenza".
8. Quanto al contenuto della memoria depositata prima dell'udienza, rileva la Corte che con essa vengono addotte circostanze di fatto "nuove" rispetto all'emanazione dell'ordinanza impugnata, non valutabili in questa sede.
9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali;
ai sensi dell'art. 94, co. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen., va disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, co. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 22 dicembre 2015 IPresiPresidente б Il Consigliere estensore Palma Talerico Arturo Cortese toleva televis DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 MAR 2016 IL CANCELLIERE Stefania FATELLA 10