Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/2015, n. 11165
CASS
Sentenza 22 dicembre 2015

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Le dichiarazioni accusatorie rese nel corso delle indagini preliminari alla polizia giudiziaria dall'indagato che abbia ricevuto solo gli avvisi previsti dall'art. 64, comma terzo, lett. b) e c) cod. proc. pen. e non anche quello di cui alla lettera a) della stessa disposizione, sono utilizzabili nei confronti dei soggetti indagati di reato connesso ma non anche nei riguardi del dichiarante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione del Tribunale del riesame che aveva considerato utilizzabili le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria di alcuni cittadini extracomunitari, sbarcati clandestinamente sul territorio dello Stato e, quindi, ritenuti raggiunti da elementi indizianti per il reato di cui all'art. 10-bis T.U. Imm., nei confronti dei soggetti facenti parte dell'equipaggio della imbarcazione).

In tema di immigrazione clandestina, la giurisdizione nazionale è configurabile anche nel caso in cui il trasporto dei migranti - avvenuto in violazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 286 del 1998 a bordo di una imbarcazione priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato, secondo la previsione dell'art. 110 della Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare - sia stato accertato in acque extraterritoriali, ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati, quale evento del reato, l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito causalmente collegato all'azione e previsto in considerazione delle condizioni del natante. (Fattispecie in cui si era verificata in acque extraterritoriali una avaria al motore del natante che aveva iniziato ad imbarcare acqua e, al sopraggiungere della nave irlandese, si era ribaltato a causa degli spostamenti dei passeggeri).

Commentari5

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    Sussiste quella del giudice italiano relativamente al delitto di trasporto e procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extra-comunitari nella ipotesi in cui i migranti, provenienti dall'estero a bordo di navi "madre", siano abbandonati in acque internazionali, su natanti inadeguati a raggiungere le coste italiane, allo scopo di provocare l'intervento dei soccorritori che li condurranno in territorio italiano. La responsabilità dello scafista non può in nessun caso essere disgiunta dal segmento di condotta che culmina con l'approdo in Italia, con affermazione della giurisdizione nazionale, che deve ritenersi in definitiva sempre configurabile allorchè il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/2015, n. 11165
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11165
Data del deposito : 22 dicembre 2015

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