Articolo 235 del Codice di procedura penale
Articolo 234Articolo 236
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24 ottobre 1989
Art. 235. Documenti costituenti corpo del reato 1. I documenti che costituiscono corpo del reato devono essere acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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