Sentenza 28 settembre 2011
Massime • 1
Non vi può essere assorbimento dei reati di detenzione e porto di arma comune da sparo in quelli di detenzione e porto di arma clandestina, essendo diversi sia la condotta dell'agente che l'interesse protetto dalle rispettive norme incriminatrici.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite escludono il concorso tra i reati di porto illegaleDavide Sibilio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza qui illustrata, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, le Sezioni Unite della Cassazione, modificando un consolidato orientamento contrario della giurisprudenza di legittimità, hanno escluso il concorso formale tra i delitti di porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo (artt. 4 e 7 della L. 2 ottobre 1967 n. 895) e di porto in luogo pubblico di arma clandestina (art. 23, I e IV comma, della L. 18 aprile 1975 n. 110). Secondo le S.U., infatti, tra le due fattispecie intercorre un rapporto di specialità, che esclude l'applicabilità della prima, generale, in favore della seconda, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2011, n. 5567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5567 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 28/09/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1006
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - N. 12509/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN MA RL N. IL 14/03/1972;
avverso la sentenza n. 5699/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 13/01/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 23/09/2011 la relazione fatta dal Consigliere dott. ANGELA TARDIO;
udito il Procuratore Generale Dott. FAUSTO DE SANTIS, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente avv. CIRO MARIA PAPARO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2 luglio 2010 il G.u.p. del Tribunale di Milano, ha dichiarato AG AT RL responsabile del reato di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., e L. n. 110 del 1975, art. 23, commi 3 e 4, per avere, in tempi diversi, detenuto e portato in luogo pubblico una pistola semiautomatica di colore nero con matricola abrasa, e quindi clandestina, munita di caricatore, e sei proiettili cal. 9x21 (capo A); del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 648 cod. pen., per avere ricevuto l'indicata pistola per trame profitto senza concorrere nel delitto di clandestinizzazione della stessa (capo B), e del reato di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 2, 4 e 7 per avere anche in tempi diversi detenuto e portato in luogo pubblico la predetta arma (capo C), e l'ha condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata recidiva, unificati i reati per continuazione e applicata la diminuente per il rito, alla pena di anni tre di reclusione ed Euro seicento di muta.
2. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 18 gennaio 2011, ha confermato la decisione di primo grado.
2.1. La Corte, a ragione della decisione, rilevava, dopo aver ripercorso la motivazione della sentenza di primo grado e richiamato le censure svolte con i due distinti atti di appello, che:
- era infondata la doglianza relativa all'omessa applicazione dei principi di assorbimento e di specialità con riferimento ai reati di cui ai capi d'imputazione A) e C), poiché vi era concorso tra gli stessi per la diversità della condotta e dell'interesse protetto dalle rispettive norme incriminatrici;
- era infondata anche la censura che atteneva all'affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine al porto in luogo pubblico dell'arma, essendo stata l'arma rinvenuta all'esterno dell'abitazione e delle sue pertinenze, e quindi in luogo pubblico o di accesso al pubblico, dal quale era stata trasportata nel fienile e poi utilizzata ancora dal ricorrente per sparare in aria a Capodanno;
- non erano fondate le censure che riguardavano il trattamento sanzionatorio (quantum della pena, giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, aumenti per la continuazione), avuto riguardo alla gravità della condotta in sè, ai contatti con ambienti malavitosi che presupponeva, perché connessi alla disponibilità di arma clandestina, e alla eventualità del futuro utilizzo dell'arma, e tenuto conto dei precedenti penali anche specifici.
3. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, AG AT, che ne chiede l'annullamento sulla base di tre motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), per essere stato escluso l'assorbimento dei reati di detenzione e porto di arma comune da sparo in quelli di detenzione e porto di arma clandestina con il mero richiamo ad un orientamento giurisprudenziale, senza considerare che la contestazione non attiene all'interesse tutelato ma al tipo di condotta che è "assolutamente la medesima".
In tal modo, ad avviso del ricorrente, la clandestinità si pone come l'elemento specializzante e individualizzante della fattispecie speciale rispetto a quella generale, e il reato di detenzione di arma comune da sparo deve, per l'effetto, ritenersi assorbito nel reato di detenzione di arma clandestina per evitare l'ingiustificato moltiplicarsi delle sanzioni.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento al porto abusivo di arma, sul rilievo che non è provato e non è certo che egli abbia portato l'arma, rinvenuta dietro il recinto del campo nomadi nel cui interno è la sua abitazione, nella stalla dove è stata rinvenuta, attraversando il campo nomadi piuttosto che scavalcando il recinto dietro la stalla medesima. Nè il campo nomadi, recintato e murato, formato da un insieme di abitazioni private, può essere considerato luogo pubblico o aperto al pubblico, potendo i suoi abitanti impedire che altri vi accedano. Peraltro, secondo il ricorrente, l'arma, non utilizzata per oltre tre anni, può essere qualificata come oggetto inerte, in rapporto al quale non può configurarsi il porto abusivo.
3.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, sia quanto al formulato giudizio di equivalenza delle generiche, che ha trascurato l'esiguo livello di disvalore sociale, che connota la fattispecie, e l'atteggiamento processuale di esso ricorrente che ha ammesso l'addebito, sia in ordine alla eccessiva entità della pena comminata e del disposto aumento per la continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
1.1. Questa Corte ha più volte affermato che non vi può essere assorbimento dei reati di detenzione e porto di arma comune da sparo in quelli di detenzione e porto di arma clandestina, essendo diversa sia la condotta dell'agente che l'interesse tutelato dalle rispettive norme incriminatici (Sez. 1, n. 14624 del 06/03/2008, dep. 08/04/2008, Vespa, Rv. 239904; Sez. 1, n. 4436 del 22/06/1999, dep. 22/07/1999, P.G. in proc. Lobina, Rv. 214026; Sez. 1, n. 1833 del 04/11/1993, dep. 14/02/1994, Marini, Rv. 196516).
1.2. Tale principio, che questo Collegio condivide e riafferma, muove dall'esatto rilievo che la previsione, quali comportamenti costituenti reato, della detenzione e del porto illegale di un'arma comune da sparo sottende l'esigenza di porre la competente autorità in grado di conoscere con tempestività l'esistenza di armi, i luoghi di custodia delle stesse e l'identità delle persone che ne hanno la disponibilità, e tende ad impedire la circolazione di armi in pubblico, in forme e con modalità non consentite, mentre la L. n.110 del 1975, art. 23 è finalizzato alla prevenzione e all'eliminazione della presenza, sul territorio dello Stato, di armi prive dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui all'art. 11 della stessa legge e, in quanto tali, non suscettibili di controllo circa la loro provenienza (Sez. 1, n. 672 del 22/11/1995, dep. 22/01/1996, Guerra e altro, Rv. 203792; Sez. 1, n. 7442 del 10/05/1995, dep. 03/07/1995, De Lucia, Rv. 201926).
2. Il secondo motivo, che attiene all'affermata responsabilità dell'imputato per il reato di porto in luogo pubblico della pistola, è inammissibile.
Esso si incentra sulla denuncia di erroneo apprezzamento della condotta tenuta dall'imputato dopo il ritrovamento dell'arma e della natura del campo nomadi.
La doglianza, sotto la specie della denuncia del vizio di motivazione rispetto ai denunciati elementi, si risolve tuttavia nella introduzione di rilievi in punto di fatto non sindacabili in questa sede.
Si prospetta, infatti, una possibile ricostruzione della vicenda, che si assume idonea ad escludere la rilevanza penale della condotta contestata, rappresentandosi che il ricorrente ha potuto portare la pistola all'interno del campo nomadi dall'esterno del recinto dello stesso, dove l'aveva rinvenuta, senza attraversare il campo, ma solo scavalcando il recinto e ponendo la stessa pistola nella stalla, attigua al recinto e al prefabbricato-casa di abitazione, della quale è una pertinenza, e che, in ogni caso, il campo nomadi non è qualificabile, perché recintato, come luogo pubblico o aperto al pubblico.
In tale ricostruzione il ricorrente, tuttavia, omette di correlare le sue deduzioni con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata, che, seguendo un iter logico in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, ha evidenziato che l'arma rinvenuta all'esterno dell'abitazione e delle sue pertinenze, e quindi in luogo pubblico o comunque di accesso al pubblico, è stata trasportata dal ricorrente all'interno del fienile, dove è stata custodita, ed è stata utilizzata per sparare in aria a Capodanno. Gli estremi del reato di porto sono stati individuati in questa condotta, riferita, oltre che al successivo utilizzo della pistola nella indicata occasione, al trasporto della stessa dal luogo di ritrovamento, sicuramente pubblico o aperto al pubblico, alla stregua delle stesse deduzioni difensive, al luogo di occultamento, ubicato in fienile di pertinenza dell'imputato, e connesso alle sue necessità di vita domestica e privata, sito all'interno del capo nomadi, la cui pertinenza al gruppo etnico di appartenenza non lo qualifica nel suo complesso come luogo privato di pertinenza dell'imputato. Si tratta di una valutazione ragionevole e plausibile, congrua rispetto ai dati fattuali e alle stesse deduzioni difensive, senza che il compendio probatorio possa essere rivalutato in questa sede di legittimità, sulla base della prospettata possibile rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
Nè la deduzione difensiva della integrazione della condotta di trasporto, e non di porto dell'arma, per essere stato trasferita l'arma, non per la sua intrinseca funzionalità, ma come "oggetto inerte" ha un fondamento ulteriore rispetto al generico richiamo al precedente giurisprudenziale e all'aspecifico inquadramento in detto precedente della condotta tenuta, poiché dal mancato utilizzo dell'arma in eventi di natura penale nei tre anni successivi al suo ritrovamento non può logicamente farsi discendere il suo carattere di oggetto inerte nel momento del suo iniziale ritrovamento.
3. Inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, è, infine, il terzo motivo, concernente l'espresso giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche con la contestata recidiva reiterata e specifica, la misura della pena e l'entità dell'aumento per il riconosciuto vincolo della continuazione tra i reati contestati e attribuiti, poiché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente rimarcato la gravità della condotta in sè e in rapporto ai sottostanti presupposti, con riguardo al possesso dell'arma clandestina, ai precedenti anche specifici, e alla complessiva congruità del trattamento sanzionatorio già valutato in primo grado anche in rapporto al comportamento processuale dell'imputato. Nè il ricorrente indica elementi non considerati in positivo, decisivi ai fini di una diversa valutazione.
4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - valutato il contenuto dei motivi di ricorso e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al versamento, in favore della Cassa delle ammende della somma, che si determina, nella misura congrua ed equa, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2012