Sentenza 8 maggio 2013
Massime • 1
L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna il 23 ottobre 2020 ha integralmente confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Modena il 15 settembre 2016, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli imputati Francesco G. e Fabio Z. responsabili del reato di lesioni colpose nei confronti di Mario C., fatto contestato come commesso il 2 luglio 2013, con violazione della disciplina antinfortunistica, entrambi in veste di legali rappresentanti della s.r.l. Metroquadro, oltre che la società Metroquadro responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies, comma 3, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato di cui all'art. 590 c.p., in …
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- 3. Tenuità del fatto: il giudice può rilevarla d’ufficio, ma serve una motivazione concreta (Cass. Pen. n. 34965/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 ottobre 2025
La massima La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. può essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità, ma il ricorrente deve indicare in modo specifico gli elementi dai quali desumere la tenuità della condotta e la minima offensività del fatto; la mera affermazione della “tenuità” è motivo generico e inammissibile. La sentenza integrale Cassazione penale sez. II, 22/10/2025, (ud. 22/10/2025, dep. 27/10/2025), n.34965 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14 febbraio 2025 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cassino del 4 dicembre 2023, ha: - assolto As.Gi. in relazione alla contestazione di cui all'art. 6, comma 1, e 75, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2013, n. 28848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28848 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 08/05/2013
Dott. GENTILE D. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1228
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 40453/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA OL N. IL 07/05/1976;
avverso la sentenza n. 2854/2007 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 21/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILE DOMENICO;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
IA OL;
1.1) Ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila in data 21,12,2011 che aveva confermato la decisione presa in primo grado dal Tribunale di Teramo in data 19.06.2007 e nella quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di ricettazione di un assegno bancario n. 0025117116 "Banca Tercas" di provenienza furtiva perché sottratto in data 22.01.2001 a OB CO;
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c). 2.1) Si censura la sentenza per illogicità della motivazione, avendo fondato la decisione sulla scorta della perizia di ufficio che, però, non era attendibile perché redatta su una scrittura acquisita fotocopia ed anche per avere ritenuto di valorizzare la circostanza, di per sè irrilevante, che un diverso assegno, ma proveniente dal medesimo carnet, era stato utilizzato dal fratello dell'indagato;
2.2) In via gradata si deduce l'intervenuta prescrizione del reato, ed in via ulteriormente gradata, si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche;
CHIEDE l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1) Il ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle prove, che risultano vagliate dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.
3.2) Contrariamente a quanto sostento nei motivi di ricorso, la Corte territoriale ha motivato, in ordine alla penale responsabilità del ricorrente, osservando:
- che l'assegno, benché intestato ad un terzo, tale TA NI, persona inesistente, era stato posto all'incasso proprio dall'imputato, che ne aveva la disponibilità;
- che la dott.ssa Gozzi, escussa in dibattimento, aveva dichiarato di avere visionato quale perito di ufficio l'assegno in questione nell'ambito del diverso processo a carico di Di MA LO, riscontrando la riconducibilità della scrittura proprio al Ciaffoni;
- che la vicenda relativa al Di MA LO non era irrilevante, atteso che in quel processo era emerso che il medesimo aveva negoziato un assegno rubato e, nell'occasione, era accompagnato proprio dal Ciaffoni;
- che, infine, dalla medesima sentenza relativa al Di MA LO, era emerso che un ulteriore assegno proveniente dal medesimo carnet di assegni rubati era stato rinvenuto nella disponibilità del fratello dell'imputato;
3.3) La Corte di appello ricava dal complesso di tali elementi probatori la certezza della disponibilità dell'assegno in questione ad opera del ricorrente , riscontrata dalla riconducibilità della scrittura alla sua mano, nonché dal coinvolgimento nella ricettazione di altri assegni dello stesso carnet ad opera di persone a lui vicine.
Nè può argomentarsi diversamente sulla scorta della considerazione che la perizia è stata effettuata su scrittura acquisita in fotocopia, atteso che tale accertamento non è precluso da alcuna norma, risultando legittima l'esecuzione della perizia grafologica disposta su una fotocopia del documento (nella specie assegno) sospettato di falsità. Cassazione penale, sez. 5^. 20/10/20 U. n.- In conclusione la motivazione risulta congrua perché aderente alle emergenze processuali ed esente da illogicità perché conforme alle massime di comune esperienza;
il ricorrente propone interpretazioni alternative dei fatti, del tutto avulse dalla motivazione impugnata e quindi inammissibili in questa sede ove in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire - nell'ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato - se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. (Cassazione penale, sez. 4^, 29 gennaio 2007, n. 12255). 3.4) Parimenti infondati appaiono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, atteso che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena e di concessione delle attenuanti genetiche;
atteso che riguardo alla pena si è richiamata la gravità del fatto e la personalità dell'imputato e riguardo alle attenuanti generiche si è fatto riferimento ai precedenti penali anche specifici dell'imputato.
Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio;
e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, "a fortiori", anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione. (Cassazione penale, sez. 4^, 04 luglio 2006, n. 32290). 3.5) I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato , proponendo valutazioni giuridiche totalmente contrarie alla Giurisprudenza di legittimità, sicché sono da ritenersi inammissibili.
L'inammissibilità dei motivi proposti in diritto ed in fatto riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione nelle more del procedimento di legittimità (Cassazione penale. sez. 2^, 21 aprile 2006. n. 19578) Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2013