Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/05/2004, n. 32924
CASS
Sentenza 14 maggio 2004

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In tema di intercettazioni telefoniche, il ricorso alla procedura del cosiddetto istradamento - convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un "nodo" posto in Italia - non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul territorio italiano.

In tema di attendibilità intrinseca della chiamata di correità, il requisito del disinteresse costituisce uno solo dei criteri con i quali si misura la affidabilità della chiamata, di talché, come la sua presenza non può portare automaticamente a ritenere la stessa attendibile, così la sua assenza non conduce necessariamente ad escluderla. Infatti, la presenza di un interesse nel chiamante, alimentando il sospetto che le sue dichiarazioni ne risultino influenzate, deve indurre il giudice a usare una maggiore cautela, accertando, da un lato, se e quanto quell'interesse abbia inciso sulle dichiarazioni e, dall'altro, applicando con il massimo scrupolo gli altri parametri di valutazione offerti dalla esperienza e dalla logica. (La Corte ha precisato che l'interesse non va individuato solo in un vantaggio patrimoniale, o premiale, ma anche in un tornaconto di soddisfazione personale, che, nell'ambiente malavitoso, ben può estendersi al perseguimento di un complice o di un avversario).

In tema di incompetenza, l'imputato non appellante per carenza di interesse, essendo stato assolto in primo grado, qualora il pubblico ministero impugni la sentenza assolutoria, può riproporre, a norma dell'art. 24, comma primo, cod. proc. pen., l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente formulata a norma dell'art. 21 dello stesso codice, e, qualora non lo faccia, gli è preclusa la possibilità di ricorrere in cassazione sul punto.

In tema di impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, la definizione della "assoluta impossibilità di comparire" non può coincidere con una scelta completamente libera dell'imputato citato nella stessa data in due diversi procedimenti: imputato che, pur legittimamente operando una scelta completamente libera, potrebbe anche soltanto tutelare interessi opportunistici personali e compromettere il regolare svolgimento di altri processi ed i diritti che devono essere garantiti ai coimputati. (Nella specie la Corte ha rigettato l'eccezione di nullità degli atti conseguenti all'udienza preliminare alla quale l'imputato - nonostante avesse chiesto di partecipare ad un altro processo che si teneva contemporaneamente in altro luogo - era stato coattivamente accompagnato: osserva la Corte che se l'imputato avesse voluto presenziare davvero al secondo processo, avrebbe potuto rinunziare a comparire davanti al GUP).

Non sussiste l'obbligo di provvedere alla traduzione degli atti, ai sensi degli artt. 143 - 147 cod. proc. pen., quando si procede alla trascrizione delle conversazioni telefoniche, ritualmente intercettate, svolte in lingua dialettale: invero, la valutazione della necessità, o meno, della traduzione spetta al giudice di merito atteso che il grado di intellegibilità del dialetto è accertamento di fatto.

In tema di intercettazioni telefoniche la motivazione dei decreti di proroga può essere ispirata anche a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione: essa dunque può risolversi nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero, dato che di un provvedimento reso al di fuori di una contrapposizione dialettica di posizioni contrastanti, l'adeguatezza della motivazione non può che essere valutata in relazione alla fondatezza della tesi della parte istante.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/05/2004, n. 32924
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32924
Data del deposito : 14 maggio 2004

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