Sentenza 14 maggio 2004
Massime • 6
In tema di intercettazioni telefoniche, il ricorso alla procedura del cosiddetto istradamento - convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un "nodo" posto in Italia - non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul territorio italiano.
In tema di attendibilità intrinseca della chiamata di correità, il requisito del disinteresse costituisce uno solo dei criteri con i quali si misura la affidabilità della chiamata, di talché, come la sua presenza non può portare automaticamente a ritenere la stessa attendibile, così la sua assenza non conduce necessariamente ad escluderla. Infatti, la presenza di un interesse nel chiamante, alimentando il sospetto che le sue dichiarazioni ne risultino influenzate, deve indurre il giudice a usare una maggiore cautela, accertando, da un lato, se e quanto quell'interesse abbia inciso sulle dichiarazioni e, dall'altro, applicando con il massimo scrupolo gli altri parametri di valutazione offerti dalla esperienza e dalla logica. (La Corte ha precisato che l'interesse non va individuato solo in un vantaggio patrimoniale, o premiale, ma anche in un tornaconto di soddisfazione personale, che, nell'ambiente malavitoso, ben può estendersi al perseguimento di un complice o di un avversario).
In tema di incompetenza, l'imputato non appellante per carenza di interesse, essendo stato assolto in primo grado, qualora il pubblico ministero impugni la sentenza assolutoria, può riproporre, a norma dell'art. 24, comma primo, cod. proc. pen., l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente formulata a norma dell'art. 21 dello stesso codice, e, qualora non lo faccia, gli è preclusa la possibilità di ricorrere in cassazione sul punto.
In tema di impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, la definizione della "assoluta impossibilità di comparire" non può coincidere con una scelta completamente libera dell'imputato citato nella stessa data in due diversi procedimenti: imputato che, pur legittimamente operando una scelta completamente libera, potrebbe anche soltanto tutelare interessi opportunistici personali e compromettere il regolare svolgimento di altri processi ed i diritti che devono essere garantiti ai coimputati. (Nella specie la Corte ha rigettato l'eccezione di nullità degli atti conseguenti all'udienza preliminare alla quale l'imputato - nonostante avesse chiesto di partecipare ad un altro processo che si teneva contemporaneamente in altro luogo - era stato coattivamente accompagnato: osserva la Corte che se l'imputato avesse voluto presenziare davvero al secondo processo, avrebbe potuto rinunziare a comparire davanti al GUP).
Non sussiste l'obbligo di provvedere alla traduzione degli atti, ai sensi degli artt. 143 - 147 cod. proc. pen., quando si procede alla trascrizione delle conversazioni telefoniche, ritualmente intercettate, svolte in lingua dialettale: invero, la valutazione della necessità, o meno, della traduzione spetta al giudice di merito atteso che il grado di intellegibilità del dialetto è accertamento di fatto.
In tema di intercettazioni telefoniche la motivazione dei decreti di proroga può essere ispirata anche a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione: essa dunque può risolversi nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero, dato che di un provvedimento reso al di fuori di una contrapposizione dialettica di posizioni contrastanti, l'adeguatezza della motivazione non può che essere valutata in relazione alla fondatezza della tesi della parte istante.
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1. Premessa. – Il 21 giugno 2019 “compirà” due anni il d.lgs. 108/2017 - Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'ordine europeo di indagine penale. Un provvedimento che ha radicalmente modificato tempi, modalità e soggetti della collaborazione giudiziaria penale nell'ambito europeo. È tempo, verosimilmente, per iniziare una valutazione generale sull'impatto del decreto – o meglio della direttiva – nella realtà giudiziaria nazionale. Molti sono gli aspetti che meritano di essere analizzati e affrontati, nella prospettiva di delineare un quadro non privo, indubbiamente, di criticità ma nel complesso altamente positivo. Non possono …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/05/2004, n. 32924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32924 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO AN - Presidente - del 14/05/2004
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 819
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 47351/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TE CO, n. a Marcianise (CE) il 03.05.1957;
2) ON IU, n. a Mazara del VaLO (TP) il 18.09.1952;
3) AN EN, n. a Marcianise (CE) il 03.10.1949;
4) ON EA, n. a Roma il 07.02.1963;
5) ON AU, n. a Roma il 17.04.1959;
6) ON AV, n. a Sassari il 14.01.1932;
7) PE EM, n. a Noale (VE) il 21.06.1940;
8) PI IL, n. a Marcianise (CE) il 15.05.1978;
9) NO IU, n. a Margherita di Savoia (FG) l'08.11.1955;
10) HI OB, n. a Roma il 20.06.1958;
11) EN GE, n. a Afragola (NA) il 10.06.1962;
avverso la sentenza del 21.3.2003 della Corte di AppeLO di Milano;
sentita la relazione del Consigliere Dott. SERGIO VISCONTI;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. FEBBRARO IU, che ha chiesto:
inammissibilità dei ricorsi di LO IL, EN AN, NT SE, CA RE, CA DI;
rigetto con condanna alla spese per i ricorsi di ON SE, SC ER, EL EM, CA AV, OR IC, NN GE;
uditi i difensori:
avv. GIAN MICHELE GENTILE per EL EM che insiste per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi;
avv. ERNESTO PECORA per NT SE che insiste per la nullità della sentenza impugnata riportandosi ai motivi di ricorso con accoglimento;
avv. PATRIZIO SPINELLI per EN AN che insiste per raccoglimento del ricorso riportandosi ai motivi;
avv. IO FLORA per EL EM, che insiste per l'accoglimento del ricorso, riportandosi alle note conclusive già depositate;
avv. IO ARICÒ per CA AV che insiste per l'accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
avv. INO CHIESA per OR IC che insiste per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi;
avv. RENATO BORZONE per CA DI, CA RE, NN GE e CA AV, che insiste per l'accoglimento dei ricorsi riportandosi ai motivi ed ai motivi aggiunti;
inoltre per l'imputato NN insiste per la non utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sia all'estero che neLO stato italiano. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento in questione fa parte di una complessa indagine riguardante un vasto traffico di sostanze stupefacenti, che, importate da paesi produttori di hashish e cocaina, quali il Marocco, il Perù e la Colombia, o direttamente o transitando per la Spagna, venivano immesse sul mercato in varie zone di Italia, in particolare la Lombardia, la Liguria, il Lazio e la Campania, tramite malavitosi operanti in tali regioni.
Il capo e promotore di tale associazione è stato ritenuto CE PA, finanziatore delle importazioni di ingenti quantitativi di hashish e cocaina, e indicato nell'imputazione di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 come colui che manteneva i rapporti con i fornitori colombiani.
Compiuti atti di indagine a mezzo di intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché attraverso operazioni di polizia giudiziaria che, nel corso dell'anno 1998, avevano portato al sequestro di diversi quantitativi di cocaina, agli inizi del 1999, dopo numerosi arresti a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Milano, CE PA decideva di collaborare con gli inquirenti.
Nelle sentenze di primo e di secondo grado sono indicate quattro collaborazioni - e cioè oltre al CE, quelle di DO RR, di LU SI e di LU DE AR, oltre le ammissioni di altri imputati - ma per le posizioni degli imputati all'esame di questa Corte (a quel che si evince dalle motivazioni delle sentenze di merito), sono le dichiarazioni del CE quelle ritenute veramente rilevanti.
Va premesso che molti imputati sono stati giudicati separatamente (o perché le posizioni sono state stralciate o per la scelta di riti alternativi;
altri sono stati assolti in primo o secondo grado), sicché in questa sede vengono in rilievo solo sei posizioni riguardanti il traffico di droga, e cioè quelle di TE IC, ON SE, AN GE, PI IL, NO SE e EN AN, tutti condannati sia in primo grado che in appeLO.
Particolare rilievo ha avuto (anche nella stesura degli elaborati motivazionali) un'indagine parallela attinente al riciclaggio continuato (inizialmente artt. 110, 112 n. 2, 81 cpv., 648 bis, 1 e 2 comma, e 648 ter c.p. a carico di 15 imputati) del danaro proveniente dal narcotraffico, reato dal quale tutti gli imputati erano stati assolti nel giudizio di primo grado con formule varie (il fatto non sussiste, l'imputato non ha commesso il fatto, il fatto non costituisce reato), residuando in questa sede il reato di mera ricettazione ex art. 648 c.p., per il quale gli imputati ON AV e PE EM sono stati condannati in grado di appeLO, e queLO contravvenzionale di incauto acquisto (art. 712 c.p.) per ON RE, nato il [...] (essendovi stato nel processo un omonimo, non ricorrente), e ON DI, figli di AV, per i quali è stato dichiarato non doversi procedere essendo il reato estinto per prescrizione.
L'ultima vicenda riguarda HI ER, condannato per avere procurato un passaporto falso a CE PA.
La Corte di AppeLO di Milano, con la sentenza del 21.3.2003, che ha emesso le decisioni, fin qui ricordate, ha seguito uno schema metodologico, comprendente: a) un'ampia esposizione delle ragioni poste a fondamento della sentenza appellata del Tribunale di Milano del 21.1.2002; b) i motivi di appeLO degli imputati e del P.M.; c) la valutazione della Corte su eccezioni procedurali o comunque di carattere generale;
d) le singole posizioni degli imputati, raggruppando in un unico contesto quelle del PE e di ON AV e poi quelle di ON RE e ON DI. Per chiarezza espositiva, è opportuno trattare le tre questioni di carattere generale proposte all'attenzione di questa Corte prima brevemente e poi direttamente con riguardo alle singole posizioni dei ricorrenti.
Le prime contestazioni riguardano il traffico di sostanze stupefacenti, non tanto per la sua importazione dall'estero, ma piuttosto per la sua diffusione nel territorio nazionale. La sentenza impugnata richiama quella di primo grado per la dichiarata attendibilità dei collaboratori, essendo peraltro centrale la posizione di CE PA. La loro credibilità è ritenuta avvalorata dal contenuto di "migliaia di intercettazioni telefoniche che erano state acquisite nell'indagine" e risultate combacianti con le dichiarazioni di CE, SI ed altri, e quindi "sintomo di veridicità delle dichiarazioni stesse" (pag. 52). Inoltre, il contenuto delle intercettazioni non poteva essere loro noto, in quanto la collaborazione del CE, come quella di altri, è iniziata pochi giorni dopo la cattura e le intercettazioni telefoniche erano state trascritte in sintesi, e non tutte, nella ordinanza di custodia cautelare.
L'attendibilità intrinseca del CE viene ritenuta sulla base delle ragioni che lo avevano indotto a collaborare (uscire dal giro della droga, aLOntanarsi da metodi criminali, e non poter più sopportare la latitanza), della puntuale e completa ricostruzione dei suoi contatti con i trafficanti di sostanze stupefacenti in Italia ed all'estero, e per essersi autoaccusato del grave delitto di omicidio di un usuraio napoletano, scomparso alla fine del 1993, pur essendo stato emesso nei suoi confronti decreto di archiviazione. Nella sentenza è anche ritenuta significativa l'estrema "prudenza" del CE, che ha raccontato solo fatti, e non deduzioni. Infine, un solo imputato, EN AN ha assunto che il CE aveva motivi di astio nei suoi confronti.
La sentenza elenca poi i riscontri estrinseci, oltre che nei già citati contenuti delle intercettazioni e delle operazioni di polizia giudiziaria, e nel ritrovamento, su indicazione del CE, del corpo dell'usuraio napoletano e dell'arma usata per il delitto, in altre risultanze di indagine: a) nell'arresto in Perù, unitamente al sequestro di complessive tonnellate 4,5 di cocaina, di numerosi appartenenti all'organizzazione di narcotrafficanti facente capo a tale Boris UE SU, tra i quali BR IA EBNER, indicato dal CE, quale "BR" addetto al riciclaggio del danaro ricavato dalle vendite in Europa di cocaina, e che anche dalla documentazione bancaria trasmessa dall'A.G. di Lugano figura destinatario di ingenti somme provenienti dall'organizzazione del CE;
b) dalla documentazione trasmessa dalla suddetta A.G. svizzera e dalla quale si evincono movimentazioni di danaro tramite banche svizzere riferibili al CE e a tale FAGO NT, coerenti con la ricostruzione, operata dal collaboratore, delle rimesse di denaro estero in pagamento delle forniture di cocaina;
c) i passaporti rilasciati dalla Questura di Milano al CE il 24.1.1996 ed al coassociato IN EL il 25.11.1992, sui quali sono riportati i visti dei loro viaggi in Colombia, Cuba e Perù, con date combaciami rispetto alla ricostruzione dei diversi viaggi e contatti con i narcotrafficanti peruviani e colombiani operati dal collaboratore;
d) gli accertamenti relativi alle indagini che portarono all'arresto di tali NT CI e MA GA;
e) i suoi soggiorni ad Udine, documentalmente accertati, riguardanti l'inizio degli affari nella zona nel periodo maggio-giugno 1995, e protrattisi nel 1996. Altro riscontro viene considerato la confluenza su diversi punti della narrazione di CE con le dichiarazioni di altri collaboratori o comunque coimputati, come LU DE AR, LU SI, NO ID, NF NI, RG PE, AN SE AN cl. 1953, RE CU, AN AN cl. 1952, ed EL IN.
LU SI ha ammesso tutte le vicende di droga in cui il CE lo ha coinvolto, ed ha anche accusato la propria moglie per avere smerciato 900 gr. di cocaina facenti parte di una fornitura del CE.
Anche le dichiarazioni del VE e di DE AR sono risultate coincidenti con quelle del CE, tranne che per date e quantitativi riguardanti una fornitura di cocaina del 1995. Ma, a prescindere da tale discordanza, i giudici di merito ritengono concordanti le dichiarazioni del CE e del DE AR per quanto concerne i rapporti con i colombiani, gli incontri tra i due collaboratori, i luoghi e le modalità delle consegne dei quantitativi al CE, e le modalità di riscossione dei pagamenti. Inoltre, il DE AR ha fatto ritrovare in Udine alla DIA di Roma la somma di 1.000.000 di dollari costituenti pagamento di droga. Sono, comunque, molte le operazioni indicate in sentenza, che, secondo i giudici del merito, confortano la valutazione di credibilità del CE anche in relazione alla concordanza con le dichiarazioni delle persone suindicate, molte delle quali condannate in sede di giudizio abbreviato, compreso il CE. In ordine al delitto associativo, viene ritenuta provata l'esistenza di una organizzazione ramificata e sofisticata dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, capeggiata dal CE e dai fratelli IN, con società di copertura, beni immobili per custodire la droga, mezzi di trasporto, legami con spedizionieri e corrieri, e comunque distribuzione logistica per il traffico di droga ai livelli più elevati, escludendosi l'organizzazione armata, non essendo ciò emerso dalle intercettazioni.
Passando all'esame delle singole posizioni, vengono trattati per primi i ricorsi degli imputati condannati per violazione delle leggi sugli stupefacenti.
TE CO e AN EN sono stati condannati in primo grado alla pena di anni 24 di reclusione ed euro 65.000,00 di multa in ordine al reato associativo di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, nonché, in concorso fra loro, per avere acquistato dal CE e detenuto al fine di spaccio, in più riprese, alcune decine di kg. di cocaina, ricevendola anche da CU RE, del clan CE, da smerciare sia in Lombardia che nella provincia di Caserta, sia nell'anno 1997 (capo 50) che nell'anno 1998 (capo 53). La Corte di AppeLO li ha assolti dal reato associativo, eliminando l'incremento per la continuazione di un anno e sei mesi di reclusione, nonché ha escluso per i capi 50) e 53) l'aggravante del numero delle persone, riducendo la pena di altri sei mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, così pervenendo ad una condanna di anni 22 di reclusione e euro 64.000,00 di multa.
La sentenza di primo grado tratta congiuntamente la loro posizione, ritenendoli abituali ricettatori di partite di droga in Marcianise ed altri Comuni della provincia di Caserta. A loro carico vi sono i riconoscimenti fotografici del CE, che identifica il TE in "Mimi ò mazzacane" ed il AN in persona detta "lo zio". Nella sentenza vengono richiamate le dichiarazioni del CE attinenti a svariate forniture di cocaina, agli incontri con i due imputati, alle modalità di pagamento, alla partecipazione del CU.
Il CE, pur con le inesattezze di cui si dirà, esponendo i motivi di ricorso, viene ritenuto credibile dal Tribunale per i seguenti riscontri: le indicazioni sulle contrapposizioni dei clan a Marcianise sono confermate dalle deposizioni dei testimoni NO, AC, LL, OR;
AN ha ammesso di essere stato imputato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. assieme al TE;
indagini di polizia giudiziaria avevano accertato che il AN era coLOcato nel clan TE e che aveva avuto rapporti con il CE ed il CU;
il contenuto di intercettazioni telefoniche, alle quali il giudice di primo grado fa ampio richiamo nella sua sentenza per alcune decine di pagine;
le dichiarazioni spontanee del TE che ammetteva che lo "zio" delle telefonate era il AN e che lui sapeva che il CE era amico intimo di AN PI.
La sentenza di appeLO, che - come già esposto - ha escluso il delitto associativo, ritenendo isolati i due episodi contestati ai capi 50) e 53), ha confermato però il giudizio sulla credibilità del CE. Oltre a ribadire gli argomenti già precisati, la Corte ha sostenuto che il TE ha ammesso di avere conosciuto il CE, e la sua tesi, secondo la quale non intendeva tollerare la diffusione deLO spaccio di droga, nella zona, in cui operava, sia per ragioni etiche, sia per non attirare l'attenzione degli inquirenti, viene ritenuta smentita dalla gravità di altri reati per i quali il TE è stato condannato.
Altra ampia parte della motivazione è dedicata ad una fornitura di cocaina di 30 kg. avvenuta agli inizi del 1998, fecenti parte di una fornitura di 400 kg. arrivata in Italia prima dell'estate 1998. Nella sentenza si sostiene che "prima dell'estate" non significa "immediatamente prima" e che vi è una continuità di rapporti tra il 1997 ed il 1998.
Altra circostanza valorizzata dalla difesa del AN è il richiamo, da ritenersi non credibile, alla presenza del CU, non rilevabile ne' da intercettazioni telefoniche ne' da pedinamenti della polizia giudiziaria. La Corte ritiene che non si possa escludere la circostanza indicata dal collaboratore per tale ragione, essendo rilevanti le prove acquisite e non ciò che si suppone ci sarebbe dovuto essere.
Entrambi gli appellanti avevano rilevato la scarsità delle intercettazioni che li riguardavano ("tre su migliaia" per il TE, e "poche di contenuto generico" per il AN), ma la Corte territoriale fa richiamo alla dettagliata indicazione del giudice di primo grado ed alle testimonianze di sottufficiali della polizia giudiziaria (Guardia di Finanza e DIA di Roma) sulle attribuzioni delle conversazioni e l'interpretazione delle stesse. TE IC, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza di appeLO per i seguenti motivi. Con un primo motivo ha rilevato l'inosservanza degli artt. 268, 3 comma, e 271 c.p.p. con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni disposte sulle utenze 0033 614962155, 0347 9649511, 0339 3101451, 0347 7734827, 0338 4577215, IMEI 446203078637100, IMEI 447373405991760, per omessa motivazione dei decreti in merito alle eccezionali ragioni di urgenza giustificative dell'uso di apparecchiature diverse rispetto a quelle utilizzabili ex lege.
Tali operazioni erano state eseguite in parte presso la DIA di Roma ed in parte presso la Procura della Repubblica di Tempio AU, senza motivazione alcuna in ordine alla "eccezionali ragioni di urgenza", e quindi in violazione di quanto disposto dall'art. 268, 3 comma, c.p.p.. Sul punto il ricorrente ha sostenuto che - diversamente da quanto ritenuto nella sentenza di merito - le "eccezionali ragioni di urgenza" di cui al citato art. 268, 3 comma, non possono coincidere con le ragioni di urgenza a base del decreto di autorizzazione emesso dal P.M., e poi convalidato dal GIP, a norma dell'art. 267, 2 comma, c.p.p., sia perché è differente la ratto dei due istituti, sia perché l'art. 268 contiene un "di più", costituito dall'espressione "eccezionali".
Il ricorrente ha anche contestato l'affermazione della Corte di AppeLO, secondo la quale la norma in oggetto si riferisce alla sola ipotesi di ricorso ad impianti presso la polizia giudiziaria o altre località, e non anche quando le operazioni vengono svolte presso una Procura della Repubblica diversa da quella che procede, e cioè, nella fattispecie, Tempio AU, sostenendo la necessità della motivazione sia in ordine all'inidoneità od insufficienza degli impianti sia in ordine alle eccezionali ragioni di urgenza anche in questo caso.
Con un secondo motivo il ricorrente ha assunto l'inosservanza dell'art. 191 c.p.p. e l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte sulla utenza 0339 3101451. Il TE ha rilevato che l'intercettazione era stata disposta ritenendo che l'utenza fosse in uso a tale DI IO CO, in base ad un'informativa di polizia giudiziaria del 26.8.1998 riguardante i rapporti tra il CE e il DI IO. All'udienza del 21.5.2001 il difensore del ricorrente apprendeva da una testimone che dopo soli due giorni gli inquirenti avevano scoperto che l'utenza era in uso al TE e, ciò malgrado, si è continuato nell'intercettazione.
La Corte di merito ha rigettato l'eccezione così formulata, ritenendola intempestiva, perché già individuabile dall'esame dei brogliacci, e, comunque, infondata nel merito.
Il ricorrente ha dedotto che, in base alla sentenza delle SS.UU. Primavera del 21.6.2000, le eccezioni riguardanti la legittimità delle intercettazioni telefoniche sono rilevabili in ogni stato e grado del processo a norma dell'art. 191 c.p.p.. Inoltre, le stesse intercettazioni vanno autorizzate solo se vi è un collegamento con l'indiziato.
Con un terzo motivo il ricorrente ha assunto la violazione e falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p. e la manifesta iLOgicità della sentenza in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorrente ha dedotto che entrambe le sentenze di merito e soprattutto quella di appeLO sono basate esclusivamente sulle dichiarazioni di PA CE, senza alcun esame critico della credibilità intrinseca e dei riscontri individualizzanti. Si sostiene che l'attendibilità di un chiamante in correità è data da "la precisione, la costanza, la coerenza del racconto stesso", là dove il CE è incorso in decine di errori clamorosi ed è stato smentito per tabulas.
Errori fondamentali sono il tempo e le modalità delle forniture di droga. Sulla questione dell'incontro iniziale a Milano, il ricorrente precisa che lo stesso CE ha dichiarato che l'incontro era necessario perché il TE, essendo morto il "AR, e cioè FE NA, non aveva più un intermediario e non poteva permettere che GE (cioè il EN) guadagnasse più di loro. Ne consegue che non si tratta di mera inesattezza sulla data dell'incontro, ma che le ragioni che lo giustificavano, indicate dal CE, non erano assolutamente veritiere, non essendo all'epoca deceduto il "AR.
Il ricorrente ha rilevato altresì l'importanza della inesattezza del CE sulla circostanza di incontri per prendere accordi sulla consegna di sostanze stupefacenti, avvenuti lungo l'autostrada Milano Venezia, ad una uscita autostradale su cui era indicato il nome del paese dove soggiornava il TE. Tali località sono state CI e Travagliato, non riportate sulle indicazioni autostradali, ne' avendo nelle vicinanze grossi alberghi o supermercati, come indicato dal CE.
Il ricorrente richiama la sentenza di questa sezione n. 6552 del 6.4.2000 in quanto, pur non essendo motivo di impugnazione il travisamento del fatto, "costituisce pur sempre vizio di legittimità verificare se un fatto affermato come esistente sia invece pacificamente inesistente e se in sostanza il Giudice di merito abbia fotografato correttamente la realtà".
Vengono, quindi, censurati gli argomenti della Corte territoriale, e in particolare queLO di ritenere normale il mancato ricordo della esatta toponomastica, là dove la difesa è riuscita invece a dimostrare una errata affermazione del collaboratore in ordine ad incontri specificatamente avvenuti nel luogo in cui si trovava il TE, e dando particolari completamente errati sulle indicazioni stradali.
In ordine alla circostanza del periodo di alcune forniture, il TE censura la già ricordata interpretazione secondo la quale "prima dell'estate 1998" non corrisponde ad "immediatamente prima", tanto più che il CE ha dichiarato "agli inizi del 1998". Anche la continuità temporale tra il 1997 ed il 1998 è contestata perché le telefonate si riferiscono tutte all'estate del 1998, ne' è possibile una interpretazione delle intercettazioni in via generale, e non specificamente.
Il ricorrente conclude sul punto dell'inattendibilità dimostrata del CE, rilevando altresì che il TE non ha precedenti per violazioni della legge sugli stupefacenti.
Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. e per mancanza di motivazione sul punto, assumendo, per le attenuanti generiche, non pertinente, apodittica ed insufficiente la motivazione che ha fatto riferimento ai precedenti del TE, pur se non specifici, ed alla gravità del reato per il quale si procede, e, per il trattamento sanzionatorio, contestando l'avere proceduto ad una aritmetica riduzione per l'esclusione della continuazione e di un'aggravante, mentre si sarebbe dovuto procedere ad una rivalutazione complessiva della pena irrogata in base ai criteri previsti dall'art. 133 citato.
La vicenda processuale di AN EN è analoga a quella del TE, e le condanne di primo e secondo grado sono identiche a quelle inflitte al TE, concorrente negli stessi delitti. AN, a mezzo del proprio difensore, ha chiesto l'annullamento della sentenza di appeLO per i seguenti motivi.
Con un primo motivo il ricorrente ha eccepito la violazione degli artt. 266,267, 268, 270, 271 c.p.p., e la conseguente inosservanza dell'art. 526 c.p.p. ed annullabilità della sentenza gravata. Il ricorrente ha premesso di dividere il motivo di ricorso in due parti, la prima indirizzata a contestare le motivazioni della sentenza della Corte territoriale (pagg. 275-281) in relazione alle intercettazioni telefoniche e la mancanza di motivazione in ordine a talune doglianze contenute nell'atto di appeLO;
la seconda rivolta a riproporre le questioni rimaste senza risposta, suddivise per numero di RIT (Richiesta Intercettazione Telefonica), in modo da rendere maggiormente comprensibile le doglianze sotto il profilo della nullità e della inutilizzabilità.
La prima questione riguarda l'avere proceduto all'intercettazione di una utenza straniera, nella specie francese (n. 0033614962155) senza le forme dell'assistenza giudiziaria internazionale. La Corte ha rigettato la richiesta di dichiararne la nullità, rilevando che, essendo l'attività di intercettazione stata compiuta interamente in territorio italiano "attraverso canalizzazione", non è stata in alcun modo lesa la sovranità di altri Stati ne' violato alcun trattato internazionale.
Il ricorrente - premesso che l'utenza era straniera e che le telefonate sono state compiute all'estero - ha sostenuto, invece, che l'art. 20 della Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia penale approvata a Bruxelles il 29.5.2000 fornisce la corretta chiave interpretativa della normativa pur in precedenza in vigore, essendo "tate le intercettazioni eseguite nel 1998. Tale norma sancisce l'obbligo di informare lo Stato in cui avviene l'intercettazione appena è noto che la persona si trova nel territorio straniero, e quindi prima dell'intercettazione, se ciò si sa in un momento anteriore, appena se ne è conoscenza, se lo si apprende dopo l'inizio delle operazioni. Il 4 comma sancisce poi l'inutilizzabilità delle intercettazioni senza autorizzazione deLO Stato in cui sono avvenute.
Non avendo lo Stato italiano proceduto alle dovute attività rogazionali, le intercettazioni sulla detta utenza sono, ad avviso del ricorrente, inutilizzabili a norma dell'art. 729 c.p.p.. Con una seconda censura il ricorrente ha rilevato - così come il TE - l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche a norma dell'art. 268, 3 comma, c.p.p., in quanto i relativi decreti di intercettazione sono privi di motivazione sia in ordine alla indisponibilità degli impianti che alle eccezionali ragioni di urgenza. Sotto il primo profilo il ricorrente rileva l'insufficienza della motivazione indicante solo l'indisponibilità; sotto il secondo profilo ribadisce quanto sostenuto dal TE sulla non parificabilità delle ragioni di urgenza previste dall'art. 267, 2 comma, con quelle di cui all'art. 268, 3 comma, e il valore dell'elemento aggiuntivo dell'espressione "eccezionali". Una terza censura riguarda un equivoco in cui sarebbe caduto il giudice di appeLO, ritenendo la non utilizzabilità di sale di ascolto presso altre Procure, mentre l'appellante aveva denunciato l'illegittimo utilizzo del proc. pen. n. 395/97 della Procura di Tempio AU per compiere intercettazioni telefoniche utili nel proc. pen. in questione, come sarà meglio specificato in seguito. Altra censura riguarda la ritenuta irrilevanza della mancata acquisizione di alcuni decreti di autorizzazione alle intercettazioni nel fascicolo del dibattimento, in contrasto con quanto affermato con decisione di questa sezione n. 2068 del 28.1.2000. Una quinta censura riguarda la decisione della Corte territoriale di rigetto del motivo di appeLO attinente all'emissione di provvedimenti di convalida dei GIP (RIT 576/98 e 1037/98) su modelli prestampati integrandosi a mano solo numeri di telefono, numeri di procedimento penale e nome degli indagati. La Corte di merito ha ritenuto (pag. 279) trattarsi di modulo predisposto al computer, integrato a mano e motivato per relationem con rinvio ad atto conoscibile dalla parte. Il ricorrente insiste invece sulla presenza delle mere integrazioni suindicate.
Una sesta censura riguarda l'asserita urgenza del decreto del P.M. del 13.5.1998 (RIT 576/98), richiamando una informativa del 24.3.1998, secondo la quale "entro pochi giorni" sarebbe arrivato un grosso carico di cocaina trattato con una grossa organizzazione spagnola, essendo poi irrilevante un'altra nota, pur richiamata nel decreto, dell'11.5.199. Viene anche richiamato il decreto 18.8.1998 (RIT 1037/98), riguardante un carico che sarebbe arrivato a giorni. Il ricorrente ritiene che la motivazione della Corte secondo la quale l'urgenza si riferisce alla nota dell'11.5.1998 non è accettabile, in quanto proprio il P.M. fonda i motivi di urgenza sulla nota del 24.3.1998.
La settima censura inerisce alla violazione dell'art. 143, 2 comma, c.p.p. per mancata nomina di un perito traduttore del dialetto campano, essendo gran parte delle conversazioni intercettate effettuate in tale dialetto. La Corte milanese ha rigettato il motivo di appeLO, rilevando che la norma indicata si riferisce a "dialetti non facilmente intelligibili" e tale non si può ritenere queLO campano. Il ricorrente richiama dichiarazioni di un ufficiale di polizia giudiziaria e di un coimputato, nonché la ritenuta frettolosità delle trascrizioni da parte deLO stesso P.M. di udienza, contestando così la decisione della Corte. Richiamando, poi, giurisprudenza di legittimità, il ricorrente assume la violazione dell'art. 268 n. 7 c.p.p., secondo il quale le trascrizioni devono essere eseguite in forma intelligibile. Con un'ottava censura il ricorrente impugna la sentenza di merito per non avere ritenuto la necessità che anche i decreti di proroga siano congruamente motivati sul permanere della necessità delle intercettazioni ai fini delle indagini nonché dei presupposti di cui all'art. 268 n. 3 c.p.p., ritenendo insufficiente un generico riferimento al permanere delle necessità e dei presupposti previsti dagli artt. 267 e 268 c.p.p.. Il ricorrente, dopo avere censurato tale interpretazione, e dopo avere ricordato il contenuto dell'art. 15 Cost. e le decisioni, da lui ritenute significative, della Corte Costituzionale sulle garanzie difensive e l'obbligo di motivazione da parte del P.M., ha chiesto, in caso di accoglimento dell'interpretazione del giudice di appeLO, volersi ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 267 e 268 c.p.p. (e di quelli ad essi interpretativamente collegati) per violazione degli artt. 3, 15, 24, 111, 112 Cost.. Con la nona censura il ricorrente, premesso che il decreto RIT 576/98 era scaduto ai primi giorni dell'agosto 1998 e revocato per lo scarso interesse telefonico, ha sostenuto l'illegittimità dell'adozione con decreto di urgenza del decreto RIT 1037/98 del 18.8.1998 da parte del P.M. con la motivazione di "un carico che dovrebbe arrivare a giorni" e "in riferimento ad un viaggio in Spagna che avverrà il 19 agosto". Il ricorrente ha escluso l'urgenza, stante la mancata proroga e la motivazione generica, simile a quella del RIT 576/98; ha rilevato poi che tale arrivo di stupefacenti non risulta dalle precedenti intercettazioni e che non può essere assunta a base di un provvedimento di urgenza la motivazione del P.M. "essendo scaduta la precedente intercettazione senza che si sia provveduto a richiederne la proroga".
Con una decima censura il ricorrente ha assunto che, pur essendosi esaurite le esigenze investigative nel procedimento penale 395/97 della Procura di Tempio AU, le intercettazioni sono proseguite solo perché strumentali al processo milanese (cioè queLO in esame).
La Corte di Milano ha ritenuto che, senza conoscere gli atti di quel procedimento (di Tempio AU), non è possibile affermare che le intercettazioni non sarebbero state utili nel procedimento della Procura sarda.
Il ricorrente ha contestato tale affermazione avendo il giudice milanese ricevuto molti atti, contenuti in quattro faldoni, e, per dimostrare la sua tesi, ha fatto un breve riassunto dei fatti di bancarotta ed altro riguardanti la società Monte Majore, per i quali erano indagati AV ON ed altri.
Il ricorrente ha ritenuto in primo luogo non motivato il decreto del GIP che indica il coinvolgimento del CU e la possibilità che nella società siano stati reinvestiti capitali provenienti dal narcotraffico.
Il ricorrente ha fatto poi una cronistoria del procedimento penale pendente preso la Procura di Tempio AU, dalla quale, a suo dire, si evince che il 17.7.1998, aLOrché il GIP ha autorizzato le intercettazioni, le indagini sui reati di bancarotta ed altro erano ormai concluse, essendo stata acquisita documentazione, eseguita consulenza tecnica ed emessa in data 28.5.1998 ordinanza di custodia cautelare a carico di AV ON.
Infine, il ricorrente ha richiamato una nota del GICO di Cagliari del 3.11.1998, che rileva l'utilità delle intercettazioni al fine dell'indagine milanese riguardante l'organizzazione di CE PA e di IN EL.
Il ricorrente ha chiarito, infine, che non si tratta di violazione dell'art. 270 c.p.p., che prevede l'ipotesi di intercettazioni disposte per un determinato procedimento e poi ritenute utili per altro procedimento, ma di intercettazioni inizialmente predisposte per altro procedimento, diverso da queLO nel cui ambito vengono eseguite.
A questo punto da pagina 33 del ricorso il difensore del AN ha precisato i motivi di appeLO attinenti alle varie intercettazioni e in pratica già indicati, anche perché riproposti con il ricorso per cassazione.
Vengono rielencati come riportati dal difensore in breve sintesi, per evitare ripetizioni:
RIT 576/98. (decreto P.M. del 13.5.1998 convalidato dal GIP il 14.5.1998).
1) La convalida è stata disposta con modulo prestampato. 2) Viene ribadita la motivazione per relationem con riferimento al decreto del P.M., anche quest'ultimo non motivato o motivato male con il riferimento all'arrivo deLO stupefacente (così dome il decreto 1037/98).
3) Mancanza di motivazione sulla indisponibilità degli impianti e sulle eccezionali ragioni di urgenza in violazione di quanto disposto dall'art. 268, 3 comma, c.p.p.. 4) L'inutilizzabilità a norma degli artt. 727 e ssgg. c.p.p. dell'intercettazione su utenza straniera senza procedere a rogatoria. 5) L'omessa traduzione delle intercettazioni in dialetto campano, in violazione dell'art. 143, 2 comma, c.p.p., essendo il CE, il CU, e il AN nati in Campania in famiglie di ceto medio basso.
6) Le proroghe dell'intercettazione sono prive di motivazione. RIT 1037/98. (decreto del P.M. del 18.8.1998 convalidato dal GIP il 19.8.1998), oltre alle doglianze per RIT 576/98, da ritenersi riproposte:
1) Utilizzazione di un prestampato con integrazione del solo riferimento all'arrivo dalla Spagna di un presunto vaso traffico di stupefacenti.
2) Analoga motivazione rispetto al decreto 576/98 e malgrado fosse stata revocata la precedente attività di intercettazione. RIT 76/98. (decreto GIP Tempio AU del 17.7.1998). Il ricorrente reitera la violazione dell'art. 143, 2 comma, c.p.p., e la mancanza di motivazione dei decreti di proroga e sostiene l'assenza di rilevanza dell'attività di intercettazione per il procedimento per il quale è stata disposta (e prorogata), ed assume che le operazioni sono state eseguite per indagare su altro procedimento (queLO in esame) del tutto autonomo rispetto ai fatti di bancarotta ed altri reati a carico di ON AV ed altri. RIT 78/98. (decreto GIP Tempio AU del 19.8.1998). Vengono ribadite analoghe doglianze, avendo sostituito il RIT 76/98. Così concluse le censure attinenti alle intercettazioni telefoniche, con un secondo motivo di ricorso il AN ha eccepito la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. e dell'art. 73 D.P.R. 309/90. La Corte ha ritenuto ininfluente l'inesattezza sui quantitativi di droga rispetto alle imputazioni, perché si verte in ipotesi di valutazione della prova e dell'adeguatezza della stessa a fondare la responsabilità e non in ipotesi di nullità.
Il ricorrente, premesso di avere evidenziato la mancata correlazione tra i fatti accertati in contestazione e quelli accertati in sentenza, ha assunto che la Corte di appeLO ha motivato solo in ordine ai "quantitativi", e non anche sui tempi delle consegne e le modalità delle stesse, circostanze pur dedotte con motivi di appeLO.
Accanto all'assenza di motivazione il ricorrente deduce anche la violazione di legge, essendo stata alterato il rapporto tra contestazione e sentenza.
Con il terzo motivo di ricorso, il AN deduce la violazione dell'art. 192, 1 e 2 comma, c.p.p. e la omessa valutazione delle deduzioni avanzate con i motivi di impugnazione.
Il primo fatto riguarda l'incontro del 1997, già trattato in relazione al ricorso del TE, e si rinvia a quanto già detto per l'errore in relazione alla "morte del AR. Il ricorrente contesta altresì che l'incontro si sia potuto verificare anteriormente alla fine del 1997 o al 1998.
Il secondo concerne l'identificazione del AN con persona soprannominata "lo zio", assumendo il ricorrente di avere indicato molteplici elementi per negare tale tesi, non presi in considerazione dalla Corte.
In particolare il ricorrente contesta il rilievo probatorio di una telefonata dell'8.8.1998, in cui tale RA avrebbe detto al CU che era stato arrestato lo "zio", e cioè il AN, arrestato proprio in tale giorno. Il ricorrente assume l'errata ricostruzione della conversazione, in cui non è mai indicato il nome di RA, e si menzionano modalità di arresto del tutto differenti da quelle verificatesi per il AN.
Inoltre, il ricorrente lamenta che non è stato tenuto conto che i testi verbalizzanti, NO e ER, hanno escluso che il AN, in Marcianise fosse soprannominato lo "zio", essendo invece noto come O".
Il quarto motivo (mancata esclusione dell'aggravante del numero delle persone - art. 73, 6 comma -) è superato, perché già accolto con la sentenza di appeLO.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 80 legge stup. ed il difetto di motivazione, non essendovi riscontri alla sola parola del CE. Con il sesto ed ultimo motivo il ricorrente sostiene, in subordine, l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 133 e 62 bis c.p. e il difetto di motivazione, non avendo il giudice di merito tenuto conto del parametro tra l'attività (minima) del AN e quella del CE, di valutare il breve lasso di tempo in cui ha avuto ruolo l'imputato, e che i precedenti del ricorrente non riguardavano criminalità organizzata.
Con memoria depositata il 26.4.2004, il ricorrente ha ulteriormente illustrato il motivo di ricorso riguardante la mancanza di motivazione sui motivi di appeLO, con riferimento all'identificazione del AN neLO "zio". Il ricorrente ha assunto che nella sentenza di appeLO vi è un mero rinvio alle indicazioni contenute nella sentenza del Tribunale, e cioè alle intercettazioni telefoniche, integrate dalle deposizioni di tre testi, due della DIA di Roma, ed uno della Guardia di Finanza di Napoli.
Il ricorrente ha censurato tale motivazione, in quanto non integra la sentenza di primo grado (il che è consentito), ma costituisce un semplice, acritico rinvio alla decisone del primo giudice, che non può trovare ingresso in un provvedimento giudiziario, essendovi sul punto esplicita doglianza dell'appellante.
Il ricorrente ha, quindi, ricordato le diverse risultanze processuali evidenziate nell'atto di appeLO (e ribadite nel ricorso per cassazione); il mancato esame dei motivi di impugnazione da parte della Corte territoriale;
ed ha assunto la violazione dell'art. 125 n. 3 c.p.p. e dell'art. 111, comma 6, Cost., richiamando giurisprudenza sull'obbligo del giudice sovraordinato di "saggiare la tenuta sia informativa che logico-argomentativa" della sentenza di primo grado in relazione ai motivi di appeLO.
ON IU è stato condannato in primo grado alla pena di anni 9 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, poi ridotta in appeLO, ritenute le attenuanti generiche prevalenti, ad anni 5 e mesi 10 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per avere messo in contatto il CE ed EL IN per il ritiro da parte di quest'ultimo di un quantitativo complessivo di circa 260 kg. di cocaina, percependo una provvigione per la mediazione (capo 39).
Sia il Tribunale che la Corte di AppeLO, nel richiamare le dettagliate dichiarazioni del collaboratore, hanno ritenuto fondamentale elemento di riscontro le parziali ammissioni deLO stesso imputato (pag. 302), il quale ha dichiarato che CE PA gli era stato presentato da tale AN NT, nonché i contatti in particolare con CO IN, padre di EL. In sentenza è precisato poi che il riscontro è un elemento esterno alla chiamata in correità che ne conferma l'attendibilità, ma è la chiamata in correità ad essere elemento di prova. Inoltre, era risultato il versamento che il CE gli aveva fatto di somme di danaro, confermandosi l'impianto accusatorio.
Il ricorso per cassazione del ON, proposto a mezzo del proprio difensore, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, è fondato su due motivi.
Il primo consiste nella mancanza di motivazione o motivazione apparente in relazione agli artt. 192 c.p.p., 110 c.p. e 73 e 80 D.P.R. 309/90. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per essersi limitata a riportare le dichiarazioni del CE senza alcun vaglio critico e trascurando gli specifici motivi di appeLO sulle contraddizioni del collaboratore. In particolare il ricorrente pone in risalto le diverse versioni fornite dal CE sui rapporti di conoscenza con il EN ed il ON, sull'ordine di conoscenza dei diversi soggetti con particolare riguardo anche a IN EL, sulla persona che ha fissato l'appuntamento a IZ (il EN o il ON), ed infine rileva che il collaboratore non aveva riconosciuto il ON nel corso di un riconoscimento fotografico del 5.6.1999. Con il secondo motivo di gravame il ricorrente sostiene l'erronea applicazione degli artt. 73 ed 80 D.P.R. n. 309/90, censurando in particolare la motivazione nella parte in cui individua il riscontro nelle "ammissioni deLO stesso ON", ammissioni da ritenere inesistenti ed omette di valorizzare (in quanto sono prese in considerazione come non significative) le dichiarazioni convergenti del coimputato DE AR LU.
PI IL è stato condannato in primo grado alla pena di anni 13 di reclusione per il reato associativo, nonché per avere acquistato e comunque ricevuto al fine di spaccio circa 10 kg. di cocaina per smerciarla nella zona di Marcianise (Capo 51). In appeLO il PI ha concordato la pena a norma dell'art. 599, 4 comma, c.p.p., in anni 9 di reclusione, essendo state ritenute le attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. 309/90. Il giudice di secondo grado ha ritenuto non sussistere le condizioni per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., rinviando per relationem alla motivazione della sentenza appellata. Il Tribunale, premessa la sicura identificazione del PI in tale "ò virzitieLO", come risulta da indagini di P.G., ha ritenuto che la chiamata in correità del CE è confortata dal contenuto di diverse conversazioni soggette ad intercettazioni telefoniche tra quest'ultimo ed il suo "braccio destro" CU. La stabilità del traffico ha fatto ritenere sussistente il delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, attribuendo al PI la qualifica di partecipe.
Il PI, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza di appeLO per inosservanza della legge penale e manifesta iLOgicità della motivazione in ordine all'attribuzione del reato di cui all'art. 74, essendo evidente la sua innocenza per totale assenza di motivi a sostegno dell'accusa.
NO IU è stato condannato in primo grado alla pena di anni 9 di reclusione in ordine al reato associativo, nonché per la detenzione e lo smercio della partita di 50 kg. di cocaina ritirati in Udine il 27.10.1998 e nei giorni successivi (capo 14), e per il ritiro da Udine di circa 350 kg. di cocaina, in più riprese, e successivo smercio a Milano ed Udine dall'aprile-maggio 1998 e fino al settembre 1998 (capo 52). In appeLO la sentenza di primo grado è stata confermata.
Entrambe le sentenze di merito richiamano la identificazione fatta del CE, che lo ha indicato come noto nell'ambiente malavitoso con il soprannome di "pozzonero", e ne ha descritto l'attività di "staffetta" per la droga ovvero di "corriere" di danaro, operando sulla piazza di Udine, sia per ritiri che per trasporti a Milano. Riscontri sono ritenuti le parziali ammissioni del NO ed il contenuto di intercettazioni telefoniche. Il NO ha riconosciuto contatti con la famiglia IN (di cui alcuni componenti risultano coinvolti nei traffici illeciti del CE), preoccupato anche per la sorte di EL dopo T arresto di un corriere, ma li ha attribuiti ad attività truffaldine, e non a traffici di droga.
La Corte di merito ha poi spiegato che la circostanza che il CE disprezzasse il NO per ritenerlo "viscido, odioso ed antipatico" non ne inficia l'attendibilità, in quanto il collaboratore ha spiegato che tale giudizio era causato dalla circostanza che, quando l'imputato gli versava somme di provenienza IN, la somma non era esatta, essendo stato sottratto qualcosa.
Il NO, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza di appeLO per mancanza o manifesta iLOgicità della motivazione e violazione dell'art. 192, 3 e 4 comma, c.p.p.. Il ricorrente, richiamata la rigorosa giurisprudenza di questa Corte in tema di chiamata di correo, e precisato di essere stato assolto da molti reati-fine malgrado le numerose intercettazioni, censura la sentenza impugnata:
a) per averlo ritenuto il c.d. "pozzonero", senza convincente accertamento sul punto;
b) per avere sottovalutato una telefonata dell'1.12.1998 in cui CE dice a IN di mandare altra persona, diversa dall'imputato, perché IO, e cioè NO, "non ha confidenza e gli è molto antipatico"; c) per avere creduto alla sola parola del CE, mentre, pur essendogli attribuito un ruolo di rilievo nel traffico di stupefacenti, nessun altro imputato ha neppure accennato alla sua attività.
Con memoria depositata il 28.4.2004 il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 546, comma 3, c.p.p., essendo la motivazione della sentenza di appeLO un mero rinvio a quella di primo grado, limitandosi a richiamare le dichiarazioni del CE a carico del NO, e i riscontri ritenuti nel primo provvedimento, ed omettendo di rilevare che dalle dichiarazioni dell'ispettore IN era risultato che il CE aveva appreso dopo il suo arresto dagli operanti che il NO era chiamato "pozzonero", e che il IN riteneva che ciò era dovuto alla sua carnagione scura. Il ricorrente ha anche lamentato l'omessa valutazione che, all'epoca dei fatti per cui è processo, CO IN, ritenuto in sentenza signore-gestore del NO, era già deceduto. Infine, è stata censurata l'assenza di motivazione sull'elemento psicologico e sui riscontri, ed è stata chiesta la comparazione della sentenza impugnata con le carte processuali.
EN GE è stato condannato in primo grado alla pena di anni 24 di reclusione e euro 65,000,00 di multa in ordine al reato associativo, nonché per cessione di 50 kg, di marijuana al CE e ad EL IN (capo 6), nonché per acquisto continuato dal CE e detenzione al fine di spaccio di circa 100 kg. di cocaina (capo 55). In appeLO il EN ha concordato la pena, a norma dell'art. 599, 4 comma, c.p.p., in anni 16 di reclusione ed euro 50.000,00 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti.
La Corte ha ritenuto non sussistere le condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., richiamando per relationem la motivazione della sentenza di primo grado, secondo la quale la chiamata in correità del CE, che lo aveva indicato come il "tedesco" è confortata dagli accertamenti di polizia giudiziaria, dal contenuto di intercettazioni telefoniche, e dai suoi accertati rapporti con il CE. Di fronte a questi elementi, il EN aveva negato di essere il "tedesco", mentre il collaboratore ha richiamato che i dati somatici e la sua puntualità avevano causato tale soprannome, indicato anche dalla polizia giudiziaria. Aveva anche negato di essere l'interlocutore di due telefonate, ma i periti lo hanno accertato al 95%. Il reato associativo è stato ritenuto sussistente per l'abitualità degli acquisti dal CE. Il EN, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza di appeLO per erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p. e per manifesta iLOgicità della motivazione. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che non era motivato il mancato proscioglimento dal reato associativo, dal quale erano stati assolti, in secondo grado, i coimputati TE e AN, che avevano una posizione processuale identica a quella del ricorrente.
Altra vicenda processuale riguardava inizialmente una articolata ipotesi di riciclaggio del danaro proveniente dal narcotraffico coinvolgente 15 imputati (capi 59 e 60), in cui il c.d. "Gruppo ON" avrebbe svolto un ruolo fondamentale, trasferendo le somme ricevute ad alcuni creditori, in modo da farne perdere le tracce, e rilasciando al CE, o alla moglie di quest'ultimo AT VA, quote societarie ovvero preliminari di vendita di appartamenti del complesso edilizio SMERALDA 94 ovvero dell'immobile, e cioè una villa di gran valore, patrimonio della CA s.r.l.. Come già esposto tali contestazioni hanno subito un totale ridimensionamento in primo grado con l'assoluzione di tutti gli imputati, ed un parziale ridimensionamento anche con la sentenza di appeLO, che dichiarava la responsabilità di ON AV e PE EM in ordine al reato di ricettazione semplice (art. 648 cp.) e dichiarava non doversi procedere nei confronti di ON
RE e ON DI in ordine al reato di incauto acquisto (art. 712 c.p.) perché estinto per prescrizione, mentre veniva confermata l'assoluzione per tutti gli altri imputati, ed anzi, per così dire, modificandosi in melius la formula di proscioglimento per LA CH AN, VI IO e NO AR da "il fatto non costituisce reato" in "per non avere commesso il fatto".
Inoltre, runica ipotesi di ricettazione ritenuta penalmente rilevante è stata considerata la consegna da parte del CE a ON AV, o comunque alla famiglia ON, tramite il PE, della somma in contanti di L. 1.300.000.000, attinente alla vicenda CA, mentre per la vicenda SMERALDA 94 è stata esclusa la rilevanza penale anche dal giudice di appeLO. Ai figli di ON AV, RE e DI, viene attribuito un ruolo marginale, per avere ricevuto dal PE diverse somme di danaro relative all'operazione CA, destinate in parte ad estinguere debiti della società verso la Banca del Cimino, in parte per provvedere a loro esigenze personali, avendo percepito 300.000.000 di lire a titolo di premio.
Limitando il thema decidendum relativo alle posizioni di ON AV e del PE al vero contrasto instauratosi tra le due sentenze di merito, e cioè la sussistenza o meno del dolo, elemento psicologico necessario per configurare il delitto di ricettazione, va comunque premesso che la sentenza di primo grado ha compiuto una analisi particolareggiatissima di tutte le risultanze probatorie, costituite dalle dichiarazioni del CE e dalle intercettazioni telefoniche, in quanto il collaboratore che in questa vicenda aveva assunto una posizione accusatoria rilevante, e cioè RR DO, dichiarando che ON AV era a conoscenza dell'attività del CE di importazione di stupefacenti dal Sud America, per averlo lui stesso informato, viene ritenuto assolutamente non credibile sia nella sentenza di primo grado, sia in quella di appeLO, e quindi le sue dichiarazioni sono del tutto irrilevanti.
Dalla pag. 451 a quella n. 471 la sentenza di primo grado ricostruisce le trattative per l'erogazione di un mutuo della somma di L. 2.100.000.000, mutuo che, dopo molti mesi di trattativa, viene stipulato il 20.5.1997 ed intestato alla moglie del CE, cioè VA AT, alla quale vengono date in pegno quote della società. Viene poi stipulato un preliminare di vendita della villa, che rimane comunque nella disponibilità del ON. A conferma della tesi dell'avvenuto pagamento della somma suindicata, viene ricordata una telefonata intercorsa tra il PE e ON DI, dalla quale risulta che il mutuo di L. 2.100.000.000, è stato cosi erogato: 800.000.000 mediante accoLO di un debito di ON AV;
989.000.000 già versati;
311.000.000 pagati contestualmente alla firma.
Ne consegue che, non potendosi ritenere ricettazione la somma riguardante l'accoLO, perché non versata, l'ipotesi di reato è limitata alle residue lire 1.300.000.000.
Il giudice di primo grado ha ritenuto di aderire alla giurisprudenza di legittimità, non costante, secondo la quale per configurare il delitto di ricettazione (o di riciclaggio) non è sufficiente il dolo eventuale, che comunque richiederebbe la consapevolezza di una "concreta" possibilità della provenienza illecita del danaro, circostanza da escludere nella specie, in cui al più gli imputati avrebbero potuto avere un mero "sospetto" su tale provenienza. Sul punto va chiarito che il CE ha affermato di avere riferito a ON AV che il danaro proveniva da industriali peruviani del pesce, pur dichiarando poi egli stesso come tale versione era poco credibile in relazione all'entità della somma.
Ma, la motivazione della Corte di AppeLO, pur essa articolata, è, in sintesi, la seguente. La Corte territoriale ha ritenuto che non vi è dubbio che il ON ed il PE sapessero che il danaro proveniva da attività illecite del CE, e lo ricava dai seguenti elementi. Lo stesso CE ha riferito in merito alla provenienza dai commercianti di pesce, che "erano soldi in nero". I predetti imputati sapevano dei rapporti del CE con alcuni personaggi di spicco della "camorra", come NT TO, AN PI, i fratelli EN, ed i fratelli CI. Sapevano anche che le imprese di viaggio del CE erano fallite e quest'ultimo era privo di danaro. Sapevano altresì del procedimento per bancarotta fraudolenta relativo alla gestione di un'agenzia di viaggio napoletana (ASHIBA), per il quale il CE era agli arresti domiciliari ed evase nell'ottobre 1997. Infine il CE ha riferito una frase pronunziata dal ON, e cioè "basta che non siano soldi che vengono dalla droga a noi cosa interessa?".
Ne consegue che la Corte ha ritenuto che "quand'anche AV ON ed EM PE avessero creduto alla provenienza dei beni da industriali del pesce peruviani, l'ammontare delle somme da un lato (che implicava imprese di grosse dimensioni e quindi riconducibili a società di capitali) e il riferimento fatto dal CE al "nero" (che ribadiva la gestione extracontabile delle stesse) dall'altro avrebbero caratterizzato le somme come compendio di falsi in bilancio e/o illecita ripartizione di utili ovvero di appropriazione indebita".
In altre parole, la Corte ha escluso che i due imputati fossero a conoscenza della provenienza del danaro dal narcotraffico (o meglio da atto dell'assenza di prove sul punta, essendo inattendibile il RR), ma ritiene ragionevole che gli stessi fossero consapevoli della provenienza delittuosa, anche se da reati diversi da quelli inerenti a violazioni della normativa sugli stupefacenti, e cioè estorsione, bancarotta fraudolenta, falso in bilancio od altro. Tale forma di consapevolezza, secondo la Corte di merito, che ha richiamato una non recente sentenza di legittimità, del 1983, consente di configurare il dolo nel reato di ricettazione, non essendo rilevante la precisa conoscenza del reato dal quale proviene, bensì la sicura conoscenza della provenienza delittuosa. Per ciò che concerne le posizioni di ON DI e ON RE RC, il giudice di appeLO, ha ritenuto che non vi è la prova certa della loro consapevolezza della provenienza del danaro da delitto, per avere avuto conoscenza della vicenda solo per queLO che era stato loro raccontato da ON AV e dal PE, ma le modalità del trasporto e di consegna del danaro (una volta addirittura in sacchetti della spazzatura) e la violazione del D.L.
3.5.1991 n. 143, convertito con modificazioni nella legge 5.7.1991 n. 197, che dispone limitazioni all'uso del contante, dovevano aver fatto sorgere in loro il dubbio della illecita provenienza del danaro, per cui è stato ritenuto sussistere il reato contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p., e dichiarato non doversi procedere in quanto estinto per prescrizione già alla data della sentenza di appeLO.
Inoltre, la Corte ha rilevato che ON DI aveva dichiarato in sede di interrogatorio dinanzi al P.M., acquisito per essersi rifiutato di rispondere in sede di dibattimento, di non sapere che nell'operazione era coinvolto il RR, in ciò contraddetto da ON RE, che ha invece dichiarato che entrambi i fratelli sapevano che il mediatore dell'operazione era il RR. PE EM, condannato in grado di appeLO alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 4.500,00 di multa per concorso in ricettazione continuata (artt. 81 cpv, 110, e 648 c.p.), oltre statuizioni accessorie, ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con un primo motivo, per violazione o errata applicazione dell'art. 648 c.p. e manifesta iLOgicità della motivazione. Il ricorrente rileva, in primo luogo, la non corretta interpretazione giuridica della norma che punisce la ricettazione, nella parte in cui la Corte di merito ha sostenuto che, indipendentemente dalla conoscenza della provenienza del danaro da reati attinenti a violazioni delle leggi sugli stupefacenti, è provata la responsabilità del PE, dovendo invece sussistere una inequivoca dimostrazione della mala fede, anche attraverso sospetti, che, tuttavia, devono essere gravi, e richiama sul punto la sentenza n. 8072 del 1996 di questa Corte. Il ricorrente ha, poi, assunto l'iLOgicità della motivazione su tutti i punti posti a fondamento della motivazione, o perché equivocati dal giudice di merito o perché irrilevanti. In sintesi:
a) dalle dichiarazioni del CE non si evince la consapevolezza di provenienza delittuosa, ma anzi dal commercio del pesce;
b) sia lo stato di latitanza che la conoscenza di alcuni camorristi non sono circostanze sintomatiche per fare ritenere la provenienza illecita del danaro;
c) il fallimento delle agenzie di viaggio delle quali era titolare il CE non è circostanza decisiva per fare ritenere la sua mancanza di danaro;
d) il CE è stato colpito da ordinanza cautelare per il delitto di bancarotta fraudolenta solo nel luglio 1997, e cioè dopo che le erogazioni di danaro erano avvenute;
e) il danaro eventualmente sottratto ai creditori era di proprietà della società facente capo al CE, ma non di lui personalmente, e quindi, a meno che non si provi che il CE avesse sottratto il danaro alla società fallita, e che il PE ne fosse consapevole, non vi è reato di ricettazione.
Il ricorrente sostiene poi la iLOgicità della sentenza nel ritenere che il CE abbia compiuto reati di appropriazione indebita, falsi in bilancio, illecita ripartizione di utili, od operazioni al "nero" per l'importazione di pesce, nulla di ciò risultando dagli atti di causa, e tanto meno la consapevolezza del PE. In particolare, poi non si sa se il CE fosse in contatto con i commercianti di pesce come persona giuridica o fisica;
ne' se in Perù il falso in bilancio o la falsa distribuzione di utili fossero reati. Con un secondo motivo il ricorrente ha eccepito la violazione degli artt. 133 e 62 bis c.p., essendo state negate le attenuanti generiche per i precedenti penali e i rapporti con persone legate al crimine organizzato.
Il PE ha, invece, assunto di avere tenuto un rapporto collaborativo nel procedimento riguardante il fallimento del Banco BR, e che nella specie l'operazione finanziaria è stata condotta "alla luce del sole", e con atti pubblici, circostanza che lascia supporre la mancanza di consapevolezza della provenienza delittuosa del danaro.
ON AV, condannato in appeLO alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 5.000,00 di multa oltre statuizioni accessorie, per il reato di concorso in ricettazione continuata (artt. 81 cpv, 110, e 648 c.p.), ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza della Corte di AppeLO di Milano per i seguenti motivi.
Con il primo motivo di gravame il ricorrente ha ribadito l'eccezione di incompetenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria di Milano, già proposta all'udienza preliminare del 19.1.2000, ed in apertura del dibattimento di primo grado all'udienza dell'8.5.2000, per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 8, 9, 16 c.p.p.. Il ON ha precisato di non avere riproposto la questione in sede di appeLO, in quanto, essendo stato assolto in primo grado perché il fatto non costituisce reato, non aveva impugnato la sentenza, non avendovi interesse.
Il ricorrente sostiene che il reato di riciclaggio (ora di ricettazione) si consuma con la ricezione delle cose provenienti da delitto, avvenimento che si è verificato pacificamente in Roma, dove il danaro, oggetto della ricettazione, portato talvolta da DO RR, talvolta da AN DI SS, era stato ritirato dal PE, e da quest'ultimo consegnato ai figli di AV ON, come peraltro citato a pag. 341 della sentenza di appeLO, che pur non tratta specificamente la questione della competenza. Il ricorrente sostiene, quindi, che nella fattispecie non può operare lo spostamento di competenza previsto dagli artt. 16 e 12 lett. c) c.p.p., in relazione al più grave reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, non essendovi "nesso teleologico", in quanto il reato di ricettazione non è funzionale alle violazioni della legge sugli stupefacenti, verificatesi in un momento antecedente, ma è del tutto autonomo ed indipendente rispetto ad esse.
Ma, oltre ciò, manca anche l'altro requisito che rende applicabile l'art. 12 lett. c), e costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità nel fatto che il reato-fine sia stato commesso dalle stesse persone che hanno commesso il reato-mezzo. Nè può sussistere la connessione prevista dall'art. 12, lett. b), mancando con tutta evidenza il vincolo della continuazione tra i due reati. Con un secondo motivo di gravame, il ricorrente ha eccepito la nullità assoluta ex art. 178 lett. c) e 179 c.p.p. dell'ordinanza del Tribunale di Milano, pronunciata in sede di risoluzione delle questioni ex art. 491 c.p.p., confermativa delle ordinanze emesse dal GUP di Milano in data 11 e 12 gennaio 2000, con cui venne disposto l'accompagnamento coattivo dell'imputato per l'udienza preliminare del 12.1.2000 in questo procedimento, in violazione degli artt. 420 e ssgg. c.p.p.. Conseguentemente il ricorrente ha eccepito la nullità del decreto di rinvio a giudizio e delle sentenze di primo e secondo grado.
Era successo che il 12.1.2000, coevamente all'udienza preliminare per questo procedimento, era fissata, dinanzi al Tribunale di Roma, 7^ sezione penale, udienza dibattimentale per altro procedimento a carico di ON AV, imputato del reato di cui all'art. 374 bis c.p.. Il ricorrente, all'epoca detenuto, in data 7.1.2000, chiese di essere tradotto a Roma per potere presenziare all'udienza dibattimentale, ed il 10.1.2000, inviò al GUP di Milano ulteriore missiva, con la quale chiese il rinvio dell'udienza preliminare, intendendo presenziare e difendersi nel procedimento penale a suo carico che si sarebbe celebrato il 12.1.2000 dinanzi al Tribunale di Roma. Il GUP dispose, invece, la traduzione del ON dinanzi a sè, in quanto era a piede libero nel procedimento da celebrarsi a Roma, mentre era detenuto in queLO dinanzi al GUP di Milano. All'udienza preliminare il GUP rigettò l'istanza di nullità della difesa del ON, e la richiesta di essere tradotto a Roma, ribadendo l'urgenza di questo procedimento perché era detenuto e con i termini di custodia cautelare prossimi a scadere, e motivando che non sussisteva nullità in quanto l'istante poteva far valere il legittimo impedimento a comparire dinanzi al Tribunale di Roma il 12.1.2000, stante la traduzione in pari data dinanzi al GUP del Tribunale di Milano.
Il ricorrente ha quindi chiesto la nullità degli atti indicati: a) perché solo l'imputato ha la facoltà di valutare liberamente il suo interesse ed intervenire in un procedimento a preferenza dell'altro, senza che la sua valutazione possa essere sindacata dal giudice sia per assenza di previsione normativa, sia per una questione di cultura giuridica;
b) per avere il giudice provveduto l'11.1.2000 in assenza di contraddittorio, per avere disposto l'accompagnamento "manu militari" fuori dei casi previsti dall'art. 132 c.p.p., e per avere ribadito la decisione in sede di udienza preliminare con l'escamotage della scadenza dei termini, e disponendo invece lo stralcio per altro coimputato.
Dopo un breve riassunto dei fatti processuali ed una critica al ritenuto mancato esame della memoria difensiva del 17.3.2003, con un terzo motivo di ricorso il ON ha assunto l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 648 c.p. in ordine alla valutazione dell'elemento psicologico del reato, l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 192, 1 e 2 comma, c.p.p., la mancanza e la manifesta iLOgicità della motivazione del provvedimento impugnato, in relazione alla ritenuta consapevolezza della provenienza da delitto del danaro per cui è intervenuta condanna ed alla valutazione del controLO del materiale probatorio. Una prima critica alla sentenza (punto A) riguarda le espressioni secondo le quali "il denaro ricevuto dal ON era probabilmente da lui ritenuto compendio di delitti diversi" e "ben può essere che ON abbia ipotizzato una provenienza del danaro da delitti diversi da queLO di traffico di stupefacenti". Tale conclusione della Corte - secondo il ricorrente - è in contrasto totale con la corretta interpretazione dell'art. 648 c.p., che richiede che il soggetto si sia rappresentato la certezza della provenienza delittuosa.
Una seconda critica (punto B) riguarda "i soldi in nero", sia perché non si sa se siano provento da delitto o da contravvenzione, sia perché la Corte di merito, accanto alla tesi della provenienza del danaro da imprenditori stranieri formula quella alternativa della provenienza dal fallimento delle società gestite dal CEL Tale ipotesi alternativa non è ritenuta logica dal ricorrente. Una terza questione (punto C) riguarda le "anomalie di erogazione", ritenute dal Tribunale "alla luce del giorno", dinanzi a notai, professionisti, come l'ultima erogazione di 311.000.000 di lire in assegni circolari dinanzi ad un notaio, il 20.5.1997. In ordine poi alla "anomalia del contante", il ricorrente ricorda che con la memoria del 17.3.2003, aveva chiarito che il ON propose una fideiussione al CE, ma fu quest'ultimo a volere pagare in contanti. La Corte ha ritenuto il CE credibile, ma non ha speso parole su tale circostanza. Il ricorrente assume poi che non vi sono state "modalità occulte" nel trasporto da Milano a Roma, essendo fatto con valigie e borse, e poi si sofferma sulla contraddizione di avere dato la Corte rilievo al ritrovamento in una cartellina detenuta dal PE sull'operazione CA di alcuni assegni "emessi da soggetti legati ai clienti di droga del CE", là dove la stessa sentenza di appeLO esclude la consapevolezza da parte del ON dei traffici di droga del CE.
Una quarta questione (punto D) riguarda il valore indiziario ritenuto dalla Corte della circostanza di un versamento di DI ON presso il Banco del Cimino per estinguere l'ipoteca gravante sul CA, apparendo un'aspettativa del figlio del ricorrente che la Banca non segnalasse l'operazione di versamento.
Il ricorrente ricorda l'assoluta trasparenza dell'operazione, ritenuta anche dal giudice di primo grado. In breve, si è trattato di una annotazione da parte dell'operatore bancario di non segnalare l'operazione come sospetta (versamento di lire 327.850.000), per violazione delle norme antiriciclaggio di cui al D.L.
3.5.1991 n. 143, convertito con modificazioni nella legge 5.7.1991 n. 197,
trattandosi di trasferimento di danaro contante superiore a L. 20.000.000.
Il ricorrente ricorda che la stesso PM ammette che la segnalazione fu fatta (ed intatti la stessa sentenza accenna ad una aspettativa), e riepiloga la vicenda, ritenendo che si tratta di un mero "sospetto", che, come tale, non può trovare ingresso in una sentenza di condanna.
Il ricorrente (punto E) critica la sentenza impugnata per avere indicato in motivazione (pag. 350) due telefonate, la prima del 20.1.1997, e la seconda molto successiva del 6.12.1997, senza avere proceduto, come invece aveva ben fatto il giudice di primo grado, ad una valutazione complessiva delle intercettazioni, che ha portato inevitabilmente ad escludere la sussistenza di qualsivoglia condotta criminosa. Nella prima telefonata il PE, parlando con AV ON, caldeggia la scelta dell'ipoteca anziché della cessione delle quote sociali, ritenendo meglio essere prudenti, trattandosi di "gente che non conoscono". Nella seconda, il PE dice a RE ON, omonimo del ricorrente, nato l'[...], che avrebbe parlato a voce della vendita della SMERALDA.
Il ricorrente ricorda invece come si sia costantemente parlato a telefono per mesi in modo chiaro ed inequivoco, e come i giudici di primo grado ne abbiano potuto riportare il convincimento della inconsapevolezza delle attività criminose del CE. Una sesta censura (punto F) riguarda la presunta conoscenza da parte del ON delle frequentazioni illecite del CE, persone che il ON o non ha conosciuto affatto o se le ha conosciute (eventualmente LO e LV) non sapeva chi costoro fossero. La settima questione (punto G) riguarda l'iLOgicità della decisione di appeLO per avere ritenuto rilevante la consapevolezza dell'evasione da parte del CE in violazione del provvedimento restrittivo della libertà personale degli arresti domiciliari per il reato di bancarotta, come se ciò potesse essere indicativo della provenienza delittuosa del danaro.
L'ottava censura (punto H) riguarda l'iLOgicità di ritenere rilevante ai fini del dolo il fallimento del CE, là dove nelle telefonate si accenna sempre alla provenienza di danaro da imprenditori stranieri.
Il Tribunale aveva valutato tale situazione ritenendo che anche chi fallisce "può riemergere", ed il ricorrente rileva altresì che il fallimento risaliva al 1994, e quindi non è logico ritenere che nel 1997 il CE, quale intermediario di imprenditori ittici, stesse consegnando al ON danaro di provenienza delittuosa inerente al fallimento.
Con la nona censura (punto I) il ricorrente rileva che il riferimento alle somme "in nero" non esplicita che si tratta di provenienza da delitto, e non da contravvenzione, essendo molte irregolarità o evasioni contributive punite a titolo contravvenzionale, ne' la non particolare rilevanza della somma erogata, di circa un miliardo di lire, rendeva non credibile la tesi del CE della provenienza del danaro da incassi di supermercati collegati con imprenditori stranieri.
Con l'ultima censura (punto J) si rileva che, siccome la sentenza motiva più volte sulla circostanza che il ON "abbia ipotizzato" la provenienza di danaro di CE da reati diversi da queLO di traffico di stupefacenti, non sussiste l'elemento psicologico del delitto di ricettazione, per il quale non basta il mero dubbio, ma al più il minore reato di cui all'art. 712 c.p.. Infine, su questo terzo ed articolato motivo di ricorso, il ON ancora una volta rammenta la sentenza di primo grado che aveva escluso il riciclaggio per la sproporzione delle prestazioni, ed avendo il ricorrente garantito il mutuo con un bene di valore tre volte superiore.
Con il quarto motivo di ricorso, viene chiesta in subordine la configurazione del reato di cui all'art. 712 c.p.. Con il quinto ed ultimo motivo di impugnazione, il ricorrente censura il trattamento sanzionatorio per la omessa concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. e per inosservanza dei parametri di cui all'art. 133 c.p., essendo stato dato rilievo ad un solo precedente penale.
ON EA, a mezzo del proprio difensore, ha proposto tre motivi di ricorso.
Con il primo ha dedotto la nullità della sentenza per assoluta mancanza di motivazione. Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per avere valutato cumulativamente la sua posizione assieme a quella del coimputato ON DI, indicando come elementi a suo carico il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche intercorse tra il PE e ON DI in ordine alla provenienza, al trasporto ed al ritiro del danaro. Il ricorrente rileva di non essere neppure citato in queste telefonate, e l'unica che vagamente fa a lui riferimento (n. 1191 del 7.3.1997) è stata dichiarata inutilizzabile dal Tribunale con ordinanza dell'1.10.2001 (poi confermata in appeLO).
Con un secondo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione degli artt 267, 268, 1 e 3 comma, c.p.p., stabilite a pena di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 271 c.p.p.. Il ricorrente ha rilevato che tutte le intercettazioni riportate nella sentenza di appeLO sono state dichiarate inutilizzabili dal Tribunale di Milano con la suindicata ordinanza, attenendo ai decreti n. 1646 e 1649 e successive proroghe, disposte dal GIP del Tribunale di Roma l'11.11.1996 nell'ambito del procedimento penale n. 13034/95, e n. 4/97 emesso dal GIP del Tribunale di Tempio AU nell'ambito dell'originario procedimento n. 199/97.
Con un terzo ed ultimo motivo il ricorrente ha assunto la violazione ed erronea applicazione dell'art. 712 c.p., sia in ordine all'individuazione dell'elemento psicologico che di queLO materiale del reato.
Sotto il primo profilo il ricorrente ha contestato che la violazione delle norme antiriciclaggio potesse costituire indice dell'elemento psicologico, trattandosi di un illecito amministrativo, ed apparendo tutta l'operazione CA assolutamente regolare, essendo il mutuo garantito da un bene immobiliare di quattro volte superiore al prestito.
In ordine all'elemento materiale, il ricorrente ha rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte milanese, il danaro non può essere oggetto della contravvenzione di cui all'art. 712 c.p., in quanto la norma si riferisce solo a "cose", mentre ben diversa è la dizione degli artt 648, 648 bis e 648 ter c.p., in cui si fa espresso riferimento al "denaro" ovvero altre cose e beni provenienti da delitto.
Va, infine, precisato che il ricorrente viene, più volte indicato con le generalità di ON EA CO, ma "RC" è solo un soprannome, forse utile per distinguerlo dall'altro imputato omonimo, ma nato l'[...]. La Corte ritiene utile, pertanto, precisare anche in dispositivo che il ricorrente in questione è ON EA, nato il [...].
ON AU, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo le stesse ragioni del ricorrente ON RE, limitatamente al secondo ed al terzo motivo di gravame, e cioè l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche indicate nella sentenza di appeLO, e l'insussistenza della contravvenzione di cui all'art. 712 c.p., sotto il profilo sia dell'elemento psicologico che di queLO materiale.
L'ultima vicenda processuale riguarda il passaporto falso rilasciato al CE;
in questo procedimento residua la posizione di un solo imputato.
CC OB è stato condannato in primo grado ad anni due e mesi quattro di reclusione per i reati di favoreggiamento personale (capo 20), di concorso in falso materiale di cui all'art. 477 c.p. (capo 61) e in corruzione dell'assistente di P.S. IT Daniele (capo 63) in relazione al rilascio di un passaporto falso in favore del CE ed intestato a nome di IS DO. La condanna è stata confermata in appeLO.
La Corte di merito ha premesso che lo SC ha appellato solo i capi di condanna relativi al falso ed alla corruzione (circostanza di cui si da atto anche nel ricorso per cassazione), per cui la sentenza di primo grado è passata in giudicato in ordine al delitto di favoreggiamento personale.
L'esistenza del documento falsificato è certa, in quanto al momento dell'arresto, il 4.2.1999, nell'abitazione occupata dal CE fu trovato il passaporto a seguito di perquisizione domiciliare. La Corte ha riportato letteralmente il contenuto delle intercettazioni di conversazioni tra NO IN, anch'egli coinvolto nella vicenda, e lo HI, dalle quali risulta il coinvolgimento di quest'ultimo. Ha ritenuto, poi, non decisivo il tentativo del IT di scagionare lo HI, avendo egli dovuto ammettere che il contatto con il IN NO per il favore illecito avvenne tramite HI, e che a questi egli consegnò il danaro ricevuto dal IN perché glielo tenesse. Va precisato che le dichiarazioni spontanee del IN in primo grado sono state ritenute non utilizzabili dalla Corte di AppeLO, e di esse non si è tenuto, ne' si terrà, alcun conto.
La Corte di merito ha infine ritenuto adeguata la pena, trattandosi di corruzione di un poliziotto, ed essendo state concesse aLO HI le attenuanti generiche prevalenti. L'entità della pena non consentiva la concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p., richiesta con specifico motivo di appeLO. Lo HI, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza di appeLO per difetto di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p.. Il ricorrente ha sostenuto che, una volta inutilizzabili le dichiarazioni del IN, quelle del teste-imputato IT ed il contenuto delle intercettazioni telefoniche non consentivano di ritenere la responsabilità deLO HI, ma soprattutto la Corte territoriale aveva omesso completamente ogni valutazione critica della sentenza di primo grado, delle prove acquisite e dei motivi di appeLO.
Con un secondo motivo di gravame il ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione alla pena, argomentando in modo apparente ed apodittico sulla eccessività della stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
TE IC (come indicato alle pagg. 7 e ssgg.) ha proposto numerosi motivi di ricorso.
Con il primo ha dedotto l'inutilizzabilità di svariate intercettazioni telefoniche per non essere state motivate le "eccezionali ragioni di urgenza" che avrebbero legittimato di procedere ai sensi dell'art. 268, 3 comma, c.p.p., e cioè di effettuare le operazioni mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, e nel caso specifico presso la DIA di Roma (diverso è il caso di operazioni effettuate presso altra Procura, situazione che sarà trattata in seguito).
Va precisato, in primo luogo, che - come risulta dalla sentenza di primo grado (pagg. 111-125), richiamata per relationem ed integrata da quella di appeLO (pagg. 286 e ssgg.) - i riscontri alla chiamata in correità del CE si evincono esclusivamente da intercettazioni eseguite sulle utenze 00336614962155 e 446203078637130, disposte con i decreti in atti del PM. di Milano n. 576/98 del 13.5.1998 e del P.M. di Tempio AU n. 78/98 del 19.8.1998.
Per quest'ultimo decreto è stata disposta l'esecuzione delle operazioni presso la Procura di Tempio AU, per cui non si ravvisa alcuna deroga alla disposizione generale dell'art. 268 c.p.p.. Per ciò che concerne il decreto n. 576/98, è senz'altro condivisibile il principio espresso dal ricorrente, secondo il quale le esigenze previste dall'art. 268, 3 comma, c.p.p. devono contenere un quid pluris rispetto alle esigenze previste dall'art. 267, 2 comma, stesso codice, e cioè rispetto all'ipotesi in cui il P.M. dispone le intercettazione con decreto, salva convalida del GIP nelle 48 ore successive (Cass. 22.4.1999, Nobile). La fattispecie di cui all'art. 267, 2 comma, prevede che l'urgenza sia fondata sul motivo di ritenere che il ritardo possa procurare un pregiudizio alle indagini, ma sostanzialmente non vi è una ulteriore limitazione, pur consentita, della libertà di comunicazione prevista dall'art. 15 Cost., circostanza che si ravvisa nell'ipotesi di cui all'art. 268, 3 comma, c.p.p., e che quindi legittima la deroga solo nei casi di "eccezionali ragioni di urgenza".
Il sindacato del giudice di legittimità non può, però, essere circoscritto, come ritiene il ricorrente, a valutare che le ragioni di urgenza siano indicate una sola volta in relazione ad una generale, ma specificata, situazione che faccia ritenere l'urgenza di provvedere in deroga alle regole comuni, e non richiamate aLOrché viene disposto che le operazioni siano eseguite presso la DIA di Roma, "stante l'indisponibilità delle postazioni installate nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano". L'indagine di legittimità è rivolta a valutare: a) se il provvedimento sia motivato anche in ordine alle ragioni di urgenza, ai sensi dell'art. 268, 3 comma, il quale dispone che il PM. emetta un "provvedimento motivato"; b) se tali ragioni di urgenza possano definirsi "eccezionali".
In ordine all'esistenza della motivazione, nella specie, non vi è dubbio alcuno, essendo il decreto del P.M. non solo congruamente e logicamente motivato, ma ampiamente ed esaurientemente motivato con il richiamo analitico ad un enorme traffico di sostanze stupefacenti in corso, provenienti dall'estero, e che un grosso carico di cocaina sarebbe dovuto giungere in Italia neLO spazio di pochi giorni, come indicato in una nota di polizia giudiziaria del 24.3.1998, essendovi una trattativa con una grossa organizzazione spagnola. L'eccezionalità dell'urgenza si evince dal rilevante quantitativo, dal coinvolgimento di persone preposte al narcotraffico, e soprattutto dalla prossimità dell'arrivo della cocaina. La circostanza che la nota della polizia giudiziaria risalga a qualche tempo addietro rende ancor più urgente l'intervento, considerato che si è ovviamente ai limiti temporali per il buon esito dell'operazione.
Ininfluente è, pertanto, la circostanza che nella motivazione dell'analitico provvedimento del P.M., l'urgenza di provvedere sia trattata in un unico contesto, senza distinguere tra presupposti dell'art. 267, 2 comma, e presupposti dell'art. 268, 3 comma. Decisiva è la circostanza che le ragioni di urgenza sono indubbiamente eccezionali;
sono state citate espressamente;
e sono tali da rendere configurabili, quindi, entrambe le ipotesi previste in astratto dalle citate norme.
Infine, non è verificabile in sede di legittimità la questione attinente alla veridicità o meno del prossimo arrivo dall'estero del carico di cocaina, in presenta di una motivazione esauriente, che fa richiamo a quantitativi ingenti e precisati di droga, a persone che curano il narcotraffico, ed a informazioni dettagliate di polizia giudiziaria.
In ordine alle operazioni eseguite presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Tempio AU, non è effettivamente chiaro se esse siano solo quelle eseguite a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria locale (e, in questo caso, non ci sarebbe alcun problema) ovvero se ve ne siano altre, eseguite a seguito di decreto emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
Ma, anche se così fosse (un tale provvedimento non si rinviene in atti per le intercettazioni utilizzate a carico del TE), nessuna causa di inammissibilità si ravvisa, essendo esplicito l'art. 268, 3 comma, c.p.p. nel disporre l'obbligo del P.M. di provvedere con decreto motivato, ed in presenza delle due condizioni della inidoneità o insufficienza degli impianti e delle eccezionali ragioni di urgenza, solo qualora il P.M. disponga "il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria".
A tale fattispecie non può essere equiparato il compimento delle operazioni presso locali di una Procura della Repubblica, anche se diversa da quella procedente, in quanto ciò presuppone il diretto controLO dell'Autorità giudiziaria e l'assenza di quelle limitazioni delle garanzie dell'art. 15 Cost., individuate con la sentenza delle sezioni unite di questa Corte Policastro del 31.10.2001. Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha censurato la circostanza che le intercettazioni sull'utenza 0339 3101451, iniziate per indizi di reità a carico di DI IO IC, siano proseguite, pur essendo stato accertato, neLO spazio di pochi giorni, che l'utenza era in uso al TE. La Corte di merito ha rigettato l'appeLO, ritenendo l'impugnazione tardiva, perché la circostanza si evinceva già dall'esame dei decreti e dei brogliacci relativi alle intercettazioni, sia perché, al fine di effettuare intercettazioni telefoniche sono necessari indizi di reato e non di reità; è cioè rilevante il collegamento fra l'utenza e l'attività delittuosa a prescindere dalla identificazione del soggetto che la utilizza (pag. 278).
I rilievi della Corte territoriale sono condivisibili. In particolare, in relazione alla seconda osservazione, l'art. 267 c.p.p. dispone che "l'autorizzazione (alle intercettazioni) è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini".
Se ne ricava, con assoluta evidenza, che i gravi indizi che, ai sensi dell'art. 267, comma 1, c.p.p., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni, attengono all'esistenza del reato e non alla colpevolezza di un determinato soggetto (Cass. 18, 6.1999, Patricelli).
Diverso è il riferimento oggettivo alla nozione di indizi - che debbono essere gravi - di un reato in relazione al suo autore, evidenziandosi che l'art. 267 non richiama, invece, il concetto di gravi indizi di colpevolezza di cui al comma 1 dell'art. 273 c.p.p. (Cass. 20.2.2003, Rossi;
Cass. 22.2.2001, Gabrielli;
Cass. 11.7.2000, Nicchio).
È, d'altronde, tutt'altro che infrequente che la ricerca della prova in tema di violazioni delle leggi sugli stupefacenti, iniziata su una utenza, porti a coinvolgere altre persone che si avvalgono di tale utenza ovvero che si collegano alla stessa, senza che, per ciò, sia necessario emettere ogni volta un nuovo decreto autorizzativo di intercettazioni (modalità che paralizzerebbe le indagini, spesso in momenti decisivi del loro sviluppo), richiedendo l'investigazione come presupposto per avviare ed effettuare le intercettazioni che vi siano gravi indizi di reato, e non i gravi indizi di colpevolezza a carico di una o più persone.
Con un terzo motivo di gravame il ricorrente ha eccepito la violazione e la falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p. e la manifesta iLOgicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità dell'imputato.
È necessaria una breve premessa in fatto. Il ricorrente ha sostenuto tre errori nelle dichiarazioni del CE che ne inficerebbero la credibilità, e che, in sintesi (esposte più ampiamente alle pagg. 9 e 10 di questa sentenza), sono i seguenti.
Il primo consiste nell'avere indicato che il primo incontro a Milano tra il ricorrente e il collaboratore sarebbe avvenuto nel luglio 1997, in quanto, essendo deceduto tale NA FE, detto "AR, il CE aveva necessità di trattare il traffico di cocaina con altri intermediari e lo stesso TE, facente parte della stessa organizzazione criminale del AN, aveva interesse che l'affare non fosse gestito da EN GE.
Il ricorrente ha rilevato, però che il "AR è deceduto il 19.9.1997, in epoca quindi successiva alla data indicata dal collaboratore per l'incontro, e a causa di un incidente stradale, evento certamente non prevedibile nel luglio precedente. Il secondo errore del CE è consistito nell'avere dichiarato di essersi incontrato con il TE per prendere accordi sulla consegna di sostanze stupefacenti, lungo l'autostrada Milano-Venezia, ad una uscita autostradale su cui era indicato il nome del paese in cui soggiornava il ricorrente.
Essendo stati i luoghi di soggiorno del TE i paesi di CI e Travagliato, il ricorrente ha rilevato che nessuno di questi luoghi è segnalato sulle uscite autostradali.
Il terzo errore riguarderebbe (il condizionale è d'obbligo) il tempo di una delle forniture, facendosi risalire una di 30 kg. di cocaina, facente parte di un maggior quantitativo ricevuto dal CE di 400 kg. all'inizio del 1998, là dove il CE ha poi dichiarato che l'intera fornitura era stata ricevuta "prima dell'estate 1998". Si osserva che, ictu oculi, gli ultimi due errori - se così si può chiamare il terzo - non sono certamente idonei a mettere in dubbio (anche sotto il profilo dei riscontri individualizzanti) la credibilità di un collaboratore che, come si evince dalle sentenze di merito, sia di primo che di secondo grado, ha consentito una serie di operazioni di sequestro di stupefacenti, l'individuazione di depositi di danaro proveniente dal narcotraffico in Svizzera, e le cui dichiarazioni hanno trovato riscontro in molte altre concordanti di diversi collaboratori, di coimputati, e nel contenuto di innumerevoli intercettazioni telefoniche.
È, inoltre, comprensibile che il CE, sottoposto ad esami accuratissimi, e - si sottolinea - pienamente legittimi da PM e difensori per accertarne l'attendibilità, sia incorso in alcuni errori per avere male ricordato, malgrado la sua conclamata prudenza nel non coinvolgere persone della cui partecipazione a traffici di stupefacenti non fosse certo.
In questa ottica, tenuto conto che gli incontri con il TE si sono verificati, che dalle intercettazioni risultano i numerosi contatti del ricorrente con il CU, ritenuto "braccio destro" del CE, appare veramente irrilevante la circostanza che quest'ultimo abbia potuto sbagliarsi nel dire che le località dove soggiornava l'imputato erano segnalate su cartelli di uscite autostradali, mentre ciò non è esatto, essendo invece già significativo che sapesse che il ricorrente era in soggiorno lontano dalle proprie zone di origine ed in cui operava per attività criminali, e cioè nel casertano, ed in particolare a Marcianise. Determinante è, poi, la circostanza che i contatti, sia diretti, sia attraverso il CU, siano stati provati.
Anche il terzo presunto errore non è significativo, non tanto perché "prima dell'estate" non significa "immediatamente prima", come sostenuto dalla Corte di merito, ma perché il TE è stato riconosciuto colpevole di avere ricevuto al fine di spaccio forniture di cocaina verificatesi tra il 1997 ed il 1998, per cui - come esattamente rilevato nella sentenza impugnata - "va ricordato che le intercettazioni in questione fanno riferimento ad un periodo ai poco successivo e che costituisce lo sviluppo temporale dei fatti contestati avviati nel 1997 e relativi a consegne avvenute anche nel 1998".
Il ricorrente fornisce una diversa versione dei fatti, sostenendo che tutte le forniture sono state effettuate nel 1998 (e probabilmente trattate neLO stesso anno), ma, in presenza di una motivazione logica e congrua del giudice di merito, corrispondente anche al contenuto dei capi di incolpazione, il sindacato del giudice di legittimità non può invadere queLO riservato al giudice di merito in tema di valutazione delle risultanze istruttorie. Come è noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocché costantemente, che "l'iLOgicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (recentemente Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997). Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione queLO di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone). Il riferimento dell'art. 606 lett. e) c.p.p. alla "mancanza o manifesta iLOgicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.
Maggiore spessore ha indubbiamente il primo errore del CE, in quanto, come esattamente rilevato dal ricorrente, non riguarda solo l'esatta data dell'incontro, ma anche le ragioni poste a base deLO stesso.
Occorre, pertanto, valutare quale influenza, in base alla normativa vigente ed all'orientamento giurisprudenziale in tema di chiamata di correità, può avere tale inesattezza sul grado di credibilità dell'accusa formulata dal CE nei confronti del TE. È, pertanto, opportuno premettere i principi costanti ed ormai irreversibili ritenuti dalla Corte di Cassazione in ordine alle chiamate in correità ad opera del "collaboratore di giustizia", principi ben a conoscenza del giudice di merito, come si evince dalla motivazione.
In primo luogo, va ribadito che "neanche aLOrché sia denunziata in cassazione la violazione dell'art. 192, 3 comma, c.p.p., può essere delibata in sede di legittimità una verità processuale diversa da quella risultante dalla sentenza impugnata, aLOrquando la struttura razionale del discorso giustificativo della decisione abbia una chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto della regola e della logica e delle massime di comune esperienza e dei principi che presidiano la chiamata in correità, alle risultanze del quadro probatorio" (Cass. 21.6.1999 n. 9148). La sentenza sulla chiamata in correità si ricollega peraltro alla già citata giurisprudenza (di carattere generale) sui limiti di valutazione della motivazione da parte del giudice di legittimità (si recita a solo titolo di esempio la sentenza a sezioni unite n. 18 del 24.9.2003). In particolare, poi, la Corte di Cassazione - proprio in tema di chiamata in correità - ha costantemente interpretato l'art. 192, 3 comma, c.p.p. nel senso che l'utilizzazione della chiamata di correo come prova diretta della colpevolezza dell'accusato, è subordinata all'esistenza di tre requisiti: la credibilità del soggetto (il confidente e l'accusatore); la credibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie;
l'esistenza di riscontri esterni dell'affidabilità (definiti dalla norma "elementi di prova che", valutati unitamente alle dichiarazioni del coimputato, "ne confermano l'attendibilità")" (Cass. 18.1.2000 n. 4888; Cass. sez. un. 19.4.1993 n. 1653; Cass. 98/13 272; 97/ 5649; 97/ 5036; di recente anche
Cass. 26.1.2004 n. 8415). In ordine alla credibilità intrinseca del CE la Corte di AppeLO di Milano da ampio conto della sua attendibilità e affidabilità quale collaboratore di giustizia, in quanto: sono stati accertati i numerosi contatti del collaboratore con elementi di spicco della criminalità internazionale e nazionale in tema di traffico di sostanze stupefacente;
sono state ritenute credibili le ragioni del suo "pentimento"; è stato accertato che, tranne con EN AN (che ha concordato la pena), con nessun altro sussistevano - o quanto meno sono stati dedotti - motivi di astio;
ha confessato un grave delitto di omicidio per il quale era stato già emesso decreto di archiviazione nei suoi confronti. Nemmeno sui riscontri possono esservi dubbi, rilevata la concordanza con dichiarazioni di altri collaboratori, che non potevano essere precostituite, non conoscendosi il contenuto delle intercettazioni telefoniche, che erano moltissime, ed il gran numero di operazioni di polizia giudiziaria compiute esclusivamente grazie alle dichiarazioni del collaboratore (pagg. da 56 a 59 delle sentenza di appeLO). In tutte queste situazioni le dichiarazioni del CE sono state caratterizzate dai criteri della "coerenza, costanza e spontaneità", invocate daLO stesso ricorrente, ed espressamente individuate come causa di intrinseca credibilità dalla sentenza recente n. 26.1.2004 n. 8415.
Che il giudice di merito abbia, poi, esteso il controLO logico dell'intrinseca consistenza delle dichiarazioni del chiamante ad ogni singola posizione degli imputati, lo si evince dalla motivazione articolata sull'esame e la valutazione dei riscontri esterni, e ciò è avvenuto sia in primo che in secondo grado.
Come è noto, i riscontri esterni hanno la sola funzione di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del confidente, che acquistano, con il loro accertamento positivo, il valore specifico di prova diretta ed autonoma della colpevolezza dell'accusato (Cass. 4888/2000; 1996/ 4108; 1997/ 15648). Nella specie, tale doppio esame risulta analiticamente compiuto per ogni ricorrente, e la Corte territoriale ha valutato sia l'intrinseca consistenza delle dichiarazioni del CE, che cita fatti di cui è a diretta conoscenza, e non appresi de relato, sia i riscontri esterni.
La chiamata in correità del TE è confermata da una serie notevole di riscontri esterni, che occupano ampia parte della sentenza di primo grado (pagg. 109-125) e che si sostanziano nel contenuto di intercettazioni telefoniche, che hanno per interlocutori il CE e il CU da una parte ed il TE e il AN dall'altra, nonché nelle dichiarazioni dell'Isp. ANTONIOLETTI e del Magg.re AC.
La stessa sentenza di appeLO, pur soffermandosi in particolare sull'esame dei motivi di impugnazione, ribadisce l'inequivocità del linguaggio - neppure eccessivamente - criptico usato dagli interlocutori con gli accenni alla Spagna, ad affari di forniture, ad incontri da verificarsi, a continui accenni aLO "zio", poi identificato nel AN.
Ne consegue che gli elementi fattuali per ritenere la veridicità della chiamata in correità, sia come prova diretta, sia come riscontri per saggiare l'attendibilità di tale chiamata ai sensi dell'art. 192, 3 comma, c.p.p., sussistono concretamente ed in larga misura. Nè sotto il profilo logico si comprenderebbe una diversa natura dei rapporti tra esponenti del clan CE ed il TE e il AN, limitati nel tempo, se non destinati alla ricezione di sostanze stupefacenti, che vengono trasferiti da un trafficante internazionale (il CE) a persone che agiscono su mercati locali. Al contrario la giustificazione addotta dal TE per motivare gli innegabili rapporti con il chiamante in correità è del tutto iLOgica, come rilevato dal giudice di appeLO (pag. 288-289). Così ha motivato, in modo logico e congruo, il giudice di merito:
"La asserita giustificazione sarebbe che IC TE non intendeva tollerare lo spaccio di droga nella zona in cui operava sia per ragioni etiche, sia perché temeva che l'eventuale scoperta del traffico gli potesse essere addebitata, siccome da tempo oggetto di attenzione da parte delle forze di polizia.
L'argomento è infondato.
Entrambe le ragioni allegate dall'imputato vanno valutate alla luce della sequenza di omicidi di cui ha riferito il Cap. NO e del certificato penale di IC TE il quale ha riportato condanne, oltre che per associazione di tipo mafioso ed estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco e resistenza a pubblico ufficiale, anche per omicidio volontario e soppressione di cadavere. Di fronte alla perpetrazione di fatti di questa gravità non appare verosimile un rifiuto di traffici di stupefacenti (peraltro, nell'assunto difensivo, da altri realizzato) basato su ragioni etiche, ne' l'esistenza di preoccupazioni per le conseguenze penali di tali traffici".
Ne consegue che il pur non trascurabile errore nell'esposizione dai fatti giustificativi del primo incontro tra il CE ed il TE, non incide sulla credibilità del CE, non solo in assoluto (credibilità del chiamante), ma anche in relazione alla posizione del TE, esistendo peraltro riscontri già di per sè idonei a ritenere fondate le accuse mosse all'imputato. Anche sotto il profilo logico l'interpretazione dei fatti fornita dal chiamante in correità è attendibile, mentre non lo è la tesi difensiva del ricorrente. Infine, il quadro probatorio a carico del TE non è costituito solo dalla chiamata in correità sorretta da riscontri, ma dalla chiamata in correità e dai riscontri, dotati non solo di potere rafforzativo rispetto all'ipotesi di cui all'art. 192, 3 comma, c.p.p., ma anche di una loro valenza autonoma al fine di ritenere provata l'accusa.
Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente ha censurato il trattamento sanzionatorio. In primo luogo, il TE ha lamentato la mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., perché riferita ai soli gravi precedenti penali. La
motivazione è invece sufficiente ed idonea. Premesso che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la concessione o meno delle attenuanti generiche, e l'uso di potere non è sindacabile in sede di legittimità in presenza di motivazione adeguata e logica (Cass. 21.9.1999, Guglielmi), il diniego delle attenuanti ben può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Cass. 28.5.1999, Milenkovic), ed in particolare sui precedenti penali dell'imputato, indice concreto della sua personalità (Cass. 13.11.1997, Ingardia). Il ricorrente ha, poi, censurato la sentenza impugnata per essersi limitata a diminuire la pena per l'esclusione del reato associativo (art. 74 D.P.R. 309/90) e dell'aggravante del numero delle persone (art. 73, comma 6, D.P.R. 309/90), secondo un mero calcolo matematico (e cioè escludendo i relativi aumenti per la continuazione e per l'aggravante, inflitti dal giudice di primo grado), mentre avrebbe dovuto procedere ad una rivalutazione del trattamento sanzionatorio a norma dell'art. 133 c.p., essendovi specifico motivo di appeLO. Quanto dedotto dal ricorrente non è esatto, e non vi è alcun difetto di motivazione, avendo il giudice di appeLO valutato il motivo di impugnazione attinente all'entità della pena comminata in primo grado, non considerandola eccessiva "sia in assoluto che in rapporto ai coimputati", considerati i gravi precedenti penali dell'imputato, anche se attinenti a reati diversi da violazioni delle leggi sugli stupefacenti, e la gravità del fatto-reato. Inoltre, il contributo fornito dal TE alla realtà processuale (invero modesto, e probabilmente concretatosi nell'avere solo confermato l'identificazione - già effettuata da altri inquirenti di polizia giudiziaria - del AN come lo "zio") non è stato ritenuto tale da inficiare la valutazione espressa.
AN GE, che è stato condannato per avere commesso gli stessi reati ascritti al TE, in concorso con quest'ultimo, ha proposto vari motivi di ricorso riguardanti l'utilizzabilità delle intercettazioni eseguite, che, seppure raggruppati in un unico motivo (violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p., in relazione all'inosservanza degli artt. 266, 267, 268, 270, 271 c.p.p., e di altre norme specificamente richiamate, con conseguente inosservanza dell'art. 526 c.p.p. ed annullabilità della sentenza gravata), non possono che essere trattati separatamente.
Con un primo elaborato motivo, il ricorrente ha sostenuto l'inutilizzabilità, a norma dell'art. 729 c.p.p., delle intercettazioni telefoniche eseguite sull'utenza francese n. 0033614962155, in quanto trattasi di operazioni eseguite interamente all'estero, e per le quali era quindi necessario procedere a rogatoria internazionale (per una più ampia esposizione del motivo di gravame: pagg. 11-12 di questa sentenza).
Le operazioni di intercettazione sulla suddetta utenza cellulare francese in uso a CE PA sono state disposte con il decreto del P.M. di Milano n. 576/98 del 13.5.1998, convalidato il giorno successivo dal GIP. Nel provvedimento è scritto che
"l'intercettazione dovrà avvenire tramite canalizzazione dei flussi di conversazioni telefoniche". Il successivo decreto n. 1037/98 del 18.8.1998, convalidato il giorno successivo, non contiene la stessa dizione, ma si pone in continuità con il precedente provvedimento, e con la modalità ivi indicate, come si evince dalla motivazione. In ogni caso, poi, come risulta dalla motivazione della sentenza di primo grado, l'ultima telefonata intercettata sull'utenza e ritenuta rilevante a carico del AN è quella del 28.7.1998, in cui intervengono il CE, il CU ed EL IN, con riferimenti aLO "zio", e cioè il ricorrente. Ne consegue che tutte le telefonate ritenute utili ai fini della declaratoria di responsabilità del AN sono quelle intercettate a seguito dell'emissione del decreto il 576/98, che aveva espressamente disposto che l'attività di ricerca della prova avvenisse "attraverso canalizzazione dei flussi".
Che cosa ciò significhi è noto, ma è opportuno precisarlo, in modo semplice e sintetico. L'attività c.d. di "instradamento", che è identica a quella di "canalizzazione dei flussi", consente la captazione di telefonate che transitano dalle centrali coLOcate nel territorio deLO Stato italiano, e cioè attraverso i cc.dd. "ponti telefonici". Ne consegue che l'attività di intercettazione viene eseguita esclusivamente se la telefonata, pur avendo ad oggetto un'utenza straniera, od essendo compiuta all'estero, si avvale di una delle centrali coLOcate in Italia per collegarsi con altra utenza, ovvero nel caso inverso che altra utenza si colleghi a quella estera usufruendo dei "ponti telefonici" siti in Italia.
Sul punto, questa Corte ha già chiarito che il ricorso alla procedura dell'instradamento, e cioè il convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un "nodo" posto in Italia, non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul territorio italiano (Cass. 28.1.2003 n. 11908; Cass. 26.6.2002 n. 38823; Cass.
2.7.1998 n. 4401). Il richiamo, effettuato dal ricorrente, alla procedura di cui all'art. 727 e ssgg. c.p.p. riguarda esclusivamente gli interventi da compiersi all'estero.
Nella specie ciò non si è verificato, in quanto le telefonate che non potevano essere intercettate e registrate sul territorio nazionale (ad es. perché eseguite su sole utenze estere, sia del chiamante che del ricevente, ed effettuate senza utilizzare i ponti telefonici esistenti in Italia) non sono state mai sottoposte ad intercettazione.
Ne consegue, con evidenza, che la funzione della rogatoria internazionale, e cioè quella di garantire il rispetto della sovranità dei singoli Stati, pur in indagini particolarmente importanti, non è riconoscibile alla specie, ne' incombeva ai giudici che hanno disposto l'intercettazione di chiedere autorizzazione alcuna all'Autorità giudiziaria francese, in quanto le telefonate, per così dire interne a tale Stato, ovviamente non venivano intercettate a seguito del decreto n. 576/98 in questione. Concludendo sul punto, è anche inconferente il richiamo alla Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia penale approvata a Bruxelles il 29.5.2000, e non solo perché non ancora ratificata, ma anche perché successiva ai fatti, e non si tratta di legge interpretativa, ma di legge innovativa. La Convenzione, infetti, mira ad armonizzare un diritto penale europeo con il rispetto delle singole sovranità in un quadro di prospettiva di evoluzione politica e legale, per cui affermare che si verte in tema di mera legge interpretativa non è affatto convincente.
Con un secondo motivo il ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione dell'art. 268, 3 comma, c.p.p., in ordine sia alla assenza di "eccezionali ragioni di urgenza" che alla motivazione di "indisponibilità" degli impianti della procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Si premette che l'eccezione è stata formulata in relazione sempre ai decreti n. 576/98 e 1037/98, emessi dal P.M. di Milano e convalidati dal GIP..
Per ciò che concerne la prima questione, e cioè il rapporto tra le ragioni di urgenza di cui all'art. 267, 2 comma, e quelle "eccezionali" di cui all'art. 268, 3 comma, e la sussistenza di una motivazione congrua e logica nella specie, va integralmente richiamato quanto esposto alle pagg. 40 e 41 di questa sentenza, esaminando analogo motivo di ricorso proposto dal TE. L'art. 268, 3 comma, c.p.p. dispone, poi, che le operazioni di intercettazioni possano essere effettuate attraverso impianti diversi da quelli situati negli uffici di Procura, qualora, oltre alle eccezionali ragioni di urgenza, "tali impianti risultano insufficienti o inidonei".
Le sezioni unite di questa Corte, con la recente sentenza Gatto n. 919 del 26.11.2003 hanno ritenuto che "l'espressione adoperata dal pubblico ministero "essendo indisponibili gli impianti installati presso questa procura" - nel decreto col quale è disposta l'esecuzione delle operazioni di intercettazione mediante impianti diversi da quelli in dotazione dell'ufficio, è idonea a soddisfare il requisito della motivazione previsto dall'art. 268, comma 3, del codice di procedura penale".
Tale motivazione è stata ritenuta sufficiente in quanto diversa dalla terminologia usata dalla legge (insufficienza o inidoneità), perché il P.M. attesta di avere accertato tale causa impeditiva dell'indisponibilità, e perché un ostacolo tecnico può essere solo attestato dal P.M., diversamente da un'esigenza investigativa, che invece - pur nel rispetto della cautela processuale - deve essere più ampiamente motivata perché derivante da scelta diretta del P.M. che procede.
Questo Collegio ritiene di aderire all'orientamento espresso dalle sezioni unite, per cui, avendo, sia nel decreto 576/98 che in queLO 1037/98, il P.M. attestato l'indisponibilità di linee presso la Procura di Milano, il motivo di ricorso va respinto.
Il terzo motivo di censura verrà trattato unitamente al decimo (dove è maggiormente chiarito), riguardando la medesima eccezione di rito. Con il quarto motivo il ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, i cui provvedimenti non siano stati inseriti nel fascicolo di ufficio. Anche questo motivo è infondato, in quanto il AN non contesta l'esistenza dei decreti di autorizzazione alle intercettazioni, la cui mancanza "effettiva" avrebbe certamente causato l'inutilizzabilità delle intercettazioni a norma dell'art. 271, 1 comma, c.p.p., ma, in maniera del tutto generica, la mancata allegazione di alcuni decreti al fascicolo di ufficio.
Si osserva, quindi, in primo luogo, che l'eccezione è del tutto generica, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto indicare i decreti mancanti, e le cui conversazioni sottoposte ad intercettazione sono state utilizzate.
Va, poi, rilevato che i decreti di autorizzazione alle intercettazioni non rientrano fra gli atti da allegare al fascicolo di ufficio ex art. 431 c.p.p., e che la difesa ha la possibilità di verificarne la regolarità nelle precedenti fasi del giudizio (Cass.
7.6.2001 n, 34400). Nè, come ha esattamente rilevato la Corte di
AppeLO di Milano, è prevista la sanzione della inutilizzabilità o addirittura della nullità delle intercettazioni in caso di mancata allegazione al fascicolo di ufficio dei decreti autorizzativi. Quanto sostenuto nella sentenza impugnata è esatto, rilevato che le cause di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sono espressamente indicate dall'art. 271 c.p.p.. Infatti, "in tema di intercettazioni telefoniche, non è ammissibile l'eccezione di inutilizzabilità dei relativi risultati, che si limiti alla mera denuncia del mancato inserimento del decreto di autorizzazione agli atti del dibattimento, qualora risulti che sia stato effettivamente emanato, dal momento che il divieto di utilizzazione di cui all'art. 271 c.p.p. si riferisce, fra l'altro, all'inosservanza delle forme previste dall'art. 267 c.p.p., quindi alla mancata emissione del decreto autorizzativo del giudice" (Cass.
6.2.2003 n. 2324). La sentenza di questa Corte n. 2068 del 28.1.2000, pur in parte difforme, non ha comunque dichiarato l'obbligo sanzionato dell'inserimento dei decreti autorizzativi nel fascicolo di ufficio ex art. 431 c.p.p., ma ha richiamato il giudice all'obbligo del controLO di legalità della prova, che era risultato negato nel giudizio di appeLO.
Nella specie, peraltro, i decreti autorizzativi delle intercettazioni che hanno costituito prova a carico del AN risultano tutti allegati, per cui il ricorrente ben avrebbe dovuto specificare a quali decreti (mancanti) si sia riferito, e la loro rilevanza ai fini della decisione. In ogni caso, il mancato inserimento dei decreti autorizzativi nel fascicolo di ufficio non costituisce causa di inutilizzabilità delle intercettazioni, non rientrando tra le ipotesi espresse nell'art. 271 del codice di rito.
Con una quinta censura il ricorrente ha sostenuto che i decreti autorizzativi n. 576/98 e 1037/98 emessi dal GIP del Tribunale di Milano il 14.5.1998 ed il 19.8.1998 sono stati redatti su moduli prestampati, con la sola indicazione a mano dei numeri di telefono, del numero di procedimento e del nome degli indagati, e sono quindi privi di motivazione, anche se solo per relationem.
Si osserva che - indipendentemente dalla tecnica grafica usata (il decreto n. 1037/98 è stato sicuramente redatto interamente a computer, mentre queLO 576/98 pare predisposto a computer ed integrato a penna) - non vi è dubbio che il primo decreto contenga la motivazione per relationem, con espresso richiamo ai decreti di urgenza del P.M., sia in ordine ai gravi indizi di reato che all'urgenza di provvedere con decreto a norma dell'art. 267, 2 comma, c.p.p., ed il secondo sia motivato autonomamente.
Infatti, nel decreto di convalida del GIP emesso il 14.5.1998, è espressamente scritto: "sussistevano i requisiti di urgenza legittimanti la emissione del decreto di intercettazione ad opera del P.M. procedente, atteso che un ritardo nelle operazioni di intercettazione - naturalmente connesso all'inoltro della richiesta di autorizzazione a questo ufficio - avrebbe potuto gravemente pregiudicare l'esisto delle indagini" e poi "che vanno, per quant'altro, pienamente condivise tutte le motivazioni esposte dal P.M. nel decreto di autorizzazione in via di urgenza e nella richiesta di convalida al GIP".
Il decreto di convalida emesso dal GIP il 19.8.1998 non è solo motivato per relationem ("esaminato il decreto del Pubblico Ministero in data 18.8.1998"), ma con espresso riferimento alla nota della D.I.A. del 18.8.1998, dalla quale risulta che CE PA effettuerà un viaggio in Spagna il giorno successivo per prendere ulteriori accordi in merito al traffico di stupefacenti e che "la prossima settimana sarà svolta la parte importante del lavoro", per cui è necessario effettuare le intercettazioni sulle utenze del CE, del SI, e del IN, tutte persone presunte appartenenti all'organizzazione in contatto con i fornitori spagnoli, per cui correttamente il decreto del P.M. è stato adottato in via di urgenza in quanto ogni minima perdita di tempo avrebbe comportato la perdita di elementi utili in merito ai contatti in corso con i fornitori spagnoli.
Ne consegue che il secondo decreto è adeguatamente motivato direttamente in ordine sia alla necessità dell'intercettazione ai sensi dell'art. 267, 1 comma, sia all'urgenza di provvedere con provvedimento del P.M., a norma del 2 comma deLO stesso articolo 267.
Ma anche la motivazione per relationem del decreto di convalida emesso il 14.5.1998 è sufficiente e legittima.
Come hanno infatti ritenuto le sezioni unite di questa Corte con la sentenza Gatto del 26.11.2003 n. 919 "è legittima la motivazione per relationem del decreto del giudice autorizzativo dell'intercettazione di comunicazioni e conversazioni anche quando la richiesta del P.M. alla quale esso rinvia sia allegata solo parzialmente o in veste difforme da quella prescritta per la sua validità, giacché la sua fisica allegazione ne determina l'integrazione materiale nel provvedimento autorizzativo, con la conseguenza che gli argomenti dell'atto richiamato e allegato diventano rilevanti indipendentemente dalla loro provenienza, la quale, una volta attestata dal giudice, non può essere posta in discussione".
Risultando dagli atti il decreto del P.M. allegato a queLO del GIP sono anche osservate le tre condizioni di validità della motivazione per relationem indicate nelle sentenze a sezioni unite di questa Corte n. 42792 del 31.10.2001 e n. 17 del 21.6.2000, e cioè: a) il riferimento ad un legittimo atto del procedimento, adeguatamente motivato;
b) la dimostrazione che il giudice abbia preso cognizione del contenuto sostanziale della motivazione, recependola e condividendola;
c) l'allegazione del provvedimento, o quanto meno la sua ostensibilità nel momento in cui la parte abbia diritto di valutarlo ed eventualmente lo impugni.
Con un sesto motivo il ricorrente ha eccepito che il decreto emesso dal P.M. il 13.5.1998 con la procedura di urgenza ex art. 267, 2 comma, non aveva tale requisito, facendo riferimento ad una nota informativa della Guardia di Finanza del 24.3.1998, che dava notizia dell'arrivo "entro pochi giorni di un grosso carico di cocaina". Osserva il Collegio che - come già esposto - il requisito dell'urgenza è ampiamente e logicamente motivato nel succitato decreto, e il controLO di legittimità ha tale limite di sindacabilità. Inoltre, l'interpretazione del ricorrente è sicuramente riduttiva, perché il prossimo arrivo di un ingente carico di cocaina, indicato con la nota del 24.3.1998, viene chiaramente indicato come uno, e non runico, dei motivi per disporre con urgenza le intercettazioni ("ritenuto, inoltre..."). Con una settima censura il ricorrente AN ha eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per mancata nomina di un traduttore del dialetto campano, provenendo il AN, così come il TE, da tale regione e da famiglia di modesto ceto sociale.
La Corte di merito ha ritenuto l'inutilità della nomina di un traduttore, trattandosi di dialetto di facile comprensione. L'art. 143, 2 comma, c.p.p. prevede che l'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile. Nella specie appaiono dirimenti le circostanze che nessuna contestazione del contenuto delle conversazioni intercettate vi sia stata e che i trascrittori abbiano proceduto all'attività delegatagli senza problemi, come si evince dai lunghissimi brani di conversazioni contenuti soprattutto nella sentenza di primo grado.
Sul punto, pertanto, va ribadito l'orientamento giurisprudenziale indicato con la sentenza di questa Corte n. 931 del 3.11.1995, la quale ha ritenuto che non sussiste l'obbligo di provvedere alla traduzione degli atti, ai sensi dell'art. 143-147 c.p.p., quando si procede alla trascrizione delle conversazioni telefoniche, ritualmente intercettate, svolte in lingua dialettale (nella specie si trattava di dialetto calabrese). La valutazione della necessità o meno della traduzione spetta al giudice di merito, in quanto l'intelligibilità o meno del dialetto è un accertamento di fatto. Nei casi in cui poi sia stata eseguita la trascrizione, e non ne sia stato contestato il contenuto degli atti, deve senz'altro ritenersi che le parti abbiano avuto piena comprensione delle espressioni contenute nelle trascrizioni.
Infine, l'equiparazione del "dialetto non facilmente intelligibile" alla "lingua straniera" è sintomatica di una situazione di seria incomprensibilità deLO scritto, che non si ravvisa nella fattispecie, dove le trascrizioni sono state effettuate e non contestate.
Con un ottavo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per non avere accolto il motivo di appeLO attinente all'omessa motivazione dei decreti di proroga delle intercettazioni telefoniche, ritenendo il giudice di merito che "nei decreti si ribadisce la persistenza delle ragioni che avevano determinato l'intercettazione con carattere generale".
Secondo il ricorrente, invece, nei decreti di proroga bisognava congruamente motivare sul permanere sia della necessità di continuare le intercettazioni ai fini delle indagini, sia dei presupposti di cui all'art. 268, 3 comma, c.p.p.. Per ciò che concerne il rapporto motivazionale tra decreti di autorizzazione alle intercettazioni e decreti di proroga, questo Collegio condivide l'orientamento costante di questa Corte, secondo la quale "la motivazione dei decreti di proroga può essere ispirata anche a criteri di minore specificità per cui può risolversi nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero, dato che di un provvedimento reso al di fuori di una contrapposizione dialettica di posizioni contrastanti, l'adeguatezza della motivazione non può che essere valutata in relazione alla fondatezza della tesi della parte istante" (Cass.
3.9.1999 n. 2778; conformi Cass. 1999/ 2503; Cass. 1998/ 1495;
Cass. 1996/ 2114). In ordine alla seconda questione, le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 42792 del 31.10.2001 hanno ritenuto che "in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, il decreto del g.i.p. di proroga della durata delle operazioni non comporta, di per sè, il venir meno delle condizioni legittimanti il ricorso ad apparati diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica, e pertanto, non è necessaria, neanche nelle ipotesi in cui l'attività di captazione sia effettuata mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, l'adozione, da parte del P.M., di un ulteriore provvedimento esecutivo delle operazioni medesime, che si limiterebbe solo a confermare quanto già precedentemente disposto in ordine alle modalità spazio-temporali dell'intercettazione e, in particolare, all'impiego di apparecchiature alternative".
Ne consegue che la pur succinta motivazione in ordine alla "persistenza delle ragioni che avevano determinato l'intercettazione" è sufficiente per dare atto della permanenza delle ragioni di continuare le intercettazioni, tenuto conto della richiesta di proroga del P.M., e che l'esecuzione delle operazioni presso impianti diversi da quelli siti presso la Procura non necessita di un nuovo provvedimento ex art. 268, 3 comma, c.p.p.. Il ricorrente ha poi chiesto di ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 267 e 268 c.p.p. (e di quelli ad essi rispettivamente collegati) per violazione degli artt. 3, 15, 24, 111, 112 della Costituzione, ove si dovesse ritenere corretta l'interpretazione della Corte di AppeLO.
La questione, proposta in maniera assolutamente generica (tanto più nell'ambito di un ricorso molto analitico e puntuale), è palesemente irrilevante e manifestamente infondata in relazione alla disposizione di cui all'art. 267, 3 comma, c.p.p., in quanto la norma citata prevede che il decreto di proroga di queLO autorizzativo debba essere "motivato", e nella specie lo è stato, anche se in modo sintetico, ma in osservanza dell'orientamento interpretativo di questa Corte, che richiede il riferimento per relationem alla richiesta del P.M..
Ne consegue che la previsione legislativa di un "decreto motivato" di proroga rende addirittura inesistente la questione di legittimità costituzionale del 3 comma dell'art. 267, essendo poi anche logico che siffatto provvedimento possa essere meno specifico di queLO originario, dovendo dare atto della necessità di continuare a compiere le intercettazioni, come motivato dalla parte istante, e cioè il pubblico ministero, in presenza di un preesistente decreto di autorizzazione, che aveva già individuato e descritto le ragioni ed i presupposti per procedere alle intercettazioni. La questione di illegittimità costituzionale dell'art. 268, 3 comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, in caso di proroga da parte del GIP dei decreti autorizzativi ex art. 267, non siano emessi analoghi provvedimenti di proroga, da parte del P.M., che autorizzino a continuare a compiere le operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria (così pare debba interpretarsi la succinta eccezione del ricorrente), è manifestamente infondata.
La Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 259/2001 ha dichiarato la "manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, 3 comma, c.p.p., nella parte in cui consente al pubblico ministero di disporre, con provvedimento motivato, che le operazioni di intercettazione siano compiute mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria soltanto quando gli impianti installati nella Procura della Repubblica risultino insufficienti o inidonei ed esistano eccezionali ragioni di urgenza. Tale scelta normativa, infatti, non è in contrasto con le disposizioni della legge delega, ne' costituisce una scelta arbitraria, in quanto è finalizzata ad evitare che le intercettazioni possano avvenire al di fuori del controLO dell'autorità giudiziaria e non incide, infine, sull'obbligo di esercitare l'azione penale, stabilendo le garanzie tecniche di un mezzo di ricerca della prova particolarmente invasivo".
È, pertanto, evidente che il giudice delle leggi ha già indicato la ratio della deroga prevista dal 3 comma dell'art. 268 c.p.p., e non vi ha individuato profili di incostituzionalità - neppure in relazione all'art. 15 Cost., che è sicuramente la norma più direttamente interessata tra quelle citate dal ricorrente - in quanto l'argomento determinante è che non solo il provvedimento che dispone le intercettazioni sia di competenza dell'autorità giudiziaria, ma anche queLO che ne determini l'esecuzione. Tale attribuzione specifica costituisce garanzia al fine di evitare che un provvedimento di competenza del giudice si trasformi in un provvedimento di polizia, disponendo l'art. 15, 2 comma, Cost. che la limitazione della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione "può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge".
Mentre il provvedimento, per così dire, "di merito", e cioè queLO autorizzativo delle intercettazioni necessita di apposita motivazione anche in caso di proroga, pur con minore specificità, in quanto è in discussione la limitazione al diritto, costituzionalmente garantito, di comunicare liberamente, queLO esecutivo, e diretto cioè alla sola attestazione di una situazione che determini particolari modalità di compimento delle operazioni, non necessita di un continuo aggiornamento, che - come hanno ben ritenuto le sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 42792 del 31.10.2001 - si limiterebbe a confermare le considerazioni dell'originaria disposizione.
Pertanto, una volta verificato che anche l'esecuzione delle operazioni di intercettazione viene effettuata sotto il diretto controLO dell'autorità giudiziaria, nessun profilo di incostituzionalità - nemmeno limitatamente alla trasmissione della questione al giudice delle leggi - si pone, attenendo poi le modalità del prosieguo delle operazioni a questioni meramente esecutive, non in contrasto con alcuna delle norme indicate dal ricorrente.
La nona censura ha per oggetto la motivazione del decreto di convalida del GIP del Tribunale di Milano emesso il 19.8.1998, ritenendo il ricorrente che non sussistevano ne' i presupposti per disporre la nuova intercettazione, ne' i motivi di urgenza, come si evince dalla circostanza che era stato revocato in data 4.8.1998 il precedente decreto del 14.5.1998. Osserva il Collegio che al giudice di legittimità spetta solo il sindacato sull'osservanza dei presupporti indicati dall'art. 267 c.p.p. e sulla congruità e logicità della motivazione. Tali
requisiti sussistono per le ragioni indicate a pag. 56, ne' è impedito al giudice da norma alcuna di disporre nuova intercettazione su una utenza dopo la revoca di un precedente decreto autorizzativo che disponeva intercettazioni sulla medesima utenza. Nella specie, peraltro il richiamo ad un viaggio più che imminente del CE in Spagna (il giorno stesso della data del decreto del GIP) per trattare sostanza stupefacente e il probabile arrivo di un carico di droga la settimana successiva sono argomenti più che persuasivi per ritenere la necessità di disporre le intercettazioni e per legittimare l'adozione del provvedimento di urgenza da parte del P.M..
Nè iLOgica, ne' tanto meno sintomatica di un comportamento arbitrario, è la circostanza dell'adozione di una motivazione simile (ma non identica) a quella del decreto revocato, in quanto è normale che nell'arco di pochi mesi una persona ritenuta - come il CE - rilevante esponente del narcotraffico possa trattare due diverse spedizioni dall'estero di sostanze stupefacenti.
Pertanto, non ravvisandosi alcuna violazione di legge, ed essendo la motivazione del decreto del GIP adeguata e logica, nessun altro sindacato spetta a questa Corte.
Con il decimo motivo (anticipato dal terzo) il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per avere rigettato l'appeLO relativo alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte dal GIP del Tribunale di Tempio AU con i decreti in data 17.7.1998 (n. 76/98) e 19.8.1998 (n. 78/98), in quanto non funzionali al procedimento penale nell'ambito del quale sono state disposte (proc. penale 395/97 pendente presso la Procura della Repubblica di Tempio AU a carico di AV ON ed altri, per i reati di bancarotta fraudolenta ed altro, relativi al fallimento della società Monte Majore), ma a queLO n. 2637/98 pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, per i traffici di sostanze stupefacenti di CE PA ed altri.
Il ricorrente ha precisato non trattarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 270 c.p.p., di intercettazioni eseguite nell'ambito di un procedimento penale e poi utilizzate per altro procedimento, ma di intercettazioni fin dall'inizio eseguite per utilità di procedimento diverso, e non aventi alcun rilievo in queLO in cui sono state disposte.
La Corte di merito ha rigettato l'istanza, osservando che "tali operazioni sono state autorizzate da altra autorità giudiziaria, nell'ambito di un distinto procedimento i cui atti non sono stati acquisiti (tranne le note della polizia giudiziaria, le richieste del P.M., i provvedimenti autorizzativi e i decreti del P.M.), e non si comprende come si possa affermare, senza conoscere gli atti di quei procedimenti, che le intercettazioni non sarebbero state utili in quel procedimento.
Nel decreto 17.7.1998 del GIP di Tempio AU ( 76/98 RIT) si fa riferimento espresso alla "necessità di accertare se nelle società facenti capo al CA vengano reinvestiti e, quindi, riciclati, capitali provenienti dal traffico di stupefacenti. Trattandosi di procedimento per bancarotta fraudolenta, l'eventuale riciclaggio avrebbe potuto essere rilevante rispetto ad ipotesi di falsità contabile che possano integrare il delitto di bancarotta fraudolenta. Nel decreto 19.8.1998 del GIP di Tempio AU ( 78/98 RIT) si fa riferimento alla necessità di individuare i soggetti coinvolti nei reati che erano oggetto di quel procedimento penale. Le eccezioni proposte sono quindi infondate".
La motivazione della sentenza della Corte di AppeLO di Milano è stata riportata per esteso in quanto non solo congrua e logica, ma addirittura ineccepibile.
Il ricorrente, intatti, ha addotto una serie di motivi di merito, descrivendo il tema sostanziale e lo sviluppo processuale del procedimento penale n. 395/97, pendente presso la Procura di Tempio AU, per sostenere l'ininfluenza delle intercettazioni disposte sulla ricerca delle prove in tale procedimento.
La Corte di Milano ha giustamente rilevato di non poter compiere una valutazione di merito, così complessa, non conoscendo gli atti del procedimento trattato in altra sede. Ma, ad avviso di questo Collegio, vi è un argomento decisivo, e cioè che la Corte di AppeLO di Milano non può sindacare l'attività compiuta da altro giudice, ne' le ragioni investigative che hanno determinato l'adozione di un mezzo di ricerca della prova, a meno che non vi sia una chiara assurdità nella motivazione del provvedimento, che indichi espressamente la diversa finalità.
La Corte di Milano ha valutato le motivazioni dei due provvedimenti in questione, e ha ritenuto che sono (e lo sono effettivamente) adeguatamente motivati per ritenere esigenze investigative nel procedimento di competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio AU.
Altro non poteva fare la Corte di merito, in un procedimento di immaginabile complessità per la tipologia dei reati contestati (artt. 216, punti 1 e 2, L.F., art. 219 L.F., art. 2621 c.c., art. 2624 c.c.), ribadendosi che solo la evidente assurdità del provvedimento avrebbe consentito di valutare l'impugnazione del ricorrente, una volta che le intercettazioni sono state utilizzate a norma dell'art. 270 c.p.p.. Inoltre, il ricorrente - che pur ha ampiamente svolto in merito l'eccezione proposta - non ha mai specificato perché l'Autorità giudiziaria di Tempio AU si sarebbe prestata ad un tale artificio, e perché le intercettazioni non siano state disposte direttamente dall'Autorità giudiziaria competente, che già indagava su CE PA ed i traffici di sostanze stupefacenti da lui curati, ed aveva già disposto molte altre attività di intercettazione.
In conclusione, la Corte di merito ha respinto l'eccezione difensiva con motivazione estremamente corretta, e ad analoghe conclusioni deve pervenire la Corte di legittimità, confermando sia l'insindacabilità da parte del giudice di Milano della presunta artificiosità dei decreti autorizzativi, se non strumentali in maniera espressa ed evidente, sia l'adozione di motivazioni che facciano ritenere che le intercettazioni siano state disposte per ricercare la prova nel procedimento n. 395/97, pendente presso la Procura di Tempio AU, e precisandosi altresì che il ricorrente non ha specificato le ragioni logiche di un metodo processuale di indagine estremamente contorto e - se fosse vero quanto da lui dedotto - anche quanto meno scorretto deontologicamente. Terminato l'esame delle doglianze del ricorrente relative alle intercettazioni telefoniche, si osserva che, con un secondo motivo di gravame, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. in relazione all'art. 73 D.P.R. 309/90, assumendo una mancanza di correlazione tra il fatto addebitato al AN e queLO per il quale quest'ultimo è stato condannato in relazione ai tempi di consegna delle sostanze stupefacenti, alle modalità delle stesse, ed ai loro quantitativi.
Per ciò che concerne la violazione di legge, l'art. 521, 2 comma, c.p.p. dispone che il fatto per il quale è emessa sentenza non può
essere diverso da queLO contenuto nella contestazione. Il successivo art. 522, 1 comma, dispone la sanzione della nullità in caso di inosservanza della disposizione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso espresso dalle sezioni unite con la sentenza Di AN del 19.6.1996, e cioè che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa: ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio della correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (conformi Cass. 22.3.1999, Merlino;
Cass. 19.11.1999, Cameli;
e recentemente Cass. 10.12.2003 n. 2443, P.G. AppeLO Caltanissetta e altro in proc. Curatolo). Nella specie, non si ravvisa alcuna trasformazione o sostituzione del fatto, che abbia messo il ricorrente nella situazione di non potersi adeguatamente difendere. Si può anzi affermare che le ulteriori precisazioni dei fatti addebitati sono avvenute principalmente ad opera delle argomentazioni difensive, rimanendo comunque invariate, o comunque non variate in maniera sensibile, le circostanze dedotte. Infatti, quanto contestato ai capi 50 e 53 è rimasto sostanzialmente immutato, trattandosi di forniture di cocaina effettuate dal CE al TE ed al AN, avvenute in un periodo compreso tra il 1997 ed il 1998, o al più le trattative sono iniziate nel 1997 e le prime consegne sono avvenute all'inizio del 1998, ed i quantitativi - almeno a quel che risulta dalle motivazioni delle due sentenze di merito - non si discostano in modo rilevante dai complessivi 60-70 kg. di cocaina, forniti in più riprese.
Nè il ricorrente fornisce alcun ulteriore rilievo specifico dal quale risulti una "trasformazione" o "sostituzione" del fatto, situazioni che avrebbero effettivamente violato il diritto di difesa (pagg. 48 e 49 del ricorso).
Con il terzo motivo di ricorso, il AN ha censurato la sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192, 1 e 2 comma, c.p.p. e per difetto e contraddittorietà della motivazione in ordine alla affermazione di penale responsabilità. Il ricorrente concentra il motivo di ricorso su due circostanze. La prima attiene alla compromessa credibilità del CE per avere fornito una versione delle ragioni dell'incontro del luglio 1997 con il TE assolutamente smentita dai fatti.
La questione è stata già trattata alle pagg. 43 e ss.gg. di questa sentenza, esaminando il ricorso del TE, ed è stato precisato che, pur sussistendo l'errore da parte del CE, non ne viene compromessa l'attendibilità complessiva delle chiamate in correità del TE e del AN per l'esistenza di una serie di riscontri riferiti ad entrambi.
Uno di questi riscontri è proprio la sicura identificazione deLO "zio", al quale si fa riferimento in molti passaggi delle telefonate intercettate, con il ricorrente AN, e che è il secondo argomento sostenuto, invece, dal ricorrente per ritenere non credibile il collaboratore CE.
La sentenza di appeLO, sul punto, fa riferimento alla trascrizione, pressocché integrale, delle intercettazioni telefoniche riportate nella sentenza di primo grado da pag. 109 in poi, ed alle dichiarazioni dei testi M.LO ER della Guardia di Finanza di Napoli, dell'Isp. ANTONIOLETTI e del Magg.re AC del C.O. della DIA di Roma.
Ma, a parte le dichiarazioni degli investigatori, pur certamente significative, l'argomento che appare determinante per l'identificazione del AN è la circostanza che "TE rendeva dichiarazioni spontanee nelle quali ammetteva che lo zio delle telefonate era GE AN" (pag. 72 sent. appeLO). Risultando dall'ampio materiale probatorio (dichiarazioni del CE, intercettazioni telefoniche, dichiarazioni di investigatori) l'appartenenza ad una medesima organizzazione criminale del TE e del AN, con posizioni apicali, ed essendosi fatto in più occasioni riferimento alla partecipazione al traffico di cocaina da parte deLO "zio", l'indicazione del TE ha un valore probatorio decisivo, con attribuzione di certezza all'identificazione del ricorrente.
Ne consegue che la congruità e la logicità della motivazione non consente neppure di prendere in considerazione le argomentazioni difensive che prospettano una diversa valutazione delle risultanze probatorie, in base alla già richiamata giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte, da ultima n. 18 del 24.9.2003.
Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, avendo la Corte di AppeLO già escluso l'aggravante del numero delle persone (art. 73, 6 comma, D.P.R. 309/90).
Il quinto motivo di ricorso è infondato, avendo la Corte di merito giustamente rigettato l'istanza di esclusione dell'aggravante dell'ingente quantitativo (art. 80 D.P.R. 309/90), trattandosi di forniture di quantitativi varianti ogni volta tra i 5 e i 20 o 30 kg. di cocaina.
Pur non potendosi determinare espressamente quale sia la "quantità ingente", la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la base di partenza per ricostruire il concetto in parola deve essere rappresentato dal dato lessicale utilizzato dal legislatore con l'aggettivo "ingente", che indica uno dei livelli più elevati nella scala degli aggettivi di quantità ed esprime pertanto la necessità che questa, pur non immensa, sia peraltro in grado, alla luce delle caratteristiche della sostanza e delle dosi in concreto estraibili, di soddisfare un notevole numero di tossicodipendenti e per un periodo piuttosto lungo (Cass. 24.4.1998, Stomaci;
Cass. 16.5.1997, Scordamaglia;
Cass. 14.5.1996, Merlini ed altri). Le sezioni unite di questa Corte, con la successiva sentenza Primavera ed altri del 21.6.2000 n. 17 hanno specificato che "la circostanza aggravante speciale dell'ingente quantità di sostanza stupefacente prevista dall'art. 80, secondo comma, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la cui ratio legis è da ravvisare nell'incremento del pericolo per la salute pubblica, ricorre ogniqualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo l'apprezzamento del giudice di merito che, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza".
Nella specie i quantitativi accertati presentano indubbiamente i caratteri suindicati, per cui legittima è l'applicazione dell'aggravante e corretta e logica è la motivazione in base a quanto ritenuto dalle sezioni unite di questa Corte. Il sesto ed ultimo motivo di ricorso riguarda il trattamento sanzionatorie. La censura attinente alla omessa concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., è del tutto generica, e, comunque, sul punto la sentenza è ampiamente motivata, ricordando la gravità dei fatti ed i numerosi precedenti penali del ricorrente. In relazione all'art. 133 c.p., il AN lamenta: la necessità di commisurare l'attività minima del ricorrente al resto delle illecite attività del CE;
la mancata valutazione del breve lasso di tempo in cui sarebbero state compiute le attività criminali;
la mancata considerazione che i suoi precedenti penali non erano per criminalità organizzata.
La Corte di merito ha invece tenuto conto di tali circostanze, escludendo il delitto associativo di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, ma non trascurando la gravità del legame, anche se per singoli episodi, con un narcotrafficante in affari con fornitori stranieri, ed il contesto delinquenziale di notevole pericolosità in cui è inserito il AN, in una zona ad alto tasso di criminalità, nonché, infine, i precedenti penali del ricorrente, comunque per gravi reati.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso del AN va rigettato.
ON SE, con un primo motivo di ricorso, ha censurato la sentenza impugnata per violazione degli artt. 192 c.p.p., 110 c.p. e 73, 80 D.P.R. 309/90, assumendo che la motivazione si è limitata a riportare intere pagine dedicate alle dichiarazioni deLO stesso ricorrente e del collaboratore CE, senza una analisi critica delle contraddizioni in cui era caduto in CE, e definite "marginali e fisiologiche". Con un secondo motivo il ricorrente ha contestato che possano essere considerate "riscontro" le sue parziali ammissioni in sede di interrogatorio.
I due motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente. In particolare, il ricorrente - al quale è addebitato di avere fatto da intermediario tra il CE ed EL IN per il ritiro da parte di quest'ultimo di un quantitativo di 260 kg. di cocaina, percependo una provvigione - ha posto in rilievo: a) una errata ricostruzione dell'ordine di conoscenza dei diversi soggetti coinvolti nella vicenda, contraddicendosi il CE negli interrogatori del 2.3.1999 e del 13.11.2000; b) l'indicazione, nel primo interrogatorio, che fu MA EN a stabilire un appuntamento a IZ, mentre, nel secondo interrogatorio, afferma che fu il ON;
c) il mancato riconoscimento fotografico del ON in data 5.6.1999. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, entrambe le sentenze di merito, dopo avere riportato in motivazione le analitiche dichiarazioni del chiamante in correità e dell'imputato, procedono ad un attento esame della credibilità della specifica chiamata in correità (sulla credibilità in assoluto del CE già è stato scritto in questa sentenza sulla logicità degli argomenti esposti dai giudici di merito) e dei riscontri che la sorreggono. In ordine alla credibilità specifica, soprattutto dalla sentenza di appeLO si evince che non vi è dubbio che il ON abbia conosciuto il CE, in quanto ciò è stato ammesso daLO stesso ricorrente, che ha dichiarato di averlo incontrato due volte a BarceLOna, per cui il mancato riconoscimento fotografico, peraltro seguito da un riconoscimento personale, non ha alcuna influenza probatoria. Altrettanto pacifico è che il CE sia stato in rapporti di affari in ordine al narcotraffico con i IN, a loro volta (CO ed EL) in contatto con il ON (Pino il siciliano), che ha anche ammesso di avere riportato una rilevante condanna per traffico di hashish, unitamente a CO IN.
Infine, conformi sono le dichiarazioni sulla partecipazione di AN NT, che accompagnava il CE.
Riscontri specifici sono state ritenute le parziali ammissioni del ON, che, lungi dall'essere valutate insignificanti perché non confessorie, hanno dimostrato, come rilevato nella sentenza di appeLO (pag. 302), i rapporti dell'imputato con i narcotrafficanti indicati dal CE.
Altro riscontro dal quale risulta che il ON abbia fornito un apporto concorsuale alla perpetrazione del reato emerge dal versamento delle somme a lui effettuate da CE (pag. 306 sentenza di appeLO).
Nè appare credibile che il ricorrente si sia limitato a mettere in contatto venditori ed acquirenti, come da lui assunto, senza alcuna partecipazione concorsuale al reato in questione, ed anzi tale ammissione, pur se parziale, è stato il motivo per il quale il giudice di primo grado gli ha concesso le attenuanti generiche. Infine, la sussistenza del riscontro di ammissioni significative, ancorché parziali, si evince dalle dichiarazioni del ON riportate nella sentenza di primo grado alle pagg. 71 e 72, in cui l'imputato ammette di avere avuto un contatto con il AN nel 1995 per un affare di cocaina da trattare con CO IN, e lui lo ha invitato a recarsi a IZ per incontrare il figlio di CO, EL IN.
In diritto, pertanto, la chiamata in correità del collaboratore, valutata in tutti i suoi elementi (credibilità del dichiarante;
consistenza intrinseca delle dichiarazioni;
esistenza di riscontri c.d. esterni), presenta tutti i presupposti previsti dall'art. 192, 3 comma, c.p.p. per ritenerne l'attendibilità.
Nè va taciuto, nella specie, il requisito del "disinteresse", che, pur non essendo elemento essenziale, valorizza la credibilità della chiamata in correità (Cass. 7.5.1997, Barba), stante la scarsa conoscenza che il CE aveva del ON, l'assenza di motivi di astio, e la circostanza che il collaboratore gli attribuisce un ruolo non preminente nel narcotraffico, tanto che il ricorrente è imputato solo di intermediazione.
Dinanzi alle prove certe del traffico di cocaina, della partecipazione del ON, degli incontri avvenuti all'estero per trattare l'affare, della presenza delle persone indicate da imputato e chiamante in correità, sono veramente ininfluenti le contraddizioni, giustamente definite marginali, del CE nel corso di interrogatori effettuati con lunghi intervalli temporali, come quella sull'individuazione della persona che ha organizzato l'incontro a IZ, e che appaiono meri dettagli.
Infine, va precisato che l'ammissione, peraltro particolareggiata, del ON di avere messo in contatto venditori ed acquirenti, è già di per sè sufficiente per ritenere la responsabilità dell'intermediario. Intatti, non potendo seriamente il ON negare che non sapesse che si tratta di sostanza stupefacente (oltre alla parola del CE, lo accusano i pregressi rapporti per il traffico di hashish con CO IN), è stato costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità che per la sussistenza della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 73 D.P.R. 309/90 ("procurare ad altri" sostanza stupefacente) è sufficiente che l'intermediario indichi all'acquirente il nome del possibile venditore di stupefacente (Cass. 10.6.1988, Mormina;
Cass. 10.10.1989, Cerami) e, più in generale, ponga in essere qualsiasi attività destinata a collegare venditore ed acquirente (Cass. 17.12.1991, Ghisa). Il ricorso del ON va, quindi, rigettato perché infondato. Il ricorso di PI IL va dichiarato inammissibile. Il PI, che ha concordato la pena ai sensi dell'art. 599, 4 comma, c.p.p., con rinuncia ai motivi di appeLO diversi da quelli riguardanti l'entità della pena, ha censurato la sentenza impugnata per violazione dell'art. 129 c.p.p. e manifesta iLOgicità della motivazione, risultando evidente la sua innocenza in ordine al reato associativo previsto dall'art. 74 D.P.R. 309/90. Come è noto, il regime di impugnabilità della sentenza di definizione concordata del processo consente di registrare una marcata incidenza delle declaratorie di inammissibilità, che costituisce il portato del congiunto operare di un duplice ordine di limitazioni, le une radicate nel tessuto codicistico, le altre elaborate dalla giurisprudenza attraverso la parziale ridefinizione del concetto di interesse alla impugnazione. Poiché l'art. 606, comma 3, c.p.p. preclude la deducibilità di questioni che non siano state proposte in grado di appeLO, è inammissibile il ricorso con il quale vengano sollevate questioni oggetto dei motivi rinunciati in sede di definizione concordata del processo di appeLO a meno che non si verta in questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo, e ciò in quanto dalla rinuncia ad alcuni dei motivi di appeLO deriva la riduzione dell'effetto devolutivo dell'appeLO ai motivi residui non rinunciati con la ulteriore conseguenza di precludere ai sensi del comma 3 dell'art. 606 la deduzione in sede di legittimità dei motivi rinunciati, a meno che non riguardino questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo ex art. 609, comma 2, c.p.p., o vizi (nullità assolute e invalidità) afferenti lo stesso procedimento camerale di definizione concordata del processo (Cass. 16.2.2000, Agrimi;
Cass. 3.12.1998, Filippini;
Cass. 27.1.1996, Ladini). In ordine all'art. 129 c.p.p., in alcune sentenze di legittimità è stato affermato che - una volta che nel giudizio di appeLO secondo la procedura prevista dal comma 4 dell'art. 599, le parti abbiano raggiunto l'accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appeLO con eventuale rinuncia agli altri - si forma una preclusione processuale che non consente la deduzione in sede di legittimità di questioni ulteriori, con l'effetto che l'intervenuta rituale rinuncia al motivo concernente l'affermazione della responsabilità preclude il riesame di tale punto dell'impugnata decisione, anche se la doglianza riguardi la mancata applicazione dell'art. 129 (Cass.
4.3.2003 n. 21358; Cass. 29.1.2003, Angugliaro ed altro;
Cass. 17.10.2001, Pugliese;
Cass. 24.10.2000, Fendoni). In senso contrario, è stato invece ritenuto che anche in sede di c.d. patteggiamento in appeLO, il giudice deve controllare l'inesistenza di una delle situazioni indicate nell'art. 129 e deve, quindi, enunciare, con motivazione anche implicita, che è stata compiuta la verifica, richiesta dalla legge, che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento di cui alla citata norma, analogamente a quanto stabilito per l'ipotesi di applicazione della pena sull'accordo delle parti a norma dell'art. 444 (Cass. 23.5.2003 n. 31746; Cass. 18.9.2000, Del Bianco;
Cass. 25.1.2000,
Pantaleo; Cass. 3.12.1998, Pantaleo). Questo Collegio aderisce a quest'ultimo orientamento, e ritiene superfluo rimettere la questione prospettata dalla difesa alle sezioni unite, in quanto, pur recependo l'interpretazione giurisprudenziale più favorevole ai ricorrenti (analoga questione è posta dal EN), i relativi ricorsi vanno egualmente dichiarati inammissibili.
Non vi è, infatti, dubbio che l'art. 129 sia applicabile in ogni stato e grado del giudizio, e la causa di proscioglimento o di estinzione del reato debba essere rilevata di ufficio dal giudice, qualora ne ravvisi la sussistenza, essendo ciò indicato espressamente nella norma in questione.
Ovviamente, però, al giudice di appeLO non incombe l'obbligo di motivare su un punto dell'impugnazione (motivo di appeLO) al quale l'imputato ha rinunciato, e cioè l'affermazione di responsabilità, contenuta nella sentenza di primo grado, ma semplicemente di dimostrare di avere preso in considerazione che non sussistono le condizioni per una declaratoria di proscioglimento nel merito (art. 129, 1 comma) ovvero che non ricorre una causa di estinzione del reato (2 comma della stessa norma), pur se nella specie è stata sostenuta dal ricorrente solo la prima ipotesi.
Nella specie, la Corte di merito ha non solo valutato tale situazione, e la ha esclusa in modo espresso (pag. 318 della sentenza di appeLO), ma ha motivato anche se per relationem, richiamando le valutazioni del giudice di primo grado, il quale ha ritenuto la "stabilità" del traffico, tale da attribuire al PI la qualifica di partecipe alla societas scelerum prevista dall'art. 74 D.P.R. 309/90. Il ricorso di NO SE va rigettato.
Il ricorrente formula (pagg. 22-23 di questa sentenza) una serie di valutazioni alternative in fatto, rispetto alla sentenza impugnata, non deducibili in sede di legittimità in presenza di una motivazione logica e congrua (si richiama ancora una volta, tra le tante, la sentenza a sezioni unite di questa Corte n. 18 del 24.9.2003). Entrambe le sentenze di merito hanno fatto riferimento alla identificazione fatta del CE, che lo ha indicato come noto nell'ambiente malavitoso con il soprannome di "pozzonero", e ne ha descritto l'attività di "staffetta" per la droga ovvero di "corriere" di danaro, operando sulla piazza di Udine, sia per ritiri che per trasporti a Milano. Riscontri sono ritenuti le parziali ammissioni del NO ed il contenuto di svariate intercettazioni telefoniche, dalle quali si evince in maniera chiara che il "Pino" veniva inviato dai IN presso il CE per le attività suddette, e del suo ruolo preponderante per l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Udine. Il NO ha riconosciuto contatti con la famiglia IN (di cui alcuni componenti risultano coinvolti nei traffici illeciti del CE), - e non avrebbe potuto fare altrimenti dato il contenuto di numerose intercettazioni - preoccupato anche per la sorte di EL dopo l'arresto di un corriere, ma li ha attribuiti ad attività truffaldine, e non a traffici di droga, circostanza invero già di per sè non credibile, valutato che EL IN è stato individuato uno dei maggiori coassociati del traffico di sostanze stupefacenti in questione, come ricordato anche nella sentenza impugnata (pag. 320) con riferimento ai veri interessi criminali della famiglia IN.
L'unica circostanza da approfondire in sede di legittimità - essendo le altre superate dalla logicità e congruità della motivazione per le ragioni esposte - è quella se il giudice di merito abbia valutato con particolare cautela la posizione del NO, considerato che il CE ha palesato un certo disprezzo per il coimputato, dichiarando che era "viscido, odioso ed antipatico". Come è stato, infatti, condivisibilmente ritenuto, "in tema di attendibilità intrinseca della chiamata in correità, il requisito del disinteresse costituisce uno solo dei criteri con i quali si misura la affidabilità della chiamata, di talché, come la sua presenza non può portare automaticamente a ritenere la stessa attendibile, così la sua assenza non conduce necessariamente ad escluderla. Infatti, la presenza di un interesse nel chiamante, alimentando il sospetto che le sue dichiarazioni ne risultino influenzate, deve indurre il giudice a usare una maggiore cautela, accertando, da un lato, se e quanto quell'interesse abbia inciso sulle dichiarazioni e, dall'altro, applicando con il massimo scrupolo gli altri parametri di valutazione offerti dalla esperienza e dalla logica" (Cass. 7.5.1997, Barba). L'interesse non va individuato solo in un vantaggio patrimoniale, o premiale, ma anche in un tornaconto di soddisfazione personale, che, nell'ambiente malavitoso, ben può estendersi al perseguimento di un complice o di un avversario "sgradito", condotta che, purtroppo, talvolta si è verificata in casi di chiamata in correità da parte di aspiranti collaboratori di giustizia.
Nella specie, sia la sentenza di primo grado che quella di appeLO (ma soprattutto la prima) compiono una analisi accurata delle prove a carico del NO, ricordando le numerose intercettazioni a suo carico che confortano la chiamata in correità del NO, quale persona di fiducia dei IN. Nella sentenza di appeLO sono richiamati tutti gli elementi più significativi, e cioè il soprannome di "pozzonero", gli incontri del ricorrente con il CU e il CE, il rapporto stretto dell'imputato con i IN. In ordine poi alla spiegazione logica dell'antipatia del CE verso il NO, essa è motivata in entrambe le sentenze (pag. 328 tribunale;
pagg. 320-321 appeLO) con il fatto che, aLOrché il NO doveva provvedere al pagamento su incarico dei IN di partite di droga fornite dal CE, la somma non era esatta, essendo stato sottratto qualcosa.
Tale circostanza, come logicamente interpretata dalla Corte territoriale, non solo non mette in dubbio la credibilità del CE, ma anzi la accentua, trattandosi di circostanze derivanti proprio dagli affari illeciti perpetrati con il NO. Il giudice di primo grado ha altresì specificato che CO IN non poteva serbare rancore al NO per tali sottrazioni di danaro, valutato che quest'ultimo, quando fu arrestato, non tentò di alleggerire la propria posizione, accusando il complice, che nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, aveva ben altro rilievo.
In conclusione, i giudici di merito hanno ottemperato all'obbligo motivazionale di precisare che l'antipatia nutrita dal collaboratore verso l'imputato non altera la attendibilità del primo, sia per la rilevanza delle altre prove assunte, che confortano le dichiarazioni del CE, sia perché sono stati spiegati i motivi dell'astio, peraltro attinenti proprio al traffico di sostanze stupefacenti. Il ricorso di EN AN va dichiarato inammissibile. Il EN, che ha concordato la pena ai sensi dell'art. 599, 4 comma, c.p.p., con rinuncia ai motivi di appeLO diversi da quelli riguardanti l'entità della pena, ha censurato la sentenza impugnata per violazione dell'art. 129 c.p.p. e manifesta iLOgicità della motivazione, risultando evidente la sua innocenza in ordine al reato associativo previsto dall'art. 74 D.P.R. 309/90, trovandosi egli peraltro nella stessa situazione processuale del TE e del AN, che sono stati dichiarati assolti per tale reato. In diritto vanno ribadite le considerazioni già esposte, esaminando l'analogo ricorso di PI IL (pagg. 73-75). Nella specie, la Corte territoriale non solo ha preso in considerazione la sussistenza o meno delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi del 1 comma dell'art. 129 c.p.p., ed ha escluso tale possibilità (e ciò già sarebbe sufficiente per dichiarare inammissibile il ricorso), ma ha anche motivato, pur se per relationem (pag. 334), ricordando la "abitualità" degli acquisti di sostanze stupefacenti dal CE, che fanno ritenere sussistente il reato associativo, valutazione che va ben oltre l'esclusione dell'evidenza della causa di proscioglimento.
Esaurita la trattazione dei ricorsi degli imputati condannati per violazioni varie della legge sugli stupefacenti, vanno ora esaminati i ricorsi proposti da ON AV e PE EM, entrambi assolti in primo grado dal delitto di riciclaggio continuato di danaro proveniente da narcotraffico, e poi condannati in appeLO per il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.). In primo luogo, vanno esaminate due questioni procedurali sollevate da ON AV.
La prima eccezione (esposta più ampiamente a pag. 30) riguarda la dedotta incompetenza per territorio dell'Autorità giudiziaria di Milano, a norma degli artt. 8, 9, 16 c.p.p., non essendo stato - secondo il ricorrente - il reato, aLOra di riciclaggio, ora di ricettazione, consumato in Milano, in quanto la ricezione delle cose provenienti da delitto era avvenuta in Roma, e non essendo applicabile lo spostamento di competenza previsto dagli artt. 16 e 12 lett. c) c.p.p., non essendovi nesso teleologico con il più grave delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, e non essendo stato il reato-fine commesso dalle stesse persone che avevano commesso il reato-mezzo.
Si osserva che l'art. 24 c.p.p. dispone che "il giudice di appeLO pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'art. 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'art. 21 e l'eccezione sia stata riproposta con i motivi di appeLO". Nella specie, la difesa del ON aveva proposto l'eccezione in sede di udienza preliminare, e l'aveva ribadita in apertura del dibattimento di primo grado, osservando quindi la disposizione di cui all'art. 21 c.p.p., ma poi non ha riproposto l'eccezione in sede di appeLO.
Il ricorrente ha sostenuto che, essendo stato assolto perché il fatto non costituisce reato in primo grado, non poteva riproporre la questione con i motivi di appeLO, per il semplice motivo che non aveva interposto appeLO, e perciò ha rinnovato l'eccezione solo dopo la condanna in secondo grado, con il ricorso per cassazione. L'argomento del difensore non è convincente. Il legislatore ha disciplinato la competenza per territorio diversamente da quella per materia, stabilendo precisi termini di decadenza e scadenze processuali per evitare sentenze inutiliter date. Inoltre, dall'esame comparato dell'art. 21 con l'art. 24 del codice di rito si evince che non è previsto che l'eccezione possa essere "omessa" in una fase di merito, per poi recuperarla con il giudizio di legittimità. D'altronde, pur se non appellante, il ON ha potuto - ovviamente - partecipare al giudizio di appeLO, esperendo tutte le argomentazioni difensive che riteneva opportune, come risulta dalla ampia memoria difensiva datata 17.3.2003, ed allegata al ricorso per cassazione.
L'art. 604 c.p.p. consente, poi, al giudice di appeLO di rilevare cause di nullità della sentenza impugnata, tra cui rientra senz'altro l'incompetenza per materia, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo (art. 21, 1 comma, c.p.p.), ma vi sarebbero seri dubbi di costituzionalità se una parte non appellante non potesse poi rilevare l'incompetenza per territorio, tempestivamente dedotta in primo grado.
Altro argomento decisivo, in parte già trattato, è queLO dell'antieconomicità processuale di una diversa disciplina, perché la rigorosa applicazione dell'espressione "motivi di appeLO" di cui all'art. 24 c.p.p. legittimerebbe la riproposizione dell'eccezione con il ricorso per cassazione, facendo poi refluire il procedimento dal giudizio di legittimità alla fase delle indagini preliminari, avendo la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 70/1996, dichiarato l'incostituzionalità del 1 comma dell'art. 24, nella parte in cui dispone la restituzione degli atti al giudice competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo, in caso di declaratoria dell'incompetenza per territorio. Infine, la diversa interpretazione è anche una limitazione concreta delle garanzie difensive, potendo la Corte di Cassazione esaminare solo questioni di legittimità, mentre, molte volte, la determinazione della competenza per territorio avviene attraverso la valutazione di circostanze di fatto.
In conclusione, va, quindi, ritenuto che l'imputato non appellante per carenza di interesse, essendo stato assolto in primo grado, qualora il pubblico ministero impugni la sentenza assolutoria, può riproporre, a norma dell'art. 24, 1 comma, c.p.p., l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente formulata a norma dell'art. 21 deLO stesso codice, e, qualora non lo faccia, gli è preclusa la possibilità di ricorrere per cassazione sul punto. Ciò si desume sia dal principio, ora anche costituzionalmente sancito, della speditezza del procedimento penale, sia dal rispetto della garanzia di una ulteriore valutazione di merito sul fondamento dell'eccezione di incompetenza.
Con un secondo motivo di gravame, il ON ha dedotto la nullità assoluta dell'ordinanza del Tribunale di Milano confermativa delle ordinanze emesse dal GUP di Milano in data 11 e 12 gennaio 2000, con cui venne disposto l'accompagnamento coattivo dell'imputato per l'udienza preliminare del 12.1.2000 in questo procedimento, in violazione degli artt. 420 e ssgg. c.p.p., avendo egli invece optato per presenziare ad altro procedimento a suo carico presso il Tribunale di Roma fissato in pari data. Conseguentemente il ricorrente ha eccepito la nullità del decreto di rinvio a giudizio e delle sentenze di primo e secondo grado (v. pag. 31).
Il motivo di ricorso è palesemente infondato in quanto il ON, se voleva partecipare al procedimento penale dinanzi al Tribunale di Roma, ed evitare l'accompagnamento dinanzi al GUP del Tribunale di Milano, ben avrebbe potuto rinunciare a comparire in quest'ultima sede.
La giurisprudenza, peraltro risalente nel tempo, secondo la quale tale scelta spetta all'imputato, non è sindacabile dal giudice, e sussiste obbligo di rinvio da parte dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale l'imputato ha rinunciato a comparire (Cass. 30.6.1988, Spavone;
Cass. 17.6.1987, Cinetti), non è convincente,
valutati i limiti posti anche ai concomitanti impegni professionali del difensore dalla sentenza delle sezioni unite n. 4708 del 27.3.1992, il principio di speditezza del procedimento penale, e le particolari situazioni che possono riguardare la prescrizione dei reati ovvero principi inerenti alla libertà personale, come in questo caso, in cui il GUP ha specificato, trattarsi di processo con molti imputati detenuti, alcuni dei quali con posizioni collegate a quella del ON, e con prossima scadenza dei termini di custodia cautelare.
Ne consegue che la definizione della "assoluta impossibilità di comparire" (art. 420 ter, 1 comma, c.p.p.) non può coincidere con una scelta completamente libera dell'imputato citato nella stessa data in due diversi procedimenti, imputato che - anche legittimamente - operando una scelta completamente libera, può ben solo tutelare interessi opportunistici personali e compromettere il regolare svolgimento di altri processi ed i diritti che devono essere garantiti ai coimputati.
Meritano, invece, accoglimento i ricorsi del ON e del PE nella parte in cui hanno censurato la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.), ravvisandovi l'elemento psicologico del dolo.
Si premette che non vi è dubbio che la somma di L.
1.300.000.000 in questione per la vicenda CA provenisse da reato (e, più precisamente da delitto), costituendo reimpiego dei proventi dell'attività di narcotrafficante del CE. Ciò è precisato dal collaboratore, ed è logico, essendo peraltro la suddetta attività illecita l'unica vera fonte di reddito del CE, essendo risultate passive altre attività imprenditoriali, come quelle di titolare di agenzie di viaggio, le cui società intestatane sono risultate fallite.
Entrambe le sentenze di merito, sia quella assolutoria di primo grado, che quella di condanna di appeLO (pur modificando l'originaria imputazione di riciclaggio in quella meno grave di ricettazione), sono, però, concordi nel ritenere che non vi è prova alcuna che dimostri che i due imputati fossero consapevoli della provenienza del danaro dal narcotraffico.
Le sentenze, infetti, ritengono attendibile il CE, che ha dichiarato di non avere mai informato i prevenuti della effettiva provenienza del danaro, sostenendo che esso proveniva da industriali peruviani del pesce (anche se poi ha precisato che si trattava di indicazione inverosimile), e tale valutazione, peraltro non contestata da alcuno (in questa sede non vi è impugnazione del P.G.), è motivata ineccepibilmente con la circostanza che il CE ha accusato di reati molto gravi numerosi imputati, condannati anche a pene elevate per il traffico di droga, ha svelato retroscena su coperture bancarie, e non si comprenderebbe perché avrebbe dovuto compromettere la sua credibilità di collaboratore, comportante anche notevoli benefici in ordine al trattamento sanzionatorio, mentendo sulle vicende che lo avevano messo in contatto con il ON AV ed il PE.
D'altronde, le dichiarazioni dell'unica persona che ha affermato di avere reso edotti i prevenuti della provenienza illecita specifica del danaro, e cioè il collaboratore RR DO, sono state ritenute inattendibili non solo dal primo giudice (pagg. 504-517), ma anche da queLO di appeLO (pagg. 346-349), e non solo per la mancanza di riscontri, ma perché più volte è stata modificata la versione dei fatti, indicando periodi diversi, e perché le stesse dichiarazioni sono risultate contraddittorie o smentite da altri dichiaranti attendibili.
Tale valutazione di merito, non impugnata, e perfettamente logica, è confortata anche dalla circostanza che dalle numerosissime intercettazioni, riportate nella sentenza di primo grado, non è risultato alcun elemento che faccia ritenere che i ricorrenti fossero a conoscenza della provenienza del danaro dal narcotraffico. Tale premessa è necessaria per poi valutare in base a quali principi di diritto deve essere valutata l'esistenza del dolo. Il giudice di appeLO ha ritenuto, comunque, che era provato che i ricorrenti erano a conoscenza della sicura provenienza illecita del danaro, anche se da reato diverso, ed ha formulato un ventaglio di ipotesi. La prima, invero molto fumosa, è che avendo ON AV conosciuto alcuni personaggi di spicco della "camorra", ben poteva ritenersi che il danaro fosse provento da estorsione. La seconda è che, essendo fallite le agenzie di viaggio, ed essendo il CE stato indagato per il reato di bancarotta fraudolenta ed altro, i ricorrenti avrebbero potuto ritenere che il danaro fosse derivato da tale reato. La terza, è che avendo il CE dichiarato, peraltro in modo molto generico, che le operazioni dei presunti commercianti peruviani del pesce erano "al nero", le somme erano compendio di falso in bilancio e/o illecita ripartizione di utili ovvero di appropriazione indebita.
A questo punto, è necessario ricordare che la giurisprudenza di legittimità non è concorde nel ritenere ovvero escludere che il dolo eventuale sia compatibile con il delitto di ricettazione di cui all'art. 648 c.p.. Richiamando solo alcune delle innumerevoli decisioni di questa Corte, va rilevato che le sentenze n. 14170 del 15.1.2001, n. 12566 del 13.11.2000, n. 3783 del 12.2.1998 e n. 929 del 31.5.1993 hanno ritenuto la compatibilità del dolo eventuale con il reato di ricettazione.
Al contrario, sempre a solo titolo di esempio tra le tante decisioni di legittimità, le sentenze n. 1463 del 16.11.1999, n. 3 del 3.4.1992 e n. 9271 del 14.5.1991 hanno ritenuto che il dolo eventuale è incompatibile con il reato di ricettazione.
L'argomento sostenuto dalla giurisprudenza favorevole al primo orientamento si sostanzia nel ritenere che "nel delitto di ricettazione è ravvisabile il dolo eventuale quando la situazione fattuale - nella valutazione operata dal giudice di merito in conformità alle regole della logica e dell'esperienza - sia tale da far ragionevolmente ritenere che non vi sia stata una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della res, ma una consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza" (Cass. 12.2.1998 n. 3783). La motivazione della sentenza suindicata, pur indubbiamente molto accurata, non convince aLOrquando deve spiegare il principale argomento a sostegno dell'orientamento contrario, e cioè che l'accettazione del rischio, da parte dell'agente, della provenienza delittuosa di quanto ricevuto configura lo specifico reato di cui all'art. 712 c.p., mentre l'elemento psicologico della ricettazione esige la piena consapevolezza della provenienza delittuosa, e quindi non meramente "da reato", del bene.
Infatti, in primo luogo, la sentenza succitata, in motivazione, si riferisce costantemente alla "illecita provenienza" del bene, e già tale consapevolezza non appare in alcun modo sufficiente a configurare il reato di ricettazione, che richiede la consapevolezza della provenienza da "delitto".
Poi, non convince il ritenere che, per i reati puniti a titolo di dolo, non si può mai escludere il "dolo eventuale", se non lo dispone espressamente la norma incriminatrice.
Mentre il primo argomento contrario (provenienza da "delitto", e non da fatto meramente illecito) non ha bisogno di precisazione alcuna, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 648 c.p., si osserva invece che il dolo eventuale ben può essere escluso quando sia completamente incompatibile con la norma, e soprattutto quando vi sia altra norma (nella specie l'art. 712 c.p.) che lo contempli. Orbene, l'atteggiarsi della coscienza e volontà del soggetto attivo come accettazione del rischio della illegittima provenienza del danaro e di altro bene si concreta nel colposo mancato accertamento di quella provenienza. La rappresentazione dell'eventualità che la cosa che si acquista o si riceve provenga da delitto equivale al dubbio, mentre la ricettazione esige la piena consapevolezza della provenienza delittuosa del danaro o del bene.
Certamente, non è necessario conoscere lo specifico delitto, anteposto fattuale necessario della ricettazione, ma occorre comunque la consapevolezza della sicura provenienza da delitto del danaro o del bene che si riceve.
Creare inoltre un tertium genus tra la consapevolezza certa richiesta dall'art. 648 c.p. e la ragionevole possibilità del dubbio di cui alla contravvenzione prevista dall'art. 712 c.p. non solo contribuisce a creare una confusione interpretativa che il legislatore ha invece - con trasparenza di norme - evitato, ma è soprattutto da non recepire perché "il dubbio sulla provenienza illecita del bene" e "la consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza" sono la stessa ipotesi di reato, e non vi è quindi quella distinzione che parte della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di individuare.
È vero, infine, che l'art. 712 c.p. si estende anche - e forse maggiormente - alla ipotesi colposa, con la espressione "si abbia motivo di sospettare", ma è certo che si applica altresì nel caso che l'agente abbia avuto il sospetto della provenienza illecita del bene, ma non la consapevolezza piena della provenienza da delitto. Nella sentenza impugnata si ravvisa, poi, oltre ad una errata interpretazione dell'art. 648 c.p., anche una motivazione che rende configurabile il solo art. 712 c.p., per altra ragione. Oltre alle ipotesi che i ricorrenti abbiano potuto ritenere - peraltro sbagliando - la provenienza del danaro da estorsione (ipotesi molto inverosimile, essendo labili le ragioni addotte), ovvero da bancarotta (altrettanto inverosimile per i tempi differenti, come ben esposto nei ricorsi), ne è formulata una terza riguardante le operazioni "in nero" dei commercianti peruviani del pesce, come dichiarato dal CE.
Come rilevato da entrambi i ricorrenti, le operazioni "in nero", non meglio definite, possono costituire falsi in bilancio o in scritture contabili nonché mere violazioni tributarie, commesse all'estero dagli operatori commerciali peruviani. Orbene, si ignora se in Perù, o eventualmente altro paese del Sud America, tali illeciti societari o tributali costituiscano reato, e, in caso affermativo, se siano puniti come delitti.
Ne consegue che è manifestamente iLOgico ritenere il dolo (anche sotto il profilo del dolo eventuale), configurando la possibile consapevolezza di una provenienza del danaro da alcune forme di illecito, comunque inesistenti (per avere il CE mentito sul punto ai ricorrenti), e che si ignora se siano punite penalmente, e tanto meno se siano sanzionate come delitto.
Un ulteriore accertamento sul punto è, comunque, superfluo, in quanto - per le ragioni già esposte e per le conclusioni che si stanno per esporre - il suo esito non modificherebbe la decisione di questa Corte.
La condotta dei ricorrenti si può configurare, quindi, in una incauta ricezione del danaro proveniente da narcotraffico, così valutato l'elemento soggettivo del reato, raffigurante l'art. 712 c.p., reato ormai estinto per prescrizione.
L'obbligo di declaratoria immediata di tale causa estintiva del reato - escludendosi la possibilità di pervenire a proscioglimento nel merito (come principalmente richiesto dai ricorrenti), che dovrebbe risultare evidente (art. 129, 2 comma, c.p.p.), evidenza che nella specie non si può ravvisare per le ragioni che saranno esposte, trattando i ricorsi di ON RE e ON DI (e che sono estensibili, anche in maggiore misura, a ON AV e PE EM) - non consente l'esame degli ulteriori motivi di ricorso, attinenti al trattamento sanzionatorio, che vanno ritenuti assorbiti. Vanno invece rigettati i ricorsi di ON RE e ON DI. Viene esaminata per prima, avente carattere di priorità logica, la questione della configurabilità materiale della contravvenzione di cui all'art. 712 c.p., non potendo essere - secondo i ricorrenti - il danaro oggetto del reato. I ricorrenti hanno dedotto tale considerazione dal fatto che mentre gli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. fanno espresso riferimento al "danaro", l'art. 712 c.p. prevede la punibilità di chi "senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato". Il mancato riferimento espresso al danaro escluderebbe che questo possa essere oggetto della contravvenzione di "acquisto di cose di sospetta provenienza".
Se è vero che l'intestazione della norma possa legittimare questo dubbio, la lettura della disposizione chiarisce che la contravvenzione prevede la responsabilità non solo di chi "acquista" (ed invero apparirebbe strano l'acquisto di danaro), ma anche di chi "riceve cose", ed in tale concetto estremamente ampio non può essere sicuramente escluso il danaro, che, tra i beni di illegittima provenienza, si pone in un rapporto di frequenza tutt'altro che occasionale.
In ordine agli altri motivi di ricorso si osserva che effettivamente la Corte di AppeLO di Milano ha confermato la declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche del Tribunale in data 1.10.2001, limitatamente a quelle disposte dal GIP del Tribunale di Roma con decreti 164/96 e 1649/96 e successive proroghe, nonché dal GIP del Tribunale di Tempio AU con decreto n. 4/97 e successive proroghe, non essendo i decreti sufficientemente motivati in relazione agli indizi di reato.
Sul punto non vi è impugnazione, e quindi la decisione del giudice di appeLO è da ritenersi definitiva, e non dovevano essere valutate ai fini della decisione i contenuti delle conversazioni inerenti a tali intercettazioni.
Sbagliano, però, i ricorrenti aLOrché sostengono che deve essere annullata la sentenza di estinzione del reato di cui all'art. 712 c.p. per prescrizione, in quanto, non utilizzando le conversazioni suddette, "la lettura della sentenza rivela l'inesistenza di ulteriori elementi probatori che avrebbero potuto comunque giustificare il convincimento espresso dalla Corte". In particolare, per ON RE "non possono essere ritenuti elementi autonomamente idonei a fondare un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato ne' la violazione delle norme relative alla segnalazione di operazioni in contanti ne' le peculiarità che caratterizzavano il trasporto e la consegna del danaro"; per ON DI "non possono essere ritenuti elementi autonomamente idonei a fondare un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato ne' la circostanza che quest'ultimo sia stato smentito dal frateLO RC in merito al coinvolgimento di RR in relazione al flusso di danaro riguardante il LE ne' il suo timore di incassare gli assegni del padre, ne' le valutazioni suindicate a carico del frateLO RE".
Occorre riprendere argomenti già in parte accennati, nella fase conclusiva, esaminando le posizioni di ON AV e PE EM, e che ora vanno approfonditi, costituendo il motivo sostanziale dei ricorsi, essendo stata già applicata la prescrizione ai due ricorrenti.
Il primo è che, nella specie, trattandosi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, al fine di usare la diversa formula di proscioglimento nel merito, il giudice deve accertare, a norma dell'art. 129, 2 comma, c.p.p. se "dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato".
La giurisprudenza di legittimità, pur con qualche distinzione terminologica, ha costantemente ritenuto che l'espressione "risulta evidente" non può certamente equivalere alla insufficienza o contraddittorietà della prova, tanto che la stessa Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della norma, e facendolo affermativamente, ha incidentalmente precisato che "all'imputato, attraverso l'esercizio della facoltà di rinunzia all'applicazione della prescrizione, è comunque garantito il diritto di vedere riconosciuta con sentenza di assoluzione la situazione di insufficienza o contraddittorietà probatoria" (Corte Cost. 18.7.1991 n. 362). Pertanto, se gli elementi di prova sono quanto meno insufficienti per un giudizio di responsabilità, i ricorrenti avrebbero dovuto rinunciare alla prescrizione, e chiedere l'assoluzione a norma dell'art. 530, 2 comma, c.p.p.. L'art. 129, 2 comma, invece, prevede non l'incertezza sulla colpevolezza, e cioè l'insufficienza o la contraddittorietà della prova, ma che l'innocenza risulti evidente dagli atti, quale verità processuale chiara, manifesta ed obiettiva, in modo assolutamente non contestabile (Cass. 15.2.1999, Di Pinto;
Cass. 28.3.1995, Lencioni;
Cass. 20.1.1993, Conte;
Cass. 10.4.1992, Brotto). Nella specie, come ha ritenuto il giudice di merito, che ha applicato esattamente il principio normativo dell'art. 129 c.p.p., e condiviso l'orientamento giurisprudenziale, e diversamente da quanto sostenuto nei ricorsi, non vi è prova certa dell'innocenza dei ricorrenti, limitatamente al reato contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p.p., pur non influendo sulla decisione le telefonate dichiarate inutilizzabili.
ON RE, infetti, sapeva che il mediatore dell'operazione CA era il RR, come da lui ammesso in sede di interrogatorio, conosceva le modalità di trasporto del danaro (una volta anche in sacchetti della spazzatura), ed ha ricevuto, insieme al frateLO, un compenso di lire 300.000.000, pur dando un limitato apporto alla conclusione del contratto di mutuo. È vero che viene indicata una liquidazione delle loro quote societarie, ma tale tesi, non solo non è provata in modo evidente, ma stride con la necessità di coprire i numerosi debiti bancari.
ON DI, oltre ad avere avuto anche lui consapevolezza della partecipazione all'affare del RR, a conoscere le modalità di trasporto, ad avere ricevuto il compenso di lire 300.000.000, ha dato un apporto significativo alla ricezione del danaro, curando i versamenti in banca (in particolare Banca del Cimino). Egli ha, inoltre, trattato con il PE sull'entità del mutuo, e le modalità di erogazione di ben lire 2.100.000.000, in buona parte in contanti, avrebbero dovuto cagionare almeno qualche dubbio sulla provenienza.
Infine, dalla sentenza di primo grado risulta che i due fratelli già sapevano da epoca anteriore alla stipulazione del mutuo, che l'erogante era il CE (pag. 468), per cui appare del tutto condivisibile la motivazione della Corte di merito, secondo la quale, pur non essendovi prova certa della consapevolezza da parte dei due imputati della provenienza da delitto del danaro ricevuto (consapevolezza già esclusa anche per ON AV e PE EM), le circostanze dell'intera operazione "devono avere fatto necessariamente sorgere sospetti in capo ai predetti in ordine alla legittima provenienza di tali somme di cui avrebbero dovuto assicurarsi" (pag. 356).
Ne consegue che, non essendo richiesto - a differenza dell'art. 648 c.p. - per la contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. la dimostrazione della provenienza della cosa da reato, ma solo il mancato accertamento della legittima provenienza, quando si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, in presenza almeno di una delle tre condizioni alternativamente indicate dalla norma sostanziale, e cioè la loro qualità, o la condizione di chi le offre, o l'entità del prezzo (Cass. 17.6.1992 n. 8007; Cass. 12.5.1995 n. 6684; Cass. 3.2.1997, CantieLO), nella specie non sussiste alcuna violazione di norme sostanziale, ne' il difetto di motivazione, peraltro eccepito dal solo ON DI. Infine, il ricorso proposto da HI ER va rigettato. Con un primo motivo di gravame, il ricorrente ha censurato la sentenza di appeLO per difetto di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p.. Previo richiamo alla giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte, già più volte citata trattando i ricorsi di altri imputati (TE, AN, ON NO), ed al limite di sindacabilità del difetto di motivazione da parte del giudice di legittimità (da ultima Cass. sezioni unite 24.9.2003 n. 18), si osserva che la sentenza di appeLO è motivata in modo ampio e logico (pagg. 322- 332), ritenendo che - pur doverosamente prescindendosi dalle dichiarazioni di IN NO, dichiarate inutilizzabili - le dichiarazioni del complice IT Daniele, e cioè l'agente di P.S. che ha ricevuto la somma di L. 11.000.000 per procurare il passaporto falsamente intestato a TO DO, ed il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, riportate con il testo trascritto in motivazione (due del 27.7.1998 ed una del 14.1.1999) costituiscono prove convincenti della responsabilità del ricorrente. Di particolare spessore probatorio è la circostanza che il IT abbia dichiarato che la somma di L. 10.000.000 (dopo un acconto di L. 1.000.000), gli fu data da IN NO, mentre era presente anche lo HI, al quale il IT affidò la somma per la custodia.
Ma anche dal contenuto delle intercettazioni delle prime due telefonate tra lo HI e il IN si evince la trattativa per il rilascio di un passaporto falsificato, ragion per cui è logica e congrua la motivazione con la quale la Corte di AppeLO di Milano ha ritenuto la responsabilità del ricorrente oltre che per il delitto di favoreggiamento personale (in ordine al quale non era stato proposto appeLO), ma anche per quelli di falso materiale (art. 477 c.p.; capo 61) e di corruzione dell'assistente di P.S. IT
Daniele (artt. 110, 61 n. 2, 321 in rel. 319 c.p.: capo 63). Con un secondo motivo di gravame, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per difetto di motivazione in relazione alla pena. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso che "la determinazione della misura della pena è compito esclusivamente affidato alla prudente valutazione del giudice di merito e non è necessaria una specifica motivazione tutte le volte che la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale" (tra le più recenti Cass.
9.6.2003 n. 31762, Arzillero ed altri). Nella specie, tra l'altro, pur trattandosi di pena largamente inferiore alla media, tenuto conto non solo dei minimi e dei massimi previsti per il delitto di corruzione, ma anche dell'aumento per la continuazione con altri due delitti, la Corte territoriale ha comunque motivato in modo adeguato e corretto, mostrando di avere valutato i parametri previsti dall'art. 133 c.p., e ritenendo che "tenuto conto che, come ha già sottolineato il Tribunale, si trattava della corruzione di un poliziotto per il rilascio di un passaporto falso e della intensità del dolo essendo stata lunga e complessa l'attività di convincimento, la pena appare corrispondere ai criteri di cui all'art. 163 (melius 133) c.p. e non può essere diminuita" (pag. 332).
In conclusione, vengono dichiarati inammissibili i ricorsi di PI IL e di EN AN, che vengono condannati, ex art. 616 c.p.p., ciascuno al pagamento della somma, che si ritiene equo liquidare in euro 500,00, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione delle cause di inammissibilità. Vengono rigettati i ricorsi di TE IC, ON SE, ON RE, ON DI, AN GE, NO SE e HI ER.
I predetti TE, ON, AN, ON RE, ON DI, PI, NO, EN e HI sono condannati in solido, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali. Nei confronti di ON AV e PE EM viene dichiarato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato di cui all'art. 712 c.p., così modificata l'originaria imputazione, estinto per prescrizione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di PE EM e ON AV, qualificato il reato agli stessi ascritto come acquisto di cosa di sospetta provenienza ex art. 712 c.p., perché estinto lo stesso per prescrizione. Dichiara
inammissibili i ricorsi di EN AN e PI IL;
rigetta i ricorsi di HI ER, NO SE, ON SE, TE IC, AN GE, ON RE, nato il [...], e ON DI.
Condanna i ricorrenti EN, PI, HI, NO, ON, TE, AN, ON RE e ON DI al pagamento in solido delle spese processuali, i ricorrenti EN e PI anche al pagamento della somma di euro 500,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2004