Articolo 125 del Codice penale
Articolo 117Articolo 126
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1 luglio 1931
Art. 125.

(Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante)

La rinuncia alla facolta' di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto di proporre querela.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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