Sentenza 26 febbraio 2010
Massime • 1
La violazione dell'obbligo di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, non si verifica quando l'accusa venga precisata o integrata con le risultanze degli interrogatori e degli altri atti acquisiti al processo, e in particolare quando il fatto ritenuto in sentenza, quantunque diverso da quello contestato, sia stato prospettato dallo stesso imputato come elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare un'ipotesi di reato meno grave, atteso che, avendo in tal caso il medesimo imputato apprestato la necessaria difesa in relazione alla diversa prospettazione del fatto volontariamente offerta, non è dato riscontrare quella violazione al diritto alla difesa conseguente alla trasformazione o sostituzione dell'addebito che la norma intende sanzionare. (Fattispecie di derubricazione dell'originario reato di concussione in quello di truffa aggravata, in relazione alla condotta del primario di un reparto ospedaliero che aveva indotto il paziente, affetto da una un tumore maligno, ad optare per un intervento chirurgico "intra moenia", prospettandogli falsamente tempi di attesa molto lunghi per la medesima operazione in regime mutualistico).
Commentario • 1
- 1. Reato farsi giustizia da sé staccando utenze all'ex (Cass.13407/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 marzo 2019
L'esercizio di un diritto contestato deve avvenire ricorrendo all'intervento dirimente del giudice, non essendo consentito legittimare l'autosoddisfazione per il superamento degli ostacoli che si frappongono al concreto esercizio del diritto. E' legittima la violenza sulle cose solo quando sia esercitata al fine di difendere il diritto di possesso in presenza di un atto di turbativa nel godimento della "res", sempre che l'azione reattiva avvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto, non si tratti di compossesso e sia impossibile il ricorso immediato al giudice, sussistendo la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto o il pacifico esercizio del diritto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2010, n. 20118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20118 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 26/02/2010
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 469
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - N. 7030/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINO, nei confronti di:
1) FA IA N. IL 21/09/1949;
avverso la sentenza n. 13239/2007 CORTE APPELLO di TORINO, del 22/09/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO Domenico;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo che ha concluso per l'annullamento con rinvio relativo all'assoluzione del capo d) e alla qualificazione del reato di cui al capo g). Rigetto dei ricorsi nel resto;
Udito il difensore Avv. GASTINI Luca.
RITENUTO IN FATTO
1. IU AC impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la decisione di primo grado che lo dichiarò responsabile del delitto di truffa, aggravata dalla qualità di primario di reparto di neurochirurgia dell'azienda ospedaliera "Magiara Adelaide" di Torino.
1.1. Propone ricorso anche il Procuratore della Repubblica con riferimento all'assoluzione dal delitto di tentata concussione di cui al capo d) nonché all'erronea qualificazione in truffa aggravata del fatto ab origine contestato al capo g) quale concussione.
2. La Corte d'appello, ha evocato alcune pronunce di questa Corte di legittimità secondo cui la distinzione, valida solo per la concussione per induzione, va individuata nel fatto che nella concussione il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto, mentre nella truffa la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la somme o delle utilità date o promesse.
È stato poi ricordato che il delitto di concussione si distingue da quello di truffa aggravata dall'abuso dei poteri dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione: l'abuso si atteggia, con riguardo alla determinazione della volontà del soggetto passivo, come causa esclusiva di essa, mentre nel secondo ha valore accessorio di mera occasione. Pertanto, nella truffa il timore del danno è provocato dall'induzione in errore del soggetto passivo;
nella concussione, invece, detto timore è causato dalle minacce del pubblico ufficiale.
In relazione al fatto enunciato nel capo g), qualificato ab origine concussione, il giudice d'appello ha condiviso la decisione di primo grado.
Per la Corte d'appello, è corretta la riqualificazione del fatto come truffa aggravata, poiché la falsa prospettazione realizza la condotta fraudolenta richiesta per la configurazione del delitto di truffa aggravata dalla pubblica funzione rivestita da AC.
2.1. Quanto ai fatti di cui al capo d), MA EL AT fu ricoverata presso il CTO per una patologia tumorale al cervello. All'Ospedale di Pinerolo, ove era stata praticata una TAC, fu prospettata una situazione grave poiché la massa tumorale avrebbe potuto mandare in coma la donna. Il Dr. Melcarne del CTO, pur rilevando che la paziente era rallentata nell'ideazione e nei movimenti, valutò la malattia come benigna e a lenta crescita;
non ricordando bene l'urgenza dispose comunque per l'intervento "perché sicuramente era inutile lasciare la paziente con quella massa in testa". DI RA, figlio della malata, ha riferito che il dr. Melcarne gli disse che la madre doveva essere operata nel giro di poco tempo perché il tumore era molto grosso".
Anche qui, il dr. AC incontrò il figlio della paziente e gli disse che la "mamma era in gravi condizioni e che c'era la possibilità di farla operare all'interno della struttura privatistica, con la garanzia che sarebbe stato lui direttamente a operarla e, nel precisare che non avrebbe potuto garantire l'esito dell'operazione ma c'erano forse meno rischi ad essere operata da lui piuttosto che da qualcun altro". Poi gli aggiunse che "l'operazione era urgente ma non così urgente come pareva".
L'effetto svolto dall'intervento dell'imputato nel senso di aver creato aspettative di maggior adeguatezza del suo intervento intra moenia rispetto all'operazione in regime mutualistico è descritto dal Dr. EN. I parenti abbandonarono l'idea dell'intervento privatistico perché non trovarono i soldi;
intervento, poi, in realtà fissato tempestivamente per i primi giorni della settimana successiva al ricovero.
La Corte - dopo aver osservato che le prove appaiono confermare l'ipotesi accusatoria in quanto AC tentò di intimorire gli interlocutori mediante la minaccia indiretta di lasciare intendere che, se l'operazione fosse stata eseguita da un altro neurochirurgo e non da lui, avrebbe comportato dei rischi più elevati di insuccesso - pur dando credito alla genuinità delle deposizioni dei due testimoni, si è espressa nel senso che gli atti compiuti non fossero tali da manifestare, con certezza, la consapevolezza dell'imputato di realizzare atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre i soggetti passivi a promettergli indebitamente del denaro quale compenso per evitare gli svantaggi e il pericolo di pregiudizio quali conseguenze di un'eventuale opzione per il regime mutualistico.
3. Il Procuratore generale deduce:
1. In relazione al capo d), la violazione di legge e il vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà nonché del travisamento della prova. Per il ricorrente, la professione sanitaria viene a contatto con soggetti particolarmente indifesi sicché anche la sola richiesta di compensi indebiti da parte di un medico acquista in tale situazione quell'efficacia quanto meno induttiva sufficiente a integrare la concussione.
Il dr. AC propose l'intervento in regime privatistico ai parenti di una donna ricoverata presso il CTO per una patologia tumorale al cervello alla quale fu prospettata una situazione grave poiché la massa tumorale avrebbe potuto mandare in coma la paziente. La frase rivolta dal Dr. AC al figlio secondo cui la mamma era in gravi condizioni e che c'era la possibilità di farla operare all'interno della struttura privatistica, con la garanzia che sarebbe stato lui direttamente ad operarla, non può essere interpretata se non come una pressione psicologica volta ad orientare i comportamenti dei parenti.
L'ulteriore frase "l'operazione è urgente ma non così urgente come pareva", riferita dal primario ed accompagnata dalla rassicurazione secondo cui il suo intervento non poteva garantire l'esito dell'operazione ma c'erano forse meno rischi a essere operata da lui piuttosto che da qualcun altro, è l'ulteriore conferma che il chirurgo faceva leva sulle suggestioni nascenti dal suo ruolo salvifico in relazioni ai tempi dell'intervento operatorio ed agli esiti sperati.
Gli elementi di prova acquisiti consentono di ritenere che i fatti contestati a AC nel capo di imputazione d) integrino, di per sè, gli elementi costitutivi del reato di concussione con riferimento all'esercizio dell'attività sanitaria, anche sotto l'aspetto soggettivo riguardante l'inequivocità e l'idoneità dei fatti di induzione posti in essere a mezzo di richieste esplicite, suggestioni, persuasioni.
2. Con riferimento alla diversa qualificazione del fatto descritto al capo g), il ricorrente deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 317 c.p.; il vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità nonché il travisamento della prova.
La Corte d'appello, nel condividere le conclusioni raggiunte da tribunale, ha ritenuto accertato che RI EG fu indotto dal Dr. AC a richiedere il regime di cura "a libera professione" dopo aver prospettato falsamente al paziente che la scelta del regime mutualistico gratuito avrebbe comportato l'inserimento in una lista con tempi lunghi di attesa e non preventivabili, lista in realtà pacificamente inesistente per il tipo di operazione che doveva subire il paziente.
Per il ricorrente, il reato di concussione per induzione del medico ospedaliere, collegato a situazioni di gravi patologie, si differenzia dalla truffa aggravata non solo perché nella concussione il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto - mentre nella truffa la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità oggettiva delle somme - quanto il fatto che il paziente sia indifferente, per la situazione di grave stress in cui si trova.
La sentenza del giudice di Appello non è solo erronea rispetto ai principi di diritto applicati;
essa è anche carente in relazione alla parte motivazionale per quanto riguarda la contraddittorietà e la illogicità.
La Corte ha fondato il proprio convincimento su un risultato incontestabilmente diverso da quello reale che, là dove correttamente valutato alla luce delle prove acquisite, avrebbe dovuto determinare una soluzione diversa.
Vi è una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obbiettivamente derivanti dall'assunzione delle prove e quelli che la Corte ha utilizzato per la decisione.
Ne discende, secondo il ricorrente, il vizio di motivazione riconducibile all'art. 606 c.p.p., lett. e), nel testo modificato.
4. La difesa di IU AC, premessa la ricostruzione dei fatti operata dai giudici, deduce:
1. Il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza, nella parte in cui viene ritenuta assurda e pretestuosa la tesi difensiva dell'imputato senza indicare adeguate argomentazioni a sostegno e senza valutare le prove indicate dalla difesa.
Per la difesa, il giudice d'appello pone a fondamento della decisione un fatto assolutamente negato dagli atti processuali. Non è vero che a EG era stata appena comunicata la diagnosi di una patologia tumorale e la necessità di immediato intervento chirurgico, egli era già da tempo consapevole di essere affetto da un tumore e proprio su tale consapevolezza si era rivolto, su consiglio di un oncologo di fiducia, alle cure di AC. L'urgenza e l'indifferibilità dell'operazione emersero in un momento successivo al colloquio, a seguito di una successiva angiografia che rese nota la necessità di un immediato intervento. È da escludere che il paziente si trovasse in una situazione di improvviso spavento, bensì era consapevole della patologia avendo avuto il consulto di diversi medici.
A differenza di quanto affermato dalla Corte, non vi è alcun ostacolo logico alla ricostruzione prospettata dalla difesa.
2. Vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 640 c.p. per avere il giudice di merito dichiarato la responsabilità degli imputati per il delitto di truffa in mancanza di prove circa l'elemento oggettivo del reato sia sotto il profilo della sussistenza degli artifici e raggiri sia il profilo dell'esistenza del nesso di causalità.
Ad avviso del ricorrente, non vi è alcun elemento che possa fare ritenere provata la condotta materiale del reato di truffa che, secondo il giudice di merito, dovrebbe individuarsi nella falsa rappresentazione di trecento persone. Al riguardo, si riportano in ricorso le dichiarazioni del dr. EN, trascurate dal giudice d'appello e dalle quali emerge in realtà l'esistenza della lista d'attesa. Ciò avrebbe dovuto escludere la sussistenza del reato di truffa.
Altro profilo è la mancanza del nesso di causalità tra la condotta addebitata all'imputato e l'atto di disposizione patrimoniale effettuato dalle presunte persone offese. L'atto di disposizione patrimoniale, per la difesa, non è dipeso dalla pretesa induzione in errore ottenuta attraverso la rappresentazione della lista d'attesa, ma è invece maturata da parte dei due coniugi come decisione autonoma prima del colloquio con il primario. I EG furono inviati dal loro oncologo di fiducia al dr. AC: essi ritenevano di affidarsi alle cure del AC e non genericamente al CTO. La genesi del rapporto risulta dalle precise dichiarazioni del dr. EN, dalle quali risulta in termini inequivoci che il rapporto medico -paziente ebbe a sorgere al di fuori del circuito del nosocomio.
La corte d'appello ha omesso di considerare elementi di prova che sono stati posti a fondamento dell'assoluzione dagli altri capi di imputazioni.
Altro elemento non considerato è che EG, oltre a essersi rivolto alle cure del dr. AC, era titolare di un'assicurazione sanitaria. Circostanza che da conto che il paziente si è liberamente rivolto a AC per ottenere cure personali poiché il costo economico non avrebbe pesato su di lui, perché beneficiario di una polizza assicurativa.
Altro dato, è fornito dal fatto che i coniugi EG non presentarono querela nei confronti del medico e si dimostrarono, anche dopo essere stati messi a conoscenza delle condotte contestate,pieni di gratitudine nei confronti di AC. Ciò è dimostrato dalla circostanza che, dopo la morte del paziente, la moglie fece pubblicare un ringraziamento su un periodico.
3. Vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 640 c.p. per avere il giudice di merito dichiarato la responsabilità dell'imputato per il predetto delitto in assenza di prove circa la sussistenza dell'elemento soggettivo.
I giudici di merito, ad avviso del ricorrente, non hanno considerato che EG si è rivolto a AC personalmente e tramite un collega e ciò esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo, non considerato nella sentenza impugnata.
4.1. Con altro ricorso, oltre a riproporre analoghe censure, si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 517, 521 e 522 c.p.p. per difetto di correlazione tra imputazione e decisione con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione. Si pone in rilievo che là dove i pazienti non si rivolgano, per visita o ricovero, alla pubblica istituzione, ma direttamente a uno specifico medico per essere consigliati, curati od operati da lui, non può ritenersi che questi, quanto meno sino all'eventuale momento in cui il rapporto si converta in pubblicistico, eserciti una pubblica funzione. Tale presupposto richiede un accertamento in concreto volto a verificare quali siano state le caratteristiche originarie del rapporto. In situazioni di dubbio, devono applicarsi i principi dell'onere della prova e del favor rei.
4.2. Con memoria difensiva si deduce l'infondatezza e l'inammissibilità del ricorso del procuratore generale della Repubblica, contestando la ricostruzione dei fatti prospettata da ricorrente.
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica e quello di AC UL possono essere unitariamente trattati con riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa aggravata in danno di RI EG, anziché di concussione come ab origine contestato.
In realtà, oggetto di censura, pur se con diverse e opposte prospettive, è la ricostruzione della vicenda e la inquadrabilità della condotta nel delitto di truffa aggravata.
1.1. Anzitutto, va rilevata la infondatezza della censura della difesa di AC in punto di difetto di correlazione tra il fatto contestato e quello poi ritenuto in sentenza, riproposta con il ricorso senza considerare, nonostante fosse stata correttamente risolta dal giudice d'appello, le ragioni per le quali fu rigettata. La infondatezza della censura si giustifica essenzialmente sul fatto che la difesa dell'imputato ebbe a prospettare, nel corso del dibattimento di primo grado, che il fatto contestato avrebbe dovuto essere ricondotto al delitto di truffa aggravata, anziché in quello contestato di concussione.
E allora - al di là del rilievo che questa Corte si è già
pronunciata nel senso della insussistenza della violazione dell'art.521 c.p.p. con riguardo alla derubricazione dell'originario reato di concussione aggravata in quello di tentata truffa aggravata - va riaffermato il principio secondo cui la violazione dell'obbligo di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, non si verifica quando l'accusa venga precisata o integrata con le risultanze degli interrogatori e degli altri atti acquisiti al processo, e in particolare quando il fatto ritenuto in sentenza, quantunque diverso da quello contestato, sia stato prospettato dallo stesso imputato come elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare un'ipotesi di reato meno grave, atteso che, avendo in tal caso il medesimo imputato apprestato la necessaria difesa in relazione alla diversa prospettazione del fatto volontariamente offerta, non è dato riscontrare quella violazione al diritto alla difesa conseguente alla trasformazione o sostituzione dell'addebito che la norma intende sanzionare (Sez. 2, 12 ottobre 2000, dep. 28 ottobre 2000, n. 11082; Sez. 6, 11 giugno 2003, dep. 5 agosto 2003, n. 33077).
1.2. La condotta di AC, nella ricostruzione operata nella sentenza di primo grado, è stata oggetto di analisi dapprima negli elementi di prova acquisiti e poi di argomentata valutazione da parte del giudice d'appello.
RI EG, affetto da un tumore maligno che richiedeva un intervento chirurgico urgente, fu indotto dal dr. AC a optare per il regime di cura "a libera professione". Il quadro probatorio, costituito essenzialmente da prove dichiarative, dimostra - afferma il giudice d'appello - che IU AC, aveva prospettato falsamente al paziente che la scelta del regime mutualistico gratuito avrebbe comportato l'inserimento in una lista con tempi lunghi di attesa e non preventivabili, lista in realtà pacificamente inesistente per il tipo di operazione che doveva subire il paziente. Insomma, l'imputato mentì al paziente quando gli prospettò una lista di attesa molto lunga e, inducendolo in errore, lo convinse a scegliere il regime privatistico al fine di evitare i tempi della lista di attesa per i pazienti in regime mutualistico e, in tal modo, gli fece credere che sarebbero stati tempi molto lunghi e incerti:
non fu la volontà prevaricatrice del chirurgo ad indurre a preferire il regime privatistico e ad accettare di obbligarsi a corrispondere al neurochirurgo l'onorario per l'opera professionale, ma l'ingannevole rappresentazione di alcuni importanti dati oggetti vi. Le ipotesi ricostruttive del pubblico ministero - per il quale vi fu induzione non "fraudolenta", bensì una dipendenza psicologica del paziente rispetto al medico - e quella della difesa, secondo cui la circostanza che i EG si rivolsero a AC già consapevoli della grave patologia per affidarsi alle cure di AC, non sono altro che opinioni sull'inferenza del dato probatorio in termini assolutamente differenti rispetto a quelle espresse dal giudice di primo grado e poi, anche all'esito del sindacato di merito del giudice d'appello. Sindacato che trova adeguata, coerente e completa giustificazione nella motivazione della sentenza impugnata.
La valutazione giuridica del fatto, in tal modo espressa, si è poi adeguata alle pressoché uniformi pronunce di questa Corte di legittimità; pronunce che il Collegio condivide nel senso che la distinzione tra concussione e truffa, che si pone solamente in riferimento alla concussione per induzione, va individuata nel fatto che nella concussione il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto, mentre nella truffa la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità oggettiva delle somme o delle utilità date o promesse (Sez. 6, 16 dicembre 2005, dep. 23 gennaio 2006, n. 2677; Sez. 6, 22 aprile 2009, dep. 13 maggio 2009, n. 20195). Infine, la copertura assicurativa, cui la difesa di AC fa riferimento per escludere che vi fu truffa poiché essa era diretta a ottenere la migliore scelta nel caso di necessità di interventi sanitari, non ha rilevanza alcuna ai fini della configurazione della truffa, poiché delitto di truffa non postula l'identità tra la persona offesa dal reato e quella indotta in errore e, quindi, il reato sussiste pur in assenza di tale identità, sempre che gli effetti dell'inganno e della condotta dell'ingannato si riversino sul patrimonio del danneggiato.
In tal senso si è già espressa questa Corte, affermando che l'integrazione del reato di truffa non implica la necessaria identità fra la persona indotta in errore e la persona offesa, e cioè titolare dell'interesse patrimoniale leso, ben potendo la condotta fraudolenta essere indirizzata ad un soggetto diverso dal titolare del patrimonio, sempre che sussista il rapporto causale tra induzione in errore e gli elementi del profitto e del danno (Sez. 2, 21 febbraio 2008, dep. 5 marzo 2008, n. 10085; Sez. 2, 2 ottobre 1998, dep. 29 gennaio 1999, n. 6335). I ricorsi, pertanto, sono entrambi infondati.
2. Infondate altresì le ulteriori censure del pubblico ministero rispetto all'esclusione della configurabilità del tentativo di concussione in danno di EL AT.
La Corte di merito si è espressa nel senso che gli atti compiuti non fossero tali da manifestare, con certezza, la consapevolezza dell'imputato di realizzare atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre i soggetti passivi a promettergli indebitamente del denaro quale compenso per evitare gli svantaggi e il pericolo di pregiudizio quali conseguenze di un'eventuale opzione per il regime mutualistico. Dopo avere indicato i contenuti delle deposizioni dei testi DI e AR ER, rispettivamente figlio e marito della paziente, e posto in risalto le divergenze circa le modalità della richiesta e la semplificazione che ciascuno di essi ha fatto del colloquio avuto con FA, il giudice d'appello condivide e fa propria la conclusione cui è pervenuto il tribunale. Il quadro probatorio, descritto nelle linee essenziali, non dimostra che AC - nel comunicare a entrambi che la scelta del regime privatistico avrebbe assicurato che la paziente sarebbe stata senz'altro operata da lui - abbia voluto, con certezza, coartare le scelte e indurre i parenti a non optare per il regime mutualistico. Quanto riferito dai testi non da chiarezza sull'intento del medico e cioè se egli abbia solo voluto informare i ER dei risvolti di carattere economico che comportava la scelta del regime a "libera professione rispetto" a quello mutualistico. Per la Corte d'appello, le valutazioni circa l'ambiguità della condotta di AC espresse dal tribunale, trovano riscontro oggettivo nelle prove acquisite che lasciano permanere un ampio margine di dubbio sulla volontà del medico di tentare di indurre i ER a promettergli indebitamente del danaro quale compenso per evitare che la loro congiunta potesse subire un danno o comunque minore attenzione nelle cure. Una ricostruzione giustificata che, nella sua chiarezza espositiva e nei suoi precisi riferimenti a dati oggettivi, esclude dificit argomentativi e logici.
Si è in presenza, dunque, di una valutazione giuridica della condotta conforme alla fattispecie incriminatrice che per la configurazione richiede che gli atti compiuti siano in concreto idonei e diretti in modo non equivoco a ottenere un indebita utilità.
Il ricorso del Procuratore generale, volto in realtà a sovrapporre la propria ricostruzione a quella di entrambi i giudici di merito, è infondato anche con riferimento all'ulteriore capo della sentenza posto in discussione.
3.1 ricorsi sono, dunque infondati e vanno rigettati. A norma dell'art. 616 c.p.p., AC va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna AC al rimborso delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010