Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 253. Oggetto e formalita' del sequestro 1. L'autorita' giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.
2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato e' stato commesso nonche' le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
3. Al sequestro procede personalmente l'autorita' giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.
4. Copia del decreto di sequestro e' consegnata all'interessato, se presente.
2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato e' stato commesso nonche' le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
3. Al sequestro procede personalmente l'autorita' giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.
4. Copia del decreto di sequestro e' consegnata all'interessato, se presente.
Commentari • 189
- 1. Il sequestro probatorio: analisi di uno strumento investigativo in contrasto con la libertà fondamentale dell’individuoClaudia Ercolini · https://www.iusinitinere.it/ · 225.72717
[…] Così recita il primo comma dell'art. 253 c.p.p. volto a disciplinare l'istituto del sequestro penale, inquadrabile nell'ambito dei mezzi di ricerca della prova. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 5014Provvedimento: […] In tale sede la difesa eccepiva la nullità del provvedimento ex art. 253 cod. proc. pen. chiedendo la restituzione delle cose sequestrate;Leggi di più...
- violazione di legge·
- art. 257 cod. proc. pen.·
- art. 253 cod. proc. pen.·
- motivazione del sequestro·
- proporzionalità della misura·
- giurisdizione·
- ordinanza del Tribunale del Riesame·
- art. 8 CEDU·
- sequestro probatorio·
- economia processuale·
- art. 324 cod. proc. pen.·
- art. 616 cod. pen.·
- ricorso per cassazione