Provvedimento: […] Con riferimento, di seguito, al motivo relativo alla violazione dell'art. 253 cod. proc. pen., ritiene il Collegio che la motivazione dell'ordinanza risulti ancora immeritevole di censura. Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 19/4/2018, n. 36072, hanno affermato che "una corretta lettura dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. non possa consentire, nell'ambito dell'onere motivazionale chiaramente espresso dalla norma, differenziazioni di sorta tra corpo del reato da una parte e cose pertinenti al reato dall'altra. […]
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