Articolo 253 del Codice di procedura penale
Articolo 252Articolo 240
Versione
24 ottobre 1989
Art. 253. Oggetto e formalita' del sequestro 1. L'autorita' giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.
2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato e' stato commesso nonche' le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
3. Al sequestro procede personalmente l'autorita' giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.
4. Copia del decreto di sequestro e' consegnata all'interessato, se presente.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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