Sentenza 15 novembre 2013
Massime • 1
L'applicazione di una misura di sicurezza personale presuppone indefettibilmente, anche nell'ipotesi prevista dall'art. 417 cod. pen. e con specifico riferimento a persone condannate per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l'accertamento di un'attuale pericolosità del soggetto ai sensi dell'art. 203 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2013, n. 3801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3801 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 15/11/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 3660
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 32445/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI LE N. IL 09/01/1964;
avverso l'ordinanza n. 7248/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 23/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. D'ANGELO Giovanni che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. RI LE impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo difensore l'ordinanza del 23 maggio 2012, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'appello da lui proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Viterbo in data 20 ottobre 2011, di applicazione nei suoi confronti della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 2, disposta con sentenza della Corte d'appello di Catania in data 1 marzo 2007, con la quale egli era stato condannato alla pena di anni 13 di reclusione per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, per il reato di associazione intesa al commercio di sostanze stupefacenti ed altro.
2. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza attuale della pericolosità sociale del RI sulla base della natura dei reati per i quali era intervenuta la condanna;
sulla circostanza che egli non prestava alcuna attività lavorativa e manteneva un tenore di vita elevato ed incongruo, con conseguente applicabilità nei suoi confronti della misura di sicurezza di cui sopra, avendo inoltre una nota della stazione carabinieri di Corigliano Calabro in data 22 dicembre 2012 segnalato la sussistenza di un collegamento tra il libero vigilato e la cosca mafiosa denominata "locale di Corigliano" e la sua frequentazione costante ed attuale di pericolosi pregiudicati, responsabili di gravissimi reati mafiosi.
3. RI LE formula due doglianze:
1)-erronea applicazione di legge e vizio motivazionale in quanto i presupposti legittimanti la conferma del provvedimento applicativo della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 2 non potevano consistere nella presunzione di pericolosità derivante dal titolo del reato per il quale egli era stato condannato, in quanto era richiesto che il Magistrato di sorveglianza rappresentasse concreti fatti e circostanze emerse al momento in cui si provvedeva all'applicazione della misura di sicurezza;
pertanto la successiva manifestazione di pericolosità sociale, che non era stata nella specie avvalorata dalla descrizione di concreti e specifici comportamenti, non poteva essere rilevata per la prima volta in sede di gravame innanzi al Tribunale di sorveglianza;
invero la nota della stazione dei carabinieri di Corigliano Calabro era del 22 novembre 2011, si da non avere tenuto conto che egli era stato scarcerato il 31 ottobre 2011 e che non aveva avuto il tempo di trovare lavoro, da lui in effetti rinvenuto solo il 9 dicembre 2011; pertanto il Tribunale di sorveglianza non aveva proceduto alla rivalutazione ed al riesame degli stessi elementi di fatto acquisiti dal Magistrato di sorveglianza ed aveva giustificato il mantenimento di una misura di sicurezza violando le norme sul contraddittorio e sul diritto di difesa del condannato;
2)-motivazione illogica, in quanto non sussisteva la ritenuta attualità della sua pericolosità sociale, atteso che, a distanza di 21 giorni dal suo ritorno in libertà, dopo una detenzione di anni 9 e mesi 8, non aveva ancora trovato un onesto lavoro non certo per sua volontà, essendo egli riuscito a reperire un'occupazione solo il 9 dicembre 2011, in tal modo avendo proseguito il percorso riabilitativo avviato in costanza di detenzione;
era poi del tutto generico quanto riferito sul suo conto dai carabinieri di Corigliano Calabro circa il suo tenore di vita elevato ed incongruo e circa la sua costante frequentazione di pregiudicati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da RI LE è fondato.
2. Con esso il ricorrente lamenta l'insussistenza a suo carico di elementi adeguati per farlo ritenere in atto persona socialmente pericolosa, si da consentire l'applicazione suoi confronti della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 2. 3. Ritiene invero questa Corte che anche nell'ipotesi prevista dall'art. 417 cod. pen., alla stregua del quale, in caso di condanna per il delitto di associazione di stampo mafioso, è sempre ordinata una misura di sicurezza, l'applicazione in concreto di una misura di sicurezza diversa dalla confisca presuppone in ogni caso l'accertamento di un'attuale pericolosità del condannato ai sensi dell'art. 203 c.p., la quale deve essere desunta dalle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., globalmente valutate nel loro insieme. Il giudice è quindi tenuto in ogni caso a verificare la sussistenza delle condizioni che consentano di ritenere la personalità dell'imputato caratterizzata in concreto dalla pericolosità, intesa come accentuata possibilità di commettere in futuro altri reati, tenendo conto non solo della gravita dei fatti reati commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo l'espiazione della pena (cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n. 11055 del 2/3/2010, Mazzurco, Rv.246789).
4. Tanto premesso, va rilevato che il provvedimento impugnato non ha indicato una serie convergente ed univoca di elementi, idonei a dimostrare la persistenza di un'attuale pericolosità sociale del RI, avendo fatto principale riferimento alla natura dei reati per i quali era stato condannato (associazione a delinquere di stampo mafioso ed associazione intesa al commercio di stupefacenti) e per i quali detta misura di sicurezza gli era stata applicata;
non ha tenuto conto del comportamento tenuto dal ricorrente nell'ambito della struttura carceraria, nella quale ha espiato la pena;
non ha valutato la circostanza, secondo cui egli, subito dopo la sua scarcerazione, avvenuta il 30 ottobre 2011, si era dato alla ricerca di un lavoro, da lui infatti reperito il 9 dicembre 2011. Alla luce degli elementi di cui sopra, appare pertanto generico quanto riferito sul suo conto dai carabinieri della stazione di Corigliano Calabro con la nota del 22 novembre 2011, circa il mancato svolgimento da parte sua di attività lavorativa e circa la sua frequentazione di pregiudicati, anche per avere detta nota fatto riferimento a fatti successivi a quelli tenuti presenti dal Magistrato di sorveglianza con il provvedimento del 20 ottobre 2011, impugnato dal ricorrente innanzi al Tribunale di sorveglianza di Roma.
5. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato, con rimessione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma affinché, in piena autonomia di giudizio, esamini nuovamente l'appello proposto dal ricorrente, tenendo conto dei rilievi come sopra formulati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2014