Sentenza 21 febbraio 2012
Massime • 1
Nel corso dell'esame dibattimentale del testimone e delle parti private può procedersi alla contestazione delle dichiarazioni rese in precedenza dai soggetti esaminati tutte le volte in cui queste ultime presentino difformità con le dichiarazioni dibattimentali, sia che in dibattimento il soggetto esaminato manifesti una conoscenza diversa, sia che riveli di non ricordare le vicende o i fatti sui quali aveva riferito in precedenza. (La Corte Suprema ha precisato che, nel caso in cui il teste dichiari di non ricordare il fatto o la circostanza su cui viene esaminato, ma, a seguito della contestazione, affermi che, pur non avendone attuale ricordo, quanto dichiarato in precedenza è sicuramente vero, non si applica la disciplina in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite a seguito di contestazioni, ma solo le regole generali in ordine alla valutazione dell'attendibilità del dichiarante).
Commentario • 1
- 1. Testimone smemorato, vale "se l'ho detto è vero" (Cass. 17089/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2025
Va riconosciuto valore probatorio alla conferma del testimone immemore di quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari nel corso della deposizione dibattimentale ed a seguito di contestazione. E ciò sia quando il teste rimandi al più vivido ricordo dei fatti in occasione delle informazioni rese in fase di indagini, sia quando si limiti all'affermazione che quanto in precedenza dichiarato risponda al vero, giacchè la risposta alla contestazione per difetto di ricordo veicola nel dibattimento quanto già dichiarato in precedenza. Quando il testimone manifesti genuina difficoltà di elaborazione del ricordo le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni debbano …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2012, n. 10483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10483 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2012 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento