Sentenza 10 febbraio 2015
Massime • 1
Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che esprime tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio preteso diritto di credito, determinando una coartazione dell'altrui volontà che assume "ex se" i caratteri dell'ingiustizia. (Fattispecie nella quale l'imputato, per riscuotere il suo credito, si era avvalso di due pregiudicati, che avevano minacciato la persona offesa di dare alle fiamme il suo locale e di cagionare gravi lesioni a lui ed ai suoi familiari ove non avesse pagato il debito).
Commentari • 6
- 1. La responsabilità dell’incaricato alla riscossione del credito mediante violenza e minacciaAvv. Roberto Tedesco · https://www.iusinitinere.it/
Tra le tematiche maggiormente dibattute nella giurisprudenza della Corte di Cassazione vi è sicuramente la differente qualificazione giuridica del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ex artt. 392 – 393 c.p., e del reato di estorsione, ex art 629 c.p., nell'ambito dell'attività di riscossione del credito. Prima di addentrarsi nell'analisi dei diversi orientamenti giurisprudenziali si ritiene utile inquadrare, in breve, entrambe le fattispecie di reato. Il reato relativo all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è disciplinato dagli artt. 392 e 393 del codice penale a seconda che lo stesso sia commesso con violenza sulle cose oppure nei confronti delle persone. …
Leggi di più… - 2. Alle Sezioni Unite la differenza tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioniAvv. Gioacchino Sanfilippo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 3. Dolo differenzia estorsione ed esercizio arbitrario (Cass., 29541/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 ottobre 2020
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
Leggi di più… - 4. Sezioni Unite sulla natura dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2020
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
Leggi di più… - 5. Doppia conforme e ricorso in cassazione (Cass. 46288/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/02/2015, n. 9759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9759 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 10/02/2015
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO L. - rel. Consigliere - N. 284
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI OB - Consigliere - N. 29902/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR TO N. IL 14/04/1958;
avverso la sentenza n. 21/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 13/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Florio Antonio che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. IU OB ricorre per cassazione - a mezzo del suo difensore - avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce (Sezione distaccata di Taranto) del 13.11.2012, che, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale con la quale è stato condannato per il reato di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ha riqualificato il fatto nel delitto di tentata estorsione, riducendo la pena.
2. Propone diversi motivi di ricorso.
2.1. Col primo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, nonché il vizio della motivazione della sentenza impugnata per avere la Corte di Appello riqualificato il fatto da "tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni" (come ritenuto il giudice di primo grado) a "tentata estorsione" (secondo la contestazione originaria elevata nel decreto che dispone il giudizio). Deduce, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe errato nel riqualificare il fatto come tentata estorsione, non avendo considerato che il IU era creditore della p.o. - a seguito dei rapporti commerciali intercorsi - per ben 20 mila Euro e che, pertanto, l'elemento psicologico che lo animava era quello di esercitare un proprio preteso diritto, non quello di procurarsi un ingiusto profitto. Deduce ancora che la riqualificazione del fatto come sopra avrebbe determinato la irrogazione di una pena - sulla base della quantificazione effettuata dal primo giudice alla stregua dell'art. 393 cod. pen. - illegale, in quanto non parametrata alle previsioni di cui agli artt. 56-629 cod. pen.; deduce infine che, laddove il fatto fosse qualificato alla stregua della fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., il reato sarebbe estinto per intervenuta remissione di querela.
La censura è manifestamente infondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. Si è affermato così che integra gli estremi dell'estorsione aggravata dal cd. "metodo mafioso", la condotta consistente in minacce di morte o gravi lesioni personali in danno dei prossimi congiunti del debitore, formulate da terzi estranei al rapporto obbligatorio, estrinsecantesi nell'evocazione dell'appartenenza di uno di essi ad una organizzazione malavitosa, in tal modo esercitando una forza intimidatoria estrema, indice del fine di procurare al creditore un profitto ingiusto, esorbitante rispetto al fine di recupero di somme di denaro sulla base di un preteso diritto, con corrispondente danno per il debitore, indotto ad accondiscendere passivamente alle avverse pretese senza avvalersi degli ordinari rimedi civilistici (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014 Rv. 260344); e che integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che esprime tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio, preteso diritto, sicché la coartazione dell'altrui volontà deve ritenersi assuma "ex se" i caratteri dell'ingiustizia (Sez. 5, n. 19230 del 06/03/2013 Rv. 256249; Sez. 1, n. 32795 del 02/07/2014 Rv. 261291; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010 Rv. 248736; Sez. 5, n. 28539 del 14/04/2010 Rv. 247882). Nel caso di specie, secondo la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito, l'imputato, per riscuotere il suo credito, si è avvalso di due pregiudicati, che si sono recati dal CO, minacciandolo - per il caso in cui egli non avesse pagato il suo debito - di dare alle fiamme il suo locale e di cagionare gravi danni (financo la morte) alla sua persona e a quella dei suoi familiari. Si tratta di una condotta che, per la gravità e le modalità delle minacce poste in essere, trascende chiaramente l'intento di far valere il proprio diritto e che la Corte territoriale ha correttamente qualificato alla stregua dello schema normativo di cui all'art. 629 cod. pen.. E peraltro, stante l'insolvenza del GA e il sopravvenuto dichiarato fallimento della sua impresa, l'imputato non avrebbe potuto agire giudizialmente nei confronti dello stesso CO, ma solo nei confronti del fallimento. Ne deriva che, anche sotto tale profilo, deve escludersi la configurabilità del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto la condotta ascritta all'imputato mirava all'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria (cfr. Sez. 2, n. 42940 del 25/09/2014 Rv. 260474). Risultando esente da vizi logici e giuridici la qualificazione del fatto come tentativo di estorsione, rimane assorbita la censura relativa alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.
Quanto alla censura con la quale si lamenta che la Corte territoriale abbia irrogato una pena meno grave (in quanto parametrata alla pena edittale prevista per il delitto di cui all'art. 393 cod. pen.) rispetto a quella prevista per il delitto di estorsione, trattasi di doglianza inammissibile per carenza di interesse.
2.2. Col secondo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, nonché il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per prescrizione. Deduce, in particolare, che tale prescrizione sarebbe maturata prima della sentenza di primo grado, cosicché la causa di estinzione del reato avrebbe dovuto essere dichiarata già dal primo giudice e la mancata declaratoria di essa da parte della Corte di Appello configurerebbe una reformatio in peius. Anche questa censura non può trovare accoglimento, alla stregua della verificata corretta qualificazione del fatto - da parte dei giudici di merito - come tentativo di estorsione, e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Pienamente tutelato è stato poi il contraddittorio in ordine alla qualificazione del fatto, essendo stato il fatto originariamente contestato come tentativo di estorsione ed essendo stato lo stesso derubricato solo in esito al giudizio di primo grado.
2.3. Col terzo motivo di ricorso, deduce l'assoluta mancanza di motivazione in relazione al diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale richiesto con l'atto di appello.
Questa censura è fondata.
Con l'atto di appello, il IO aveva chiesto espressamente lamentato la mancata concessione, da parte del giudici di primo grado, del beneficio della non menzione della condanna. La Corte di Appello, che pur ha richiamato a pagina 2 della sentenza impugnata tale motivo di gravame, ha poi omesso del tutto di prenderlo in esame e di decidere in merito ad esso.
Sul punto, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce per la decisione sul punto.
3. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla omessa statuizione in ordine al beneficio di cui all'art. 175 cod. proc. pen., con rinvio alla Corte di Appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso va nel resto rigettato. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., vanno dichiarati irrevocabili il giudizio di responsabilità penale e la misura della pena come inflitta in atti.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione in ordine al beneficio di cui all'art. 175 cod. proc. pen. e rinvia alla Corte di Appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto;
rigetta nel resto il ricorso;
dichiara irrevocabili ex art. 624 cod. proc. pen. il giudizio di responsabilità penale e la misura della pena come inflitta in atti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, il 10 febbraio 2015. Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2015