Sentenza 20 gennaio 2015
Massime • 1
Il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di condanna in appello, per il reato di omissione di atti d'ufficio, di un medico di turno nel servizio di guardia medica, in relazione al mancato espletamento di una visita domiciliare sollecitata telefonicamente, osservando che il giudice di secondo grado non solo non aveva indicato alcun elemento specifico pretermesso o non adeguatamente valutato in primo grado, ma neppure aveva disposto una perizia medico legale al fine di disporre elementi di valutazione aggiuntivi).
Commentari • 9
- 1. La legge Nordio e il giudizio di impugnazioneCarlo Citterio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 23 luglio 2024
Questo contributo costituisce il terzo di una serie di approfondimenti sul "d.d.l. Nordio" di questa Rivista. Si veda D.d.l. Nordio in materia di intercettazioni: l'ennesima ombra gettata sull'operato del pubblico ministero (e l'ennesimo passo verso la separazione delle carriere) di Andrea Apollonio, D.d.l. Nordio: l'interrogatorio prima della misura cautelare e l'elefante nella stanza di Costantino De Robbio. Sommario: 1. Le novità in materia di impugnazione - 2. La brevissima vita dell'obbligo di depositare, insieme con l'atto di impugnazione, la dichiarazione o elezione di domicilio: l'approccio sistematico, questo sconosciuto - 3. Le curiose ricorrenza e sorte dello specifico mandato …
Leggi di più… - 2. La legge Nordio e il giudizio di impugnazioneCarlo Citterio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Questo contributo costituisce il terzo di una serie di approfondimenti sul "d.d.l. Nordio" di questa Rivista. Si veda D.d.l. Nordio in materia di intercettazioni: l'ennesima ombra gettata sull'operato del pubblico ministero (e l'ennesimo passo verso la separazione delle carriere) di Andrea Apollonio, D.d.l. Nordio: l'interrogatorio prima della misura cautelare e l'elefante nella stanza di Costantino De Robbio. Sommario: 1. Le novità in materia di impugnazione - 2. La brevissima vita dell'obbligo di depositare, insieme con l'atto di impugnazione, la dichiarazione o elezione di domicilio: l'approccio sistematico, questo sconosciuto - 3. Le curiose ricorrenza e sorte dello specifico mandato …
Leggi di più… - 3. Giustizia InsiemeCarlo Citterio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 4. Giustizia InsiemeCarlo Citterio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 5. La legge Nordio e il giudizio di impugnazioneCarlo Citterio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2015, n. 10130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10130 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente - del 20/01/2015
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 87
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 51474/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RS LO, n. Monteprandone (Ap) 14.7.1958;
avverso la sentenza n. 547/14 Corte d'Appello di Ancona del 14/02/2014;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. Orlando Villoni;
sentito il difensore della parte civile, avv. Caporossi Wilma, che ha chiesto la conferma della sentenza di secondo grado e la rifusione delle spese della presente fase del giudizio, come da conclusioni scritte e separata notula;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Vulpiani Paolo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Ancona, in riforma della pronuncia assolutoria emessa il 29/09/2010 dal Tribunale di Fermo, ha condannato SI LO alla pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi di reclusione per il reato di omissione d'atti d'ufficio (art. 328 cod. pen.) ed all'interdizione temporanea di un anno dai pubblici uffici, oltre alle statuizioni in favore della parte civile costituita, EC EL. Al SI è contestato, nella sua qualità di sanitario di turno nel servizio di guardia medica, di essersi rifiutato di effettuare una visita domiciliare in favore di un anziano paziente, nonostante i sintomi riferiti deponessero per la manifestazione di una polmonite lombare media al polmone destro e di essersi invece limitato a prescrivere, per telefono, le normali terapie farmacologiche di contenimento della patologia segnalata.
Accogliendo l'appello del PM e sovvertendo le valutazioni del primo giudice, la Corte d'Appello di Ancona ha, infatti, ritenuto che le indicazioni ricevute dall'imputato dalla moglie del paziente fossero tali da definire esattamente il quadro di una sintomatologia che imponeva l'effettuazione di più adeguati approfondimenti diagnostici, da eseguire mediante esame clinico diretto che solo la visita domiciliare richiesta poteva assicurare.
Secondo la Corte territoriale, infatti, se la necessità e l'urgenza di effettuare una visita domiciliare sono rimesse alla valutazione discrezionale del sanitario di guardia ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, art. 13, nondimeno questa non può prescindere dall'esatta conoscenza del quadro clinico del paziente, acquisita dal medico proprio attraverso la richiesta di indicazioni precise circa l'entità della patologia dichiarata.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo plurimi motivi di censura. Come primo motivo, si duole del fatto che nel pronunziare sentenza di condanna, la Corte d'Appello di Ancona abbia svolto una vera e propria valutazione di natura medica, senza tuttavia procedere a perizia affidata ad un esperto nel settore, bensì argomentando in assenza di supporto scientifico su di un tema su cui il primo giudice si era pronunziato in maniera esattamente opposta e parimenti, se non di più, argomentata e dettagliata. La necessità di tale strumento di verifica s'imponeva in quanto il caso in esame presenta la caratteristica che al pubblico ufficiale - medico è riservato un ambito di discrezionalità tecnico - scientifica circa l'opportunità di porre in essere o meno un determinato atto del suo ufficio, tant'è che il consulente della difesa sentito in primo grado aveva attestato che in assenza di indicazioni del sintomo delle difficoltà respiratorie del paziente, legittimamente era stata valutata non necessaria la visita domiciliare.
Il ricorrente deduce, inoltre, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per essere la Corte d'Appello giunta a conclusioni diametralmente opposte di quelle del Tribunale di Fermo senza minimamente confutare il passaggio logico - giuridico seguito dal giudice a quo.
Si deduce, inoltre, erronea applicazione dell'art. 328 cod. pen. in relazione ai molteplici elementi probatori, anche di segno diverso, emersi nel corso del dibattimento;
alla configurabilità del reato solo quando l'omissione riguardi un atto indifferibile il cui mancato compimento comporti un pregiudizio irreparabile per il paziente, nella specie non determinatosi;
all'assenza di dolo, non avendo il ricorrente mai nutrito la consapevolezza di aver omesso o rifiutato un atto dovuto, ma anzi la sicurezza di aver correttamente valutato la situazione prospettatagli, ritenendo in scienza e coscienza non necessaria la visita domiciliare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Nel caso in esame, non viene in discussione il principio, correttamente ricordato dalla Corte territoriale, secondo cui è sanzionabile il comportamento del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca, in maniera pretestuosa o aprioristica, ad una richiesta di intervento domiciliare urgente, quando la situazione prospettata sia connotata da risvolti di inequivoca gravita, come tale integrante la necessità della relativa esecuzione quale atto indifferibile ai sensi dell'art. 328 cod. pen., comma 1. La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione è, anzi, in genere concorde e costante nel ravvisare il reato, affermando contestualmente il principio che l'esercizio del potere - dovere del medico di apprezzare la necessità o meno della visita domiciliare ai sensi del D.P.R. n. 41 del 1991, art. 13, comma 3 è pienamente sindacabile da parte del giudice sulla base degli elementi di prova sottoposti al suo esame (Sez. 6, sent. n. 23817 del 30/10/2012, Tomas, Rv. 255715; Sez. 6, sent. n. 12143 del 11/02/2009, Bruno, Rv. 242922; Sez. 6, sent. n. 31670 del 05/06/ 2007, Montilla, Rv. 236935;
Sez. 6, sent. n. 34047 del 14/01/2003, PM in proc. Miraglia, Rv. 226594; Sez. 6, sent. n. 8837 del 21/06/1999, Tedeschi, Rv. 214676;
Sez. 6, sent. n. 11683 del 18/03/1988, Bevilacqua, Rv. 179822), mentre le pronunzie dissonanti sono per lo più determinate dalla peculiarità della vicenda processuale considerata (v ad es. Sez. 6, sent. n. 2892 del 27/11/1985, Calegaris, Rv. 172432).
3. Il punctum dolens della questione, chiaramente evidenziato dal ricorrente con il secondo motivo d ricorso, riguarda, invece, il fatto che la sentenza d'appello non indica elementi probatori specifici pretermessi dal primo giudice ne' pone in rilievo aspetti particolari da quello non considerati.
Oltre tutto - ed anche tale profilo ha costituito specifico motivo di censura del ricorrente - la Corte territoriale non ha ritenuto neppure di procedere a perizia medico - legale, evenienza che avrebbe comportato la possibilità di disporre di quell'elemento di valutazione aggiuntivo, integrato dalle indicazioni fornite da un esperto della professione medica, atto eventualmente a consentire un difforme apprezzamento rispetto a quello operato dal giudice di primo grado.
La decisione non affronta, inoltre, un punto cruciale della vicenda processuale, costituito dall'obbligatorietà dell'atto che s'impone al pubblico ufficiale ove questi disponga di uno spazio di discrezionalità scientifica per valutare l'opportunità o la necessità di compierlo;
ne' fornisce, infine, una diversa lettura dell'unica deposizione testimoniale significativa, quella cioè resa dalla moglie della parte offesa EC EL, che anzi mostra di interpretare sostanzialmente allo stesso modo del giudice di primo grado, ritenendo per di più irrilevante l'aspetto - invece reputato fondamentale dal Tribunale - dell'individuazione delle precise indicazioni da costei al ricorrente circa i sintomi avvertiti dal coniuge.
4. In altri termini, la motivazione svolta della Corte territoriale non ottempera ai requisiti delineati dalla giurisprudenza, progressivamente affermatasi, di questa Corte di Cassazione per assolvere a quell'obbligo di motivazione rafforzata, atta in quanto tale a derogare al principio di valutazione generale dell'oltre ogni ragionevole dubbio dettato all'art. 533 c.p.p., comma 1, apparendo anzi sotto diversi aspetti meno dettagliata e più semplicistica di quella, anche quantitativamente più ampia, svolta dal Tribunale di Fermo.
La sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve, infatti, confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, sent. n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri ed altri, Rv. 233083; conformi Sez. 5, sent. n. 35762 del 05/05/2008, P.G. in proc. Aleksi e altri, Rv. 241169; Sez. 5, sent. n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330; Sez. 5, sent. n. 8361 del 17/01/2013, PC in proc. Rastegar, Rv. 254638; Sez. 6, sent. n. 39911 del 04/06/ 2014, P.G. e Scuto, Rv. 261589). In caso poi di acquisizione di ulteriore materiale probatorio oppure di valutazione di quello preesistente però sfuggito all'analisi del primo giudice, il giudice d'appello deve porlo in correlazione con quello vagliato nel primo grado di giudizio, al fine di offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 6, sent. n. 46742 del 08/10/2013, P.G. in proc. MD HA, Rv. 257332; Sez. 6, sent. n. 1253 del 28/11/2013, PG in proc. Ricotta, Rv. 258005).
5. Dal momento che non si rinvengono nella motivazione della decisione impugnata quei necessari passaggi argomentativi - uniti ad una ragionata valutazione di elementi probatori eventualmente pretermessi o alla evidenziazione di aspetti cruciali non considerati dal giudice di primo grado (v. supra) - atti a sostenere in maniera convincente il sovvertimento della decisione del Tribunale, ne discende la necessità di ritenere congruo ed appropriato l'apprezzamento della fattispecie operato in primo grado, sfociato nella formula assolutoria piena per insussistenza del fatto.
4. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2015