Sentenza 11 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2012, n. 27202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27202 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 11/12/2012
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 3060
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 18081/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. TA SA, nata ad [...] il [...];
2. ON RA, nata ad [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Trani emessa il 03/10/2011;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
udito per l'imputata ricorrente TA SA l'Avv. Losappio Giuseppe, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata, nonché il rigetto del ricorso della parte civile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 03/10/2011, il Tribunale di Trani confermava la sentenza di condanna emessa dal Giudice di pace di Andria il 29/04/2010 nei confronti di SA TA, ritenuta responsabile di ingiurie e diffamazione in danno di RA ON, costituitasi parte civile.
Il giudice di appello disattendeva i motivi di impugnazione avanzati nell'interesse dell'imputata, rilevando fra l'altro che:
- la modifica del capo d'imputazione intervenuta nel corso del processo di primo grado in ordine alla data di presunta commissione del reato di diffamazione (la dicitura iniziale recava "il 26 - 27 settembre 2005", corretta all'esito delle risultanze dibattimentali con le parole "in epoca prossima e antecedente al 25 settembre 2005") non aveva comportato alcuna compressione o menomazione del diritto di difesa, essendo la contestazione rimasta delineata in un ambito temporale ristretto e ben determinato;
- l'accusa poteva ritenersi fondata anche sulle sole dichiarazioni della persona offesa, e doveva riscontrarsi una sostanziale convergenza quanto ai punti essenziali della ricostruzione dei fatti nelle deposizioni dei testimoni SA e ER;
- non poteva ritenersi maturato il termine massimo di prescrizione previsto per i delitti contestati in rubrica, pari ad anni 7 e mesi 6;
- la querela proposta dalla ON doveva intendersi tempestiva, essendo intervenuta il 10/10/2005, vale a dire pochi giorni dopo alla data in cui (fine settembre dello stesso anno) ella risultava aveva avuto conoscenza della condotta diffamatoria posta in essere dall'imputata.
Il Tribunale di Trani dichiarava altresì non luogo a provvedere sulle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di appello, essendo la stessa rimasta assente: pur trovando applicazione il principio dell'immanenza della costituzione di parte civile, doveva rilevarsi il difetto di procura speciale in capo al difensore che aveva rassegnato le conclusioni anche in punto di spese.
2. Avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso il difensore della TA, deducendo cinque motivi.
2.1 Innanzi tutto il ricorrente lamenta omessa motivazione nella sentenza impugnata circa una eccezione di incostituzionalità promossa dalla difesa già in primo grado e riproposta nei motivi di appello: l'eccezione si riferisce al combinato disposto del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2, comma 1, e art. 29, comma 2, ritenuto in contrasto con gli artt. 76 e 111 Cost. nella parte in cui le dette norme - così come interpretate dal giudice di prime cure, e pur rilevandosi che il citato art. 29 richiama solo i primi due commi dell'art. 468 c.p.p., e non il comma 4 bis - imporrebbero che anche nel rito dinanzi al Giudice di pace si debba rispettare il termine di 7 giorni, prima della data fissata per il dibattimento, per il deposito di istanze volte all'acquisizione di verbali di prove assunte in altro procedimento.
2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 516 e 520 c.p.p., dal momento che la già ricordata modifica del capo d'imputazione sub b) in ordine alla data della presunta diffamazione incise significativamente sulle possibilità di esercizio del diritto di difesa: essendo quella modifica intervenuta in occasione di un'udienza nella quale l'imputata rimase assente, sarebbe stato necessario disporre la sospensione del dibattimento, con notifica alla TA del relativo verbale, incombenza cui il Giudice di pace non provvide. Nè potrebbe condividersi l'assunto del Tribunale, secondo cui la variazione della data, restando in un medesimo ambito temporale (settembre 2005), non avrebbe comportato innovazione dell'accusa, esistendo anzi numerosi precedenti giurisprudenziali di legittimità - che il ricorso menziona e parzialmente riproduce per esteso - dai quali si ricava l'opposto principio. Nel caso di specie, peraltro, la modifica della rubrica avrebbe "completamente mutato l'arco temporale di riferimento del fatto, sostituendo un'indicazione precisa e circoscritta ad una vaga, indeterminata e (...) ad ampio spettro".
2.3 Il terzo motivo di ricorso ribadisce le doglianze espresse nell'atto dell'appello con riguardo alla presunta fondatezza degli elementi di accusa desumibili dalle dichiarazioni della ON (che risultava già dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale avere non buoni rapporti con l'imputata, e la cui deposizione assurge ad unica prova della contestata ingiuria) nonché delle due testimoni già ricordate (entrambe dipendenti della stessa parte civile). Il difensore della TA richiama la giurisprudenza che impone una valutazione assai rigorosa sull'attendibilità della persona offesa, e sottolinea che le imprecisioni della ER e della SA assumono particolare significato proprio in ragione della incertezza - sull'epoca di realizzazione della presunta diffamazione - che consegue alla modifica del capo d'imputazione.
2.4 Con il quarto motivo il ricorrente lamenta erronea interpretazione dell'art. 157 c.p., dal momento che nel caso di specie avrebbe dovuto applicarsi il disposto del comma 5, con la previsione di un termine triennale di prescrizione per i reati riservati alla competenza del Giudice di pace, e non già il termine ordinario stabilito per i delitti. Invoca in proposito una specifica pronuncia di questa Sezione (sentenza n. 17399 del 20/02/2007), che ebbe ad affermare principi in linea con le tesi difensive.
2.5 L'ultimo motivo si riferisce alla nuovamente dedotta tardività della querela proposta dalla ON, con deduzione di un ulteriore vizio della pronuncia in punto di erronea applicazione dell'art. 120 c.p. e art. 529 c.p.p., comma 2: ciò perché "l'incertezza in ordine alla data di commissione del presunto reato - reato che potrebbe essere stato commesso a giugno 2005 - implica il dubbio sulla tempestività della querela presentata il 10 ottobre 2005".
3. Propone altresì ricorso il difensore/procuratore speciale della parte civile, dolendosi della declaratoria di non luogo a provvedere pronunciata dal Tribunale di Trani sulle spese di assistenza processuale in grado di appello, sostenute dalla ON. In proposito, il ricorrente segnala che il precedente giurisprudenziale di legittimità citato dal giudice di secondo grado (Cass., Sez. 5, n. 9104 del 02/07/1992) non appare conferente, dato che nella fattispecie la parte civile non era impugnante, e dunque poteva certamente costituirsi anche in sede di appello a ministero del difensore nominato ab initio, apparendo peraltro irragionevole che essa debba sobbarcarsi i costi di un processo celebratosi su iniziativa dell'imputato e risoltosi con il rigetto delle richieste di costui.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputata non può trovare accoglimento.
1.1 Il primo motivo, afferente l'omessa motivazione del Tribunale sulle censure mosse nei riguardi dell'ordinanza del Giudice di pace che aveva considerato irrilevante la questione di legittimità costituzionale sopra ricordata, è da ritenere inammissibile, essendo le anzidette censure manifestamente infondate.
Infatti, il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 29, comma 2, si limita a stabilire in via generale che per chiedere l'esame di testimoni, periti, consulenti tecnici o soggetti da escutere ex art. 210 c.p.p., le parti debbono depositare nella cancelleria del Giudice di pace le relative liste, con l'indicazione delle circostanze su cui svolgere l'esame: non vi è, contrariamente a quanto sembra osservare la difesa, un espresso richiamo a quanto statuisce l'art. 468, commi 1 e 2, ma solo una previsione che ne ricalca il contenuto (peraltro, del solo comma 1). Non essendovi alcun richiamo nel senso appena indicato, non vi è neppure alcun problema interpretativo circa le ragioni che avrebbero in ipotesi determinato il legislatore a non fare altrettanto con altri capoversi dello stesso art. 468, in particolare relativamente al comma 4 bis;
ergo, per la disciplina della acquisibilità di verbali di prove di altro procedimento penale non potrà che operare il disposto al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2, che nel rito dinanzi al Giudice di pace impone di osservare, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale. Al di là della più o meno congrua motivazione adottata dal Giudice di pace di Andria sulla questione prospettata, definita irrilevante con riguardo ad una possibilità di concreto esercizio del diritto alla prova contraria, si trattava in ogni caso di una questione manifestamente infondata: tradotta in un motivo di appello, non poteva che riverberare sul gravame identica connotazione. Ed è assolutamente pacifica, fin da epoca remota, la giurisprudenza di legittimità secondo cui "il giudice di secondo grado non ha l'obbligo di esaminare un motivo di appello manifestamente infondato" (v., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 8851 del 25/05/1982, Garraffo, Rv 155462).
1.2 Il secondo motivo è da rigettare, in quanto la modifica del capo d'imputazione si risolse in una più precisa indicazione del presunto tempus commissi delicti, per quanto diversamente collocato: si trattò pertanto di una semplice correzione, non già della contestazione di un fatto diverso. È la stessa giurisprudenza di questa Corte evocata dal difensore della ricorrente, infatti, a segnalare che per la sussistenza di una concreta lesione del diritto di difesa (dunque, per reputare che vi sia stata immutazione del fatto contestato) è necessaria una effettiva compromissione delle possibilità dell'imputato di avere contezza dei termini essenziali dell'accusa mossagli: perciò, "la modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nelle diversa indicazione della data del commesso reato, non sempre comporta una alterazione avente incidenza sulla identità sostanziale e sulla identificazione dell'addebito, atteso che, a seconda dei casi, l'esatta collocazione temporale di un fatto delittuoso può assumere o meno rilevanza decisiva, condizionando le possibilità di difesa dell'imputato" (Cass., Sez. 5, n. 6977 del 22/11/2001, Calza, Rv 221385). Sicuramente, nella fattispecie concreta di cui alla sentenza n. 28853/2004 di questa Sezione, riportata per ampi stralci nel ricorso, vi fu lesione del diritto di difesa, giacché a quell'imputato era stato contestato un reato in ipotesi commesso il 30/03/1995, poi modificando la data nel 4 aprile, quando egli avrebbe potuto dimostrare di essere stato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa il 31 marzo, ed arrestato proprio il successivo giorno 4: ma non altrettanto è a dirsi nella vicenda oggi in esame, dove nulla si espone circa le eventuali deduzioni che l'imputato avrebbe potuto opporre alla nuova collocazione temporale dell'addebito. Il difensore della TA sostiene che da una indicazione cronologica precisa e circoscritta si è passati ad una "ad ampio spettro", ma non spiega in alcun modo perché quella correzione, dal punto di vista delle possibilità di difesa dell'imputata, dovrebbe intendersi decisiva, considerando che in ogni caso il fatto in contestazione sarebbe avvenuto in epoca antecedente ma comunque prossima al 25/09/2005 (piuttosto che il 26 o 27 dello stesso mese).
1.3 Il terzo motivo di ricorso è parimenti infondato, avendo il Tribunale congruamente argomentato sul giudizio di attendibilità espresso nei confronti delle asserzioni della persona offesa, per quanto costituitasi parte civile, richiamando in particolare la specificazione degli episodi oggetto di doglianza ed il riferimento della ON alla presenza di altri soggetti. Analogamente è a dirsi a proposito delle due testimoni indicate a riscontro, sul conto delle quali si precisa la convergenza delle rispettive dichiarazioni "sui punti cruciali dell'episodio in contestazione": così dimostrando il Tribunale di non avere sottovalutato le presunte discrasie od imprecisioni di quei narrati, ma motivando comunque sull'affidabilità del nucleo centrale degli stessi. Deve pertanto ritenersi che il giudice di merito abbia correttamente applicato i principi dettati più volte dalla giurisprudenza di questa Corte, ed evocati nel ricorso, in tema di autosufficienza della deposizione della parte civile.
1.4 Con riguardo al quarto motivo, vero è che secondo la pronuncia segnalata dal difensore della TA "è legittima la decisione con cui il Giudice di pace applichi - in ordine al reato di lesioni personali volontarie (art. 582 c.p.) - il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 157 c.p., comma 5, (nel testo novellato dalla L. n. 251 del 2005), considerato che esso ne prevede l'applicabilità per il reato per il quale "la legge stabilisce pene diverse da quelle detentive" e che, ai sensi dell'art. 18 c.p., sono pene detentive l'ergastolo, la reclusione e l'arresto. Ne deriva che le pene della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità (applicabili nella specie) non possono essere considerate pene detentive ai fini dell'applicazione dell'art. 157 c.p., comma 5, ancorché il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 58 assegni ad esse tale valenza giuridica ad ogni altro effetto di legge, sia pure in contrasto con il cit. D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 53, comma 2, in virtù del quale il condannato alla permanenza domiciliare non è considerato in stato di detenzione" (Cass., Sez. 5, n. 17399 del 20/02/2007, Bobruska, Rv 236636). Dopo quell'isolato intervento, tuttavia, l'interpretazione giurisprudenziale si è orientata nell'opposta direzione, avendo rilevato che le cosiddette sanzioni "paradetentive" debbono considerarsi ad ogni effetto giuridico quali sanzioni detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria: ciò è accaduto già nello stesso 2007 (v. Sez. 5, n. 28539 del 29/05/2007, Barbierato;
Sez. 5, n. 35252 del 13/06/2007, Ioti;
Sez. 4, n. 44341 del 03/10/2007, Abbate;
Sez. 5, n. 42069 del 09/10/2007, Aschiero;
Sez. 4, n. 43412 del 24/10/2007, Lo Scocco), e soprattutto nelle pronunce degli anni successivi, anche a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale nella materia de qua, con la sentenza n. 2 del 14/01/2008. È stato infatti ribadito che "il termine di prescrizione da applicare ai reati di competenza del giudice di pace è quello di cui all'art. 157 c.p., comma 1 (come novellato dalla L. n. 251 del 2005, art. 6), poiché le pene previste per detti reati hanno sempre natura pecuniaria, e solo in alcune ipotesi ed a determinate condizioni possono essere sostituite da pene paradetentive;
al contrario, il termine previsto dall'art. 157 c.p., comma 5 è applicabile ad ipotesi di sanzioni non rinvenibili nell'attuale sistema delle pene" (Cass., Sez. 4, n. 13966 del 22/02/2008, Antichi, Rv 239601; v. anche Sez. 5, n. 37110 del 28/05/2008, Robelli).
1.5 L'ultimo motivo è manifestamente infondato: in via di mera illazione si segnala che, a fronte di un reato che si assumerebbe commesso prima del 25/09/2005, l'addebito potrebbe risalire anche a giugno, rendendo così tardiva una querela presentata il 10 ottobre. Ancora una volta, la difesa omette di considerare che l'episodio ascritto sub B) risulta contestato come accaduto in data non solo antecedente, bensì anche prossima, alla prima delle date indicate.
2. Il ricorso presentato dal difensore della parte civile ON RA è invece inammissibile. Al di là della condivisibilità o meno delle ragioni di doglianza ivi esposte, si rileva infatti che il suddetto difensore sottoscrive l'atto di gravame nella predetta qualità, ma non si rinviene nel carteggio alcuna traccia della necessaria procura speciale, da intendersi presupposto indefettibile per l'ammissibilità del ricorso (v., ex multis, Cass., Sez. 5, n. 43982 del 15/07/2009, Di Benedetto).
3. Il rigetto del ricorso dell'imputata comporta la condanna della stessa al pagamento delle spese del presente giudizio, mentre la declaratoria di inammissibilità del ricorso della parte civile, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., impone la condanna della ON non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà della ricorrente (v. Corte Cost, sent. n. 186 del 13/06/2000) - al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente stabilita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso dell'imputata TA SA, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile ON RA, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013