Sentenza 11 marzo 2015
Massime • 2
Nel caso di condanna per associazione di tipo mafioso, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen., l'accertamento in concreto della pericolosità attuale del soggetto ai sensi dell'art. 203 cod. pen., pur non necessario al momento della pronuncia della sentenza di condanna, dovrà essere in ogni caso svolto dal magistrato di sorveglianza, alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena.
In tema di nuove contestazioni, la modifica di una delle imputazioni ex art. 516 cod. proc. pen. non determina, per l'imputato, il recupero della facoltà di richiedere il rito abbreviato per tutti i reati originariamente contestati e rispetto ai quali egli aveva già consapevolmente lasciato spirare il termine per la relativa richiesta, avendo egli facoltà di richiedere il rito alternativo per la sola imputazione oggetto di modifica.
Commentari • 4
- 1. Art. 658 - Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenzahttps://www.filodiritto.com/
- 2. G. Leo | Novità in tema di giudizio abbreviatohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Pubblichiamo di seguito il testo della relazione tenuta dal dott. Guglielmo Leo al corso per la Scuola Superiore della Magistratura in tema di "Forme alternative di definizione del procedimento penale" (n. P26030), tenutosi a Scandicci il 27 maggio 2026. *** Il giudizio abbreviato – la porzione più originale della gamma di riti alternativi che nella logica del progetto Vassalli avrebbe dovuto impedire il tracollo del modello ordinario di processo – è risultato quasi immediatamente un grave fallimento. Inutile qui richiamare statistiche, resistenze culturali al nuovo, strategie variegate di approccio al rito. Il fatto è che, come fu scritto con brillante tempismo, l'istituto era nato con …
Leggi di più… - 3. G. Leo | Novità in tema di giudizio abbreviatohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Pubblichiamo di seguito il testo della relazione tenuta dal dott. Guglielmo Leo al corso per la Scuola Superiore della Magistratura in tema di "Forme alternative di definizione del procedimento penale" (n. P26030), tenutosi a Scandicci il 27 maggio 2026. *** Il giudizio abbreviato – la porzione più originale della gamma di riti alternativi che nella logica del progetto Vassalli avrebbe dovuto impedire il tracollo del modello ordinario di processo – è risultato quasi immediatamente un grave fallimento. Inutile qui richiamare statistiche, resistenze culturali al nuovo, strategie variegate di approccio al rito. Il fatto è che, come fu scritto con brillante tempismo, l'istituto era nato con …
Leggi di più… - 4. G. Leo | Novità in tema di giudizio abbreviatohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Pubblichiamo di seguito il testo della relazione tenuta dal dott. Guglielmo Leo al corso per la Scuola Superiore della Magistratura in tema di "Forme alternative di definizione del procedimento penale" (n. P26030), tenutosi a Scandicci il 27 maggio 2026. *** Il giudizio abbreviato – la porzione più originale della gamma di riti alternativi che nella logica del progetto Vassalli avrebbe dovuto impedire il tracollo del modello ordinario di processo – è risultato quasi immediatamente un grave fallimento. Inutile qui richiamare statistiche, resistenze culturali al nuovo, strategie variegate di approccio al rito. Il fatto è che, come fu scritto con brillante tempismo, l'istituto era nato con …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2015, n. 28582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28582 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 11/03/2015
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - N. 613
Dott. ALMA Marco AR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 47049/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO IU N. IL 16/04/1964;
SC DO N. IL 07/05/1951;
AR PA N. IL 09/07/1955;
LA IU N. IL 19/10/1951;
NO AL N. IL 06/04/1958;
TO IU N. IL 12/07/1971;
LO CE SI N. IL 07/09/1972;
SE IU N. IL 04/07/1956;
LA NU N. IL 14/07/1958;
AR BI N. IL 09/04/1981;
AN MA N. IL 05/06/1966;
OR SS N. IL 27/07/1971;
AL HE N. IL 16/09/1956;
DE IC EF N. IL 08/05/1984;
FI NO N. IL 19/01/1977;
avverso la sentenza n. 5140/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 10/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per PI EP annullamento con rinvio limitatamente alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e rigetto nel resto;
per AN AV annullamento con rinvio limitatamente alle statuizioni L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies e rigetto nel resto;
rigetto di tutti gli altri ricorsi. Uditi i difensori avv.ti Agostino MI per RO EP;
MA AN per AR AL, CÒ NN per NO PA;
avv. Calabrese AN per CH EP;
avv. Gorpia Ermanno per CH EP;
avv. Bassoni Adriano per RI OR;
avv. Veronelli LO per MB CE AS;
avv. Federico IO per PI EP;
avv. Ricci Costantino per CH UE;
avv. Vecchio NN Sisto per CA IO;
avv. Sasso Manuel per ER MI;
avv. Limentani Corrado per De FE EF e PA UR;
avv. Saldarini Beatrice per AN AV, che chiedono l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
l'avv. Gorpia solleva questione di costituzionalità dell'art. x99 c.p. richiamandosi all'ordinanza n. 37443 della 5^ Sez. della Corte
di Cassazione.
RITENUTO IN FATTO
Ricorrono per Cassazione:
1. RO EP;
2. AR AL;
3. CH EP;
4. NO PA;
5. RI OR;
6. AM EP;
7. PI EP;
8. CH UE;
9. ER MI;
10. PA UR;
11. De CE EF;
12. MB CE AS;
13. CA IO;
14. AN AV;
15. RG ND;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che il 10.2.2014 in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 26.2.2013, appellata dagli imputati e dal PM, ha assolto AM EP, CA IO, CH UE, PI EP e MB CE AS dal reato di cui al capo ss) (atti di illecita concorrenza in danno dei paninari) perché il fatto non sussiste, il MB CE AS anche dai reati di cui ai capi g) (estorsione in danno di AS AN) per non avere commesso, rideterminando nei loro confronti la pena;
ha escluso l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 contestata al capo hhh) (intestazione fittizia di beni) e rideterminato la pena inflitta a CH EP;
ha dichiarato De CE EF colpevole anche del reato di cui al capo fff) (partecipazione al reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74), e ritenuta la continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli oggetto di sentenza irrevocabile della Corte d'Appello di Milano del 26.3.2010 (irrevocabile il 26.11.2010), gli ha rideterminato la pena, condannandolo a risarcire in solido, con i coimputati RO EP, AR AL, NO PA, CH EP, CH UE,RI OR, AM EP, MB CE AS, PI EP, CA IO, AN AV la costituita parte civile Comune di Milano, rimettendo le parti innanzi al giudice civile per la liquidazione del danno e, sempre in solido con i medesimi coimputati, al pagamento in favore della parte civile Comune di Milano di una provvisionale immediatamente esecutiva liquidata in Euro 150.000,00; ha confermato nel resto l'appellata sentenza.
La sentenza impugnata.
Preliminarmente la Corte d'Appello dava atto che numerose difese avevano impugnato l'ordinanza istruttoria con la quale il Tribunale in data 13.3.2012 aveva acquisito le trascrizioni peritali di alcun colloqui registrati da agenti sotto copertura del GICO chiedendone l'annullamento, con conseguente inutilizzabilità di dette trascrizioni, sul presupposto che:
- tale attività investigativa non era stata ritualmente autorizzata dalla AG ai sensi della L. n. 146 del 2006, art. 9 che prevedeva il rilascio solo per determinate ipotesi delittuose. Nel caso in esame il provvedimento di autorizzazione faceva formale riferimento ai reati di estorsione e di traffico di stupefacenti (per i quali l'autorizzazione di tale attività era consentita), ma di fatto l'indagine riguardava il reato di illecita concorrenza. La circostanza che le ipotesi delittuose poste a fondamento della richiesta e dell'autorizzazione siano emerse in seguito, anche sulla base di tale attività, non sanerebbe una autorizzazione originariamente illegittima.
- l'attività degli agenti era trasmodata in una istigazione al delitto, non consentita dal sistema normativo interno e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, con conseguente inutilizzabilità degli esiti di tale attività.
La Corte di merito osservava che l'autorizzazione della A.G. a svolgere attività di registrazione di colloqui da parte di agenti sotto copertura non era espressamente regolamentata, trattando la previsione della L. n. 146 del 2006, art. 9 di attività investigative differenti. Aveva però dato atto che il Tribunale, in adesione al più rigoroso e garantista filone interpretativo, aveva ritenuto che, pur non trattandosi nel caso in esame di "intercettazioni", ma neppure di una prova di natura documentale, fosse necessario un provvedimento autorizzativo dell'Autorità Giudiziarie quindi anche del P.M (e aveva ritenuto che un provvedimento del PM (sia pure estremamente sintetico posto che si riduce testualmente ad un "Visto, si autorizza") vi era stato e che il P.M., con tale espressione, aveva fatto proprie le argomentazioni a base della richiesta.
Faceva altresì presente come le indagini del GICO, condotte attraverso intercettazioni (in particolare presso il AB Club), avessero già posto in evidenza nel corso del 2008 (proprio con riferimento alla figura di ET NO) elementi in relazione ad una attività estorsiva a suo danno, sicché assolutamente conforme risultava l'indicazione contenuta nella richiesta di autorizzazione (vistata ed autorizzata dal PM) di una operatività investigativa rivolta anche ad accertare il reato di estorsione. Infondata era la denunciata non corrispondenza tra l'ipotesi normativa posta a fondamento dell'autorizzazione e l'ipotesi di reato in relazione alla quale effettivamente si indagava, considerato anche che proprio sulla scorta di tale attività investigativa si era arrivati alle contestazioni di estorsione di cui ai capi (capi b e c). Il provvedimento era stato chiesto e reso con riferimento ad una "attività investigativa nei confronti della cosca ndranghetista LA coinvolta in attività estorsive, traffico di stupefacenti, recupero crediti e truffe... Le attività investigative di natura tecnica,una volta concluse, avevano portato a circostanziare molteplici episodi delittuosi..... era emerso un forte interessamento della predetta cosca nelle estorsioni ai gestori di attività di vendita ambulante di generi alimentari (c.d. paninari) tanto da arrivare ad assegnare le piazzole di lavoro sulla propria zona di influenza pretendendo considerevoli somme di denaro". La circostanza che il riferimento indicato nella richiesta fosse stato quello del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 97 era all'evidenza un refuso a fronte dell'estesa motivazione che accompagnava tale atto. Nè poteva sostenersi l'inutilizzabilità delle registrazioni a fondare la prova di altri fatti di reato (diversi dalla violazione dell'art. 629 c.p.) per i quali si procede nell'ambito del medesimo procedimento, considerato che tale previsione non si rinviene neppure nella materia, più rigorosamente disciplinata, delle intercettazioni. Con riferimento al secondo profilo i giudici d'appello rilevavano come i due operanti non avevano sollecitato la commissione di alcun reato ne' indotto alcuno a commetterlo, limitandosi a riprodurre artificialmente quelle condizioni oggettive (posizionamento del proprio furgone nella zona che si riteneva poter essere teatro del controllo e della attività estorsiva di AM EP e di altro sodali) che potevano innescare quelle condotte che gli inquirenti miravano ad accertare.
Ritenevano pertanto che non ci fosse stata alcuna violazione della clausola del "processo equo", violazione che del resto - nell'interpretazione della Corte EDU - potrebbe realizzarsi (con conseguente inutilizzabilità processuale del materiale probatorio raccolto mediante la "provocazione") solo laddove un soggetto venisse condannato per un reato "provocato" dagli agenti sotto copertura. Situazione totalmente difforme da quella in esame, in cui l'attività di PG non aveva determinato la commissione di alcun illecito da parte degli imputati, ma aveva solo offerto un tassello per la ricostruzione di fatti di reato la cui commissione era già in corso. Ciò detto i giudici di merito davano atto che la vicenda processuale è il frutto di tre indagini, realizzate dal ROS Milano, dal GICO di Milano e dalla Polizia Municipale di Milano che avevano monitorato gli episodi delittuosi oggetto di contestazione in momenti temporali diversi pervenendo però in autonomia a risultati investigativi sostanzialmente analoghi. Questo, secondo i giudici di merito, spiegava perché le imputazioni, come le motivazioni dei provvedimenti, fossero strutturate intorno a diversi filoni - ciascuno dei quali catalizza l'operatività di specifici imputati - ricondotti in unità dalla contestazione del reato associativo sub a) (violazione dell'art. 416 bis c.p.) che offriva una chiave di lettura coordinata dei singoli fatti di reato e delle ulteriori attività, non necessariamente delittuose, poste in essere avvalendosi di intimidazione con acquisizione o controllo di attività economiche nel milanese. Fatti tutti posti in essere, nella ricostruzione operata nelle sentenze di merito, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della conseguente condizione di omertà e di assoggettamento rilevata nelle persone offese e nei soggetti preposti o comunque coinvolti dalla operatività del gruppo associato.
Di tale associazione sono espressione il vertice della struttura: gli organizzatori della stessa (gli imputati CH EP, NO PA e RO EP) che hanno una storia criminale e legami parentali che danno conto della loro riferibilità a tre diverse "famiglie", ma tutti e tre, per ragioni diverse, svolgono ruoli da protagonista. Tutti e tre sono appartenenti di primo piano del mondo ndranghetista ed i loro destini si intrecciano nella vicenda in esame, fornendo un esempio, secondo i giudici di merito, di quella vastissima rete di connessioni che rende la ndrangheta un fenomeno non riducibile alle singole famiglie.
I giudici di secondo grado in particolare nell'affrontare il tema dell'esistenza di un gruppo operante nei diversi settori indicati in imputazione nel capo a), connotato da una struttura interna organizzata e da un progetto criminale comune nel quale si inseriscono la commissione di reati-fine e la realizzazione di un unitario progetto di controllo di alcuni settori commerciali ed imprenditoriali, hanno ritenuto che non si poteva prescindere dalla ricostruita esistenza di un gruppo di base, fortemente strutturato e radicato nel nord di Milano, caratterizzato da una rilevante fama criminale, facente capo alla famiglia LA, esistente quantomeno dalla fine del 2007, e dalla confluenza in esso, solo dalla fine del 2008, di soggetti portatori di interessi e di una operatività diversa da quella storicamente propria del "gruppo LA" (locali notturni, estorsioni, droga), facenti capo alla famiglia TO di CO, di cui è esponente RO EP, trasferitosi nel milanese solo nel 2005 al termine di una lunga detenzione. Seppure tali diversi interessi, legati al movimento terra - settore storicamente proprio della ndrangheta calabrese in terra lombarda - continueranno ad essere coltivati pressoché in esclusiva da RO EP e dal nipote LI AN (separatamente giudicato) grazie allo schermo offertogli dall'imprenditore AR AL, viene registrata una comune coagulazione nell'affare TN, che impegna in modo unitario gli esponenti dell'uno e dell'altro ambito criminale per più di due anni, a riprova di come la bontà dell'affare, la sua resa e le prospettive di sviluppo fossero argomenti più che sufficienti per mantenere una unità operativa e strutturale pur a fronte dei dissidi che hanno caratterizzato tale affare. Dissidi inevitabili, tenuto conto di come la condivisione non era frutto di una originaria spontanea adesione ad un comune progetto, di una fusione fortemente voluta, ma solo frutto della ragionevole considerazione che era meglio "Un brutto accordo piuttosto che una bellissima guerra", resa inevitabile dall'interesse manifestato dai due potenti gruppi criminali ("almeno parlate la stessa lingua") nel medesimo affare. La cointeressenza generata casualmente dall'incontro- scontro tra RO EP e LA in TN dava vita ad una stretta collaborazione che evidenzia - anche attraverso la costituzione di plurime strutture societarie (ED, MFM GROUP, MFM Srl) - la decisione di operare congiuntamente, con una precisa ripartizione di ruoli, per il perseguimento di un comune progetto. La vicenda TN è individuata come emblematica della conquista - con metodo mafioso - del settore commerciale del trasporto gestito in cooperativa per conto di TN LI, società facente parte della holding olandese, con più di 100 filiali nel territorio italiano. La società non cura in proprio le consegne ma si avvale di un servizio di spedizione che viene gestito da società e più spesso da cooperative sulle quali ricade integralmente l'onere di organizzazione del servizio;
il controllo delle cooperative che gestiscono per conto di TN le consegne si traduce dunque nella possibilità di inserirsi in una rete commerciale già strutturata sul territorio, di un mercato preesistente, avviato dalle filiali di TN attive da tempo in LI: un consistente business, che assicura un ottimo volume d'affari.
Tre sono le tappe fondamentali della vicenda a giudizio dei giudici di merito.
La prima: TN ha un problema con i fornitori con cui lavorava ed aveva lavorato per tanti anni perché costoro, ad un certo punto, si erano sindacalmente organizzati avanzando rivendicazioni salariali con modalità che avrebbero potuto comportare un possibile blocco aziendale, innalzare il rischio di lesioni all'incolumità dei dirigenti di filiale, addirittura creare problemi di ordine pubblico in caso di blocchi o scioperi selvaggi. Alcuni dirigenti di TN (Albertazzi, Rosata, Cammarata) avevano ricevuto una busta contenente proiettili e, negli approfondimenti che ne erano seguiti, erano emersi nomi inquietanti quale quello di MB DO il quale si era posto come reale e vero interlocutore, al di là di chi rivestiva cariche formali nelle cooperative che lavoravano per l'azienda multinazionale. Il dirigente CO LE era stato picchiato da tre individui mentre rientrava a casa e l'azienda gli aveva assegnato una scorta perché, se i "padroncini" che lavoravano a quel tempo per TN fossero venuti a sapere che era stato sviluppato in azienda un piano c.d. "di qualità" che mirava alla loro integrale e brusca sostituzione, qualche soggetto pericoloso avrebbe potuto prendere iniziative analoghe o ancor più aspre di quelle che già erano state poste in essere. TN sapeva che parte almeno del personale che lavorava per l'azienda aveva caratteristiche tali da intimorire, tanto più che sin dal febbraio 2008 aveva contezza di un'azione collettiva in grado di compattare i fornitori e contrapporli con efficacia al piano aziendale in cambio di richieste non solo salariali.
A fronte di una simile situazione, l'azienda si rivolge ad un consulente esterno individuato nell'agenzia Delphi Company dell'ex colonnello dei Carabinieri RD LO RT chiedendogli di analizzare quanto stava accadendo e di proporre possibili soluzioni. Egli elabora il documento acquisito in sede dibattimentale (udienza dell'8 giugno 2012) portante il titolo "Confidenziale" e la data del 12 marzo 2008. Sotto la voce "Esame della situazione attuale" paventa la possibilità di un blocco totale di tutte le consegne con conseguente grave perdita economica ed insostenibile danno di immagine per la TN perché le cooperative "annoverano tra le loro fila individui di varia pericolosità sociale con collegamenti con la criminalità organizzata non ben definiti". Sotto l'ulteriore voce "Analisi e stima del rischio" egli sinteticamente delinea tre scenari:
a) si cede alle richieste dando loro ragione ma, a fronte di insignificanti benefici, questa opzione viene decisamente scartata;
b) si sceglie un atteggiamento improntato alla massima fermezza, (..) ma una simile posizione potrebbe generare un'aperta conflittualità con conseguente blocco fisico dell'operatività (..);
c) la linea che egli chiama "intermedia": cambiare il negoziatore che potrebbe essere stato la causa della protesta, istituire un tavolo di coordinamento con le cooperative... cercando di guadagnare tempo con la finalità di allestire "un piano per estromettere nel prossimo futuro alcuni sub contractors anche tramite un accordo economico e rescindendo il contratto degli altri fino al risanamento definitivo degli interlocutori".
Quel che poi accade tra il consulente e certo management dell'azienda è attestato da e-mail. Alcune di esse illustrano l'evolversi di questa prima fase della vicenda.
L'indicazione da parte di RD LO RT ai vertici di TN nella primavera 2008 di possibili rischi anche sotto il profilo di sicurezza di cose e persone nella estromissione delle cooperative CEPI e TI che curavano i trasporti, e il contenuto del "report Carducci" commissionato dalla stessa TN alla Kroll nel 2005, nel quale si tratteggiava già la figura di LA ID come quella di una persona pericolosa inserita nelle cooperative di trasporto operanti per TN, unitamente ad altri fornitori dell'azienda (i EN, imparentati con i LA, i Bonanno), delineavano uno scenario di inquinamento criminale preoccupante di cui i vertici di TN avevano precisa contezza.
Veniva quindi ricostruito il secondo passo: la chiamata e l'intervento ad operare per TN, in sostituzioni delle precedenti cooperative problematiche, di LA ID, NO PA e RO EP, non per la loro competenza specifica nel settore, ma per la loro capacità intimidatoria in quanto sono in grado di garantire un cambio di fornitori senza avere nessun problema" secondo una valutazione che i vertici di TN IN, ER, Di LE affidavano in sostanza al consulente esterno ex colonnello RD LO RT, il quale in data 24.6.2008 segnalava di avere individuato quale adeguata subentrante la ALMA di AR AL, una società che, pur priva di competenza nel settore di interesse di TN - in quanto attiva nel movimento terra, avrebbe assicurato il non verificarsi di "reati ai danni diretti o indiretti della azienda...... Segnalava che aveva anche validi motivi di ritenere che avrebbero avuto la capacità di trattare con i loro interlocutori (le "cooperative") con la diplomazia necessaria ad evitare disservizi alla loro efficienza operativa". Entrava così in campo alla fine del 2008 la cooperativa ED (costituita nella primavera del 2008) formalmente di AR AL (ma "diretta" da RO EP) quale subentrante alle vecchie cooperative nei rapporti con TN.
Tale società sarà poi sostituita, nel corso del 2009; da MFM s.r.l. società ancora più evidentemente riconducibile ad alcuni tra gli imputati, costituendo la denominazione sociale l'acronimo dei soci NO PA, LA, AR AL intesi quali i giovani figli degli odierni imputati, tutti incensurati, che ne erano i rappresentanti legali.
Terzo passaggio: gli odierni imputati, entrati in TN, hanno svolto bene il loro compito che era quello si sbarazzarsi dei precedenti fornitori con metodi intimidatori. Secondo i giudici di merito le intercettazioni telefoniche dimostrano che il subentro dei LA e degli africoti nelle cooperative che lavoravano per TN avviene con l'estromissione repentina delle vecchie cooperative attuata con metodi intimidatori in un contesto nel quale parte del management TN si avvale della capacità di intimidazione delle persone che sarebbero subentrate ai vecchi fornitori.
Emblematiche alcune vicende che evidenziano come del metodo mafioso si avvalesse MFM per consolidare ed espandere la propria operatività.
Ad esempio l'acquisizione nel gennaio 2010 della operatività della ditta di IN PA che operava da 20 anni per TN con 150 mezzi ed un fatturato mensile di circa 700.000,00 Euro, a cui subentrava AM EP per conto dei LA, realizzata in principalità da CH ID (con costante notizia ai suoi soci) attraverso l'impiego di metodi mafiosi facenti riferimento al recupero crediti, inducendo IN PA a lasciare settori gestiti per conto di TN.
E l'inquietante visita ricevuta dal concorrente OL AN, presso il quale si presentavano all'improvviso NO PA, AR AL, CH ID ed un quarto soggetto, senza preavviso, per rimproverarlo di praticare tariffe troppo basse e di aver fatto una offerta a TN concorrenziale a MFM.
E quella che ha riguardato IR VI, padroncino che lavorava per ED il quale vantava legittimamente pretese di pagamento, che veniva picchiato e minacciato da CH ID quando decide di andarsene chiedendo il dovuto.
Il quadro ricostruito nelle sentenze, tratta anche degli agganci che i LA avevano all'interno di TN con un management (Roncalli Edoardo, responsabile di una delle filiali di Milano) formalmente legato alla multinazionale, ma nei fatti legato anche alla cosca, che trasmetteva notizie riservate e conoscenza in anteprima delle strategie aziendali a CH ID e lo appoggiava nel progetto di espansione di ED/MFM.
Viene confutata in sentenza l'affermazione difensiva secondo la quale l'affare TN sarebbe vicenda squisitamente commerciale, non inquinata da influenze e condizionamenti mafiosi e viene rilevato che sono invece almeno quattro i profili che la connotano in tal senso e che danno conto dell'acquisizione e della gestione di detta attività attraverso la forza di intimidazione offerta dal vincolo associativo:
1. La scelta di TN di rivolgersi ad una società facente capo al sodalizio mafioso di CO di cui RO EP era esponente e AR AL la consapevole interfaccia pulita, selezionata non già in base a competenze commerciali - inesistenti - ma sulla base (all'esito di un accertamento affidato del resto ad una società di security) della capacità di gestire e controllare le cooperative da estromettere in cui lavoravano soggetti da cui si temevano fondatamente danni alle persone ed alla attività. Una società in grado di imporre l'ordine.
2. L'accordo successivo tra i due gruppi mafiosi facenti capo uno a RO EP e a componenti della famiglia BI di CO, l'altro ai LA che in TN vantavano interessi ed entrature da almeno un decennio, per la condivisione di un affare dal quale il primo non voleva retrocedere ed il secondo voleva inserirsi ben più significativamente di quanto lo fosse stato in passato, approfittando della ristrutturazione in corso. Un accordo che alcuni vertici di TN consapevolmente accettavano e coprivano nella sua essenza mafiosa, senza peraltro essere poi in grado di arginare quell'espansione in TN - ccon intestazioni fittizie, pratiche di affiancamento, intimidazione, affidamenti favoriti dalla disponibilità di "insider" - che non poteva certo essere bloccata con la individuazione di un formale limite numerico dei servizi in appalto, costantemente opposto dai vertici di TN per evitare che la situazione potesse sfuggire di mano, ma sempre eluso.
3.1 metodi intimidatori utilizzati nella gestione dell'attività, anche dopo avere estromesso le cooperative precedenti, dissuase dall'opporre resistenze in ragione della caratura degli interlocutori che TN opponeva loro.
4. Le modalità di soluzione dei conflitti insorti tra le due componenti: incontri in locali pubblici anche con la partecipazione di soggetti totalmente estranei alla compagine societaria aventi quale caratterizzazione la contiguità o la appartenenza ai due ambiti criminali e precedenti penali di rilievo;
le convocazioni in Calabria;
le strategie elaborate e discusse in carcere e gli assetti societari decisi per volere del detenuto CH EP, al quale proprio tutti i soggetti coinvolti nell'affare continuano a riferirsi con massimo rispetto, deferenza, ammirazione nonostante gli impressionanti precedenti penali dai quali era gravato. L'associazione aveva inoltre realizzato il controllo su importanti settori economici -servizi di sicurezza presso numerosi locali gestiti principalmente da CH ID, CH UE, AM EP, CA IO, MB CE AS, CO AN, RI OR;
tentato di acquisire dal Comune di Milano la gestione dei negozi presso stazioni della recente linea metropolitana attraverso CH ID, RI OR, AM EP e CO;
realizzato il controllo del centro sportivo comunale ISEO, collocato nell'area territoriale di tradizionale influenza dei LA, formalmente gestito da CO ma di fatto da CH ID, CO AN, AM EP, RI OR che in occasione di varie vicende evidenziano tutti il potere di disporre delle attività del centro e delle operatività economiche che intorno ad esso ruotavano (con assunzioni di conoscenti, affidamento di appalti per eventi pubblici, spartizione degli incassi, soluzione - grazie all'intimidazione - di controversie).
La ricostruita operatività della associazione portava i giudici di merito ad enucleare diversi ambiti, ai quali si riferiscono le specifiche imputazioni quali:
Traffico di stupefacenti (capi bb, cc, dd, ee, ii, ll, pp, ss, aaa - in esso assorbito il reato hh-, ddd, fff, fff bis).
La ricostruzione dei reati in materia di stupefacenti si fonda sul contenuto di intercettazioni telefoniche. Soltanto l'episodio sub fff bis) vede tra gli elementi di prova le dichiarazioni ex art. 210 c.p.p. del collaboratore TR AN.
Veniva ricostruita l'intensa attività di commercio di cocaina svolta in modo costante dal 2007 all'ottobre 2008 da parte di MB CE AS, CO AN, LA TO DR in particolare presso i locali notturni di cui essi e i LA avevano il controllo, e dato conto di un ruolo di vertice in tale attività riconosciuto a CH ID, direttamente coinvolto in un solo episodio del settembre 2008 - capo ddd - ma soggetto al quale gli "operatori" si rivolgevano per risolvere problematiche insorte e che alcune intercettazioni indicavano controllare l'area di riferimento, con l'imposizione di uno specifico prezzo di vendita dello stupefacente ai soggetti a ciò adibiti e di un "pizzo" ai non associati.
Estorsioni e controllo delle attività economiche nel settore dei rivenditori ambulanti di panini - capi b) ET NO, c) NC SA, d) NE NN, e) NE, f) FI OR, - dei locali notturni - capi i) l) CC OM, m) LA OB - GH AR) - e dei parcheggi abusivi ad essi afferenti - capo g) AS AN -. Estorsioni nell'ambito di attività di recupero crediti - capi n) TT IA, p) BI, q) RI CC, r) AR - LL, s) NO IO, t) NN) - e atti di concorrenza nel settore di movimento terra - capo o) RÒ -. Anche i fatti estorsivi e di illecita concorrenza sono ricostruiti dai giudici di merito essenzialmente sulla scorta di intercettazioni ritenute chiare tanto da neppure richiedere una conferma testimoniale dei fatti, talvolta mancata ma sempre ricercata attraverso l'esame dei testi e delle persone offese che raramente hanno confermato i fatti come delineati dalle imputazioni, imponendo quasi sempre il ricorso al meccanismo delle contestazioni delle precedenti dichiarazioni - più implicanti ed estese delle dichiarazioni dibattimentali- se non anche la loro acquisizione ex art. 500 c.p.p., comma 4 come per IU EP, AS AN, MA
ZO CO, ER UD.
Detenzione e porto di armi - capo tt. I giudici di merito davano atto che su intercettazioni ambientali si fonda anche la ricostruita disponibilità di due armi comuni da sparo in capo ad AM EP: si tratta di intercettazioni all'interno del locale notturno AB (gestito da AM EP, PI EP e CH UE) che danno conto di come AM EP esibisse due diverse pistole a suoi interlocutori, trattasse delle loro caratteristiche balistiche, scarrellasse le armi, e di una conversazione in cui, in intima compagnia di una donna, veniva registrato il timore di questa per la vista dell'arma che l'imputato aveva addosso.
I MOTIVI DI RICORSO.
1. RO IU, a mezzo del difensore, con tre distinti ricorsi, deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
1.1. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla richiesta di recupero del rito abbreviato attesa la fondata richiesta di accedere a tale rito a seguito di modifica della imputazione sub o) (da estorsione ad illecita concorrenza) operata dal PM in udienza all'esito dell'esame della parte offesa RÒ, considerato che il PM ben avrebbe potuto formulare la corretta contestazione già alla chiusura delle indagini. Il RÒ aveva infatti già reso dichiarazioni di contenuto analogo a quelle ribadite in udienza, il 15.3.2011,6 l'esame dibattimentale nulla aveva aggiunto sul punto. Lamenta che una scorretta qualificazione giuridica in sede di richiesta di rinvio a giudizio aveva inibito alla difesa di richiedere il rito abbreviato. Richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 333/2009 e l'ordinanza sempre della Corte Costituzionale n. 67 del 2008, secondo la quale non è ammessa la richiesta di giudizio abbreviato parziale. Si duole del fatto che il Tribunale con l'ordinanza del 1^ giugno 2012 confermata dalla Corte Territoriale, ha erroneamente dichiarato inammissibile la richiesta avanzata tempestivamente dalla difesa dopo la modifica dell'imputazione, ritenendo che il PM aveva operato una integrale modifica della contestazione sulla base di elementi nuovi acquisiti per la prima volta al giudizio, e ritenendo anche inammissibile la richiesta difensiva di recupero integrale (per tutti i reati contestati) del rito abbreviato. Lamenta che, a fronte della rinnovata richiesta avanzata dalla difesa in sede di discussione, il Tribunale ha nuovamente respinto la richiesta con improprio richiamo alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 237/2012 che ha esteso l'accesso al rito abbreviato anche a casi di contestazione suppletiva "fisiologica", legata alle possibili sopravvenienze istruttorie, situazione che, secondo la difesa, non ricorreva nel caso in esame.
1.2. Vizio della motivazione con riguardo al capo o) violazione di legge ex art. 513 bis c.p.. Sostiene l'inconfigurabilità del reato di cui all'art. 513 bis c.p.. Sostiene che l'ipotesi di illecita concorrenza risulta in radice impossibile da configurare in virtù delle caratteristiche delle due realtà imprenditoriali in presunta contrapposizione. La ALMA Srl di RO EP e la ditta individuale di RÒ avevano dimensioni del tutto diverse ed era proprio il RÒ a ricercare collaborazioni lavorative con il RO EP stante la più ampia disponibilità di mezzi in capo ad ALMA. Sostiene che la vicenda in oggetto non può essere ricondotta nella fattispecie contestata sotto il profilo soggettivo poiché RO EP aveva in animo esclusivamente di "vendicare" l'affronto riconducibile al fatto che RÒ aveva messo in giro la voce che lui fosse un mafioso, ne' sotto quello oggettivo mancando la concorrenza tra le parti.
1.3. Vizio della motivazione in relazione al capo n) violazione di legge ex artt. 629 e 393 c.p.. Sostiene il ricorrente che la pretesa vantata da ALMA Srl di RO EP e AR AL nei confronti della MARA Scavi di TI GI era effettiva e legittima, in quanto fondata su un debito della stessa (di cui danno conto le intercettazioni e le deposizioni testimoniali) per importo ben più consistente dei 150.000,00 Euro in cambiali infine ottenuti da TI GI;
il fatto era caratterizzato da un unico episodio di violenza in danno di un dipendente di TI GI, RE ID, ad opera del RO EP che aveva solo "perso le staffe" e manifestato con i calci al dipendente la sua rabbia verso il TI GI che si negava. Era una reazione che non si correlava alla richiesta dell'importo dovuto da TI GI, tanto che la pendenza economica non veniva neppure rappresentata al RE ID in correlazione ai calci a lui inferti, ne' il fatto era stato percepito dal TI GI a cui non veniva successivamente rappresentato dal RE ID o da altri dipendenti che avevano assistito all'episodio. Le improvvise dimissioni del RE ID dal posto di lavoro non erano correlate, per sua stessa ammissione, alle violenze subite da RO EP, ma costituivano frutto di indipendenti scelte personali. RE ID non aveva evidenziato nella sua deposizione alcuna titubanza o paura a raccontare l'accaduto. Del tutto irrilevante nell'economia della contestazione le pressioni esercitate sui La RT (in ipotesi di accusa grazie al tramite di CH ID e di OC) per ottenere da essi un pagamento a TI GI con cui questi avrebbe potuto assolvere al proprio debito verso ALMA. Sostiene che le intercettazioni telefoniche dimostrano incontrovertibilmente le ragioni sottese al comportamento di RO EP nei confronti del TT IA ed escludono che l'imputato agisse con l'intento estorsivo. Il fatto doveva meglio essere qualificato come violazione dell'art. 393 c.p. considerato l'elemento psicologico che connotava le condotte, tenute per far valere un diritto preteso che poteva anche essere giudizialmente azionato (così come in seguito è stato), avendo ALMA agito con precetto e pignoramento per il pagamento delle cambiali sottoscritte dal TT IA e non onorate. La circostanza che RO EP non fosse il titolare del credito per il cui soddisfacimento agiva (essendo creditrice ALMA Srl) non rende per ciò solo ingiusto il profitto perseguito da questi quale negoziatore per conto del titolare. Sostiene che è immotivata l'argomentazione della corte territoriale secondo cui sarebbe impensabile riconoscere come credito legittimo ed esigibile un credito, come quello di cui si discute, connesso all'attività di un'associazione mafiosa perché se da una parte le condotte ascritte al RO EP dalle due imputazioni non possono in alcun modo essere ricondotte all'ambito di operatività della supposta associazione mafiosa, in quanto realizzate da RO EP in relazione ai crediti e vicende legate alla propria attività lavorativa, senza il concorso di alcun associato e senza rendere edotti i presunti sodali, dall'altro non può ritenersi che il comportamento violento e minaccioso attribuito all'imputato, già elemento costitutivo di entrambi i reati, possa estendersi a tal punto da superare i confini dell'art. 393 c.p. e consentire di per sè solo la contestazione dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. La violenza e la minaccia, in quanto elementi costitutivi dei reati contestati, necessitano di un quid pluris per la ricorrenza dell'aggravante del metodo mafioso e a tal fine non è certo sufficiente che ad esercitare la minaccia sia un soggetto ritenuto intraneo ad una consorteria.
1.4. vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla contestazione di cui all'art. 416 bis c.p.. Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata si fonda su presunzioni slegate dagli atti processuali e dai canoni della logica. Rileva l'illogicità e la contraddittorietà della tesi secondo cui il ricorso all'intimidazione nel settore del movimento terra da parte del gruppo RO sarebbe un elemento caratterizzante la compagine associativa. Osserva che non vi è alcuna forma autonoma associata intorno al RO EP che nel presente procedimento risponde di soli due reati-fine legati al movimento terra. Evidenzia che la corte territoriale sul presupposto di un rapporto familiare tra AR AL e il RO EP giunge ad affermare che la famiglia RO e AR sarebbe amica della famiglia di NO PA, circostanza frutto di una mera presunzione slegata dai dati processuali. Sostiene che il tracciato dai giudici di merito è il medesimo: RO EP ha rapporti familiari con presunti esponenti della ndrangheta e ciò è sufficiente per creare intorno a lui non solo un alone di intimidazione tale da affermare che costui opererebbe costantemente, nell'ambito del settore del movimento terra, ricorrendo alla sopraffazione in stile puramente mafioso, circostanza non adeguatamente provata, ma altresì addirittura un gruppo RO, asseritamente riconducibile alle famiglie ndranghetiste di CO ma non oggetto di contestazione nell'imputazione, andrebbe a costituire con il gruppo LA un'unica associazione mafiosa in ragione degli scopi comuni. Sostiene che il primo vizio che emerge da tale ricostruzione è quello di ricondurre i due reati fine ascritti al RO EP al programma associativo. Non sussistono nel procedimento elementi che consentano di affermare che tali reati siano eseguiti nell'ambito del programma dell'associazione considerato anche che manca l'elemento del concorso criminoso con altri presunti membri di detto sodalizio. Viene altresì rilevato come il RO EP non risponde di alcun altro reato fine che caratterizza in maniera specifica l'associazione, nonostante il ritenuto ruolo di capo promotore.
Viene altresì rilevato che l'episodio TN, indicato nelle sentenze di merito, come punto di incontro fra LA e RO EP non consente di affermare l'esistenza di una prova in ordine alla sussistenza del vincolo associativo fra RO EP e il gruppo LA. Detta vicenda. in cui è ripetutamente chiamato in causa RO EP (seppure non abbia alcun ruolo in MFM) come emerge da numerose intercettazioni non si è risolta nella commissione di alcun reato. Viene inoltre evidenziato che: 1) RO EP è solo informato della vicenda ma non dimostra alcuna conoscenza della stessa (in particolare viene richiamata l'intercettazione ambientale sulla BMW del RO EP con AR AL n. 3228 23.7.09) e dei meccanismi di distribuzione degli utili di cui gli riferisce AR AL che evidentemente non è la sua longa manus;
2) nessuna corresponsione era del resto prevista per RO EP (gli utili della società li dividevano AR AL, LA, NO PA) che dopo un anno di operatività della ED - MFM nulla sa di loro.
In sintesi si lamenta che le sentenze di merito fondano il loro convincimento sulla lettura congiunta della presunta caratura mafiosa del RO EP e della dimostrazione di un atteggiamento aggressivo e prevaricatore del medesimo, senza però approfondire la valutazione in relazione all'aspetto principale, ossia il riverbero in tema di contributo al sodalizio di detto contegno.
1.5. Violazione di legge con riguardo alla contestazione delle due aggravanti D.L. n. 152 del 1991, art. 7 n. e art. 629, art. 628 c.p., comma 3, n. 3 con riguardo all'imputazione di cui al capo n).
Lamenta che la corte d'appello avendo confermato le statuizione di primo grado ha di fatto aumentato la pena per due volte e per lo stesso motivo: aver fatto parte di un'associazione mafiosa. Sostiene che l'aggravante di cui all'art. 7 è incompatibile con quella ex art. 628 c.p., comma 3, n. 3 perché si tratta della medesima disposizione che in tal modo viene contestata due volte. Ulteriore violazione di legge è individuata nella parte relativa al calcolo dell'aumento per la recidiva.
1.6. Violazione di legge in relazione all'art. 63 c.p., commi 3 e 4. Lamenta che è stato applicato un aumento di pena sia per la recidiva ex art. 99, commi 4 e 5 sia per l'aggravante speciale L. n. 203 del 1991, ex art. 7 disattendendo i principi enunciati anche di recente dalla suprema corte.
Con riguardo a quest'ultimo motivo presentava motivi nuovi richiamando le sentenze di questa Corte SSUU n. 20798 del 2011 e Sez. 1^ n. 845 del 2014.
2. AR AL, a mezzo del difensore, deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
2.1. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 416 bis c.p., commi 1 e 3. Sostiene la difesa che la corte d'appello ha sicuramente da un punto di vista metodologico corretto l'impostazione sostenuta dai giudici di primo grado che avevano ricostruito l'associazione solo in ragione del metodo mafioso che avrebbe caratterizzato l'operatività dei sodali, senza soffermarsi sulla organizzazione del gruppo, elemento imprescindibile soprattutto per un gruppo criminale trapiantato in un territorio "non proprio" - con necessità di avere prova di una struttura organizzata di carattere autonomo operante al Nord - e per essere caratterizzato dalla compresenza di fazioni in disaccordo. Ha infatti ritenuto che il sodalizio mafioso sarebbe il solo gruppo LA inteso come associazione mafiosa sussistente già in epoca anteriore al 2008. Tale sodalizio però in occasione e in corrispondenza dell'affare TN, quindi a partire dal mese di dicembre del 2008, si sarebbe incrementato con gli ingressi di RO EP, IG AN e AR AL. Rileva che il giudice di secondo grado si era reso conto del fatto che una simile risposta non poteva bastare per ritenere provato, l'associazione mafiosa in argomento attesa la evidente eterogeneità strutturale di un sodalizio così composto. Dice pertanto che le due anime di tale postulato sodalizio mafioso avrebbero mantenuto ciascuno la propria autonomia operativa continuando a gestire separatamente i loro interessi criminali. L'affare TN avrebbe costituito pertanto l'unico ambito operativo gestito in comune da tale due fazioni, ma pur sempre in maniera organizzata. Evidenzia che la sentenza impugnata giustifica il clima di conflittualità sul presupposto che si tratti di entità dinamiche mutevoli, senza rendersi però conto che una simile spiegazione risulta viziata sul piano logico e in contrasto con le esigenze probatorie proprie del processo. Sostiene il ricorrente che proprio l'evidenziata conflittualità depone per l'insussistenza di una organizzazione idonea al metodo mafioso. Rileva che la conflittualità non risulta assopita o anche solo affievolita durante l'intero arco temporale di durata dell'affare TN. Evidenzia che i giudici d'appello hanno affermato che l'anno 2010 sarebbe stato caratterizzato da un superamento dei dissapori che avevano caratterizzato l'anno precedente, visto che da quel momento in poi vi sarebbe stata più che altro una sorta di alternanza di rivendicazioni e la registrazione di frizioni più modeste. Tale mutamento veniva agganciato agli interventi di LA PE e ad un presunto summit mafioso che si sarebbe tenuto in Calabria il 19 febbraio 2010. Mentre in realtà, secondo il ricorrente, i conflitti relative ad ammanchi di denaro si sono verificati nel febbraio 2010 e sono proseguiti anche dopo.
Sostiene, in sintesi, che le argomentazioni dei giudici d'appello non hanno superato le doglianze avanzate in sede di gravame. Così come le vicende OC e ON AN in sè e per se valutate sono insuscettibili di rivelare l'esistenza di un metodo mafioso perché sfornite delle indispensabili note dell'effettività quale indice di qualificazione della forza di intimidazione rilevante ai sensi dell'art. 416 c.p.. 2.2. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche all'entità della pena.
3. CH EP, a mezzo del suo difensore, deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
3.1. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. e art. 416 bis c.p.. Violazione del disposto di cui all'art. 546 c.p.p., lett. e). Sostiene che la corte d'appello ha valutato gli elementi di prova in modo assolutamente predeterminato e frammentario e non ha esplicitato congruamente le ragioni in forza delle quali ha ritenuto che la condotta compendiata in rubrica al capo a) fosse effettivamente ascrivibile all'imputato.
Lamenta che la sentenza d'appello non ha dato risposta ai motivi di gravami ai quali si riporta. Sostiene di non comprendere come i giudici del merito non abbiano potuto escludere che il tentativo di LA EP di intraprendere attività imprenditoriale nel campo dei trasporti avesse una matrice lecita considerato che già in passato i LA avevano lavorato in cooperative di padroncini al soldo della TN, come la CEPI che la stessa TN aveva intenzione di estromettere dai propri affari. Sostiene che i giudici di merito hanno omesso di attenersi ai pacifici criteri di valutazione della prova indiziaria cristallizzati nella giurisprudenza della Suprema Corte e contesta la valutazione delle prove operate in sentenza. Lamenta che non è mai stata giudizialmente accertata l'esistenza di una cosca LA e l'appartenenza del LA EP ad una associazione ex art. 416 bis c.p.. Manca quindi il retroterra della fama criminale mafiosa di LA EP. Nessuno degli episodi citati in sentenza quali espressione di utilizzo di metodo mafioso di intimidazione sono riferibili a CH EP.
Sostiene che non sono risultati elementi dimostrativi della modalità di approccio con altre consorterie finalizzate ad appianare i contrasti facendo riferimento all'organismo unitario di coordinamento: la Lombardia ovvero, laddove assolutamente necessario il Crimine. Rileva che il subentro di ED e poi di MFM S.r.l. alle precedenti cooperative non appariva di certo indice sintomatico del concreto impiego del metodo mafioso, ben potendo tali vicende, alcune delle quali anche connotate da una logica imprenditoriale predatoria, essere ricondotte ad un'attività economica apprezzata da TN;
3.2. vizio della motivazione e travisamento della prova con riguardo alla partecipazione dell'imputato.
Lamenta che è stato affermato il suo ruolo di vertice del gruppo dal 2005, nonostante il mancato coinvolgimento nei reati fine e la continua detenzione in regime art. 41 bis O.P. e nonostante i pochi permessi premio e i colloqui con il figlio CH ID. Contesta che si assume che lui abbia condotto dal carcere l'organizzazione del gruppo attraverso la delega al figlio e al fratello, solo in ragione di alcune intercettazioni che attestano il prestigio criminale a lui ancora riconosciuto nel territorio di competenza della associazione ed in ragione del colloquio in carcere con il figlio del 28.10.09 e del silenzio serbato nel giudizio dall'imputato, negativamente valorizzato.
Sostiene che si tratta di manifestazioni di stima che fanno tutte rinvio al passato criminale del LA EP, non indicative di un ruolo di vertice nell'attualità ed espressione di potere mafioso attuale, ma semmai riferito al passato. Quanto all'intercettazione in carcere del 28.10.09, rileva l'incongruità dell'argomentazione addotta nella sentenza impugnata perché in detto colloquio, in termini non criptici CH EP invitava il figlio a prendere le distanze, unitamente a NO PA, da RO EP e AR AL perché coinvolti in cose poco pulite relative al movimento terra: trattava aspetti squisitamente imprenditoriali che nulla avevano a che fare con logiche criminali, ed invitava il figlio a rivolgersi alla Procura perché la sua attività commerciale, pulita e lineare, non fosse travolta dai contatti con i soci: nessuna linea, nessuna direttiva alla associazione da parte di uomo, peraltro molto provato dalle critiche condizioni di salute, che, a stento, comprendeva ciò che gli veniva detto. All'esterno, delle asserite direttive del LA EP dal carcere non si ha alcuna eco, come ci si dovrebbe aspettare seguendo la linea della sentenza. Si tratta peraltro dell'unico colloquio in tal senso tra tutti quelli avuti con il figlio, e anche nell'ambito del colloquio stesso, durato più di un'ora, la vicenda non prende più di 10 minuti. Nè ha strascico alcuno nei colloqui successivi, che più non affrontano il tema, evidentemente non di interesse centrale. Peraltro proprio la vicenda TN evidenzia la scarsa forza del gruppo LA che si trova a dover mediare (senza peraltro fare ricorso agli strumenti propri della ndrangheta), con altri gruppi criminali (gli africoti), sui quali non esercita di fatto alcuna influenza. La sentenza presenta carenze motivazionali circa gli elementi che indicano LA EP inserito nella struttura organizzata, una volta rilevata la sua estraneità ai singoli fatti di reato espressione del gruppo ed alle vicende che, pur senza concretizzare illeciti, sono state ritenute espressive del potere di intimidazione, quale la vicenda TN. E non tocca minimamente la valenza causale del contributo che LA EP avrebbe offerto in concreto alla consorteria ed alla sua affermazione o espansione: risulta, all'opposto, che l'unica attivazione del LA EP sia nel senso di spingere il figlio a segnalare alla autorità giudiziaria la sua estraneità al contesto criminale riconducibile a RO EP e AR AL;
che peraltro non è provato essere espressione di operatività di un sodalizio mafioso.
3.3. Travisamento delle prove in relazione al reato di cui all'art. 110 c.p. e L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies.
Con riguardo alla fittizietà dall'intestazione dell'appartamento di Milano via Teano 2 e di una Audi A4 alla cognata EN EL per sottrarsi alle disposizioni in materia di misure di prevenzione, lamenta che i giudici di merito hanno ritenuto irrilevante la assoluzione della coimputata EN EL pronunciata dal GUP sul presupposto dell'avere essa dato prova di contributi economici di familiari per operare l'acquisto immobiliare. Contesta la decisione della corte territoriale che ha escluso che si potesse realizzare alcuna automatica estensione all'imputato della favorevole pronuncia in ragione dell'apodittico rilievo in forza del quale la pronuncia è stata resa con un diverso regime probatorio nell'ambito di procedimento separato in ragione proprio del rito prescelto, di per sè tale da condurre fisiologicamente ad esiti opposti. Rileva il ricorrente che non è dato comprendere quale differente compendio probatorio avesse indotto la corte territoriale a pervenire a conclusioni opposte rispetto a quelle rese dal GUP di Milano con riguardo alla coimputata, considerato che nessuna argomentazione è dato leggere in sentenza salvo l'apodittico richiamo alla motivazione del primo giudice.
3.4. Vizio della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.
4. AR PA, a mezzo del difensore, deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
4.1. violazione ed erronea applicazione dell'art. 603 c.p.p. in relazione all'art. 507 c.p.p. con riguardo al capo a) dell'imputazione; vizio della motivazione. Sostiene che la sentenza impugnata merita censura nella parte in cui non ha accolto le richieste della difesa volta ad ottenere la riapertura del dibattimento, richieste che erano state già illegittimamente disattesa, dal tribunale di Milano e che avrebbero dato un contributo decisivo alla esatta valutazione delle effettive responsabilità dell'imputato. Tale richieste espressamente richiamata, in ricorso(avevano lo scopo di sottolineare l'evidente assenza di qualsiasi atmosfera intimidatorie, coercitiva nell'ambito in cui aveva agito il NO PA. In particolare erano volte allo scopo preciso di dimostrare che l'ambito in cui si sviluppò la vicenda della TN non assunse mai i toni delle influenze di tipo mafioso, ma venne al contrario portata avanti sulla base di mere decisioni di tenore imprenditoriale.
4.2. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 416 bis c.p.; vizio della motivazione. Sostiene che la sentenza è priva di adeguata e logica motivazione, stesa senza alcuna valutazione dei dati probatori difensivi e della alternativa ricostruzione proposta dalla difesa. Lamenta che la corte d'appello non è assolutamente riuscita a dimostrare la mafiosità della vicenda TN;
reiterando così le medesime lacune giuridiche già presenti nella sentenza di prime cure e impostando la sua motivazione ancora una volta su una confusa articolazione quantitativa di indizi privi di valore.
4.3. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 416 bis c.p.; vizio della motivazione con riguardo al ritenuto un ruolo apicale dell'imputato all'interno della consorteria. Sostiene il ricorrente che il gruppo criminoso in argomento non era stato creato dal NO PA che non solo non si rapportava con gli altri componenti in un rapporto di superiorità, ma che non era neanche colui che coordinava le diverse attività consortili.
4.4. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies;
vizio della motivazione.
Sostiene che la parte motiva della sentenza impugnata dedicata al capo ggg) è meramente reiterativa delle medesime illegittimità già descritta nell'atto d'appello. In particolare la difesa aveva segnalato l'indimostrata e indimostrabile sussistenza dell'elemento soggettivo, in particolare la volontà di sottrarsi a provvedimenti ablativi di natura preventiva. Sostiene che le ragioni che portarono all'utilizzo delle modalità di cessione delle quote ricostruite in sentenza furono suggerite da esigenze diverse da quelle richieste dalla norma incriminatrice, esigenze segnalate dalla difesa e riportate a pagina 36-37 del ricorso. Lamenta che nonostante tali elementi, che non sono stati neppure analizzati dai giudici d'appello, la corte di secondo grado si è limitata a confermare le conclusioni del primo giudice, senza tenere conto delle doglianze difensive incidenti sull'elemento soggettivo del reato.
4.5. Violazione ed erronea applicazione della L. n. 203 del 1991, art. 7; vizio della motivazione.
Lamenta il ricorrente che nell'appello era stato segnalato che nella sentenza di primo grado nulla era stato realmente motivato in ordine alla finalità associative che avrebbero spinto gli imputati a realizzare le condotte di cui al capo ggg). Sostiene che la corte territoriale ha offerto a tale doglianza una risposta apodittica e non conferente con l'oggetto dell'analisi che la corte avrebbe dovuto effettuare, anche alla luce delle interpretazioni giurisprudenziali in ordine all'impiego del metodo mafioso basandosi su due assunti inconferenti: la volontà dell'associazione di prendere il controllo di locali notturni attorno ai sviluppare diverse attività illecite;
il ruolo imprenditoriale ricoperto dal NO PA proprio negli interessi dell'associazione.
4.6. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 99 c.p.; vizio della motivazione.
Ritiene il ricorrente non legittima sia l'individuazione, sia il quantum di aumento disposto ex art. 99 c.p.. Rileva di avere mosso due censure alla sentenza di primo grado: la non corretta qualificazione della recidiva come specifica e reiterata, in quanto il NO PA non era mai stato dichiarato recidivo in una delle precedenti sentenze;
la non correttezza dell'aumento di pena applicato, ritenuto obbligatoriamente individuato nella misura dei due terzi della pena. Lamenta che la corte d'appello ha respinto le censure difensive reiterando l'interpretazione censurata applicata dal primo giudice.
4.7. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p. in relazione all'art. 133 c.p.; vizio della motivazione. Ritiene privo di legittima e logica motivazione il rigetto opposto dai giudici d'appello alla richiesta della difesa di riconoscere le circostanze attenuanti generiche.
4.8. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 585 c.p.p., comma 4 e dell'art. 167 disp. att. c.p.p. in relazione all'art. 216 c.p.;
mancanza di motivazione.
Censura la sentenza d'appello laddove ha ritenuto inammissibile il motivo di gravame relativo all'applicazione al NO PA della misura di sicurezza. Sostiene che tale censura ha per oggetto un elemento strettamente connesso alla sanzione conseguenza della condanna e in quanto tale assume un valore oggettivo che, nella indiscutibile libertà del giudice di intervenire sulla pena determinata in primo grado, a prescindere da una precisa censura difensiva, dovrebbe consentirne una contestazione scevra da vincoli generalmente applicati per l'impugnazione. Tanto più che le misure di sicurezza sono anche oggetto di ulteriore valutazione da parte del magistrato di sorveglianza, il che non le rende realmente irrevocabili.
4.9. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 585 c.p.p., comma 4 e dell'art. 167 disp. att. c.p.p. in relazione alle confische disposte L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies e art. 416 bis c.p., comma 7; mancanza di motivazione.
Censura l'asserita inammissibilità dei motivi d'appello afferenti alle contestate confische, sia dei beni del NO PA e dei suoi familiari, sia delle quote societarie (MFM ed Edilscavi) e di un autocarro intestato alla Edilscavi. Sostiene il ricorrente che essendo la confisca (e la sua revoca) un istituto valutabile anche in sede esecutiva, la sua censura presentata in appello solo con i motivi nuovi, in ossequio a quanto affermato in merito all'istituto della continuazione dalla suprema corte con la sentenza numero 47300/2011, doveva essere ritenuta legittima. Con atto depositato il 21.2.2015 presentava motivi nuovi. Con il primo motivo reiterava la censura sollevata davanti alla corte d'appello di nullità della sentenza ex art. 494 c.p.p., art. 523 c.p.p., comma 5, art. 123 c.p.p. per essere stato impedito all'imputato di rendere spontanee dichiarazioni in particolare dopo le conclusioni del pubblico ministero. Contesta la motivazione resa dalla corte d'appello sul punto. Rileva che la richiesta era stata inoltrata tramite i difensori e ai sensi dell'art. 123 c.p.p.. Con il secondo motivo lamenta le numerose lacune in ordine all'articolata attività difensiva.
Con il terzo motivo contesta le conclusioni della corte territoriale in ordine al ruolo apicale del prevenuto.
Con il quarto motivo, richiamando la sentenza delle sezioni unite di questa corte numero 20798 del 2011 censura le modalità con cui sono stati effettuati gli aumenti di pena per la recidiva e per l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. In particolare lamenta che la Corte territoriale non ha motivato in ordine alle modalità di aumento operato per l'art. 7 e le ragioni per cui ha ritenuto più grave, tra le due aggravanti, la recidiva. Con il quinto motivo segnala che la quinta sezione di questa corte con l'ordinanza numero 37443 del 3 luglio 2014 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 99 c.p., al comma 5 nella misura in cui impone l'obbligo di aumento della pena. In data 3 marzo 2015 depositava note udienza con riguardo alle erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 416 bis c.p.. 5. RI OR, a mezzo del difensore, deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
5.1. violazione di legge e vizio della motivazione per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p.. Sostiene il ricorrente che i corretti richiami giurisprudenziali indicati in sentenza non hanno trovato coerente applicazione con riguardo alla fattispecie concreta e risultano disattesi dalla corte di merito, che pure apparentemente ha mostrato di condividerne la rilevanza.
In particolare manca l'indicazione di specifici fatti attestanti la sussistenza della forza dell'intimidazione del vincolo: il reato associativo risulta costruito solo con riferimento all'utilizzo della forza di intimidazione nei vari reati fine e in vicende prive di rilevanza penale (TN), senza alcuna verifica che tale metodo costituisse effettiva espressione ed attuazione di un programma criminoso condiviso dai diversi associati. Molti tra i quali sono del tutto estranei a specifiche vicende che non condividono: ad esempio AM EP, PI EP, CO AN, CA IO e RI OR rispetto a TN;
alcuni imputati rispetto al settore del movimento terra, di dominio dei soli RO EP e AR AL;
o ancora al settore della sicurezza dei locali e delle rivendite ambulanti, riferibile solo a CO AN, AM EP, MB CE AS, CA IO, CH ID, LA NU, PI EP e solo residualmente a RI OR. A tale ultimo ambito non risultano interessarsi minimamente gli elementi di vertice RO EP, NO PA e CH EP.
Neppure risultano una struttura gerarchica ed una leadership che riconducano in unità l'operatività così variegata in capo a quelli che sono indicati come capi e promotori. Assente è anche l'intimidazione promanante dalla associazione, con il carattere cogente richiesto dalla giurisprudenza. In tutti i settori esaminati gli imprenditori operano precise scelte commerciali e valutano, senza alcuna coazione, se avvalersi o meno delle agevolazioni che gli imputati sono in grado di assicurare in cambio di denaro: sia gli ambulanti con riferimento alla assegnazione di uno spazio, sia gli imprenditori che scelgono di avvalersi del sistema di sicurezza fornito e liberamente scelto, sia i gestori dei parcheggi, non sono schiacciati da richieste prive di giustificazione, ma si avvantaggiano di un'utilità; ciò rende la minaccia, eventualmente impiegata, non cogente nei termini richiesti per il reato di associazione mafiosa.
Neppure comprovata è la conseguente diffusa omertà: reticenze e falsità nei testi non sono, ove rilevate, conseguenze della intimidazione promanante dal vincolo associativo. I testi sono stati reticenti e non hanno denunciato per ragioni di personale convenienza. Ma non hanno esitato a riferire i fatti in modo lineare e senza paura quando erano sentiti a SIT (tanto che i verbali hanno formato oggetto di contestazione dibattimentale); evidenziando un clima tutt'altro che omertoso. La reticenza non era dunque coeva all'operatività del sodalizio, non era una condizione di cui la associazione poteva avvalersi per perpetuarsi, ma è invece condizione che si realizza al disvelarsi dei fatti, per il timore dei singoli testimoni che, solo a posteriori, dopo tanta pubblicità mediatica, hanno percepito di avere avuto a che fare con soggetti ritenuti appartenenti alla ndrangheta. Solo da questo dato conoscitivo deriva la loro paura, indotta dalla fama degli imputati all'epoca ad essi sconosciuta.
Infine assenza dell'elemento soggettivo in capo agli imputati di fare ciascuno parte del gruppo con un preciso compito e ruolo, per il perseguimento di un unitario interesse.
5.2. violazione di legge e vizio della motivazione per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p. in relazione alla partecipazione alla associazione del RI OR. Sostiene che la corte territoriale ha confermato la sentenza del tribunale fondando il proprio convincimento su una serie di indizi di appartenenza dai quali non emerge lo stabile inserimento dell'imputato nel sodalizio criminoso. Viene contestata la lettura offerta dai giudici di merito delle risultanze processuali delle quali viene data una lettura alternativa.
Viene rilevato che l'imputato cercava solo di acquisire i servizi di sicurezza e la gestione dei parcheggi, non già quote delle società che gestivano locali notturni, evidenziando il livello modesto del suo intervento. Quanto ai rapporti con i pubblici funzionari, viene sottolineato che la conoscenza con CO (che vantava entrature nella amministrazione comunale) è molto recente (conosciuto presso il Bar Magenta in occasione della campagna elettorale di maiolo) e che solo il comune interesse alla organizzazione di eventi aveva portato ai contatti tra i due. CO aveva rapporti autonomi con AM EP e con CH ID per la gestione del centro sportivo ISEO a lui affidata, alla quale era totalmente estraneo il RI OR, che veniva solo informato (senza prendere parte agli altri sviluppi) da CO AN della denuncia sporta da CH NC RA, da questi ritrattata a seguito di asserite pressioni di CH ID, CO AN ed AM EP. Viene rilevato che non sono state mai impiegate minacce ed intimidazione per ottenere concessioni pubbliche: il teste CO ha prima di tutto dichiarato che nulla si concluse per le concessioni dei negozi nelle stazioni della metropolitana, alle quali CH ID si era fortemente interessato anche con la mediazione di RI OR, per il costo eccessivo delle stesse. A riprova della assenza di una efficace intimidazione esercitata dal gruppo viene sottolineato che è rimasto un progetto, abbandonato perché non fattibile.
Quanto al valorizzato intervento di RI OR per sollecitare pressioni di TOCCO sui LA PO, viene evidenziato che l'imputato si è limitato, dietro richiesta di LA ID, ad individuare in TOCCO qualcuno che, conoscendo i LA PO per la comune attività lavorativa, potesse spingere questi ad adempiere il debito verso TI GI, e a non fare ostruzionismo con azioni giudiziarie (circostanza resa evidente dalla conversazione ambientale 6.10.2009 e dalla conversazione telefonica 5.10.09 tra RO EP e LAPO). Si sottolinea che i giudici di merito hanno travisato il significato delle conversazioni 2.10.2009 e 7.10.2009. Nell'ambientale 2.10.2009 intercorsa tra CH ID e NO PA: LA ID riferiva di avere mandato qualcuno a "sollecitare" non i LA PO ma un debitore dei LA PO che sarebbe "sbiancato"; non si parla quindi della intimidazione verso i LA PO (ai quali TOCCO ha solo rivolto un bonario invito) che si spaventano per l'intervento di TOCCO, ma di un distinto intervento verso un debitore di questi che si spaventa, intervento al quale era estraneo RI OR. Inoltre RI OR non aveva guadagnato nulla dal recupero sui LA PO, a differenza di quanto i giudici di merito hanno tratto dalla conversazione del 7.10.09 con CO AN (n 329). In sintesi sostiene il ricorrente che le prove circa la partecipazione devono concernere la dimostrazione di una manifestata disponibilità dell'aderente ad agire come uomo d'onore e certamente l'imputato non solo non si comporta come uomo d'onore ma neppure aspira ad esserlo o a diventarlo.
5.3. violazione di legge con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
5.4. violazione di legge o riguardo all'insussistenza delle condizioni per l'applicazione della misura di sicurezza della assegnazione colonia agricola per la durata di anni tre. Ritiene non condivisibili le considerazioni di allarme che la corte di merito ha tratto dai trascorsi giudiziari del RI OR senza ancorare le valutazioni in ordine alla pericolosità del soggetto ad elementi di attualità.
6. AM EP, a mezzo del difensore, deduce:
6.1. inutilizzabilità ex artt. 191, 234 e 266 c.p.p. delle registrazioni dei colloqui captati dagli agenti sotto copertura della GICO della Guardia di Finanza di Milano nell'ambito delle indagini preliminari relative al presente procedimento, nonché l'annullamento dell'ordinanza istruttoria 13 marzo 2012 con la quale il tribunale acquisiva agli atti la trascrizione delle medesime registrazioni. Lamenta il ricorrente che i giudici di merito attestano anzitutto che si tratterebbe di registrazioni di colloqui cui prendono parte gli agenti del GICO e tra gli altri l'imputato AM EP realizzate nel contesto di un'attività di indagine sotto copertura effettuata nel rispetto delle previsioni della L. n. 146 del 2006, art.
9. Sul punto viene rilevato come il reato di estorsione aggravata non fosse, all'epoca dell'esecuzione della registrazione, compreso nel catalogo previsto dalla lettera a) di tale norma essendo stato introdotto solo con la L. n. 99 del 2009, art. 17. Proprio questo fatto spiega perché gli agenti del GICO chiesero l'autorizzazione dell'operazione sotto copertura secondo la L. n. 309 del 1990, previgente art. 97. Da qui l'inutilizzabilità della prova in quanto illegittimamente acquisita, con riferimento ad ipotesi di reato diverse da quelle che consentivano attività sotto copertura e che erano indicate a fondamento della richiesta di autorizzazione alla A.G..
Contesta anche che l'operazione possa essere ritenuta autorizzata con la mera apposizione di "visto si autorizza" da parte del pubblico ministero.che non offre secondo il ricorrente quel livello minimo di garanzia richiesto per un provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria.
Lamenta inoltre che l'attività degli agenti non era di mera osservazione ma si era tradotta in una vera e propria istigazione, attività non consentita dalle disposizioni normative e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
6.2.Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo e comunque in punto di partecipazione dell'imputato. Sostiene che la sentenza è carente e contraddittoria, in punto di argomentazioni circa la prova dell'esistenza stessa del sodalizio criminoso, sia in punto di partecipazione dell'imputato al sodalizio stesso. Evidenzia che nella sentenza impugnata manca ogni critica razionale nonché una doverosa verifica in concreto della partecipazione all'associazione che vada al di là del semplice concorso nei reati fine, insufficiente da solo a fondare la condanna per il reato associativo. Pochi sono i soggetti coimputati nel capo in argomento che AM EP conosceva.
Le affermazioni di AM EP agli agenti sotto copertura di fare parte di una consorteria criminale erano vanterie. In sintesi nulla se non il richiamo alla commissione dei reati fine e alla asserita intercettata confessione sorregge la motivazione della sentenza quanto alla sua partecipazione ai fatti.
6.3. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati di estorsione contestati sub b) c) g) m) s); in subordine erronea qualificazione del fatto reato e difetto di condizioni di procedibilità.
Contesta la valutazione delle prove operate dai giudici di merito che hanno completamente omesso di valutare l'incidenza di indici probatori di segno contrario. La motivazione della sentenza impugnata è carente in quanto priva del doveroso esame delle ragioni in fatto e diritto esposte dalla difesa, anche solo ai fini di confutazione della stesse. Offre una versione alternativa dei fatti.
6.3.1. Con riguardo al capo b) (estorsione in danno di ET NO).
Sostiene che non si argomenta alcunché in punto di effettiva sussistenza di minacce serie e credibile al ET NO da parte dell'TO EP. Sostiene che le espressioni minacciose talvolta registrate nei colloqui telefonici intercettati non sono mai rivolte direttamente al ET NO, che non è neppure partecipe ai colloqui. La sentenza è contraddittoria in punto di valutazione delle consegne da parte del ET NO di generi alimentari all'TO EP. In sintesi secondo il ricorrente, la sentenza non dà ragione di alcuni degli interrogativi che i motivi d'appello evidenziavano non in via esclusivamente dialettica, ma argomentando logicamente le prove acquisite in dibattimento. Resta insoluto il tema della effettiva dazione di denari diversi da quelli afferenti il prestito erogato dall'imputato, così come è solo presupposta l'esistenza di un controllo da parte di AM EP e dei propri correi della piazza posto che alcuni indubitabili elementi di fatto, così come le dichiarazioni testimoniali in atto danno conto della concorrenza nell'ambito del mercato di più soggetti. Aggiunge che le stesse conversazioni intercettate appaiono dare conto della concorrenza nell'ambito proprio della stessa piazza, che si assume rigidamente controllata al punto da ottenere quasi spontaneamente il pagamento del vizio. Viene altresì evidenziata la intrinseca contraddizione tra la veste di vittima del ET NO e la reale figura di questi così come emerge dalle intercettazioni, specie in quelle correlate all'intervento degli agenti infiltrati. Ai fini della corretta qualificazione del fatto viene rilevato che è indubbia la sussistenza di un pregresso credito vantato da AM EP verso ET NO e da questi non saldato. Il fatto dovrebbe quindi essere meglio qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con conseguente improcedibilità per difetto di querela. Sostiene anche che non vi è alcuna prova in ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti che non sono stati oggetto di autonomo motivo solo perché la richiesta era stata di assoluzione e, dunque, comprensiva di ogni possibile subordinata.
6.3.2. Con riguardo al capo c) (estorsione in danno di NC SA).
Lamenta la mancanza di riferimenti da parte della stessa parte offesa di minacce di qualsiasi genere. Inoltre la sentenza è contraddittoria laddove non attribuisce, senza motivarne le ragioni, rilevanza al rapporto creditizio che legava AM EP al figlio della NC SA, circostanza che l'imputato assume essere stata l'unica ragione fondante i pagamenti della donna. Lamenta anche che la corte territoriale non ha sottoposto le dichiarazioni della CONCU SUSANNA ad un attento vaglio di attendibilità. Sostiene l'insussistenza delle aggravanti contestate.
6.3.3. Con riguardo al capo g) (estorsione in danno di AS AN).
Lamenta contraddittorietà della motivazione sia con riguardo al significato dato alle intercettazioni che si riportano quali elementi di prova, sia in punto di accertamento dell'elemento materiale del reato, sia dell'elemento soggettivo, da intendersi nel caso di specie quale minima volontà di concorrere con altri in una specifica attività estorsiva. Sostiene che è del tutto carente la prova che AM EP abbia mai richiesto denari a AS AN ovvero percepito alcun illecito guadagno quale conseguenza delle attività di costui. Non vi è prova di un intervento diretto dell'imputato teso a percepire qualsiasi guadagno rappresentato, come indicato nell'imputazione, in una qualsiasi percentuale o parte dell'incasso che il AS AN avrebbe ricavato dalla propria attività di parcheggiatore.
Nè si rilevano minacce dirette o implicite di AM EP verso il AS AN che siano riconducibili a tale fine. Lamenta che è stata del tutto ignorata la versione alternativa espressa nei motivi di gravame che avevano dettagliatamente evidenziato come l'interesse di AM EP nella vicenda fosse esclusivamente dovuto al proprio tentativo - non è stato accertato se è stato andato a buon fine - di evitare che in una specifica occasione, il 18 luglio 2010, il AS AN collocasse il proprio autofurgone di fronte alla discoteca Nausicaa, nei pressi della quale esercitava l'attività la signora La BU CA che aveva acquistato il furgoncino di AM EP. Esaurito l'interesse per la questione dell'autofurgone AM EP scompare alla vicenda. AS AN ha negato di avere avuto richieste di denaro da parte di TO EP, e la sentenza ricostruisce consegne di denaro soltanto a CO AN, attribuendo erroneamente ad AM EP pressioni sul AS AN in un preventivo accordo con CO AN di cui non si hanno però invero evidenze probatorie.
6.3.4. Con riguardo al capo m) (estorsione in danno di LA OB - GH AR).
Contesta la valutazione delle prove operate dalla corte territoriale che, a fronte della versione fornita dal ricorrente nei motivi di appello - secondo il quale non vi era alcuna richiesta estorsiva ma solo la richiesta di pagamento di un debito che la coppia LA OB - GH AR aveva verso AM EP e LA, non oppone valide argomentazioni, preferendo ripercorrere con una motivazione additiva l'interpretazione già accolta dai primi giudici. Nel proprio argomentare aggiunge alle già non convincenti argomentazioni del tribunale errori di travisamento della prova che si riversano in contraddittorietà e illogicità dell'argomentare. In particolare la corte avrebbe travisato il significato letterale di numerose intercettazioni richiamata dal ricorrente. Sostiene inoltre che manca ogni vaglio critico in ordine alla deposizione dibattimentale di DO OB.
6.3.5. Con riguardo al capo s) (estorsione in danno di PAPIANO IO).
Lamenta il ricorrente che la vicenda presenta tratti idonei a differenziarla dal ritenuto contesto di tipicità quale reato fine attribuitole dalla corte territoriale. In particolare lamenta che la corte territoriale avrebbe dovuto spiegare, anche a fronte dei motivi d'appello, le ragioni a fronte delle quali ritiene di poter estendere ad una intricata vicenda, come quello in esame, le proprie valutazioni generali operate con riferimento ad astrazione di tratti comuni a fattispecie diverse. In questa prospettiva la sentenza certamente è affetta da manifesta illogicità e contraddittorietà con gli atti processuali. Viene evidenziato anche che la sentenza propone una ricostruzione del fatto diversa da quella descritta in imputazione. Tale difformità è, per soggetti agenti, importi pretesi, ed elementi teleologia del reato, del tutto diversa rispetto alla ricostruzione offerta in accusa, al punto da far ritenere integrato il vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 c.p.p.. Viene inoltre rilevato che il fatto deve essere meglio qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Lamenta mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle aggravanti.
6.4. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui al capo tt).
Premesso che i fatti sono ricostruiti solo sulla base di intercettazioni ambientali, non essendo mai state sequestrate armi, contesta il significato attribuito a dette intercettazioni. Con riguardo al possesso della 357 Magnum viene evidenziato che non vi è però prova della attualità dello stesso e che l'TO EP aveva detenuto regolarmente una 357 Magnum, come provato dalla documentazione acquisita, perché svolgeva attività di guardia giurata. Così come aveva avuto in passato la licenza di caccia ed un fucile regolarmente denunciati. Aggiunge che non vi sono elementi per affermare che si tratti di arma vera o di arma giocattolo.
6.5. Vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Sostiene che analoga conclusione deve essere formulata anche con riferimento alle pene accessorie della confisca e all'applicazione delle misure di sicurezza.
7. PI EP a mezzo del difensore, deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
7.1. vizio della motivazione con riguardo agli artt. 416 bis e 629 c.p. e art. 192 c.p.p.. Lamenta che i giudici d'appello non hanno considerato le deduzioni difensive e hanno fondato la loro decisione su indizi che non hanno i connotati della gravità, precisione e concordanza. Contesta che la sentenza impugnata non ha tenuto conto degli innumerevoli elementi probatori che provavano l'esistenza di una società tra l'imputato e la parte offesa ET NO. In particolare contesta che la corte territoriale non ha tenuto conto delle intercettazioni numero 109 e 115 depositata dalla difesa relative all'episodio del 7 aprile 2009 che attestavano l'estraneità del ricorrente all'associazione contestata e l'equivalenza della sua posizione con quella del ET NO. Quanto al termine "contabile" con cui PI EP si era presentato agli agenti sotto copertura, viene rilevato che gli stessi agenti lo hanno definito come la persona che si occupava della parte economica relativa all'attività che avevano con i camion, risposta che coincideva con quanto dichiarato dallo stesso imputato in sede di esame.
Sostiene che gli episodi indicati ed individuati dalla corte territoriale come concorso potrebbero rientrare nella figura giuridica della connivenza non punibile perché qualora si volesse comunque ritenere che la mera presenza del PI EP, in quelle occasioni, poteva avere avuto una qualche rilevanza, tale condizione può essere paragonata a quella della presenza inerte nel luogo e nel momento in cui il reato viene perpetrato, considerato che quando non sussiste un obbligo giuridico di impedire l'evento, tale inerzia non è punibile se non si concretizza in un contributo all'associazione.
Viene altresì evidenziato che la corte d'appello non è riuscita a individuare una precisa condotta posta in essere dal ricorrente essendo tutti gli episodi riportati a sostegno delle ipotesi di estorsione non qualificabili come apporto stabile al associazione.
7.2. Violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo agli artt. 416 bis e 629 c.p. e art. 192 c.p.p. (capo s). Sostiene che nella condotta posta in essere dal ricorrente - che non solo non esercitava alcuna violenza o minaccia, tanto che i suoi toni erano molto concilianti, ma soprattutto agiva per recuperare un suo personale credito, ammesso dalla stessa persona offesa - non era possibile rintracciare alcun dolo specifico inteso quale coscienza è volontà di agire al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Il NO IO non risultava per nulla intimorito dagli incontri con AM EP, LA, AR IO e MB CE AS e tanto meno con il PI EP perché, a fronte di un debito dallo stesso riconosciuto, riusciva ad ottenere uno sconto del 50% sul dovuto, somma che veniva versata in presenza di un avvocato quale transazione dell'originario debito e con consegna di titoli di credito a garanzia, posseduti dal creditore. Contesta la mancata valutazione del teste TI OE CO.
7.3. inosservanza delle norme processuali stabilite pena di nullità e di inutilizzabilità in relazione alla L. n. 16 marzo 2006, n. 146, art. 9.
Sostiene che nel caso in esame i risultati dell'attività di indagine sotto copertura devono essere dichiarati inutilizzabili perché relativi ad una fattispecie di reato non contemplata nell'elenco dei reati per cui è prevista detta particolare modalità, sia perché gli agenti del Gico avevano tenuto una condotta che andava ben oltre quella del mero spettatore passivo compiendo una vera e propria attività di istigazione e provocazione.
7.4. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Sostiene che ai fini di dimostrare la configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso non è sufficiente dimostrare il mero collegamento dei soggetti accusati con contesti di criminalità organizzata o la loro caratura mafiosa, ma occorre dimostrare l'effettivo utilizzo del metodo mafioso nell'occasione delittuosa. Tali elementi non sono certamente rintracciabili in capo al ricorrente che non ha mai compiuto alcun atto violento o minaccioso nei confronti del NO IO ma soprattutto vantava effettivamente nei confronti di costui un credito personale, pienamente ammesso dalla persona offesa.
Così come nei confronti di ET NO non ha mai compiuto alcuna azione violenta o minacciosa, tanto meno mafiosa. Lo stesso ET NO aveva dichiarato che era ben contento di pagare per potersi posizionare dinanzi alle discoteche, mentre si rifiutava di corrispondere alcunché per le soste diurne. Lamenta la mancanza di motivazione con riguardo all'agevolazione dell'attività di un'associazione.
7.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.
In data 20.2.2015 depositava motivi aggiunti con i quali ulteriormente illustrava i motivi già presentati e in data 6.3.2015 depositava memoria difensiva, con la quale ribadiva la sua estraneità ai fatti.
8. CH UE, a mezzo del difensore deduce:
8.1. con riguardo al capo q) (estorsione in danno di SE CC):
8.1.1. vizio della motivazione in ordine alla affermata partecipazione agli utili derivanti da reato desunta sulla base delle conversazioni telefoniche numero 1224, 1220, 2353 e 1938 e sul presunto riferimento di queste all'estorsione perpetrata nei confronti di RI CC;
travisamento della prova relativa alle intercettazioni sopra indicate.
Contesta l'interpretazione data delle conversazioni intercettate da parte dei giudici di merito. Evidenzia la difesa di non avere mai contestato che le telefonate n. 1224 e 1226 si riferissero alla spartizione dei proventi derivanti dai reati, ma piuttosto come il testo della telefonata evidenziasse senza incertezze che CH UE non avesse preso parte attiva alla consumazione di detti fatti neppure nella fase organizzativa degli stessi. Sostenere che la questione relativa alla divisione degli utili di cui il CO AN ha parlato a SI AS debba ritenersi la medesima riferita da MB CE AS a De CA NL pare affermazione azzardata, congetturale sfornita del necessario supporto probatorio. Analogamente del tutto arbitraria e sfornita del necessario supporto logico appare l'identificazione dell'Avvocato nella persona di CA IO.
Sostiene anche che la corte d'appello ha male interpretato la conversazione numero 1938(riconducendola a questioni spartitorie relative all'estorsione consumata in danno del RI CC. Secondo il ricorrente le considerazioni espresse dai giudici d'appello in merito alla riferibilità del contrasto presuntivamente insorto tra CA IO e CH UE devono essere collocate e lette al di fuori dell'ambito di presunte questioni spartitorie avente, ad oggetto i proventi delle estorsioni consumata in danno del RI CC.
8.1.2. Vizio della motivazione in relazione alla affermata efficacia causale del contributo asseritamente offerto da CH UE rispetto alla realizzazione dei fatti di cui al capo Q), travisamento della prova costituita dalle intercettazione telefonica numero 1808 29 agosto 2008.
Rileva che il solo elemento probatorio che interessa la posizione di CH UE quanto all'unica estorsione che gli viene contestata nell'ambito della vicenda delittuosa complessivamente consumata in danno di RI CC, AR e LL (fatto di cui al capo q) è costituito dalla conversazione telefonica numero 1808 che ha avuto luogo fra MB CE AS ed CH UE. Sostiene che dalla conversazione non pare in alcun modo possibile desumere tutto ciò che invece è stato ipotizzato dalla corte d'appello di Milano. Non è mai risultato che il LA abbia contribuito a delineare una strategia o abbia impartito direttive o assunto una decisione qualsiasi nell'ambito della complessiva vicenda estorsiva di cui ai capi Q) ed R). La stessa corte d'appello era così consapevole della fragilità delle argomentazioni esposte a proposito del contributo causale del LA UE nella realizzazione del delitto di cui al capo Q) da essere costretta, al fine di avvalorare l'assunto sostenuto, a rinviare al contesto associativo che sarebbe stato in grado, secondo il giudizio della corte territoriale, di sopperire alla assoluta mancanza di prova della affermazione della responsabilità.
8.1.3. vizio della motivazione anche per travisamento della prova quanto alla affermata partecipazione ai proventi dell'estorsione in ragione della qualifica di organizzatore dell'associazione, affermato in sentenza in relazione al contenuto di conversazioni telefoniche intercettate indicate nei motivi di gravame ed integralmente ignorata nella parte motiva della sentenza.
Si tratta in particolare della conversazione telefonica numero 594 che dimostrerebbe come la condotta tenuta dal ricorrente nell'ambito delle vicende estorsive in esame non possa in alcun modo essere qualificata alla stregua di un'attività organizzativa, palesemente da altri posta in essere, ovvero di supervisione relativa all'altrui operato.
8.2. con riguardo al capo s) (estorsione in danno di PAPIANO IO):
8.2.1. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza del reato e al contributo causale nella realizzazione. Travisamento della prova costituita dalle conversazioni telefoniche ed ambientali presso il AB (numero 1926, 1927 e 1928 dell'8 maggio 2008 fra PI EP e NO IO, dalle dichiarazioni rese in data 6 novembre 20 12 da TI OE CO e dalle dichiarazioni dibattimentali rese in data 30 marzo 2012.
Sostiene che la circostanza che le minacce e le violenze non si pongono all'origine della scelta del NO IO di far fronte a parte dei debiti accumulati risulta oltre che dalle affermazioni della corte d'appello riportate nel ricorso, anche dalle trascrizioni relative alle conversazioni ambientali intercettate, nonché dalle dichiarazioni dibattimentali rese dalla presunta vittima in data 30 marzo 2012. Alla luce di tali dati probatori, a parere della difesa, appare chiaro come da un lato le violenze e minacce cui NO IO è stato sottoposto non siano posti in relazione di causa ed effetto con il pagamento a mani di ER MI di una parte del credito da questi complessivamente vantato e, dall'altro, come tale corresponsione di denaro non possa essere ritenuta alla stregua di un danno in capo alla presunta vittima del reato descritto al capo S) o, specularmente, come indebito vantaggio da parte di alcuno. Il debito realmente esistente risulta infatti spontaneamente pagato, seppure solo in parte, da colui che aveva l'obbligo giuridico di provvedervi. A nulla rilevano in merito alla configurabilità del reato al capo S) le condotte da taluno tenute nei confronti del NO IO ovvero i propositi, rimasti senza seguito, formulati da questi circa le condizioni alle quali egli si era dichiarato disponibile a definire la propria posizione debitoria. Del tutto evidente, secondo la difesa, come le condotte ascritte potrebbero al più rientrare nella fattispecie legale tipica prevista dall'art. 56 c.p.
considerato che
l'azione criminosa contestata non è mai stata portata a compimento ed in ogni caso l'evento previsto dall'art. 629 c.p. non si è mai realizzato. In nessun caso infatti l'importo pari ad Euro 41mila complessivamente pagato dal NO IO a saldo e definizione della propria posizione debitoria, può essere ritenuto, come invece affermato la corte territoriale, alla stregua di profitto del reato estorsivo consumato.
Con riguardo al contributo causale del ricorrente rileva che l'impugnata sentenza lo individua nella partecipazione all'incontro avvenuto presso l'officina della Birra in data 6 febbraio 2008 e nella conversazione telefonica che tale incontro aveva preceduto (pagine 698 e 699 sentenza appello). Sostiene che con riguardo a detto incontro la corte territoriale ha travisato le dichiarazioni di NO IO che ha affermato che il LA UE è intervenuto alla cena che si stava svolgendo tra il NO IO, il MB CE AS e il CA IO nel momento in cui costoro avevano già affrontato ed esaurito il discorso avente ad oggetto le vicende che interessano il presente procedimento.
8.2.2. Vizio della motivazione in merito alla affermata riferibilità dell'incontro del 5 febbraio 2008 o presso il locale Officina della Birra, tra MB CE AS, CA IO ed CH UE (nonché della telefonata che lo precede) alle pressioni asseritamente da costoro esercitate sul debitore in relazione al credito vantato da ER MI. Travisamento della prova costituita dalle intercettazioni ambientali presso il AB numero 152 e 153 (in realtà numero 1502 e 1503) del 2 aprile 2008. Sostiene il ricorrente che la corte d'appello, pur avendo integralmente riportato in sentenza entrambe le trascrizioni peritali delle conversazioni sopra indicate, ha ignorato, superandole, le argomentazioni difensive travisando apertamente il significato letterale delle conversazioni intercettate, pur contro ogni evidenza di segno contrario. La difesa nell'atto di impugnazione aveva infatti sostenuto, sulla base dell'esame delle predette trascrizioni, che, nel febbraio 2008, MB CE AS e CA IO non vantavano alcuna pretesa economica relativamente al credito del ER MI ma che invece essi risultavano essere stati assoldati dallo stesso NO IO per tentare di porre un argine alle pretese economiche, ritenute assurde e prive di fondamento, formulate nei propri confronti da PI EP relativamente al valore delle quote di Fun Box a sè intestate, di cui chiedeva a gran voce il rimborso. Così come era stato rappresentato che le medesime trascrizioni permettevano di rilevare come CA IO e MB CE AS in quel periodo vantassero nei confronti del NO IO crediti totalmente autonomi e differenti, a prescindere dalla loro liceità o meno, rispetto alle ragioni creditorie riconducibili a ER MI.
8.2.3. Vizio della motivazione a proposito dell'affermato effettivo acquisto asseritamente effettuato da CH UE per il tramite di PI EP del 31% delle quote di partecipazione della Fun Box e della conseguente pretesa da parte del primo di ottenerne il rimborso da parte di NO IO. Travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni rese dal teste TI OE CO all'udienza del 6 novembre 2012 e della scrittura privata tra TI OE CO e PI EP avente ad oggetto la cessione a quest'ultimo delle quote di Fun Box possedute dal primo a tale proposito.
Sostiene il ricorrente che la affermazione della corte d'appello a proposito dell'effettività dell'investimento asseritamente effettuato da CH UE si scontra irrimediabilmente con la circostanza per la quale l'importo di tali investimenti (pari ad Euro 40.000,00 circa) non è mai emersa dalle risultanze probatorie acquisite, mentre è emersa la prova contraria. È lo stesso TI OE CO che all'udienza del 6 novembre 2012 ha riferito circostanze del tutto incompatibili con le conclusioni cui è giunta la corte d'appello di Milano. Ha infatti escluso di avere mai ricevuto alcun importo in corrispettivo delle quote cedute a PI EP e che quindi non risulta in alcun modo essere stato il prestanome di chicchessia.
8.2.4. Vizio di motivazione in merito al ruolo di organizzatore e di supervisore di CH UE e del significato ricondotto alle modalità di spartizione dei proventi delittuosi conseguiti. Travisamento della prova costituita dalle intercettazioni numero 152 e 153 (in realtà numero 1502 e 1503) del 2 aprile 2008 e numero 2817 del 5 febbraio 2008 tra CH UE e MB CE AS.
8.3. con riguardo al capo b) (estorsione in danno di ET OR):
8.3.1 vizio della motivazione in ordine al ruolo di organizzatore e supervisore di cui all'associazione di cui al capo A) e del reato di cui al capo B) sulla base della intercettazione ambientale avvenuta al AB Club in data 6 gennaio 2008 numero 405 e 10 aprile 2009 svolte dagli agenti sotto copertura.
Sostiene il ricorrente che la corte territoriale non ha valutato una serie di risultanze probatorie emergenti dalle intercettazioni e dalla documentazione offerta dalla difesa che attribuiscono all'imputato un ruolo differente (semplice socio di capitale nell'attività di venditore ambulante di generi alimentari). Lamenta la mancata risposta alle doglianze avanzate nei motivi d'appello. Sostiene che dalla conversazione intercettata con gli agenti sotto copertura non è possibile rinvenire alcun elemento che possa giustificare la veridicità delle propalazione fatte da AM EP in ordine all'esistenza del gruppo criminale e del ruolo ricoperto da CH UE.
8.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al contributo causale.
Rileva che in un lasso temporale di oltre due anni il ricorrente non chiede e non viene relazionato da AM EP, neppure in occasione dell'incontro di quest'ultimo con gli agenti sottocopertura. Non c'è traccia alcuna che a CH UE siano mai giunti i proventi della attività estorsiva.
8.4. con riguardo al capo m) (estorsione in danno di DO TO ed RR AR):
8.4.1. vizio della motivazione in merito alla affermata presenza di CH UE in relazione all'asserito incontro avvenuto tra LA OB, AM EP e MB CE AS presso il Cafè Atlantique in data 31 ottobre 2007 risultante dalla prova costituita delle intercettazioni telefoniche numero 1484 e 1490 del 31 ottobre 2007 e numero 1739 del 1^ novembre 2007 e travisamento della prova rispetto alle intercettazioni.
Lamenta di aver evidenziato nell'atto di appello come le richiesta di pagamento avanzate da CH UE dovevano ricondursi a un debito esistente di LA OB nei confronti anche del ricorrente e di avere evidenziato come dall'esame degli elementi probatori non emergesse alcun elemento che facesse ritenere sussistente anche solo la conoscenza da parte del LA UE della messa in atto di una attività intimidatoria ai danni delle persone offese. La corte d'appello ha ignorato le predette argomentazioni difensive così come ha travisato il significato letterale della conversazione numero 1484 che non lascia dubbi:
l'idea di presentarsi all'evento after show è stata concordata direttamente da MB CE AS e AM EP (che decidono unilateralmente di farsi accompagnare dal ricorrente senza che questi sia a conoscenza del reale intento dei due. Il giudice d'appello invece, travisando al dato letterale dell'intercettazione, conclude nell'attribuire anche al ricorrente la volontà di andare da LA OB ed ET AR allo scopo di intimidirli.
8.4.2. Vizio di motivazione in merito alla affermata presenza di CH UE all'incontro avvenuto tra LA OB e AM EP presso il locale AB in data 7 novembre 2007 risultante dalla prova costituita dalle intercettazioni telefoniche numero 2348, 2351 e 2352 del 7 novembre 2007 nonché servizio di O.C.P. effettuato presso il locale AB. Travisamento della prova.
La difesa sostiene di non poter negare che DO OB abbia chiesto un incontro con LA UE, ma che però si deve anche tenere conto della risposta di AM EP che ha espressamente riferito che l'imputato non sarebbe stato presente. Rileva inoltre che il servizio di OCP, richiamato in sentenza, ha unicamente confermato l'arrivo al locale AB di LA OB e ET AR.
8.4.3. Vizio di motivazione in merito alla affermata partecipazione del ricorrente agli utili derivanti dal reato desunta in base all'intercettazione ambientale della AB in data 6/12/2007 numero 60 e dall'esame della persona offesa LA OB del 28 dicembre 2012.
Contesta la valutazione delle prove operata dalla corte di merito e sostiene che le stesse si prestano ad una versione alternativa.
8.4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al contributo causale.
Lamenta ancora una volta che la corte d'appello è giunta a richiamare l'asserito ruolo di supervisore attribuito al ricorrente all'interno dell'organizzazione di cui al capo A per sopperire alla carenza di elementi probatori validi per ritenere insussistente la penale responsabilità dell'imputato. Tuttavia tale qualifica contrasta con la poca informazione che CH UE dimostra di avere in relazione agli impegni presi nel settore della sicurezza e che lo stesso giudice d'appello è costretto ad ammettere alla luce dell'intercettazione numero 1484 dal 21/10/2007.
8.4.5. Travisamento delle dichiarazioni dibattimentali rese da RB OR. Lamenta che la corte d'appello ha escluso la credibilità del teste sulla base di elementi del tutto marginali rispetto alla portata e al contenuto delle dichiarazioni rese.
8.5. con riguardo al capo a) (associazione di stampo mafioso):
8.5.1. vizio della motivazione in merito alla collocazione temporale delle condotte delittuose contestate. Travisamento della prova costituita dalle conversazione ambientale intercettata in data 10 aprile 2009 tra AM EP e gli agenti sotto copertura, dalle conversazioni ambientali numero 5032, 5033, 5091 e 5096 intercettate a bordo dell'autovettura BMW intestata a RO EP, in data 7, 8, 9 settembre 2009, dalle conversazioni telefoniche numero 5469, 5473 e 5473 e 5473 nonché dalla conversazione telefonica del 17 giugno 2008 (tra AC e MB CE AS) riportata sui brogliacci acquisiti con il consenso della difesa MB CE AS.
Evidenzia la difesa che agli atti non vi è alcuna prova di qualsivoglia contributo materiale o morale offerto al sodalizio da CH UE in periodo successivo all'autunno del 2008, Lo stesso è rimasto sulla scena sino alla vendita del locale AB nel settembre del 2008. Non risulta pertanto aver partecipato a vicende che coinvolgono il gruppo a partire da tempo significativamente precedente al periodo in cui si colloca la violenta lite con il fratello CH EP che, secondo la corte d'appello di Milano, avrebbe segnato il suo distacco dagli interessi associativi, lite avvenuta nel gennaio del 2010.
8.5.2. Illogicità della motivazione in relazione all'affermato svolgimento di attività delittuose dei diversi associati anche in regime di concorrenza con i vertici del sodalizio.
Ritiene la difesa che debba ritenersi del tutto inconcepibile e dunque per ciò stesso inverosimile che un semplice partecipe possa intraprendere una qualsiasi attività che si ponga concretamente in concorrenza con quella eventualmente svolta dal soggetto in posizione sovraordinata nell'ambito del medesimo sodalizio criminoso di matrice mafiosa. Ma tale impostazione non solo è incompatibili con la struttura del sodalizio, così come individuato dall'esperienza giudiziaria consolidatasi nel tempo, ma è sicuramente incompatibile con quella fotografata come esistente dalle attività investigative.
8.5.3. Vizio di motivazione in relazione al ruolo apicale svolto da CH UE. Travisamento della prova costituita dalle seguenti conversazioni telefoniche o ambientali intercettate: conversazione telefonica numero 594 del 4 febbraio 2008; conversazione ambientale presso il bar AB numero 3043 del 14/7/2008; conversazioni ambientali numero 1502 e 1503 del 2 aprile 2009 presso il Baylon;
conversazione del 17 agosto 2008 acquisita nel brogliaccio con il consenso della difesa MB CE AS;
chat contenente scambio di battute tra CH UE e CO AN avvenuto nel dicembre dell'anno 2008 prodotto dalla difesa;
conversazione ambientale numero 1923 presso il AB relativa alla vicenda di cui al capo S); conversazione telefonica numero 3078;
conversazione telefonica n. 1739 del primo novembre 2007. Sostiene che la conversazioni indicate riportano una realtà che, com'era già stato rappresentato nei motivi di appello, non pare in alcun modo compatibile con le conclusioni cui è pervenuto l'impugnata sentenza.
8.5.4. Travisamento della prova relativa alle deposizioni testimoniali in merito alla effettiva libera concorrenza nel settore dei servizi di sicurezza offerte nei vari locali notturni e al ruolo rivestito da CH UE in tale ambito.
Sostiene che la sentenza contrasta in modo assoluto e indiscutibile con le prove il cui effettivo contenuto e significato è stato travolto o ignorato dalla corte d'appello di Milano, come emerge con evidenza esaminando il testo delle trascrizioni relative alle dichiarazioni rese in aula da RB OR, UO EP, CC OM, OR OB RM, OL UD. Secondo la difesa la lettura delle trascrizioni di dette deposizioni evidenzia come i servizi di sicurezza offerti ed effettivamente gestiti in forma societaria da AM EP ed CH UE, contrariamente a quanto si trova scritto nell'impugnata sentenza, fossero effettivi, reali e liberamente scelti dai gestori dei locali di volta in volta interessati che, altrettanto liberamente, avrebbero potuto disfarsene o sceglierne di diversi, come del resto è accaduto normalmente in moltissimi locali, secondo quanto dichiarato dai testimoni che sono andati esenti da sospetti legati ad eventuali reticenze.
8.6. Le confische D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies.
8.6.1. violazione di legge in relazione alla affermata sproporzione del reddito percepito da CH UE;
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del reddito percepito dal LA UE nel corso degli anni 2005, 2010 con riferimento alla documentazione prodotta;
travisamento della prova costituita dalle agende, nonché dalle dichiarazioni rese dalla teste NE MO all'udienza del 26 ottobre 2012.
Lamenta che i giudici di merito hanno escluso rilevanza dalle agende prodotte unicamente perché ritenute non rappresentative di una contabilità occulta e comunque perché difettano di estrema precisione. Affermazione secondo la difesa smentita documentalmente dalla lettura del documento 15 dal quale si evince la presenza di operazioni riportate puntualmente. Le conclusioni della Corte territoriale sono incompatibili con la deposizione del teste NE MO che riconosce che sulle agende sono sempre state trascritte anche da lei le entrate e le uscite relative all'attività di autodemolizione.
Lamenta inoltre che non è stata fatta menzione dell'ulteriore documentazione prodotta dalla difesa, quale i registri di rottamazione. Con riferimento alle spese per l'acquisto degli autofurgoni evidenzia come le stesse siano state di modesta entità e documentalmente provate.
In sintesi lamenta che la corte territoriale non ha fornito adeguata motivazione in relazione alle giustificazioni offerte dalla difesa limitandosi ad un esame sommario e superficiale, più precisamente a campione, della documentazione che si è dimostrato tra l'altro errato già dalla semplice lettura dei dati in essq contenuti. La sentenza impugnata non ha considerato in alcun modo l'attività di autodemolizione esercitata dal ricorrente e quindi i redditi da essa derivanti anche se non denunciati al fisco.
9. ER MI, a mezzo del difensore deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
9.1. mancanza di motivazione in ordine alla dedotta nullità della sentenza di primo grado conseguente alla consentita astensione dalla testimonianza dell'avvocato perego, integrante violazione del diritto di difesa. Lamenta che i giudici d'appello non hanno fatto altro che richiamare la decisione del primo giudice facendo proprio e ribadendo la correttezza dell'iter argomentativo seguito. Il tribunale si era limitato ad osservare acriticamente che non vi era motivo di ritenere infondata la richiesta di valersi del segreto professionale. Sostiene il ricorrente che la facoltà di astensione dalla testimonianza presuppone la sussistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo. Il primo, riferito alla condizione di avvocato di chi è chiamato a testimoniare;
il secondo è riferito all'oggetto della deposizione che deve concernere le circostanze conosciute in ragione del proprio ministero difensivo o dell'attività professionale, situazione questa che può essere oggetto di verifica da parte del giudice. L'esenzione dal dovere di testimoniare non è diretta ad assicurare una condizione di privilegio personale a chi esercita una determinata professione, ma è destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa. Nel caso di specie era del tutto evidente la non riferibilità della fattispecie concreta ad alcuna delle ipotesi rappresentate e fuor di luogo è apparso il richiamo all'istituto di cui all'art. 200 c.p.p. operato dal tribunale e fatto proprio dalla corte territoriale, non essendo l'avvocato chiamato a deporre su fatti appresi per la miglior difesa tecnica dell'assistito, ne' su circostanze indiscutibilmente segrete, la cui rivelazione potesse nuocere al proprio mandante. Comunque in ordine a tali profili la sentenza di primo grado tace e quella di appello non ha offerto alcun controllo sulla fondatezza della eccezione sollevata.
9.2. Nullità per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 152 del 1991, art. 7. 9.3. nullità dell'erronea applicazione della legge penale vizio della motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Rileva il ricorrente che la corte territoriale, avvalendosi dei suoi poteri suppletivi, sebbene non fosse stato devoluto il tema del diniego delle attenuanti generiche, ne ha vagliato la concedibilità, pervenendo ad un risultato negativo. Evidenzia il ricorrente di non ignorare l'esistenza di arresti giurisprudenziali che hanno denunciato il principio secondo cui con riguardo al riconoscimento delle attenuanti generiche, che costituisce esplicazione di un potere discrezionale del giudice di merito, quest'ultimo non è obbligato a motivare il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, e a fortiore tale principio sembra estensibile nel caso in cui non sia stata fatta impugnazione;
ritiene però che una volta che il giudice della motivazione ha argomentato sul punto tale decisione sia suscettibile di impugnazione.
10. PA UR, a mezzo del difensore deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
10.1. violazione di legge e vizio della motivazione per mancata derubricazione nell'ipotesi di cui all'art. 393 c.p. con conseguente proscioglimento dell'imputato per carenza di condizione di procedibilità.
Evidenzia che l'imputato era effettivamente titolare del credito di 132.000,00 Euro verso STABILE, al quale non è stato richiesto nulla più del dovuto, ottenendo solo 5.000,00 Euro, importo che non può essere definito ingiusto. La corte d'appello ha erroneamente sostenuto che il recupero del credito è stato gestito con modalità che implicano la qualificazione come estorsione. Tuttavia la modalità di recupero di un credito lecito, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, non può mai essere il discrimen tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando la violenza e/o la minaccia anche se particolarmente intense e gravi siano effettuate al solo fine di esercitare un preteso diritto, pur potendo l'agente ricorrere al giudice. Viene altresì a rilevarsi che i giudici di merito hanno omesso di valutare l'effettiva sussistenza ed azionabilità in giudizio del diritto vantato dallo PA UR nei confronti dello BI, per il quale lo stesso è stato riconosciuto colpevole del più grave delitto di estorsione ex art. 629 c.p.. 10.2. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Insussistenza oggettiva e soggettiva della contestata aggravante. 10.3. Violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n.
1. Premesso che per la sussistenza dell'aggravante in argomento è necessario che la violenza e/o minaccia siano poste in essere da almeno due persone contemporaneamente, rileva che in nessuno degli incontri citati nella sentenza impugnata (pagina 632) traspare la simultanea presenza di due soggetti nel momento e nel tempo in cui si è realizzata una qualsiasi forma di violenza o minaccia nei confronti della persona offesa: ne' nel citato primo incontro presso l'Officina della birra ne', tanto meno, nelle estrinsecazioni delle condotte nei confronti del padre di BI che non risulta essere soggetto qualificato del presente procedimento o vittima di alcuna fattispecie di reato.
11. De CE EF, a mezzo del difensore, deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
11.1. violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'associazione per delinquere D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 del (capo fff).
Sostiene che nel caso di specie manca l'accertamento giudiziale ed autonomo sulla sussistenza di un vincolo rilevante ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, la cui sussistenza è stata affermata apoditticamente, come se la stessa risultasse in maniera evidente in ragione della mera e presunta affiliazione di alcuni indagati anche alla consorteria di stampo mafioso. La sentenza non ha evidenziato elementi sufficienti a provare, neppure in termini indiziari, l'esistenza di uno schema associativo autonomo rispetto a quello mafioso, preordinato alla realizzazione di illeciti in materia di stupefacenti. In particolare manca un elemento di indubbio rilievo ai fini dell'integrazione della fattispecie: la commissione concertata ed organizzata di una pluralità di illeciti in materia di sostanze stupefacenti;
la frammentarietà dei reati-fine impedisce di attribuire ai singoli episodi in contestazione valore dimostrativo dell'esistenza di un accordo criminale stabile, così come non è stata nemmeno dimostrata la disponibilità di mezzi, ne' tantomeno vi è traccia di una spartizione dei ruoli o della predisposizione di canali di approvvigionamento stabili che possano garantire la sopravvivenza degli affari del sodalizio. In sostanza mancano tutti quegli elementi che la giurisprudenza di legittimità ritiene sintomatici dell'esistenza di un obiettivo criminale comune, condiviso da tutti i membri del gruppo.
11.2. Violazione di legge e vizio della motivazione sia in ordine alla sussistenza degli elementi tipici del reato, sia in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo (consapevolezza di far parte dell'associazione); travisamento della prova in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Evidenzia il ricorrente che il giudice di primo grado aveva assolto l'imputato dal reato in argomento con motivazione coerente ed ancorata alle emergenze dell'istruttoria dibattimentale. In sintesi aveva valorizzato la circostanza per cui il ruolo ricoperto dal De CE EF risultante dalle intercettazioni non imponeva contatti con altri sodali ed anzi esigeva la riservatezza. Aveva osservato come i dati disponibili accreditavano una conoscenza diretta e continuativa dell'imputato con il solo MB CE AS ed altri legami coltivati dall'imputato con soggetti coinvolti nel presente procedimento potevano ricevere spiegazioni validamente alternative rispetto a quelle dei rapporti intrattenuti esclusivamente per la trama associativa di narcotraffico. In ulteriore sintesi aveva ritenuto trattarsi di un classico caso di reato continuato in concorso con il solo MB CE AS, eccetto l'episodio di cui al capo ddd) in cui erano coinvolti anche altre persone. La sentenza impugnata accogliendo l'appello del pubblico ministero, secondo il ricorrente, si è limitata a rivalutare le medesime emergenze processuali dando una diversa interpretazione rincorrendo così in vizio motivazionale. La corte d'appello ha enfatizzato alcune conversazioni intercettate affermando che nelle stesse vi è la prova di rapporti non chiari tra il De CE EF e i suoi pretesi soci, ma non è stata in grado di indicare una sola conversazione o un solo diverso indizio che consenta di ritenere che i rapporti del De CE EF con i suoi coimputati fossero di natura illecita, se si eccettua l'episodio del pacchettino rimasto un unicum nel processo. Priva di rigore logico è anche l'asserzione che la frequentazione con il La OR DR non avrebbe carattere amicale. La sentenza si aggrappa poi ad un unico contatto del De CE EF con CH ID, circostanza nota anche al tribunale che non l'ha valorizzata sia perché si trattava di contatto funzionale all'unico episodio di spaccio, peraltro fallito, commesso in concorso tra LA ID e De CE EF e MB CE AS oltre che AJ, soggetto estraneo all'associazione, sia perché è un unico che certo non basta a certificare un rapporto che presuppone comunanza di interessi predisposizione di mezzi. Ritiene che costituisce travisamento dei fatti ed erronea applicazione di diritto l'interpretazione delle parole di SA ha riferito che il De CE EF aveva curato due ritiri di droga. Come indicato nella sentenza definitiva pronunciata nei confronti del De CE EF tali ritiri servivano per rifornire aree di riferimento del gruppo LA. Secondo la sentenza impugnata anche questo elemento dimostrerebbe la continuità dell'appartenenza al gruppo LA. Viene però evidenziato che il De CE EF, con la sentenza definitiva che lo riguarda, è stato assolto con formula piena. Ritiene il ricorrente che il proscioglimento con sentenza passata in giudicato impedisce qualsiasi utilizzo processuale, anche di natura logica, di tali episodi a danno dell'imputato, soprattutto in totale assenza di nuovi elementi probatori o anche solo indiziari che consentono di ritenere che i fatti in effetti si sono verificati. Rileva che la corte territoriale ha trascurato un elemento di grande rilevanza, e cioè la consistenza temporale dell'apporto che il De CE EF avrebbe fornito, così come ha trascurato il fatto che l'estraneità del De CE EF alla dimensione associativa emergeva anche da un'importante episodio del 14 luglio 2008, quando presso il locale di Bresso denominato Officina della Birra era in corso una cena per il compleanno di CH UE. Dalla lettura degli sms intercettati tra MB CE AS e De CE EF emergeva chiaramente che quest'ultimo a differenza degli altri coimputati non aveva preso parte ai festeggiamenti in quanto evidentemente non invitato. Dato che dimostrava come il De CE EF non intrattenesse rapporti stretti con i membri della famiglia LA. La corte territoriale ha commesso un'ulteriore violazione di legge laddove ha trascurato di affrontare l'argomento dell'elemento soggettivo. In sintesi ritiene il ricorrente che nessun elemento di novità ha addotto la corte territoriale per legittimare il ribaltamento della sentenza di proscioglimento. 11.3. Violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Violazione del principio devolutivo dell'impugnazione: mancata regolare impugnazione sul punto da parte del P.M. con conseguente inammissibilità per violazione dell'art. 581 c.p.p., comma 1C) e art. 591 c.p.p., comma 1C). In via preliminare contesta il ricorrente la genericità della contestazione con riguardo all'aggravante in argomento. Ritiene quindi inammissibile l'appello del pubblico ministero considerato che lo stesso non ha speso una parola con riguardo alla sussistenza di detta aggravante. Rileva il ricorrente che tale comportamento porta a considerare rinunciato l'appello sul punto considerato che un'impugnazione è fatta di dichiarazione ma anche di motivazioni risultate con riguardo all'aggravante in argomento assenti. Rileva che è la stessa Corte territoriale a pagina 1269 della sentenza impugnata che offre una soluzione analoga in relazione all'aggravante di cui alla L. Stup., art. 74, comma 3 (numero delle persone) laddove proprio facendo riferimento alla posizione del De CE EF osserva che il pubblico ministero ha proposto appello chiedendo la condanna in ordine al reato di cui al capo fff) senza precisazione rispetto alla contestazione, ma senza contestuale impugnazione della pronuncia che seppure non formalmente l'ha esclusa. Ritiene comunque che la corte territoriale non ha motivato la sussistenza dell'aggravante sia da un punto oggettivo che soggettivo. 11.4. Violazione di legge violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 contestato al De CE EF nella meno grave ipotesi di cui al comma 5 del medesimo articolo con contestuale derubricazione anche del reato associativo nell'ipotesi di cui alla L. Stup., art. 74, comma 6. Ritiene il ricorrente che è dato pacifico, perché cristallizzato anche nei capi d'imputazione cc) ll), che le cessioni di droga riguardavano modici quantitativi. L'ipotesi di cui al comma 5 è stata respinta sul presupposto della gravità e rilevanza dei mezzi e modalità dell'azione che sovrasterebbero ed eliderebbero la modestia del dato quantitativo. Per sostenere tale tesi l'impugnata sentenza sostiene che gli scambi erano quotidiani;
che, quindi, era evidente che da qualche parte era custodito un quantitativo maggiore e che l'attività di spaccio era svolta in ambito associativo. Sostiene che la sentenza è incorsa in un evidente errore di diritto in quanto la frequenza delle transazioni, unitamente all'ulteriore considerazione del contesto associativo, non rileva ai fini della negata derubricazione del delitto come affermato dalla corte di cassazione nelle sentenze citate numero 10895 del 2013 e numero 1251 del 2013. E comunque anche la detenzione di una scorta non è situazione sufficiente per negare la sussistenza dell'ipotesi lieve f come affermato nella sentenza numero 1323 del 2013 della Suprema Corte. 11.5. Violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva ex art. 99 c.p., comma 5 e comma 3 anziché comma 1. Questione di legittimità costituzionale.
Rileva che all'imputato è stata applicata la recidiva ex art. 99 c.p., comma 6 e comma 3 per precedente condanna ad anni due di reclusione pena sospesa, salvo poi non operare l'aumento ex art. 63 c.p., comma 4 per la prevalenza del aggravante D.L. n. 192 del 1990, ex art. 7 e per il criterio moderatore dell'art. 99 c.p., comma 6.
Ritiene il ricorrente che la corte territoriale è incorsa in errore di diritto laddove ha ritenuto che la recidiva contestata fosse quella di cui all'art. 99, comma 5 e comma 3 (recidivo che commette altro reato) anziché comma 1, considerato che il De CE EF come riconosciuto nella sentenza ha un unico precedente. Nonostante l'impugnazione della difesa la corte ha ritenuto la recidiva obbligatoria ex art. 99 c.p., comma 5 in quanto contestata nell'ambito di procedimenti che vede imputati coinvolti in alcuni dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) (pagina 1169 sentenza impugnata). Ritiene il ricorrente che la norma applicata sia incostituzionale. Solleva pertanto questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. e all'art. 27 Cost., comma 3, sotto il duplice profilo della manifesta irragionevolezza della norma e dell'identità di trattamento di situazioni diverse. Sul punto rileva come la Sezione Quinta della Suprema Corte, con ordinanza 3 luglio 2014 numero 37443, depositata il 10 settembre 2014, la cui motivazione intende integralmente richiamata, ha parimenti sollevato analoga questione.
11.6. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche già concesse in relazione alla sentenza definitiva della corte d'appello di Milano del 26 marzo 2010 ritenuta in continuazione incorrendo in palese contraddizione.
11.7. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al mancato recupero della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., comma 2. Contesta la motivazione operata dalla corte territoriale sostenendo che la verifica che doveva operare la corte era solo: se l'integrazione probatoria fosse necessaria e compatibile con le esigenze deflattive proprie del rito in esame. Rileva che è indubbio che l'audizione dei soggetti indicati era certamente compatibile con l'esigenza di semplificazione del rito. Si trattava dell'audizione di tre soggetti, due coimputati MB CE AS e CH ID e un testimone ST DO, ritenuto acquirente della droga. Rileva inoltre che la corte di appello;
con una valutazione ex post., ha affermato che tutte le prove richieste si sono rivelate impossibili perché i soggetti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Sostiene che la prova impossibile è inidonea a giustificare il rigetto di una richiesta di abbreviato condizionato, trattandosi di un'eventualità assolutamente impossibile da prevedere con certezza e comunque inidonea a essere considerata incompatibile con il rito speciale. Richiama sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte numero 41461 del 2011 che, in tema di esclusione della revocabilità del giudizio abbreviato condizionato in caso di prova che divenga impossibile ha statuito che presentando una richiesta condizionata l'imputato sin dall'inizio assume il rischio che l'integrazione probatoria invocata non sia in concreto esperibile, senza per questo vedere leso il suo diritto di difesa atteso che, anche nel caso di retrocessione dal rito alternativo a quello ordinario, egli comunque non potrebbe avvalersi della prova la cui acquisizione è divenuta impossibile.
Inconferente deve essere ritenuto l'ultimo rilievo della corte territoriale consistente nell'aver usato il condizionale nel dichiarare le circostanze su cui articolare l'esame, trattandosi di formula di stile e non certo di richiesta fondata su un presupposto ipotetico. ST DO era comunque chiamato a rispondere ad un quesito semplice e chiaro: la conoscenza con il De CE EF.
In data 23.2.2015 presentava motivo nuovo con riguardo al primo motivo di ricorso, dando atto che con sentenza 4 febbraio 2015 la Sezione 6^ di questa Suprema Corte ha annullato la sentenza della corte d'appello di Milano dell'11.3.2013, limitatamente al reato di cui al capo fff) con la formula "perché il fatto non sussiste". Trattasi dello stesso reato associativo che è stato oggetto di diverso processo celebrato con giudizio abbreviato nei confronti di diversi imputati. Ritiene che detta decisione della Suprema Corte non può riverbero anche sulla decisione oggetto del presente ricorso e ciò al fine di evitare contrasto di giudicati
12. MB CE AS, a mezzo del difensore, deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
12.1. Violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e alla ritenuta partecipazione alla stessa. Lamenta che la corte di merito, come già il tribunale in precedenza, ha ritenuto di poter dimostrare l'esistenza dell'associazione attraverso l'elencazione di una serie di fatti tra loro disomogenei e talvolta lontani nel tempo, alcuni dei quali hanno coinvolto soggetti del tutto estranei all'ipotizzato contesto associativo (AN SI, TA, Bilacaj, Montagna) e che nulla hanno avuto che fare con l'illecita attività nel campo dello stupefacente, come se l'iter dimostrativo dei reati in questione non richiedesse altro. Sostiene invece che i giudici di merito avevano l'onere di dimostrare l'esistenza di un gruppo di persone tra loro legate da un vincolo stabile finalizzato alla commercializzazione di stupefacenti, organizzati tendenzialmente in maniera tale che ciascuno, di loro fosse investita, di specifici e predeterminati compiti, lo svolgimento dei quali doveva comportare la convergenza verso risultati di comune utilità. Nulla di ciò invece è stato fatto. Contraddittoria è anche l'asserita partecipazione del ricorrente al consesso associativo, la sentenza mostra di cogliere appieno la difficile riconducibilità all'ambito associativo del MB CE AS superando tuttavia tali difficoltà con argomentazioni che appaiono immediatamente in tutta la loro apoditticità e assertività. Insomma la responsabilità del ricorrente in punto associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 deriva non già da accertamenti positivi di una sua adesione ad un vincolo associativo specifico, ma dal fatto che sarebbe impensabile lo svolgimento della specifica attività di spaccio senza il supporto di una struttura associata, il che rende assolutamente manifesta l'illogicità del ragionamento.
12.2. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla disposizione di cui all'art.o 416 bis c.p. in relazione alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso ipotizzato. Rileva che la sentenza impugnata ha ritenuto la penale responsabilità del ricorrente per una serie di fatti specifici avente ad oggetto la violazione della normativa in materia di stupefacenti e la violazione della disposizione di cui all'art. 629 c.p.. Trattasi di vicende che maturano da un lato nell'ambito dell'attività di sicurezza svolta in alcuni locali milanesi e della connessa attività di ristorazione all'esterno dei suddetti locali praticata dai cosiddetti paninari, vale a dire venditori di panini dotati di auto-negozi, dall'altro nell'ambito dell'attività di recupero crediti. Rileva il ricorrente che la stessa impostazione delle contestazioni evidenzia come le suddette attività illecite non possono essere inquadrate in un ambito associativo risultando di tutta evidenza come il MB CE AS agisca sostanzialmente in simbiosi con il coimputato CA IO, in totale autonomia e nel loro esclusivo interesse salvo in taluno dei fatti, nel quale vi è la convergenza degli interessi anche di altri imputati nella specifica vicenda, senza che da ciò possa trarsi la conclusione che si tratti di episodi tutti promananti da un disegno sotteso ad un vincolo qualificato. Riscontra difetto motivazionale anche nell'assegnare valore decisivo alla contestuale condanna per il reato associativo D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, come se vi fosse una necessaria sovrapposizione tra le due fattispecie associative e l'esistenza dell'una sia probante, addirittura in maniera decisiva (dell'esistenza dell'altra. Sottolinea altresì che la quasi totalità delle vicende di droga sono state commesse in concorso con un non associato mentre la maggior parte di quelle di natura estorsiva sono state commesse in concorso con il solo CA IO e, comunque (senza la partecipazione del presunto capo CH UE.
Lamenta inoltre che la Corte d'Appello non ha confutato quanto espresso nei motivi e cioè che MB CE AS ha sempre agito come MB CE AS, mosso solo dai suoi interessi, senza seguire le direttive di alcuno ne' avendo vincoli gerarchici e mai spendendo il nome del clan.
12.3. Violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta estorsione aggravata a danno di NE NN (Capo d). Sostiene che non si tratta di estorsione perché manca la violenza e la minaccia che certamente non possono presupporsi richiamando altre vicende contestuali successive, come fa la sentenza impugnata a pagina 404. Non può ritenersi come fanno i giudici di merito che la costrizione sarebbe insita nel fatto che il NE NN si è determinato a dare agli imputati una parte del proprio guadagno senza avere da loro un corrispettivo. Rileva il ricorrente che il NE NN non è stato obbligato ad avviare l'attività, ma lo ha scelto liberamente.
12.4. Violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta estorsione aggravata a danno di NE LEnardo e FI OR (capo e) capo f).
Lamenta il ricorrente anche che in questo caso i giudici del merito hanno condannato presupponendo che nei confronti delle persone offese sia stata esercitata violenza e/o minaccia senza che da nessuna delle telefonate esaminata, sia emerso il benché minimo cenno di tono violento o minaccioso, in riferimento all'impedimento di far svolgere loro liberamente l'attività di venditori di panini. Ancora una volta ci si trova di fronte a realtà nella quale le presunte persone offese si trovavano ad interloquire con l'imputato in relazione alla scelta del posizionamento più adeguato dell'auto-negozio davanti ai vari locali o altre posizioni di interesse, frequentati anche da altri concorrenti. L'esistenza di violenza o minacce non solo non è stata confermata dai due testimoni, ma non trova il minimo fondamento nelle parole e nei toni emergenti dalle telefonate intercettate. Tanto meno è dato riscontrare dalle emergenze processuali un qualsivoglia accenno o peggio una concreta manifestazione dell'esistenza di un sodalizio idoneo ad incutere timore o generare assoggettamento.
12.5. Violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta estorsione aggravata in danno di LA OB e GH AR (capo m).
Viene rilevato che MB CE AS pretendeva soldi solo perché svolgeva servizio di sicurezza per gli eventi che l'LA OB organizzava. Legittime erano pertanto le sue richieste e l'aspettativa di essere pagato. Nessuna altra diversa e non dovuta corresponsione di denaro è stata accertata. 12.6. Violazione di legge e vizio della motivazione in punto di mancato recupero del giudizio abbreviato condizionato e di conseguente mancata riduzione della pena.
Ribadisce che l'integrazione probatoria andava ammessa senza che assumesse rilievo la possibilità che i soggetti da sentire, in quanto imputati, si astenessero dal deporre o che le loro dichiarazioni richiedessero attività di riscontro, una attività questa per nulla dovuta. In sintesi la valutazione circa la possibilità che il soggetto dichiarante indicato possa risultare meno rilevante ai fini del decidere deve essere fatta in astratto, non considerando in concreto quello che potrà venire atteso che a questa stregua neppure il testimone puro offre garanzie di sicura acquisibilità della prova potendo scegliere a sua volta, pur non avendone giuridica possibilità, di non rispondere, assumendosene le conseguenze.
La stessa Corte d'appello supporta tale impostazione laddove sostiene che "È evidente che un coimputato può sempre fornire "chiarimenti" sulle vicende alle quali è accomunato, o sul significato di conversazioni di cui era interlocutore, "anche se poi aggiunge che "ove la prova abbia carattere esplorativo e sia stata peraltro preceduta da interrogatori di garanzia in atti in cui nulla sul punto di interesse è stato detto (essendosi avvalso il MB CE AS della facoltà di non rispondere e non avendo trattato il tema di cui al capo ddd il LA ID nell'interrogatorio reso) l'esame del coimputato ex art. 210 c.p.p. non può davvero dirsi "necessario" a meno che non si indichino con precisione i temi da approfondire, gli argomenti da esaminare ed il carattere decisivo di tale apporto". Ma, secondo il ricorrente, (anche la motivazione della corte territoriale non coglie nel segno e presenta caratteri di illogicità. Infatti se l'argomento oggetto della richiesta di prova integrativa fosse già stato trattato, nel senso che i soggetti indicati quali dichiaranti avevano già reso esame in fase preliminare o aliunde, la prova non sarebbe stata di tipo esplorativo trattandosi di richiesta volta a chiarimenti, situazione che avrebbe sicuramente imposto una rigorosa indicazione delle circostanze meritevoli di approfondimento. Ma siccome nessuno dei due coimputati indicati ha reso dichiarazioni in punto di rapporti con il ricorrente in relazione al traffico di stupefacenti e al sottostante ipotizzato consesso associativo nonché in relazione all'ipotizzato consesso associativo di stampo mafioso, in tal caso la prova richiesta non poteva non avere carattere esplorativo ed avere ad oggetto l'intero argomentare sugli specifici punti processuali.
Con i motivi nuovi anche il MB CE AS faceva presente che la Sesta Sezione di questa Corte, con la sentenza richiamata sub ricorso De CE EF, aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CH ID, LA TO DR e CO AN in ordine al reato di cui al capo fff)perché il fatto non sussiste.
13.CA IO, a mezzo del difensore deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
13.1. violazione dell'art. 606, lett. e) per omessa valutazione delle doglianze difensive e conseguentemente per contraddittorietà della motivazione.
Sostiene che i giudici d'appello non hanno tenuto conto della versione alternativa fornita dalla difesa nei motivi di gravame. Sostiene che la presenza del ricorrente nel contesto associativo è prevalentemente supposta, magari auspicata anche dagli intercettati, ma non effettiva e reale. Quanto alla motivazione relativa alla spartizione dei proventi delle quote dei paninari rileva che si assiste alla conferma della tesi difensiva secondo la quale gli unici elementi indiziari del presente procedimento sono quelli relativi alle vicende dei reati fine che tuttavia rappresentano nella loro specifica caratterizzazione prova di singole imputazioni, e non certo di partecipazione del ricorrente ad un'associazione ex art. 416 bis c.p.. L'oggetto della verifica avrebbe dovuto essere la sussistenza della messa a disposizione delle funzioni del CA IO all'interesse collettivo del consesso associativo. Ciò in particolare in un contesto come quello oggetto del presente procedimento dove l'imputato agisce in totale autonomia, non perché soggetto dotato di particolare carisma ma in quanti i fatti inerenti la gestione delle piazze in cui venivano dislocati i venditori ambulanti esulano dal programma dell'associazione. Così come non è stata data adeguata motivazione al fatto che le attività di vendita per ambulanti e il recupero dei crediti venivano svolte per conto dell'associazione. In particolare non vengono indicate le condotte dell'imputato dirette ad eseguire il programma criminoso che sarebbe stato invece necessario puntualizzare. Si segnala che il risultato dell'intercettazione ambientale telefonica del 12 marzo 2008 numero 1938 non è sufficiente a far supporre una concorrenza del reato associativo.
13.2. Rileva che i giudici di merito hanno introdotto nel presente procedimento il concetto di estorsione ambientale, giustificato da un utilizzo circolare della prova che genera un sistema fallace di dimostrazione della realtà processuale. Si tende a provare l'associazione mafiosa facendo riferimento alle condotte relative ai reati fine, quando nella motivazione in merito alle condotte minacciose e violente che rappresentano il fulcro della spiegazione che il giudice di merito deve offrire l'unico argomento è quello della cosiddetta in minaccia implicita, proveniente da soggetto ritenuto appartenente a consesso criminale, quindi avente una tale capacità di intimidazione per cui è sufficiente una minaccia larvata ad integrare il reato. Se a ciò si aggiunge che in maniera assolutamente distorta è stata ritenuta sussistente anche l'aggravante della modalità mafiosa senza tuttavia mai soffermarsi sul concreto dispiegarsi degli eventi, solo perché gli imputati sono stati condannati per il reato di associazione mafiosa (capo A), si comprende come si sia di fronte ad un corto circuito, tanto per la fase decisoria quanto per la parte di esplicazione delle motivazioni. In particolare con riferimento al capo d) (estorsione NE NN) deduce: 13.2.1. violazione di legge e vizio della motivazione.
Rileva il ricorrente che l'estorsione può essere commessa anche con minaccia larvata. Nel caso di specie però, per ammissione dello stesso giudicante, si è di fronte ad un imprenditore, quasi intraneo al sistema, che ritiene;
per meglio condurre i propri affari, di affidarsi supinamente ad alcune amicizie con le quali condivide proventi, al fine di poter godere di posizioni di favore che da solo non sarebbe riuscito ad ottenere. Priva di logica è anche la motivazione in merito alla sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7
considerato che
non vengono spiegate ne' le modalità mafiose ne' il modo in cui è stata agevolata la associazione.
Con riferimento al capo e) (estorsione NE) deduce:
13.2.2. violazione di legge e vizio della motivazione. Lamenta il ricorrente che i giudici di merito dinanzi ad una testimonianza a discarico resa dalla parte offesa non hanno operato una motivazione qualificata, ma sono giunti all'affermazione di responsabilità senza minimamente indicare quando e come sia stata posta in essere anche solo un'azione violenta minacciosa nei confronti delle NE. Ancora una volta si nascondono dietro il condizionamento ambientale. La motivazione è mancante anche con riferimento alla aggravante della mafiosità.
Con riferimento al capo e) (estorsione FI OR). 13.2.3. Omessa motivazione e motivazione logica in merito alla sussistenza dell'aggravante mafiosa.
Anche in questo caso la corte d'appello di Milano risolve con troppa semplicità l'esistenza di un dato probatorio: la testimonianza della persona offesa. Anche in questo caso non è stata dimostrata l'esistenza di minacce o violenza alla persona offesa, elementi costitutivi del reato di estorsione. Secondo il ricorrente non è sufficiente indicare la ragione per cui il FI OR non è credibile, ne' è possibile supplire all'assenza della prova a carico richiamando il silenzio osservato dagli imputati, essendo ciò riconducibile ad una legittima scelta processuale. La corte d'appello introducendo il concetto di estorsione ambientale finisce così per omologare ogni fatto, considerandolo a priori come reato. Non vi è alcuna connessione fra la reazione della parte offesa, peraltro desunta dell'esame testimoniale, che possa in alcun modo deporre e far ritenere che le modalità del fatto siano state poste in essere secondo i criteri della mafiosità.
Con riferimento al capo p) (estorsione BI).
13.2.4. violazione di legge in merito alla sussistenza del reato contestato e motivazione illogica in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante.
Sostiene il ricorrente che nel caso in esame è palese che la fattispecie sia quella dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La tesi per cui l'intervento di terze persone nel recupero del credito dello PA UR (il capo P fa riferimento al recupero di alcune somme legittimamente vantate da tale PA UR nei confronti di BI) integri la fattispecie di estorsione è formalmente corretta. Ciò di cui però non si tiene conto è che lo PA UR non è soggetto terzo rispetto al CA IO e MB CE AS, ma è coimputato per il fatto contestato. Deve quindi concludersi che CA IO e MB CE AS agivano non per perseguire un interesse o un credito di un terzo soggetto, ma facendo propria una legittima pretesa del coimputato. La conseguenza è pertanto quella di dover qualificare il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Apodittica è la ritenuta aggravante del metodo mafioso e mancante è la motivazione sotto il profilo dell'agevolazione al clan. Con riferimento al capo r) (estorsione AR - LL). 13.2.5. motivazione illogica in ordine alla ritenuta sussistenza del reato e in ordine alla ritenuta aggravante della mafiosità. Rileva il ricorrente che in assenza della specifica indicazione di azioni minacciose poste in essere nei confronti dell'AR non è configurabile il reato di estorsione. La vicenda rientra nella normale logica di recupero crediti che non può in alcun modo essere qualificata estorsione, ma neanche come esercizio arbitrario delle proprie ragioni atteso che per ammissione della stessa persona offesa non vi è stata alcuna minaccia o violenza, poiché detti elementi costitutivi del reato in contestazione non possono essere sostituiti o confusi con un contegno insistente portato avanti per recuperare le somme spettanti al RI CC.
Analoghe considerazioni vengono fatte con riguardo all'episodio relativo al Belotti.
Viene altresì sottolineata l'illogicità della motivazione della corte territoriale rilevando che il fatto che un soggetto che dovrebbe, nelle intenzioni dei giudici di merito, essere intimorito dalla capacità mafiosa degli interlocutori risponda alla richiesta legittima di pagare il credito vantato dal RI CC introducendo come suo mediatore un soggetto (il geometra IL, cioè RU AL) ritenuto contiguo a Cosa Nostra è secondo il ricorrente, indicativo di uno stato che non può essere definito di timore.
Con riferimento al capo q) (estorsione RI CC). 13.2.6. vizio della motivazione anche con specifico riferimento all'aggravante.
Evidenzia il ricorrente che RI CC è soggetto che ha stipulato un accordo lecito o illecito con i coimputati e che non risulta essere stato in alcun modo minacciato e che, pertanto;
non può essere vittima di estorsione non essendo stato oggetto di alcuna coartazione mediante minaccia.
Con riferimento al capo s) (estorsione NO IO). 13.2.7. parziale assenza di motivazione con riferimento all'estorsione e motivazione illogica con riferimento alla sussistenza dell'aggravante.
Ritiene il ricorrente che la sentenza impugnata non ha dato risposta alle doglianze avanzate in sede d'appello. Rileva, in particolare, di avere introdotto una rilettura alternativa della vicenda proponendo la tesi che fosse NO IO il soggetto che chiedeva l'intervento di MB CE AS e del CA IO per ottenere dai soci che si erano allontanati dal Pin Ups le quote che avrebbero dovuto versare e che aveva sollecitato il giudice di secondo grado di prestare attenzione alla conversazione ambientale del 2 aprile 2008 avvenuta all'interno del bar AB dalla quale emerge che non vi è mai stata una minaccia posta in essere dal CA IO a mezzo di arma da fuoco. Nonostante le puntuali definizioni contenute nell'atto d'appello, nessuna delle ricostruzioni alternative della difesa sono state oggetto di motivazione da parte dei giudici di secondo grado.
13.3. motivazione illogica con riguardo all'applicazione della sanzione sezione accessoria dell'assegnazione di una casa agricola. 14. AN AV, a mezzo del difensore, deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
14.1. violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'associazione L. Stup., ex art. 74. Rileva il ricorrente che nel presente procedimento sono state ritenute sussistenti due compagini associative: una di stampo mafioso contestata al capo a), cui appartengono una serie di imputati dei quali solo alcuni ricompaiono quali partecipi anche della diversa associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 contestata al capo fff) che include anche soggetti estranei all'associazione mafiosa. È noto che la giurisprudenza di legittimità ammette che il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e quello di associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti possono concorrere tra loro, avendo scopi diversi e tutelando beni giuridici diversi, ma è altrettanto vero che la coesistenza delle due realtà associative, che presentano elementi specifici, deve essere specificatamente provata. Ciò detto rileva che la impugnata sentenza appare viziata perché mutua gli elementi costitutivi del reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 dagli elementi costitutivi dell'associazione mafiosa attraverso la riproduzione degli stessi elementi riportati nella sentenza come rivelatori della forza intimidatrice che caratterizza tale organizzazione. In particolare: le parole di AM EP agli agenti sotto copertura nell'aprile 2009, la controversia che vede contrapposti AN SI e TA nel marzo 2008, il controllo delle attività di spaccio da parte di CH ID, le risultanze relative all'arresto di CO AN nel settembre 2005, le indicazioni di TR AN sull'attività di spaccio svolta dal ricorrente. In sintesi(rileva il ricorrente che la motivazione in relazione alla sussistenza del reato in argomento si snoda attraverso la disamina di elementi che, solo attraverso evidenti forzature logiche, vengono impropriamente utilizzati per comprovare l'integrazione di una fattispecie con la quale invece sono del tutto inconferenti.
14.2. violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente alla associazione diretta narcotraffico.
Premesso che all'imputato non è stato contestato alcun episodio di narcotraffico in concorso con i presunti sodali o in altro modo collegato all'attività di tale organizzazione, rileva che il suo ruolo di fornitore di droga gli è assegnato sulla scorta delle dichiarazioni di TR AN che, estraneo al gruppo LA, operava come grossista di cocaina nel milanese nell'ambito di una distinta organizzazione finalizzata al narcotraffico. Costui ha parlato di AN AV come di uno dei tanti soggetti con cui aveva avuto rapporti illeciti ed ha affermato di avere saputo dal AN AV che acquistava sostanza stupefacente per CH ID. Rileva il ricorrente che da tali dichiarazioni non emerge alcun elemento di prova della partecipazione di AN AV all'associazione in argomento. Evidenzia altresì che le dichiarazioni di TR AN sul punto sono de relato e che comunque non possono essere considerate una chiamata in correità con riguardo alla contestata associazione diretta al narcotraffico. Con riguardo ai riscontri indicati in sentenza rileva il ricorrente che gli stessi non forniscono un preciso contributo dimostrativo in ordine alla partecipazione al reato associativo considerato che sono all'evidenza non unicamente interpretabili, limitandosi ad affermare l'esistenza di contatti fra CH ID e AN AV e dell'interesse di entrambi nel settore degli stupefacenti, ma non certo dall'appartenenza degli stessi ad un medesimo contesto associativo. Lamenta il ricorrente anche l'omessa valutazione da parte dei giudici d'appello di specifici punti critici indicati nei motivi di gravame che si pongono in posizione di incompatibilità logica con la affermata intraneità nel sodalizio e l'omessa valutazione dell'elemento soggettivo del reato.
14.3. violazione di legge con riferimento alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. Vizio di motivazione.
La corte territoriale ha respinto l'impugnazione con riguardo alla disposta confisca dell'immobile di proprietà di BA LA convivente di AN AV. Ritiene il ricorrente che i giudici d'appello non hanno indicato gli elementi atti a comprovare la effettiva disponibilità dei beni confiscati all'imputato. La prova della titolarità del bene non può infatti ritenersi integrata sulla scorta dei dati evidenziati consistenti in indicazione di reperibilità rese dall'imputato in talune occasioni;
trattasi infatti di elementi privi di effettività che non soddisfano i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità che richiede diversamente un rigoroso accertamento condotto sulla base di fatti concludenti concreti. Deve aggiungersi che la difesa aveva dimostrato che il AN AV aveva diversa abitazione così come ha dimostrato le disponibilità finanziarie utilizzate dall'intestataria del bene, nonostante l'accusa non abbia provato l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene. Rileva altresì il ricorrente che la regola di valutazione che si fonda sulla sproporzione dei valori (presunzione relativa di arricchimento illecito) vale solo nei confronti del soggetto condannato per uno dei delitti di cui all'art. 12 sexies, mentre nei confronti del soggetto interposto non è prevista alcuna presunzione e quindi l'accertamento dell'interposizione deve essere condotto alla stessa stregua di ogni altro fatto sottoposto alla cognizione del giudice con applicazione delle regole di giudizio previste.
In data 19.2.2015 depositava note a sostegno dei motivi di ricorso facendo presente che la Sesta Sezione di questa Corte aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CH ID, LA TO DR e CO AN in ordine al reato di cui al capo fff) perché il fatto non sussiste.
15. RG ND. personalmente, deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
15.1. vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità con riguardo all'inesistenza delle minacce e alla mancata derubricazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.
Contesta la valutazione delle prove e sostiene di non avere agito per proprio tornaconto personale, avendo ricevuto solo 60,00 Euro a titolo di rimborso della benzina per gli spostamenti e i passaggi forniti in pochi giorni nel marzo 2008, come indicato nella conversazione intercettata numero 1224 del 5 marzo 2008. Sostiene di non avere mai ha esercitato minacce o violenze sul SE IC che ha del resto denunciato i soli MB CE AS e CA IO per le pressioni ricevute, senza coinvolgerlo in alcun modo, nettamente distinguendo la sua posizione. Da marzo 2008 esce di scena e il suo nome non emerge più dalle intercettazioni. Ribadisce che il suo unico ruolo è stato quello di iniziale intermediario essendo stato colui che ha presentato SE IC a MB CE AS e colui che ha contattato un paio di volte SE IC per fissare un appuntamento, ma sempre su richiesta di MB CE AS.
15.2. Violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Ribadisce di avere preso parte solo alle fasi iniziali del fatto, senza avere collegamenti con il contesto associativo a vantaggio del quale certo non operava e di cui neppure conosceva l'esistenza. Evidenzia che nel contempo aveva subito minacce ed aggressioni da parte di soggetti albanesi, fatti che sono stati da lui denunciati all'A.G., comportamento che sicuramente non avrebbe tenuto un appartenente ad un sodalizio mafioso o un soggetto collegato a detto sodalizio.
15.3.vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 63 c.p., comma 4, artt. 62 bis e 133 c.p. e con riguardo al mancato riconoscimento anche dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Per mere esigenze di sintesi espositiva verranno dapprima trattati i temi generali e/o relativi a motivi di ricorso proposti da numerosi ricorrenti o comunque estensibili a tutti i soggetti condannati per i relativi delitti. Per l'effetto, nella successiva disamina delle singole posizioni si darà conto solo degli altri motivi, personali, proposti dai ricorrenti.
Questa Corte non può che riaffermare il consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3^, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5^, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). E questo è tanto più vero laddove con l'impugnazione venga posto un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati alle conversazioni intercettate, trattandosi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (così Cass. N. 3643 del 1997 Rv. 209620, N. 117 del 2006 Rv. 232626, N. 15396 del 2008 Rv. 239636, N. 17619 del 2008 Rv. 239724,N. 11794 del 2013 Rv. 254439) Nella specie, i giudici di merito hanno dato una spiegazione del tutto coerente in ordine al linguaggio utilizzato dagli imputati nei loro incontri e nelle loro telefonate, interpretando il significato delle conversazioni intercettate in termini di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, in modo che la ricostruzione del contenuto delle conversazioni non ha lasciato margini di dubbio sul significato complessivo dei colloqui captati.
Sulle questioni di carattere generale sollevate a proposito del reato di cui all'art. 416 bis c.p. si rammentano i principi da tempo elaborati nella giurisprudenza di legittimità.
Va così posto anzitutto in rilievo che la realtà mafiosa - all'origine caratterizzata da struttura vasta e monolitica operante in bene individuati territori - è venuta trasformandosi e articolandosi in una molteplicità di organizzazioni col mutare e l'ampliarsi del genere di interessi perseguiti e con l'estendersi delle zone territoriali di influenza: fenomeno quest'ultimo evidentemente ricollegabile anche alle aperture via via crescenti di ogni collettività locale verso altre realtà sociali. Come è stato osservato, merito della proposta di legge La OR (poi divenuta L. n. 646 del 1982 che ha introdotto nel nostro codice penale l'art. 416
bis) è appunto quello di avere abbandonato - o almeno di non aver più considerato come obiettivo unico da colpire - la mafia intesa nel primo tradizionale senso per rivolgere il proprio interesse verso i gruppi mafiosi (le "cosche") composti anche da numero limitato di persone e con zone e settori d'influenza limitati. Si è passato così dalla incriminazione dell'associazione mafiosa alla focalizzazione della associazione "di tipo mafioso" e alla conseguente formulazione dell'ultimo comma dell'articolo dove si menzionano, appunto, tutte le organizzazioni che, comunque localmente denominate, perseguono quei certi scopi "valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo".
Al centro della scena è stato posto quello che si è denominato "metodo mafioso"; enucleato sulla base dei tre "parametri caratterizzanti" di cui al comma 3 della disposizione in esame (oltre alla "forza intimidatrice del vincolo associativo", si annoverano le condizioni di assoggettamento e di omertà). Non è necessario che di tali elementi si siano effettivamente avvalsi gli associati, essendo sufficiente che essi siano stati nelle condizioni e nella consapevolezza di poterne disporre. Infatti è la consorteria che deve avere conseguito, in concreto, nell'ambiente circostante un'effettiva capacità di intimidazione, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte degli associati, i quali atti, piuttosto, possono valere ai fini della prova della forza intimidatrice del vincolo associativo. Si è infine osservato che la intimidazione non è la semplice coazione che si esercita in modo occasionale ma diretto nella estorsione, ma un "perdurante stato di timore grave" che induce a tenere i comportamenti richiesti anche a prescindere dall'attuale compimento di atti minatori e dalla circostanza che i delitti-scopo siano caratterizzati di per sè dall'impiego strumentale di violenza:
importante è solo che tali reati siano espressione (o risultino, come tipo, tra i programmi) del sodalizio. Ne consegue che la violenza e la minaccia non costituiscono una modalità essenziale di manifestazione estrinseca della condotta degli associati, giacché sia le condizioni dell'assoggettamento che i correlativi atteggiamenti omertosi, indotti sia nella popolazione che negli stessi associati, costituiscono, in pratica, la conseguenza del "prestigio criminale" della consorteria, la quale, per la fama sinistra che la accompagna e la sua capacità di mandare avvertimenti, anche simbolici, diviene, con qualunque realtà venga a contatto, un effettivo e temibile centro di potere. L'art. 416 bis, u.c. estende alla "camorra" e "alle altre associazioni comunque localmente denominate" le disposizioni del medesimo articolo di legge, evocando il perseguimento di "scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso" mediante quello che si è efficacemente denominato "metodo mafioso". I primi commenti al "nuovo" art. 416 bis, parlarono di vera e propria superfetazione legislativa e ne individuarono il fondamento nella finalità di indirizzare la prassi giurisprudenziale a non restringere l'applicazione della fattispecie a fenomeni "geograficamente contenuti". Il reato di cui all'art. 416 bis c.p. è pertanto realizzabile anche con riguardo ad organizzazioni che, senza controllare tutti coloro che vivono o lavorano in un certo territorio, rivolge le proprie mire a danno dei componenti di una certa collettività, a condizione che si avvalga di metodi tipicamente mafiosi e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà. Deve aggiungersi che se la ragione della particolare incriminazione è l'uso di quei metodi mafiosi che di per sè si ritiene particolarmente offensivo dei beni (ordine pubblico oggettivo e condizione psicologica di sicurezza e di tranquillità) che s'intendono tutelare, il numero effettivo dei soggetti che al momento sono coinvolti come vittime ha peso relativamente secondario a fronte della diffusività del fenomeno a danno di un numero indeterminato di persone che potranno in tempi brevi trovarsi alla mercè del sodalizio.
I giudici di secondo grado (pag. 1041-1069) si sono attenuti ai principi indicati nell'affrontare il tema dell'esistenza del gruppo di cui al capo a) dell'imputazione, operante nei diversi settori indicati, connotato da una struttura interna organizzata e da un progetto criminale comune nel quale si inseriscono la commissione di reati-fine e la realizzazione di un unitario progetto di controllo di alcuni settori commerciali ed imprenditoriali.
Con riguardo alla struttura associativa hanno ritenuto che non si poteva prescindere dalla ricostruita esistenza di un gruppo di base, fortemente strutturato e radicato nel nord di Milano, caratterizzato da una rilevante fama criminale, facente capo alla famiglia LA, esistente quantomeno dalla fine del 2007, e dalla confluenza in esso, solo dalla fine del 2008, di soggetti portatori di interessi e di una operatività diversa da quella storicamente propria del "gruppo LA" (locali notturni, estorsioni, droga) facente capo alla famiglia TO di CO, di cui è esponente RO EP, trasferitosi nel milanese solo nel 2005 al termine di una lunga detenzione. Seppure tali diversi interessi, legati al movimento terra - settore storicamente proprio della ndrangheta calabrese in terra lombarda - continueranno ad essere coltivati pressoché in esclusiva da RO EP, grazie allo schermo offertogli dall'imprenditore AR AL, era stata registrata una comune coagulazione nell'affare TN, che aveva impegnato in modo unitario gli esponenti dell'uno e dell'altro ambito criminale per più di due anni, a riprova di come la bontà dell'affare, la sua resa e le prospettive di sviluppo fossero argomenti più che sufficienti per mantenere una unità operativa e strutturale pur a fronte dei dissidi che avevano caratterizzato tale affare, che però furono sempre composti perché tutti i partecipi avevano il sovraordinato interesse a che l'organizzazione sopravvivesse, quale condizione fondamentale per assicurare l'espansione dei traffici illeciti ed il controllo su attività commerciali nel territorio lombardo.
L'associazione mafiosa ricostruita in sentenza, seppure riconducibile alla 'ndrangheta calabrese ed al territorio calabrese ove risultano talvolta "convocati" i suoi elementi di vertice per la composizione di momentanei conflitti, non e' espressone sul territorio lombardo di una precisa "famiglia", non è la diramazione territoriale di un'unica cosca calabrese ma, in quanto frutto del dinamismo operativo della ndrangheta in Lombardia, realizza la composizione sul territorio lombardo degli interessi economici perseguiti, con modalità illecite o attraverso l'intimidazione, da esponenti di diverse "famiglie" calabresi, tutte da tempo attive anche a Milano in settori economicamente strategici. La ritenuta associazione non corrisponde pertanto agli schemi propri della ndrangheta nella terra di origine, inutili, secondo i giudici di merito, da ricercare in un fenomeno criminale che si caratterizza per dinamismo e per il carattere confederale.
Espressione di tale particolare configurazione della associazione è il vertice della struttura: gli organizzatori della stessa (gli imputati CH EP, NO PA e RO EP) che hanno una storia criminale e legami parentali che danno conto della loro riferibilità a tre diverse "famiglie", ma tutti e tre, per ragioni diverse, svolgono ruoli da protagonista. Tutti e tre sono appartenenti di primo piano del mondo ndranghetista ed i loro destini si intrecciano nella vicenda in esame, fornendo un esempio, come indicato dagli stessi giudici di merito, di quella vastissima rete di connessioni che rende la ndrangheta un fenomeno non riducibile alle singole famiglie, ma espressione di un più elevato livello organizzativo in continua evoluzione, con inevitabili momentanee tensioni quando ciascuno degli attori tende all'autonomia assoluta o alla supremazia sugli altri, cercando di massimizzare interessi anche singoli. È stato però sottolineato come, nel quadro di questi contingenti contrasti, mai viene meno il senso di unità di fondo e di appartenenza ad un fenomeno criminale, sociale e culturale essenzialmente omogeneo e dichiaratamente alternativo, rispetto alle istituzioni statuali, e la coesione (ottenuta anche tramite i "richiami" dal territorio calabrese) quale condizione che permette il raggiungimento di vantaggi per tutti i componenti del gruppo. Proprio la cointeressenza generata casualmente dall'incontro/scontro tra RO EP e LA in TN ha dato vita ad una stretta collaborazione che evidenzia - anche attraverso la costituzione di plurime strutture societarie: ED, MFM GROUP, MFM Srl - la decisione di operare congiuntamente, con una precisa ripartizione di ruoli, per il perseguimento di un comune progetto.
Viene confutata nella sentenza impugnata l'affermazione difensiva secondo la quale l'affare TN sarebbe vicenda squisitamente commerciale, non inquinata da influenze e condizionamenti mafiosi viene rilevato che sono invece almeno quattro i profili che la connotano in tal senso e che danno conto dell'acquisizione e della gestione di detta attività attraverso la forza di intimidazione offerta dal vincolo associativo:
1. la scelta di TN di rivolgersi ad una società facente capo al sodalizio mafioso di CO di cui RO EP era esponente e AR AL la consapevole interfaccia pulita, selezionata non già in base a competenze commerciali - inesistenti - ma sulla base (all'esito di un accertamento affidato ad una società di security) della capacità di gestire e controllare le cooperative da estromettere, in cui lavoravano soggetti da cui si temevano fondatamente danni alle persone ed alla attività. Una società in grado di imporre l'ordine.
2. L'accordo successivo tra i due gruppi facenti capo uno a RO EP e a componenti della famiglia BI di CO, l'altro ai LA che in TN vantavano interessi ed entrature da almeno un decennio, per la condivisione di un affare dal quale il primo non voleva retrocedere ed il secondo voleva inserirsi ben più significativamente di quanto lo fosse stato in passato, approfittando della ristrutturazione in corso. Un accordo che alcuni vertici di TN consapevolmente accettavano e coprivano nella sua essenza "mafiosa", senza peraltro essere poi in grado di arginare quell'espansione in TN che non poteva certo essere bloccata con la individuazione di un formale limite numerico dei servizi in appalto, costantemente opposto dai vertici di TN per evitare che la situazione potesse sfuggire di mano, ma sempre eluso.
3. I metodi intimidatori utilizzati nella gestione dell'attività, anche dopo avere estromesso le cooperative precedenti, dissuase dall'opporre resistenze in ragione della caratura degli interlocutori che TN opponeva loro.
4. Le modalità di soluzione dei conflitti insorti tra le due componenti: incontri in locali pubblici anche con la partecipazione di soggetti totalmente estranei alla compagine societaria aventi quale caratterizzazione la contiguità o la appartenenza ai due ambiti criminali e precedenti penali di rilievo;
le convocazioni in Calabria;
le strategie elaborate e discusse in carcere e gli assetti societari decisi per volere del detenuto CH EP, al quale proprio tutti i soggetti coinvolti nell'affare continuano a riferirsi con massimo rispetto, deferenza, ammirazione nonostante gli impressionanti precedenti penali dai quali era gravato.
La sentenza impugnata dà atto che il costituito gruppo criminale ha fatto costante impiego di minacce, violenze, soprusi e prepotenze per rinnovare la fama criminale già connessa al nome LA e legata ai rapporti di RO EP;
ha fatto ampio ricorso alla spendita di tale nome in chiara funzione intimidatoria, ed ha in tale modo acquisito il controllo di precisi ambiti commerciali (servizi di sicurezza presso locali notturni ubicati a Milano e nell'hinterland milanese;
esercizi pubblici presso stazioni MM;
posteggi nei pressi dei locali notturni;
attività di vendita di alimenti e bevande attraverso autonegozi;
attività di movimento terra ed edilizia), agevolando la perpetrazione dei reati-fine propri del più generale programma criminoso.
La cointeressenza casualmente generata dall'incontro tra gli interessi dei gruppi RO EP e LA in TN ha dato vita ad un accordo che ha portato ad una cooperazione che si è concentrata nella gestione dello specifico affare per anni, ma ha costituito anche la base per una collaborazione più estesa. Dal momento in cui gli "africoti" di RO EP e i LA si mettono insieme essi si scambiano risorse anche in altri campi di interesse;
senza togliere che ciascuno conservi settori di intervento specificamente propri e uomini ad essi specificamente "dedicati" che tuttavia non mancano di offrire il loro apporto per soddisfare le varie esigenze, come numerosi episodi, trattati nella sentenza impugnata, con riguardo alle estorsioni (episodio La RT, episodio ET NO), non hanno mancato di dimostrare. E quindi per RO EP, di più stretti legami calabresi, il movimento terra e per i LA, da decenni insediati nel milanese, il diverso settore della gestione dei locali notturni e delle estorsioni a varo titolo connesse.
Il concetto di "controllo" di attività economiche sul territorio doveva necessariamente fare i conti con la realtà economico- commerciale di Milano. È dunque evidente che non si è di fronte ad un controllo assoluto dei settori commerciali indicati - sui quali peraltro insistono anche interessi criminali di altri gruppi, come evidenziato da alcune tra le vicende trattate in sentenza - ma di un controllo che in specifiche e non modeste aree territoriali del milanese era imposto dal sodalizio.
La fama criminale del gruppo non aveva bisogno di manifestazioni esteriori che la rinnovassero continuamente in quegli ambiti in cui in modo stabile operava e nei quali la circolante delle informazioni scambiate tra gli operatori (a esempio tra i paninari, in relazione alle minacce ricevute) consentiva di rendere patrimonio di comune conoscenza (e dunque monito generale) i singoli episodi di "prepotenza" che la alimentavano.
È stato sottolineato dai giudici di merito come la passività con cui gli operatori di tale settore accettavano di pagare quote importanti degli utili conseguiti, così come per i locali notturni di sottoscrivere servizi di sicurezza di dubbia utilità anche sovrapposti ad effettive prestazioni rese da altri in tale ambito, trovava la sua logica spiegazione solo nel potere di intimidazione del gruppo criminale, di cui gli operatori erano vittime e del quale tuttavia contemporaneamente approfittavano per essere tutelati nella concorrenza o dai "balordi".
Un potere di intimidazione alimentato anche dal sostegno offerto da altri sodali come nell'episodio dei La RT, ai quali era divenuto ben chiaro come RO EP, AR AL e IG AN non fossero calabresi "isolati" ma vantassero appoggi criminali nell'ambito del gruppo LA, sicché era meglio pagare subito i debiti ai quali ALMA s.r.l. era indirettamente interessata. Anche le operazioni di recupero crediti si avvalevano della forte fama criminale guadagnata non solo dai singoli, ma dal sodalizio nel suo complesso. Viene sottolineato nella sentenza impugnata come in tante occasioni i debitori abbiano ritenuto di farsi accompagnare agli incontri da soggetti "di supporto" che non erano professionisti o collaboratori tecnici, ma che avevano dalla loro solo la provenienza da aree geografiche criminalmente notorie, o legami con ambienti di criminalità organizzata, segno che percepivano i loro interlocutori come soggetti "non comuni" che dovevano essere affrontati con appoggi adeguati.
Veniva altresì sottolineato dai giudici di merito l'atteggiamento processuale dei testimoni quale ulteriore indicatore della forza di intimidazione del gruppo e della condizione di assoggettamento ed omertà conseguente. È significativo che quasi nessuna delle persone offese abbia presentato denuncia, così come molto significativa è la reticenza dei testimoni. I comportamenti criminosi, a fronte di dichiarazioni elusive o tendenti a minimizzare, hanno infatti potuto essere compiutamente accertati solo grazie al contenuto di conversazioni intercettate, che alcuni testimoni hanno tentato di smentire con spiegazioni inverosimili. È stato pertanto sottolineato, con il richiamo a specifici episodi, esaminati con dovizia di particolari e con particolare attenzione alle deduzioni difensive avanzate con i motivi di gravame, come il gruppo criminale in esame ha fatto costante impiego di minacce, violenze, soprusi e prepotenze per rinnovare la fama criminale già connessa al nome LA e legata ai rapporti di RO EP, spendendo tale nome in chiara funzione intimidatoria per acquisire il controllo di precisi ambiti commerciali. Hanno sottolineato i giudici d'appello come in tali specifici settori il requisito del controllo raggiunto dalla associazione non poteva trascurare l'ambito territoriale di operatività (Milano e zone limitrofe), connotato dall'insistenza nella medesima area geografica anche di altre consorterie criminali interessate ai medesimi settori operativi e di una complessiva cultura meno adusa a mostrare ricettività verso l'intimidazione mafiosa. Nonostante tutto ciò il gruppo si era di fatto innestato nella società civile, alterandone le regole incutendo timore e soggezione, si era fatto conoscere, sprigionando attorno a sè, nel territorio milanese, nell'attualità e non solo potenzialmente, una carica intimidatoria autonoma capace di generare un diffuso alone di intimidazione. La sentenza impugnata ha ricostruito in fatto le varie vicende oggetto di addebito con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali, alla stregua delle quali può ritenersi definitivamente acclarato l'esistenza di un complesso di rapporti (anche con soggetti che in nulla avevano a che fare in TN) che evidenzia come le relazioni non fossero funzionali soltanto alla gestione delle cooperative in TN - per la quale l'impianto societario creato, facente capo ai soggetti di vertice delle diverse componenti, consacrava la condivisione del progetto ed offriva una dotazione strumentale stabile al suo perseguimento - ma avessero una portata strutturale nel più vasto ambito associativo che si avvaleva della forte fama criminale in chiara funzione intimidatoria acquisendo il controllo di precisi ambiti commerciali e realizzando i reati fini propri del più generale programma criminoso.
Sono stati tratteggiati, con rigore argomentativo e con convincente percorso logico, i dati salienti di un corretto giudizio probatorio, i cui risultati non appaiono censurabili in questa sede di legittimità. I giudici di merito hanno offerto una ricostruzione che appare rispettosa dell'indicato indirizzo ermeneutico di questa Corte di Cassazione, che ha già avuto modo di puntualizzare come sia ben possibile la configurabilità del reato di cui all'art. 416 bis c.p. laddove, come nella fattispecie è accaduto, l'associazione per delinquere si sia radicata "in loco" con peculiari connotazioni e risulti aver conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione, mutuando il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche alle quali peraltro per origine erano legati. La doglianza in merito alla configurabilità del reato di cui all'art. 393 c.p. con riferimento alle vicende relative al recupero di crediti è infondata in punto di diritto. Per antico e costante insegnamento giurisprudenziale di questa Corte Suprema, la minaccia di soddisfare una pretesa penalmente e civilisticamente illecita integra il delitto di estorsione, anche quando viene minacciato il ricorso a mezzi astrattamente consentiti. Quando il profitto non corrisponde ad una pretesa fondata sul diritto esso deve ritenersi ingiusto non solo se è conseguito con mezzi di per se antigiuridici, ma anche se conseguito con mezzi legali, usati però per uno scopo diverso da quelli per cui i medesimi sono concessi dalla legge. La giurisprudenza è altresì ferma nel ritenere che non è configurabile il reato di ragion fattasi, ma quello di estorsione, concorrente col reato di associazione a delinquere, allorché si sia in presenza di organizzazioni dedite alla realizzazione di crediti per conto altrui mediante sistematico ricorso alla violenza o ad altre forme di illecita coartazione nei confronti dei debitori e che ricorre il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni allorché il debitore sia costretto a pagare a mani di un terzo, atteso che, in tal caso, la persona offesa è costretta, a seguito dell'azione intimidatrice, a versare denaro a mani di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio e a maggior ragione quando il terzo incaricato della esazione del credito agisce anche per il perseguimento dei propri autonomi interessi illeciti. (Cass. N. 1556 del 1992 Rv. 189943, N. 4681 del 1997 Rv. 207595, ISI. 5193 del 1998 Rv. 211492, N. 29015 del 2002 Rv. 222292 ; N. 12982 del 2006 Rv. 234117; N. 22003 del 2013 Rv. 255651). Il mandante di tale operazione, titolare del credito, risponderà del medesimo reato a titolo di concorso morale (Cass. Sez. 5^ n. 5193 del 1998 Rv. 211492).
La sentenza impugnata si è attenuta ai principi indicati. Con riguardo alle vicende estorsive relative al "recupero crediti" i giudici di merito hanno dato atto dell'attivismo dell'imputato RO EP per quanto riguarda soprattutto le vicende connesse alla attività della ALMA srl nel movimento terra (capo n), ma hanno anche segnalato l'intervento accessorio di altri sodali quali CH ID, RI OR, che avrebbero offerto collaborazione ai fini di assicurare gli interessi creditori ed imprenditoriali di RO EP attraverso pressioni sui La RT.
Hanno escluso in tale caso la ricorrenza del reato di esercizio arbitrario sul presupposto che nell'ipotesi in cui, come quella in esame, il credito origini da attività "economiche" del sodalizio mafioso (vale a dire acquisite e gestite avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva) la pretesa di riscuoterlo sia sempre illegittima, non azionabile dinnanzi al giudice e dunque integrante estorsione, se perseguita tramite minaccia, violenza e intimidazione.
Si tratta dei crediti vantati da RO EP e IG AN in relazione all'attività di "movimento terra" svolta tramite ALMA Srl, (capo n) relativo alla estorsione ai danni di TT IA), crediti nati da un rapporto fortemente sbilanciato sin dal suo esordio, crediti peraltro solo in parte effettivi, essendo risultata significativamente "gonfiata" la fatturazione a TT IA di cui si pretendeva il pagamento. Anche il credito di ER MI (capo s) ha riguardato, in massima parte, il pagamento di una somma che non risultava da alcun contratto, pattuita "in nero" quale parte del prezzo di cessione della azienda dalla poi fallita Covercom a Fun Box. Si trattava del valore attivo sottratto da ER MI al patrimonio della Covercom, con una condotta che concretizza una distrazione, circostanza di cui l'interessato era perfettamente consapevole. La possibilità, per ER MI, di fare ricorso alla autorità giudiziaria per il soddisfacimento della propria pretesa a seguito della pattuizione di parte del prezzo "in nero" era dunque meramente astratta, tanto da non essere mai stata presa in alcuna considerazione nel corso degli anni, e da non avere neppure fatto ipotizzare l'opportunità di una lettera di sollecito da un legale. Gli ulteriori fatti estorsivi si caratterizzavano nella ricostruzione offerta dai giudici di merito da un intervento coattivo svolto in modo particolarmente organizzato (potrebbe dirsi professionale) da alcuni imputati a vantaggio di soggetti che ad essi si rivolgevano per il recupero di somme ad essi dovute, con la pretesa da parte degli imputati di una quota dell'importo recuperato (variabile tra il 50% e il 30%) che veniva suddivisa tra i protagonisti e (talvolta) con CH UE, che pur non partecipava attivamente ed in prima persona ai fatti di violenza, alle minacce, concretizzate talvolta anche solo dalla implicita rappresentazione ai debitori della appartenenza degli imputati ad un contesto criminale di rilievo, dei quali le vittime erano assolutamente consapevoli, tanto da giungere a gesti estremi (STABILE (capo p) si metteva a completa disposizione dei suoi interlocutori dopo avere fatto ricorso ad ogni possibile forma di aiuto pur di soddisfare la pretesa e di evitare il minacciato, poi realizzato, intervento degli imputati presso il padre gravemente cardiopatico).
Tali situazioni vedevano talvolta (è il caso di SE IC, capo q) il creditore diventare soggetto a sua volta estorto con riferimento al prezzo richiestogli per il "recupero", laddove gli imputati temevano di essere in qualche misura raggirati e che venisse elusa la corresponsione ad essi spettante.
I giudici d'appello hanno sottolineato come dell'estorsione risponde il terzo incaricato che con la sua condotta intimidatoria ottiene un profitto ingiusto, con danno per la vittima, costretta a versare denaro nelle mani di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio (capi q), r) (estorsioni ai danni di SE IC, BE E AR) e p)
(estorsione ai danni di STABILE).
I RICORSI.
1. RICORSO RO EP.
Il ricorso deve essere respinto alla luce delle seguenti argomentazioni.
1.1. Infondata è la richiesta di recupero del rito abbreviato avanzata, con riguardo a tutte le imputazioni, dalla difesa di RO EP, a seguito della modifica dell'imputazione operata, ai sensi dell'art. 516 c.p.p. all'esito della deposizione del teste RÒ. Il pubblico ministero sulla base delle dichiarazioni rese in dibattimento dalla parte offesa RÒ aveva modificato l'originaria imputazione di estorsione, contestata al capo o), nel reato di illecita concorrenza. Ai fini della sollevata questione è irrilevante verificare se si è trattato di contestazione "fisiologica" del fatto diverso, operata ai sensi dell'art. 516 c.p.p. che - sotto la rubrica "modifica della imputazione" -
stabilisce, al comma 1, che "se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione", o di contestazione "tardiva, patologica" relativa, cioè, a fatti che già risultavano dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale perché la Corte Costituzionale con le sentenze n. 333 del 2009 e n. 273 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 c.p.p., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, sia quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale sia quando il fatto diverso sia emerso nel corso dell'istruzione. Secondo i Giudici delle Leggi in tali situazioni emerge l'esigenza di garantire all'imputato la facoltà di accesso al giudizio abbreviato limitatamente al reato contestato in dibattimento - reato che, a causa di quella incompletezza, non avrebbe potuto formare oggetto di una richiesta tempestiva del rito alternativo - senza che possa ipotizzarsi un recupero globale della facoltà stessa (esteso, cioè, anche ai reati originariamente contestati, rispetto ai quale l'imputato ha consapevolmente lasciato spirare il termine di proposizione della richiesta). È stato espressamente escluso dai giudici di legittimità che ricorra, nei casi in esame, il motivo di inammissibilità precedentemente rilevato dalla Corte Costituzionale con riguardo ad analoga questione (ordinanza n. 67 del 2008) elaborato con riguardo alle richieste "tempestive", in forza del quale non è ammessa la richiesta di giudizio abbreviato "parziale" (riferita, cioè, ad una parte soltanto delle imputazioni cumulativamente formulate contro la stessa persona). Correttamente dai giudici di merito non è stata accolta la richiesta in esame diretta al recupero del rito alternativo con riguardo a tutti i reati.
1.2. Infondato è anche il motivo in cui lamenta vizio di motivazione in ordine al reato sub o) (violazione dell"art. 513 bis c.p.). L'art. 513 bis c.p. è stata introdotto dalla L. n. 646 del 1982, art. 8 (Legge antimafia Rognoni - La OR) proprio con la finalità,
peraltro non risultante dal testo normativo, di reprimere l'illecita concorrenza attuata con metodi mafiosi che impedisce il libero gioco del mercato. Il legislatore nella lotta contro la mafia ha infatti cercato di adeguare gli strumenti normativi ai differenti modelli operativi delle associazioni criminali che sono capaci di penetrare nelle attività economiche e produttive attraverso forme di intimidazione al fine di ottenerne il controllo e comunque di condizionarne la gestione. Le ragioni di politica criminale che hanno ispirato il legislatore nell'introduzione di questa figura di reato si evince chiaramente dagli atti parlamentari che mettono in evidenza come la mafia opera ormai anche nel campo delle attività economiche lecite. Con il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza si punisce "un comportamento tipico mafioso che è quello di scoraggiare con esplosioni di ordigni, danneggiamenti o con violenza alle persone, la concorrenza". Il reato è stato collocato tra i reati contro l'economia pubblica perché il legislatore, come si legge negli atti parlamentari, ha ritenuto che ad esserne immediatamente offeso è l'interesse tutelato nel titolo Vili del libro secondo del codice penale. Questa è la voluntas legis, le cui finalità, come indicato, sono state ben individuate dal legislatore, l'oggettività giuridica della norma ha invece dato origine a diverse interpretazioni. Molti sono i fattori che contribuiscono a delineare l'autonomia della figura rispetto al contesto normativo dal quale è promanata. Deve però rilevarsi che la circostanza che manca il riferimento al carattere mafioso dell'attività incriminata conferisce alla norma una portata generale così da poter essere impiegata anche per reprimere manifestazioni criminali diverse da quelle considerate in via principale dal legislatore. La previsione in esame, anche se non è limitata ad appartenenti ad associazioni criminali, ha però di mira quella concorrenza illecita che si concretizza nelle forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata che, con metodi violenti e mafiosi, tende a controllare le attività commerciali, industriali, produttive ed a condizionarle (Cass. Sezione 3^ sentenza n. 450/1995, Sezione 2^ sentenza 13691/2005). La condotta tipica consiste nel compimento di atti di concorrenza, caratterizzati dalla violenza o minaccia, nell'esercizio di un'attività imprenditoriale nei confronti di aziende operanti nello stesso settore;
la previsione non sanziona, infatti, ogni forma di concorrenza oltre i limiti legali, ma la turbativa arrecata al libero mercato in un clima di intimidazione e con metodi violenti. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la norma tende a impedire quei comportamenti intimidatori che attraverso l'uso strumentale della violenza e della minaccia incidono su quella fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza non solo libera, ma anche lecitamente attuata. (Cass. Sez. 6^ sentenza n. 3492/1989, Sez. 2^ sentenza 131/1989). Si può perciò affermare che l'interesse tutelato consiste: in primo luogo nel buon funzionamento dell'intero sistema economico e ciò perché, come è stato rilevato, con tale norma si è voluto, più che reprimere forme di concorrenza sleale, impedire che tramite comportamenti violenti o intimidatori siano eliminati gli stessi presupposti della concorrenza al fine di acquisire illegittimamente posizioni di preminenza o di dominio;
in secondo luogo nella libertà delle persone di autodeterminarsi nel settore (Cass. rv. N. 232650). Quindi qualsiasi comportamento violento o intimidatorio idoneo ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio della sua attività commerciale, industriale o comunque produttiva configura l'atto di concorrenza illecita prevista dalla norma in questione.(In tal senso Cass. sez. 2^, 15 marzo 2005 (dep. 13 aprile 2005) n. 13691, De Noia Mecenero, rv. 231129, sez. 3^, 15 febbraio 1995 (dep. 24 marzo 1995), n. 450, Tamborrini, rv. 201578 e, ancor prima, sez. 6^, 9 gennaio 1989 (dep. 6 marzo 1989), n. 3492, Spano, rv. 180706. 22 ottobre 2008 (dep. 27 novembre 2008), n. 44169, Di Nuzzo, rv. 241683, Sez. 1^, Sentenza n. 9750 2010 Ud. (dep. 11/03/2010) Rv. 246515). Non sono necessari atti di concorrenza nel senso tecnico-giuridico di cui all'art. 2595 c.c.. L'art. 513 bis c.p. si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con minaccia o violenza, configurano una concorrenza illecita e si concretizzano in forme di intimidazione, tipiche della criminalità organizzata, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle.
Non si può però affermare, in assenza di una modifica legislativa che il fatto concorrenziale costituisce motivo o movente, senza alcun incidenza tipologica sul piano oggettivo, con la conseguenza che la norma, come indicato da autorevole dottrina, dovrebbe essere così letta: chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva compie atti di violenza o minaccia diretta a scoraggiare l'altrui concorrenza è punito... . Non può infatti non ritenersi, pur considerando la genericità dell'atto di concorrenza, da intendersi in senso atecnico, che questo non può che essere tipico dell'attività economica non essendo possibile intende, nel rispetto del principio di legalità e tassatività, che la specificità dell'atto possa essere intesa come il mero fine dell'azione.
Ciò detto deve osservarsi che, come indicato nella sentenza impugnata e ammesso dallo stesso ricorrente, è indubbio l'impiego della violenza nei confronti di RÒ da parte dell'imputato e di uno dei suoi accompagnatori nell'ambito della sua attività imprenditoriale e la sua funzionalità ad alterare il regime di ordinaria concorrenza nel settore, inducendo RÒ a maggiore disponibilità nei suoi confronti: l'agguato ed il pestaggio di una persona avanti con gli anni, in un cantiere vuoto di primo mattino, ad opera di ben tre soggetti - tanto significativo da essere distintamente rilevato dall'intercettazione ambientale - aveva infatti lo scopo di indurre il RÒ a rinnovare la sua disponibilità verso RO EP nella attribuzione di commesse, piuttosto che verso altre imprese.
1.3. con riguardo al motivo in esame deve rilevarsi che si è già avuto modo di indicare come nel caso contestato al capo n) non è configurabile il reato di ragion fattasi, bensì quello ritenuto in sentenza di estorsione.
Non si tratta di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: RO EP non chiede quanto realmente dovuto, e neppure si prende cura di individuare il dovuto. Chiede e basta, sulla scorta di una obbligazione che ha certamente un fondamento effettivo - mai disconosciuto dallo stesso TT IA e dalla figlia - ma sulla cui base vengono ricamate pretese in parte infondate. Pretese che poco avevano di legittimo, a partire dall'entità della somma pretesa, gonfiata addebitando a MARA Scavi servizi non resi per importi per nulla modesti. Pretese avanzate anche con l'intervento di soggetti estranei - quali OC, che TT IA sapeva di sicura caratura criminale, che accompagnavano AR AL sollecitando, senza titolo alcuno, la "sistemazione" del credito di ALMA come ricordato da TT IA e TT RA. Deve solo aggiungersi che la doglianza consiste, in massima parte, nella rinnovazione di una linea difensiva basata su ragioni di merito non deducendo vizi della motivazione rilevanti in questa sede ma chiedendo esplicitamente una nuova valutazione dei medesimi elementi probatori da parte di questa Corte, attività che esula dai suoi poteri.
1.4. Anche con riguardo alla contestazione in ordine alla sussistenza della contestata associazione mafiosa non può che richiamarsi a quanto già indicato anche con riguardo al ruolo del RO EP. I giudici di merito con motivazione ampia e con il richiamo a specifici episodi hanno dato atto che la convergenza e l'accordo in TN hanno generato una strutturale compenetrazione di due gruppi criminali (uno dei quali, il gruppo LA, già fortemente organizzato in forma associata) destinata ad operare - sia pur con le caratteristiche di autonomia reciproca di cui si è fatto richiamo- anche al di là dell'affare TN, per il perseguimento di interessi diversi, come emerge da alcuni accadimenti, espressamente presi in esame. È stato sottolineato nella sentenza impugnata che ciascuno continua a fare ciò che meglio sa fare, soprattutto in un contesto associativo in cui davvero molte, e molto diversificate, sono le competenze anche nel nucleo "originario" facente capo ai LA: ciò che rileva, invece, è che accanto alla reciproca conoscenza di tali competenze (di cui le intercettazioni in particolare quelle sulla BMW di RO EP danno conto) vi siano precisi momenti di collaborazione delle due originarie componenti associative ed una fitta rete di contatti e relazioni di cui tutti gli associati fruiscono, anche quelli che per il settore operativo al quale sono dedicati non avrebbero ragione di conoscere, frequentare, interagire se non, appunto, sulla scorta di un più ampio vincolo solidaristico che prescinde dalla singola vicenda. Deve aggiungersi che il motivo in esame sotto le spoglie di un asserito vizio di motivazione sottende piuttosto una rivisitazione del materiale istruttorio nell'ottica finalizzata ad assecondare una versione dei fatti diversa da quella posta a fondamento della decisione impugnata.
1.5. Lamenta il ricorrente violazione di legge con riguardo alla contestazione delle due aggravanti (D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e art. 629 c.p., art. 628 c.p., comma 3, n. 3 con riguardo all'imputazione di cui al capo n). Deve preliminarmente osservarsi che. in tema di estorsione, la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito nella L. n. 203 del 1991, può
concorrere con quella di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3, richiamata dall'art. 629 c.p., comma 2, essendo le stesse ancorate a presupposti fattuali differenti: la prima, infatti, presuppone l'accertamento che la condotta di reato sia stata commessa con modalità di tipo mafioso, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al sodalizio criminale, mentre la seconda si riferisce alla provenienza della violenza o minaccia da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza la necessità di accertare in concreto le modalità di esercizio di tali violenza o minaccia;
ne' che esse siano attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza alla associazione mafiosa. (Cass. N. 20228 del 2006 Rv. 234651, N. 43663 del 2007 Rv. 238419, N. 27040 del 2008 Rv. 241008 n. 2907 del 2014 Rv. 258464).
Ciò detto, deve rilevarsi che nel caso di specie l'aumento è stato operato solo per la ritenuta recidiva specifica reiterata perché è stato posto come pena base il reato sub a) e non le estorsioni. Aumento che, trattandosi di recidiva specifica e reiterata, è stato di due terzi ai sensi dell'art. 99 c.p.p., comma 4. Anche il motivo sub 1.5. con il quale si lamenta violazione dell'art. 63 c.p., commi 3 e 4 deve pertanto essere respinto.
2. RICORSO AR AL.
2.1. Con riguardo al primo motivo di ricorso relativo alla sussistenza dell'associazione mafiosa contestata non può che richiamarsi quanto indicato nella parte generale e nella valutazione dell'analogo motivo sollevato dalla difesa RO EP. Deve comunque rilevarsi che, a fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito il ricorrente contrappone generiche contestazioni in fatto, con le quali, in realtà, si propone solo una non consentita - in questa sede di legittimità - diversa lettura degli elementi valutati dai giudici di merito e senza evidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddizione della motivazione. Inoltre, le censure del ricorrente non tengono conto delle argomentazioni della Corte di appello. In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inaccoglibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità del ricorso.
2.2. Con riguardo al lamentato diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'entità della pena deve osservarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. sez. 6^ 16 giugno 2010 n. 34364, Giovane, Sez. 6^, Sentenza n. 34364 del 16/06/2010 Ud. (dep. 23/09/2010) Rv. 248244). Nella fattispecie la Corte territoriale ha dato conto, con motivazione coerente e priva di vizi logici;
delle ragioni che hanno impedito la concessione delle attenuanti generiche. Per quanto riguarda le censure mosse alla sentenza impugnata relativamente alla mancata irrogazione di una pena contenuta nei minimi, va richiamato il principio consolidato per il quale la motivazione in ordine alla determinazione della pena è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale. Fuori di questo caso anche l'uso di espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congrua riduzione", "congruo aumento" sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente i criteri dettati dall'art. 133 c.p. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al "quantum" della pena. (Cass N. 7251 del 1990 Rv. 184395, N. 6677 del 1995 Rv. 201537, N. 35346 del 2008 Rv. 241189).
3. RICORSO LA IU.
3.1. Richiamato quanto già detto in tema di sussistenza della contestata associazione deve rilevarsi che il motivo consiste nella rinnovazione di una linea difensiva basata su ragioni di merito che ha trovato ampia risposta nella sentenza impugnata.
3.2. Con il motivo in esame viene contestata la partecipazione del LA all'associazione in esame. Il motivo non può essere accolto perché propone questioni di merito non deducendo vizi della motivazione rilevanti in questa sede, ma chiedendo esplicitamente una nuova valutazione dei medesimi elementi probatori da parte di questa Corte, attività che esula dai suoi poteri. Giova qui ribadire che la funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici. Ne consegue che, ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un'altra, ancorché altrettanto logica. Orbene, nel caso in esame palese è la natura di merito delle argomentazioni difensive, giacché volte le medesime, a fronte di un'ampia e lodevolmente esaustiva motivazione del giudice territoriale, a differentemente valutare gli elementi di prova indiziaria puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare uno svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente accreditato con la sentenza impugnata.
3.3. Il motivo in esame è fondato.
Con riguardo alla fittizietà dall'intestazione dell'appartamento di Milano via Teano 2 e di una Audi A4 alla cognata EN EL per sottrarsi alle disposizioni in materia di misure di prevenzione, lamenta il LA che i giudici di merito hanno ritenuto irrilevante la assoluzione della coimputata EN EL pronunciata dal GUP sul presupposto dell'avere essa dato prova di contributi economici di familiari per operare l'acquisto immobiliare. Questa Corte (Cass N. 15489 del 2004 Rv. 229343, N. 28942 del 2009 Rv. 244394, N. 45 del 2012 Rv. 251750, N. 18852 del 2013 Rv. 256242) ha chiarito che il delitto previsto dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, che punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, integra una fattispecie a "concorso necessario", poiché il soggetto agente in tanto può realizzare l'attribuzione fittizia di beni, in quanto vi siano terzi che accettino di acquisirne la titolarità o la disponibilità. L'esclusione dell'elemento soggettivo del reato in capo a terzi concorrenti necessari, non esclude però la configurabilità del reato in capo all'altro concorrente necessario. Infatti è ben possibile che il terzo difetti della consapevolezza necessaria ad integrare l'elemento soggettivo del delitto sotto il profilo della finalità di eludere l'applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, per le più svariate ragioni, anche per essere stato ingannato dal concorrente necessario. Diversa è la situazione in cui la responsabilità dell'interposto è stata esclusa per insussistenza del fatto.
Sul punto la sentenza impugnata è contraddittoria perché indica la valutazione formulata dal GUP nei seguenti generici termini;
"Deve rilevarsi come siano contestati due ordini di intestazioni fittizie a TENACE EL: da una parte, la casa di abitazione;
dall'altra, l'automobile che è risultata concretamente in uso a LA PE. Le condotte vanno scisse. Non può infatti ritenersi raggiunta la prova in ordine alla fittizia intestazione dell'immobile trattandosi di casa di abitazione e quindi di bene per la cui acquisizione possono ritenersi fondate le prospettazioni difensive in ordine all'intervenuto sostegno da parte di familiari prossimi. Ciò impedisce l'uso di presunzioni connesse alla situazione patrimoniale propria dell'imputata. Diversamente per quanto attiene all'automobile. Gli esiti delle intercettazioni sono palesi: il possessore effettivo dell'auto è LA PE. Tale circostanza, unitamente all'evidente sproporzione con il reddito dichiarato esclude qualsivoglia interpretazione alternativa". Quindi ha ritenuto che non si realizzi alcuna automatica estensione al LA della favorevole pronuncia nei confronti della coimputata, in ragione del fatto che la pronuncia è stata resa con un diverso regime probatorio nell'ambito di procedimento separato in ragione proprio del rito prescelto, di per sè tale da condurre fisiologicamente ad esiti opposti, senza però considerare che trattasi di reato a concorso necessario.
La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio per nuova valutazione sulla scorta dei principi indicati. La decisione assorbe il motivo in punto determinazione della pena. Il diniego delle attenuanti generiche (motivo sub 3.4) è stato invece ampiamente motivato con riferimento ai numerosi e gravissimi precedenti penali e alla personalità del prevenuto. Irrilevante è la questione di costituzionalità dell'art. 99 c.p., sollevata in udienza, perché investe questioni non dedotte con il ricorso.
4. RICORSO NO PA.
4.1. Il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 603 c.p.p. lamentando la mancata riapertura del dibattimento per assumere le prove espressamente richiamate nel ricorso, volte a di dimostrare che l'ambito in cui si sviluppò la vicenda della TN non assunse mai i toni delle influenze di tipo mafioso, ma venne al contrario portata avanti sulla base di mere decisioni di tenore imprenditoriale. Il motivo è infondato.
Nel caso in esame la decisione istruttoria del giudice di appello è censurabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), sotto il solo profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, come risultante dal testo (Cass., sez. 6^, 30 Aprile 2003, n. 26713). Sotto questo profilo, occorre peraltro che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo (Cass., sez. 2^, 17 maggio 2001, n. 49587). La corte territoriale ha dato conto dell'esaustività delle prove e dunque della superfluità della riapertura del dibattimento, che è istituto eccezionale;
legato al presupposto rigoroso dell'impossibilità di decidere allo stato degli atti (art. 603 c.p.p., comma 1) (cfr. N. 34643/08 N. 10858 del 1996 Rv. 207067, N. 6924 del 2001 Rv. 218279, N. 26713 del 2003 Rv. 227706, N. 44313 del 2005 Rv. 232772, N. 4675 del 2006 Rv. 235654).
4.2. Le censure esposte nel secondo motivo si risolvono in generiche censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella impugnata che appare congruamente e coerentemente motivata in punto di sussistenza dell'associazione mafiosa in esame. Inoltre, le doglianze non tengono conto delle argomentazioni della Corte di appello e sono quindi aspecifiche.
4.3. Con riguardo al ritenuto ruolo apicale del NO PA la sentenza impugnata con ampia motivazione che richiama anche episodi specifici (pag. 1131) da atto che tale ruolo si rende palese nell'opera di coordinamento svolta con la componente africota del gruppo, nell'intento propulsivo che connotava l'intervento di NO PA in TN, nella creazione e reperimento degli strumenti funzionali ad assicurare al sodalizio la sua operatività, quali la partecipazione in ED e la creazione di MFM, oltre alla acquisizione delle quote della Bingo Srl per gestire il De Sade. A ciò si aggiunge l'opera di supervisione costantemente offerta, su richiesta di CH EP, al giovane CH ID per metterlo in grado di fronteggiare adeguatamente il delicato terreno dei rapporti tra gruppi criminali di matrice ndranghetista. A fronte di tutto quanto esposto il ricorrente ripropone doglianze già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi le stesse essere considerate non specifiche. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità.
4.4. Con il quarto motivo il ricorrente sostiene che la parte motiva della sentenza impugnata dedicata al capo ggg) è meramente reiterativa delle medesime illegittimità già descritte nell'atto d'appello Sostiene che le ragioni che portarono all'utilizzo delle modalità di cessione delle quote ricostruite in sentenza furono suggerite da esigenze diverse da quelle richieste dalla norma incriminatrice, esigenze segnalate dalla difesa e disattese dal giudice territoriale. Il motivo è infondato perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità.
Hanno dato conto di come dalla successione degli eventi e dai ruoli che i personaggi hanno assunto nella specifica vicenda, espressamente richiamati da pag 800 a pag 828 della sentenza impugnata, emerga un'indicazione del tutto univoca: NO PA e CH ID non hanno alcuna carica sociale e - formalmente - alcun interesse nella faccenda in argomento, eppure, da perfetti estranei, partecipano attivamente ai complessi passaggi societari concernenti la Bingo s.r.l. ed, anzi, li governano perché sono in grado di orientare le condotte ed i contegni di coloro che (professionisti o meno e, tra questi ultimi, si vedano in particolare UO EP e CH NA) prendono parte alla cessione delle quote come emerge dal fatto che: 1) entrambi gestiscono le varie operazioni con avvocati e commercialisti ai quali impartiscono direttive vincolanti circa il loro operato tecnico;
2) entrambi hanno un interesse talmente diretto nella gestione del locale da adoperarsi fattivamente per sbloccare la situazione di sequestro penale ed amministrativo che era stato adottato dai competenti organi dopo l'omicidio di AN SI, all'evidente fine di poter da subito iniziare una gestione economicamente redditizia;
entrambi incassano i soldi (50.000,00 Euro) versati dall'acquirente finale NI IO in acconto sul trasferimento che andava a compiersi. I giudici d'appello hanno altresì dato conto che dalle conversazioni intercettate emergeva con evidenza che la CH NA non aveva soldi propri ne' alcuna ragione per intestarsi le quote, e che era stata individuata come mera intestataria delle quote con contestuale rilascio di una procura speciale senza confini a persona fidata, qual era CO AN, perché moglie di ET VI. Così come hanno dato conto che i termini e le modalità
dell'interessamento di NO PA andavano ben al di là della mediazione (attività alla quale NO PA non risulta fosse abilitato).
In sintesi i giudici di merito hanno dato atto, con accertamenti in fatto insindacabili in questa sede perché adeguatamente motivati, che la quota di Bingo s.r.l. di cui figurava intestataria la CH NA doveva essere riferita a NO PA e CH ID e che la condotta tenuta si spiegava solo con il concreto timore che, ove egli (NO PA, ma analoga considerazione vale per CH) fosse figurato quale dominus della società e titolare delle relative quote, il bene stesso poteva essere aggredito tramite l'attivazione di una misura di prevenzione anche a carattere patrimoniale.
A tal fine veniva evidenziato che il NO PA, al di là della ottenuta riabilitazione da parte del magistrato di sorveglianza, aveva subito pregresse condanne penali particolarmente pesanti le quali, a fronte del profilarsi a suo carico di contegni penalmente devianti, avrebbero potuto indurre la pubblica accusa ad attivare una misura di prevenzione nei suoi confronti ricorrendone tutti i presupposti richiesti dalla vigente legislazione in materia e che l'imputato nel periodo in esame aveva fatto in modo da figurare pressoché nullatenente.
4.5. Non merita accoglimento neppure il quinto motivo di doglianza. La L. n. 203 del 1991, art.
7. richiede che i delitti siano commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso. Si tratta di due ipotesi distinte, quantunque logicamente connesse. La prima ricorre quando l'agente o gli agenti, pur senza essere partecipi o concorrere in reati associativi, delinquono con metodo mafioso, ponendo in essere, cioè, una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica - non necessariamente su una o più persone determinate, ma, all'occorrenza, anche su un numero indeterminato di persone, conculcate nella loro libertà e tranquillità - con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata. In tal caso non è necessario che l'associazione mafiosa, costituente il logico presupposto della più grave condotta dell'agente, sia in concreto precisamente delineata come entità ontologicamente presente nella realtà fenomenica;
essa può essere anche semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la distinguono, sia già di per sè tale da evocare nel soggetto passivo l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso. La seconda delle due ipotesi previste dal citato art. 7, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, implica invece necessariamente l'esistenza reale, e non più semplicemente supposta, di un'associazione di stampo mafioso, essendo impensabile un aggravamento di pena per il favoreggiamento di un sodalizio semplicemente evocato. L'aggravante in questione, in entrambe le forme in cui può atteggiarsi, è applicabile a tutti coloro che, in concreto, ne realizzano gli estremi, sia che essi siano essi partecipi di un sodalizio di stampo mafioso sia che risultino ad esso estranei (Sez. Un. 22 gennaio 2001, n. 10; Cass., 23 maggio 2006, n. 20228). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto, con valutazione obiettiva, ancorata alle concrete e specifiche acquisizioni probatorie richiamate allorché si è trattato il precedente motivo di ricorso, al contesto in cui si collocano i comportamenti criminosi contestati e all'analisi delle condotte poste in essere dall'imputato ha correttamente evidenziato che le stesse erano funzionali non solo a favorire l'operatività del sodalizio di stampo mafioso in argomento in quanto strumentali a sottrarre i beni e le attività illecitamente accumulate dall'organizzazione a misure ablatorie, ma anche ad ulteriormente implementare la forza del sodalizio stesso nel territorio.
4.6. Infondato deve ritenersi anche il sesto motivo di ricorso con il quale il NO PA ha contestato l'individuazione della recidiva come reiterata e l'entità dell'aumento operato. I giudici d'appello nell'applicazione della contestata recidiva specifica reiterata si sono attenuti ai principi fissati da questa Corte. Premesso che ai fini della configurabilità della recidiva reiterata, quale prevista dall'art. 99 c.p., comma 4, deve ritenersi che possa essere qualificato come già recidivo solo il soggetto nei cui confronti, al momento della commissione del nuovo delitto, siano già passate in giudicato più di una condanna (cfr. Cass., sez. 2^, 27/09/2013, n. 41806), non appare revocabile in dubbio che la corte territoriale legittimamente poteva ricavare la sussistenza di tale condizione in capo al prevenuto dal contenuto del certificato del casellario giudiziale.
Come affermato, infatti, dall'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, in tema di recidiva, il giudice della cognizione può accertare anche i presupposti di una recidiva che non sia stata previamente dichiarata;
ne deriva che la recidiva reiterata può essere riconosciuta in sede di cognizione anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice (cfr. Cass., sez. 2^, 05/07/2012, n. 30445; Cass., sez. 2^, 7.5.2010, n. 18701, rv. 247089; Cass., sez. 5^, 25.9.2008, n. 41288, rv. 241598; sez. 5^ n. 47072 del 2014 Rv. 261308). I giudici di merito hanno dato atto della sussistenza della contestata recidiva specifica reiterata dando atto che l'imputato aveva riportato una prima condanna nel 1974 per omicidio ed armi;
una seconda (1986) per associazione dedita al narcotraffico;
quindi una condanna (1990) per armi;
una condanna nel 1991 per associazione mafiosa;
infine condanna (2002) per ricettazione. Trattandosi di recidiva specifica e reiterata correttamente hanno provveduto all'aumento nella misura prevista dall'art. 99 c.p., comma 4, che comporta un aumento secco di pena pari a due terzi.
Il fatto che il prevenuto si sia limitato ad impugnare la sentenza con riguardo alla misura dell'aumento applicato che riteneva illegittimo perché ritenuto inderogabile nel suo "quantum" rende irrilevante la dedotta questione di costituzionalità sollevata nei motivi nuovi con il richiamo all'ordinanza della 5 Sezione di questa Corte n. 37443 del 2014 che solleva questioni di incostituzionalità in ordine alla presunzione assoluta di cui all'art. 99 c.p., comma 5, che prevede l'obbligatoria applicazione della recidiva indipendentemente dall'accertamento in concreto e sulla base dei criteri individuati dalla giurisprudenza della sussistenza delle condizioni "sostanziali" per l'applicazione della circostanza aggravante, circostanza che non è stata oggetto di doglianza da parte del NO PA ne' in questa sede, ne' in sede d'appello. Ciò detto deve rilevarsi che nel caso di specie l'aumento è stato operato solo per la ritenuta recidiva specifica reiterata perché è stato posto come pena base il reato sub a) e non il reato di cui al capo ggg).
Il diniego delle attenuanti generiche (motivo sub 4.7) è stato ampiamente motivato con riferimento ai precedenti penali e alla personalità del prevenuto.
I motivi sub 8 e 9 debbono essere dichiarati inammissibili, perché diversi da quelli consentiti.
Il ricorrente censura la sentenza d'appello laddove ha ritenuto inammissibile il motivo di gravame relativo all'applicazione al NO PA della misura di sicurezza e alla disposta confisca. Sostiene che la doglianza in ordine alla misura di sicurezza ha per oggetto un elemento strettamente connesso alla sanzione conseguenza della condanna e in quanto tale assume un valore oggettivo che, nella indiscutibile libertà del giudice di intervenire sulla pena determinata in primo grado a prescindere da una precisa censura difensiva, dovrebbe consentirne una contestazione scevra da vincoli generalmente applicati per l'impugnazione. Allo stesso modo ritiene che essendo la confisca e la sua revoca un istituto valutabile anche in sede esecutiva, la sua censura solo con i motivi nuovi doveva essere ritenuta legittima. Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto detti motivi del tutto diversi rispetto all'ambito di cognizione devoluto con i motivi originari e, pertanto, inammissibili.
La giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nell'affermare che i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari" (per tutte, Sez. 1^, sent. 5182/2013).È di tutta evidenza come non vi sia alcuna connessione funzionale tra le misure di sicurezza e la pena considerato che poggiano su diversi presupposti. Il presupposto delle misure di sicurezza, nella loro diversa articolazione, poggia sulla pericolosità sociale del soggetto al quale vengono applicate. Esse non hanno carattere punitivo e ciò le differenza ontologicamente dalle pene, ma solo una funzione di prevenzione e difesa sociale.
Allo stesso modo non vi è connessione, circostanza riconosciuta implicitamente anche dallo stesso ricorrente, fra i motivi d'appello proposti, relativi alla responsabilità penale e all'entità della pena, e le disposte confische Le argomentazioni espresse importano reiezione del secondo, terzo e quarto motivo nuovo presentato con atto depositato il 21.2.2015.
Il primo motivo nuovo con cui reiterava la censura sollevata davanti alla corte d'appello di nullità della sentenza ex art. 494 c.p.p., art. 523 c.p.p., comma 5, art. 123 c.p.p. per essere stato impedito all'imputato di rendere spontanee dichiarazioni, in particolare dopo le conclusioni del pubblico ministero deve essere dichiarato inammissibile perché non collegato agli originari motivi di impugnazione. I motivi "nuovi" che possono essere presentati dalla parte che ha proposto la impugnazione fino al quindicesimo giorno precedente l'udienza di trattazione del gravame (art. 585 c.p.p., comma 4, in relazione all'art. 167 disp. att. c.p.p.) debbono consistere in ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta rivolta al giudice dell'impugnazione, peraltro sempre nei limiti dei capi o punti della decisione oggetto del gravame. In altri termini con i motivi nuovi non possono impugnarsi parti del provvedimento gravato, che non siano stati oggetto della preventiva impugnazione. Diversamente argomentando verrebbero frustrati i termini, la cui inosservanza è sanzionata con l'inammissibilità dell'impugnazione, prescritta dalla legge per la proposizione del gravame (Cass., Sez. 4^, 17/01/1997, n. 90, Beikircher, rv. 206653; Cass., Sez. Unite, 25/02/1998, n. 4683, Bono e altri;
sez. 3^, 22.1.2004, 14776, rv. 228525). Di qui la inammissibilità del motivo in esame stante la novità del suo contenuto rispetto alle ragioni affidate all'impugnazione principale.
5. RICORSO RI OR.
5.1. Con riguardo al primo motivo di ricorsi non può che richiamarsi quanto già detto in ordine alla sussistenza del reato di cui al capo a).
5.2. Quanto al secondo motivo di ricorso appare opportuno ribadire che la funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici, con l'ulteriore conseguenza, costantemente affermata da questa Corte, che ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un'altra, ancorché altrettanto logica. Orbene, nel caso in esame palese è la natura di merito delle argomentazioni difensive, giacché volte le medesime, a fronte di un'ampia e lodevolmente esaustiva motivazione del giudice territoriale (vedi pagg. da 1102 a 1124 sentenza impugnata), a differentemente valutare gli elementi di prova puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare uno svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente accreditato con la sentenza impugnata.
Il diniego delle attenuanti generiche (motivo sub 5.3) è stato ampiamente motivato con riferimento ai numerosi e gravi precedenti penali e alla marcata capacità a delinquere.
5.4. quanto alla disposta misura di sicurezza nessun profilo di illegittimità è dato cogliere, atteso che, come affermato dai giudici di legittimità, l'applicazione consegue per dettato normativo (art. 417 c.p.), alla condanna per delitto di cui all'art. 416 c.p. o art. 416 bis c.p.. È infatti stato affermato da questa
Corte che nel caso di condanna per associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, operando una presunzione semplice desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla connaturata persistenza nel tempo del vincolo malavitoso (cfr. Cass. Sez. 1^, 29.10.2007 n. 6847; Sez. 1^ n. 7196 del 2011 Rv. 249224), non ritenuta superata dai giudici di merito, che hanno evidenziato come "nessun indicatore di segno contrario si rinviene a fronte del rapidissimo inserimento del RI OR nel "gruppo CH" che si registra ancora in costanza di espiazione della pena a lui inflitta".
È pur vero che anche nell'ipotesi prevista dall'art. 417 c.p., l'applicazione in concreto di una misura di sicurezza diversa dalla confisca presuppone in ogni caso l'accertamento di un'attuale pericolosità del condannato ai sensi dell'art. 203 c.p., la quale deve essere desunta dalle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., globalmente valutate nel loro insieme. Il giudice di sorveglianza sarà quindi tenuto in ogni caso a verificare la sussistenza delle condizioni che consentano di ritenere la personalità dell'imputato caratterizzata in concreto dalla pericolosità, intesa come accentuata possibilità di commettere in futuro altri reati, tenendo conto non solo della gravità dei fatti reati commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo l'espiazione della pena (cfr., in termini, Cass. Sez. 1^ n. 11055 del 2/3/2010 Rv. N.246789; Sez. 1^, Sentenza n. 3801 del 15/11/2013 Rv. 258602).
6. RICORSO AM EP.
6.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
I giudici di merito in adesione al più rigoroso e garantista filone interpretativo di questa Corte (Cass. n. 3458 del 1999 Rv. 213251, n. 3846 del 2001 Rv. 218412, n. 44128 del 2008 Rv. 24161; n. 23742 del 2010 Rv. 247384) hanno ritenuto che, pur non trattandosi nel caso in esame di "intercettazioni", ma neppure di una prova di natura documentale, fosse necessario un provvedimento autorizzativo dell'Autorità Giudiziari e quindi anche del P.M., provvedimento che nel caso in esame era stato emesso con motivazione per relationem alle argomentazioni poste a base della richiesta.
In aderenza alla giurisprudenza di questa Corte - che ha in più occasioni affermato che gli elementi di prova acquisiti in conseguenza dell'attività di contrasto di agenti sotto copertura regolarmente autorizzata sono legittimamente utilizzabili quand'anche, successivamente, la condanna sia intervenuta in ordine ad altra fattispecie delittuosa che, "ab origine", non avrebbe consentito la predetta attività (N. 16665 del 2008 Rv. 239912, N. 26763 del 2008 Rv. 240269 N. 40036 del 2008 Rv. 241297) - hanno ritenuto utilizzabile gli esiti di tale attività investigativa. Così come hanno dato atto che non vi era stata alcuna violazione della clausola del "processo equo", violazione che del resto - nell'interpretazione della Corte EDU - potrebbe sortire (con conseguente inutilizzabilità processuale del materiale probatorio raccolto mediante la "provocazione") solo laddove un soggetto venisse condannato per un reato "provocato" dagli agenti sotto copertura. Situazione totalmente difforme da quella in esame, in cui l'attività di PG non aveva determinato la commissione di alcun illecito da parte degli imputati, ma ha solo offerto un tassello per la ricostruzione di fatti di reato la cui commissione era già in corso.
6.2. Destituite di fondamento sono le censure che il ricorrente muove alla motivazione della impugnata sentenza con riguardo alla responsabilità del prevenuto per il reato associativo, giacché il percorso argomentativo che ha condotto i giudici d'appello a confermare il giudizio di colpevolezza si rivela ampiamente articolato e del tutto immune da incongruenze sul piano dello sviluppo logico-deduttivo; non senza sottolineare, peraltro, come le doglianze risultino generiche, in violazione di quanto prescritto dall'art. 581 c.p.p., lett. c). Palese è la natura di merito delle doglianze sub 6.3 relative alle ritenute estorsioni, considerato che le argomentazioni difensive sono volte, a fronte di un'ampia e lodevolmente esaustiva motivazione del giudice territoriale, a differentemente valutare gli elementi di prova puntualmente da esso richiamati e valorizzati, per poi accreditare uno svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente affermato nella sentenza impugnata.
I giudici territoriali hanno dato conto, con ampia e specifica motivazione, ancorata ad elementi probatori di natura tecnica (dunque connotati da oggettività), come risulti pienamente accertato il quadro di un settore commerciale che è controllato, anche nella zona Città Studi (ove operano ET NO e NC SA dai calabresi, che decidono il collocamento dei furgoni e offrono o meno tutela dalla concorrenza in ragione del rapporto di "amicizia" con gli esercenti.
È stato sottolineato come proprio la ripetitività dei versamenti da ET NO ad AM EP (o a suoi emissari quali la compagna, separatamente giudicata, CH Asmae) nel 2008 rendeva priva di pregio l'osservazione difensiva secondo la quale il fatto sarebbe da ricondurre al reato di ragion fattasi: in tale periodo nessun debito aveva ET NO verso gli imputati se non quello che, nella stessa ricostruzione difensiva, è stato saldato nel febbraio e maggio 2008, a fronte di registrati pagamenti in data 5.1.2008 (intercettazione n. 2857), in data 13.4.2008 (intercettazione n. 17523) ed in data 21.5.2008. È stato altresì argomentato come anche la imposizione di forniture alimentari da parte di AM EP al ET NO fosse una modalità di pagamento del "pizzo" (pag.390 ss sentenza impugnata). La sentenza impugnata ha dato atto che anche NC SA pagava un importo mensile ad AM EP per poter lavorare tranquilla e che, nel momento in cui non era più stata in grado di effettuare i pagamenti, AM EP aveva prospettato di collocarle di fianco un furgone e distruggerla con la concorrenza. Pagamenti che non avevano nulla a che fare con il modestissimo prestito che AM EP avrebbe fatto al di lei figlio, peraltro integralmente restituito. La stessa NC SA aveva del resto chiarito come la scusa del "prestito" fosse un semplice paravento con il quale aveva ritenuto di nascondere agli investigatori la pratica estorsiva di cui era vittima. È stato pertanto ritenuto pienamente provato il reato (capo e) (con la già ritenuta esclusione dell'aggravante del numero delle persone) e con la sussistenza delle residue aggravanti contestate adeguatamente motivata.
Con riguardo alla vicenda AS AN i giudici d'appello hanno dato conto, con motivazione coerente e logica, del consapevole contributo causale di AM EP, che sin dalla fine del 2009 si occupa dei parcheggi, della gestione di AS AN in condivisione con CO AN (pag. 456 ss).
Con riguardo alla estorsione in danno di LA OB - GH AR (capo m) devono essere respinte le censure che sono volte a contestare il significato attribuito dai giudici alle conversazioni intercettate, richiamando quanto già indicato nella parte generale. Così come deve sottolinearsi che diversamente da quanto indicato dalla difesa i giudici territoriali hanno sottoposto a vaglio critico le dichiarazioni dell'LA OB (pag. 560 ss. sentenza impugnata).
In ordine ai fatti contestati al capo s) si è già avuto modo di indicare nella parte generale che sono stati correttamente qualificati come estorsione. Non si ravvisa alcuna violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, tra l'altro genericamente contestato dal ricorrente. Le ritenute aggravanti sono state argomentate dalla Corte Territoriale (cfr. pag 763 sentenza impugnata).
6.4. Il quarto motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché la doglianza è formulata in modo assolutamente generico, in violazione di quanto prescritto dall'art. 581 c.p.p., lett. c). Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità in ordine al reato di cui al capo tt).
Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza.
6.5. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ampiamente motivato (pag. 1175). Deve ricordarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. sez. 6^ 24 settembre 2008 n. 42688, Caridi;
sez. 6^ 4 dicembre 2003 n. 7707, Anaclerio). Inammissibile siccome generica è la doglianza sulla entità della pena, la quale è stata inflitta con congruo richiamo alla condotta concreta ed alla personalità dell'agente.
Le censure in ordine alla confisca e all'applicazione della misura di sicurezza devono essere dichiarato inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3 posto che la violazione denunziata in questa sede di legittimità non è stata dedotta innanzi alla Corte di Appello avverso la cui sentenza è ricorso ed è quindi questione nuova.
7. RICORSO PI EP.
7.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto propone questioni di merito non deducendo vizi della motivazione rilevanti in questa sede;
ma chiedendo esplicitamente una nuova valutazione dei medesimi elementi probatori da parte di questa Corte, attività che esula dai suoi poteri. La Corte territoriale ha dato atto con ampia motivazione del ruolo di "braccio destro di AM EP" svolto dal PI EP nella vicenda ET NO (pag. 392 sentenza impugnata)sottolineando come il tenore dell'intervento da lui posto in essere nei confronti degli agenti sotto copertura denotasse la piena condivisione con AM EP del metodo estorsivo da questi impiegato e del contenuto della protezione ottenuta, così come è stato messo in luce che il mandato che ha ricevuto da AM EP per interloquire con i "paninari LE non ha richiesto alcuna precisazione proprio perché il PI EP ben conosceva la situazione e sapeva come operare, segno evidente che il suo ruolo nella "società" non era solo quello della tenuta della modesta contabilità. A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito il ricorrente si limita a reiterare la propria linea difensiva basata su ragioni di merito.
7.2. Analoghe considerazioni valgono anche per il secondo motivo di ricorso. La Corte ha dato atto con ampia motivazione della sussistenza della ritenuta estorsione, del fatto che nessun credito personale del PI EP era entrato in tali richieste (pag. 756 sentenza impugnata dove viene sottolineato che ciò è da escludersi in ragione del tenore letterale delle intercettazioni, chiarissimo sul punto, ed anche dell'esame dell'imputato ER MI) e del ruolo avuto dall'imputato sottolineando come lo stesso pur senza indirizzare personalmente minacce o atti di violenze verso NO IO in alcune occasione aveva avuto modo di confermargli la caratura criminale di AM EP, CA IO, MB CE AS e LA, persone che (a suo dire), non avevano bisogno di girare armate ed alle quali una eventuale denuncia per estorsione avrebbe arrecato ben poco danno.
7.3. Con riguardo al terzo motivo di ricorso non può che richiamarsi quanto indicato allorché si è trattato analogo motivo sollevato dalla difesa AM EP.
7.4.
Considerato che
tutto lo sviluppo argomentativo della motivazione ha correttamente evidenziato che i comportamenti degli imputati, ivi compreso il PI EP;
erano funzionali a favorire l'operatività del sodalizio di stampo mafioso in argomento ed erano improntati dall'utilizzo del metodo mafioso, non può che ritenersi la doglianza in esame come generica reiterazione di una linea difensiva la cui infondatezza è già stata ampiamente dimostrata.
7.5. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ampiamente motivato(pag. 1195 sentenza impugnata).
8. RICORSO CH UE.
I primi quattro motivi di ricorso, così come strutturati, sono inammissibili perché il ricorrente, sotto il profilo della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce dei motivi nuovi presentati ai sensi della L. n. 46 del 2006. Con riguardo alle doglianze in ordine al significato dato al contenuto delle conversazioni intercettate non può che richiamarsi quanto indicato nella parte generale, merita in questa sede ribadirsi il nuovo vizio introdotto, introdotto dalla Novella del 2006, è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati. È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione. Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice. Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito. In sintesi i controllo di legittimità sui punti devoluti è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento". La doglianza di cui al punto 5 del quarto motivo (8.4.5) è inammissibile anche alla luce di alcuni arresti di questa Corte (Cass. Sez. 6^ 10 maggio 2007, Contrada;
Cass Sez. 4^ n. 15556/08), secondo i quali, alla luce della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, che consente di dedurre il vizio di motivazione desumibile dagli "atti del processo" specificamente indicati, deve per vero rilevarsi che una "fonte dichiarativa" è per sua stessa definizione scandita da significanze non univoche, sì da doversi escludere che essa possa in linea di principio integrare gli "altri atti del processo" cui potrebbe o dovrebbe estendersi in sede di legittimità lo scrutinio sulla completezza e logicità della decisione impugnata. Infatti, la testimonianza, salvi i casi limite in cui l'oggetto della deposizione sia del tutto definito o attenga alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile (ad esempio: il teste dice bianco, il giudice valuta la deposizione come se avesse detto nero o non avesse detto nulla), è sempre il frutto di una percezione soggettiva del dichiarante anche se attiene a fatti di sua diretta scienza, con la conseguenza che il giudice di merito, nel valutare i contenuti della deposizione testimoniale, è sempre chiamato a "depurare", in diversa misura, il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante: ossia dalla sua capacità cognitiva, dalla sua sensibilità percettiva ed emotiva, dal suo stato di coinvolgimento o meno negli accadimene che riesuma e descrive. Per l'effetto, affinché il giudice di legittimità possa esprimere un eventuale giudizio sulla completezza, logicità e non contraddittorietà della motivazione in rapporto all'apprezzamento (di fatto) di una fonte testimoniale operato o non operato dal giudicante, diverrebbe necessario che avesse contezza dell'intero compendio probatorio (tutti gli atti processuali) raccolti fino al momento della decisione, sulla base dei quali svolgere l'analisi comparativa inerente la decisività o non della fonte testimoniale e della incidenza causale dalla stessa svolta (cioè della sua lacunosa o preterita considerazione) nel percorso decisionale del giudice di merito: ciò che è impraticabile in rapporto alla natura del giudizio di legittimità.
8.5. Le considerazioni espresse valgono anche per il quinto motivo. Deve aggiungersi che il giudice territoriale, con richiamo a precisi atti probatori e con ampia ed esaustiva motivazione, ha collocato nel gennaio 2010 l'estromissione del ricorrente, ad opera del fratello CH EP dal gruppo.
8.6. Il sesto motivo consiste nella rinnovazione di una linea difensiva basata su ragioni di merito. In ordine ad esse il collegio di seconda istanza si è espresso con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, con l'osservare che le agende prodotte non potevano essere considerate rappresentative di una contabilità occulta riportando le stesse una elencazione di dati numerici non comprensibili nel loro riferirsi a ricavi, a guadagni.... e che neppure era stata registrata, in un esame necessariamente a campione, piena corrispondenza tra i dati numerici riportati sulle agende e quelli indicati nelle deduzioni difensive. Così come è stato indicato che è risultata non corretta l'operazione di calcolo proposta nei motivi di appello all'attività di demolizione.
9. RICORSO ER MI.
Il primo motivo di ricorso è infondato. Il teste avv. perego, citato in giudizio dalle difese di ER MI e di PI EP, opponeva il segreto professionale, in ragione dell'incarico professionale - seppure non formalizzato - ricevuto da NO IO per definire la transazione con ER MI, documentando con una nota del Consiglio dell'Ordine, da lui preventivamente interpellato in vista della citazione quale testimone, una situazione tale da legittimare, anche a detta dell'organo professionale, l'opposizione del segreto. Ai sensi dell'art. 200 c.p.p gli avvocati non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni del loro ministero, ufficio o professione, salvi in casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria. Non si tratta ovviamente del privilegio di una categoria (incompatibile con il dettato dell'art. 3 Cost.), ma della tutela di una funzione connessa all'esercizio di una professione, anche se detto esercizio non sia stato formalizzato in un preciso mandato (professionale, appunto), purché esso (l'esercizio) sia stato causa della conoscenza, con possibili conseguenze in sede penale (art. 622 c.p.) in caso di inosservanza.
È rimessa alla loro iniziativa, ovviamente da comunicare al giudice, la scelta di deporre o meno su quanto hanno conosciuto in ragione della loro funzione, salvò i poteri del giudice indicati nell'art. 200 c.p.p., al comma 2 quando ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, situazione che non si è verificata nel caso in esame.
9.2.il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha ampiamente argomentato in ordine alla sussistenza dell'aggravante nei confronti del ER MI dando atto che lo stesso nell'atto di appello non aveva svolto alcuna contestazione riguardo all'aggravante di cui al D.L. n 152 del 1991, art. 7 pur avendo svolto la difesa considerazioni nella trattazione della responsabilità dell'imputato circa l'ignoranza di ER MI dell'esistenza di una cosca CH e dell'appartenenza ad essa degli imputati. Ha sottolineato come la scelta dei soggetti ai quali affidare il recupero tradisce la precisa conoscenza del ER MI della loro appartenenza al gruppo CH o quantomeno la loro riferibilità ad un contesto di criminalità organizzata che faceva dell'intimidazione il suo strumento operativo, di cui ER MI aveva avuto un concreto saggio in occasione dell'incontro al AB al quale aveva preso parte. Ha affermato che dal processo emergeva che il ER MI era tanto consapevole della "mafiosità" dei suoi coimputati da averli scelti proprio in ragione di tale caratteristica, nota in un ambito di attività (quello dei locali notturni) che vedeva ampiamente riconosciuto il potere del "gruppo LA" nel controllo su numerosi locali notturni milanesi.
9.3. Il terzo motivo è inammissibile perché la questione non era stata devoluta alla Corte d'Appello non essendo stato oggetto di gravame il diniego di dette circostanze operato dal primo giudice. Sul punto vi è stata da parte del giudice territoriale una risposta non richiesta.
10. RICORSO PA UR.
10.1. Il primo motivo di ricorso è infondato per tutte le argomentazioni espresse nella parte generale allorché si è trattato la differenza fra il reato di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. È provato che nel caso in esame i mandatari beneficiavano di un compenso pari a una percentuale del credito riscosso e che in tale unica prospettiva (sulla scorta di un accordo raggiunto con PA UR) si sono mossi (AR IO parlava del recupero nei confronti di BI come di un "lavoro" e progettava di incassare la quota concordata;
proto reclamava la sua parte).
Nella concreta vicenda vi sono elementi per i quali non è da revocare in dubbio la correttezza della configurabilità del delitto di estorsione. Le "gravi intimidazioni", cui il debitore è stato sottoposto, provenivano da un "terzo" che, estraneo al rapporto contrattuale, agiva su mandato del titolare del credito, situazione che rende evidente l'ingiustizia del profitto che il "terzo", incaricato per il recupero del credito, avrebbe ottenuto, ma sussiste altresì il danno per la vittima, costretta a versare denaro nelle mani di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio. È evidente che il mandante di tale operazione, titolare del credito, risponde del medesimo reato, a titolo di concorso morale. Le censure del ricorrente indicate nel secondo e nel terzo motivo non tengono conto delle corrette argomentazioni della Corte di appello che, con ampia motivazione, ha dato conto della sussistenza delle aggravanti. La spedizione a casa del padre è ricostruita dalla parte offesa BI come operata, in almeno un caso, contestualmente da proto e da AN UR con l'esplicitazione di minacce nei suoi confronti;
così come da più imputati insieme sono effettuate le altre "visite" a casa del debitore;
risulta infine che all'incontro del 9.6.08 MB CE AS prendeva a "schiaffoni" BI alla presenza di PA UR..... È stato altresì rimarcato che la scelta dei soggetti da parte del ricorrente ai quali affidare il recupero del credito tradisce la precisa conoscenza della loro appartenenza al gruppo CH o quantomeno la loro riferibilità ad un contesto di criminalità organizzata che faceva dell'intimidazione il suo strumento operativo. PA UR, consapevole della "mafiosità" dei suoi coimputati, li ha scelti proprio in ragione di tali caratteristiche.
11. RICORSO De CE EF.
11.1. il primo motivo di ricorso, comune ai ricorsi di AN AV e di MB CE AS, è fondato.
È pacifico secondo la oramai costante giurisprudenza della Suprema Corte (tra le tante SSUU n. 1149del 2008Rv. 241883) che i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico degli stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi. Ciò perché i due reati tutelano beni giuridici in parte diversi: il primo l'ordine pubblico, l'altro, oltre alla tutela dell'ordine pubblico, finalità tipica di tutti i delitti associativi, mira alla difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione In effetti il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 presenta degli elementi specializzanti rispetto a quello di cui all'art. 416 c.p., perché a tutti gli elementi costitutivi della associazione per delinquere (vincolo tendenzialmente permanente, indeterminatezza del programma criminoso, esistenza di una struttura adeguata allo scopo) aggiunge quello specializzante della natura dei reati-fine programmati che devono essere quelli previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Cosicché se una associazione venga costituita al solo scopo di operare nel settore del traffico degli stupefacenti gli agenti non potranno essere puniti a doppio titolo, ovvero per la violazione dell'art. 416 c.p. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, mentre se l'associazione ha lo scopo di commettere traffico di stupefacenti ed anche altri reati, è ben possibile che gli agenti vengano puniti per entrambi i reati. Ne consegue che è ben possibile la coesistenza di due distinte organizzazioni criminali, con una parziale coincidenza soggettiva ed oggettiva, che integrino gli estremi di entrambi i delitti associativi in questione;
così come la totale identità dei soggetti e delle strutture organizzative, messe in comune tra le due organizzazioni, non preclude affatto il riconoscimento del concorso di tali due reati, laddove dovesse risultare che la medesima associazione di stampo mafioso sia finalizzata alla commissione di traffici di sostanze stupefacenti. Sebbene in astratto i giudici territoriali hanno fatto corretta applicazione di tali principi, ponendo in evidenza che era stata costituita una associazione per delinquere di stampo mafioso, della quale faceva parte anche il MB CE AS, dedita ad estorsioni e controllo delle attività economiche nel settore dei rivenditori ambulanti di panini, estorsioni nell'ambito di attività di recupero crediti e al traffico di stupefacenti - in concreto non hanno indicato in base a quali elementi specifici hanno ritenuto che vi erano stati una serie di soggetti, alcuni dei quali persino non affiliati a quella famiglia mafiosa, che avevano dato vita ad un'autonoma associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti relativi all'acquisto, alla detenzione e commercio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. I giudici territoriali, sono giunti alla conclusione che fra novembre 2007 ed ottobre 2008 CO AN, MB CE AS e De CE EF - questi solo dal giugno 2008 e principalmente nel ruolo di depositario della droga - si procuravano e distribuivano stabilmente sostanze stupefacenti del tipo cocaina, rifornendo clienti fissi e saltuari - quasi mai solo utilizzatori finali della sostanza - così rappresentando un canale di approvvigionamento importante per alcuni locali pubblici e per l'area territoriale di influenza della cosca. Tali considerazioni li ha portati all'affermazione che era logico e coerente ritenere che l'attività di spaccio svolta da questi imputati - tutti gravitanti nell'area territoriale di riferimento del gruppo CH, tutti particolarmente "vicini" tra loro e a CH ID (la cui posizione è stata oggetto di separato giudizio) e CH UE, legati (quantomeno CO AN, MB CE AS, LA TO DR, CH ID) dalla condivisione di attività illecite in altri settori - non sia stata svolta al di fuori del contesto di un accentrato controllo organizzativo da parte dell'elemento di vertice, nel 2008 indiscutibilmente individuato in CH ID, che imponeva una "tangente" agli spacciatori operativi nella sua zona, che si presentava come l'unico interlocutore per l'approvvigionamento, pretendendo di imporre il prezzo dello stupefacente, che era colui che, assieme allo zio CH UE, dettava le "leggi" che erano da rispettare e a cui bisognava rivolgersi per dirimere eventuali controversie e che disponeva di uomini che facevano rispettare le sue pretese con veri e propri "agguati" ai danni di chi non le voleva accettare. In sintesi secondo la Corte territoriale le pretese di LA sono l'evidente espressione non solo del controllo territoriale realizzato dalla associazione mafiosa, ma anche della strutturazione della attività di spaccio in un assetto in cui CH ID era il punto di riferimento dell'approvvigionamento dello stupefacente e colui che dirigeva ed organizzava il successivo smercio. La sentenza impugnata appare sul punto apodittica perché utilizza la forza intimidatoria del gruppo sul territorio che nel settore faceva capo a CH ID, ma anche allo zio CH UE, per ritenere sussistente una autonoma struttura all'interno della compagine associativa dedita al narcotraffico. La sentenza deve quindi essere annullata con riguardo al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo fff) con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuova valutazione. L'accoglimento di detto motivo assorbe tutti i motivi proposti, con esclusione di quello sub 11.4. che deve essere respinto avendo la Corte territoriale dato atto delle ragioni che impedivano l'applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, all'art. 73, comma 5 con argomentazione giuridicamente corrette.
In tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 comma 5), il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità" (in tal senso Cass. N. 10211 del 2004 Rv. 231140, N. 20556 del 2005 Rv. 231352, N. 38879 del 2005 Rv. 232428). Con la sentenza n. 27064 del 2014 Rv. 259664 è stato ribadito che in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dal D.L. n. 146 del 2013, art. 2 (conv. in L. n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.
12. RICORSO MB CE AS.
12.1. Con riguardo al primo motivo di ricorso con cui contesta la sussistenza dell'associazione diretta al narcotraffico non può che richiamarsi quanto indicato allorché si è trattata analoga doglianza sollevata dalla difesa De CE EF. Con riguardo ai motivi di cui ai punti 12.2., 12.3, 12.4 e 12.5. deve rilevarsi chetai di là del dato enunciativo, il ricorrente solo formalmente ha indicato inosservanze di norme di diritto penale e vizi di manifesta illogicità della motivazione della decisione gravata, ma non ha prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni;
ne' è stata lamentata una insufficiente descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.
Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Milano ha dato al contenuto delle emergenze probatorie e, tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Discorso, questo, che vale, come si è già avuto modo di indicare, anche con riferimento alla lettura del contenuto delle conversazioni e comunicazioni captate durante le indagini. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede, una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte milanese analiticamente spiegato, con valutazioni di fatto non sindacabili in questa sede, la responsabilità del ricorrente con riguardo ai reati contestati nei motivi in esame.
Il motivo sub 12.6, che incide sull'entità della pena, è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.
13. RICORSO AR IO.
I motivi non possono essere accolti alla luce delle seguenti considerazioni.
In ordine alla corretta qualificazione dei reati di cui ai capi q), r), p) ed s) come estorsione e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni non può che richiamarsi a quanto indicato nella parte generale.
Ciò detto deve rilevarsi che le argomentazioni espresse con riguardo ai motivi sub 12.2., 12.3, 12.4 e 12.5 del ricorso MB CE AS valgono anche per le doglianze contenute nei primi due motivi del ricorso AR IO.
Ancora una volta ci si trova di fronte ad una rinnovata linea difensiva che investe questioni di merito - in ordine alle quali il collegio di seconda istanza si è espresso con argomentazioni immuni da vizi logici - chiedendo esplicitamente una nuova valutazione degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, attività che esula dai suoi poteri.
Deve aggiungersi che i giudici territoriali con riguardo all'estorsione NE NN (motivo sub 13.2.1) hanno dato conto, con ampia motivazione(della sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso", ritenendo che la stessa ricorreva nella sua duplice forma. L'episodio è indicato come esemplare espressione del capillare controllo al quale il sodalizio, sottoponeva tale ambito commerciale, in particolare ad opera di MB CE AS e CA IO che in tale ambito sono stati attivi quantomeno sino all'autunno del 2009; delle spartizioni della "piazza" con altre consorterie;
dell'assoluto asservimento delle vittime che presuppone necessariamente una organizzazione di mezzi e persone rilevante e intrinsecamente "convincente" che solo una presenza criminale consolidata era in grado di assicurare quale era quella dei LA. Di ciò la vittima era perfettamente consapevole.
Si può pertanto affermare che anche con riguardo all'affermazione di responsabilità del AR IO la sentenza impugnata possiede capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte milanese analiticamente spiegato, con valutazioni di fatto non sindacabili in questa sede, la sussistenza dei reati e la consapevole partecipazione del ricorrente. Con riguardo all'applicazione della misura di sicurezza (motivo sub 13.3.) non può che richiamarsi quanto indicato con riguardo ad analoga questione sollevata da RI OR aggiungendo che i giudici di merito, le cui motivazioni si integrano, hanno dato conto delle ragioni che li avevano portati alla scelta di applicare la più grave misura di sicurezza, rispetto alla libertà vigilata individuate nella elevata pericolosità sociale. È stato sottolineato come all'imputato la congrega criminale è ricorsa quando si è trattato di esercitare pura violenza fisica per perseguire gli obiettivi di volta in volta fissati trovando sempre una disponibilità alla aggressione fisica ed alle minacce poste in essere nei confronti di quanti non si adeguavano alle imposizioni ed anche quando v'era la necessità di tessere intese con altre aggregazioni criminali similari.... A fronte di quanto esposto dai giudici di merito il ricorrente contrappone una generica censura che non tiene conto delle argomentazioni espresse sul punto. 14.RICORSO AN AV.
14.1. Con riguardo al primo motivo di ricorso con cui contesta la sussistenza dell'associazione diretta al narcotraffico non può che richiamarsi quanto indicato allorché si è trattata analoga doglianza sollevata dalla difesa De CE EF. 14.2. Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall'accoglimento del primo motivo. Con riguardo al terzo motivo (14.3.) deve osservarsi che la L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies prevede alcune ipotesi particolari di confisca, con riferimento a reati specificamente indicati, fra i quali rientra anche il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 per il quale il AN AV ha subito condanna (capo fff bis), del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Questa Corte ha ripetutamente delineato le differenze intercorrenti tra la confisca ordinaria e quella disposta a norma del menzionato art. 12 sexies, escludendo, per quest'ultima, l'esigenza del nesso di pertinenzialità tra cosa e reato richiesto, invece, per la prima e richiedendo, esclusivamente, la dimostrazione di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica ed il valore economico dei beni da confiscare e la mancanza di giustificazioni credibili circa la provenienza dei beni (così SS. UU n. 920, 12 gennaio 2004; Sez. 1^ n. 19516, 24 maggio 2010; Sez. 3^ n. 9305 del 2011 Rv. 249762). Entrambe le condizioni richieste sono state considerate dalla Corte territoriale che ha correttamente applicato la norma in precedenza menzionata.
A fronte di quanto indicato dai giudici d'appello la doglianza in esame consiste nella rinnovazione di una linea difensiva basata su ragioni di merito, già disattesa con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici dai giudici di seconda istanza, con l'osservare che non vi è traccia alcuna di documentazione relativa al pagamento dell'immobile da parte dell'intestataria, che il pagamento non è stato fatto attraverso accensione di mutuo, rilascio di cambiali o titoli bancari, ne' da parte di BA LA, convivente del AN AV, ne' dei suoi familiari;
che non vi è prova documentale che attesti le asserite erogazioni delle due donne (tale MA LA, defunta nel 2005, alla quale tra l'altro il prestito sarebbe stato prontamente restituito, e la nonna ET LE) alla BA LA per effettuare l'acquisto, pur trattandosi di somme non modeste. La BA LA era priva di mezzi, così come modestissimi, quasi inesistenti, erano i redditi del AN AV all'epoca già dedito alla commissione di reati. 15. RICORSO RG ND.
Il ricorso è infondato.
I motivi sono la ripetizione di doglianze già esposte con i motivi d'appello e debitamente disattese dalla Corte di merito. Sono insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità e la sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 (cfr. pag. 686 ss sentenza impugnata).
Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza.
Alla luce delle considerazioni espresse la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di CH EP limitatamente al reato contestato al capo hhh) e nei confronti di De CE EF, AN AV e MB CE AS limitatamente al reato loro contestato al capo fff), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Devono essere rigettati nel resto i ricorsi di CH EP, De CE EF, AN AV e MB CE AS.
Devono essere rigettati i ricorsi di RO EP, AR AL, NO PA, RI OR, AM EP, PI EP, CH UE, ER MI, PA UR, CA IO e RG ND che devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CH EP limitatamente al reato contestato al capo hhh) e nei confronti di De CE EF, AN AV e MB CE AS limitatamente al reato loro contestato al capo fff), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso di CH EP, De CE EF, AN AV e MB CE AS.
Rigetta i ricorsi di RO EP, AR AL, NO PA, RI OR, AM EP, PI EP, CH UE, ER MI, PA UR, CA IO e RG ND che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2015