Sentenza 5 giugno 2013
Massime • 1
Gli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio di cognizione, all'esito del quale è stata disposta la confisca, possono essere utilizzati anche nel procedimento di esecuzione intentato dai terzi proprietari dei beni oggetto della misura ablativa, i quali, ove rimasti estranei a suddetto giudizio, sono abilitati a fornire prove valide e conducenti in proprio favore. (Fattispecie relativa all'opposizione verso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione di beni confiscati ai sensi dell'art.12 sexies, D.L. n. 306 del 1992 conv. in l. n. 356 del 1992.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2013, n. 30319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30319 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/06/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 2061
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 36575/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG. NAZ.LE AMM.NE BENI SEQUESTRATI;
nei confronti di:
RA RD N. IL 26/08/1954;
OG AU;
RA IA;
BETA COSTRUZIONI S.R.L.;
EM MAURIZIO;
ZO RI N. IL 18/05/1947;
avverso l'ordinanza n. 139/2011 TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, del 26/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
lette le conclusioni del PG Dott. Piero Gaeta, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza 26/4/12 il Tribunale di Torre Annunziata, in sede di esecuzione, rigettava le richieste di annullamento formulate dall'ANAD - Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in relazione agli atti di trasferimento di due unità immobiliari di cui veniva dedotta la natura elusiva di un precedente provvedimento di confisca emesso in sede di cognizione dallo stesso Tribunale. Per l'effetto dichiarava inopponibile alla Srl ES e i suoi aventi causa, i coniugi PO MA e NN IL e AN VI, il provvedimento di confisca emesso con sentenza 3/5/04 confermata dalla Corte di Appello di Napoli il 22/6/05, irrevocabile il 25/10/06, in relazione a due appartamenti siti in distinti fabbricati del Parco RI di San Abbondio in Pompei. Con istanza ex art. 665 c.p.p., (depositata il 5/6/12) l'Agenzia aveva chiesto al Tribunale, previa correzione del decreto nell'identificativo catastale del foglio in cui ricadevano i detti beni (12 e non 12/A), l'annullamento dei fittizi atti di vendita posti in essere dopo il decreto di sequestro preventivo del 2001 e le conseguenti trascrizioni;
in subordine la confisca per equivalente. Nel ritenere la propria competenza, osservava invece il Tribunale che dalla stessa sentenza di merito che aveva disposto la confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, in danno di RA NA
(il sequestro preventivo era stato disposto e trascritto nel giugno 2001) risultava che i beni In questione, nella formale proprietà della Srl Beta TR EN di cui era amministratore AI Guido, nel 1992 dovevano essere fittiziamente venduti (nascondendo in realtà un'estorsione) a DE DI AT ed LL LU, prestanome del detto RA NA. Ma ciò non avvenne e, quando nel 1995 al AI subentrarono RA AR (che non risultava essere parente di NA) e il suo socio UD AL, i beni stessi vennero venduti alla Srl ES (giugno 1999) e da questa, inopponibilmente (in quanto estranea alla precedente intestazione fittizia), ai coniugi PO-NN nei 2005 e a AN VI nel 2004. Di qui il rigetto delle richieste dell'Agenzia.
Ricorreva per cassazione l'Avvocatura distrettuale di Napoli nell'interesse dell'Agenzia (ANAD), deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione laddove il giudice dell'esecuzione aveva esorbitato dalla propria competenza giurisdizionale mettendo nel nulla un giudicato;
2) violazione di legge e vizio di motivazione laddove non si era tenuto conto di una serie di dati sintomatici dell'evidente fittizietà del trasferimento di beni dalla Srl Beta TR EN di RA AR e del suo socio UD AL alla neo costituita ES nel controllo familiare dello stesso RA AR (previo e fermo un accordo transattivo intervenuto tra i nuovi soci e il AI, che manteneva una procura irrevocabile a vendere sei appartamenti, tra i quali i due in oggetto, a vantaggio di terzi estensori coi quali si era impegnato a pena della sua stessa incolumità). Di qui l'impossibilità di ritenere per essi la buona fede nel passaggio societario e nei successivi atti di vendita. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ritenendo la fondatezza del ricorso (assorbente il secondo motivo), concludeva anch'egli per l'annullamento.
Con memoria depositata il 20/5/13 AN VI (carabiniere in pensione), con atto a firma congiunta con il proprio difensore, premessa la vicenda processuale, deduceva: 1) la palese inammissibilità e infondatezza dei motivi di ricorso e la piena legittimità dell'ordinanza oggetto di impugnazione;
2) l'assenza dei presupposti per l'applicabilità di qualsivoglia confisca alla Srl ES e quindi al AN;
3) in particolare la inapplicabilità al detto AN delle norme di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, commi 13 e 10; 4) in via gradata l'inapplicabilità nei suoi confronti della confisca L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies;
5) in via del pari gradata la nullità o inefficacia del sequestro preventivo del bene disposto dal Tribunale di Napoli il 19/4/01, trascritto il 23/4/01. Concludeva in conformità.
Seguiva (dep. il 31/5/13), con medesimi contenuti ed analoghe conclusioni, memoria difensiva per i coniugi PO MA e NN IL (che insistevano sulla piena proprietà - con efficacia erga omnes - nella quale consisteva il loro diritto reale sul bene, senza che potessero risolversi in loro danno eventuali negligenze dello Stato che non aveva messo in grado i terzi di buona fede di conoscere l'esistenza dei sequestro in atto). CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è in tutto fondato e l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Torre Annunziata. L'ordinanza in oggetto non dubita che la sentenza penale e la confisca in essa disposta facciano stato nei confronti dei soggetti che vi parteciparono (RA F., DE DI e LL), ma rivendica il potere del giudice dell'esecuzione di rivedere eventuali errori di giudizio (pag. 11) in favore di chi (come la stessa Beta TR e tutti i suoi aventi causa) al processo rimase estraneo. La tesi è che il passaggio degli immobili dalla Beta TR alla ES ebbe sì finalità (palesemente) elusive di responsabilità civilistiche della società alienante, ma nulla a vedere con la tematica della fittizia riconducibilità dei beni a RA NA, coll'ulteriore conseguente ininfluenza dei profili di colpevole affidamento (dovuti alla pregressa trascrizione del sequestro in atto) ravvisabili in capo ai successivi acquirenti. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è netta. In fattispecie relativa ad opposizione verso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione di beni confiscati L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, (Cass., 1^, sent. n. 22860 del 3/5/11, rv. 250444) si afferma che gli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio di cognizione, all'esito del quale è stata disposta la confisca, ben possono essere utilizzati anche nei procedimento di esecuzione, intentato dai terzi proprietari dei beni oggetto della misura ablativa. Ferma perciò l'utilizzabilità di tali elementi nel processo di esecuzione, in questo il terzo rimasto estraneo al processo di cognizione è inoltre abilitato a fornire prove valide e conducenti in proprio favore.
Ciò però non può dirsi avvenuto nella specie, dove il giudice dell'esecuzione, con motivazione apodittica, dopo aver riconosciuto come evidente le finalità elusive della compravendita, le ha genericamente riferite alle responsabilità debitorie della venditrice Srl Beta TR EN (dichiarata fallita dal Tribunale di Nola il 13/3/02) e ha escluso che il negozio riguardasse la tematica della fittizia riconducibilità di alcuni dei beni in questione a NA RA (cui, per sentenza passata in giudicato, erano pacificamente riferibili). Ciò perché non risultava che RA AR, amministratore (subentrato al AI, pacificamente impegnato a vendere alcuni immobili nell'interesse di RA NA) della Srl Beta TR e la cui moglie PA OS e la cui figlia RA RI RO figuravano nella compagine sociale della acquirente Srl ES, fosse legato da vincoli di parentela con NA RA. La lacuna è invero modesta (l'accordo transattivo del 1995 col AI prescindendo da vincoli di tale tipo) e soprattutto irrilevante se rapportata alla messe di Indizi che depongono nel senso, peraltro incontestato, dell'elusione attuata col passaggio societario del 1999, primo fra tutti la creazione ad hoc della società acquirente (con la medesima sede sociale della venditrice) lo stesso giorno dell'acquisto (con un prezzo pari al mero accollo dei debiti). Non si comprende in definitiva perché, nella logica dell'ordinanza oggi impugnata, la compravendita dovesse avere finalità elusive di ogni genere (nei confronti dei creditori) ma non quella (di rilevanza penale) relativa alla perdurante, dissimulata riferibilità a RA NA di alcuni beni della Beta TR, elusivamente trasferiti alla ES. Riassumendo: che sei degli alloggi realizzati (tra i quali i due in oggetto) della Beta TR fossero riferibili a RA NA è cosa giudicata e ciò è anche quando, nel 1995, la gestione passa da AI a RA AR e a UD;
la vendita del 1999 del complesso immobiliare tra la Beta TR e la ES è fittizia e con finalità elusive;
nel 2001 sopravviene il sequestro preventivo in sede penale;
nel 2004 e nel 2005 vengono venduti i due appartamenti in questione. Non è dunque da quella vicenda del 1999 che può farsi discendere la buona fede dei successivi acquirenti del 2004 e del 2005. Premesso che AR RA, socio e legale rappresentante della società venditrice e marito e padre di due sode di quella acquirente, era consapevole del processo penale
contro
NA RA, dove ebbe a costituirsi parte civile anche per la Beta TR, in realtà, ai fini che qui interessano, i successivi acquirenti (VI AN e i coniugi PO-NN) quella vicenda potevano anche ignorare. Ciò che per loro rileva è che hanno acquistato un bene sotto sequestro penale e che di ciò erano o dovevano essere consapevoli (e sotto questo profilo non possono dirsi acquirenti di buona fede). Come annota la stessa ordinanza oggi impugnata, di tale sequestro del giugno 2001 - sebbene affrettatamente e semplicisticamente qualificato non pregiudizievole dal notaio rogante - vi è menzione pensino in uno degli atti di acquisto, quello del AN del luglio 2004. Ciò dimostra anche che l'errato riferimento contenuto nel decreto di sequestro al foglio catastale 12/A invece che 12, comune ai due Immobili, non era tale da impedire la conoscenza del vincolo di natura pubblica e penale che su entrambi gravava.
Nè colgono nel segno gli argomenti contenuti nelle memorie difensive. La necessità che il terzo interessato estraneo al processo penale, oltre a offrire la prova della propria buona fede, vanti un titolo di data certa anteriore al sequestro è condizione imprescindibile al riconoscimento del suo diritto e, se ciò è stato affermato in casi di diritto reale di garanzia (come in Cass., 1^, sent. n. 2501 del 14/1/09, rv. 242817), il principio è generale e vale anche (a fortiori, per la speciale importanza dell'atto e la cautela che lo accompagna) per l'acquisto della proprietà immobiliare (sulla prevalenza in materia di misure di prevenzione patrimoniale degli interessi pubblici su quelli privati v. Cass., 1^, sent. n. 30326 del 29/4/11, rv. 250910). I terzi interessati Invertono invece i termini essenziali della questione: dimenticano che l'atto certo anteriore è il sequestro penale e cercano inutilmente, per vanificare tale ineludibile dato, di provare la discontinuità tra la Beta TR e la Gestimplanti e di qui la pretesa novità della nuova gestione (che invece eredita, per così dire, la transazione del 1995 con il AI).
Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice del merito (art. 627 c.p.p.).
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Torre Annunziata.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2013