Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/01/2004, n. 17574
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Sentenza 14 gennaio 2004

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In tema d'intercettazioni telefoniche, stante il principio di tassatività, la sanzione d'inutilizzabilità non può essere dilatata sino a comprendere l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., non espressamente richiamato dall'art. 271 cod. proc. pen. (nel caso di specie, era stata dedotta l'omessa indicazione nel verbale degli estremi del decreto che aveva disposto l'intercettazione e la mancanza della descrizione delle modalità di registrazione).

In materia cautelare, il giudice, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza fondati sulle dichiarazioni accusatorie rese da coimputati o coindagati, deve verificare, ai sensi dell'art. 273 comma primo-bis cod. proc. pen. (che richiama espressamente i commi terzo e quarto dell'art. 192), la sussistenza di riscontri che siano parzialmente individualizzanti, nell'ambito del contesto meramente incidentale del procedimento "de libertate" ed in termini, quindi, non di certezza, ma solo di qualificata probabilità di colpevolezza del soggetto sottoposto a misura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/01/2004, n. 17574
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17574
    Data del deposito : 14 gennaio 2004

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