Sentenza 14 gennaio 2004
Massime • 2
In tema d'intercettazioni telefoniche, stante il principio di tassatività, la sanzione d'inutilizzabilità non può essere dilatata sino a comprendere l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., non espressamente richiamato dall'art. 271 cod. proc. pen. (nel caso di specie, era stata dedotta l'omessa indicazione nel verbale degli estremi del decreto che aveva disposto l'intercettazione e la mancanza della descrizione delle modalità di registrazione).
In materia cautelare, il giudice, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza fondati sulle dichiarazioni accusatorie rese da coimputati o coindagati, deve verificare, ai sensi dell'art. 273 comma primo-bis cod. proc. pen. (che richiama espressamente i commi terzo e quarto dell'art. 192), la sussistenza di riscontri che siano parzialmente individualizzanti, nell'ambito del contesto meramente incidentale del procedimento "de libertate" ed in termini, quindi, non di certezza, ma solo di qualificata probabilità di colpevolezza del soggetto sottoposto a misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/01/2004, n. 17574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17574 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 14/01/2004
Dott. BATTISTI IAno - Consigliere - SENTENZA
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - N. 00018
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 038248/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TI RA N. IL 21/01/1981;
avverso ORDINANZA del 24/07/2003 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mario Fraticelli che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il tribunale per il riesame di Roma, con ordinanza del 24 luglio 2003, confermava l'ordinanza, in data 27 giugno 2003, con la quale il g.i.p. del tribunale di Viterbo aveva applicato, anche nei confronti di IA RO De EN e FF NN, la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziati del reato continuato di acquisto e cessione di sostanza stupefacente: "in Viterbo e a Roma dal gennaio 2002 al marzo 2003.
2 - Il difensore ricorre per Cassazione, per il solo NN, con cinque motivi.
1. - Denuncia, con il primo, "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità", deducendo che "il NN, sin dall'inizio, avrebbe acquistato lo stupefacente, ai fini dello spaccio, direttamente da. personaggi del commercio romano", onde la competenza dell'AG di Roma e non di quella di Viterbo.
2 - Denuncia;
con il secondo, "violazione e/o erronea applicazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. per inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p.", deducendo, tra l'altro, che "i fatti che vengono descritti;
oltre ad esserlo sommariamente e, comunque, oltre ad essere riferiti alla informativa contenente dichiarazioni spontanee del De AU e del Ci notti, nonché di quelle del ZI e del OL, altri indagati, si basano su elementi di prova privi di qualsiasi riscontro oggettivo provabile, con la naturale conseguenza che l'ordinanza che si impugna deve essere dichiarata nulla in quanto motivata per relationem e priva della descrizione sia pur sommaria dei fatti di reato"; deduce, inoltre, che, "per l'emissione di un provvedimento coercitivo della libertà personale, prova o indizio devono essere dotati di specificità, ossia debbono avere una carica individualizzante contro quel determinato soggetto nei confronti del quale il provvedimento viene preso".
3 - Denuncia, con il quinto, "violazione e/o erronea applicazione dell'art. 606, comma 1^, lett. d), in relazione alla violazione dell'art. 273, comma 1, c.p.p." - questo motivo va trattato, per il suo contenuto, contestualmente al motivo n.
2 -deducendo che "nella valutazione indiziaria complessiva formulata nell'ordinanza che si impugna, emerge un quadro indiziario basato, per la maggior parte dei casi, sulle dichiarazione, spontanee o rese alla presenza del difensore, di persone che, intimamente legate alla vicenda per cui si procede, poiché indagati o perché legati al NN e alla De EN, non hanno un'attendibilità ed. estrinseca tale da far ritenere che sussistano elementi obiettivi, che la confermino e dotati di riscontri esterni di qualsiasi natura, rappresentativi o logici, con una consistenza tale da resistere agli elementi di segno contrario che in questa sede si deducono".
4 - Denuncia, con il terzo, "violazione e/o erronea applicazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p.: sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura", deducendo che il NN, nel novembre del 2000, ha subito un intervento chirurgico, sicché sia prima, sia dopo l'intervento non ha potuto, supposto l'abbia mai fatto, dedicarsi al traffico degli stupefacenti;
deduce, inoltre, che non v'è alcuna prova che il NN possa inquinare le prove e che altra, può mite, misura sarebbe stata più adeguata alla natura dei fatti.
5 - "Denuncia, con il quarto, "violazione e/o erronea applicazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., per violazione delle garanzie processuali a tutela del diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni ex artt. 266 - 271 c.p.p."; deducendo che "la tutela prevista per le intercettazioni dagli artt. 266 e ss.gg c.p.p., deve essere estesa anche a quelle attività di intercettazione che riguardano il traffico on line effettuato tramite il collegamento alla rete internet, ivi comprese operazioni di pagamento on line, quali i vaglia e nell'ordinanza, seppur si fa riferimento al l'acquisizione della documentazione concernente i vaglia on line utilizzati come presunta forma di pagamento delle sostanze stupefacenti, non si menziona la presenza di alcun decreto autorizzativo del controllo sul traffico on line, ne' alcuna richiesta".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il ricorso è infondato.
a - Il tribunale per il riesame ha preso in considerazione la questione della competenza per territorio - primo motivo - e l'ha risolta affermando che "anche dalle recenti dichiarazioni della OR è stato possibile desumere che la ripetuta attività di cessione di sostanze stupefacenti, compresa quella riguardante il minore IV lotti, ha avuto inizio a Bagnaia (VT) allorché il NN risiedeva in tale località prima di trasferirsi nella capitale", sicché "la competenza per territorio è dell'AG del luogo ove risulta commesso il primo dei reati in questione". Il ricorrente eccepisce, nel motivo, che la presunta attività di spaccio e cessione era legata essenzialmente a Roma dove avveniva l'acquisto della sostanza e ove tutti gli ipotizzati spacciatori risiedono.
Ebbene, se non può negarsi che le ragioni, addotte dal tribunale - essere iniziata la ripetuta attività di cessione in Bagnaia, dove il IN allora risiedeva, - potrebbero prestarsi a qualche rilievo, così come formulate, non potendo astrattamente escludersi che il. NN, pur risiedendo a Bagnaia, possa essersi rifornito di stupefacente, sin dall'inizio della sua attività, a Roma, con le inevitabili conseguenze quanto alla competenza par territorio, è, però, il capo di imputazione, trascritto nell'incipit della ordinanza di custodia cautelare, che consente di farà chiarezza sul punto, risultando dallo stesso che coloro, "i romani", che avrebbero ceduto lo stupefacente al NN avrebbero iniziato al più presto, dal febbraio del 2003, laddove l'attività di acquisto e di cessione di stupefacente contestata al NN e alla De EN, nello stesso capo di imputazione, è contestata come avvenuta in Viterbo e in Roma dal gennaio 2002 al marzo 2003.
2 - Il secondo motivo è del pari infondato.
a - Il tribunale per il riesame ha avuto cura di dimostrare che, grazie anche alle dichiarazioni rasa al p.m. dopo l'emissione dell'ordinanza custodi al e dalla De EN e da LO IE e MA OR, non v'è alcun dubbio che le singole chiamate in reità o in correità abbiano avuto i loro riscontri.
Sul punto - sui riscontri nel caso di pluralità di dichiarazioni - è opportuno ricordare, per cogliere l'iter logico-giuridico percorso dal giudice di merito, quanto questa suprema corte ha affermato ormai da tempo, cioè che "dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p. si ricava che alle dichiarazioni rese dalle pesone ivi indicate deve essere riconosciuto il valore di prova e non di mero indizio, come risulta evidente anche dai lavori preparatori del nuovo codice e dall'espressione 'altri elementi di prova' usata dal legislatore nell'articolo e che le stesse possono essere utilizzate a prescindere dal carattere più o meno confessorio". "Peraltro, dalle stesse disposizioni si ricava, altresì, che non è consentita l'affermazione della responsabilità dell'imputato in base alle dichiarazioni di una sola persona, dovendo le dichiarazioni stesse essere valutate 'unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita' e poiché la legge non specifica e non pone alcuna limitazione relativamente agli 'altri elementi di prova', gli stessi possono essere di qualunque natura e, quindi, possono essere costituiti da altre dichiarazioni di persone rientranti in una delle categorie sopra indicate - dichiarazioni incrociate - sempre che il giudice abbia proceduto alla valutazione della loro credibilità intrinseca e controllato che siano state rese in modo indipendente, così da escludere che siano frutto di una concertazione o traggano origine dalla stessa fonte di informazione". "Tenuto conto, poi, della ratio legis, si deve ritenere che gli elementi che confermano l'attendibilità delle dichiarazioni devono riguardare, non soltanto il fatto storico che costituisce oggetto del l'imputazione, ma anche la sua riferibilità all'imputato" (Cass., 13 aprile 1992, Tomaselli;
3 aprile 1997, Pesce;
2 dicembre 1998, Archinà).
Nella specie, il tribunale, dopo avere ritenuto intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili le chiamate - e non può essere motivo di inattendibilità la circostanza che le dichiarazioni. che chiamano in reità o in correità provengano da persone che hanno acquistato stupefacente dal NN e dalla De EN o che provengano da quest'ultima, a meno che non si alleghi un qualche interesse contro i chiamati da parte dei chiamanti, che non risulta essere stato allegato - ha posto in evidenza come le stesse si. incrociassero, sicché, nel momento in cui si constata che è ineccepibile la dimostrazione che le dichiarazioni in reità o in correità si riscontrano reciprocamente, soltanto una lettura riduttiva del provvedimento impugnato può far dire che mancano i riscontri. È sufficiente riflettere su qualche esempio.
Il tribunale, a proposito della De EN, dice che "l'indagata, nelle sue dichiarazioni successive al provvedimento coercitivo, è risultata addirittura prodiga di particolari nel ricostruire l'attività di. cessione di sostanze stupefacenti poste in essere dal convivente NN e da lei stessa".
"Ha cominciato con l'ammettere sia gli acquisti di droga, hascisc, cocaina ed ecstasy, da OL, tale NI di Roma e NI, che vengono contestati all'uomo, al NN - evenienze apprese direttamente da questi -, sia l'attività di cessione dallo stesso posta in essere in favore di terzi;
ha ricordato, poi, anche dettagli della cessione effettuata in favore della OR;
cento grammi di hascisc, della collaborazione da lei stessa prestata affinché la OR pagasse il debito contratto".
"La OR - così, subito dopo, il tribunale incrociando le dichiarazioni - ha riferito, a sua volta, che il NN, allorché era residente a Bagnaia, cedeva regolarmente, due o tre volte al mese, pasticche di ecstasy a AN, CA e CI, aggiungendo che il NN e la De EN avevano ceduto cocaina nella misura di 4.5 grammi per settimana a AN" e sia il ZI, sia il CC sia il CI hanno confermato gli acquisti dai due, dichiarando il CI anche che la OR era stata uno degli acquirenti.
Quest'ultima ha pure ammesso "di avere acquistato hascisc dal NN per rivenderlo e di aver comperato a credito, insieme con il IV lotti, con l'intenzione di pagare il prezzo con il ricavato e, non essendovi riuscita nei tempi. stabiliti, aveva chiesto un anticipo alla CI - altra cessionaria dello stupefacente citata dalla De EN - e tacitato il NN".
Potrebbe continuarsi, ma sarebbe esercizio superfluo, perché si continuerebbe a constatare il puntuale incrocio delle varie dichiarazioni.
b - Può discutersi, poi, - terna trattato nei motivi - se i riscontri debbano o non debbano essere individualizzanti, specialmente dopo l'intervento sul codice della L. 1 marzo 2001, n. 63 che. con l'art. 11, ha introdotto l'art. 213, comma 1 bis. il quale, in tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, richiesti per l'adozione di misure cautelari personali, rinvia ai criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. imponendo che le dichiarazioni accusatori e del chiamante in correità siano sottoposte, oltre che all'esame circa la credibilità intrinseca del dichiarante e la oggetti va attendibilità di ogni singola dichiarazione, ad una verifica attraverso riscontri, riscontri che alcune sentenze di questa suprema corte ritengono debbano essere individualizzanti, altre non individualizzanti e altre parzialmente individualizzanti.
Quest'ultima appare la soluzione più convincente e non tanto, ovviamente, perché media tra le altre due, ma perché consente di valorizzare la norma dell'art. 273, comma 1 bis, senza confondere il problema dello spessore che la prova deve avere per potersi affermare la penale responsabilità dell'imputato - si esigono indubbiamente riscontri individualizzanti - e lo spessore degli indizi richiesto per l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, indizi che debbono essere gravi, ma non necessariamente, come questa corte ha sottolineato numerosissime volte, anche precisi e concordanti e ciò perché il momento in cui si pone il problema delle misure cautelari è in innegabile prevalenza. il momento pressoché iniziale delle indagini, momento, quindi, in cui gli indizi, se possono e debbono essere gravi e riscontrati per poter legittimare la limitazione della libertà, possono non essere anche precisi e concordanti, possono non avere la caratura probatoria richiesta quando si valuta la responsabilità.
Prescindendo, peraltro, da ciò, anche se si volesse pretendere, non solo "la collocazione della condotta dell'accusato nello specifico fatto dell'imputazione provvisoriamente elevata - riscontro parzialmente personalizzato - ma anche il riscontro individualizzante, è sufficiente leggere le dichiarazioni, incrociate, in parte appena riportate, per rendersi conto che ciascuna di esse riferisce un fatto o più fatti di acquisto o di cessione di stupefacenti da parte del NN e della De EN e che le altre riscontrano questi, acquisti e queste cessioni. e - Il terso motivo è privo del requisito della specificità. Il ricorrente eccepisce, anzitutto. che il NN non può avere:
ceduto stupefacente al CI il 30 novembre 2002 - nel motivo di ricorso il ricorrente non limita "l'alibi" al 30 novembre, ma sostiene che l'indagato non poteva aver ceduto ne' prima, ne' dopo l'intervento, circostanza, però, che non pare, stando all'ordinanza, sia stata sottoposta in questi termini al tribunale per il riesame - perché ricoverato in ospedale e il tribunale ha risposto osservando, correttamente, che il ricovero in ospedale può non essere stato di ostacolo perché il NN risulta dimesso lo stesso giorno e, quindi, la data di dimissioni dal nosocomio non è incompatibile con una presa di contatto immediatamente successiva.
Ciò ricordato, non può non rilevarsi che nel ricorso, mentre si discute con dovizia di particolari sulle esigenze cautelari di cui all'art, 274, lett. a) - pericolo di inquinamento delle prove -, non si legge una sola proposizione - almeno nel testo del ricorso a disposizione della corte - che riguardi le uniche esigenze cautelari prese in considerazione dal tribunale - e dal g.i.p.: pag. 15 -, le esigenze - art. 274, lettera c) - scaturenti dal pericolo concreto di reiterazione di condotte criminose della stessa indole, esigenze, comunque, al cui esame il tribunale ha dedicato un'ampia pagina di considerazioni che non si prestano ad alcuna censura. 11 tribunale, infatti, ha dimostrato che la gravità dai fatti - il NN e la De EN non si sono fermati neppure dinanzi a minorenni e la personalità degli indagati, che non avevano dato alcun segno di resipiscenza e non avevano tagliati del tutto i contatti che consentirebbero loro di reinserirsi negli illeciti traffici una volta posti nella condizione di autodeterminarsi, esigevano la custodia in carcere, essendo inadeguata ogni altra più mite misura.
d - Il quarto motivo è infondato.
I gravi indizi di. colpevolezza - va opportunamente sottolineato a questo punto - sono stati desunti dal g.i.p. e dal tribunale anche da una serie nutritissima di intercettazioni telefoniche, il cui contenuto è stato riportato dal g.i.p. - il tribunale lo ha richiamato - e interpretato dallo stesso in termini assolutamente privi di illogicità.
Quanto a queste intercettazioni, non può, inoltre, avere alcun rilievo l'eccezione del ricorrente, secondo il quale il relativo verbale non contiene l'indicazione degli estremi del decreto - dei decreti - che ha disposto l'intercettazione, ne' la descrizione delle modalità di registrazione.
Come ha posto bene in risalto il tribunale del riesame, la norma dell'art. 268 non esige pure l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 89 disp. att.. che è la norma che contempla quegli adempimenti e il principio di tassatività impone che la sanzione della inutilizzabilità non trovi applicazione là dove non è espressamente previsto. (Cass. 14 dicembre 1993, n. 11 421, rv. 1.98 560). Quanto, infine, alle operazione di pagamento on line, supposto che per le stesse valgano le norme che dettano le garanzie per le intercettazioni, non può non osservarsi che il tribunale ha affermato che quei pagamenti non hanno avuto alcuna rilevanza nell'economia dell'ordinanza e nel ricorso non si è dimostrato il contrario.
2 - Ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speso processuali;
dispone inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23, comma 1 bis, L. a agosto 1995, n. 332.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004