Sentenza 4 dicembre 2003
Massime • 1
Oggetto della prova assunta mediante l'acquisizione di sentenze divenute irrevocabili, secondo la previsione ed entro i limiti di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen., sono i fatti considerati nelle sentenze medesime, intesi come eventi storici esterni al processo. Ne consegue che il passaggio in giudicato di una sentenza fondata su una determinata prova, e la sua acquisizione in un diverso giudizio, sono irrilevanti quando si tratti di stabilire il regime di utilizzabilità della prova stessa nel nuovo procedimento. (In applicazione di tale principio la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito secondo cui determinate dichiarazioni, non più utilizzabili in forza delle disposizioni della legge 1° marzo 2001, n. 63, avrebbero potuto essere ugualmente e direttamente apprezzate perché trascritte e valutate in una sentenza antecedente alla riforma, divenuta irrevocabile ed acquisita al giudizio ex art. 238-bis cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2003, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi Presidente del 04/12/2003
Dott. OLIVA Bruno Consigliere SENTENZA
Dott. DERIU Luciano Consigliere N. 1626
Dott. AGRÒ Antonio Stefano Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. Consigliere N. 810/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR MA BI e CC RC;
contro la sentenza 10 giugno 2002 della Corte d'Appello di Milano. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena ed al diniego delle attenuanti generiche ed il rigetto nel resto dei ricorsi.
Uditi per i ricorrenti gli avvocati Oreste Dominion, Fabrizio Coiti, Edda Gandossi e Franco Coppi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 10 giugno 2002, a conferma della decisione del Tribunale, ha ritenuto AR MA BI e CC RC responsabili di falsa testimonianza. Gli imputati, deponendo come testimoni dinanzi al Tribunale di Milano alle udienze del 18 settembre 1996 e del 29 ottobre 1997, avevano falsamente sostenuto che l'avvocato IM TI, giunto a Palazzo Chigi la sera dell'8 giugno 1994, non si era incontrato con il Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio RL e che il tema del mancato colloquio era comunque quello della partecipazione di RL alla campagna elettorale in Sicilia. E ciò quando invece s'era accertato che essi erano a conoscenza del fatto che l'incontro vi fu, mentre il suo oggetto era il beneplacito di RL al tentativo del TI di intervenire attraverso il maresciallo RA sul colonnello TA, onde evitare che quest'ultimo riferisse di aver ricevuto denaro dal gruppo NI, in occasione di una verifica della Guardia di Finanza sulla AD.
2. Ricorrono la BI ed il RC con identiche deduzioni. Osservano, in primo luogo, che la Corte d'Appello, ai fini dell'affermazione della loro responsabilità, ha ritenuto di poter utilizzare, ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., le dichiarazioni rese da Silvio RL al pubblico ministero il 13 dicembre 1994, in quanto integralmente trascritte nella sentenza 7 luglio 1998 del Tribunale di Milano, passata in giudicato a seguito di conferma della Corte d'appello e di pronunzia della Cassazione.
Così facendo, la Corte è tuttavia incorsa in un duplice errore. Da un lato non ha considerato che i verbali delle dichiarazioni di RL, raccolti fuori del contraddittorio, sono inutilizzabili ai sensi del nuovo art. 111 della Costituzione e che il divieto non può essere aggirato per essere stato il loro tenore riprodotto in una sentenza.
D'altro lato, la sentenza "passata in giudicato" non è quella del Tribunale, come è stato ritenuto, ma quella del giudice d'appello, alla quale dunque bisognava far riferimento. E questa è difforme alla prima e per ciò che riguarda il testo delle dichiarazioni e per ciò che riguarda la loro valutazione in termini di efficacia probatoria.
3. Deducono poi il vizio di motivazione della pronunzia. In primo luogo questo si rileva nella struttura logica della decisione, nella quale l'accertamento dell'incontro e del suo oggetto riposa non solo su presunzioni tratte da indizi, ma sull'impiego di queste presunzioni quali ulteriori indizi per raggiungere un giudizio di certezza sul fatto ignoto. Sicché in conclusione non si è partiti da un fatto noto per risalire a quello ignoto, ma da un fatto in sè ignoto per risalire ad altro fatto ignoto.
4. In questo senso il primo anello della catena argomentativa si basa su un assunto apodittico. Infatti che il motivo dell'incontro fosse quello di ricevere da RL l'imprimatur sull'iniziativa del contatto del TA mediante il RA è stato ritenuto provato, ma non è stato affatto provato. Senonché proprio dall'esistenza di questo motivo si ricava l'ulteriore argomentazione che soltanto ragioni eccezionali potevano impedire il verificarsi del colloquio. La cui ritenuta sussistenza colora di valore indiziario quei dati successivi al presunto colloquio, che in sè invece avrebbero valore neutro.
5. Ora, quanto al motivo dell'incontro, è necessario che sia certo che il TI, quando ne fece richiesta (6 giugno 1994), fosse al corrente dell'episodio di corrutela verificatosi alla AD e avesse già predisposto il piano. Ma la sentenza impugnata è invece incerta sul primo punto tanto che impiega espressioni come "è dunque realistico supporre...." "è facile immaginare...." e sul secondo punto si pone in aperta contraddizione con quello che denomina "quadro oggettivo degli accadimenti". Da essi si ricava che i motivi di gratitudine e quindi la disponibilità del RA verso il TI sono venuti a conoscenza di quest'ultimo dopo la richiesta dell'incontro con RL e che quindi, quando il colloquio venne richiesto, TI non poteva già aver maturato il proposito di valersi del RA per prendere contatto col TA, tanto più che non è risultata alcuna telefonata tra TI e RA tra il 19 maggio(data dell'arresto di NI) e l'8 giugno. Tali contraddizioni si riflettono allora sul motivo dell'incontro e sulla ritenuta assoluta necessità del suo verificarsi.
6. Ed ancora su mere presunzioni si basa il tentativo di conciliare la ristrettezza dei tempi in cui l'incontro sarebbe avvenuto con la trattazione del suo presunto oggetto. Si è supposto che RL fosse già stato messo al corrente della corruzione della guardia di finanza e che già fosse stato avvertito che l'arresto del NI poteva comprometterlo. E tuttavia anche questa presunzione (resa evidente dall'impiego di espressioni quali "non è pensabile", "non è concepibile", "sarebbe stato da pazzi") è illogica perché cozza con il desiderio degli autori del fatto di non esporsi alle ire del loro capo, estraneo all'episodio di corruzione, secondo quanto ammette anche la sentenza impugnata, e con la circostanza che le implicazioni della NI col delitto vennero alla luce solo verso la fine di luglio.
7. Nè si possono trarre argomenti dai fatti successivi all'incontro. A parte che il brocardo post hoc ergo propter hoc è privo di validità logica, nessuna forza indiziaria hanno la telefonata del TI al RA, primo pensiero del TI, si dice, dopo l'uscita da Palazzo Chigi, l'ulteriore telefonata del giorno dopo al momento dell'arrivo a Milano, l'incontro avvenuto in quel pomeriggio tra TI e RA e infine l'incontro del 10 giugno fra il RA e il TA.
Si tratta di congetture che si legano ad altre congetture e che soprattutto non tengono conto di quanto dedotto in sede di appello:
che cioè il RA ha dichiarato che fu lui a cercare il TI l'8 giugno ed a insistere per incontrarlo di persona il 9 giugno al fine di ringraziarlo per l'interessamento per la figlia. E l'omesso esame di tale deduzione, decisiva ai fini della ricostruzione di questo segmento dell'azione, costituisce un ulteriore vizio della sentenza impugnata.
8. V'è poi un ulteriore vizio nell'interpretazione delle dichiarazioni di RL e in quelle del TI. Le prime parlano di una visita del TI a Palazzo Chigi, ma non come si è ritenuto erroneamente di un incontro tra i due. Esse quindi si armonizzano con le seconde per le quali era capitato quello che succedeva spessissimo, che cioè un incontro programmato saltasse per il protrarsi di più importanti impegni.
9. I ricorrenti infine lamentano che la sentenza non ha risposto alle deduzioni avanzate in sede di appello sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Molte circostanze della vicenda in esame sono pacifiche. È certo che il 6 giugno 1994 IM TI chiese di incontrare l'allora Presidente del Consiglio dei Ministri e che l'appuntamento gli fu fissato;
che la sera dell'8 successivo il TI, giunto da Milano, fece ingresso a Palazzo Chigi e vi si trattenne;
che il medesimo TI si è reso responsabile di favoreggiamento avendo indotto il maresciallo RA ad intervenire sul colonnello TA per sollecitarne il silenzio. Ciò che invece è controverso in punto di fatto è se quella sera il TI incontrò effettivamente Silvio RL al quale domandò una sorta di autorizzazione per l'intervento sul RA, ovvero, come hanno deposto gli attuali ricorrenti, se, stanco dell'attesa, si allontanò senza aver parlato col Presidente, lasciando detto al RC ed alla BI di riferire che era venuto per sollecitare la partecipazione di RL alla campagna elettorale in Sicilia.
2. A caposaldo degli ulteriori argomenti che l'hanno condotta a ritenere provati l'incontro tra Silvio RL e IM TI e l'oggetto del colloquio relativo a come eludere le indagini sulla corruzione, la Corte d'Appello ha posto l'ammissione di questo incontro da parte del RL stesso e l'ideazione da parte del TI, prima della visita al Presidente, del piano di valersi degli uffici del maresciallo Alberto RA.
3. Ora, quanto all'ammissione di Silvio RL, va rilevato che la Corte d'appello ha ritenuto di poterla ricavare dal contenuto delle dichiarazioni rese dal medesimo al p.m. il 13 dicembre 1994. Contenuto che stima utilizzabile nel procedimento in esame, benché questo sia soggetto all'applicazione "a regime" delle norme sul giusto processo, perché veicolato dalla sentenza 7 luglio 1998 del Tribunale di Milano che testualmente lo trascrive. Tale sentenza è stata confermata da quella del 9 maggio 2000 della Corte d'Appello, resa irrevocabile dalla pronunzia 19 ottobre 2001 di questa Corte. Pronunzie tutte ritualmente acquisite al procedimento ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.. 4. Così operando la Corte d'Appello ha dunque implicitamente presupposto che la norma appena citata consente il reimpiego nel procedimento ad quem degli elementi probatori utilizzati nel processo a quo, se definito con sentenza irrevocabile nella quale detti elementi siano riportati.
Ma una simile idea non può condividersi. L'art. 238 bis, col circoscrive l'utilizzabilità dell'acquisizione delle sentenze irrevocabili "ai fini della prova del fatto in esse accertato", limita all'avvenuto accertamento e ad i connessi rilievi critici l'impiego della sentenza, conferendo a tali passaggi qualità di elemento probatorio in quanto evento storico esterno di rilevanza indubbia. Fermo restando che, in armonia con le regole sull'efficacia inter partes del giudicato, simile rilevanza non è assoluta, sicché la disposizione aggiunge che occorre il riscontro di altre circostanze che tale accertamento confermino, perché la prova sul fatto possa considerarsi raggiunta.
Questo essendo il senso e la portata della norma, è chiaro che essa non è certo diretta ad autorizzare un ingresso improprio nel procedimento delle componenti a suo tempo impiegate dalle sentenze irrevocabili per addivenire all'accertamento. Nè la conclusione può mutare a seconda se, data la tecnica di motivazione di cui ci si è valsi, l'elemento probatorio sia stato semplicemente richiamato o testualmente trascritto nella sentenza irrevocabile. In ogni caso l'ingresso nel procedimento ad quem dell'elemento, che preluderebbe ad una sua utilizzazione ulteriore, costituirebbe una vistosa deroga a tutte le altre norme sull'acquisizione e si porrebbe in tale contrasto con il principio del contraddittorio da doversi quanto meno dubitare della compatibilita costituzionale di un'opposta lettura.
5. Tornando allora alla specie, da quanto osservato risulta che le dichiarazioni di Silvio RL sono inutilizzabili, secondo quanto i ricorrenti hanno dedotto. Nè l'inutilizzabilità di queste dichiarazioni potrebbe essere surrogata, così come oggi ha sostenuto il P.G., dal fatto che nelle sentenze acquisite è contenuto un accertamento dell'incontro in esame, cosa che sottolinea la decisione impugnata.
In primo luogo, nell'economia della pronunzia della Corte d'Appello, non è l'accertamento dell'incontro, operato aliunde, a costituire "il primo importante indizio a conferma del suo verificarsi", ma il ricordo di Silvio RL in sè, perché "vivido e ricco di particolari", tale quindi da far decisamente "escludere l'ipotesi di confusioni o lacune di memorie" e da prevalere sulle ambiguità di cui si dicono affette le dichiarazioni del TI.
In secondo luogo, se la sentenza in esame avesse voluto far valere come indizio l'accertamento in quanto tale, avrebbe dovuto anche soddisfare l'onere dì identificare i punti della sentenza di appello 9 maggio 2000 in cui è contenuti, la verifica, non della visita a palazzo Chigi del TI, ma del conseguente incontro col Presidente del Consiglio, e di controllare se essi non siano stati travolti dall'annullamento senza rinvio della affermazione di responsabilità di Silvio RL per il concorso nelle corruzioni o se invece siano rimasti saldi per effetto della reiezione del ricorso del TI relativo all'imputazione di favoreggiamento.
6. Quanto poi alla predisposizione da parte del TI del piano di valersi del RA, difetta nella sentenza impugnata una qualunque presa di posizione su un motivo, che entrambi i ricorrenti avevano rassegnato al riguardo (cfr. p. 19 RC, p. 16 BI). Poiché non risultano contatti tra il TI ed il RA successivi all'emergere dello scandalo (19 maggio) ed anteriori all'8 giugno e poiché il RA aveva dichiarato di essere stato lui a cercare il TI l'8 giugno e ad insistere per incontrarlo di persona il 9 giugno, si sosteneva che queste circostanze e che queste dichiarazioni non si conciliavano con l'assunto che il TI avesse maturato il proposito di servirsi del maresciallo anteriormente all'appuntamento fissato a Palazzo Chigi, scemando così il supposto interesse eccezionale a che il colloquio avvenisse e il senso indiziario dei comportamenti del TI successivi alla visita al Palazzo.
La mancata risposta a tale deduzione, il cui esame aveva sicura rilevanza ai fini della ricostruzione proposta dal Tribunale e confermata in appello, si riverbera sulla completezza della motivazione.
7. La rilevata inutilizzabilità e il rilevato difetto di motivazione involgono i presupposti di tutto il successivo iter logico della decisione e tanto basta ad inficiare la ricostruzione operata, senza che sia necessario prendere posizione sull'esistenza di ulteriori vizi metodologici e su ulteriori incongruenze che i ricorrenti prospettano.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004