Articolo 228 del Codice penale
Articolo 224Articolo 219
Versione
1 luglio 1931
Art. 228.

(Liberta' vigilata)

La sorveglianza della persona in stato di liberta' vigilata e' affidata all'Autorita' di pubblica sicurezza.

Alla persona in stato di liberta' vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.

Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate.

La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

La liberta' vigilata non puo' avere durata inferiore a un anno.

Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente