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24 ottobre 1989
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21 gennaio 1992
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6 aprile 2001
6 aprile 2001
Art. 371. Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero 1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonche' alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria.
Possono altresi' procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti.
2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:
a) se i procedimenti sono connessi a norma dell'articolo 12 ((...)) b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunita', o che sono stati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza. c) se la prova di piu' reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza.
Possono altresi' procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti.
2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:
a) se i procedimenti sono connessi a norma dell'articolo 12 ((...)) b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunita', o che sono stati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza. c) se la prova di piu' reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza.
Commentari • 216
- 1. Perenne problema delle intercettazioni utilizzabiliAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 11 marzo 2021 · 46.61728
[…] hanno commesso il delitto ( cpv. 2 lett. a Art. 12 Cpp ) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ( cpv. 1 lett. b Art. 12 Cpp ) se una persona ha commesso più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ( cpv. 2 lett. b Art.12 Cpp ) se dei reati per cui si procede, gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri ( lett. c Art. 12 Cpp ) se si tratta di reati diversi ma commessi contestualmente gli uni agli altri ( cpv. 1 comma 2 lett. b Art. 371 Cpp ) se più reati sono stati commessi per conseguire o assicurare al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, […] quasi algebrica degli Artt. 12 e 371 Cpp, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/08/2026, n. 31874Provvedimento: […] nel procedimento a carico del coimputato VE AN ed in relazione ai quali era già stato condannato con sentenza irrevocabile, escludendo, sulla base dell'analisi degli atti acquisiti e in conformità con la decisione assunta dal primo giudice, la sussistenza di un collegamento probatorio rilevante ex art. 371 cod. proc. pen., tale da rendere necessaria l'audizione di ZA con le garanzie previste dall'art. 210, comma 6, cod. proc. pen. in ragione della diversità delle condotte (detenzione e spaccio di stupefacenti, […]Leggi di più...
- art. 192 cod. proc. pen.·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- art. 384 cod. pen.·
- violazione di legge·
- trattamento sanzionatorio·
- art. 64 cod. proc. pen.·
- art. 197-bis cod. proc. pen.·
- art. 133 cod. pen.·
- vizio di motivazione·
- onere di allegazione·
- art. 210 cod. proc. pen.·
- art. 371 cod. proc. pen.·
- art. 372 cod. pen.·
- collegamento probatorio·
- art. 197 cod. proc. pen.