Sentenza 3 marzo 2016
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'art. 416 ter cod. pen. nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 62 del 2014, solo quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché esclusivamente in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416 bis, comma terzo, cod. pen. può dirsi immanente all'illecita pattuizione.
Commentari • 2
- 1. Art. 416-ter - Scambio elettorale politico-mafioso (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza L'art. 416-ter, nella sua nuova formulazione derivante dalle modifiche introdotte dalla L. 62/2014 ha la finalità di proteggere i beni giuridici dell'ordine pubblico e della legalità democratica nelle competizioni elettorali, sanzionando le condotte di chi promette di procurare voti e di chi accetta tale promessa, laddove l'impegno preveda da un lato che l'acquisizione dei voti avvenga con le modalità descritte dal precedente art. 416-bis, cioè avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati, e, da altro lato, l'erogazione o la promessa di erogazione di denaro …
Leggi di più… - 2. Scambio elettorale politico-mafioso: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 29 luglio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2016, n. 16397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16397 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2016 |
Testo completo
1 6 39 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 03/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA GIOVANNI CONTI Dott. - Presidente- N.358 MAURIZIO GIANESINI Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 1256/2014 Dott. CARLO CITTERIO Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Consigliere - - Consigliere -Dott. LAURA SCALIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA RU FR N. IL 25/10/1958 avverso la sentenza n. 684/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 18/04/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Maria Stefano PINELLI che ha concluso per il rifetto del ricordo Udito, per la parte civile, l'Avv· civile, 1 Udit i difensor Avv. G. Barba fer l'accoglimento дог 1256/14 RG 1 RITENUTO IN FATTO 1. NC La UP è imputato del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. perché, essendo candidato per le elezioni regionali del 2005 (il 3 e 4 aprile, p. 28 sent. Trib.), si accordava, con intermediazione di altra persona, con TO OR (preposto al clan ndranghetistico omonimo egemone in Cassano Jonio) impegnandosi a corrispondere denaro in cambio di voti. Imputato insieme al OR ed a GI RO (segretario locale di un partito nazionale), La UP era condannato dal Tribunale di Castrovillari il 18.07.2011 (così OR;
RO invece veniva assolto per non aver commesso il fatto). La Corte d'appello di Catanzaro con sentenza del 18.4.2013 confermava la sua condanna, solo riducendo la pena con rimodulazione pertinente delle statuizioni accessorie;
assolveva invece OR perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
1.1 Risulta dalle due sentenze di merito che OR ha operato scelta di collaborazione nel corso del dibattimento di primo grado. E' stato in particolare esaminato, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. e su richiesta del suo nuovo difensore, all'udienza del 16.06.2011, quando era già iniziata la discussione con le conclusioni della parte pubblica e del difensore di RO. Il Tribunale ha poi respinto la successiva richiesta del difensore di La UP per l'esame di IU PU (soggetto indicato da OR come colui che materialmente aveva consegnato il denaro pattuito come retribuzione del suo impegno elettorale) e del comandante della stazione carabinieri competente per territorio (in relazione alle modalità di controllo del OR mentre questi era agli arresti domiciliari, con riferimento alle dinamiche di incontro narrato dal neo-collaboratore), essendosi quindi proceduto alla nuova discussione. Risulta altresì documentalmente che l'intestazione della prima sentenza di merito indica la persona che avrebbe fatto da intermediario in GI RO (poi assolto dal Tribunale). L'intestazione della sentenza d'appello reca in sostituzione del riferimento a RO l'indicazione "attraverso l'intermediazione di un'altra persona". Nè dal verbale d'appello nè da altre fonti documentali, negli atti del giudizio d'appello a disposizione della Corte, emerge l'origine di tale modifica grafica del capo di imputazione. そ да 1256/14 RG 2 2. Il ricorso di La UP, redatto dai precedenti difensori, enuncia unico motivo di violazione ed erronea applicazione degli artt. 416-ter cod. pen., 521 e 192 comma 3 cod. proc. pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione, muovendo dalla riferita modifica, nell'intestazione della sentenza d'appello, dell'indicazione dell'intermediario nell'accordo tra La UP e OR, lamentando immutazione del fatto senza previa pertinente attivazione della parte pubblica, anche nel corso del giudizio d'appello. Premesso che GI RO era stato assolto in primo grado sull'assunto che lui (segretario locale di una forza politica) si fosse limitato ad una semplice richiesta di voti, con statuizione in giudicato, il ricorrente deduce che la Corte d'appello avrebbe modificato il fatto contestato, argomentando che il ruolo di intermediario andava invece attribuito al PU, anche successivo latore della busta con il denaro (da qui la probabile ragione della modifica dell'intestazione della sentenza), e tuttavia contraddittoriamente rigettando la richiesta difensiva del suo esame. Richiesta che, secondo il ricorrente, doveva invece essere accolta ai sensi dell'art. 507, trattandosi di prove orali da ritenersi decisive ai fini processuali, mentre la spiegazione della Corte d'appello sarebbe illogica nella conclusione che le due prove richieste non avrebbero potuto modificare il peso delle prove d'accusa acquisite: invece, le stesse avrebbero influito sull'apprezzamento di attendibilità di OR, in particolare sul fatto determinante (in relazione al testo della norma vigente all'epoca dei fatti) dell'effettiva consegna del denaro e dell'accordo non con la persona del mafioso ma con l'associazione criminosa, anche al fine della possibile riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 97 dPR 361/57 aggravato dall'art. 7 I. 203/91. La reiezione dell'istanza avrebbe violato il diritto di difesa pur dopo la modifica del fatto;
in ogni caso sarebbero mancati riscontri alle dichiarazioni di OR. Il ricorso argomenta poi anche di vizio della motivazione nell'aver valorizzato la sola gravità del fatto per spiegare il diniego delle attenuanti generiche, prescindendo dall'esame della personalità e dal dato dell'incensuratezza.
2.1 Con atto depositato in cancelleria il 15.2.2016 il nuovo difensore di La UP, avv. Gregorio Barba, ha enunciato motivi nuovi relativi a: -1. inosservanza degli artt. 21, 51, comma 3-bis, 178 lett. B, 328, comma 1- bis cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione, con nullità di sentenza e procedimento, perché rispondendo al corrispondente originario motivo d'appello la Corte di Catanzaro avrebbe errato non valorizzando l'inserimento nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. dell'art. 416-ter cod. pen. solo con legge 23.2.15 n.19, determinante in relazione alla tassatività dell'inclusione per l'operatività delle 1256/14 RG 3 diverse competenze: da qui sia il pubblico ministero (DDA Catanzaro) che il GIP (distrettuale di Catanzaro anziché di Castrovillari), sarebbero stati funzionalmente incompetenti;
-2. violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla reiezione dell'originario motivo d'appello sulla sussistenza di legittimo impedimento dell'imputato all'udienza del 19.01.2011; -3. violazione di legge e vizi della motivazione per la mancata assunzione della prova orale decisiva costituita dagli esami di IU PU e del comandante pro tempore della stazione Carabinieri di Cassano allo Ionio, da considerarsi prova contraria rispetto a quella nuova costituita dalle dichiarazioni di OR, assunte dopo provvedimento ex art. 507 cod. proc. pen.; -4. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-ter cod. pen. quale risultante dalla legge n. 62 del 2014, applicabile alla nostra fattispecie ex art. 2 n. 4 cod. pen., anche alla luce della sentenza Sez. 6 n. 36382/2014, Antinoro, perché nella fattispecie sarebbe intervenuto un mero accordo di promessa del voto in cambio dell'erogazione di denaro (p. 26 ric.); -5. Violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, anche con travisamento della prova quanto all'interpretazione della frase attribuita al ricorrente a p. 2 della sentenza d'appello, pure in relazione al giudicato cautelare (sent. n. 35812/2008 di questa Corte); il ricorrente svolge poi deduzioni sulla valenza probatoria di alcune risultanze di prove dichiarative acquisite;
-6. Inosservanza dell'art. 157 cod. pen. nel testo vigente all'epoca (aprile 2005), che avrebbe dovuto per la pena massima di sei anni comportare la prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono. La peculiarità degli atti difensivi (con motivi aggiunti che ampliano l'ambito del devoluto) impone una premessa. Costante è l'insegnamento di legittimità secondo cui i motivi nuovi debbono comunque intervenire all'interno di quanto già devoluto dai tempestivi motivi originari. Uniche eccezioni sono costituite, per il giudizio di legittimità, dalla deduzione di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo o che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (art. 609, comma 2). Le prime, tuttavia, sono comunque inammissibili quando per il loro apprezzamento è indispensabile una preventiva ricostruzione in fatto non già prospettata ai giudici del merito (per tutte, Sez.6 sent. 21877 del 24.05.2011). 1256/14 RG 4 2. E' manifestamente infondato il motivo originario relativo alla presunta immutazione del fatto per il quale è intervenuta condanna, in relazione alla modifica del testo del capo di imputazione nell'epigrafe della sentenza d'appello. Tale mutamento grafico costituisce mera irregolarità, priva di alcuna conseguenza pertinente all'art. 521 cod. proc. pen.: l'epigrafe della sentenza, infatti, non è mai atto che determina l'effettivo contenuto dell'imputazione. Nel caso concreto, poi, non solo fin dalla prima sentenza risultava il ruolo attribuito a PU e non a RO (quindi non esito della ricostruzione della sentenza d'appello), ma pure proprio le conformi ricostruzioni in fatto dei Giudici del merito concludevano per un accordo intercorso direttamente tra OR e La UP, l' "intermediario" essendosi limitato a condurre il secondo dal primo.
3. E' fondato il motivo originario relativo al mancato esame del PU, sia pure per la ragione in diritto meglio più correttamente prospettata nel corrispondente terzo motivo aggiunto: la violazione di legge intervenuta riguarda infatti non l'art. 507 ma l'art. 495, comma 2, cod. proc. pen.. Come già ripetutamente affermato dalla Corte (Sez.6 sent. 48645 del 06.11.2014, per il giudizio di primo grado in relazione all'assunzione di prove ex art. 507 cod. proc. pen.; Sez. 6 sentenze 8700 del 21.01.2013 e 15912 del 28.01.2015, per il giudizio d'appello in relazione all'assunzione di prove ex art. 603 cod. proc. pen.), nel caso di assunzione d'ufficio di nuovi mezzi di prova è riconosciuto alle parti il diritto alla prova contraria. Questo può essere denegato dal giudice con l'utilizzazione non del parametro dell'assoluta necessità ma, solo, di quelli della superfluità o irrilevanza (art. 190, comma 1, in relazione all'art. 495, comma 2). In altri termini, acquisita d'ufficio una prova a carico, l'imputato ha diritto alla controprova, che può essere negata solo quando la prova richiesta dall'imputato sia apprezzata dal giudice, con specifica motivazione, come superflua o irrilevante. Pacifico, nel nostro caso, che le dichiarazioni di OR (cui le motivazioni delle due sentenze di merito danno obiettivo ampio rilievo) erano intervenute solo quando l'istruttoria dibattimentale era stata chiusa, il Tribunale non avrebbe potuto respingere la richiesta difensiva di esame dei due soggetti indicati argomentandone la non assoluta necessità al fine del decidere. La Corte distrettuale è incorsa nel medesimo errore di diritto (p. 11 sent. app.), respingendo il corrispondente motivo d'appello perché le due prove orali non sarebbero risultate attendibili (pure con preclusa valutazione anticipata, quanto a PU) e con applicazione dell'appunto improprio parametro della reale indispensabilità (quanto al comandante la locale да 1256/14 RG 5 stazione dell'Arma): criteri diversi da quelli ex art. 190, comma 1, e 495, comma 2, cui avrebbe dovuto attenersi. Sul punto si impone pertanto l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio. Si deve in proposito da ultimo osservare: che la richiesta di esame dei due testi era stata formulata con atto formale scritto, indicante specificamente l'oggetto degli esami richiesti (richiesta avv. d'Ippolito in data 18.07.2011), certamente in sé non generica e quindi originariamente inammissibile;
che non compete alla cognizione della Corte l'apprezzamento della superfluità o irrilevanza delle prove orali richieste.
4. Ciò assorbe il secondo ed il quinto motivo nuovo (rendendo inutile l'esame della loro concreta ammissibilità). Debbono invece essere comunque esaminati i motivi nuovi primo, quarto e sesto, perché autonomamente idonei a determinare un possibile assorbente annullamento senza rinvio. Tali motivi, pur nuovi nel senso della loro eterogeneità rispetto ai motivi del ricorso originario, risultano infatti ammissibili ai sensi dell'art. 609, comma 2. Il primo motivo e il sesto motivo sono infondati, per le ragioni argomentate dalla sentenza Sez.6 n. 8654 del 11.02.2014, che ha espressamente affermato l'inclusione del delitto ex art. 416-ter cod. pen. nell'ambito di quelli indicati dall'art. 51, comma 3-bis cod. pen. (in particolare paragrafo 5 della motivazione, esattamente in termini), già prima della legge 23.2.15 n.19: il che determina l'infondatezza sia della questione di competenza funzionale sia della dedotta intervenuta prescrizione. Il quarto motivo nuovo (ammissibile sotto il profilo della deduzione di una novità normativa, la legge 17 aprile 2014 n. 62, sopravvenuta alla sentenza d'appello e che avrebbe determinato l'irrilevanza della condotta in concreto ascritta all'imputato) è in parte infondato e in parte inammissibile. E' infondato in diritto, per le articolate ragioni esposte in Sez.6 sent. 25302 del 19.05.2015 (in particolare paragrafi 5.3-5.6), secondo cui "non vi è stata alcuna seppur parziale delimitazione dell'area dell'illecito coperta dalla previgente versione dell'art. 416-ter cod. pen." e, quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una conserteria di tipo mafioso ed agisce nella qualità (come nel nostro caso è, secondo la concorde ricostruzione dei Giudici del merito in relazione al ruolo di OR, capo della locale 'ndrina, ed all'attivazione dei sodali), il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite le modalità di cui all'art. 416-bis, comma 3, cod. pen. può dirsi immanente alla pattuizione illecita, perché è proprio la fama criminale dell'interlocutore del да 1256/14 RG 6 politico e la sua possibilità di incidere sul territorio di riferimento con i relativi metodi che rendono appetibile lo specifico accordo. Infondata la censura in diritto (ammissibile anche con i motivi nuovi eccentrici rispetto al ricorso originario, per le ragioni esposte), la deduzione difensiva secondo cui nella fattispecie sarebbe intervenuto un mero accordo di promessa del voto in cambio di erogazione di denaro si risolve in preclusa censura di merito, a fronte di specifica motivazione della Corte d'appello, sia sul fatto che doveva escludersi che OR avesse, e dagli arresti domiciliari, agito in proprio e per finalità strettamente personali(p. 15, 20, 21 e specialmente 24 - 26), sia che la sua azione si era avvalsa dell'efficacia 'persuasiva' della locale associazione criminale (p. 24 - 26). In definitiva, risultano definitivamente preclusi i punti della decisione relativi all'infondatezza dell'eccezione di incompetenza, alla configurabilità in diritto del reato ex art. 416-ter nei termini che precedono, alla sua non attuale prescrizione, questioni non riproponibili nel giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro. Così deciso, il 3.3.2016 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Carlo Citterio Giovanni Conti Списаний نما سوه DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 20 APR 2016, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P E Piera Esposito T R O C