Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2016, n. 16397
CASS
Sentenza 3 marzo 2016

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Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'art. 416 ter cod. pen. nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 62 del 2014, solo quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché esclusivamente in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416 bis, comma terzo, cod. pen. può dirsi immanente all'illecita pattuizione.

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  • 1Art. 416-ter - Scambio elettorale politico-mafioso (1)
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    Rassegna di giurisprudenza L'art. 416-ter, nella sua nuova formulazione derivante dalle modifiche introdotte dalla L. 62/2014 ha la finalità di proteggere i beni giuridici dell'ordine pubblico e della legalità democratica nelle competizioni elettorali, sanzionando le condotte di chi promette di procurare voti e di chi accetta tale promessa, laddove l'impegno preveda da un lato che l'acquisizione dei voti avvenga con le modalità descritte dal precedente art. 416-bis, cioè avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati, e, da altro lato, l'erogazione o la promessa di erogazione di denaro …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2016, n. 16397
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16397
Data del deposito : 3 marzo 2016

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