Sentenza 28 novembre 2013
Massime • 1
In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di condanna del giudice di primo grado, nella specie pervenendo a una sentenza di assoluzione, non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni.
Commentari • 9
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 21 ottobre 2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, ha assolto perché il fatto non costituisce reato Gioacchino Genchi e Luigi De Magistris dai reati di abuso di ufficio agli stessi ascritti (Capi A, B, C, D, E, F, G, e H della rubrica), con conseguente caducazione delle statuizioni in favore delle costituite parti civili. L'accusa mossa ai due imputati è di avere, il De Magistris quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ed il Genchi quale consulente tecnico del magistrato, agendo in concorso tra loro e nell'ambito di un procedimento in …
Leggi di più… - 2. Overturning assolutorio in appello, come fare (Cass. 36432/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 ottobre 2024
In fatto. 1. La Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto S.G. dal delitto di peculato perché il fatto non costituisce reato. All'imputato, nella qualità di pubblico ufficiale e, in particolare, di dirigente dell'Ufficio Unep presso il Tribunale di Parma, si contesta, nell'ambito della gestione del fondo spese dell'ufficio, ex art. 146, comma 2, d.P.R. n. 1229 del 15 dicembre 1959, destinato- secondo quanto chiarito dal Ministero della Giustizia - all'acquisto di beni di cancelleria e applicativi software, di essersi appropriato della somma di 3.647,81 euro mediante tre bonifici a saldo di fatture emesse dall'avv. A.G. in ragione della prestazione …
Leggi di più… - 3. Concussione: non è sufficiente lo stato di timore riverenziale o autoindotto del destinatarioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di concussione non è sufficiente lo stato di timore riverenziale o autoindotto del destinatario di una richiesta illegittima proveniente da un pubblico ufficiale, neppure quando quest'ultimo riveste una posizione sovraordinata e di supremazia rispetto al primo, poiché il delitto di cui all'art. 317 c.p. richiede che l'agente provvisto di qualifica pubblicistica, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, esteriorizzi concretamente un atteggiamento idoneo ad intimidire la vittima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso la configurabilità del reato in presenza di una richiesta …
Leggi di più… - 4. Vos Thalassa: opporsi al respingimento in Libia non è reato (Cass. 15869/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 aprile 2022
L'obbligo di soccorso in mare è previsto da una norma di diritto internazionale consuetudinario generalmente riconosciuta vigente direttamente nell'ordinamento italiano in ragione dell'art. 10 Cost., comma 1. Si tratta di un obbligo funzionale alla tutela di diritti fondamentali di tutte le persone. Assumono rilievo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), aperta alla firma a Montego Bay il 10 dicembre 1982, entrata in vigore il 16 novembre 1994, ratificata con L. 2 dicembre 1994, n. 689, che, all'art. 98, comma 1, prevede che il comandante della nave deve prestare soccorso "a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita quanto più velocemente possibile", nei …
Leggi di più… - 5. Quale motivazione è richiesta nel caso di riforma della sentenza di primo gradoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 ottobre 2021
(Annullamento perché il reato è estinto per prescrizione) SOMMARIO: Il fatto – I motivi addotti nel ricorso per Cassazione – Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione – Conclusioni Il fatto La Corte di appello di Potenza assolveva per insussistenza del fatto un imputato per reato di falsa testimonianza, ad intervenuta prescrizione dello stesso, in riforma di una sentenza resa dal Tribunale di Lagonegro che ne aveva disposto la condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione nonché al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita. La responsabilità dell'imputata era stata ritenuta in riferimento alle false dichiarazioni rese in un'udienza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2013, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 28/11/2013
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1814
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 33717/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA;
nei confronti di:
IC RE N. IL 11/10/1981;
avverso la sentenza n. 1740/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del 13/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Viola Alfredo Pompeo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Ghiglia Filippo, che ha concluso per il rigetto del ricorso, ovvero per la sua inammissibilità. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 gennaio 2012 la Corte d'appello di Genova, in riforma della sentenza pronunciata il 15 febbraio 2011 dal G.u.p. presso il Tribunale di Savona, ha assolto TA RE dal reato di cui all'art. 322 c.p., perché il fatto non costituisce reato.
2. All'esito del giudizio di primo grado l'imputato era stato riconosciuto colpevole del reato su indicato, commesso in Varazze il 26 agosto 2007, perché, sorpreso alla guida del proprio autoveicolo in stato di ebbrezza alcoolica, aveva offerto la somma di Euro cinquecento al Maresciallo dei Carabinieri ZZ PE per indurlo a non procedere alla contestazione della relativa infrazione penale e stradale;
egli era stato condannato, pertanto, alla pena di anno uno di reclusione, applicata la diminuente del rito abbreviato e ritenuta previamente equivalente l'attenuante dell'art. 323 bis c.p. alla recidiva ex art. 99 c.p., comma 2, nn. 1 e 2, con il beneficio della sospensione condizionale.
3. Avverso la su indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d'appello di Genova, deducendo vizi di inosservanza o erronea applicazione della legge penale, travisamento della prova ed illogicità e contraddittorietà della motivazione, emergendo chiaramente dalla comunicazione della notizia di reato in atti che i Carabinieri ebbero subito a riferire che l'imputato intendeva proprio offrire, ed in effetti offrì, tutta la su indicata somma di denaro in cambio del mancato ritiro della patente. A sostegno degli enunciati motivi, ed in particolare del prospettato travisamento della prova, il P.G. ha inoltre indicato ulteriori argomentazioni logico-giuridiche, osservando, tra l'altro, che il fatto che i verbalizzanti fossero quattro, e che l'offerta fosse avvenuta alla presenza di altre persone, non dimostra affatto che il TA volesse solo pagare la parte pecuniaria della sanzione, visto che la sospensione della patente era obbligatoria, mentre lo stato di ebbrezza alcoolica in cui egli versava - dato che si accorda pienamente con il fatto - non ne esclude certo l'imputabilità.
4. Con memoria pervenuta in cancelleria il 14 novembre 2013 il difensore dell'imputato ha esposto una serie di ragioni a sostegno della richiesta di inammissibilità, ovvero di rigetto, del ricorso presentato dal P.G., osservando, in particolare, come lo stesso si fondi sulla sola lettura delle dichiarazioni dei verbalizzanti, e non su tutte le dichiarazioni acquisite agli atti, come ad esempio quelle rese dai quattro testi della difesa, che hanno ricostruito la vicenda, indicando come il TA abbia domandato ai verbalizzanti quali fossero le conseguenze della contestazione, e di fronte alla doppia sanzione - pena pecuniaria e sospensione della patente - abbia perso la calma, dicendo che la multa di 500,00 Euro non era un problema e che egli poteva pagarla anche subito;
trattandosi dunque di un gesto sbagliato, segno di rabbia e dispiacere per la perdita della patente, e non certo di un tentativo di corruzione, è ben possibile che il maresciallo ZZ abbia equivocato il gesto e le parole del TA, e che tutto sia stato originato da un equivoco. CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso proposto dal P.G. è fondato e deve essere conseguentemente accolto.
6. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, la motivazione della sentenza d'appello che riformi in senso radicale la decisione di primo grado si caratterizza per un obbligo peculiare e "rafforzato" di tenuta logico-argomentativa, che si aggiunge a quello generale della non apparenza, non manifesta illogicità e non contraddittorietà, desumibile dalla formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, dep.
04/12/2012, Rv. 253718; Sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012, dep. 10/01/2013, Rv. 254024; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, dep. 21/02/2013, Rv. 254113).
Più in particolare, si è affermato che il giudice di appello che riformi la decisione di condanna del giudice di primo grado, nella specie pervenendo ad una sentenza di assoluzione, non può limitarsi ad opporre alla struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente o sommariamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez. Un., n. 6682 del 04/02/1992, dep. 04/06/1992, Rv. 191229; Sez. 4, n. 35922 del 11/07/2012, dep. 19/09/2012, Rv. 254617). Ne discende, in definitiva, che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo non solo di delineare le basi strutturali poste a sostegno del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, ma anche di confutare specificamente i più rilevanti argomenti contenuti nella motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, mentre egli non può, di contro, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché ritenuta preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (v. Sez. Un., n. 33748 del 12/07/2005, dep. 20/09/2005, Rv. 231679; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, dep. 20/02/2013, Rv. 254638).
7. Considerando, ora, le implicazioni di tale quadro di principi in relazione alla concreta disamina della vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda, deve rilevarsi come la Corte territoriale, nel privilegiare l'epilogo assolutorio, abbia operato una rivalutazione sommaria delle emergenze probatorie, venendo meno all'obbligo di motivazione rafforzata che grava sul giudice di appello nelle evenienze procedimentali dianzi esaminate. Si opera un generico riferimento, nella motivazione, a quattro dichiarazioni prodotte dalla difesa, che descriverebbero, a conferma della versione dei fatti offerta dall'imputato, la sua volontà "di corrispondere direttamente ai pubblici ufficiali l'importo della sanzione" discendente dalla rilevata infrazione stradale, "al fine di tentare di evitare il ritiro della patente".
Nell'impugnata pronunzia non si da in alcun modo conto, tuttavia, dell'oggetto delle dichiarazioni prodotte dall'imputato, e dalla Corte distrettuale ritenute utilizzabili nel rito abbreviato, contrariamente alla decisione sul punto adottata dal Giudice di prime cure, ne' vengono chiaramente illustrate, al di là di un'asserzione solo ipoteticamente formulata, le ragioni per cui gli Ufficiali di P.G. che procedettero al controllo siano potuti incorrere in un "equivoco" circa il senso dell'espressione pronunziata dall'imputato, e da essi puntualmente annotata nella relativa comunicazione della notizia di reato.
La decisa valorizzazione delle dichiarazioni poste a sostegno dell'attendibilità della versione difensiva, inoltre, avrebbe dovuto accompagnarsi ad un'attenta disamina del rilievo assegnato ai contrari elementi di prova oggetto delle valutazioni del primo Giudice, unitamente ad un bilanciamento comparativo del peso specifico assegnato alle diverse componenti strutturali dell'intero quadro probatorio, all'interno del perimetro individuato dalle linee argomentative proprie della prospettiva assiologica sopra indicata. Sui punti or ora evidenziati, ed in relazione ai diversi profili ad essi fattualmente correlati e, come tali, investiti dal motivato convincimento espresso dal Giudice di primo grado, la Corte territoriale ha omesso di confutarne appieno la consistenza e linearità del ragionamento probatorio, trascurando la necessaria valutazione critica di tutti gli elementi su cui è stata fondata la precedente decisione di condanna.
8. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova, che nella piena libertà delle valutazioni di merito di sua competenza dovrà porre rimedio alle rilevate carenze motivazionali, uniformandosi al quadro dei principi di diritto in questa Sede stabiliti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2014