Sentenza 18 giugno 2014
Massime • 1
In tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'"affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e, quindi, si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la misura cautelare emessa nei confronti dell'amministratore giudiziario di una società sottoposta a confisca di prevenzione, in quanto il "contributo esterno" non poteva desumersi solo dall'aver consentito al precedente titolare, aderente al sodalizio, di intromettersi nella gestione aziendale, senza verificare l'intenzionalità di tale comportamento e la sua incidenza causale sul contesto associativo).
Commentari • 2
- 1. concorso tra reati associativiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2026
- 2. Concorso esterno e misure cautelari. La pronuncia della Consulta n.48/2015Ilaria Travaglione · https://www.studiocataldi.it/ · 21 aprile 2015
Ilaria Travaglione - ilaria.travaglione@gmail.com La Corte Costituzionale, con sentenza 48/2015, "dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/06/2014, n. 33885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33885 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 18/06/2014
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - N. 1131
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 14305/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RC CE N. IL 10/12/1963;
avverso l'ordinanza n. 1151/2013 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 28/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG Dott. G. Fodaroni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori Avv. Punturieri Marino Maurizio e Avv. Genovese Emanuele Maria che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 28-11/2.12.2013 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, a seguito di istanza di RC ES avverso la ordinanza cautelare emessa in data 8.10.2013 dal GIP distrettuale di Reggio Calabria con la quale è stata applicata la misura della custodia in carcere, ha confermato detta ordinanza con la quale sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nei confronti della predetta indagata in ordine ai delitti di cui ai capi: mm) art. 110 c.p., art. 416 c.p. bis, art. 61 c.p., n. 9, per concorso esterno alla organizzazione mafiosa denominata ndrangheta agendo in violazione dei doveri di amministratore giudiziario, consentito a LI GI TE TI di proseguire la gestione della confiscata EUROEDIL s.a.s. così consentendo la commissione di una serie indeterminata di delitti che avvantaggiavano il cartello mafioso di individuate cosche di ndrangheta e agevolava la consumazione da parte del LI di azioni criminose contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica;
nn) (capo ritenuto assorbito nell'ambito della precedente contestazione) art. 40, comma 2, art. 81, comma 2, art. 379, comma 2, in relazione all'art. 378 c.p., comma 2, art. 61 c.p., nn. 2 e 9, e L. n. 203 del 1991, art. 7,
perché quale amministratore giudiziario della EUROEDIL s.a.s. aiutava il LI ed i soggetti a lui collegati ad assicurare il prodotto o il profitto dei reati di cui all'art. 416 bis c.p., e L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, al fine di avvantaggiare le predette cosche di ndrangheta;
nn. bis) art. 40 c.p., comma 2, artt. 110 e 117 c.p., art. 314 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7,
perché in concorso con altri, quale amministratore giudiziario della confiscata EUROEDIL s.a.s. ed avendo la disponibilità di due autocarri facenti parte del patrimonio aziendale consentiva a IP GI e NO LF (soci della predetta società) di appropriarsi dei predetti mezzi consegnandoli ad ASSUMMA Serena, con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare la organizzazione ndranghetistica;
oo) art. 81 c.p., comma 2, artt. 110, 319 e 321 c.p., perché in concorso con altri, quale amministratore giudiziario della società confiscata EUROEDIL s.a.s. riceveva da LI GI TE TI, o comunque ne accettava la promessa, l'utilità patrimoniale consistita nell'aver usufruito di materiale edile e di personale proveniente dalla stessa società per l'esecuzione di lavori edili presso la propria abitazione, quale corrispettivo per compiere o aver compiuto una serie di atti contrari ai doveri di ufficio consistenti nell'aver consentito al LI di proseguire la gestione illecita della EUROEDIL s.a.s.. 2. Avverso la ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori della indagata, deducendo:
2.1. violazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 273 c.p.p., artt. 110 e 416 bis c.p., art. 379 c.p., comma 2, artt. 319 e 321 c.p. (in quanto ne' l'ordinanza genetica ne' quella oggi gravata sono conformi ai principi di diritto affermati in relazione alla ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa, non distinguendo le condotte medesime rispetto alla diversa ipotesi di favoreggiamento sia pur aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, illogicamente ritenendo - inoltre -
l'assorbimento della ipotesi di favoreggiamento in quella concorsuale associativa in difetto dell'accertamento dell'elemento soggettivo pertinente a tale ultima ipotesi. In particolare, sul punto l'ordinanza avrebbe omesso di considerare la possibilità che l'"aiuto" fosse diretto alle persone e non all'associazione. Apodittica sarebbe poi l'affermazione secondo la quale la ricorrente abbia consapevolmente posto in essere la condotta per consentire al LI di gestire ugualmente la società confiscata, posto che normalmente il soggetto sottoposto a misura di prevenzione interagisce con la amministrazione giudiziaria dei beni confiscati avendo interesse alla conservazione e sviluppo del patrimonio aziendale e rimanendo, fino alla confisca, proprietario di quei beni. Di tanto non avrebbe tenuto conto la ordinanza impugnata in relazione a conversazioni intercettate tutte antecedenti al provvedimento definitivo di confisca. Rimarrebbe, in ogni caso, il dato tranciante consistente nella ripetuta doglianza da parte del LI circa l'incapacità gestionale della RC, fino alla non considerata prospettazione di denunciare la stessa RC per cattiva gestione. Il Tribunale avrebbe, poi, omesso di considerare le dichiarazioni della indagata in sede di interrogatorio di garanzia in ordine alla organizzazione da lei data presso la EUROEDIL come pure la intercettazione ambientale del 12.11.2009 e 3.12.2009 in relazione all'intento della RC di proporre al Giudice delegato una trattativa di bonario componimento per evitare il fallimento.
2.2. violazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1m lett. b) ed e), in relazione all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, per la del tutto apodittica e congetturale motivazione a riguardo,
non trasparendo alcun elemento per ritenere che la ricorrente potesse ipotizzare che la sua condotta potesse riverberare effetti a favore della compagine criminale.
2.3. violazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione ai profili cautelari avendo confuso la ordinanza la sussistenza delle esigenze con quella della proporzionalità della misura custodiale, potendosi superare la presunzione di adeguatezza anche rispetto alla ipotesi concorsuale associativa, e non potendosi - in ragione di quanto dedotto dinanzi al tribunale del riesame relativamente alla dismissione della amministrazione giudiziaria già nel 2011 - reiterare la condotta da parte di un soggetto non iscritto all'apposito albo.
3. Il ricorso è fondato.
4. Il primo motivo è fondato.
5. In tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'"affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima;
inoltre, ai fini della configurabilità del concorso esterno occorre che il dolo investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio (Cass. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671).
6. La centralità, nelle vicende oggetto di esame, di quelle relative alla "EUROEDIL s.a.s. di IP GI & c" deve far ricordare - da un lato - che in tema di misure di prevenzione patrimoniali, le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso (Cass. Sez. 2, n. 27037 del 27/03/2012,Bini, Rv. 253405);
dall'altro, quanto la giurisprudenza di legittimità insegna in ordine alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, - che ricorre quando gli associati intendono assumere il controllo di attività economiche, finanziando l'iniziativa, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti - per giustificare la quale occorre, in primo luogo, una particolare dimensione dell'attività economica, nel senso che essa va identificata non in singole operazioni commerciali o nello svolgimento di attività di gestione di singoli esercizi, ma nell'intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano gli stessi beni o servizi. È, pure, necessario che l'apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio questa spirale sinergica di azioni delittuose e di intenti antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo. La predetta aggravante deve, inoltre, essere riferita all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe ed ha, pertanto, natura oggettiva (Cass. Sez. 5, n. 12251 del 25/01/2012, Monti e altri Rv. 252172).
7. La ordinanza impugnata esula dai criteri di legittimità richiamati quando desume la esistenza del contributo causale delle condotte della ricorrente, in esse assorbite dalla stessa ordinanza genetica quelle qualificate come favoreggiamento reale, dalla consentita intromissione nella relativa gestione del LI - con la pedissequa riedizione delle censure in ordine alla violazione dei doveri funzionali dell'amministratore giudiziario ed alla esaltazione della distrazione degli autocarri, in uno al perseguimento di indebiti vantaggi personali - senza individuare in alcun modo come, in concreto, tale gestione abbia consentito al LI di perseguire il programma criminoso mafioso. Del tutto apodittico è, pertanto, l'assunto conclusivo secondo il quale la ricorrente avrebbe, attraverso la consentita prosecuzione della gestione della EUROEDIL, consentito al LI la realizzazione dei delitti agevolativi del cartello criminale 'ndranghetistico, ne' a tal uopo risultando pregnante la evidenziata disponibilità dei locali della ditta da parte del LI;
e, a maggior ragione, esula dall'obbligo della motivazione in tema di elemento psicologico in capo alla ricorrente, desunto sostanzialmente dalla circostanza che la stessa fosse preposta alla amministrazione giudiziaria di una azienda prima sequestrata e poi confiscata in sede di prevenzione.
8. La motivazione della ordinanza in sostanza, nell'attribuire una generica qualità "mafiosa" della EUROEDIL, giustifica la natura mafiosa della società ipotizzata dall'accusa - nel capo mm) individuando, attraverso la gestione della società, la commissione di una serie indeterminata di delitti agevolativi del contesto mafioso di riferimento e nell'assorbito capo nn) l'aiuto ad "assicurare il prodotto o del profitto dei delitti-presupposto" ex art. 416bis c.p. e 12 quinquies l.n. 356/92 - attraverso un incongruo parallelismo e conseguente automatismo con la sottoposizione della ditta alla procedura di prevenzione, senza alcuna considerazione della natura e degli scopi delle operazioni consentite al LI occhi per lui. Con tale argomentare la ordinanza non da contezza del concreto contributo dato all'associazione, che non coincide semplicemente con l'aver consentito la intromissione gestionale nella società vincolata eludendo il provvedimento ablatorio (condotta oggi punita dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 76, comma 5, e precedentemente dalla L. n. 152 del 1975, art. 24) dovendosi individuare sia gli introiti, vantaggi e disposizioni illeciti con ciò realizzati che l'incidenza causale di questi sul contesto associativo;
ancor meno la motivazione da contezza della consapevolezza da parte della ricorrente, che certamente non può esaurirsi nel sapere che la società è sequestrata o confiscata in sede di prevenzione, trasferendo automaticamente la violazione dei doveri funzionali sul piano dello specifico profilo doloso, che, invece deve necessariamente coinvolgere sia gli atti concretamente compiuti e la loro finalità, sia il contributo associativo che essi apportano. E ciò tenendo conto non già della generica "caratura mafiosa" del LI, quanto piuttosto della sua peculiare posizione nell'ambito della gestione mafiosa degli appalti edilizi attraverso la diversa e distinta società EDILSUD s.n.c. facente capo ai CALABRÒ, rispetto alla quale vicenda nulla che attinga la ricorrente è dato rinvenire nella disamina della sua posizione.
9. Il secondo motivo, relativo all'aggravante contestata in relazione al capo nn-bis, è fondato.
9.1. Quanto alla aggravante mafiosa contestata va detto quanto segue.
9.2. La circostanza aggravante in parola può qualificare anche la condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale (Cass. Sez. 6, n. 2696 del 13/11/2008, P.M. in proc. D'Andrea Rv. 242686) cosicché, in tema di favoreggiamento personale, detta circostanza aggravante non si applica automaticamente ogni qualvolta venga favorito l'appartenente a un'associazione mafiosa (situazione che di per sè configura la diversa aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 378 cod. pen.), essendo invece necessario l'accertamento dell'oggettiva funzionalità della condotta ali1 agevolazione dell'attività posta in essere dai sodalizio criminoso (Cass. Sez. 6, n. 44753 del 15/10/2003,Mesi, Rv. 227173) richiedendo la ridetta circostanza per la sua configurazione il dolo specifico di agevolare l'associazione mafiosa in modo che la condotta sia diretta a ledere l'ulteriore interesse protetto dall'aggravante (Cass. Sez. 6, n. 11008 del 07/02/2001, PG in proc. Trimigno, Rv. 218783). 10. Ebbene, a riguardo della contestata aggravante, non è rinvenibile - considerando anche quanto già detto in ordine all'ipotesi concorsuale associativa - alcuna motivazione volta a giustificare la coscienza e volontà di agevolare le cosche attraverso la condotta di peculato ascritta.
11. L'accoglimento dei precedenti motivi assorbe quello relativo alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura custodiate carceraria, che andranno rivalutati all'esito del giudizio di rinvio. 12. L'ordinanza deve quindi essere annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per il nuovo esame che si atterrà ai principi di diritto enunciati.
13. Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 18 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2014