Sentenza 26 ottobre 2012
Massime • 1
In ipotesi di conversazioni in dialetto, quando si procede alla loro trascrizione non sussiste obbligo di provvedere alla traduzione, in quanto la valutazione della necessità di tale adempimento spetta al giudice di merito, atteso che il grado di intellegibilità del dialetto si traduce in un accertamento di fatto.
Commentario • 1
- 1. Omissione d'atti di ufficio: Va assolto il medico che nega la prescrizione per mera incuria.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 maggio 2022
Con la sentenza in argomento, il Tribunale di Udine (Paolo Milocco, Presidente - Giulia Pussini, Giudice - Paola Turri, Giudice) ha affermato che, in tema di omissioni di atti d'ufficio ex art. 328 c.p., per escludere la mera negligenza e incuria del sanitario che non aderisca alla richiesta di un suo intervento nella persuasione "a priori" della falsità o enfatizzazione dei sintomi denunciati e configurare il dolo è necessario che il sanitario trasmodi nell'assunzione di deliberazioni ingiustificate ed arbitrarie, scollegate dai basilari elementi di ragionevolezza desumibili dal contesto storico del singolo episodio e dai protocolli sanitari applicabili. Tribunale Udine, 07/03/2022, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2012, n. 4888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4888 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 26/10/2012
Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 3072
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 20014/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON EL, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 15 marzo 2012 del Tribunale del riesame di Palermo n. 328/2012;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita, nell'udienza del 26 ottobre 2012, la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, LO Oscar, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore, avvocato GRASSIA Biagio (detto Gino), del foro di Catania, il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 15 marzo 2012 e depositata il successivo 17 marzo il Tribunale di Palermo, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 17 febbraio 2012 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento nei confronti di ON EL, per i delitti di detenzione e porto di armi comuni da sparo, di cui ai capi a), h), i), e k) della rubrica provvisoria.
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sull'utenza cellulare in uso all'ON, di cui al decreto autorizzativo del 10- 12 marzo 2010, erano irrilevanti con riguardo agli indizi raccolti a carico dell'indagato che si esaurivano, in modo del tutto autosufficiente, nei contenuti delle conversazioni tra presenti captate sulle autovetture ND Rover Range e Mercedes, nella disponibilità, rispettivamente, dei coindagati TO AV e AG EL, intercettazioni ambientali sorrette da decreti del 13 gennaio 2010 e del 17 ottobre 2010, diversi da quello contestato dal ricorrente.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che i contenuti delle dette conversazioni, testualmente riportati nei passaggi più espliciti, accompagnati in alcune occasioni anche dai rumori determinati dall'esplosione di colpi di arma da fuoco, provassero inequivocabilmente la detenzione e il porto di armi in luogo pubblico (I colloqui erano stati intercettati su autovetture transitanti o ferme sulla pubblica via) da parte dell'ON e del suoi amici:
TO EN con riguardo al reato del 15/02/2010 di cui al capo a); lo stesso TO e AG EL con riguardo al reato del 10/04/2010 di cui al capo h); ancora l'TO e AR EL con riguardo al reato in data 11/04/2010 di cui al capo i); il AG con riguardo al reato del 12/02/2010 di cui al capo k). Le esigenze cautelari sono state, poi, ravvisate in quelle di speciale prevenzione per la gravità del fatti sintomatici, secondo il Tribunale, di elevata pericolosità sociale arginabile solo con la custodia in carcere, anche in considerazione della reiterazione delle condotte criminose, indice di una dedizione quasi professionale dell'indagato alla custodia e ai test di funzionamento delle armi, come dimostrato altresì dal rinvenimento nel suo veicolo e nella casa rurale di sua proprietà di vario materiale indicativo della sua dimestichezza con le armi (polvere da sparo, cartucce, set per la pulizia delle armi, chiave con incisione Beretta cal. 12, bossoli ed altro).
Nelle more del presente procedimento, in data 31 luglio 2012, la misura cautelare della custodia in carcere è stata sostituita, nei riguardi dell'ON, con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'ON tramite il difensore, avvocato Biagio (detto Gino) Grassia del foro di Catania, il quale ha dedotto tre motivi che saranno esposti secondo l'ordine logico-giuridico delle questioni trattate.
2.1. Il primo motivo denuncia la nullità dell'ordinanza genetica di custodia cautelare in carcere, poiché la sua motivazione si risolverebbe, dopo l'elencazione degli indagati e del capi di imputazione da pag. 1 a pag. 13, nella testuale trascrizione da pag. 14 a pag. 245 della richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura coercitiva (a sua volta riproducente alla lettera il contenuto della comunicazione di notizia di reato dei Carabinieri in data 30 ottobre 2010), con trattazione delle esigenze cautelari nelle ultime tre pagine fino a pagina 247. L'ordinanza avrebbe violato, In particolare, la disposizione di cui all'art. 292 c.p.c., comma 2, lett. c), sia con riguardo agli indizi per essersi limitata alla mera elencazione delle fonti di prova senza indicare i motivi per cui esse assumerebbero rilevanza con riguardo a ciascun indagato e per ogni ipotesi criminosa, sia con riguardo alle esigenze cautelari esposte cumulativamente per tutte le persone sottoposte ad indagini senza discernere le varie posizioni soggettive ed i fatti rispettivamente attribuiti.
2.2. Il secondo motivo denuncia i vizi di violazione della legge processuale e il difetto di motivazione con riguardo alla mancanza o, comunque, mera apparenza della motivazione dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e tra presenti, operando ampie citazioni giurisprudenziali in punto di motivazione del decreto di autorizzazione delle intercettazioni da parte del giudice per le indagini preliminari;
si eccepisce, in particolare, la nullità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni ambientali sulle autovetture ND Rover Range (11-13 gennaio 2010) e Mercedes (16-17 ottobre 2009) e dei decreti attuativi di esse con impianti esterni all'amministrazione, rilevabile in ogni stato e grado ancorché in precedenza non dedotta con riguardo a quest'ultimi decreti.
Le motivazioni delle disposte intercettazioni sarebbero di mero stile e non darebbero ragione sia della ricorrenza dei presupposti per disporre tali mezzi di ricerca della prova, sia della deroga alla loro esecuzione con impianti in dotazione alla procura della Repubblica, a tutela del fondamentale diritto dei cittadini alla riservatezza delle comunicazioni.
2.3. Con il terzo motivo si censura il modus operandi adottato dalla polizia giudiziaria nella trascrizione dei contenuti labiali con arbitraria traduzione di essi - tutti in stretto dialetto licatese - nella lingua italiana senza il rispetto e le garanzie del contraddittorio, e, inoltre, escludendo dalla trascrizione alcune parti delle conversazioni unilateralmente ritenute irrilevanti dalla stessa polizia, al di fuori di ogni possibilità di controllo e presidio difensivo.
2.4. Con ulteriore motivo sono censurati i ritenuti gravi indizi di colpevolezza, atteso che gli indagati con il nome di EL, nel presente procedimento, sarebbero ben 5 (ND, TO, AG, AR e l'attuale ricorrente, ON) e che, in alcune conversazioni tra presenti, si troverebbero insieme, come nel caso delle intercettazioni ambientali relative ai reati di cui ai capi h) ed i) (in macchina presenti quattro indagati, tutti a nome EL) e nelle intercettazioni relative al capo k) (in autovettura presenti il AG e l'ON, entrambi col nome di EL), donde la non individualizzazione del riscontro e l'imprecisione dell'indizio non certamente riferibile all'uno piuttosto che all'altro indagato avente il medesimo nome di EL. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
1.1. Il primo motivo è infondato.
Questa Corte ha già ritenuto che, in materia di misure cautelari, l'ordinanza applicativa della custodia in carcere, nella quale sia stata trasfusa integralmente e alla lettera la richiesta del pubblico ministero, non può essere considerata nulla per mancanza assoluta di motivazione, se risulta che il giudice abbia preso cognizione del contenuto delle ragioni dell'atto richiamato, ritenendole coerenti alla sua decisione e sia possibile instaurare, nel procedimento incidentale, un effettivo e trasparente contraddicono tra le parti, assicurando concretamente all'indagato il diritto di difesa e permettendo al giudice sovraordinato di controllare la rilevanza, la pertinenza e la concludenza degli elementi posti a base del giudizio di probabile realtà e l'iter logico attraverso il quale si perviene alla decisione (Sez. 4, n. 17566 del 18/12/2003, dep. 16/04/2004, Florio, Rv. 228169).
Nel caso in esame, la lettura dell'ordinanza cautelare genetica, in data 17 febbraio 2012, rivela che la trascrizione integrale di ampi passaggi della richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura carceraria è, innanzitutto, espressamente enunciata e riportata tra virgolette (v., esemplificativamente, le pagine 14-17), così da essere immediatamente riconoscibile nella struttura del provvedimento, ed è preceduta e seguita dalle argomentazioni del giudice (v., sempre a titolo di esempio, le pagine 13-14 che introducono la citazione e le pagine 18-20 che la seguono senza limitarsi al mero elenco delle operazioni di intercettazione disposte), sicché il giudice non si è sottratto alla valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate (c.f.r., su tale esigenza di valutazione critica delle fonti indiziarle: Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, dep. 30/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214; conformi: n. 18190 del 04/04/2012, Rv. 253006 e n. 18728 del 19/04/2012, Rv. 252645).
1.2. Passando all'esame dei motivi che denunciano l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, giova premettere che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, in modo tale da potersene inferire la dedsività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, dep. 10/06/2009, Fruci, Rv. 243416); sicché, in tema di intercettazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato (Sez. 6, n. 25254 del 24/01/2012, dep. 26/06/2012, Alcaro, Rv. 252895).
Nel caso in esame, il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché si risolve in generiche denunce di vizi motivazionali del decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche e ambientali, senza alcun discernimento dei risultati della complessa attività captativa e della loro rilevanza indiziaria che l'ordinanza Impugnata ascrive, pressoché esclusivamente, alle intercettazioni delle conversazioni tra presenti eseguite sulle autovetture Mercedes e ND Rover Range;
e senza la formulazione, da parte del ricorrente, di alcuna specifica critica della completezza motivazionale del disposto ricorso ad impianti diversi da quelli installati nella procura della Repubblica, per esigenze tecnico-investigative positivamente apprezzate dall'autorità giudiziaria. 1.3. È, poi, Infondata la denuncia di arbitraria selezione delle comunicazioni rilevanti e di illegittima traduzione di esse dal dialetto licatese, usato dai conversanti, nella lingua italiana, a cura dei redattori dei brogliacci di ascolto, poiché, come già ritenuto da questa Corte, in tema di intercettazioni, l'omessa trascrizione di frasi ritenute irrilevanti, ovvero la traduzione in lingua italiana di conversazioni effettuate in dialetto, costituiscono mere irregolarità, non sanzionate da alcuna nullità o inutilizzabilità delle conversazioni intercettate (Sez. 6, n. 24469 del 05/05/2009, dep. 12/06/2009, Borio, Rv. 244383, relativa a fattispecie di trascrizione peritale); e, comunque, non sussiste l'obbligo di provvedere alla traduzione degli atti, ai sensi degli artt. 143-147 cod. proc. pen., quando si procede alla trascrizione delle conversazioni telefoniche, ritualmente intercettate, svolte in lingua dialettale: invero, la valutazione della necessità, o meno, della traduzione spetta al giudice di merito atteso che il grado di intelligibilità del dialetto è accertamento di fatto (Sez. 4, n. 32924 del 14/05/2004, dep. 29/07/2004, Belforte, Rv. 229104). Va aggiunto che, ove il ricorrente avesse voluto censurare la pregnanza indiziaria del risultati delle Intercettazioni ambientali, quale ad essi attribuita dall'autorità inquirente sulla base di unilaterale selezione e traduzione delle conversazioni ritenute rilevanti, avrebbe potuto richiedere ed ottenere copia dei nastri registrati, costituenti la prova documentale acquisita tramite l'attività captativa, e procedere direttamente all'ascolto e interpretazione-selezione dei contenuti da addurre a sua difesa ovvero a confutazione delle deduzioni accusatorie (sul diritto del difensore di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, prima del loro deposito ai sensi dell'art. 268 cod. proc. pen., comma 4: v. Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, dep. 27/05/2010,
La Sala, Rv. 246908, con richiamo a Corte cost, sentenza n. 336 del 2008). Tale diritto, tuttavia, non risulta esercitato dal ricorrente, il quale, pertanto, non può dolersi di una presunta limitazione di prerogative difensive che avrebbe potuto evitare.
1.4. Parimenti Infondato, infine, è il quarto motivo di ricorso censurante la rilevanza individualizzante degli indizi a carico dell'Indagato, attesa l'omonimia delle persone coinvolte nelle intercettazioni ambientali, di cui ben quattro avrebbero lo stesso prenome di EL.
I colloqui captati il 15 e il 18 febbraio 2010, invero, hanno come esclusivi interlocutori TO EN ed ON EL e per inequivocabile oggetto armi e munizioni in possesso degli stessi;
l'identificazione di uno dei conversanti nell'attuale ricorrente è adeguatamente motivata nell'ordinanza impugnata con specifico richiamo al contenuto dei titolo genetico, in assenza di alcun elemento inducente confusione tra i vari indagati col prenome di EL.
2. Segue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., comma 1, la condanna del ricorrente, che nelle more è stato ammesso agli arresti domiciliari, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2013