Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2012, n. 4888
CASS
Sentenza 26 ottobre 2012

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In ipotesi di conversazioni in dialetto, quando si procede alla loro trascrizione non sussiste obbligo di provvedere alla traduzione, in quanto la valutazione della necessità di tale adempimento spetta al giudice di merito, atteso che il grado di intellegibilità del dialetto si traduce in un accertamento di fatto.

Commentario1

  • 1Omissione d'atti di ufficio: Va assolto il medico che nega la prescrizione per mera incuria.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 maggio 2022

    Con la sentenza in argomento, il Tribunale di Udine (Paolo Milocco, Presidente - Giulia Pussini, Giudice - Paola Turri, Giudice) ha affermato che, in tema di omissioni di atti d'ufficio ex art. 328 c.p., per escludere la mera negligenza e incuria del sanitario che non aderisca alla richiesta di un suo intervento nella persuasione "a priori" della falsità o enfatizzazione dei sintomi denunciati e configurare il dolo è necessario che il sanitario trasmodi nell'assunzione di deliberazioni ingiustificate ed arbitrarie, scollegate dai basilari elementi di ragionevolezza desumibili dal contesto storico del singolo episodio e dai protocolli sanitari applicabili. Tribunale Udine, 07/03/2022, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2012, n. 4888
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4888
Data del deposito : 26 ottobre 2012

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