Sentenza 22 marzo 2005
Massime • 2
Le intercettazioni disposte per agevolare le ricerche di latitanti presuppongono implicitamente la presenza di un grave quadro indiziario, essendo lo stato di latitanza fondato su una ordinanza cautelare o su un ordine di esecuzione conseguente ad una sentenza di condanna definitiva. Ne consegue che i relativi risultati possono essere utilizzati a fini probatori - anche in procedimenti diversi, stante l'espresso rinvio operato dal terzo comma dell'art. 295 cod. proc. pen. all'art. 270 cod. proc. pen. - a prescindere dalla esatta individuazione, nei decreti autorizzativi, del nomen juris del reato astrattamente configurabile.
Ai fini della utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche effettuate in un altro procedimento, l'art. 270 cod. proc. pen., nel richiamare il rispetto delle disposizioni dell'art. 268, commi sesto, settimo ed ottavo, non esige il rifacimento delle operazioni di trascrizione, risultando salvaguardate le prerogative della difesa attraverso il deposito nel procedimento "diverso" degli atti concernenti le intercettazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2005, n. 15328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15328 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 22/03/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 370
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 046359/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'AM ME, N. IL 08/03/1950;
2) SO PP, N. IL 03/01/1948;
3) AS NC, N. IL 03/06/1968;
avverso SENTENZA del 12/07/2004 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di SO IU e CA ZO;
rigetto del ricorso del D'CO.
Uditi i difensori Avv.ti ARICÒ OV per tutti i ricorrenti e FO per D'CO, i quali hanno chiesto il rigetto del ricorso del P.G. e l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti del D'CO.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19.7.2003 il GUP del Tribunale di Palermo, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava SO PP, AS NC e D'AM ME colpevoli del reato di cui all'art. 416-bis C.P., per avere fatto parte della associazione mafiosa denominata "cosa nostra", e il D'CO, inoltre, di contraffazione del sigillo del Comune di Tenasini, condannando il CA alla pena di anni 8 di reclusione e gli altri due a quella di anni 6 di reclusione ciascuno, oltre alle pene accessorie. Su impugnazione degli imputati, la Corte di Appello di Palermo con sentenza del 12 luglio 2004 assolveva il SO ed il CA per non avere commesso il fatto e dichiarava il D'CO colpevole dei reati, legati dalla continuazione, di concorso esterno in associazione mafiosa, così modificata l'originaria imputazione concernente il delitto associativo, e di contraffazione di sigillo, rideterminando la pena inflittagli in anni 4 e mesi 6 di reclusione.
Osservava la Corte territoriale:
che l'affermazione di responsabilità nei confronti del SO e del CA in ordine al reato associativo si fondava esclusivamente sugli esiti di alcune intercettazioni telefoniche ed ambientali;
che, però, un gruppo di intercettazioni, compiute all'interno dell'abitazione di tale AD IU, proveniva da un procedimento diverso, ma la loro acquisizione era stata disposta dal GUP "in blocco" senza procedere agli adempimenti prescritti dal secondo comma dell'art. 270 c.p.p., richiamante le disposizioni contenute nei commi 6, 7 e 8 dell'art. 268 stesso codice;
in particolare era stata omessa la trascrizione integrale delle registrazioni nelle forme della perizia, prevista dal settimo comma del citato art. 268, per cui i risultati di tali captazioni erano da dichiarare inutilizzabili;
che ugualmente inutilizzabili erano da dichiarare gli esiti di un altro gruppo di intercettazioni, raccolte al fine di agevolare le ricerche del latitante OL OV previa formulazione della ipotesi di reato prevista dall'art. 378 C.P., eseguite sulle utenze cellulari del CA e del SO e sulle autovetture in uso al CA, a carico dei quali solo in un secondo momento erano emersi indizi di reità in ordine al reato di associazione mafiosa, reato per il quale erano stati iscritti nel registro degli indagati in data 5.3.2001, con decorrenza dal giorno 8.3.2000, mentre le captazioni erano state eseguite tutte in epoca antecedente, sicché, quando le stesse erano state raccolte, l'imputazione ipotizzata era diversa da quella per la quale l'iscrizione nel suddetto registro era avvenuta e, per di più, all'epoca non erano comunque ravvisatoli neanche i gravi indizi per l'ipotizzato reato di favoreggiamento;
che, essendo il quadro probatorio a carico dei predetti imputati basato esclusivamente sugli esiti delle suddette intercettazioni, ritenute inutilizzabili, gli stessi dovevano andare assolti dal reato loro ascritto per non avere commesso il fatto;
che, viceversa, le prove della responsabilità del D'CO in ordine al ravvisato reato di concorso esterno in associazione mafiosa erano ricavatali dalle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia AN VA, da ritenere intrinsecamente ed estrinsecamente attendibile sia per il suo pregresso radicamento nella realtà mafiosa palermitana, sia perché le sue propalazioni avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni di VA LL e RE IU, oltre che nelle parziali ammissioni dello stesso imputato, elementi da cui era emerso che in più occasioni lo AN aveva avviato il D'CO, che gestiva un'impresa di movimento terra, presso imprese aggiudicatane di appalti, che accettavano di fargli eseguire lavori in sub-appalto con compensi gravati da tangenti, sapendo che dietro di lui vi erano interessi di natura mafiosa, dei quali l'imputato era consapevole, ed, anzi, in due occasioni il D'CO aveva incassato del denaro dai titolari delle suddette imprese per conto di famiglie di "cosa nostra"; mentre per il reato di contraffazione di sigillo vi era la sostanziale confessione dell'imputato.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione sia il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo che il D'CO.
Il P.G. ha lamentato:
1) Erronea applicazione degli artt. 270 e 271 c.p.p., sul rilievo che nessuna sanzione di inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti dal diverso procedimento era ravvisatole nella specie, in quanto, per un verso, erano stati depositati tutti gli atti relativi alle suddette intercettazioni e, per altro verso, non era prevista alcuna sanzione di inutilizzabilità per la mancata trascrizione delle stesse;
in ogni caso, essendosi proceduto con il rito abbreviato, erano sufficienti i brogliacci redatti dalla polizia giudiziaria durante l'attività di captazione;
2) Disapplicazione della norma di cui all'art. 603, comma 4 (rectius 3) c.p.p., per avere la corte territoriale omesso, una volta ritenute inutilizzabili le suddette intercettazioni, di disporre ex officio perizia per la trascrizione delle stesse;
3) Erronea applicazione dell'art. 191 c.p.p. per avere la Corte territoriale disapplicato il principio, affermato dalle sezioni unite di questa Corte, secondo cui l'omessa iscrizione nel registro degli indagati non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'avvenuta iscrizione nel suddetto registro;
4) Erronea applicazione dell'art. 267 c.p.p., laddove la Corte di appello aveva ritenuto la inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite perché nel momento in cui erano state autorizzate non erano emersi gravi indizi di colpevolezza, mentre la legge, in relazione alle indagini concernenti la criminalità organizzata, prescrive che le captazioni possono essere autorizzate anche in presenza di indizi sufficienti.
Il D'CO ha dedotto violazione di legge e mancanza e illogicità della motivazione, sotto il profilo che il giudizio sulla attendibilità del chiamante in correità AN era stato espresso in forma tautologica, avendo la Corte di merito omesso di considerare che esistevano motivi di astio tra l'imputato e il collaboratore, idonei a incrinarne la credibilità e, inoltre, la prova del concorso esterno in associazione maliosa a suo carico era emersa soltanto dalle dichiarazioni del predetto AN, senza il conforto di fatti ed elementi oggettivi e concreti, come eventuali tracce della asserita esecuzione di lavori in subappalto, alcuni dei quali eseguiti in epoca successiva all'inizio della collaborazione dello AN, o dell'asserito pagamento di somme di denaro ad esponenti mafiosi, asseritamente provenienti da corresponsione di compensi in assegni bancari emessi da titolari di imprese assegnatali di appalti, del tutto inesistenti nella fattispecie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità di esposizione appare opportuno esaminare separatamente i ricorsi.
Il ricorso del Procuratore Generale di Palermo.
1. Le doglianze del P.G. ricorrente sono fondate.
1.1 Il tema della utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni eseguite nell'ambito di un diverso procedimento è stato affrontato e risolto dalla Corte territoriale applicando erroneamente le norme di cui agli artt. 270 e 271 c.p.p. Le ragioni per le quali la Corte suddetta ha ritenuto non utilizzabili gli esiti delle intercettazioni di cui sopra, per altro riassunte in scarne considerazioni, sono individuabili essenzialmente in due aspetti: a) non sarebbero state rispettate le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 268 c.p.p., richiamate dal terzo comma dell'art. 270 stesso codice;
b) tra gli adempimenti previsti dai surrichiamati commi 6, 7 e 8 dell'art. 268 c.p.p. ci sarebbe anche quello di procedere a "perizia" delle trascrizioni delle intercettazioni e tale adempimento è stato omesso, atteso che gli atti relativi sono stati depositati "in blocco".
Ora, a parte la oscurità e l'imprecisione tecnica di talune espressioni come la "perizia delle trascrizioni" o l'indicazione delle modalità del deposito, che sarebbe avvenuto "in blocco", per risolvere il problema occorre innanzitutto partire da una considerazione preliminare, e cioè dalla constatazione che il giudizio è stato celebrato con il rito abbreviato. Ciò comporta chiaramente la conseguenza che, come reiteratamente stabilito da questa Corte, nell'ambito di tale giudizio, in quanto procedimento a prova contratta, alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, "mentre sono rilevabili e deducibili le nullità assolute di cui all'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., la cui presenza può dirsi impedisca la nascita del processo quale voluto dal vigente ordinamento, le eventuali cause di inutilizzabilità della prova non possono invece essere rilevate e dedotte, se non al momento della richiesta e del consenso (salvo il caso che si tratti di prove la cui acquisizione sia chiaramente frutto di un vero e proprio reato); l'inutilizzabilità infatti, non attiene alla nascita del processo e ben può quindi ammettersi che chi, rinunciando al principio cardine della inscindibilità fra prova e contraddittorio, chiede e ottiene di essere giudicato allo stato degli atti, senza nulla eccepire in ordine alla loro utilizzabilità, non possa poi dolersi del risultato di una tale scelta, operata in vista del vantaggio costituito dalla consistente riduzione di pena prevista in caso di condanna" v. Cass., Sez. 6^, sent. n. 15104 del 31.3.2003, Bremec;
Sez. 4^, sent. n. 5801 del 3.11.1999, Alice ecc.). Tale principio è stato affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 16 del 21.6.2000, ric. Tammaro, che ha circoscritto l'inutilizzabilità degli atti di carattere probatorio esclusivamente a quelli assunti contra legem, e cioè al caso della cosiddetta inutilizzabilità patologica, ipotesi non ravvisabile nella fattispecie, nella quale si trattava di decidere sulla utilizzabilità di intercettazioni raccolte in altro processo, pienamente consentita dalla legge.
Nè a tale utilizzabilità era di ostacolo il fatto che gli atti relativi alle suddette intercettazioni fossero stati depositati dal P.M. "a sorpresa", ovvero tardivamente, e cioè dopo la formulazione della domanda di accesso al rito alternativo, perché, come correttamente osservato dalla Corte di Appello, la produzione di nuovi atti ad opera delle parti è possibile sino alla conclusione della discussione e questa evenienza, potenzialmente (ma non sempre) sfavorevole, deve essere messa in conto dall'imputato, il quale potrà eventualmente o decidere di optare per il rito ordinario o accettare il proseguimento del processo con il rito abbreviato, con la prospettiva di beneficiare della riduzione della pena prevista dalla legge.
La diversa tesi sostenuta dalla difesa poteva avere fondamento sotto il vigore delle precedenti disposizioni sul rito abbreviato, allorché il compendio probatorio rimaneva cristallizzato al momento della richiesta di rinvio a giudizio. Non più ora, alla luce della nuova normativa concernente tale rito e, segnatamente, alla stregua della disposizione di cui al quinto comma dell'art. 441 c.p.p., che consente al giudice di assumere, anche d'ufficio, gli elementi ritenuti necessari ai fini della decisione, e a quella di cui al primo comma dell'art. 441-bis, che da facoltà all'imputato di chiedere, in presenza di nuove contestazioni, che il processo prosegua nelle forme ordinarie.
Ma, ad ogni buon conto, ritiene questa Corte che i giudici della Corte territoriale abbiano comunque male interpretato ed applicato le disposizioni concernenti l'utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni eseguite in altro procedimento.
Ed invero, a prescindere dalla considerazione svolta dal P.G. ricorrente, secondo cui la sanzione della inutilizzabilità delle intercettazioni colpisce le stesse soltanto in caso di violazione degli artt. 267 e 268, commi 1 e 3, c.p.p., l'utilizzabilità degli atti relativi alle suddette intercettazioni nel processo ad quem non è comunque incondizionata e senza limiti, ma è sottoposta a precise condizioni, e non è indifferente la legalità del procedimento di acquisizione delle stesse.
L'art. 270 c.p.p. ne consente l'utilizzazione quando risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, presupposto pacificamente sussistente nel caso in esame.
La stessa norma prevede inoltre che, ai fini della utilizzazione, debba essere rinnovato il deposito dei verbali e delle registrazioni presso l'autorità competente per il diverso procedimento, ma non prevede affatto che si debba procedere alla "perizia" delle trascrizioni delle intercettazioni, e cioè ad una nuova trascrizione delle stesse, come sembra voler affermare la Corte di merito. L'espressione "si applicano le disposizioni dell'art. 268, commi 6, 7 e 8" ha una portata più limitata in relazione al diverso ambito di utilizzazione delle captazioni, nel senso che deve essere dato avviso ai difensori del deposito, della facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni;
inoltre le trascrizioni e le stampe debbono essere inserite nel fascicolo per il dibattimento, e i difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su nastro magnetico. Non avrebbe alcun senso rifare tutte le operazioni di trascrizione delle intercettazioni, se non altro perché, a prescindere dall'impiego di ulteriori risorse economiche, si dovrebbe procedere ad una attività processuale del tutto superflua e, oltre tutto, contraria al principio di economia processuale.
Orbene, emerge dagli atti che nella specie si è proceduto al deposito dei verbali e delle registrazioni e, dopo che il P.M aveva provveduto al deposito degli atti concernenti le intercettazioni eseguite nell'altro procedimento, le difese, come risulta dalla sentenza impugnata, hanno chiesto e ottenuto un rinvio dell'udienza, per modo che sono stati messi in condizioni di esaminare gli atti relativi alle intercettazioni, di estrarre copia delle trascrizioni, di ascoltare le registrazioni e di ottenerne la trasposizione su nastro magnetico ecc., per cui può affermarsi che sono state comunque garantite le prerogative della difesa ed è da escludere che ne siano stati violati i diritti.
Ne deriva che gli esiti delle intercettazioni eseguite nel diverso procedimento sono da ritenere pienamente utilizzabili nel presente processo.
1.2 Per quanto concerne il secondo gruppo di intercettazioni, e cioè quelle eseguite in base a decreti di urgenza emessi dal P.M. e convalidati dal GIP, la Corte territoriale ha ritenuto inutilizzabili i risultati di tali intercettazioni perché inizialmente le stesse erano state autorizzate al fine di agevolare le ricerche di un latitante, formulandosi a tal fine l'ipotesi di reato di cui all'art. 378 C.P., e solo in un secondo momento nei decreti autorizzativi è
stato ipotizzato a carico degli indagati CA e SO il reato di cui all'art. 416-bis C.P. ma prima che gli stessi fossero iscritti nel registro degli indagati per tale reato, mentre gli stessi non avrebbero potuto essere sottoposti ad attività di intercettazione prima della data di tale iscrizione, avvenuta con effetto dall'8.3.2000, successivamente al compimento delle suddette captazioni.
Inoltre, secondo la Corte di appello, le intercettazioni erano state autorizzate nonostante non fossero emersi a carico di chicchessia gravi indizi in ordine al reato di favoreggiamento personale, e nei decreti autorizzativi non si fa alcun riferimento alla necessità di pervenire al rintraccio del latitante, ragion per cui, poiché i decreti autorizzativi erano stati emessi in assenza del presupposto dei gravi indizi di reato, gli stessi erano viziati all'origine e i risultati delle intercettazioni effettuate dovevano ritenersi inutilizzabili, ivi comprese quelle effettuate con i decreti di proroga emessi dopo l'iscrizione nel registro degli indagati, perché negli stessi si era fatto ugualmente riferimento al reato di cui all'art. 378 C.P. Senonché la Corte di merito, da una parte, ha omesso di considerare, come correttamente osservato dal P.G. ricorrente, che gli atti di indagine compiuti prima della iscrizione dell'interessato nel registro degli indagati non sono soggetti alla sanzione della inutilizzabilttà, in quanto non espressamente prevista dalla legge (v. Cass., Sez. Un., sent. n. 16 del 21.6.2000, Tammaro); e, dall'altro, che la suddetta sanzione è prevista solo per gli atti compiuti dopo la scadenza del termine per il compimento delle indagini preliminari (v. art. 407, comma 3, c.p.p.). Va poi tenuto presente, con riguardo alle altre considerazioni svolte sul punto dalla sentenza impugnata, che, stante l'espresso rinvio operato dal terzo comma dell'art. 295 c.p.p. fra l'altro, all'art. 270 stesso codice, i risultati delle intercettazioni disposte per agevolare le ricerche di latitanti possono essere utilizzati a fini probatori anche in procedimenti diversi, a prescindere dalla esatta individuazione, nei decreti autorizzativi, del nomen juris del reato astrattamente configurabile. Ciò, per la semplice ragione che le intercettazioni disposte per agevolare le ricerche del latitante sono implicitamente sempre disposte in presenza di un grave quadro indiziario, essendo lo stato di latitanza fondato su una ordinanza cautelare basata su gravi indizi, o addirittura su un ordine di esecuzione conseguente ad una sentenza di condanna definitiva (in tal senso, v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 5722 del 6.2.2003, Pasquino;
Sez. 1, sent. n. 38720 del 2.10.2002, Bossi ecc). Senza dire che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 152/91, quando si procede per reati di criminalità organizzata, le intercettazioni possono essere comunque disposte per qualsiasi reato che sia aggravato, come accadeva nella fattispecie in ordine a quello di favoreggiamento ipotizzato nei decreti autorizzativi, ex art. 7 del suindicato D.L.. Il fatto che successivamente dalle intercettazioni di cui sopra, inizialmente disposte per addivenire al rintraccio di un latitante, siano emersi elementi di responsabilità in ordine al diverso reato di associazione mafiosa, non ne comporta affetto l'inutilizzabilità, in quanto ai fini della loro legittimità, è essenziale che siano state disposte in conformità a quanto disposto dal comma 3-bis dell'art. 295 c.p.p.. Anche i risultati di tale secondo gruppo di intercettazioni non potevano pertanto essere considerati inutilizzabili. Alla luce delle considerazioni svolte, avuto riguardo alle violazioni di legge sopra rilevate, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale di Palermo, la sentenza impugnata va annullata nei riguardi di SO IU e CA ZO, con conseguente rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, per nuovo giudizio che tenga conto dei principi affermati.
Il ricorso di D'CO NI.
2. Il gravame è basato essenzialmente su di una critica a tutto campo del giudizio di piena attendibilità, espresso nei confronti del collaboratore di giustizia AN VA, dalla sentenza impugnata.
In particolare, si duole il ricorrente del fatto che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato la circostanza che il suddetto collaboratore era animato da sentimenti di astio nei confronti del D'CO per essersi questo rifiutato di fornirgli un aiuto, quando glielo aveva richiesto.
Tale assunto appare tuttavia letteralmente travolto dalla valanga di riscontri esterni che le propalazioni accusatorie dello AN, secondo quanto prospettato dai giudici di merito, hanno trovato in diverse ed eterogenee fonti di prova, sia di natura dichiarativa (v. dichiarazioni di La NA GI, di VA LL e di RE IU), sia di natura documentale (v. missiva rinvenuta il 21.5.1996 in occasione della cattura dell'allora latitante CA OV), sia di natura captativa (v. intercettazione di una conversazione svoltasi il 26.2.1999, eseguita nel procedimento penale a carico di SO AE ed altri).
Appare quindi del tutto priva di fondamento e lontana dalla realtà l'affermazione del ricorrente, secondo cui la sua responsabilità "sarebbe stata affermata sulla base delle sole propalazioni dello AN, ignorando che esse necessitavano di un riscontro esterno diverso dalla dichiarazione stessa".
In ogni caso, anche sull'aspetto dell'asserito astio che lo AN avrebbe nutrito nei confronti del ricorrente, la Corte di merito ha adeguatamente motivato, escludendo che tale sentimento, ammesso che fosse reale, abbia minimamente influito sulla veridicità delle rivelazioni del collaboratore.
Quanto alla dedotta inesistenza di riscontri obiettivi, come assegni o tracce di operazioni bancarie, a prescindere dalla considerazione che gli elementi di riscontro sopra richiamati appaiono più che sufficienti ai fini della integrazione della prova ex comma 3 dell'art. 192 c.p.p., la Corte di Appello ha convincentemente spiegato che, essendo stati i lavori di subappalto, affidati al D'CO, compiuti tutti "in nero", era praticamente impossibile trovare dei riscontri documentali del tipo cui aveva fatto riferimento l'imputato.
Nè la presenza di fatture inerenti ai lavori, cui ha tatto riferimento il chiamante, sarebbe in contrasto con l'affermazione dello stesso, secondo cui i lavori in subappalto sono stati eseguiti "in nero", per la semplice ragione che l'esistenza di fatture apparentemente normali, emesse dalla impresa formalmente figurante come esecutrice dei lavori, magari per somme maggiori rispetto a quelle poi effettivamente incassate da tale impresa, non esclude affatto che alcuni di tali lavori siano stati effettuati da imprese subappaltatrici non ufficialmente figuranti dai documenti fiscali. Non inficia poi la veridicità delle accuse dello AN il fatto che alcuni dei lavori effettuati dal D'CO siano stati realizzati dopo il "pentimento" del propalante, ben potendo lo stesso aver continuato a svolgere la sua attività di fiancheggiamento dell'organizzazione mafiosa anche senza l'aiuto del predetto AN.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente D'CO al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SO IU e CA ZO e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.
Rigetta il ricorso di D'CO NI, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2005