Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2005, n. 15328
CASS
Sentenza 22 marzo 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Le intercettazioni disposte per agevolare le ricerche di latitanti presuppongono implicitamente la presenza di un grave quadro indiziario, essendo lo stato di latitanza fondato su una ordinanza cautelare o su un ordine di esecuzione conseguente ad una sentenza di condanna definitiva. Ne consegue che i relativi risultati possono essere utilizzati a fini probatori - anche in procedimenti diversi, stante l'espresso rinvio operato dal terzo comma dell'art. 295 cod. proc. pen. all'art. 270 cod. proc. pen. - a prescindere dalla esatta individuazione, nei decreti autorizzativi, del nomen juris del reato astrattamente configurabile.

Ai fini della utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche effettuate in un altro procedimento, l'art. 270 cod. proc. pen., nel richiamare il rispetto delle disposizioni dell'art. 268, commi sesto, settimo ed ottavo, non esige il rifacimento delle operazioni di trascrizione, risultando salvaguardate le prerogative della difesa attraverso il deposito nel procedimento "diverso" degli atti concernenti le intercettazioni.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2005, n. 15328
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15328
    Data del deposito : 22 marzo 2005

    Testo completo