Art. 204.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663))
[…] Infatti, poiché l'art. 31, L. 10 ottobre 1986, n. 663 ha abrogato l'art. 204 c.p. (pericolosità sociale presunta), disponendo altresì che tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accostamento della pericolosità sociale dell'autore del fatto, ne consegue che, riconosciuta la sospensione condizionale della pena, nella quale è sempre implicito un giudizio prognosticamente favorevole sulla personalità dell'imputato, si è esclusa la probabilità che lo stesso commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reato e, quindi, la sua pericolosità sociale (art. 203 c.p.), senza il cui accertamento è illegittima l'applicazione di una qualsiasi misura di sicurezza.
Leggi di più…