Sentenza 5 giugno 2013
Massime • 1
La fattispecie del concorso esterno in associazione di tipo mafioso si atteggia come reato permanente, al pari di quella di partecipazione alla medesima associazione da parte del soggetto organicamente inserito nel sodalizio, fermo restando che il concorrente può far cessare la permanenza desistendo dal continuare a prestare il proprio apporto alla vita dell'associazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/06/2013, n. 35100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35100 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA AR - Presidente - del 05/06/2013
Dott. BEVERE TO - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 1755
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 62/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT DE NN N. IL 15/09/1963;
avverso la sentenza n. 18/2011 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 18/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost.proc. gen. Dott. G. Izzo che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore della parte civile (Comune di Reggio Calabria), avv. P. Neri, che ha chiesto rigettarsi il ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
uditi i difensori dell'imputato, prof. avv. Coppi F. e avv. Biondi A., che hanno illustrato il ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. EN ME AR è imputato di concorso esterno in associazione di 'ndrangheta. Lo stesso, con sentenza 13 marzo 2001, fu riconosciuto colpevole dalla corte di assise di Reggio Calabria e condannato alla pena di anni cinque di reclusione. Detta sentenza fu annullata in sede di appello (sentenza 12 febbraio 2003), in quanto la corte d'assise d'appello prese atto del fatto che la corte costituzionale aveva risolto conflitto di attribuzione in favore del EN, all'epoca deputato. Il giudice di primo grado, infatti, aveva disatteso l'allegazione di un impedimento a comparire addotto dall'imputato per la concomitanza di impegni parlamentari, dichiarandolo contumace.
La corte costituzionale, come premesso, aveva dichiarato che non spettava alla corte di assise di Reggio Calabria negare la validita' dell'impedimento addotto.
2. Con (nuova) sentenza di primo grado (16 marzo 2006), il EN fu assolto dal delitto contestato perché il fatto non sussiste. Avverso detta sentenza propose ricorso per cassazione il pubblico ministero e la corte di cassazione, sezione quinta, con sentenza 5 maggio 2009, qualificata l'impugnazione come appello, dispose trasmettersi gli atti alla corte d'assise d'appello di Reggio Calabria per il giudizio di secondo grado. La corte d'assise d'appello sopraindicata (prima sezione), con sentenza 11 maggio 2010, confermò la sentenza assolutoria di primo grado.
2.1. Avverso detta sentenza d'appello ha proposto ricorso il procuratore generale e la corte di cassazione, sezione prima, con sentenza del 24 maggio 2011, ha annullato la sentenza impugnata, rinviando per il giudizio ad altra sezione della corte d'assise d'appello di Reggio Calabria.
2.2. Con la sentenza di cui in epigrafe (18 luglio 2012), la seconda sezione della corte d'assise d'appello di Reggio Calabria ha riformato la sentenza di primo grado e ha dichiarato l'imputato colpevole del delitto a lui ascritto, condannandolo alla pena di anni cinque di reclusione, nonché alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena, al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, Comune di Reggio Calabria;
ha disposto che, a pena espiata, l'imputato sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, per il periodo di un anno.
3. Al EN si addebita di aver utilizzato la forza intimidatrice di alcune cosche di 'ndrangheta per ottenere la sua elezione alla camera dei deputati nel 1994, promettendo in cambio assistenza giudiziaria e indebiti interessamenti in vicende processuali, riguardanti appartenenti alle associazioni malavitose, favorendo e appoggiando la candidatura di UI PP, persona imparentata con esponenti della cosca RO, in varie consultazioni elettorali locali, nonche' promettendo iniziative parlamentari finalizzate a contrastare gli effetti della normativa riguardante i collaboratori di giustizia. A tale scopo (ottenere appoggio elettorale), secondo il capo d'imputazione, EN avrebbe anche offerto e consegnato somma di danaro ad un affiliato del "locale" di Scilla, già nel corso della campagna elettorale per il rinnovo dell'amministrazione comunale di quel centro, nel 1988, ottenendo, in tal modo, anche l'appoggio di altre consorterie malavitose. Inoltre, nel 1992, l'imputato avrebbe ricercato contatti con le cosche di 'ndrangheta, al fine di indurre alle dimissioni dalla Camera dei deputati AN Attilio, eletto in luogo di ST Attilio.
4. Ricorrono per cassazione i difensori dell'imputato deducendo:
4.1. a) violazione degli artt. 624 e 627 c.p.p., nonché dell'art. 24 Cost. e art. 569 c.p.p., nella parte in cui non prevede la facoltà
dell'imputato di proporre appello incidentale in ipotesi di conversione in appello del ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero. Invero, a seguito del solo parziale annullamento con rinvio disposto dalla prima sezione della corte di cassazione, alcuni punti essenziali e decisivi della sentenza di assoluzione di secondo grado devono ritenersi passati in giudicato nel senso della loro insussistenza, quali l'episodio del voto di scambio a Scilla nel 1988, l'episodio relativo agli onorevoli AN e ST, l'episodio relativo al voto di scambio con le cosche RR e LO, la corruzione in atti giudiziari, la promozione di norme criminogene in Parlamento.
Per tali fatti, EN deve ritenersi dunque definitivamente prosciolto. L'impugnazione del pubblico ministero, poi convertita in appello dalla corte di cassazione con la sentenza del 2009, aveva ad oggetto episodi non esattamente indicati o non contenuti nel capo d'imputazione, quali la tentata estorsione per i lavori in via Marina di Reggio Calabria e la progressione nel cursus honorum politico di UI PP;
il che ha provocato una sostanziale violazione del diritto di difesa, dal momento che, come premesso, in occasione della conversione del ricorso del pubblico ministero in appello, all'imputato non è data la possibilità di proporre appello incidentale e dunque di presentare prove a discarico in ordine ai due predetti episodi.
4.2. b) violazione dell'art. 627 c.p.p. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche con riferimento all'ordinanza resa dalla corte di rinvio in data 18 maggio 2012, ordinanza con la quale sono state rigettate le richieste istruttorie formulate nell'interesse dell'imputato; il che ha condotto alla mancata assunzione di prova decisiva, atteso che la sentenza di annullamento della prima sezione della corte di cassazione aveva fatto obbligo ai giudici di rinvio di accertare se le vicende cc.dd. "UI" e "via Marina" costituissero indizi gravi, precisi e concordanti della serietà e concretezza degli impegni assunti dall'imputato nei confronti del sodalizio criminale;
è quindi evidente che al giudice di rinvio era stato conferito un preciso mandato di accertamento, che presupponeva inevitabilmente la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, come del resto esplicitamente previsto dall'art. 627. La corte di rinvio, con una motivazione meramente apparente, ha rigettato l'istanza di rinnovazione del dibattimento, venendo così meno anche al dictum della sentenza di annullamento. Peraltro, per quel che riguarda UI PP, si trascura il fatto che costui fu eletto vicepresidente della giunta provinciale all'unanimità e che comunque tale elezione non è contenuta nel capo d'imputazione; essa quindi non è stata contestata all'imputato. A ciò va aggiunta la scarsa credibilità che deve essere attribuita al collaboratore di giustizia MU, il quale sostiene che UI sarebbe stato eletto presidente della regione, piuttosto che della giunta provinciale. Altra significativa imprecisione contenuta in sentenza è quella che ascrive UI e EN alla medesima forza politica, laddove il primo militava in Forza Italia e il secondo nell'Unione di centro. Compito precipuo del giudice di rinvio, poi, sarebbe stato quello di accertare se l'imputato, con la sua condotta, avesse determinato rafforzamento della cosca RO e, in particolare, se le vicende cc.dd. "UI" e "via Marina" costituissero indizi di tale condotta. La pretesa difensiva, dunque, di ottenere la riapertura dell'istruzione dibattimentale non poteva essere elusa, in quanto le sopravvenienze accusatorie, oggetto del ricorso per cassazione del pubblico ministero, poi convertito in appello, erano estranee all'originale capo d'imputazione e non avevano costituito ragione di contestazione suppletiva. Ne è conseguita una pronuncia, che senza innovare sul versante probatorio, è giunta a rovesciare la sentenza di assoluzione, utilizzando i medesimi elementi che compaiono nella prima sentenza della corte di assise di appello. Ne risulta inevitabilmente il travisamento della prova e la contraddittorietà della motivazione. Peraltro è da notare che i giudici di rinvio sostengono che sono stati ampiamente escussi quasi tutti i testi nelle fasi precedenti, con ciò ammettendo che non sono stati escussi tutti testi. Il giudice di rinvio avrebbe dovuto impegnarsi in un approfondito esame delle carenze denunciate con la sentenza di annullamento, cosa che non ha fatto. Peraltro, si leggono nella sentenza espressioni allusive e giuridicamente non qualificanti, come il fatto che EN avrebbe sponsorizzato UI PP. Ebbene la sponsorizzazione è termine di uso solo commerciale e che non ha cittadinanza nel mondo giuridico. Non si comprende, dunque, che cosa abbiano voluto significare i giudicanti. Neanche va trascurato che UI fu consigliere comunale, prima di essere consigliere provinciale e che ciò avvenne prima che l'imputato fosse eletto alla Camera dei deputati. Per quanto specificamente riguarda l'episodio di via Marina di Reggio Calabria, si deve chiarire che esso è al di fuori del perimetro del capo d'imputazione e che dunque non poteva essere emessa sentenza con riferimento allo stesso. Il giudice di rinvio ha di fatto negato alla difesa la facoltà prevista dall'art. 627, nel momento stesso in cui si è rifiutato di ascoltare gli imprenditori riuniti nell'associazione temporanea d'imprese. In tal modo, ha dato per scontato che gli imprenditori non siano stati sottoposti a estorsione;
dunque non si comprende in cosa consisterebbe la singolarità della posizione del EN, in quanto, se nessuno degli imprenditori che operavano in via Marina ha dovuto pagare la "mazzetta" alla criminalità organizzata, non si comprende quale sarebbe stato il trattamento di favore riservato al ricorrente.
4.3. c) violazione dell'art. 627 c.p.p., comma 2 e dell'art. 648 c.p.p. e art. 624 c.p.p., comma 2, atteso che la corte di cassazione,
come premesso, annullando la sentenza d'appello, aveva recepito come definitivo il dictum della predetta sentenza relativo al tempus delicti, indicato con riferimento alle singole condotte ascritte al EN. La vicenda di via Marina è temporalmente successiva e, dunque, come già detto, estranea alla contestazione. Ne consegue la definitività della decisione sul punto del perimetro temporale della condotta contestata e oggetto di giudizio, con termine finale alle elezioni politiche del 1994. Erra dunque la corte di rinvio nel ritenere di trovarsi in presenza di una contestazione temporalmente aperta, laddove la consumazione del preteso reato deve coincidere con la condotta nella quale si sostanziano le singole azioni addebitate al ricorrente. Ciò non può essere revocato in dubbio perché su tale punto si è formato, come detto, giudicato, atteso che il giudice di rinvio avrebbe dovuto semplicemente impegnarsi nella verifica della serietà e concretezza degli impegni assunti dall'imputato nei confronti delle cosche operanti nella provincia di Reggio Calabria;
ebbene, tali indicazioni sono state immotivatamente superate dalla corte d'assise d'appello di Reggio Calabria nel giudizio di condanna del ricorrente. Ne è derivata erronea e arbitraria estensione del reato contestato, in linea di concorso, sino alla data del 13 marzo 2006, vale a dire quella della sentenza di primo grado. Il carattere meramente formale e dilatorio di tale temporizzazione prescinde erroneamente dalle specifiche contestazioni dei tempi e dei fatti in cui il capo d'imputazione si articola;
nel concorso esterno in associazione mafiosa, il perimetro comportamentale e temporale non ha natura permanente ma episodica.
4.4. d) violazione ed erronea applicazione del combinato disposto l'art. 2 c.p. e della L. n. 251 del 2005, nonché dell'art. 416 bis c.p., nella formulazione precedente alla suddetta legge, atteso che,
per le ragioni che sono già state indicate, la norma vigente all'epoca dei fatti deve ritenersi quella precedente alla Legge del 2005, che, all'epoca appunto, prevedeva la reclusione da tre a sei anni. Poiché la data del commesso un reato, come già detto, coincide col dicembre 1994, non è dubbio su quale fosse la normativa applicabile.
Conseguentemente le pene accessorie risultano determinate illegittimamente.
4.5. e) violazione ed erronea applicazione degli artt. 2 e 157 c.p., nonché degli artt. 627, 624 e 648 c.p.p., in considerazione del fatto che, in base a quanto premesso, il termine prescrizionale deve ritenersi ampiamente spirato.
4.6. f) nullità o invalidità della sentenza per violazione dell'art. 6 corte EDU, per avere la corte di assise di appello di rinvio riqualificato il fatto, considerandolo come reato permanente, senza che tale diversa qualificazione fosse mai stata previamente contestata o comunque sottoposta al contraddittorio delle parti. Invero, a seguito della ricordata pronuncia, il fatto non può essere riqualificato, sfociando in una pronuncia di condanna, se la nuova qualificazione non è stata previamente contestata all'imputato. Ebbene, aver considerato il delitto di cui agli artt. 110 - 416 bis c.p. come delitto permanente e non istantaneo comporta una diversa qualificazione, che non è stata mai portata a conoscenza dell'imputato e, con riferimento alla quale, quindi lo stesso non ha potuto difendersi. Peraltro, sono stati introdotti fatti diversi da quelli di cui al capo d'imputazione, quali la nomina di UI a presidente della provincia e l'episodio di via Marina.
4.7. g) erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento agli artt. 110 e 416 bis c.p. in relazione all'art. 530 c.p.p., atteso che la riforma del giusto processo ha introdotto il principio della affermazione di responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio, comportando una netta divaricazione tra la regola del giudizio civile, per il quale vale il criterio del più probabile che no, e quello del giudizio penale, per il quale vale la regola della certezza "scientifica" della colpevolezza, così come enunciato dalle sezioni unite della corte di cassazione con sentenza NZ (n. 30328 del 2002). In tema di reato associativo, quindi, gli indizi gravi e precisi dovrebbero consentire di dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, nonché della "messa a disposizione" della persona per ogni attività del sodalizio criminoso, con ciò evitandosi ogni suggestione di sapore socio-criminologico e ancorando la ricostruzione processuale a concreti dati di fatto. D'altra parte, nel sistema del codice di rito, la presenza dell'art. 530, comma 2 aveva già indicato all'interprete la via da seguire in caso di non completo convincimento circa la responsabilità dell'imputato.
5. In data 20 maggio 2013, sono stati depositati motivi nuovi, con i quali si ribadisce la nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione di legge penale in ordine alla configurazione del concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso e per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione.
Il giudice di rinvio ha ribaltato la pronuncia di assoluzione senza procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Invero, i primi giudici di merito avevano ritenuto che non fosse stato provato un vero e proprio patto per ottenere l'appoggio delle cosche alla elezione del EN. La sentenza della corte di cassazione ha quindi rilevato che i giudici di merito avevano escluso che i comportamenti addebitati all'imputato avessero apportato un significativo rafforzamento delle capacità operative della cosca RO e avevano concluso nel senso che l'istruttoria svolta non aveva consentito di accertare in quali modi il ricorrente si fosse impegnato nei confronti del predetto sodalizio malavitoso. L'annullamento è intervenuto proprio perché doveva essere valutato se la stipulazione del presunto patto tra EN e la cosca RO, per la sua serietà e concretezza, fosse stato in grado di incidere positivamente sul rafforzamento delle capacità operative della predetta cosca. Ebbene, il giudice di rinvio, solo attraverso una motivazione del tutto apparente, tenta di dimostrare come le condotte contestate all'imputato avrebbero contribuito al rafforzamento della cosca RO. Sia la vicenda "UI", che la vicenda "via Marina", contrariamente a quello che ritiene il giudice di rinvio, non lasciano emergere l'impegno del ricorrente a favore della cosca;
ne consegue che la corte di appello di rinvio non è riuscita a dare risposta al quesito posto con la sentenza di annullamento. Infatti, non si riesce a comprendere quali sarebbero stati i fatti specifici, attraverso i quali la cosca sarebbe stata rinforzata. Si tenta di accreditare il sillogismo elementare, in base al quale, essendo UI persona imparentata con i RO, il EN, per i suoi pretesi rapporti con il predetto, sarebbe entrato in contatto con esponenti della cosca in questione. In realtà, non è rimasto dimostrato che i risultati politici ottenuti dal ricorrente fossero dovuti all'intervento dei RO. Emerge viceversa dalla stessa sentenza impugnata che altri componenti del medesimo sodalizio malavitoso, quali ad esempio LO CO, avevano addirittura intenzione di uccidere il ricorrente. Al proposito, scarso rilievo hanno poi le dichiarazioni del collaboratore di giustizia MU, il quale sostiene che, a un certo punto, gli interessi di RO e di LO furono non più coincidenti, ma non sa indicare quando ciò avvenne.
5.1. Con specifico riferimento alla vicenda "via Marina", la sentenza non dimostra in alcun modo che EN aveva contribuito a consolidare la cosca RO. Invero, il solo fatto che RO TO non lo abbia costretto a pagare il prezzo di un'estorsione, se pur rispondesse al vero, non costituisce circostanza che possa valere in tal senso.
5.2. Per quanto riguarda l'elemento psicologico del reato contestato, poi, nessuna parola è espressa dalla corte di rinvio. È noto che il concorso esterno in associazione mafiosa è caratterizzato dal dolo, certamente generico, ma, comunque, diretto. Ne consegue che l'agente deve aver previsto, accettato e perseguito come risultato, non solo possibile o probabile, ma certo, il rafforzamento della struttura malavitosa. Occorre - in sintesi - che il dolo investa sia il fatto tipico, oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione, ovvero al rafforzamento dell'associazione, agendo il soggetto nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.
5.3. Con i predetti motivi nuovi, si deduce anche violazione della legge penale in ordine all'applicazione dell'art. 157 c.p., atteso che la contestazione aperta, per quel che riguarda i reati associativi, è una mera fictio juris. Per quel che riguarda il concorso esterno in associazione mafiosa, peraltro, si deve ritenere che tale anomala figura, di creazione giurisprudenziale, non integri un reato permanente, ma un reato istantaneo, con la conseguenza che la condotta viene a cessare quando cessano i singoli atti, con i quali il concorrente contribuisce al rafforzamento e al mantenimento in vita della struttura criminale. Nel caso in esame, evidentemente, tale momento coincide con la condotta addebitata al ricorrente nel capo d'imputazione e - dunque - non va oltre l'anno 1994, con tutto ciò che questo significa in ordine alla maturata prescrizione. Erroneamente, quindi, la sentenza impugnata ritiene che il concorso esterno in associazione mafiosa sia qualificabile, al pari della partecipazione pleno jure, al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., come reato permanente. Ne consegue che, a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche, pur ritenute meramente equivalenti, il delitto in questione deve ritenersi prescritto in 10 anni e che, dunque, in tal senso avrebbe dovuto orientarsi il giudice del rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto sciolto il "nodo" circa la natura - permanente o istantanea - del concorso esterno nei delitti associativi. Al proposito, non si può che prendere le mosse dal dettato dell'art.110 c.p., che, come è noto, prevede la ipotesi di concorso di più
persone nel reato e, per la precisione, "nel medesimo reato"; da ciò deriva che il trattamento sanzionatorio - fatte salve specifiche eccezioni elencate negli articoli successivi all'art. 110 - è, corrispondentemente, il medesimo per tutti gli imputati (ovviamente, per ciascuno dei responsabili, potranno anche essere prese in considerazione eventuali circostanze di natura personale, che, a loro volta, potranno influire sulla determinazioni in concreto della pena).
Ne consegue - inevitabilmente - che il concorso in un reato permanente non potrà che avere carattere permanente.
1.1. Vero è che i delitti associativi, per quanto indubitabilmente permanenti, consentono, in ragione della loro stessa struttura, che la permanenza dei singoli associati possa diversamente connotarsi nel tempo. Se l'azione tipica, descritta con le locuzioni "associarsi, partecipare, far parte" (cfr., ad es., artt. 270 bis, 305, 416 e 416 bis c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) e altre equivalenti,
consiste sostanzialmente nel reciproco (e tendenzialmente stabile) vincolo tra più persone, con divisione di ruoli, compiti e mansioni, per il raggiungimento di un comune scopo contra jus, non è dubbio che, fin quando la struttura criminale è in vita, altre persone potranno aderire;
correlativamente - e, si intende, quando ciò sia consentito dalla natura stessa della associazione e dalle sue "regole" - ben potrà darsi il caso che qualche aderente possa fuoriuscirne.
Si tratta ovviamente di reati plurisoggettivi a concorso necessario, per la cui sussistenza (e permanenza) non è indispensabile la immutabilità della compagine sociale, a condizione che non venga meno il numero minimo di associati, previsto dalla legge. Cosicché, nei reati associativi, è certamente ipotizzabile la cessazione della permanenza per ragioni oggettive (scioglimento, dissoluzione, annientamento della societas sceleris), ovvero soggettive (distacco di un componente).
1.2. Riportando il ragionamento appena sviluppato alla ipotesi criminosa ex artt. 110 - 416 bis c.p., si deve necessariamente concludere che il concorso esterno in associazione mafiosa ha, a sua volta, natura permanente, o, almeno, tendenzialmente permanente (cfr. ASN 201215727-RV 252329, che qualifica tale delitto come reato "di regola" permanente), nel senso che nulla vieta che, così come l'associato pieno jure possa, a un certo punto, decidere di non far più parte del "club criminale" cui aveva aderito, del pari, il concorrente esterno cessi di essere a disposizione - sia pure ab extrinseco - della struttura malavitosa.
1.3. È dunque errata la prospettazione che si fa nel ricorso e nei motivi nuovi, prospettazione in base alla quale, nel concorso esterno, ciascun singolo episodio di aiuto alla associazione costituirebbe un episodio isolato, slegato dagli altri e, al più, finalisticamente collegabile con gli altri (e con le esigenze della societas scelerum). Se così fosse, da un lato, il più delle volte, neanche si coglierebbe la "valenza sociale" del contributo dell'extraneus (la cui condotta potrebbe erroneamente essere sovrapposta, in taluni casi, a quella prevista dagli artt. 378 e 379 c.p.), dall'altro, al massimo, dovrebbe essere invocato l'istituto della continuazione (e sempre che le singole azioni poste in essere dal concorrente esterno integrino - di per sè - estremi di reato), con la paradossale conseguenza della applicazione di un più mite trattamento sanzionatorio.
1.4. Viceversa, concorrendo l'agente in un reato permanente, il (suo) concorso, come si diceva, non potrà che avere, esso stesso, carattere permanente, fermo restando che il concorrente esterno ben potrà desistere, a un certo punto, dall'offrire il suo apporto, con ciò determinato la fine della permanenza (per quel che attiene alla sua posizione).
La questione, allora - così come per il distacco dell'associato "a pieno titolo" - si risolve in un mero problema di prova;
prova della fuoriuscita dell'associato o, al contrario, prova della sussistenza durevole del vincolo associativo (con riguardo a quell'associato);
prova della cessazione della disponibilità del concorrente esterno a fornire il suo contributo per il mantenimento in vita/rafforzamento della associazione criminosa, o, al contrario, prova della permanenza di tale disponibilità, che potrà concretizzarsi in singoli, futuri interventi ausiliari.
2. Orbene, a seguito della sentenza di annullamento pronunziata dalla prima sezione di questa corte di legittimità in data 24 maggio 2011, la seconda sezione della corte di assise di appello di Reggio Calabria, giudice del rinvio, era chiamata (tra l'altro) a stabilire (cfr. pagina 9 della sentenza di annullamento) se le vicende cc.dd. "UI" e "via Marina" costituissero "indizi gravi, precisi e concordanti della serietà e concretezza degli impegni assunti dall'imputato nei confronti del sodalizio criminale, per ottenere la sua elezione alla Camera dei deputati, nelle elezioni politiche del 1994".
2.1. Ebbene, il giudice del rinvio, all'esito della rivisitazione del materiale probatorio, ha affermato (pagina 21 della sentenza 18 luglio 2012) che, poiché l'imputato era in grado di vantare nei confronti della cosca RO un credito tale che i vertici della predetta consorteria mafiosa, non solo lo avevano esentato dal pagamento del "pizzo" relativo ai lavori che si stavano eseguendo in via Marina di Reggio Calabria, ma, addirittura, avevano corrisposto - di tasca propria - alle altre cosche consorziate la quota da imputare al EN, allora quest'ultimo doveva essere in posizione di (rilevantissimo) credito nei confronti della struttura malavitosa predetta ("io sono vostro amico e soldi non ve ne do"). La riprova viene desunta dalle parole del collaboratore di giustizia MU, che riporta la frase pronunziata al proposito da RO TO ("...non possiamo insistere, perché a noi ci ha sempre favorito, a noi ci favorisce, ci aiuta se abbiamo bisogno, non possiamo forzarlo a darci i soldi...cerchiamo di farli uscire in modo diverso").
2.2. È dunque lo stesso vertice della cosca che afferma: a) che EN non può essere sottoposto a estorsione, b) che in passato lo stesso ha "sempre favorito" l'associazione, c) che, anche nel presente, EN è disponibile ("...a noi ci favorisce, ci aiuta se abbiamo bisogno").
È allora di tutta evidenza (oltretutto) che l'episodio c.d. "via Marina" è certamente al di fuori del perimetro della contestazione, ma che esso è stato valutato, non come un fatto in sè penalmente rilevante (rifiutarsi di pagare "il pizzo", ovviamente, non è reato), ma come episodio sintomatico del permanere del legame tra EN, da un lato, e i RO e i loro associati, dall'altro. È altrettanto evidente, allora, che, poiché, all'epoca della richiesta estorsiva (poi rientrata) per i lavori di via Marina in Reggio Calabria, il legame tra il ricorrente e la cosca era ancora attivo, (almeno) fino a quel momento, il termine di prescrizione non poteva iniziare a decorrere. Si deve, per altro, rilevare che la prima sezione della corte di cassazione ha pronunziato sentenza in data 24 maggio 2011, senza rilevare lo spirare di alcun termine prescrizionale.
2.3. Con le argomentazioni sopra esposte, si è data risposta alle censure sub c), d) ed e), nonché a parte delle censure introdotte con i motivi nuovi.
Dette censure sono, pertanto, da qualificare infondate.
3. Quanto alla censura sub a), si osserva che essa già ha ottenuto "risposta" da parte della (prima) corte di assise di appello, come si rileva da pagina 5 della sentenza 11 maggio 2010 (erroneamente è stato indicato l'anno 2005, in calce alla sentenza stessa). Per altro, si deve aggiungere che la censura appare certamente priva di rilievo, in quanto, in quella sede (il giudizio di secondo grado innanzi alla prima sezione della corte di assise di appello di Reggio Calabria) EN fu assolto.
Detta sentenza, poi, come ampiamente premesso, è stata annullata con rinvio da parte della prima sezione di questa corte di legittimità, che ha accolto il ricorso del procuratore generale, il quale aveva denunziato violazione di legge e carenze dell'apparato motivazionale. Dunque, contrariamente a quel che si sostiene nel ricorso, nessun capo e nessun punto della sentenza di assoluzione in appello (11 maggio 2010) può ritenersi passato in giudicato. Neanche poi è esatto che le vicende politico-mafiose di UI PP si pongano (diversamente di quel che si è detto per l'episodio "via Marina") al di fuori del capo di imputazione, che in merito recita:
"...favorendo e appoggiando, altresì, la candidatura di UI PP, componente del casato RO, durante varie consultazioni elettorali e tra l'altro.....".
La predetta censura (sub a), pertanto è inammissibile per manifesta infondatezza.
4. La censura sub b) è infondata.
Invero, il giudice di rinvio, a meno che l'annullamento della sentenza sia stato disposto proprio a tal fine, non è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento ogni volta che le parti ne facciano richiesta. I poteri di rinnovazione, in vero, sono sostanzialmente uguali a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, con l'ulteriore precisazione che la prova da assumersi nella eccezionale ipotesi di nuova istruttoria dibattimentale, oltre che indispensabile per la decisione ai sensi dell'art. 603, deve anche essere "rilevante", come prescritto dall'art. 627 c.p.p., comma 2, ultima parte (ASN 200530422 - RV 232020). Con riferimento al caso oggi in scrutinio, bisogna - dunque - verificare se la sentenza di annullamento aveva conferito al giudice del rinvio "il mandato tassativo" di rinnovare la istruzione dibattimentale.
La risposta non può che essere negativa se solo si legge - con la dovuta diligenza e attenzione - la sentenza di annullamento;
essa chiede al giudice individuato "per nuovo giudizio" di verificare serietà e concretezza del patto tra il EN e la cosca RO (patto dato per certo anche dalle sentenze di merito che hanno assolto il ricorrente). Al proposito, la sentenza di annullamento, a pagina 8, traccia il percorso attraverso il quale tale accertamento deve essere effettuato, chiarendo che la diversa corte di assiste di appello deve desumere tali caratteri di serietà e concretezza "non solo, come è stato fatto, verificando condotte del predetto, ritenute dall'Accusa esecutive dell'accordo con le cosche, ma anche desumendo logicamente i predetti caratteri degli impegni assunti dall'imputato da specifiche risultanze processuali, quali la vicenda UI e via Marina, nonché dalla affidabilità e dalla caratura dei protagonisti dell'accordo, dai caratteri strutturali del sodalizio criminoso, dal contesto storico di riferimento e dalla specificità dei contenuti".
4.1. Non vi è dunque traccia di una richiesta di introdurre un novum probatorio, quanto piuttosto l'invito a riconsiderare il materiale processuale già disponibile e in particolare a valutare il valore sintomatico delle vicende "UI" e "via Marina",
storicizzandole e rapportandole alla caratura criminale degli esponenti della cosca RO.
4.2. Quanto alla credibilità del collaborante MU, essa non poteva (e non doveva) più essere messa in discussione dai giudici del rinvio, in quanto era già stata affermata (più volte) dai giudici di merito e certamente non scalfita dalla sentenza di annullamento con rinvio, che, a pagina 7, innanzitutto, chiarisce che quelle di MU non sono dichiarazioni de relato, precisando, inoltre, che esse avevano trovato pieno riscontro nel prosieguo istruttorio, a suo tempo disposto ai sensi dell'art. 507 c.p.p.. 4.3. Quanto al rafforzamento della cosca RO quale effetto della condotta addebitata al EN, si deve tener presente che, con la più volte ricordata sentenza di annullamento, la prima sezione della corte di cassazione ha affermato il seguente principio di diritto (ancora pagina 8): "la sola stipulazione del patto (scil. tra EN e i RO), se caratterizzata da serietà e concretezza, era in grado di incidere positivamente sul rafforzamento delle capacità operative della cosca RO, ponendola in una posizione di prestigio nei confronti della altre cosche, dal momento che era diventata, per diretta investitura del EN, un punto di riferimento per le altre cosche e di coordinamento delle strategie attuate dalle stesse".
Dunque, in base a quanto si è appena esposto, si deve affermare che la sentenza di annullamento ha ritenuto che già il solo "ritorno di immagine" a favore dei RO, avrebbe potuto costituire rafforzamento (in termini di centralità strategica, spendibilità del nome e prestigio criminale) della posizione della cosca omonima, maxime nei rapporti con gli altri centri di potere criminale del reggino.
Ebbene, la rapida carriera politica di UI PP (da manovale a bordo dei traghetti "Caronte" della famiglia EN a presidente della giunta provinciale di Reggio Calabria) viene individuata, nella sentenza ricorsa, come sintomo della serietà e concretezza del patto stretto tra l'uomo politico e l'associazione di 'ndrangheta.
UI, invero, era uomo che faceva parte della famiglia (di sangue e mafiosa) dei RO (come premesso, lo stesso è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.). E certamente, nei circoli criminali del circondario, la circostanza non poteva essere ignota.
4.4. Dunque: che si condivida - oppure no - il dictum della prima sezione di questa corte, il giudice di rinvio, non solo, non era tenuto a svolgere ulteriori accertamenti istruttori (il ricorrente, invero, ne parla in termini assolutamente generici), ma era vincolato al principio di diritto sopra enunciato.
5. La censura sub f) è manifestamente infondata. Evidentemente la eventuale correzione di un errore di diritto non può formare oggetto di contestazione in favore dell'imputato (che ovviamente è sempre assistito da una difesa tecnica). Posto che, come premesso, il concorso esterno in associazione mafiosa è reato permanente, non vi era alcuna integrazione della contestazione da operare.
6. Manifestamente infondata è anche la censura sub g), atteso che la condotta del EN, come sintetizzata nel capo di imputazione, non è stata posta in dubbio dalla prima sezione di questa corte, la quale, come premesso, ha annullato con rinvio per ragioni diverse da quelle inerenti all'accertamento dei fatti. Si legge infatti a pagina 6 della sentenza di annullamento con rinvio del 24 maggio 2011: "I giudici di merito hanno accertato che EN ME, per essere eletto alla Camera dei deputati nelle elezioni politiche dell'anno 1994, si era accordato, tramite UI PP, con potenti cosche che operavano nella provincia di Reggio Calabria e che il predetto UI era un appartenete alla cosca dei RO, che aveva trattato per conto del EN con gli esponenti di altre cosche al fine di assicurare all'imputato l'appoggio delle stesse per essere eletto alla Camera dei deputati".
7. Le considerazione svolte al superiore punto 6 e lo stesso tenore letterale del brano estrapolato dalla sentenza di annullamento del maggio 2011 rendono evidente la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto in contestazione. Evidentemente non si può stringere "un accordo" con una struttura mafiosa, se non avendo piena consapevolezza della sua esistenza e del suo modus operandi. Tanto basta per ritenere che EN ben sapesse di aver favorito la cosca dei RO (e tanto lo sapeva, da aver preteso la esenzione dal "pizzo"). Ne consegue che la relativa censura (contenuta nei motivi nuovi) è manifestamente infondata.
7.1. Quanto al fatto che LO avrebbe voluto sopprimere il EN, a parte il fatto che dagli atti emerge che, non di precisa volontà si trattava, ma di un consiglio fornito a chi poteva assumere tali decisioni, va detto che tale assunto costituisce circostanza neutra, in quanto la eliminazione di un individuo, come la esperienza giudiziaria insegna, nelle logiche mafiose, può riguardare tanto un avversario, quanto un sodale divenuto "scomodo".
7.2. Le ulteriori censure contenute nei motivi nuovi (mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale, indipendenza del cursus honorum di UI dall'intervento del EN, mancato adeguamento del giudice di rinvio al dictum della sentenza di annullamento) o rappresentano ripetizione di censure già formulate (e alle quali si è sopra replicato), ovvero costituiscono affermazioni "in fatto", che non hanno cittadinanza innanzi a questo giudice di legittimità.
8. Il ricorso, dunque, nel suo complesso, merita rigetto. Al rigetto consegue condanna del ricorrente alle spese del grado;
consegue inoltre la sua condanna al ristoro delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado di giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al rimborso delle spese di parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.800, oltre accessori, come per legge. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2013