Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/03/2015, n. 33583
CASS
Sentenza 26 marzo 2015

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In tema di prova testimoniale, il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen., all'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210, comma sesto, cod. proc. pen., determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie.

In sede di esame dibattimentale di imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, l'avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen. - previsto anche per l'esame dibattimentale ai sensi dell'art. 210, comma sesto, dello stesso codice - deve essere rivolto non solo se il soggetto non ha «reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato» (come testualmente prevede il predetto comma sesto dell'art. 210), ma anche se egli abbia già deposto "erga alios" senza aver ricevuto tale avvertimento.

Le dichiarazioni "indizianti" di cui all'art. 63, comma primo, cod. proc. pen. sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza, in quanto la predetta norma di garanzia è ispirata al principio "nemo tenetur se detegere", che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato, e non quella che debba ancora commetterlo. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che, se il dichiarante non è chiamato a rispondere di fatti diversi da quelli che integrano il tessuto delle sue dichiarazioni, egli rimane compatibile con l'ufficio di testimone, ponendosi solo un problema di attendibilità della deposizione, che dovrà essere valutata secondo gli ordinari criteri).

In virtù del principio di conservazione degli atti e della regola, ad esso connessa, del "tempus regit actum", sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, al momento della deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo "status" di persona informata sui fatti, a nulla rilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/03/2015, n. 33583
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33583
Data del deposito : 26 marzo 2015

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