Cass. pen., sez. II, sentenza 13/07/2011, n. 31593
CASS
Sentenza 13 luglio 2011

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Massime1

La dichiarazione dibattimentale del testimone che il fatto o circostanza dichiarata nel corso delle indagini, e di cui ha contestazione per non averne avuto ricordo, sono rispondenti al vero, e tanto perchè, se così non fosse, non ne avrebbe fatto oggetto di dichiarazioni predibattimentali, è utilizzabile quanto al contenuto relativo alla sussistenza del fatto o circostanza, dato che la risposta alla contestazione per difetto di ricordo ha introdotto nel dibattimento quanto già dichiarato in precedenza.

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  • 1Testimone smemorato, vale "se l'ho detto è vero" (Cass. 17089/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2025

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  • 2Individuazione fotografica supera anche mancato riconoscimento al processo (Cass. 25122/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 febbraio 2024

    In tema di prove non disciplinate dalla legge, ove all'individuazione fotografica effettuata in fase di indagini preliminari non faccia seguito, in fase dibattimentale, la ricognizione personale dell'imputato presente in termini di "assoluta certezza", la prova dell'identificazione del predetto può essere raggiunta anche mediante la valutazione della precedente dichiarazione confermativa dell'individuazione fotografica, verificando l'esistenza di dati obiettivi, eventualmente anche riferiti dal testimone, che forniscano spiegazione del mancato ricordo in termini di sicura concordanza. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II PENALE (data ud. 07/03/2023) 09/06/2023, n. 25122 Composta dagli Ill.mi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/07/2011, n. 31593
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31593
Data del deposito : 13 luglio 2011

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