Sentenza 18 novembre 2014
Massime • 1
In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di condanna pronunciata in primo grado, nella specie pervenendo a una sentenza di assoluzione, deve, sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del "decisum" impugnato, metterne in luce le carenze o le aporie, che ne giustificano l'integrale riforma.
Commentari • 12
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 21 ottobre 2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, ha assolto perché il fatto non costituisce reato Gioacchino Genchi e Luigi De Magistris dai reati di abuso di ufficio agli stessi ascritti (Capi A, B, C, D, E, F, G, e H della rubrica), con conseguente caducazione delle statuizioni in favore delle costituite parti civili. L'accusa mossa ai due imputati è di avere, il De Magistris quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ed il Genchi quale consulente tecnico del magistrato, agendo in concorso tra loro e nell'ambito di un procedimento in …
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In fatto. 1. La Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto S.G. dal delitto di peculato perché il fatto non costituisce reato. All'imputato, nella qualità di pubblico ufficiale e, in particolare, di dirigente dell'Ufficio Unep presso il Tribunale di Parma, si contesta, nell'ambito della gestione del fondo spese dell'ufficio, ex art. 146, comma 2, d.P.R. n. 1229 del 15 dicembre 1959, destinato- secondo quanto chiarito dal Ministero della Giustizia - all'acquisto di beni di cancelleria e applicativi software, di essersi appropriato della somma di 3.647,81 euro mediante tre bonifici a saldo di fatture emesse dall'avv. A.G. in ragione della prestazione …
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La massima Ai fini della configurabilità del reato di concussione non è sufficiente lo stato di timore riverenziale o autoindotto del destinatario di una richiesta illegittima proveniente da un pubblico ufficiale, neppure quando quest'ultimo riveste una posizione sovraordinata e di supremazia rispetto al primo, poiché il delitto di cui all'art. 317 c.p. richiede che l'agente provvisto di qualifica pubblicistica, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, esteriorizzi concretamente un atteggiamento idoneo ad intimidire la vittima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso la configurabilità del reato in presenza di una richiesta …
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Con la sentenza in argomento, la Corte di Appello di Napoli ha affermato che "in tema di motivazione della sentenza d'appello per la riforma di una pronuncia assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale già acquisito in primo grado, caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella del primo giudice, ma occorre, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, anche in caso di impugnazione proposta dalla parte civile per le sole statuizioni civili". Corte appello Napoli sez. III, 09/03/2022, (ud. 14/02/2022, dep. 09/03/2022), n.2081 Svolgimento del processo …
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Si sottopone all'attenzione dei lettori questa pronuncia della corte di appello di Napoli che non ha applicato il principio di scindibilità delle dichiarazioni della P.O., riformando la sentenza di prima grado ed assolvendo l'imputato. Corte appello Napoli sez. III, 09/03/2022, (ud. 14/02/2022, dep. 09/03/2022), n.2081 Svolgimento del processo L'udienza del 22.1.2018 è rinviata al 16.5.2018 per precaria composizione del collegio. All'udienza del 16.5.2018, la p.c. deposita documenti che la Corte riserva di acquisire; l'udienza è poi rinviata al 14.11.2018 su richiesta delle difese, con sospensione della prescrizione per giorni 182. All'udienza del 14.11.2018 è separata la posizione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2014, n. 50643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50643 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE IO - Presidente - del 18/11/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - N. 2648
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - N. 23614/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO VU LE;
nei confronti di:
FU NG N. IL 15/01/1965;
HE WA N. IL 03/07/1962;
HU OD N. IL 24/12/1959;
YA NG N. IL 21/09/1959;
avverso la sentenza n. 1267/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 29/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI IO che ha concluso per annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore di grado di appello;
udito, per la parte civile, l'avv. Lazzaretti Gabriele che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 29 maggio 2012, la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza di condanna emessa il 17 novembre 2008 dal Tribunale della medesima città nei confronti di FU NG, HE WA, HU OD e YA NG, ritenuti responsabili dei reati dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. in riferimento alla detenzione per il commercio di articoli di pelletteria recanti il falso marchio FE, IE IN e OU ON, ha assolto i predetti perché il fatto non sussiste, evidenziando, quanto agli oggetti recanti il marchio AL IN, che la carta geografica che costituisce l'elemento identificativo del diritto di privativa era risultata, negli oggetti stessi, di pessima qualità e diversa dall'originale, e che erano diversi i marchi FE e LU ON, in quanto l'abbinamento delle lettere era differente. Escludeva comunque il rischio di confusione tra gli oggetti sottoposti a sequestro e quelli provenienti dalle note case cui si riferivano i marchi, in quanto le difformità che connotavano gli oggetti sequestrati non avevano "affatto, per numero, qualità e impressione d'insieme, una natura marginale e, in quanto tale, idonea a rendere confondibili i marchi per la platea dei possibili destinatari di quei prodotti". Propone ricorso per cassazione il difensore della parte civile OU ON LE il quale deduce vizio di motivazione, osservando come - a proposito di una ormai nota modalità di contraffazione del marchio OU ON - questa Corte abbia annullato analoga decisione della Corte fiorentina in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente. Si osserva, al riguardo, che la sentenza impugnata non avrebbe offerto congrua motivazione in ordine alla ritenuta non confondibilità tra il monogramma "LV" ed il segno imitante "LX", malgrado l'assoluto rilievo di tale punto, posto che la modifica, anche solo parziale, del marchio, non escludeva affatto il carattere decettivo della imitazione. Si sottolinea, in particolare, che la Corte territoriale aveva omesso di assegnare il dovuto rilievo alla circostanza che la sostituzione della lettera "era avvenuta con modalità del tutto maliziose, attraverso l'impiego di una "X" dalla forma del tutto anomala;
e che si era poi volutamente impiegato nel marchio contraffatto la stessa grafia e si era riprodotto lo stesso peculiare intreccio tra le lettere, così da integrare quell'imitazione fraudolenta che la condotta dell'alterazione punisce".
Si deduce, poi, travisamento della prova, in quanto il teste-esperto ON aveva evidenziato come il marchio simulasse quello autentico e potesse essere confuso "da lontano" con quello autentico;
deposizione che i giudici dell'appello avrebbero immotivatamente, non soltanto sminuito, ma anche screditato gratuitamente, ribaltando le valutazioni compiute dal primo giudice. Si riproducono, al riguardo, le dichiarazioni rese dal teste-esperto ON per dedurre l'effettivo travisamento delle sue dichiarazioni, laddove lo stesso ha posto in evidenza la circostanza che il prodotto fosse confondibile con quello originale.
Si sottolinea, ancora, come la giurisprudenza, nel fissare i criteri di comparazione tra i marchi, ha sempre fatto riferimento ad un "esame sintetico" che tenga conto soprattutto della impressione d'insieme e non ad un esame analitico e dettagliato delle singole componenti: insegnamenti, questi, che i giudici fiorentini non avrebbero seguito, avendo proceduto ad un esame particolareggiato delle singole componenti. Si sottolinea inoltre come in numerosissime pronunce adottate dalla stessa Corte di appello, sia stata affermata la sussistenza del reato in fattispecie identiche di tipo di alterazione ("LX" o "XL"). Inoltre, il giudizio di comparazione tra i marchi - secondo costante giurisprudenza - non deve essere condotto al momento dell'acquisto del prodotto, ma nella fase di impiego dello stesso, fase nella quale le differenze tra i segni possono essere percepite con maggiore difficoltà. Si riporta, infine, la giurisprudenza sul falso grossolano e si contesta la correttezza delle affermazioni enunciate in proposito dai giudici a quibus. Il difensore di FU NG, HE WA, HU OD e YA NG, in prossimità della udienza, ha depositato memoria nella quale, contestando la fondatezza delle censure proposte dalla ricorrente, ha chiesto dichiararsi inammissibile o in subordine rigettarsi il ricorso proposto dalla parte civile OU ON LE.
Il ricorso è fondato. Questa Corte ha infatti reiteratamente avuto modo di sottolineare che, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di condanna del giudice di primo grado, nella specie pervenendo a una sentenza di assoluzione, non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni, (ex plurimis e da ultimo, Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013 - dep. 14/01/2014, Pg in proc. Ricotta, Rv. 258005).
D'altra parte, si è pure sottolineato che, in tema di valutazione della prova testimoniale da parte del giudice d'appello, l'obbligo di rinnovare l'istruzione e di escutere nuovamente i dichiaranti, gravante su detto giudice qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado (obbligo sancito dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia), costituisce espressione di un generale principio di immediatezza, e trova pertanto applicazione non solo quando il giudice d'appello intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione, ma anche nell'ipotesi in cui vi sia stata condanna in primo grado. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente precisato che l'obbligo di rinnovare la prova orale è ancora più stringente quando nel processo concluso con condanna in primo grado vi è stata la costituzione di parte civile). (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014 - dep. 23/07/2014, Pg in proc. Pipino e altro, Rv. 260071). Il ribaltamento dello statuto decisorio in sede di gravame, dunque, deve fondarsi non su una semplice divergenza di apprezzamento tra giudici "orizzontalmente" proiettati verso un - reciprocamente autonomo - sindacato dello stesso materiale di prova, ma sul ben diverso versante di un supposto "errore" di giudizio che l'organo della impugnazione reputi di "addebitare" al giudice di primo grado, alla luce delle circostanze dedotte dagli appellanti ed in funzione dello specifico tema di giudizio che è stato devoluto. Ad una plausibile ricostruzione del primo giudice, non può, infatti, sostituirsi, sic et simpliciter, la altrettanto plausibile -ma diversa - ricostruzione operata in sede di impugnazione (ove così fosse, infatti, il giudizio di appello sarebbe null'altro che un mero doppione del giudizio di primo grado, per di più a "schema libero"), giacché, per ribaltare gli esiti del giudizio di primo grado, deve comunque essere posta in luce la censurabilità del primo giudizio;
e ciò, sulla base di uno sviluppo argomentativo che ne metta in luce le carenze o le aporie che giustificano un diverso approdo sui singoli "contenuti" che hanno formato oggetto dei motivi di appello. La sentenza di appello, dunque, ove pervenga ad una riforma (specie se radicale, come nella specie) di quella di primo grado, deve necessariamente misurarsi con le ragioni addotte a sostegno del decisum dal primo giudice, e porre criticamente in evidenza gli elementi, in ipotesi, sottovalutati o trascurati, e quelli che, al contrario, risultino inconferenti o, peggio, in contraddizione, con la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità poste a base della sentenza appellata.
Ebbene, nella specie, lungi dal porre in risalto specifici vizi o carenze della sentenza di primo grado, i giudici dell'appello si sono limitati a trascurarne completamente i relativi approdi, per pervenire ad una diversa soluzione della vicenda processuale, operando sulla base di una "soggettiva" valutazione degli atti e della "tipologia" della contraffazione.
Nella sentenza di primo grado, infatti, era stato osservato che il testimone esperto ON IO, sebbene avesse "riscontrato che la forma degli articoli fosse la stessa, così come il colore di fondo del tessuto ed il disegno floreale", non aveva mancato di sottolineare la sussistenza di alterazioni "nelle lettere formanti il logo del marchio", dal momento che, "invece di esserci una L ed una V, c'erano una X ed una L, che si confondevano con l'originale". E di ciò finivano per dare atto anche i giudici dell'appello, i quali confermavano che "di alterazione del marchio" aveva parlato il ON, "con riferimento a quello registrato...rilevando come il monogramma XL rappresentato ne prodotti in sequestro simulasse e potesse essere confuso, da lontano, con quello LV, al pari del disegno floreale, anch'esso oggetto di marchio (complesso) registrato".
Malgrado tale obiettiva "convergenza" di elementi valutativi, i giudici dell'appello hanno finito per "sterilizzare" il valore della prova dichiarativa offerta dal testimone esperto, facendo leva, non su elementi che contraddicessero i dati offerti dal testimone, ma regolandosi esclusivamente su una "diretta" percezione delle modalità di contraffazione, per escluderne la portata decettiva. I giudici dell'appello, infatti, hanno osservato come dal confronto tra le fotografie dei campioni sottoposti all'esame dell'esperto e quelle degli originali, fosse "destinato a stemperare la portata dell'affermazione" del ON, "posto che gli elementi figurativi che compongono il marchio non ripropongono pedissequamente quelli dell'originale, sia con riferimento al numero dei petali, sia con riguardo all'immagine del fiore circoscritto nel tondo (che, nel prodotto autentico, è marrone scuro e si staglia su campo chiaro, mentre nei prodotti sequestrati è tutto chiaro). Del pari è a dirsi - concludevano i giudici dell'appello - con riguardo al terzo elemento del disegno floreale, che, oltre ad essere diversamente disegnato, risulta inscritto in una figura pentagonale anziché in una sorta di rombo".
Dunque, l'appello opera una "revisione" del giudizio attraverso le impressioni personali dei giudici, impropriamente surrogatorie rispetto ad elementi di giudizio che ben avrebbero potuto formare oggetto di una apposita perizia, ove gli esiti della deposizione del "testimone-esperto" fossero stati reputati inappaganti. È ben vero, infatti, che questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che, in tema di valutazione della prova, occorre distinguere tra la scienza privata del giudice, che non rientra fra le prove ritualmente acquisibili al processo e, come tale, non può essere posta a fondamento del giudizio, e le percezioni che il giudice trae direttamente dal processo e dai suoi atti, trattandosi di dati ed elementi che ritualmente entrano a far parte della sfera di cognizione del giudice e ben possono essere oggetto di valutazione e confronto con le ulteriori acquisizioni probatorie. (Fattispecie in cui il collegio giudicante ha fatto ricorso al proprio convincimento in merito alla conformità della identità dell'imputato, presente al dibattimento, rispetto alle immagini di una persona ripresa da una videoregistrazione) (Sez. 6, n. 25383 del 27/05/2010 - dep. 05/07/2010, Galluzzi e altri, Rv. 247826). Ma è altrettanto vero che, ove un determinato tema di prova abbia formato oggetto di apposito esame testimoniale, e il relativo contenuto esprima anche valutazioni di ordine tecnico, la esclusione probatoria dei relativi esiti non potrà scaturire da un apprezzamento "tecnico" alternativo, condotto direttamente dal giudice. Per altro verso, va pure rammentato come l'apprezzamento sulla "confondibilità" degli oggetti recanti il marchio genuino rispetto a quelli con marchio contraffatto o imitativo, deve essere compiuta in concreto ed alla luce della valutazione complessiva degli elementi che caratterizzano i beni posti in comparazione. Si è infatti più volte affermato, al riguardo, che "il concetto di contraffazione postula una valutazione di confondibilità del marchio contraffatto con quello genuino. Questa valutazione - si è puntualizzato - deve essere condotta sulla base di un esame sintetico, che tenga conto degli elementi di similitudine e di quelli distintivi, ma soprattutto dell'impressione d'insieme e della specifica categoria di consumatori cui il prodotto è destinato" (v. Sez. 5, n. 46833 del 27 ottobre 2004; nonché Sez. 3, n. 13819 del 12 febbraio 2008, entrambe non massimate sul punto). In senso non dissimile, nella giurisprudenza civile si è analogamente precisato che, in tema di concorrenza sleale, al fine di accertare l'esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore e tenendo, quindi, conto che, quanto minore è l'importanza merceologica di un prodotto, tanto più la scelta può essere determinata da percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali, anziché da dati che richiedano un'attenzione riflessiva, e considerando altresì che il divieto di imitazione servile tutela l'interesse a che l'imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente (Sez. 1, Sentenza n. 29775 del 19/12/2008, Rv. 605928). Ne deriva che l'assunto dei giudici dell'appello, secondo il quale, in riferimento agli oggetti recanti il marchio simile a quello della OU ON, non sussisterebbero i presupposti per ritenere i marchi stessi ed i relativi oggetti suscettibili di confusione, finisce per risultare priva di logica motivazione. La sentenza stessa deve pertanto essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale provvedere anche in ordine alla richiesta di liquidazione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile ricorrente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2014