Versione
24 ottobre 1989
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16 giugno 2023
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Art. 89. Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria 1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e' citata per l'udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato.
2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la disposizione dell'articolo 87 comma 3.
2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la disposizione dell'articolo 87 comma 3.
Commentari • 60
- 1. Il civilmente obbligato per la pena pecuniariahttps://www.studiocataldi.it/ · 142.27472
[…] Art. 197 comma 1 c.p. Art 89 c.p.p Art. 534 c.p.p. […]
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Giurisprudenza • 173
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2012, n. 17713Provvedimento: […] In realtà, a parere della ricorrente, l'obbligazione del responsabile civile per la pena pecuniaria avrebbe natura sussidiaria non solo nell'interesse esclusivo dello Stato, ma anche con riferimento all'imputato, come confermerebbe la previsione contenuta nell'art. 89 c.p.p.. […]Leggi di più...
- civilmente obbligato per la pena pecuniaria·
- legittimazione ad impugnare·
- mancanza di statuizioni a suo carico·
- esclusione·
- procedimenti speciali·
- procedimento per decreto