Articolo 89 del Codice di procedura penale
Articolo 101Articolo 90
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
16 giugno 2023
Art. 89. Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria 1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e' citata per l'udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato.
2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la disposizione dell'articolo 87 comma 3.
Entrata in vigore il 16 giugno 2023
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