Sentenza 24 giugno 2010
Massime • 3
La circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. (Fattispecie nella quale l'attenuante era stata riconosciuta valorizzando la qualità e quantità di droga - un grammo di hashish - ceduta a soggetto minore di età, nonché i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione - abitualmente posta in essere senza particolari accorgimenti -).
Anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 4-bis, L. n. 49 del 2006, l'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 configura una circostanza attenuante ad effetto speciale e non un reato autonomo, in quanto la norma è correlata ad elementi (i mezzi, le modalità, le circostanze dell'azione, la qualità e quantità delle sostanze) che non incidono sull'obiettività giuridica e sulla struttura delle fattispecie previste come reato, ma attribuiscono ad esse una minore valenza offensiva.
L'aggravante della cessione di sostanze stupefacenti a soggetto minore di età è astrattamente compatibile con l'attenuante del fatto di lieve entità; ne consegue che il giudice deve valutarne la compatibilità caso per caso, tenendo conto di tutte le specifiche e concrete circostanze nelle quali la cessione a minore si realizza. (Fattispecie nella quale l'attenuante era stata riconosciuta in relazione alla cessione a soggetto minore di età di un grammo di hashish, posta in essere senza particolari accorgimenti).
Commentari • 34
- 1. Giacomo Pestellihttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Giacomo Pestelli è nato a Firenze il 21 gennaio 1984. Si è laureato con il massimo dei voti presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze e con pari massimi voti ha conseguito il diploma di specializzazione presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali del medesimo Ateneo. È entrato in Magistratura nel 2013 e, dopo aver svolto il tirocinio presso gli Uffici giudiziari della Corte d'Appello di Firenze, ha assunto le funzioni di Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Mantova, ove ha prestato servizio dal 2015 al 2018, occupandosi dapprima di criminalità economica e poi di fasce deboli. Attualmente è in servizio presso la …
Leggi di più… - 2. Giacomo Pestellihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 3. Giacomo Pestellihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 4. Concorso a diverso titolo nel medesimo fatto storico: nota a Cass. Sez. Un. 11.7.2024 n. 27727Giusy Alessandra Annunziata · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giusy Alessandra Annunziata È possibile la diversificazione dei titoli di reato tra chi abbia partecipato alla realizzazione di un medesimo fatto storico? In particolare, è ammissibile che quest'ultimo venga imputato a norma del comma primo o del comma quarto dell'art. 73 D.P.R. 309/1990 a un concorrente, e a norma del comma quinto del medesimo articolo a un altro concorrente? Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 27727 dell'11 luglio 2024, hanno risposto affermativamente. Sebbene il recente approdo non sembri a prima lettura “rivoluzionario”, conviene esaminare la “querelle” tornando al momento in cui tutto è cambiato, ovvero al decreto legge del 23 dicembre 2013, n. 146, quando il …
Leggi di più… - 5. Stupefacenti, attenuante di lieve entità per un solo concorrente? (Cass. 27727/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 luglio 2024
In tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente, il reato di spaccio di sostanza stupafecente non attenuato e nei confronti di altro concorrente il reato di spaccio di sostanza stupafecente attenuato dalla lieve entità cui all'art. 73, comma 5, del medesimo D.P.R. La giurisprudenza costituzionale propende per una responsabilità penale sempre più sviluppata in senso personalistico, al fine di ricondurre la condotta dei singoli al loro effettivo disvalore, ritenendo che ciò sia più conforme al modello costituzionale delineato dall'art. 27, primo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/06/2010, n. 35737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35737 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2010 |
Testo completo
35 737 / 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
GEMELLI Presidente Udienza pubblica Dott. Torquato
GRASSI del 24/06/2010 Dott. Aldo Componente
Dott. Umberto SENTENZA GIORDANO Componente
Dott. Antonio S. AGRO' Componente N. 16
Dott. Vincenzo R.G.N. 36880/2009 MI Componente
.
Dott. Amedeo FRANCO Componente
Dott. Giovanni CONTI Componente Dott. Franco Fiandanese Componente rel.
Dott. Giacomo FUMU Componente
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di
Campobasso, avverso la sentenza della Corte di
Appello di Campobasso, in data 2 luglio 2009, di riforma della sentenza del Tribunale di Campobasso,
in data 7 luglio 2006, nel procedimento a carico di
CO TO, n. a Isernia il 1 luglio 1979;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
о ricorso;
1
Udito il pubblico ministero in persona del
Procuratore Generale Aggiunto dott. Giovanni
Palombarini, che ha concluso per il rigetto ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Campobasso, con sentenza in data 7
luglio 2006, dichiarava Rico TO
colpevole del reato di cui agli artt. 81, comma 2
p., 73, comma 4 e 80 comma 1 lett. a) del D.P.
309 del 1990, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
acquistato, detenuto venduto sostanza
stupefacente di cui alla tabella II dell'art.
(hashish); con l'aggravante citato D. P.R.
circostanza, la sostanza stupefacente in una stata venduta persona minore di età. Fatti
commessi sino al mese di agosto dell'anno 2001.
11 Tribunale condannava il CO, concesse attenuanti generiche prevalenti sulla contesta aggravante, alla pena di anni uno mesi cinque di reclusione ed euro 4.500,00 di multa.
Corte di Appello di Campobasso, con sentenza dell'imputato, dichiarava non doversi procedere,
perché, concessa l'attenuante speciale del fatto di lieve entità, di cui al comma 5 dell'art. 73
testo previgente - del D. P. R. 309/1990, ed in concorso con le attenuanti generiche, già concesse in prime cure in termini di prevalenza sulla contestata aggravante, il reato è estinto per prescrizione>>.
Il giudice di appello osservava che il quantitativo di droga ceduta dal CO nelle diverse occasioni,
compresa quella che ha riguardato il minore (pari ad un grammo) non può che essere apprezzato in termini di modesta consistenza;
che, in considerazione della qualità di detta sostanza
(hashish), dei mezzi, delle modalità e delle
circostanze dell'azione (la cessione della droga avveniva senza speciali accorgimenti e all'esito di richieste telefoniche facilmente controllabili dalle forze di polizia) è ben ravvisabile il fatto di lieve entità, essendo possibile procedere, pur in presenza della cessione della droga ad un minore, ad identificare condotte di minima offensività.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso, deducendo il vizio di qui all'art. 606, lett. b), c.p.p., per inosservanza ed erronea applicazione dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5,
DIP.R. 309/90.
11 P.G. ricorrente, dopo avere affermato che il riconoscimento della suddetta attenuante rilevante ai fini della decisione, giacché soltanto ale concessione consentirebbe di pervenire ad una p e declaratoria di estinzione r prescrizione,
sostiene, richiamando la giurisprudenza di questa
Suprema Corte, la sussistenza di un'evidente
I
incompatibilità tra la circostanza aggravante della cessione a minori di sostanza stupefacente l'ipotesi attenuata del fatto di lieve entità,
quanto il fatto stesso della cessione a minori,
la sua maggiore intrinseca pericolosità, rende più
grave l'azione delittuosa ed esclude l'applicazione dell'ipotesi attenuata, anche in costanza di altri
Clementi sintomatici, in astratto, della lieve entità del fatto.
Quarta Sezione di questa Suprema Corte,
ordinanza del 26 marzo 2010, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite, rilevando l'esistenza di
Contrasto giurisprudenziale in merito alla compatibilità dell'attenuante del fatto di lieve
entità con l'aggravante di cessione di sostanze stupefacenti a persona minore di età, poiché,
secondo un primo orientamento il fatto stesso della cessione a minori, per la sua maggiore intrinseca pericolosità, renderebbe più grave l'azione delittuosa ed escluderebbe l'applicazione dell'ipotesi attenuata, mentre, secondo un altro
orientamento, nella cessione di sostanze stupefacenti a minorenni sarebbe possibile identificare condotte di minima offensività.
Il Presidente Aggiunto di questa Suprema Corte
assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE diLa questione di diritto sottoposta all'esame queste Sezioni Unite è la seguente: se l'aggravante di cessione di sostanze stupefacenti a soggetto minore di età (art. 80, comma 1, lett. a), D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309) sia compatibile con
l'attenuante del fatto di lieve entità (art. 73,
comma 5, stesso D. P.R.).
Sulla questione controversa si sono formati due
orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Secondo un primo orientamento sarebbe "evidente" la incompatibilità tra la circostanza aggravante della cessione a minori di sostanza stupefacente l'ipotesi attenuata del fatto di lieve entità, in quanto il fatto stesso della cessione a minori, per la sua maggiore intrinseca pericolosità, rende più
grave l'azione delittuosa ed esclude l'applicazione dell'ipotesi attenuata, anche in presenza di altri elementi sintomatici, in astratto, della lieve
11 luglio 1991, n.entità del fatto (Sez. IV,
10793, Spanazzi, rv. 188578; Sez. IV, 29 aprile
1992, n. 6672, Fares, IV. 190503; Sez. VI,
gennaio 2008, n. 20663, Cassoni, rv. 240057).
Secondo un altro orientamento, invece, l'aggravante della cessione di sostanza stupefacente a persona minore di età non è incompatibile con l'attenuante del fatto di lieve entità, con cui è oggetto di bilanciamento nell'ambito di un giudizio di globale valutazione della fattispecie, giacché anche nella cessione di droga a persona minore possibile procedere ad identificare condotte di
offensività in rapporto ai mezzi, alle modalità
circostanze dell'azione, alla quantità e qualità
della sostanza ceduta (Sez. IV, 19 maggio 1997,
4240, Bettoschi, IV. 207917; Sez. VI, 17 aprile
8612, Piccardi, rv. 211461; Sez. VI, 171998. n. giugno 1999, n. 9579, Caruso, rv. 214318; Sez. VI,
6 maggio 2009, n. 22123, D.P., rv. 244145; nonché,
implicitamente, Sez. VI, 15 ottobre 2002, n. 37016,
Mazzei, rv. 222845). Esemplificativamente tali decisioni indicano i casi di cessione di minime quantità, sporadicamente effettuata a soggetto prossimo alla maggiore età; di cessione analoga a titolo gratuito ° di mera amicizia a soggetto notoriamente tossicodipendente, che ne abbia fatto richiesta;
di cessioni effettuate da persona a sua volta minore a favore di coetanei, al di fuori di abituale attività di spaccio e senza finalità di lucro. Nelle concrete fattispecie, le stesse
decisioni hanno tenuto conto della qualità e quantità dello stupefacente ceduto (una sola dose di hashish) e della circostanza che il cessionario fosse molto prossimo al raggiungimento della
all'uso abituale di maggiore età e già dedito droga.
Deve osservarsi che il primo orientamento basa le sue tesi su un criterio di incompatibilità in linea teorica e logica>>, arrivando ad affermazioni di carattere generale, secondo le quali ogni qual volta il legislatore ha stabilito che una
fattispecie penale debba ritenersideterminata portatrice di maggior danno sociale comminando un aggravamento di pena, tutte queste volte il fatto,
indipendentemente dalla valorizzazione del profilo aggravante ai fini dell'applicazione della pena,
quindi, della formale contestazione ovvero della
comparazione con eventuali attenuanti, non può
ritenersi di "lieve entità" per la evidente concettuale contradictio in adjecto>> (Sez. IV, n.
6672 del 1992 cit.).
L'altro orientamento, invece, non solo ritiene che sia, al contrario, contrastante con la logica ed anche con un principio di giustizia sostanziale il divieto di bilanciamento tra attenuante del fatto lieve ed aggravante ex art. 80, comma 1, lett.
D.P.R. cit., soprattutto evidenzia che La
affermata incompatibilità fra circostanze eterogenee è priva di specifica previsione normativa che sancisca appunto la non
coesistenza ed anche di un sicuro aggan io di ordine sistematico.
Quest'ultima interpretazione è quella che queste
Sezioni Unite ritengono di dover condividere.
Occorre premettere che l'art. 73 comma 5, D.P.R.
309 del 1990 configura una circostanza ad fetto speciale e non un reato autonomo secondo pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte
(Sez. Un. 31 maggio 1991, n. 9148, Parisi, rv.
187930; Sez. Un. 21 giugno 2000, n. 17, Primavera,
rv. 216668), essendo correlata ad elementi (i mezzi, 14 modalità, le circostanze dell'azione, la qualità e quantità delle sostanze) che non mutano,
nell'obiettività giuridica e nella struttura, le
fattispecie previste dai primi commi dell'articolo,
ma attribuiscono ad esse una minore valenza offensiva. Tale configurazione è stata confermata anche a seguito delle modifiche apportate dall'art.
4-bis, comma 1, lett. f), D.L. 30 dicembre 2005, n.
convertito, con modificazioni, dalla L. 21 272,
febbraio 2006, n. 49, che riguardano esclusivamente una nuova modulazione dell'entità della pena, non
più rapportata alla natura delle sostanze
stupefacenti o psicotrope (Sez. IV, 20 febbraio
2007, n. 16444, Severa, rv. 236606; Sez. IV, 28
maggio 2008, n. 27429, Messina, rv. 240849; Sez.
- 26 marzo 2009, n. 13523, De VI, 22 ottobre 2008
Lucia, rv. 243827).
La natura giuridica della fattispecie prevista dal comma 5 dell'art. 73 D. P. R. n. 309 del 1990,
consente, in primo luogo, di osservare che l'art.
assoggetta al giudizio di69, comma 4, c.p.
9 comparazione tutte le circostanze ad effetto
speciale, oltre quelle inerenti la persona del
colpevole: testo di legge tanto più chiaro ove si
consideri che, invece, tali circostanze erano
escluse dal giudizio di comparazione nella precedente formulazione della norma (modificata dall'art. 6, d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220). Pertanto, non
può ritenersi fondata, nella sua generalizzata astratta formulazione, l'affermazione della giurisprudenza sopra citata, secondo la quale il fatto non può ritenersi di "lieve entità" ogni qual volta il legislatore ha stabilito che una determinata fattispecie penale debba ritenersi
portatrice di maggior danno sociale comminando un aggravamento di penax>: soltanto in caso di eccezione espressa desumibile da ricostruzione sistematica è possibile derogare regola del bilanciamento tra circostanze (cfr. Sex.
Un. 25 febbraio 2010, n. 10713, Contaldo,
245929).
Nella fattispecie in esame, nessun elemento di ordine letterale sistematico rinvenibile sostegno della tesi della incompatibilità
1'aggravante specifica di cui all'art. 80, comma 1,
10 lett. a), D.P.R. n. 309 del 1990 e l'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, stesso D.P.R. Non deve essere fuorviante il riferimento alla circostanza della destinazione di sostanze stupefacenti a
persona di età minore, poiché tale aggravante è
solo una delle tante specifiche elencate nel citato art. 80 e non risulta che ci siano affermazioni giurisprudenziali di incompatibilità delle altre
aggravanti di cui all'elenco con l'attenuante della
"lieve entità" del fatto, anzi si rintracciano precedenti pacificamente favorevoli alla
VI, 8 luglio 1993, n. compatibilità (Sez. Sez.
10947, Cappelli, rv. 195891, con riferimento
all'aggravante di cui alla lett. g) del citato art. 80), come anche precedenti in cui è ammesso il
giudizio di comparazione dell'attenuante del fatto di lieve entità con aggravanti comuni (Sez. VI, 11
novembre 1992, n. 1892, Farana, rv. 193536, nel caso specifico l'aggravante del numero delle
persone). Del resto, in un contesto normativo analogo, ugualmente non si ravvisa contrasto
giurisprudenziale sulla compatibilità nelle
condotte di violenza sessuale dell'attenuante della
"minore gravità" (art. 609 bis, comma 3, c.p.) con l'aggravante dell'età inferiore a dieci anni della
11 vittima (art. 60$ ter, comma 2, c.p.) (Sez. III,
luglio 2002, n. 37565, Capaccioli, rv. 223672; Sez.
III, 10 maggio 2006, n. 22036, Celante, rv. 234640; Sez. III, 26 gennaio 2010, n. 11085, D.S., rv.
246439).
L'interpretazione letterale e sistematica
sorretta anche dalla ratio, insita in tutte le norme che prevedono come attenuante la "lieve entità” (v. art. 311 c.p.; art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895; art. 4 legge 18 aprile 1975, n 110)
od anche la "particolare tenuità* (art. 323 bis comma 2, cip.) dei fatti incriminati, che 648,
quella di adeguare il trattamento sanzionatorio alla concretezza della fattispecie. Si tratta di una esigenza che si inserisce perfettamente in un quadro di ragionevolezza della disciplina legislativa costituzionalmente rilevante che
considerazione dalla Corte stata presa
Costituzionale anche con riferimento attenuante in questione, che, appunto, permette modulazione della sanzione sufficientemente rispettosa del criterio di ragionevolezza>>\ (Corte
cost. n. 333 del 1991). La stessa esigenza trova riconoscimento nella recente giurisprudenza costituzionale, la quale dà ampio spazio all
12 valutazioni discrezionali del giudice di merito al fine di evitare automatismi sanzionatori relativi alla predeterminazione dell'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee>> (Corte
cost. sent. n. 192 del 2007, n. 257 del 2008, n.
171 del 2009).
Sotto un altro profilo, occorre considerare che
l'individuazione del disvalore oggettivo dei fatti reato tipici, e, quindi, del loro diverso grado di offensività, spetta al legislatore, in applicazione del principio della riserva di legge del
trattamento sanzionatorio, ma tale principio deve con quello, anch'esso essere coordinato rilevante, della costituzionalmente individualizzazione della pena (artt. 132 e 133
c.p. Corte cost. n. 285 del 1991, n. 145 del 1998,
n. 456 del 1997, n. 220 del 1996, n. 213 del 2000);
compete, pertanto, al giudice di valutare le
particolarità del caso singolo onde individualizzare la pena, stabilendo in base ad esse quella adeguata al caso concreto. Nella
fattispecie in esame, la riserva di legge è
rispettata con la previsione di molteplici ipotesi di reato sanzionate in modo differenziato (art. 73,
commi da 1 a 4, D.P.R. n. 390 del 1990) e dei casi
13
D in cui essi devono ritenersi aggravati (art. 80,
mentre l'individualizzazione dellaD.P.R. cit.),
pena è assicurata, oltre che dalla oscillazione tra
11 minimo e il massimo edittale, anche dalla previsione della "lieve entità" (art. 73, comma
D.P.R. cit.) relativa a tutte le suddette ipotesi siano esse aggravate o meno. Non può sussistere,
dunque, una incompatibilità logica in astratto fra aggravanti e attenuante specifica, ma solo una non concedibilità in concreto, valutati i mezzi, le
modalità ° le circostanze dell'azione ovvero la qualità e quantità delle sostanze. In altri termini, la questione non può essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilita in via di
principio, ma deve trovare soluzione caso per caso con valutazione che di volta in volta tenga conto concrete circostanze nelledi tutte le specifiche quali la cessione di stupefacente a persona minore ai realizza.
Su quest'ultimo punto deve richiamarsi la rigorosa giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo la quale l'attenuante in questione può e ssere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività
penale della condotta deducibile sia dal dato
qualitativo e quantitativo, sia dagli altri
14 parametri richiamati dalla disposizione (mezzi,
modalità, circostanze dell'azione), con la
conseguenza che ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul
giudizio (per tutte, Sez. Un. n. 17 del 2000 cit.
e, da ultimo, Sez. IV, 29 settembre 2005, n. 38879,
Frank, rv. 232428; Sez. VI, 14 aprile 2008, n.
27052, Rinaldo, rv. 240981).
Si consideri, peraltro, che la Corte costituzionale non considera strettamente oggettiva l'attenuante in questione poiché tra le "circostanze
dell'azione" menzionate nella disposizione citata sono comprese anche le "circostanze soggettive" tutte, e quindi anche le finalità della condotta tenuta dall'agente>> (Corte cost. n. 333 del 1991).
conclusione, deve affermarsi il seguente In
principio di diritto: l'aggravante di cessione di sostanze stupefacenti a soggetto minore di età è 3
compatibile con l'attenuante del fatto di lieve entità>>. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha motivatamente ritenuto sussistente l'attenuante speciale, con valutazione di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità, facendo riferimento
15 quantitativo di droga ceduta al minore di età
(pari ad un grammo) e alla "modesta consistenza di quella ceduta in diverse occasioni, alla qualità di detta sostanza (hashish), ai mezzi, alle modalità
alle circostanze dell'azione (la cessione della droga avveniva senza particolari accorgimenti all'esito di richieste telefoniche facilmente
D I controllabili dalle forze di polizia>>). D O S ricorso del P.G., pertanto,
® deve 1
rigettato.
".
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2010. Franco fandans Il PresidenteJuuli
☑estensore
SIZIONI UNITE PENAL
Depositato in Cancelleria
-5 OTT 2010 veyo
A
M
E
R
P
U
S
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 luglio 2009, in ebito gravame