Sentenza 12 novembre 2009
Massime • 1
Il reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria (art. 132 D.Lgs. n. 385 del 1993) è un reato di pericolo, eventualmente abituale ed è commesso sia da chiunque, all'interno di una struttura di carattere professionale, realizzi una o più delle attività previste dall'art. 106 TUB senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo, sia da chiunque compia le predette operazioni protratte nel tempo, collegate da un nesso di abitualità, pur senza essere esponente di un'organizzazione professionalmente strutturata; ipotesi, quest'ultima, in cui il reato abituale deve considerarsi strutturato in una condotta unica della quale la ripetizione di una o più delle attività previste dall'art. 106 TUB costituisce requisito essenziale. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità, in ordine al reato di cui all'art. 132 D.Lgs. n. 385 del 1993, di un direttore di banca il quale aveva svolto le attività finanziarie previste dall'art. 106 TUB, nei confronti del pubblico, abusando delle proprie funzioni e competenze, in un contesto di individuale scelta trasgressiva, con più modalità e con più beneficiari, fino a costituire una "banca alternativa").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2009, n. 7986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7986 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NAPPI Aniello - Presidente - del 12/11/2009
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 2037
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 29935/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AL CE MARIO, N. IL 11/02/1950;
avverso la sentenza n. 496/2008 CORTE APPELLO di BARI, del 11/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano ES, che ha concluso per il rigetto;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Sisto ES Paolo;
Udito il difensore Avv. Gaito ES.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 11 maggio 2009, la corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa l'8.10.2007 dal Gup del tribunale della stessa sede, con la quale GA ES era stato condannato alla pena di 6 anni di reclusione e Euro 6.000 di multa, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile, Banca Popolare di Bari, perché ritenuto colpevole a) del reato di abusiva attività finanziaria, D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 132, comma 1, art. 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 11 e art. 61 c.p., n. 7, per avere, nella sua qualità di direttore della Banca Popolare di Bari, filiale di Mola di Bari, svolto, nei confronti del pubblico al di fuori dei limiti della propria attività istituzionale, più attività finanziarie previste dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art 106, commi 1 e 3 che riserva l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ad intermediari finanziari, iscritti nell'elenco presso l'UIC, senza la costituzione di società di capitali, realizzando attività finanziaria "in proprio", abusando così delle proprie funzioni e competenze;
in Mola di Bari sino al mese di aprile del 2002; b) del reato ex art. 646 c.p., art. 61 c.p., n.11, art. 61 c.p., n. 7 e art. 12 c.p.p., per essersi appropriato indebitamente, nella qualità di direttore della Banca Popolare di Bari, filiale di Mola di Bari, con riferimento agli indebiti prelievi dal deposito a risparmio, intestato al nominativo dell'inesistente GA OR, della somma di L. 2.142.000.000 (Euro 1.106.250,68), in Mola di Bari sino a tutto il mese di marzo 2002. Il difensore di GA ES ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione.
Il GA ha concesso finanziamenti ai clienti della banca, abusando delle proprie competenze e funzioni, lungi dall'operare in proprio ha svolto questa attività in qualche misura "assecondata" dalla banca, i cui organi di controllo erano in grado di controllarne immediatamente la regolarità o meno. Inoltre,pur non contestando l'arbitrarietà delle scelte gestionali,gestite eludendo il preventivo assenso degli organi deliberativi ed ispettivi della banca, va considerato che questa attività è stata svolta nell'ambito di clienti della banca stessa. Non può ritenersi che ogni attività finanziaria, eccedente la competenza del dipendente costituisca abusiva attività finanziaria in quanto tale interpretazione della norma porterebbe nel novero del penalmente rilevante fattispecie sprovviste di qualsiasi offensività, quali concessioni "extra fido" ad operatori commerciali, immediata disponibilità di assegni "fuori piazza" e simili.
2. erronea applicazione della legge penale, in riferimento all'art.646 c.p., e manifesta illogicità della motivazione, anche in riferimento alla richiesta di parziale rinnovamento dell'istruzione. Il mero dato aritmetico sulla gestione atipica di somme depositate dagli inconsapevoli clienti dimostra l'inattendibilità delle conclusioni del consulente del p.m. in merito all'importo della somma di L. 1.722.956.301, che dovrebbe costituire l'ingiusto profitto della contestata appropriazione indebita ed evidenzia la necessità dell'espletamento di una perizia contabile che ricostruisca in maniera completa le movimentazioni del deposito di risparmio intestato a GA OR, su cui transitò buona parte dell'importo complessivo delle operazioni, fungendo da "stanza di compensazione". La corte territoriale, alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, si è espressa con motivazione di inaccettabile superficialità, limitandosi ad accettare acriticamente le conclusione del consulente e l'inadeguata documentazione contabile da lui utilizzata.
La difesa di GA aveva fornito utili spunti investigativi onde ricostruire i flussi monetari transitati sul deposito GA OR, sollecitando sul punto maggior approfondimento, precluso all'imputato dalla impossibilità di accesso alla contabilità della banca. La sentenza ha accettato le conclusioni della consulenza che si è adagiata sulla comoda e acritica condivisione dei risultati trasmessi dalla Banca Popolare di Bari, malgrado le ripetute e puntuali richieste della difesa di estendere il campo di indagine, nella consapevolezza che ingenti somme non potessero non lasciare una traccia idonea a ricostruirne i movimenti.
3. Erronea applicazione delle legge penale, in riferimento all'art.61 c.p., n.
7. La figura criminosa prevista dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132 è reato di pericolo , per la cui commissione è indifferente l'importo dell'operazione finanziaria abusivamente conclusa, in quanto il bene giuridico tutelato è quello consistente nel controllo da parte dello Stato di tutte le attività connesse alla raccolta del risparmio e all'esercizio dell'attività finanziaria.
Quanto all'appropriazione indebita, l'importo delle singole operazioni non fu mai superiore a pochi milioni di lire e in tema di continuazione - come rilevato dalle S.U. nella sentenza 3286/09 - l'attenuante dell'integrale riparazione del danno (e la correlata aggravante) va valutata a applicata in relazione ad ogni singolo reato.
4. Violazione di legge in riferimento alla disciplina della prescrizione e manifesta illogicità della motivazione. Il presente procedimento era nella fase dibattimentale di primo grado all'entrata in vigore della nuova normativa sulla prescrizione e vanno quindi applicati i novellati artt. 157 e 158 c.p.. La corte barese avrebbe dovuto quindi individuare le singole condotte costituenti reato, selezionando quelle verificatesi prima del termine di prescrizione onde dichiarare l'improcedibilità, non operando lo spostamento della data della consumazione del reato alla cessazione della continuazione. Al riguardo è da ricordare che il reato di esercizio di attività finanziaria abusiva è istantaneo e non permanente e che già il tribunale ha accertato che la decorrenza è dall'anno 1994.
Pertanto, tenuto conto della pena edittale, i fatti commessi prima del maggio 1999 sono da dichiarare prescritti.
Analogamente, per l'appropriazione indebita, tenuto conto della pena edittale, i prelevamenti precedenti al novembre del 2001 sono prescritti.
Ovviamente la causa estintiva andrà applicata anche ai reati concernenti gli ulteriori episodi commessi prima del termine necessario per la prescrizione, fissato dalla pronunzia della Corte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si articola in motivi infondati.
Nei motivi sub 1 e 2, il ricorrente avanza critiche in relazione alla ricostruzione dei fatti, che sono stati esposti dai giudici di merito in stretta correlazione con le risultanze processuali e con compatta impostazione analitica ed espositiva.
Va anche rilevato che le sentenze di primo e di secondo grado, avendo seguito un uniforme apparato logico argomentativo, costituiscono un risultato organico e inscindibile. Pertanto la presente analisi parte dal fatto che risulta accertato nel complessivo giudizio di merito. L'istruttoria dibattimentale si è articolata attraverso le deposizioni testimoniali del legale rappresentante della banca e dei componenti dell'Internal Auditing della banca medesima;
l'acquisizione di undici relazioni ispettive e della documentazione contabile;
l'acquisizione delle relazioni informative della Guardia di Finanza;
l'esame del consulente del p.m. e l'acquisizione della sua relazione.
In tutte queste prove dichiarative e documentali sono confluiti i risultati dell'esame di 1600 operazioni, relative a 327 posizioni di altrettanti clienti.
È stato così ricostruito il complesso meccanismo posto in essere dall'imputato, che aveva costituito una vera e propria "banca nella banca", a mezzo della quale ha effettuato, a partire dal 1990 e fino al gennaio del 2003, indebite sottrazioni di denaro liquido custodito nella sua filiale, prelevandolo arbitrariamente da conti di svariati clienti, operando sia tramite addebiti per "disposizioni" non autorizzate dai clienti stessi, sia tramite operazioni simulate di acquisto di prodotti finanziari, contabilizzate con l'impropria causale "titoli" e "addebito pronti contro termine", supportate dall'esibizione alla clientela di falsa documentazione attestante investimenti, in realtà mai avvenuti. La riconducibilità di tutte le operazioni irregolari al GA emergeva in maniera netta dall'uso, per tali operazioni, della sua password personale, identificata con il numero 3431.
A fronte della indebita distrazione di somme dai conti correnti dei clienti è risultato che l'imputato ha accreditato direttamente tali provviste su conti correnti propri o di altri clienti, con causali fittizie. In alternativa, i fondi venivano convertiti in assegni circolari, negoziati sulla stessa filiale con conti di transito e, a loro volta, riutilizzati per l'emissione di assegni circolari o poi accreditati su altri conti, ovvero prelevati in contante, confluivano su conti correnti riferibili al GA, principalmente sul libretto intestato all'inesistente GA OR. La distrazione delle disponibilità in danno dei clienti, risulta rimborsata dalla banca, al giugno del 2004, nella misura del 90%.
Nella relazione definitiva del 4.6.2004 sono dettagliatamente indicati gli importi dei movimenti illeciti, dei rimborsi ai clienti, dei recuperi, dello "sbilancio", dimostrativi sia del reato di abusiva attività finanziaria, sia del reato di appropriazione indebita. Sulla responsabilità del GA, in ordine ai fatti contestati è stata correttamente valutata dai giudici di merito la sua piena confessione, contenuta nella missiva, indirizzata all'amministratore delegato della banca, in data 9.5.2002. A fronte di un'ineccepibile ricostruzione dei fatti addebitati al GA, la richiesta del ricorrente di valutare a suo favore un'asserita compiacenza da parte degli organi di controllo della banca, protrattasi per un ampio arco di tempo, è del tutto irrilevante ai fini difensivi. È evidente che l'accettazione di questa tesi si tradurrebbe in un riconoscimento di concorso di altri - allo stato innominati - funzionar infedeli e non certo nell'esclusione o nel ridimensionamento della responsabilità del GA. La prospettazione di altre indagini tecniche, poi, è del tutto inammissibile, in quanto presuppone un giudizio negativo sulla complessiva ricostruzione dei fatti, che, come già anticipato, risulta del tutto esaustiva e razionalmente valutata. Quanto alla doglianza relativa alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 61 c.p., n. 7, in relazione al reato di abusiva attività finanziaria, va rilevato che la condotta del GA è consistita non solo nella predisposizione di attività di abusiva intermediazione finanziara con modalità e strumenti tali da prevedere flussi finanziari condotti con sistematicità nei confronti di un numero di utenti potenzialmente vasto, ma anche in una serie di finanziamenti abusivi, svolti al di fuori delle disposizioni di legge e sottratti al controllo degli organi preposti, in favore, oltre che di altri inconsapevoli clienti, in favore proprio e di familiari (vedi libretto GA OR). Quanto agli effetti dannosi di questa attività abusiva, essi vanno primariamente valutati nei confronti dei risparmiatori della Banca Popolare di Bari, tenuto conto che bene giuridico tutelato dalla disciplina in esame, è il risparmio, rispetto al quale gli atti del soggetto attivo rilevano in termini di pericolo astratto. Tra i soggetti passivi vanno quindi posti i numerosi clienti che hanno visto il loro denaro, anche in quantitativi oggettivamente elevati, manovrato abusivamente dal GA: al di là dell'ipotesi dell'intervenuto rimborso, i risparmiatori della Banca Popolare di Bari hanno avvertito il rilevante pericolo di perdere le somme affidate alla banca e hanno vissuto le tensioni e la ansie nella procedura di reintegra della loro situazione patrimoniale. Ad essi va quindi riconosciuto solo il danno morale, azionabile, nel caso di specie, in altra sede. Quanto alla Banca popolare di Bari, va rammentato che tutte le operazioni dell'infedele dirigente si sono compattamente tradotte in illecite appropriazioni di elevatissime dimensioni, a cui la banca ha dovuto far fronte con elevate perdite, contabilizzate dagli addetti all'Internal Auditing della banca stessa e dagli altri accertamenti elencati nelle sentenza di merito. Il dispiegamento di forze contabili all'interno della struttura costituito dai dipendenti e dai componenti dell'Internal Auditing, la sfiducia acquisita presso la clientela, il negativo giudizio di comparazione, effettuato dai risparmiatori tra l'affidabilità della BPB e quella degli istituti concorrenti, hanno fatto si che il reato di frode patrimoniale commesso dal GA ha prodotto un danno,che, da un lato è stato rigorosamente accertato, dall'altro razionalmente è da ritenere capace di incidere negativamente sulla capacità economica della banca, al cui interno il GA ha costruito la banca alternativa. L'oggettiva rilevanza del danno, subito dalla banca, rende del tutto corretti la contestazione e il riconoscimento dell'aggravante ex art.61 c.p., n.
7. Uguale correttezza va rilevata alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante in relazione al reato di appropriazione indebita, attese le alte dimensioni delle somme sottratte - accertate in sede di merito -legittimanti, sotto il profilo oggettivo, tale sussistenza, nonché la mancata allegazione di prove, da parte del ricorrente, in ordine all'asserito limite di "pochi milioni" indicato nel ricorso, limite di per sè già rilevante sotto il profilo oggettivo, ai fini della sussistenza dell'aggravante medesima, rapportato al tempo della consumazione delle singole sottrazioni. Quanto alla sussistenza della prescrizione, va rilevato che l'esame del motivo relativo alla asserita estinzione del reato di abusivismo finanziario comporta, l'esame, monte, della connotazione della condotta, nel senso della sua integrabilità con un singolo o con un'essenziale pluralità di comportamenti. Il quesito riguarda cioè natura istantanea o abituale del delitto de quo: è evidente che diversa è, nelle due ipotesi, la data di decorrenza del termine di prescrizione, con immediata rilevanza nel calcolo di tale termine in relazione all'eventuale estinzione del reato in esame. Secondo un orientamento interpretativo, è da escludere la necessità di una pluralità di comportamenti per l'integrazione del reato di finanziamento abusivo, ne' è richiesta una stabile organizzazione o una specifica professionalità, (sez. 2, n. 29500 del 10.6.2009). Escludendo quindi la natura di reato abituale, agli effetti della decorrenza del termine, deve ritenersi che questo decorra dalla data di consumazione di ciascuno dei comportamenti del GA. Questo indirizzo è in parte seguito da altra decisione che, concordando sulla sufficienza di un unico atto per la consumazione del reato, propone un'altra lettura della norma in esame, alla luce del riferimento, contenuto nel D.Lgs n. 385 del 1993, art. 132 T.U.B., al contesto in cui opera l'autore dell'attività abusiva (chiunque svolge, in via prevalente, nei confronti del pubblico): "Ciò comporta la necessità di un'organizzazione professionalmente strutturata, con modalità e strumenti idonei per la concessione sistematica di un numero indeterminato di mutui e finanziamenti, rivolgendosi a un numero di persone potenzialmente vasto ..." (sez. 2, n. 5285 del 2.10.1997, in Riv. Pen. 1998, 148 e in Giust. Pen. 2000, 2, 103; id. n. 1628 del 14.12.2004). Secondo diverso orientamento, (Cass. sez. 5, n. 10189 del 6.2.2007), "è qualificabile come abusivo esercizio di attività finanziaria la condotta di chi abitualmente eroghi a un numero indeterminato di persone(nella specie, i clienti di un supermercato gestito dalla moglie) somme di denaro a fronte della cessione di assegni e cambiali".
La sentenza ha escluso la rilevanza del requisito della struttura professionalmente organizzata e ha ritenuto sussistente la intermediazione abusiva, anche se trattatavasi di attività complementare, rispetto a quella commerciale (il soggetto, per un lungo arco di tempo, aveva cambiato assegni postdatati e cambiali a clienti, fornendo denaro liquido per acquisti nel supermercato e in altri esercizi commerciali).
Il contrasto giurisprudenziale può essere superato rilevando che la delimitazione della configurabilità del reato in esame è diretto a escludere, dall'area dell'abusivismo finanziario,le attività svolte in maniera episodica e occasionale , mentre pone come condizione di ascrivibilità l'esercizio di attività di intermediazione finanziaria, svolta in modo continuativo e prestabilito. Esaminando la lettera della norma descritta dall'art. 132, cit. Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, si rileva che la norma punisce "chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o più delle attività previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo". Le attività sono "assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione di cambi" specificate dal D.M. Tesoro 6 luglio 1994, pubblicato in G.U. 22.7.1994, n. 170.
Prendendo spunto da autorevole dottrina, si rileva che il legislatore ha delineato la condotta in modo da segnalare all'interprete il connotato dell'abitualità: svolgimento è termine che esprime, nel contesto della presente descrizione:
a) una reiterazione di comportamenti, aventi come destinatari e/o soggetti passivi in misura potenzialmente illimitata;
b) non una condotta tipica unitaria, ma categorie differenziate, collocabili comunque nell'alveo della tipicità delimitato dall'art. 106 (al pari delle condotte tipiche, proprie delle varie professioni, di cui all'art. 348 c.p.). La condotta delineata nella formula che esprime, in prima lettura, la volontà del legislatore è costituita da un'effettiva reiterazione di comportamenti che, come singoli, sono leciti e comunque non hanno rilevanza penale agli effetti della realizzazione del reato in esame:
basti pensare alla disciplina del codice che facoltizza il privato a stipulare contratti di mutuo o di sconto di titoli di credito, contro prestazione di interessi non usurari.
Per la realizzazione della presente ipotesi criminosa deve quindi intervenire la ripetizione di atti, i quali acquistano rilevanza penale solo per effetto della loro reiterazione nel tempo, collegati da un nesso di abitualità.
La condotta di chi cede la disponibilità di una somma di denaro o comunque realizzi una delle condotte descritte dall'art. 106 cit. T.U.B., in maniera occasionale e isolata potrà integrare un illecito di vario tipo (civile, penale, deontologico) ma non il reato de quo. Come è stato correttamente rilevato dalla dottrina, la "bonifica" dei soggetti che operano nel settore dell'intermediazione finanziaria è diretta alla tutela di una serie di interessi connessi:
l'affidamento dei fruitori nella serietà e nella trasparenza e professionalità degli intermediari;
l'uguaglianza e la corretta concorrenza tra gli operatori;
la stabilità e la trasparenza del mercato finanziario. Una condotta di intermediazione abusiva, realizzata in maniera reiterata, è idonea a determinare il reato di pericolo astratto e a giustificare l'intervento punitivo del legislatore, sulla base di una presunzione di matrice empirica:
l'esercizio non autorizzato di attività finanziaria è comunque indice significativo di pericolosità per gli interessi giuridici sopra elencati, perché sottrae l'intermediario - inserito abusivamente nel mercato finanziario e in diretto contatto con i risparmiatori - al filtro dell'iscrizione e alla conseguente rete di obblighi e di controlli predisposta dalla legge.
Alla luce delle suesposte finalità di tutela perseguite dal legislatore,non può razionalmente ascriversi il reato in esame alla sola ipotesi di condotta reiterata, ma anche a quella costituita da un unico comportamento che sia imputabile a soggetto esponenziale di una struttura professionalmente organizzata.
Il reato di pericolo previsto e punito dal legislatore può dirsi quindi realizzato, ugualmente e - sotto un razionale profilo - principalmente, a fronte di un singolo fatto di abusivismo finanziario, che sia valutabile come espressione della capacità operativa di un organismo che si è materializzato nella struttura idonea a far confluire flussi finanziari e servizi bancari verso un numero di soggetti potenzialmente illimitato. In questa ipotesi si attaglia ancora di più il significato del termine "svolge", in quanto riferito a un'organizzazione con carattere di professionalità, sia pure abusiva, unica idonea a proiettarsi operativamente in così vasti rapporti con il pubblico, anche se tale operatività sia stata colta ed accertata in occasione di una singola operazione abusiva.
Complessivamente si può ritenere che ci troviamo dinanzi a un delitto eventualmente abituale;
il reato di abusivismo finanziario, è commesso sia da chiunque, all'interno di una struttura di carattere professionale, realizza "una o più delle attività previste dall'art. 106 senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo", sia da chiunque compie queste operazioni protratte nel tempo, collegate da un nesso di abitualità, pur senza essere esponenziale di un'organizzazione professionalmente strutturata.
L'art. 106, comma 1, cit. T.U.B., rubricato "Elenco generale"prevede che l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività, indicate dall'art. 106, comma 1, è riservato agli intermediari finanziari iscritti "in un apposito elenco tenuto dal ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio Italiano Cambi"(UCI).
In questa seconda ipotesi, il reato di durata, in quanto "abituale", non è costituito da una pluralità di condotte, dovendo essere considerato strutturato in una condotta unica, perché unico è il dolo, che abbraccia l'intera condotta lesiva nella sua complessità. La ripetizione di una o più delle attività previste dall'art. 106 costituisce requisito essenziale di una reato che sviluppa la sua consumazione fino al protrarsi di questa reiterazione. Venendo alla fattispecie in esame, si osserva che il fatto contestato al GR è costituito dallo svolgimento(cioè dalla reiterazione) di attività finanziarie previste dall'art. 106 TUB, nei confronti del pubblico, al di fuori e abusando delle proprie funzioni e competenze di direttore della Banca Popolare di Bari. Questa reiterata attività è stata avviata e sviluppata dal dirigente, in un contesto di individuale scelta trasgressiva, con più modalità e con più beneficiari, così come chiaramente contestato ed esaustivamente ricostruito in sede di merito. Nè può essere esclusa la realizzata o potenziale diffusività di questa condotta abusiva, in quanto, essendo circoscritta ai clienti della banca, non è stata svolta "nei confronti del pubblico" ex art. 132 cit.. Secondo una condivisibile interpretazione, "attività rivolta al pubblico non significa che debba rivolgersi a una collettività indifferenziata di persone, ben potendosi qualificare come pubblico quella costituita da una limitata cerchia di soggetti, in una cerchia determinata" (sez. 5, n. 10189 del 6.2.2007, conf. Cass. n. 5118 del 12.2.1999). Questo svolgimento di operazioni, inquadragli in un reato abituale, caratterizzato da un unico dolo e da un'unica condotta, si è spinto, secondo ricostruzione storica delle sentenze, non efficacemente contestata dalla difesa, "almeno sino al gennaio del 2003" (sentenza del Gup pag. 3). Quanto al reato di appropriazione indebita,deve ritenersi che ugualmente sono state ricostruite in maniera completa, sulla base di incensurabili analisi e della lineare esposizione delle risultanze processuali, i prelievi di ampio spessore patrimoniale, che - nell'impossibilità di ulteriori operazioni finanziarie, ostacolate dall'ispezione interna - sono rimasti nella sua disponibilità e non sono stati restituiti, nonostante l'accertamento definitivo, di cui alla relazione conclusiva del 4.6.2004, manifestando in tale circostanza la volontà di fare proprio il corrispondente ammontare. In tale data deve quindi ritenersi consumato il reato di appropriazione indebita aggravata ex artt. 7 e 11 c.p.. Pertanto è da considerare assolutamente non maturato il termine di prescrizione per entrambi i reati contestati.
Il ricorso deve essere quindi rigettato, con conseguente condanna del GA al pagamento delle spese processuali e della rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in Euro 4.000, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile, liquidate in complessivi Euro 4.000, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010