Sentenza 24 novembre 2009
Massime • 1
In tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 268 cod. proc. pen. di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2008, l'omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, non determina l'inutilizzabilità dei risultati intercettativi, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 cod. proc. pen. aventi carattere tassativo. (vd. Corte cost. n. 336 del 2008).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2009, n. 48968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48968 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 24/11/2009
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 1999
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 30056/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ID EL nato ad [...] il [...];
avverso ordinanza del Tribunale della Libertà di Catania resa in data 21 maggio 2009;
visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Anna Maria Fazio;
udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del sostituto VI D'AM che ha concluso per la declaratoria di rigetto del ricorso.
sentiti i difensori LIPERA GIUSEPPE e Pietro Scarvaglieri che hanno concluso per la declaratoria di accoglimento dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 21 maggio 2009, il Tribunale di Catania ha rigettato il riesame proposto da CA ME avverso la ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Catania il 30 aprile 2004 per il delitti di partecipazione all'associazione di stampo mafioso denominata NG NI, operante in Adrano dal gennaio 2006 all'aprile 2009.
Il giudice distrettuale in primo luogo dichiarava infondate le eccezioni procedurali sollevate e relative alla inefficacia della misura per mancata trasmissione dei decreti autorizzativi relativi ad altro procedimento penale da cui era emerso il coinvolgimento degli indagati e per omessa trasmissione dei supporti audio video sui quali erano state registrate le conversazioni.
Nel merito, il Tribunale richiamava la faida tra il clan NG e il clan SI, da cui erano scaturite le indagini susseguenti ad un triplice omicidio ai danni del primo clan ad opera di affiliati del secondo per ottenere il controllo del traffico di stupefacenti. Era così emerso che in Adrano continuavano ad operare affiliati al clan NG - NI, sodalizio la cui esistenza era stata affermata con sentenze passate in giudicato. Lo CA era da annoverare tra gli associati, in forza di quanto risultava dalle conversazioni intercettate fra costui ed altri appartenenti al clan nel corso delle quali l'imputato aveva ammesso di riconoscersi nel clan NG, per la stima ed ammirazione che nutriva nei confronti del capo. Costui, IO NG, lo aveva direttamente interpellato, invitandolo ad una "discussione" da tenere con la mediazione del di lui figlio;
la natura allusiva del linguaggio era confermata anche dalla assenza di prova di affari leciti tra lo AF ed il figlio del capomafia, con cui, secondo la difesa, l'imputato avrebbe commerciato. Inoltre, nelle conversazioni registrate fra esponenti del clan avversario, costoro ne riconoscevano l'inserimento nella famiglia, perché autore dell'omicidio di IO NE e ne progettavano l'eliminazione. Ricorrono i difensori dello CA e deducono con separati ricorsi, che coincidono quanto al tenore sostanziale dei motivi e che pertanto possono essere esposti congiuntamente:
1. violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c, in relazione all'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, per la mancata trasmissione al Tribunale del Riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni relativi ad altro procedimento penale;
in particolare l'avv.to Scarvaglieri lamenta che il giudice del riesame non ha individuato il punto della sua doglianza, relativo alla mancanza dei verbali delle intercettazioni del procedimento originario, al fine di controllarne non solo la regolarità ma anche il contenuto, richiamando a tal fine la nota pronuncia della CC del 10 ottobre 2008 n. 336.
2. violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c, in relazione all'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, per la mancata trasmissione al Tribunale del Riesame dei supporti audio visivi di quelle intercettazioni, con conseguente inefficacia della misura: osserva il primo difensore avv.to Lipera che il Tribunale non ha espresso alcuna motivazione valida;
il secondo difensore lamenta che l'omissione non ha posto la difesa nelle condizioni di effettuare un penetrante controllo sugli atti giustificativi della restrizione della libertà, tanto più necessario quanto più si consideri che gli indagati avevano parlato in stretto dialetto. L'invio dei soli brogliacci non poteva certo garantire che la traduzione fosse conforme alla realtà ed in caso di contestazione da parte della difesa soprattutto, era impossibile per il giudicante verificare l'errore. Segnala al riguardo un profilo di incostituzionalità dell'art. 291 c.p.p., comma 1, e dell'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost.. 3. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. a) ed e), in relazione all'art. 416 bis c.p., perché il teorema accusatorio si basa solo su due telefonate e una conversazione ambientale di tenore generico, non indicativo della sicura appartenenza al clan e comunque non univoche, ma interpretabili in modo alternativo. Peraltro non emergerebbe dalle stesse quale sia stato il concreto contributo offerto alla associazione.
4. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 274 c.p.p., essendo insussistenti le esigenze cautelari, attesa la inesistenza di elementi indiziari a carico dello AF.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
1. È da escludere la fondatezza della eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni formulata con il primo ed il secondo motivo, che possono trattarsi unitariamente. Invero entrambi i ricorsi presentano profili di inammissibilità: quello proposto dall'avvocato Liperi difetta di specificità, posto che non ha enunciato critiche dirette all'iter argomentativo adottato dal giudice distrettuale, limitandosi a ribadire la inefficacia della misura. Quello dell'avvio ER introduce profili di novità, non sottoposti all'esame del Tribunale di Catania, ove si era limitato a dolersi testualmente della " mancanza del decreto autorizzativo, della convalida e delle proroghe della intercettazione del procedimento del 2004". In ogni caso la doglianza non ha pregio.
È principio pacifico che, in tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, non ne determina l'inutilizzabilità, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 c.p.p., e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 c.p.p., aventi carattere tassativo.
È stato ancora affermato che detto principio conserva la sua validità anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 336 del 2008 che - dichiarando l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., art. 24 Cost., comma 2, art. 111 Cost., dell'art. 268 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate - ha ampliato i diritti della difesa, incidendo sulle forme e sulle modalità di deposito delle bobine, ma senza incidere sul regime delle sanzioni processuali in materia di inutilizzabilità delle intercettazioni di cui all'art.271 c.p.p. (cfr. Corte cost. n. 336 del 2008).
Peraltro, il ricorrente non coglie nel segno quando rileva che il Tribunale non avrebbe potuto effettuare un penetrante controllo per effetto del mancato deposito dei supporti informatici;
è ius receptum che l'onere di trasmissione, ex art. 291 c.p.p., riguarda solo gli atti posti a base della misura e conosciuti dal Gip, fra i quali non erano affatto compresi nel caso in esame le copie dei dvd concernenti le registrazioni di conversazioni ed i filmati e che l'ambito conoscitivo del giudice del riesame è circoscritto alla valutazione delle acquisizioni coeve alla emissione della misura, ad essa allegate. Pertanto, da un lato non vi era nessuna deficienza sanzionabile, dall'altro, al difensore andava riconosciuto il diritto a trame copia nel prosieguo del procedimento.
Male è poi invocata la pronuncia della Corte Costituzionale n. 336 del 2008: la rilevata incostituzionalità dell'art. 268 c.p.p., non si applica alla procedura incidentale cautelare, posto che una previsione di deposito dei supporti magnetici si tradurrebbe in una regola processuale nuova e anomala, in quanto l'adempimento riguarderebbe atti non presentati al giudice che ha emesso la misura.
2. Il terzo motivo sotto la veste della violazione di legge sulla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 416 bis c.p., in realtà investe questa Corte di una inammissibile valutazione di merito.
In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
Il tribunale della libertà di Catania ha individuato, sul piano della dimensione indiziaria della partecipazione, rilevanti indicatori nelle esplicite ammissioni di appartenenza rese dallo AF ad altro associato, nella sua disponibilità nei confronti del capo clan, con cui aveva rapporti non giustificati da alcun affare lecito e di sicura riferibilità all'area dell'illecito, essendo sintomatico il linguaggio criptico e reticente usato nelle conversazioni, nel riconoscimento della sua integrazione nella famiglia mafiosa dei NG ad opera degli associati al clan rivale, tutti elementi esaminati con motivazione esaustiva, fra loro logicamente collegati, con motivazione che non presenta ne' carenze, nè aporie evidenti.
A fronte di tale discorso giustificativo, il ricorrente, come emerge dalla lettura dei ricorsi, ha proposto una diversa ricostruzione della sua vicenda, previa rivisitazione del materiale intercettato, di cui ha fornito altra interpretazione lessicale e logica. Tale operazione non è pero consentita in sede di legittimità, in quanto il controllo demandato a questa Corte non è diretto ad esplorare tutte le possibili ipotesi, ma esclusivamente a verificare la coerenza delle argomentazioni adottate rispetto alle emergenze indiziarie in atti e la tenuta logica delle stesse, in quanto non affette da vistose sbavature e contraddizioni.
Nè tale convincimento è superato dalla documentazione allegata alla memoria difensiva depositata prima della discussione, il cui esame e la cui valutazione sono rimessi al giudice di merito.
4. Parimenti infondato è poi il quarto motivo di doglianza relativo alla insussistenza delle esigenze cautelari, non accompagnato da alcuna disamina della deliberazione impugnata e da alcuna esplicazione delle ragioni del dissenso. Peraltro, vale osservare che trattandosi di imputazione per associazione mafiosa, la pericolosità ai fini cautelari è presunta e quindi il ricorrente avrebbe dovuto argomentare sul superamento della stessa.
Vanno demandati alla cancelleria gli adempimenti previsti dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2009