Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2009, n. 48968
CASS
Sentenza 24 novembre 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 268 cod. proc. pen. di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2008, l'omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, non determina l'inutilizzabilità dei risultati intercettativi, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 cod. proc. pen. aventi carattere tassativo. (vd. Corte cost. n. 336 del 2008).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2009, n. 48968
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48968
    Data del deposito : 24 novembre 2009

    Testo completo