Sentenza 16 luglio 2013
Massime • 1
Nel reato di associazione per delinquere, l'interesse protetto è solo l'ordine pubblico per cui la persona offesa va individuata esclusivamente nella P.A., con la conseguenza che il privato che assuma di essere danneggiato dal reato non ha titolo a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, né ha titolo a ricevere l'avviso previsto dall'art. 408 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la legittimazione a proporre l'opposizione di una società assicurativa avverso una richiesta di archiviazione per il solo delitto di associazione a delinquere finalizzato alle truffe assicurative).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/07/2013, n. 30791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30791 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Presidente - del 16/07/2013
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1239
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 19306/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
s.p.a. Assicurazione Groupama, con sede legale in Roma Via Messimi n. 58;
avverso il decreto di archiviazione 15 giugno 2011 del G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, emesso nei confronti di:
GA SI, nato il giorno 9 settembre 1965, indagato con altri per il delitto ex art. 416 cod. pen.. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La s.p.a. Assicurazione Groupama ricorre a mezzo del suo difensore avverso il decreto 15 giugno 2011 del G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, emesso nei confronti di GA SI, indagato con altri per il delitto ex art. 416 cod. pen. e per il quale è stata disposta l'archiviazione, limitatamente al reato associativo, sul presupposto che le indagini preliminari non hanno consentito di ritenere operante, nel circondario, un'associazione per delinquere, finalizzata a commettere un numero indeterminato di truffe in danno di compagnie di assicurazione.
2. Il decreto inoltre, premesso che il delitto in questione è reato contro l'ordine pubblico, ha negato alla s.p.a. ricorrente il diritto di essere avvisata ex art. 410 cod. proc. pen. nonostante la relativa richiesta e benché il P.M. ne abbia disposto l'avviso. CONSIDERATO IN DIRITTO
Con un unico motivo di impugnazione la difesa della compagnia prospetta violazione di legge per l'erronea applicazione dell'art.408 cod. proc. pen..
Si sostiene in proposito che l'assunto del decreto è quello di dare all'illecito una "impostazione di natura atomizzante" con l'attribuzione di una esclusiva tutela al solo ordine pubblico, con necessario impedimento alle vittime dei reati-fine non solo di costituirsi parti civili, ma anche di ricevere l'avviso di richiesta di archiviazione ex art. 408 cod. proc. pen. in quanto parti offese di tale delitto.
Il motivo è palesemente infondato, atteso il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte.
Lo schema dogmatico proposto dalla disposizione dell'art. 416 cod. pen. integra infatti una autonoma figura criminosa che, notoriamente,
si realizza a prescindere dalla consumazione anche di uno solo dei delitti riconducibili all'attuazione concreta dell'accordo. Nel delitto di associazione per delinquere, invero, l'interesse protetto è pacificamente l'ordine pubblico, messo in pericolo dalla permanenza, tra tre o più persone, del vincolo associativo con finalità delittuose, avvinte da un comune programma illecito. In tale quadro è naturale che "persona offesa" sia soltanto la P.A., sicché il privato, il quale assuma, come nella specie, di essere danneggiato dal reato, non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, ne' ha titolo per ricevere l'avviso di richiesta di archiviazione ex art. 408 cod. proc. pen.. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2013