Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/07/2013, n. 30791
CASS
Sentenza 16 luglio 2013

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Nel reato di associazione per delinquere, l'interesse protetto è solo l'ordine pubblico per cui la persona offesa va individuata esclusivamente nella P.A., con la conseguenza che il privato che assuma di essere danneggiato dal reato non ha titolo a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, né ha titolo a ricevere l'avviso previsto dall'art. 408 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la legittimazione a proporre l'opposizione di una società assicurativa avverso una richiesta di archiviazione per il solo delitto di associazione a delinquere finalizzato alle truffe assicurative).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/07/2013, n. 30791
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30791
    Data del deposito : 16 luglio 2013

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