Sentenza 16 ottobre 2013
Massime • 3
Si ha concorso di reati tra il delitto di detenzione di arma clandestina e quello di ricettazione pur quando il delitto presupposto della ricettazione sia quello di alterazione dell'arma medesima.
Non vi può essere assorbimento dei reati di detenzione e porto di arma comune da sparo in quelli di detenzione e porto di arma clandestina, essendo diversi sia la condotta dell'agente che l'interesse protetto dalle rispettive norme incriminatrici.
In tema di bilanciamento di circostanze, l'attenuante prevista dal comma settimo dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 non può essere concessa con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, comma quarto cod. pen., giusto il disposto dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., norma quest'ultima dichiarata parzialmente incostituzionale con sent. n. 251 del 2012, ma nella sola parte in cui escludeva la possibilità di considerare prevalente l'attenuante di cui al comma quinto, dell'art. 73 del citato d.P.R. n. 309. (In motivazione, la Corte ha evidenziato come la medesima Corte costituzionale, con ordinanza n. 315 del 2012, ha precisato che gli effetti della declaratoria di incostituzionalità della sentenza n. 215 del 2012 dovessero essere circoscritti alla sola circostanza di cui al comma quinto dell'art. 73 cit.).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2013, n. 45903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45903 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2013 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento