Articolo 69 del Codice del processo amministrativo
Articolo 68Articolo 70
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16 settembre 2010
Art. 69


Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria

1. La surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della prova e' disposta con provvedimento del presidente, ancorche' la delega abbia avuto luogo con ordinanza collegiale.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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