Sentenza 24 aprile 2012
Massime • 1
Il reato di corruzione elettorale ed il delitto di scambio elettorale politico - mafioso differiscono tra loro in quanto nel primo di essi viene punito il candidato che, per ottenere il voto, offre, promette o somministri danaro, valori ovvero qualsiasi altra utilità, mentre nel secondo la promessa di voti viene fatta, in cambio di erogazione di denaro, da un aderente ad associazione mafiosa mediante l'assicurazione dell'intervento di membri della medesima, sì che in esso è tipico il ricorso alla forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo mafioso.
Commentario • 1
- 1. Interdittiva antimafia: altre precisazioni dal Consiglio di StatoRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 8 settembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2012, n. 27655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27655 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 24/04/2012
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 1199
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA PE - Consigliere - N. 39506/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RÌ NN N. IL 30/08/1955;
avverso l'ordinanza n. 1208/2011 TRIB. LIBERTÀ di TORINO, del 21/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv.to Bellora Corrado, che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21 giugno 2011 il Tribunale di Torino ha rigettato l'istanza di riesame, proposta ex art. 309 cod. proc. pen. da RÌ NN avverso l'ordinanza del GIP in sede del 1 giugno 2011, con la quale era stata emessa nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, siccome gravemente indiziato del delitto di cui al capo 51) della rubrica (scambio elettorale politico- mafioso aggravato: art. 416 ter cod. pen., del D.L. n. 152 del 1991, art. 7).
2. Il Tribunale ha integralmente confermato e fatto proprio quanto ritenuto dal G.I.P. di Torino nell'ordinanza impugnata nei confronti di RÌ NN, avendo ritenuto che il medesimo, assieme a AT TO, all'epoca segretario comunale del Comune di Rivarolo Canavese, nel promuovere la campagna elettorale di TO ZI, all'epoca sindaco del Comune di Rivarolo Canavese e candidato alle elezioni Europee per il P.D.L., avesse concluso un accordo con IA NN e AN PE, noti esponenti della mafia calabrese nel Piemonte, in forza del quale il AN avrebbe percepito Euro 20.000,00, in cambio dell'impegno assunto dal AN di convogliare i voti della "ndrangheta locale sul TO;
e l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 è stata contestata in quanto il fatto era stato ritenuto come commesso al fine di agevolare l'associazione mafiosa, della quale il AN e lo IA erano autorevoli esponenti.
3. Il G.I.P. ha qualificato il fatto come reato ex art. 416 ter cod. pen., in luogo del reato previsto dal D.P.R. n. 361 del 1957, art.96, ipotizzato dal P.M., in quanto il compenso sarebbe stato erogato dall'indagato al AN quale soggetto al vertice di un sodalizio criminoso di stampo mafioso e non agli elettori da mobilitare;
e l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 è stata ravvisata in quanto l'indagato aveva promesso vantaggi al sodalizio criminoso, qualora il TO fosse stato eletto.
4. Il Tribunale ha ravvisato a carico dell'indagato i seguenti indizi di colpevolezza:
- l'intercettazione ambientale del 30 maggio 2009, avvenuta nel bar Italia gestito dal AN, avente ad oggetto un colloquio intercorso fra l'indagato ed il AT da un lato ed il AN e lo IA dall'altro, nel corso del quale il AN, correggendo un'affermazione del RÌ, aveva esplicitamente parlato del racket che sarebbe stato mobilitato in favore del candidato TO;
e l'indagato non aveva espresso il minimo stupore nel sentire una frase del genere, replicando che lo IA aveva parlato di campagna elettorale nella società, come tale intendendo l'onorata società, quale sodalizio criminoso;
- il fatto che l'indagato ed il AT si erano rivolti al AN a soli 7 giorni prima delle elezioni, solo perché conoscevano la sua caratura criminale e sapevano che egli fosse esponente di rilievo della "ndrangheta piemontese, non essendovi altro motivo per rivolgersi al titolare di un modesto bar di periferia;
-il fatto che al pranzo elettorale svoltosi nel bar del AN il 27 maggio 2009 avevano preso parte, oltre all'indagato, al AT ed al TO, solo ed unicamente personaggi appartenenti al sodalizio mafioso noto come "ndrangheta;
- il fatto che, nel corso di tale pranzo, fra il AT ed il RÌ da un lato ed il AN e lo IA dall'altro era intervenuto un accordo, con impegno dell'indagato a corrispondere Euro 20.000,00 al AN, che avrebbe garantito in cambio un appoggio elettorale in favore del TO;
il che era sufficiente ad integrare il reato di cui all'art. 416 ter cod. pen., non potendosi ritenere che tale danaro costituisse un rimborso spese per la campagna elettorale, a tanto non avendo mai le parti accennato;
d'altra parte nella specie era sufficiente che l'indicazione di voto venisse percepita all'esterno come proveniente dal sodalizio criminoso, di cui il AN era a capo, si da essere sorretta dalla forza intimidatrice propria del clan malavitoso medesimo;
e l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 sarebbe stata correttamente contestata in quanto l'indagato aveva detto che TO, una volta eletto, si sarebbe ricordato di loro, con il che lasciando intendere che il TO avrebbe aiutato il clan criminoso in sede di aggiudicazione delle opere pubbliche.
4. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha fatto riferimento alla contestata aggravante dell'agevolazione mafiosa, in ordine alla quale l'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, poneva una presunzione legale di pericolosità sociale, tale da far luogo alla custodia cautelare in carcere, non essendo stati acquisiti elementi dai quali poter ritenere che non sussistessero esigenze cautelari.
5. Avverso detta ordinanza del Tribunale di Torino propone ricorso per cassazione RÌ NN per il tramite del suo difensore, che ha dedotto:
a)- erronea qualificazione del fatto come delitto di cui all'art. 416 ter cod. pen., aggravato ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7,
in quanto l'ipotesi delittuosa di cui sopra poteva ritenersi sussistere solo se la promessa di voti ottenuti con metodi mafiosi fosse stata fatta a fronte di una dazione di danaro, non potendosi ritenere sufficiente la promessa del versamento di danaro, ovvero l'incontro di due promesse (voti contro danaro); e, nella specie, nessun indizio era emerso dal quale poter desumere che esso ricorrente avesse versato danaro ad esponenti dell'associazione mafiosa;
b)- motivazione illogica e carente circa la sussistenza del delitto di cui all'art, 416 ter cod. pen., in quanto non era stato accertato che gli appartenenti all'associazione mafiosa, i quali avevano promesso il voto, avessero esercitato il potere di intimidazione nei confronti di soggetti estranei, onde coartarne la libera espressione del voto, apparendo dagli atti che il AN avesse promesso il voto suo, dei suoi familiari e degli amici, si da escludere che il voto sarebbe stato acquisito a mezzo dell'intimidazione mafiosa a danno di terzi estranei;
era poi apodittico l'aver ritenuto che esso ricorrente si fossero rivolti al AN ed allo IA in quanto consapevole della loro caratura criminale e del loro ruolo di esponenti della "ndrangheta" adicata in Piemonte;
c)- erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, in quanto il reato di cui all'art. 416 ter, contestato ad esso ricorrente, puniva non la condotta intesa ad agevolare l'associazione mafiosa, ma la condotta volta ad ottenere dalla stessa un'agevolazione per ottenere consensi elettorali;
d)- erronea applicazione della legge penale circa la sussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare la custodia in carcere disposta nei suoi confronti;
invero, esclusa l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, il reato contestatogli non rientrava fra quelli di cui all'art. 275 cod. proc. pen., comma 3 si che non era obbligatoria l'applicazione nei suoi confronti della misura custodiale in carcere;
e)- motivazione carente, per non avere il provvedimento impugnato valutato la presenza di elementi tali da escludere la sussistenza di esigenze cautelari nei suoi confronti, tenuto conto del corretto comportamento processuale tenuto (era rientrato in Italia per costituirsi non appena saputo dell'ordinanza custodiale emessa nei suoi confronti) e non potendosi ritenere sussistere la possibilità di reiterare il reato contestato, in mancanza di prossime competizioni elettorali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da RÌ NN è fondato, con riferimento alla sussistenza di valide esigenze cautelari, tali da imporre l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere.
2.Va preliminarmente osservato che il reato di corruzione elettorale, di cui al D.P.R. n. 361 del 1957, art. 96 ed il delitto di cui all'art. 416 ter cod. pen., differiscono fra di loro in quanto nel primo di essi viene punito il candidato che,
per ottenere il voto, offre, promette o somministri danaro, valori ovvero qualsiasi altra utilità.
Il delitto di cui all'art. 416 ter cod. pen. si ha invece quando la promessa di voti elettorali viene fatta, in cambio di erogazione di danaro, ad un candidato da un personaggio di spicco di un'associazione mafiosa mediante l'assicurazione dell'intervento di membri dell'associazione mafiosa medesima, si che, in esso, è tipico il ricorso alla forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo mafioso.
Il delitto da ultimo citato rientra nell'ambito dei delitti contro l'ordine pubblico, mirando esso a salvaguardare in via principale l'interesse alla tutela dell'ordine pubblico, leso dall'inquietante connubio fra mafia e politica, si che solo strumentalmente con esso viene altresì salvaguardato l'interesse elettorale, che è invece protetto in via immediata e diretta dal citato D.P.R. n. 361 del 1957, artt. 96 e 97. Nel delitto di cui all'art. 416 ter cod. pen. poi non è necessario che, nello svolgimento della campagna elettorale, vengano posti in essere singoli atti di sopraffazione e di minaccia, essendo sufficiente che l'indicazione del voto venga percepita all'esterno come proveniente dal clan mafioso e, come tale, sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo (cfr. Cass. Sez. 1 n. 3859 del 14/1/2004, P.M. in proc. Milella).
3. Tanto premesso, il Collegio nutre fondati dubbi circa la ravvisabilità, a carico del ricorrente, dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, atteso che già la fattispecie criminosa di cui all'art. 416 ter cod. pen., prevede che la promessa di voti venga fatta al fine di perseguire gli interessi di un'associazione di stampo mafioso, si che appare una mera duplicazione l'aver previsto, anche con l'aggravante in esame, detta finalità.
4. Ritiene inoltre il Collegio di condividere l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui la determinazione dell'oggetto dello scambio vietato tipica del delitto di cui all'art. 416 ter cod. pen., può essere costituito non solo dal danaro, inteso quale strumento di pagamento rappresentato dalla valuta avente corso legale in un determinato momento storico, ma anche mezzi di pagamento diversi dalla moneta, quali preziosi, titoli, valori mobiliari e simili (cfr., in termini, Cass. Sez. 2 n. 46922 del 30/11/2011, P.M. in proc. Marrazzo, Rv. 251374).
5. Non può tuttavia disconoscersi la valenza della tesi sostenuta dal ricorrente in sua difesa, secondo la quale il delitto di cui all'art. 416 ter cod. pen. prevede che, a fronte della promessa di voti elettorali, debba in ogni caso avere luogo presunzione relativa, di cui all'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, una dazione, intesa come concreta ed immediata corresponsione o di somme di danaro ovvero di qualsiasi altro bene che rappresenti un valore di scambio in termini di immediata commisurazione economica;
e va rilevato che, sul punto, è la stessa ordinanza impugnata ad aver riconosciuto che l'accordo intercorso fra l'odierno ricorrente ed il AN, quale soggetto posto ai vertici dell'organizzazione della "ndrangheta presente in Piemonte, è consistito nella promessa di voti elettorali, che quest'ultimo avrebbe fatto affluire in favore del candidato patrocinato dal ricorrente a fronte della promessa futura di una somma di danaro (Euro 20.000,00), che il ricorrente avrebbe in un secondo momento versato al AN.
6. Ritenuta la non configurabilità a carico del ricorrente dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7; esposte le citate perplessità in ordine alla stessa possibilità di qualificare il reato ascritto al ricorrente come delitto di cui all'art. 416 ter cod. pen., ritiene il Collegio che, comunque, l'ordinanza impugnata debba essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Torino, con riferimento alla sussistenza di esigenze cautelari così rilevanti da far luogo alla misura custodiate in carcere. Una volta esclusa invero la configurabilità a carico del ricorrente dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, con conseguente non operatività della presunzione relativa, di cui all'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, il provvedimento impugnato risulta carente di motivazione in punto di esigenze cautelari, così come delineate dall'art. 274 cod. prc. pen., tanto più che è stata la stessa ordinanza impugnata ad aver fatto presente:
- lo stato d'incensuratezza del ricorrente;
- lo svolgimento da parte sua di regolare attività lavorativa;
- l'essersi egli prontamente messo a disposizione dei giudici, non appena conosciuta l'esistenza di un provvedimento coercitivo emesso nei suoi confronti.
7. Da quanto sopra consegue l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio degli atti al Tribunale di Torino affinché, in piena autonomia di giudizio, esamini nuovamente la richiesta di riesame proposta da RÌ NN, tenendo conto dei rilievi innanzi svolti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Torino. Si provveda a norma art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012