(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.
[…] Commento all' articolo 516 c.p., in Delitti contro l'economia pubblica, a cura di G. […]
Leggi di più…[…] L'articolo 5 del disegno di legge prevede, invero, una modifica dell'art. 25-bis.1 D.lgs. 231/2001 (eliminando il riferimento ai reati presupposto in materia di frodi alimentari, ormai considerati nel nuovo articolo 25-bis.2) e l'introduzione degli artt. 25-bis.2 e 25-bis.3 D.lgs. 231/2001. – Art. 25-bis.2 D.lgs. 231/2001 avente ad oggetto i reati presupposto inerenti alle frodi nel commercio di alimenti tra cui rientrerebbero i reati di vendita di sostanze alimentari non genuine (artt. 516 c.p.), Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), […]
Leggi di più…[…] Per tale ragione vi è difetto di contestazione, non sanato dalla modifica dell'imputazione ai sensi dell'articolo 516 ss. c.p., che si è tradotto nella violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. […]
Leggi di più…[…] Turbata libertà dell'industria o del commercio ex art. 513 c.p.; Frodi contro le industrie nazionali ex art. 514 c.p.; Frode nell'esercizio del commercio ex art. 515 c.p.; Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine ex art. 516 c.p.; Vendita di prodotti industriali con segni mendaci ex art. 517 c.p.; Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale ex art. 517-ter c.p.; Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari ex art. 517-quater c.p.); […]
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