Articolo 516 del Codice penale
Articolo 434 bisArticolo 452 decies
Versione
1 luglio 1931
Art. 516.

(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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