Articolo 64 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 63 bisArticolo 64 bis
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1 gennaio 2006
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23 aprile 2008
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30 giugno 2015
Art. 64. (( (Riserve tecniche) )) (( 1. L'impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle sue attivita' nel rispetto delle disposizioni del Capo II, Titolo III.
2. L'ammontare delle riserve tecniche e' calcolato in conformita' del Titolo III, Capo II. ))
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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