Articolo 271 del Codice della navigazione
Articolo 270Articolo 272
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21 aprile 1942
Art. 271.
(Pubblicita' della dichiarazione).

La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e, per le navi maggiori, annotata sull'atto di nazionalita'.

Per l'annotazione sull'atto di nazionalita', se la nave trovasi fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255.

Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalita', prevalgono le risultanze della matricola.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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