Sentenza 13 ottobre 2015
Massime • 1
La fattispecie di "concorso esterno" in associazione di tipo mafioso non costituisce un istituto di creazione giurisprudenziale, bensì è conseguenza della generale funzione incriminatrice dell'art. 110 cod. pen., che trova applicazione al predetto reato associativo qualora un soggetto, pur non stabilmente inserito nella struttura organizzativa del sodalizio (ed essendo quindi privo dell'"affectio societatis"), fornisce alla stessa un contributo volontario, consapevole concreto e specifico che si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/10/2015, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2015 |
Testo completo
2 65 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 13/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.2986 Dott. GENNARO MARASCA - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GRAZIA LAPALORCIA N. 16646/2015- Rel. Consigliere - Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere - Dott. MARIA VESSICHELLI - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA AN ME N. IL 23/07/1938 avverso la sentenza n. 1220/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 23/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. Udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. M. Fraticelli che ha chiesto rigettarsi il ricorso, udito il difensore avv. P. Longo che ha illustrato il ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Venezia, decidendo a seguito di sentenza di parziale annullamento con rinvio della prima sezione di questa corte di legittimità, in data 18.4.2012, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ribadendo la affermazione di responsabilità di RO EL ER con riferimento al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, ha rideterminato in melius la pena inflitta a titolo di continuazione con il più grave delitto ex art. 73 TU 309/90, revocando le statuizioni civili in conseguenza della revoca della costituzione di parte civile da parte della provincia di Venezia.
2. Il RO, maresciallo dei carabinieri in servizio presso il ROS di Padova, fu rinviato a giudizio e giudicato nell'ambito di un procedimento scaturito da un'ampia indagine sulla c.d. Mafia del Brenta;
lo stesso risulta condannato definitivamente (a seguito di rigetto, sul punto, del relativo ricorso, sempre ad opera della prima sezione di questa corte nell'ambito del medesimo processo) con riferimento al capo 155 D) per essersi, nel corso di una operazione di polizia giudiziaria, appropriato di un quantitativo di eroina (tra i 2 e i 3 kg), distraendolo da un più ampio quantitativo da sottoporre a sequestro e consegnandolo poi a NI LI, NI LI e OA GI.
3. Il giudice di rinvio ha condiviso l'assunto del tribunale di Venezia, ritenendo che il RO, pur non essendo organico alla struttura malavitosa, fosse a disposizione della stessa, in quanto, in cambio del versamento della somma di lire 5 milioni al mese, forniva informazioni sulle operazioni di polizia in progetto e sulle indagini in corso che potessero coinvolgere la societas sceleris.
4. Avverso la nuova decisione della corte di appello ricorrono per cassazione i difensori del RO, deducendo violazione degli artt. 110-416 bis cp e violazione degli artt. 125 comma 3, 533 coma 1 e 546 comma 1 lett. c), oltre a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Sostengono i ricorrenti che la sentenza impugnata non ha dato dimostrazione della sussistenza della efficacia causale del patto corruttivo in termini di conservazione e rafforzamento della associazione. Secondo la sentenza di appello, il Paraon avrebbe fornito notizie coperte dal segreto di ufficio, dando luogo alla commissione di specifici episodi (elencati nel capo 155 C, per il quale tuttavia è intervenuta sentenza di n.l.p. in sede di udienza preliminare per maturata prescrizione). Ebbene, con riferimento a tali episodi, la corte di rinvio, da un lato, sostiene che il RO era in contatto con i soli vertici della associazione, cui forniva le notizie utili per la sopravvivenza e la operatività del sodalizio criminale, dall'altro, contraddittoriamente, assume che la consapevolezza di godere della "protezione" del sottufficiale conferiva agli associati tutti maggior sicurezza e li spingeva a sempre più audaci imprese criminali. È comunque certo che la corte veneta non ha fatto buon governo dei principi di diritto enunciati nella sentenza SS.UU. Mannino del 2005, in quanto non è stata in grado di chiarire in che senso e in che termini le capacità operative della associazione siano state potenziate dall'asserito contributo del RO in termini di vantaggi reali e utilità concrete. Non è stata, in altre parole, evidenziata la efficienza causale dell'intervento del ricorrente al fine di conservare e/o rafforzare la struttura malavitosa. Il criterio di valutazione adottato dal giudice di rinvio, insomma, è meramente presuntivo e non si aggancia ad alcuna certezza processuale. Le SS.UU., come è noto, hanno richiesto, tra l'altro, in tema di concorso esterno, la verifica a posteriori del fatto che il patto abbia prodotto risultati positivi, vale a dire il rafforzamento/consolidamento della associazione. Ma di ciò non è traccia nella sentenza ricorsa. Per altro, nessuno dei collaboratori di giustizia, i quali pur fanno parola del RO, ha mai affermato di essersi sentito più sicuro, nel suo operato criminale, per il fatto di essere in corrispondenza con il predetto. NI LI ha, in proposito, affermato che il ricorrente aveva contatti solo con AN LV e, successivamente, con OA GI. Gli altri collaboratori affermano di non aver addirittura mai visto il RO.
5. Quanto all'elemento psicologico del reato in discussione, ancora una volta la corte territoriale erra facendo indebito riferimento all'episodio della cessione dell'eroina e all'episodio della mancata rapina ai danni dei gestori di un supermercato (si doveva assaltare il furgone portavalori dopo il prelievo dell'incasso). Invero, quanto a tale ultimo episodio, le dichiarazioni di NI LI non ricevono conferma da quelle di altro collaboratore di giustizia, PE Vincenzo, atteso che il primo riferisce di avere appreso da RO che i carabinieri avevano teso una "trappola" a coloro che intendevano compiere l'atto criminoso, mentre il secondo assume di avere attinto detta notizia dal AN. L'ipotesi dunque che sia stato proprio il ricorrente a mettere sull'avviso gli appartenenti alla Mafia del Brenta è rimasta priva di conferma dibattimentale. Sulla base di ciò, non si può davvero affermare che ci si trovi in presenza del dolo del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, costruito dai giudici di rinvio come dolo diretto e intenzionale, laddove è mancata del tutto la dimostrazione del fatto che il RO abbia voluto, con la sua condotta, rafforzare la associazione criminale, piuttosto che assicurarsi un vantaggio economico. Del tutto trascurata è poi la considerazione della attività investigativa correttamente svolta dal ricorrente con riferimento a numerosi episodi addebitabili proprio al gruppo NI (rapine, omicidi ecc.) e il contributo dato dal RO nel rintraccio di non pochi latitanti.
6. Con subordinata censura, si deduce violazione dell'art. 62 bis cp e carenze dell'apparato motivazionale, atteso che le attenuanti generiche sono state negate con riferimento alla sola gravità dei fatti, senza tener conto alcuno di circostanze favorevoli all'imputato, quali il decorso del tempo dai fatti (circa 20 anni), l'età avanzata del RO, il suo precario stato di salute. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e merita rigetto. Il ricorrente va condannato alle spese del grado.
2. Dall'analisi della sentenza impugnata, si evince che i giudici di rinvio hanno fondato il loro convincimento su cinque caposaldi: a) la esistenza della associazione denominata mafia (o mala) del Brenta, b) il fatto che il m.llo RO era "a libro paga" di tale associazione, c) le informazioni fornite dal sottufficiale agli appartenenti alla banda per metterli in guardia circa i rischi che avrebbero corso nel consumare la progettata rapina al portavalori di un supermercato, atteso che i carabinieri ne erano informati e avevano predisposto un servizio per impedire l'atto criminoso e arrestare i responsabili, d) la intervenuta condanna definitiva del ricorrente per il delitto di cui al capo 155 D), e) le chiamate in correità da parte di numerosi associati, divenuti collaboratori di giustizia.
3. Ebbene, le circostanze sub a) e b) ed e) non sono contestate nel ricorso;
quella sub d) non è contestabile. Quanto alla mancata rapina dell'incasso del supermercato, si legge a pag. 13 della sentenza impugnata che NI LI riferì di avere appreso della predisposizione del servizio di sorveglianza da parte di militari dell'Arma da AN e OA (".....gli era prevenuta da RO, tramite AN e OA"); PE riferì di avere appreso la notizia da AN. Quest'ultimo, pur negando di avere avuto l'informazione dal ricorrente, non ha negato di avere avvisato PE. Dunque: la denunziata contraddizione (tra NI e PE) non sussiste affatto, in quanto entrambi dichiarano di essere stati informati da AN (e anche da OA, secondo NI). NI aggiunge che AN, a sua volta, aveva appreso quanto da lui riferito da RO, mentre PE nulla dice al proposito, fermandosi alla "fonte intermedia". E che il ricorrente avesse come suoi punti di riferimento all'interno della societas sceleris AN (e poi OA) è dato di fatto perfettamente coerente con l'impianto complessivo della sentenza, la quale sostiene che NI LI, NI LI e DE ben sapevano che tale contatto era tenuto, appunto, dal AN, il quale, anzi, era stato autorizzato a pagare i servigi resi dal maresciallo infedele (pag. 10). Peraltro, nello stesso ricorso (pag. 9), si afferma che tutti i collaboratori di giustizia (i due NI, DE, PE, OR, OR) ben sapevano della esistenza di un patto corruttivo con un soggetto gestito da AN (pag. 10 del ricorso). Ed invero, come anticipato, nel ricorso stesso, non si mette in discussione il fatto che il RO fosse stabilmente ricompensato con uno "stipendio mensile" di lire 5 milioni (somma non trascurabile, se riferita agli anno '90). Si sostiene, tuttavia (nel ricorso), che ciò non è sufficiente per ritenere il RO quale concorrente esterno della mafia del Brenta. Al proposito, si richiamano i noti arresti giurisprudenziali della sentenza SS.UU. n. 33748 del 2005, ric. Mannino. Nella discussione orale, poi, il difensore ha suggerito la tesi che la figura criminosa in questione sia "venuta alla luce" solo a seguito della sua creazione giurisprudenziale e dell'avallo ricevuto dalla corte di legittimità. Così ovviamente non è in quanto, come è noto, nel nostro ordinamento, la giurisprudenza non crea (ma al massimo "scopre" estraendole dal contesto normativo) figure criminose. Il c.d. concorso esterno, invero, altro non è che la applicazione dell'istituto ex art. 110 cp ai reati associativi. Né va dimenticato, d'altra parte, che al RO fu contestato originariamente di essere un associato pleno jure alla mala del Brenta e che, solo all'esito del giudizio di primo grado, intervenne la specificazione che lo stesso dovesse essere considerato concorrente esterno.
4. Ebbene, sembra superfluo ricordare che la predetta sentenza delle SS.UU. ha chiarito che deve essere considerato concorrente esterno colui che, non essendo inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione (ed essendo, quindi, privo dell'affectio societatis), fornisce alla stessa un contributo volontario, consapevole, concreto e specifico, un contributo in grado di esplicare (e che di fatto esplichi) una effettiva rilevanza causale, configurandosi quindi come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative della societas sceleris. Tale efficienza causale, per altro, non può essere valutata unicamente ex ante (connotandosi quindi in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto), ma deve essere oggetto di apprezzamento anche ex post, vale a dire che essa (la efficienza causale) deve essere verificata, per così dire, "sul campo", ovvero in base ai canoni di elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente.
5. La verifica dunque può ben consistere anche in una prova logica o deduttiva, oltre che in una prova storica. Ebbene, la sentenza ricorsa contiene entrambe le valutazioni. Sul piano logico, infatti, si sostiene che un elevato - duraturo e ininterrotto compenso fornito da una - associazione criminale a un appartenente alle forze dell'ordine con importanti funzioni investigative non può essere versato sine titulo. In particolare - è il caso di osservare ciò che - rileva è la continuità del rapporto, certamente oneroso per la struttura mafiosa, che dunque doveva ben avere il suo (altrettanto duraturo) tornaconto nello "stipendiare" il RO;
diversamente, ad un certo punto, il sottufficiale sarebbe stato, per così dire, "licenziato" e cancellato dal "libro paga". Sul piano storico, da un lato, non resta che riportarsi a quanto sopra ricordato al punto sub 3 (RO avverte, tramite AN, i vertici dell'associazione del fatto che era stata tesa una trappola dai suoi commilitoni agli appartenenti della banda, i quali avevano programmato la rapina al portavalori di un supermercato), dall'altro, basta far riferimento (come puntualmente fanno i giudici del merito) all'episodio di cui al capo 155 D): RO, nel corso di una operazione di sequestro di stupefacente, si impadronisce di alcuni chili di eroina e la cede proprio alla organizzazione criminale che lo stipendiava. Indubbiamente si tratta di un "extra", per il quale egli ricava un guadagno aggiuntivo (lire 35 milioni), ma altrettale vantaggio va alla struttura delinquenziale, che proprio nel traffico di droga aveva uno dei suoi punti di forza. I requisiti della verifica ex ante ed ex post della efficacia del contributo causale dunque possono ritenersi positivamente integrati e soddisfatti sul piano storico, atteso che risulta un valido apporto de damno vitando (mancata rapina), non meno che de lucro captando (rifornimento di stupefacenti).
6. Non merita poi particolare impegno motivazionale da parte di questo collegio il rilievo (che si risolve in un evidente paralogismo) in base al quale vi sarebbe contraddizione insanabile nella sentenza del giudice di rinvio nella parte in cui afferma che solo pochi avevano contatti col RO, per poi sostenere che detti contatti tornavano vantaggiosi a tutti i sodali. Si è già detto come la sentenza della corte veneziana abbia dimostrato che era diffusa e largamente circolante all'interno del clan la notizia della protezione da parte di un personaggio influente. Che poi tale protezione fosse ottenuta (e pagata) tramite l'intermediazione di pochi associati è circostanza che non si pone in contraddizione logica con quella precedentemente esposta. Invero: una cosa sono le modalità con le quali si ottiene una situazione di vantaggio (modalità riservate, nel caso che occupa), altra cosa è la diffusività del vantaggio stesso (e della sua consapevolezza) che certamente può riguardare un numero ben più ampio di quello di coloro che gestiscono il "rapporto vantaggioso".
7. Quanto all'elemento psicologico, sarà ancora opportuno ricordare (in quanto a ciò questo collegio è sollecitato dal ricorso) che proprio la sentenza SS.UU. Mannino ha chiarito che, ai fini della configurabilità, sul piano soggettivo, del concorso esterno nel delitto associativo, non si richiede, in capo al concorrente, il dolo specifico proprio del partecipe, dolo che consiste nella consapevolezza di far parte dell'associazione e nella volontà di contribuire a tenerla in vita e a farle raggiungere gli obiettivi che si è prefissa, bensì quello generico, consistente nella coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione. Orbene che un maresciallo del ROS dei carabinieri, il quale - in cambio di informazioni riservate percepiva stabilmente uno "stipendio fisso" da parte di - un'organizzazione avente le stimmate della mafiosità (e che alla stessa ha ceduto alcuni chili di eroina) non fosse consapevole di operare, oltre che, ovviamente, nel suo interesse, anche nell'interesse della predetta organizzazione, è affermazione che, francamente, ha del paradossale e quasi del grottesco e che finisce per suonare offensiva per l'intelligenza di chi è costretto a leggerla. Il sinallagma delittuoso, invero, non è certo incompatibile con la consapevolezza di star recando vantaggio anche alla controparte, anzi: tale reciproco vantaggio è la regola in un rapporto di scambio. Oltretutto, come premesso, proprio lo spaccio di stupefacenti costituiva una delle principali attività della mala del Brenta.
8. Venendo, infine, alle censure sul trattamento sanzionatorio, e in particolare alle doglianze per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (diniego che si sostiene sarebbe immotivato e contra legem), è appena il caso di ricordare che trattasi di giudizio discrezionale, che può essere ancorato a diversi parametri di valutazione.
9. Nel caso in esame è stata indubbiamente apprezzata la estrema gravità dei fatti, vale a dire la condotta posta in essere da un appartenete alle forze dell'ordine, costituitosi stabilmente al servizio di coloro che avrebbe dovuto contrastare, con un modus operandi obliquo e oggettivamente pericoloso, tanto per i suoi commilitoni, quanto per la collettività nel suo complesso. A fronte di simili considerazioni, la corte di merito ha ritenuto certo non illogicamente - minusvalenti le considerazioni, pur formulabili, circa la distanza temporale dei fatti e le condizioni soggettive dell'imputato.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, in data 13 ottobre 2015 Il presidente- G. Marasca L'estensore - M. Fumo نسهesuvi umy DEPORTATA IN CANCELLERIA addi 21 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise use