Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2016, n. 31415
CASS
Sentenza 15 gennaio 2016

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Ai fini della formazione del fascicolo per il dibattimento, l'espressione "cose pertinenti al reato" è più ampia di quella di corpo di reato e comprende non solo qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu commesso o che ne costituisce il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quella legata, pur solo indirettamente, alla fattispecie criminosa. (La Corte, in applicazione del principio, ha ritenuto legittima l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di note informative, appunti e verbali contenenti dichiarazioni riguardanti le imputazioni di falso contestate agli imputati).

In tema di stupefacenti, il fatto di lieve entità previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, in presenza di indici concreti che denotino la minima offensività della condotta (qualità, quantità, mezzi, modalità e circostanze dell'azione), è configurabile nel caso in cui le quantità di droga oggetto del reato siano rilevanti solo virtualmente, perchè non destinate a circolare e ad essere immesse sul mercato, in quanto oggetto di consegna controllata in attività sotto copertura svolta da agenti delle forze di polizia. (Fattispecie relativa al reato di importazione di sostanze stupefacenti di diversa qualità e per quantitativi anche ingenti, che erano stati, tuttavia, sequestrati subito dopo l'ingresso nel territorio nazionale per essere ceduti solo in piccole quantità "campione", in vista della successiva attività investigativa di individuazione degli acquirenti).

L'obbligo di registrazione dell'interrogatorio della persona in stato di detenzione, previsto dall'art. 141 bis cod. proc. pen., si applica alla condizione di detenzione inframuraria o in luoghi di cura diversi dal carcere e non nel caso di pena o di misura cautelare in esecuzione domiciliare. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'obbligo per l'interrogatorio di un collaboratore di giustizia ristretto in regime di arresti domiciliari).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 585 cod. proc. pen. e 154, comma quarto bis, disp. att. cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, nella parte non è prevista la possibilità per i difensori di usufruire di un termine più lungo di quello ordinario per l'impugnazione della sentenza se i termini per il deposito siano stati prorogati per il giudice ai sensi dello stesso art. 154, comma quarto bis, disp. att. cod. proc. pen.

In tema di reati in materia di stupefacenti, non sussiste la scriminante di cui all'art. 97 d.P.R. n. 309 del 1990 (che richiama l'art. 9 della legge16 marzo 2006, n. 146) nel caso in cui l'agente coinvolto in operazioni sotto copertura compia attività che si caratterizzino per determinare taluno a commettere illeciti penali prima inesistenti, atteso che l'esimente è configurabile solo in relazione all'acquisizione di prove relative ad attività illecite già in corso. (Fattispecie riferita a condotte di importazione di diversi quantitativi di sostanze stupefacenti da parte di agenti di polizia giudiziaria, in cui la Corte ha precisato che requisito essenziale per la liceità delle operazioni e per l'applicazione della esimente era la prova, nella specie mancante, dell'esistenza di accordi, tra fornitori e destinatari della droga, precedenti all'intervento dell'agente sotto copertura).

Il reato di importazione di sostanza stupefacente, commesso da un appartenente alla polizia giudiziaria, che agisca da agente sotto copertura ma travalicando i limiti di applicabilità dell'esimente di cui all'art. 97 d.P.R. n. 309 del 1990, richiede, quanto all'elemento soggettivo, la sussistenza del dolo generico, inteso come coscienza e volontà di introdurre nel territorio dello Stato sostanza stupefacente e di detenerla ad uso non personale, mentre non è necessario che l'importazione sia commessa con la finalità specifica di cessione a terzi della droga . (In motivazione la Corte ha chiarito che, nella specie, non valesse ad escludere l'elemento soggettivo del reato la finalità ultima, perseguita dagli imputati, di individuare i soggetti dediti al traffico illecito di stupefacenti attraverso le condotte di importazione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2016, n. 31415
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31415
Data del deposito : 15 gennaio 2016

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